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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/04/2025, n. 5956 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5956 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE VI CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Maria Pasqualina Grauso, ha pronunziato la seguente
SENTENZA AI SENSI DELL'ART. 429 C.P.C.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 54959 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
(CF: ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(CF: ), elettivamente domiciliati Roma, Via Virgilio 1/L, nello
[...] C.F._2
studio della Prof. Avv. Giada Bernardi che li rappresenta e difende;
ricorrente
E
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Roma, via Controparte_1 C.F._3
Francesco de Ficoroni n. 12, nello studio dell'avv. Federica Paris, che lo rappresenta e difende;
resistente
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 447-bis c.p.c. e hanno evocato Parte_1 Parte_2 in giudizio dinnanzi all'intestato Tribunale per l'accertamento negativo del Controparte_1 credito, assumendo che l'importo ingiunto con decreto ingiuntivo n. 16013/2022 emesso dal
Tribunale di Roma in data 8 settembre 2022, reso nell'ambito della procedura r.g. n. 50382/2022 e divenuto esecutivo per mancata opposizione, sarebbe solo parzialmente dovuto.
1 In via preliminare, i ricorrenti hanno dedotto di non aver mai ricevuto la notificazione del decreto ingiuntivo indicato, né di qualsivoglia atto ad esso consequenziale, ma di avere avuto contezza del procedimento monitorio solamente a seguito di un controllo effettuato presso il conto corrente della sig.ra ove presentava un importante saldo negativo. Hanno inoltre dedotto che, stante la Pt_2 mancata iscrizione a ruolo dell'azione esecutiva, promossa dal resistente nei loro confronti, non vi sarebbe stata la possibilità di espletare alcuna azione e che, il presente giudizio, rappresenta l'unico mezzo per far valere le proprie ragioni. I ricorrenti hanno dedotto che l'importo ingiunto sarebbe solo parzialmente dovuto per cui, a fronte della somma ingiunta, pari ad euro 9.135,28, sarebbe dovuto unicamente l'importo di euro 6.000,00, a titolo di 6 mesi di mancato preavviso e ciò in quanto l'importo di euro 2.000,00, pari a n. 2 mesi di locazione, dovrebbe essere compensato con il deposito cauzionale mai restituito dal locatore a seguito del rilascio dell'unità immobiliare condotta in locazione, mentre dell'importo di euro 1.135,28 richiesto a titolo di oneri condominiali, non vi sarebbe la prova della loro attribuibilità ai ricorrenti.
2. Si è costituito in giudizio , contestando le avverse deduzioni, chiedendo il Controparte_1
rigetto dell'opposizione perché infondata in fatto ed in diritto e l'accoglimento della proposta riconvenzionale per danni arrecati dai ricorrenti all'immobile locato nonché per il comportamento censurabile dagli stessi tenuto.
L'opposto, in via preliminare, ha eccepito l'erronea ed errata notificazione del ricorso in quanto indirizzata direttamente al procuratore e non alla parte resistente in via diretta, trattandosi di azione autonoma. Ha inoltre dedotto l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di mediazione ovvero di negoziazione assistita. Nel merito ha dedotto l'infondatezza delle avverse deduzioni e in via riconvenzionale ha chiesto la condanna dei signori Parte_1
e a corrispondergli la somma di euro 6.283 per i danni cagionati
[...] Parte_2 all'immobile. In via subordinata ha chiesto la condanna degli opponenti a corrispondergli la somma non contestata nel presente giudizio pari ad euro 6.0000, con vittoria di spese di lite e condanna degli opponenti ex art. 96 c.p.c.
3. Alla prima udienza la causa è stata differita per consentire ai ricorrenti di replicare alla domanda riconvenzionale.
All'odierna udienza la causa è stata discussa dalle parti mediante trattazione scritta e, in assenza di richieste istruttorie, decisa ex art. 429 c.p.c..
2 4. In via pregiudiziale, va respinta l'eccezione del convenuto di nullità della notificazione del ricorso per essere stata indirizzata all'avvocato difensore nominato da questi nel giudizio monitorio, pur non trattandosi di un'opposizione a decreto ingiuntivo.
