Sentenza 16 aprile 2009
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 16/04/2009, n. 9015 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9015 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2009 |
Testo completo
9015 -09-- ORIGINALE Oggetto REPUBBLICA ITALIANA Mancata IN NOME DEL POPOLO ITALIANO indicazione LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE testimoni e decadenza 244 TERZA SEZIONE CIVILE cpc Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G. N. 7362/2005 Cron. 9015 Dott. SALVATORE SENESE Presidente - Dott. CAMILLO FILADORO - Rel. Consigliere Rep. Consigliere Ud. 27/01/2009 Dott. MARIO FINOCCHIARO Consigliere CC Dott. FULVIO UCCELLA Consigliere Dott. MARIA MARGHERITA CHIARINI ESENTE REGISTRAZIONE ESENTE BOLLI - ESENTE DIRITTI ha pronunciato la seguente SENTENZA contributo unificato sul ricorso 7362-2005 proposto da: NT IN, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PUCCINI 10, presso lo studio dell'avvocato FERRI GIANCARLO, rappresentato e difeso dall'avvocato AZZURRO ROBERTO in virtù di procura speciale a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
ASSITALIA LE ASSICURAZIONI D'ITALIA SPA, in persona 2009 del legale rappresentante pro tempore, elettivamente 221 M1 domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 12, presso lo studio dell'avvocato SMEDILE SERGIO, rappresentata e difesa dall'avvocato AFELTRA MARIO per procura in 3 calce al contoricorso;
controricorrente - nonchè
contro
LE EL;
intimata avversO la sentenza n. 183/2004 del GIUDICE DI PACE di TORRE ANNUNZIATA, emessa e depositata il 27/01/2004, R.G.N.1204/02; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/01/2009 dal Consigliere Dott. CAMILLO FILADORO;
lette le conclusioni, scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. AURELIO GOLIA, che ha chiesto si accolga il ricorso. p 2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO RM RR ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del giudice di pace di Torre Annunziata del 27 gennaio 2004. Con tale decisione il giudice di pace aveva rigettato la domanda del RR intesa ad ottenere il risarcimento dei danni conseguenti all'incidente stradale del 30 gennaio 2002, rilevando che l'unico teste di parte attrice, coniuge del RR, aveva dichiarato di essere in comunione di beni e pertanto doveva considerarsi incapace a testimoniare, ai sensi dell'art. 246 c.p.c. Poiché l'attore non aveva provveduto a depositare la lista con gli ulteriori testimoni, la domanda di risarcimento danni - dallo stesso avanzata 1 non poteva dirsi provata. Con unico motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 244, comma terzo, e 246 c.p.c. osservando che il giudice di pace aveva prima autorizzato l'escussione di entrambi i testi dell'attore e poi aveva Osservato che l'attore non depositato la lista testi cinque giorni primaaveva della udienza, dichiarandolo, infine, decaduto dalla facoltà di indicare altri testi (senza considerare che l'attore aveva depositato in cancelleria nove giorni prima della udienza l'atto di citazione dei testi, dal 3 quale risultava chiaramente il nominativo degli stessi). Infine, aveva ritenuto l'incapacità a testimoniare era in della moglie dell'attore, solo perché la stessa regime di comunione legale dei beni, in contrasto con quanto più volte affermato da questa Corte e dalla Corte Costituzionale. Osserva il Collegio: il primo profilo dell'unico motivo è infondato. Anche nel giudizio avanti al giudice di pace, caratterizzato dallo stesso regime di preclusioni proprio del procedimento avanti al tribunale -le cui disposizioni sono pur sempre applicabili in mancanza di diversa disciplina ( art. 311 cod. proc. civ. ), con la conseguenza che dopo la prima udienza il giudice invita le parti a precisare i fatti ed a richiedere i mezzi di prova e non e piu' possibile proporre nuove domande ' о richiedere l'ammissione di nuove prove-, la prova testimoniale va, a