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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/10/2025, n. 3183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3183 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
composta dai seguenti magistrati dott. LB CELESTE Presidente relatore dott.ssa Maria Pia DI STEFANO Consigliere dott.ssa Roberto BONANNI Consigliere
a seguito di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza collegiale del 14/10/2025 riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa civile in grado d'appello iscritta al R.G. n. 1295/2025 vertente
TRA
Parte_1
(avv.to Annunziata)
PARTE APPELLANTE
E
, E Controparte_1 CP_2 Controparte_3
(avv.ti Fabrizi e Perreri)
PARTI APPELLATE
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 4799 del 18/4/2025
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata, in accoglimento della domanda proposta da , Controparte_1 Parte_2
e - in proprio e nella qualità di eredi di (rispettivamente, figli e
[...] Controparte_3 Persona_1 moglie) - nei confronti della (d'ora in poi, breviter, anche “ ”), volta al riconoscimento del c.d. Pt_1 CP_4 danno differenziale, imputabile al datore, correlato al decesso del proprio congiunto, avvenuto il 29/3/2016, per carcinoma polmonare metastatico, quale esito diretto della continua e massiccia esposizione a fibre di amianto durante l'attività lavorativa, si condannava la resistente al pagamento delle somme di: 1) €
531.239,23, in favore dei ricorrenti, a titolo di danno iure hereditatis, 2) € 352.040,65, in favore della moglie,
a titolo di danno iure proprio, e 3) € 195.893,58 ciascuno, in favore dei figli, a titolo di danno iure proprio.
La Società interponeva appello, cui resistevano (costituendosi tardivamente) gli eredi del . CP_1
Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata decisa come segue, con dispositivo e motivazione contestuale.
Il gravame è articolato in quattro motivi.
Con i primi due - che, per loro connessione, possono scrutinati congiuntamente - l'appellante, per un verso, denuncia la “erroneità della CTU” (invocandone il rinnovo), e, per altro verso, rimprovera al Tribunale di non aver esaminato la documentazione prodotta dalla Società e di aver erroneamente valutato le deposizioni acquisite;
in buona sostanza, l'appellante sostiene che, dalle risultanze processuali del giudizio di primo grado, non sarebbe emerso il nesso eziologico tra l'esposizione all'amianto e la causazione della malattia che aveva portato alla morte del , soprattutto considerando le mansioni svolte da CP_1 quest'ultimo (operaio edile) e l'ambiente in cui erano state prestate (rimessa di Roma Portonaccio).
Tali doglianze si rivelano nel complesso infondate.
Innanzitutto, va ribadito - anche alla luce delle deduzioni del presente libello impugnatorio - che sono pacifiche tra le parti, sul versante fattuale, oltre l'effettività del rapporto di lavoro dedotto in giudizio, da un lato, le mansioni di muratore espletate dal , alle dipendenze della , nel periodo giugno CP_1 Pt_1
1972-gennaio 2008, nella rimessa di Roma Portonaccio, prima nel reparto “fabbricato-servizi esterni” e, poi, nei reparti “centrale manutenzione fabbrica e tabelle servizi esterni” e, dall'altro, il decesso del dante causa degli odierni appellati per carcinoma polmonare in data 29/3/2016.
Come sopra accennato, la Società incentra la propria censura alla gravata sentenza, contestando la sussistenza del nesso causale tra patologia neoplastica e attività lavorativa, in ragione del contenuto delle mansioni espletate e della modalità di esecuzione delle stesse, che non avrebbero esposto il lavoratore ad un significativo rischio di inalazione di polveri di amianto (non rientra nel thema decidendum, invece, la questione relativa all'accertata imputabilità della malattia de qua a comportamenti riconducibili al datore).