Al riguardo si osserva che la notificazione è sì irrituale, siccome effettuata presso un avvocato che era stato difensore dell'intimato in un precedente giudizio e che tuttavia siffatta irritualità è stata sanata dalla regolare costituzione del resistente, il quale nulla ha decotto circa un'effettiva compressione del suo diritto di difesa (il che avrebbe potuto consentire un rinvio per integrare le difese), con la conseguenza che il contraddittorio è integro e non sussiste alcun vulnus alle prerogative defensionali del resistente.
5. Va premesso che il decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma n. 16013/2022 (emesso il 9.9.2022 nel procedimento r.g. n. 50382/2022) è stato ritualmente notificato ai sensi dell'art. 140 c.p.c. ai signori e in data 21.10.2022 (a seguito di compiuta giacenza). Parte_1 Pt_2
Dagli atti di causa, infatti, emerge che: in data 26.9.2022 è stata eseguita la notifica ex art. 140
c.p.c., in quanto entrambi i destinatari non si rinvenivano e “per rifiuto di persona non qualificatasi attraverso il citofono”; in data 27.9.2022 veniva eseguita la prevista affissione;
in data 28.9.2022 veniva data notizia ai destinatari mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
in data
11.10.2022 veniva recapitato al mittente avviso di ricevimento con l'indicazione “atto non ritirato entro 10 giorni”.
Anche i successivi atto di precetto notificato e atto di pignoramento presso terzi sono stati ritualmente notificati.
Ne discende che i ricorrenti avrebbero potuto proporre innanzi tutto opposizione a decreto ingiuntivo e poi, avverso il precetto, opposizione agli atti esecutivi e/o preventiva all'esecuzione e, avverso il pignoramento, opposizione all'esecuzione; il che tuttavia non è avvenuto.
Il decreto ingiuntivo è ormai definitivo e non è dunque contestabile in questa sede.
5.1. Tanto precisato, la domanda di accertamento negativo del credito (riguardante una parte del più ampio credito recato dal decreto ingiuntivo) è infondata.
5.2. Ad avviso dei ricorrenti non sarebbe da loro dovuta al resistente la complessiva somma di euro
3.135,28, di cui euro 2.000 per canoni di locazione dei mesi di gennaio e febbraio 2022 ed euro
1.135,28 per oneri condominiali.
In particolare, i canoni andrebbero compensati con il deposito cauzionale di 2.000 euro versato dai ricorrenti al momento della sottoscrizione del contratto di locazione.
3 Sul punto va respinta l'eccezione di parte resistente secondo cui il deposito non può essere imputato in conto canoni per espressa disposizione contrattuale (art. 3), in quanto il rapporto è ormai esaurito e di conseguenza sorge un controcredito alla restituzione del deposito cauzionale, sicché, in astratto, si potrebbe verificare una compensazione legale e automatica tra due crediti certi, liquidi ed esigibili ai sensi dell'art. 1243, comma 1, del codice civile.
Cionondimeno, la domanda non può essere accolta sul piano processuale, siccome il credito ingiunto non può essere ridotto, essendo, come già illustrato, il decreto ingiuntivo ormai intangibile, atteso che i ricorrenti non hanno chiesto la restituzione del deposito cauzionale, ma hanno svolto un'azione di accertamento negativo parziale del credito ingiunto.
In sostanza, i ricorrenti non hanno svolto una domanda di condanna al pagamento di un loro credito restitutorio, bensì espressamente una domanda di accertamento negativo di un credito del resistente, chiedendo, per tal via e di fatto, una riduzione dell'importo recato dal decreto ingiuntivo non opposto.
Conseguentemente, non essendovi una domanda di pagamento del controcredito dei ricorrenti, esso non può essere decurtato dal credito intangibile del resistente.
Pertanto la richiesta di compensazione tramite l'azione di accertamento negativo è inammissibile, il che tuttavia non preclude ai ricorrenti di proporre eventualmente un'azione di restituzione del deposito cauzionale.
5.3. La domanda non può essere accolta neanche in relazione all'importo di euro 1.135,28 per oneri condominiali relativi alla gestione ordinaria dell'annualità 2020-2021 e 2021-2022, maturati durante la locazione.
Invero, si tratta di somme recate dal decreto ingiuntivo non opposto, cosicché esse non possono essere contestate per fatti anteriori all'emissione del medesimo decreto.