pena d'inammissibilita', dedotta entro il termine perentorio di cui all'art. 184 cod. proc. civ., con specifica indicazione non solo dei fatti sui quali deve vertere l'escussione ma anche dei nominativi delle persone da interrogare (in questo senso, recentemente, Cass. 7 dicembre 2005 n. 27007). precedente riconosceva il La giurisprudenza discrezionale ed insindacabile, del giudice potere, istruttore di assegnare alla parte un termine perentorio per integrare la formulazione difettosa, ai sensi dell'ultimo comma dell'art.244 c.p.c. specificando, ad esempio, le indicazioni relative alle persone da interrogare о ai fatti sui quali debbono essere interrogate (ex multis: Cass. 9 gennaio 1979, n. 138; Cass. 7 maggio 1980, n. 330; Cass. 26 aprile 1982, n. 2558; Cass. 9 luglio 1989, n. 3239). In questo caso, tuttavia, tale disposizione non può trovare applicazione a seguito della abrogazione della disposizione, con effetti a far data dal 30 aprile 1995 (art. 89 della legge n. 353 del 26 novembre 1990). Nel caso di specie il giudice di pace ha accertato che l'attore non aveva depositato la lista dei testi nel termine fissato e, con inoppugnabili argomentazioni, ha tratto le inevitabili conseguenze derivanti dal mancato adempimento di tale incombenza, peraltro rilevabili d'ufficio (Cass. 29 gennaio 2003 n. 1303, Cass. n. 7757 del 1987).. Contro tale accertamento nessuna specifica censura viene formulata dal ricorrente (il quale si è limitato ifs 5 a dedurre l'equipollenza di un diverso atto, quale l'intimazione dei testi già notificata al deposito della lista dei testimoni). Il secondo profilo dell'unico motivo è invece meritevole di accoglimento. In tema di incapacita' del coniuge in regime di comunione legale a testimoniare nelle controversie in cui sia parte l'altro coniuge, non ' configurabile, nell'ordinamento vigente, un e generale divieto di testimonianza, dovendosi invece verificare di volta in volta la natura del diritto oggetto della controversia, avuto anche riguardo al carattere di norme di stretta interpretazione delle disposizioni sulla incapacita' а testimoniare, che introducono una deroga al generale dovere di testimonianza. Pertanto, nella controversia concernente l'accertamento della responsabilita' civile a seguito di sinistro stradale, in cui sia convenuto uno dei coniugi in regime di comunione legale, trattandosi di una obbligazione di natura extracontrattuale e personale, della quale, in linea di principio, la comunione legale non dovrebbe rispondere, la e ipotizzabile solo corresponsabilita' della stessa T ai sensi dell'art. 2054, terzo comma, cod.civ. sempre che risulti che il veicolo coinvolto nel sinistro non sia di proprieta', nella disponibilita', esclusiva di uno dei coniugi. Pertanto, in presenza dell'accertamento che detto era condotto dal proprietario, non eveicolo sufficiente invocare il regime patrimoniale di comunione legale dei coniugi per inferirne la sussistenza di un interesse del coniuge del convenuto idoneo a legittimare la sua partecipazione al giudizio, e, quindi, la sua incapacita' a deporre, ai sensi dell'art. 246 cod. proc. civ (Cass. 9 febbraio 2005 n. 2621, 5 marzo 2004 n. 4532). Conclusivamente, il ricorso deve essere accolto, con rinvio ad altro giudice per nuovo esame. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese di questo giudizio di cassazione. РОМ ん La Corte rigetta il primo profilo ed accoglie il secondo profilo dell'unico motivo. Cassa in relazione alle censure accolte e rigetta nel resto il ricorso. Rinvia la causa all'ufficio del giudice di pace di Torre Annunziata, in diversa composizione, anche per le spese di questo giudizio. 7 Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, i l 27 gennaio 2009.= IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE Innocento Battistaま DEPOSITATO IL CANCELLIERE C1 IN CANCELLERIA 16 APR. 2009 Oggl IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista 00