Al riguardo, in via preliminare, il giudice di prime cure correttamente ha richiamato sia la sentenza CP_ della Corte d'Appello di Roma n. 1849 dell'8/6/2018, con cui, nei confronti dell , si è dichiarato il diritto del all'applicazione dei benefici pensionistici di cui all'art. 13 della legge n. 257/1992, secondo il CP_1 CP_ coefficiente 1,5, sia la sentenza del Tribunale di Roma n. 8440 del 3/10/2019, con cui, nei confronti dell si è stabilita la sussistenza di un nesso causale tra attività lavorativa e patologia polmonare in relazione all'espletamento, da parte dello stesso , di mansioni quali manipolazione e interventi diretti sulle CP_1 lastre di copertura ed altri materiali edilizi in cemento-amianto, lavorando come muratore in autorimesse destinate al ricovero e alla manutenzione di autobus, così riconoscendo una rendita da danno biologico permanente nella misura dell'80%, ai sensi del d.lgs. n. 38/2000, dal 19/11/2015 al decesso del lavoratore. Pur trattandosi di pronunce rese nei confronti degli Istituti (rispettivamente, previdenziale e assicuratore) e non anche dell'odierno datore di lavoro ( ) - sicché il relativo giudicato non produce Pt_1 effetti diretti nei confronti di quest'ultimo - si condivide l'assunto del Tribunale capitolino, ad avviso del quale trattasi, comunque, di elementi probatori significativi circa la sussistenza di un'esposizione qualificata del lavoratore all'inalazione di fibre di amianto nel corso dell'attività lavorativa e della sussistenza di un nesso causale tra la suddetta esposizione e la patologia polmonare contratta, elementi che, alla luce dell'istruttoria svolta nel giudizio di primo grado ed a fronte dell'assenza di elementi di giustificazione idonei a escludere la responsabilità datoriale, mediante l'adozione di specifiche misure per la sicurezza dei lavoratori, consentono di concludere per la fondatezza delle domande risarcitorie proposte (v. anche appresso).
Invero, quanto alle concrete mansioni disimpegnate dal ed all'ambiente di lavoro, di CP_1 particolare spessore sono le deposizioni rese dal teste , collega di lavoro nel deposito di Roma Testimone_1
Portonaccio, dal 1987 al 1984, il quale ha dichiarato: “il faceva il muratore, lavorava nella CP_1 manutenzione degli edifici e anche nelle c.d. fosse da visita, ove vengono posizionate le vetture che vengono sottoposte a manutenzione …. tutte le manutenzioni delle vetture sono sempre state svolte nello stesso ambiente, precisamente all'interno dei depositi;
anche la manutenzione del sistema frenante veniva effettuata lì .… nessun apparecchio protettivo è stato mai utilizzato nei depositi per chi lavorava sugli impianti fissi;
non abbiamo mai visto mascherine, né guanti, chi si occupava di manutenzione degli stabili non li utilizzava …. il materiale che cadeva a terra dopo le manutenzioni delle vetture restava al suolo anche per parecchio tempo, prima di essere portato via …. le vetture avevano molte parti in amianto .… in più occasioni il ricorrente si è occupato di manutenzione delle coperture di edifici che contenevano amianto …. il ricorrente con il frollino tagliava le coperture contenenti eternit senza indossare mascherina o guanti, che non ci sono mai state fornite”.
Anche il teste , il quale aveva lavorato con il presso il deposito di Testimone_2 CP_1
Portonaccio dal 1973 al 2008, ha fornito elementi particolarmente qualificati ai fini per cui è causa, riferendo:
“svolgevano lo stesso lavoro, precisamente lavori in muratura, dalla copertura dei tetti, che erano in eternit
.… la manutenzione delle fosse ove riparavano gli autobus, i cui impianti frenanti all'epoca erano in amianto
.… facevamo tutti i lavori di muratura e di manutenzione che si rendevano necessari, anche nei bagni e per la pavimentazione;
per lungo tempo gli scarichi dei bagni sono stati in amianto … quando sui tetti si rompeva una lastra di amianto, eravamo noi stessi che con il frullino provvedevamo a tagliare e a riparare il buco, mettendo una toppa a copertura e togliendo la parte rovinata … lavoravamo anche nello stesso ambiente in cui erano ricoverate le vetture per essere sottoposte a manutenzione e riparazione;
lavoravamo anche in tutti gli altri spazi del deposito, ove si rendeva necessario il nostro intervento, anche in ambienti diversi da quello in cui erano ricoverate le vetture …. a noi non sono mai state date mascherine protettive e noi non le usavamo …. c'erano delle cappe di areazione per i fumi, ma non per le polveri sottili”.