Ad ogni modo, sul piano sostanziale si rileva che in questa sede il resistente ha depositato i giustificativi di tali oneri (consuntivo annualità 2020-2021 e preventivo annualità 2021-2022 dell'amministratore del condominio, sollecito di pagamento dell'amministratore e copia del bonifico del relativo effettuato dal resistente), che, pertanto, sono dovuti.
6. È infondata la domanda riconvenzionale del resistente.
I ricorrenti hanno lasciato l'immobile senza preavviso nel febbraio 2022 (fatto pacifico, tantoché non hanno contestato la debenza dell'indennità sostitutiva del preavviso di recesso) e quindi senza una riconsegna in contraddittorio.
4 A seguito dell'ingresso nell'appartamento, il locatore, in questa sede e a distanza di oltre due anni, ha rappresentato di avervi riscontrato alcuni danni, che hanno richiesto spese pari a euro 6.283 per la loro riparazione, allegando una fattura commerciale e deducendo di allegare fotografie, che tuttavia non sono presenti nel fascicolo.
I ricorrenti con memoria depositata il 5.12.2024 hanno specificamente contestato la sussistenza di tali danni e comunque la riconducibilità di questi a una loro condotta.
Il resistente ha eccepito la tardività di detta contestazione, poiché il giudice, all'esito dell'udienza del 4.7.2024, aveva fissato alla data del 30.9.2024 il termine ultimo per controdedurre alla domanda riconvenzionale, con la conseguenza che i fatti dedotti a sostegno di tale domanda sarebbero ormai pacifici.
Siffatta eccezione è infondata, giacché soltanto i termini fissati dal legislatore (ovvero dal giudice nell'ambito di lasso temporale prefissato dal legislatore) possono avere natura perentoria e condurre, pertanto, a decadenze processuali, mentre termini fissati direttamente dal giudice con finalità acceleratorie del processo e per garantire una migliore efficienza degli scambi defensionali hanno natura ordinatoria e non possono comportare alcuna decadenza sul piano del diritto di difesa.
Ciò posto, l'art. 418 c.p.c. in tema di domanda riconvenzionale nel rito lavoro (e anche nel rito locatizio giusta il richiamo effettuato dall'art. 447-bis c.p.c.) non fa riferimento a un termine perentorio per replicare a detta domanda, sicché si applica il generale termine di 10 giorni previsto dall'art. 416, comma 1, c.p.c. per le difese del convenuto nel rito lavoro e, dunque, nel rito locatizio.
Orbene, detto termine è stato rispettato, avendo i ricorrenti depositato la memoria il 5.12.2024 a fronte di un'udienza fissata per il giorno 19.12.2024.
Ad ogni modo, non avendo svolto i ricorrenti eccezioni in senso stretto, ma soltanto in senso lato, confutando i fatti posti a fondamento della domanda riconvenzionale, la contestazione non soggiace neanche al citato termine di dieci giorni (in ogni caso rispettato).
Tanto premesso, la circostanza della presenza di danni all'immobile riconducibili a condotte dei conduttori è contestata, sicché, in forza del generale principio dell'onere della prova recato dall'art. 2697 c.c., essa avrebbe dovuto essere puntualmente provata dal resistente (attore in riconvenzionale), il che tuttavia non è avvenuto, non essendo state depositate fotografie (che comunque, in assenza di data certa, non sarebbero state idonee a provare alcunché) e in assenza di una richiesta di prova per testimoni.
5 Ne discende che la domanda riconvenzionale va rigettata per assenza di adeguata dimostrazione probatoria dei fatti ad essa sottesi.
7. La reciproca soccombenza comporta la compensazione tra le parti delle spese di lite.
7.1. Va respinta la domanda del resistente di condanna dei ricorrenti ex art. 96 c.p.c., non essendo stato provato il dolo o la colpa grave nell'aire in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, sezione VI, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe specificata, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione:
1) rigetta la domanda dei ricorrenti;
2) rigetta la domanda riconvenzionale del resistente;
3) compensa tra le parti delle spese di giudizio;
4) rigetta la domanda del resistente di condanna dei ricorrenti ex art. 96 c.p.c..
Roma, 16.4.2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Pasqualina Grauso
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