Art. 1. 1. Il termine del 30 giugno 1988 concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprieta' contadina, previsto dal comma 17 dell'articolo 25 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 , e' prorogato al 31 dicembre 1991. ((1)) 2. Il termine per la presentazione del certificato definitivo previsto dal secondo comma dell'articolo 4 della legge 6 agosto 1954, n. 604 , per beneficiare delle agevolazioni tributarie indicate nel comma 1, e' elevato a due anni. La disposizione del presente comma si applica anche ai rapporti tributari non ancora definiti alla data indicata nel comma 1 dell'articolo 2.
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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 30 dicembre 1991, n. 413 ha disposto (con l'art. 70, comma 3) che il termine del 31 dicembre 1991 concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprieta' contadina, previsto dal comma 1 del presente articolo e' prorogato al 31 dicembre 1993.