Nessun supporto alla linea difensiva della Società hanno apportato, al contrario, i testi di parte resistente, i quali hanno riferito circostanze oltremodo generiche e nient'affatto circostanziate sull'attività del e sull'ambiente lavorativo;
in particolare, il teste ha dichiarato: “non ho mai CP_1 Testimone_3 lavorato nel deposito di Portonaccio, ci sono andato solo in qualche sporadica occasione, per sostituire qualche collega … non ho mai conosciuto il , né conosco l'attività da questi svolta”, mentre CP_1 Tes_4
ha dichiarato: “non ricordo il , forse lo avrò incontrato, ma non lo ricordo … nulla so riferire
[...] CP_1 sull'attività da questi svolta”. Orbene - per replicare alle diffuse censure esplicitate soprattutto nel secondo motivo di gravame - è corretto che il primo giudice, sulla base dei documenti complessivamente acquisiti al giudizio e della lettura delle prove orali come sopra delineate, abbia tratto il convincimento in ordine alla massiccia esposizione del all'inalazione delle fibre di amianto durante la sua attività lavorativa, in particolare dispiegando le CP_1 mansioni di muratore nella rimessa di Roma Portonaccio.
Quanto alla sussistenza di un nesso causale tra la suddetta attività e la patologia con esito esiziale per il lavoratore, il convincimento ha trovato conferma nell'espletata CTU - oggetto soprattutto di censure nel primo motivo - in cui si è accertato che il è stato esposto ad amianto a partire dall'assunzione fino CP_1 alla seconda metà degli anni 90 (più in dettaglio, risulta essere stato esposto a concentrazioni particolarmente elevate dal 1972 al 1992 ed a concentrazioni minori dal 1993 al 1997).
Tale esposizione risulta accertata in base: 1) alla comune nozione che gli autobus avevano un gran numero di parti in amianto;
2) all'accertata evidenza sancita da specifici pareri della che gran CP_7 parte dei dipendenti dell' , in particolare addetti a servizi di manutenzione, fossero esposti ad Pt_1 amianto;
3) all'anamnesi lavorativa raccolta dalla viva voce dell'interessato da parte di dirigenti medici CP_ dell 4) alle due CTU redatte da qualificati consulenti del Tribunale e della Corte d'Appello di Roma.
In particolare - indipendentemente dai valori numerici delle concentrazioni di fibre di amianto - si è acclarato che l'esposizione ad amianto vi fosse stata e in maniera consistente, sia per intensità (durante gli interventi di manutenzione edile stimata nell'ordine delle migliaia di fibre litro), sia per durata (pari a 22 anni nel periodo di maggiore concentrazione e di 5 anni nel periodo di minore concentrazione).
Le fibre di amianto inalate giorno dopo giorno, in questo lungo periodo, si sono accumulate nel corso degli anni all'interno dei polmoni del e hanno costituito una dose di fibre che, in base alla letteratura CP_1 scientifica, è più che sufficiente ad aumentare significativamente il rischio di tumore polmonare - in applicazione, peraltro, del principio del “più probabile che non” - smentendo, quindi, l'assunto della Società secondo la quale la malattia contratta potrebbe essere stata causata dalla lunga abitudine del lavoratore al fumo di sigaretta (“una volta dimostrata una consistente esposizione ad amianto, non ha più senso ascrivere la causa di una neoplasia polmonare al fumo di tabacco, come accade nei fumatori non esposti, ma la causa della neoplasia va necessariamente ascritta alla dimostrata consistente esposizione ad amianto …. il
è stato esposto per 27 anni a concentrazioni elevate di amianto e l'accumulo di amianto all'interno CP_1 del polmone conseguente a tale prolungata esposizione risulta adeguato e sufficiente a determinare una neoplasia polmonare da amianto …. il fatto che egli fosse stato un fumatore lo ha reso ipersuscettibile nei riguardi della cancerogenicità delle fibre di amianto inalate … dunque, a maggior ragione, l'amianto è stata la causa della neoplasia che ha causato l'exitus del ). CP_1
Le conclusioni svolte dal CTU, sulla base delle risultanze documentali e delle prove orali raccolte in giudizio, vanno condivise, in quanto immuni da vizi logico-giuridici, sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-legali e basate sulla disamina della letteratura scientifica in materia (l'ausiliario, peraltro, ha fornito anche piena ed esaustiva risposta alle osservazioni all'elaborato peritale di parte resistente).
Pertanto, le risultanze istruttorie complessive del giudizio di primo grado hanno consentito di accertare ragionevolmente che la morte del fosse intervenuta a causa di un carcinoma polmonare, CP_1 causalmente collegato alla massiccia esposizione a fibre di amianto, cui lo stesso era stato esposto durante tutto l'arco della sua vita lavorativa e, soprattutto, dal 1972 al 1994. Sul punto, nessun rilievo ai fini del decidere risultano, invece, le sentenze richiamate nell'appello, in quanto Trib. Roma n. 7485 del 24/8/2024 si riferisce al lavoratore il quale aveva svolto le Persona_2 CP_ prestazioni di carrozziere presso l'autofficina Cotral di mentre Trib. Roma n. 7692 del 9/10/2023 si riferisce al lavoratore che aveva svolto le prestazioni di operaio presso il deposito Stefer Spa di Per_3
Velletri, poi il deposito di Osteria del Curato della Metro A, e infine la sede Controparte_9
Con il terzo motivo di gravame, l'appellante - la quale, lo si ripete, non censura specificamente il passaggio motivazionale relativo all'accertamento, in capo alla Società, della responsabilità, di natura contrattuale, del datore di lavoro ai sensi dell'art. 2087 c.c. - contesta la liquidazione del danno iure hereditatis e iure proprio, evidenziando la “carenza di allegazione” nel ricorso introduttivo del presente giudizio e richiamando le osservazioni del CTP dott. (che, peraltro, non si confrontano con i rilievi Per_4 dell'impugnata sentenza).
Sul punto, il Tribunale ha utilizzato, al fine di quantificare i pregiudizi patrimoniali, le tabelle in vigore presso il Tribunale di Roma, invocate in ricorso e la cui applicazione non è stata oggetto di specifiche censure da parte della resistente;
d'altronde, tale applicazione si giustifica sia in forza di un criterio geografico, sia in ragione della duttilità nel consentire una personalizzazione del danno quanto più possibile aderente alla fattispecie in esame.
In particolare, si è ritenuto che le tabelle capitoline fossero più idonee per la soluzione del caso concreto, perché consentivano di computare il danno biologico in modo distinto da quello morale e di quantificarlo in una dimensione standard, senza inglobare le eventuali percentuali riferibili ai diversi possibili aspetti della personalizzazione, risultando così maggiormente rispondenti ad equità sia per il danno da premorienza, sia per quello parentale (azionati qui entrambi).
Nello specifico, alla stregua di questi principi, innanzitutto, è stato quantificato il danno iure hereditatis azionato dagli eredi del lavoratore deceduto, seguendo l'indirizzo interpretativo consolidato per cui, qualora intercorra un apprezzabile lasso di tempo tra l'evento lesivo e la morte causato dallo stesso, è configurabile un danno biologico subìto dal danneggiato, da liquidarsi in relazione all'effettiva menomazione dell'integrità psicofisica da lui patita per il periodo di tempo indicato, e il diritto del danneggiato a conseguire il risarcimento è trasmissibile agli eredi che potranno agire in giudizio nei confronti del danneggiante iure hereditatis.
Alla stregua di questi principi, posto che possono applicarsi (v. supra) le tabelle elaborate dal
Tribunale di Roma e vigenti al momento del decesso - in tale momento essendosi cristallizzato il danno trasmesso al patrimonio degli eredi - il CTU ha quantificato, in capo al de cuius, un danno biologico al momento del decesso pari all'80% - senza contestazioni da parte della resistente sul punto - in base all'età del al momento del decesso (anni 66), sicché il danno biologico ammonta a € 642.111,55, che può CP_1 essere personalizzato, in ragione della percentuale minima prevista dalle tabelle (27,5%), in complessivi €
818.692,23, tenuto conto, da un lato, dell'assenza di qualsivoglia descrizione in ordine al vissuto soggettivo,
e, dall'altro, della certificazione medica, dalla quale risulta la sottoposizione a diagnosi, esami e cicli di cure che, lungi dal sortire l'effetto sperato, si sono concluse con il decesso del lavoratore.
Trattandosi di danno c.d. differenziale, dall'importo del danno iure hereditatis, va poi detratto - come CP_ correttamente richiesto dagli originari ricorrenti - l'importo relativo alla capitalizzazione della rendita di € CP_1 287.453,00, emergente dal prospetto trasmesso dall' , sicché lo stesso ammonta, in definitiva, a €
531.239,23. Per quanto concerne, poi, l'azionato danno non patrimoniale subìto iure proprio da ciascuno degli odierni appellati, in conseguenza della morte del loro congiunto, lo stesso è risultato fondato sulle medesime acquisizioni istruttorie sopra riportate, costituendo il riflesso, nella sfera personale ed affettiva di ciascuno dei ricorrenti, della grave patologia che ebbe a colpire il loro congiunto, della sofferenza per le sue penose condizioni di salute e per l'approssimarsi della fine, del dolore di doversi privare della sua presenza nel nucleo familiare.
Sulla scorta dei principi di diritto e delle considerazioni sopra esposte, è stato disposto, altresì, il risarcimento del danno subìto iure proprio da ciascuno dei ricorrenti, nelle loro rispettive qualità, applicando le tabelle attualmente vigenti al momento della decisione presso il Tribunale di Roma (e non quelle in vigore al momento del decesso), da personalizzare tenendo conto del rapporto di parentela con la vittima, dell'età di quest'ultima, dell'età del congiunto, della sussistenza o meno, al momento del decesso, di un rapporto di convivenza (nel caso di specie, documentato solo con la moglie, posto che i figli e hanno Pt_2 CP_1 riconosciuto di non essere conviventi con il padre).
Facendo applicazione di tali parametri ed avuto riferimento al “valore punto” di € 11.356,15, indicato per l'anno 2023, spetta alla coniuge l'importo di € 352.040,65: punti 20 per la relazione Controparte_3 di parentela + punti 2 per età della vittima (66 anni) + punti 2 per età del congiunto (68 anni) + punti 4 per il rapporto di convivenza + punti 4 per l'assenza di altri familiari conviventi;
inoltre, ai figli e CP_1 Pt_2 spetta l'importo di € 195.893,58 ciascuno: punti 18 per la relazione di parentela + punti 2 per età della vittima
+ punti 3 per età del congiunto;
in particolare, stante che i figli non erano conviventi, l'importo del risarcimento è stato liquidato, sulla base degli adottati criteri tabellari, nell'importo massimo di € 261.191,45, con possibilità di riduzione sino al 50%.
Nel quarto (ed ultimo) motivo di gravame, l'appellante - oltre che contrastare, in maniera generica, la liquidazione del danno iure proprio, come sopra riportata - eccepisce anche la prescrizione quinquennale, trattandosi di “danno extracontrattuale”, che, però, si rivela infondata alla luce delle PEC in data 28/11/2018
e 31/8/2022, con cui i procuratori degli odierni appellati avevano chiesto all il risarcimento dei danni Pt_1 per responsabilità contrattuale ed extracontrattuale (considerando, peraltro, che il decesso del è CP_1 avvenuto il 29/3/2016 e il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato deposito il 6/7/2023).
Ad ogni buon conto, tale eccezione di prescrizione, sollevata dalla solo in sede di precisione CP_4 delle conclusioni della comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado, si rivela oltremodo generica, non avendo la resistente individuato il dies a quo corrispondente alla data della diagnosi, considerando anche un ragionevole periodo necessario all'acquisizione della riconducibilità della malattia all'attività lavorativa.
In altri termini, l'eccezione di prescrizione non appare fornita degli elementi minimi indicati dalla giurisprudenza di legittimità, la quale impone che sia onere della parte che eccepisce la prescrizione allegare e provare il fatto temporale costitutivo dell'eccezione, ossia la prolungata inerzia nell'esercizio del diritto al risarcimento del danno, in quanto riconducibile al termine iniziale di oggettiva conoscibilità della etiopatogenesi.
Si è, altresì, chiarito che spetta alla medesima parte dimostrare che, già prima di quella data, il danneggiato conosceva o poteva conoscere, con l'ordinaria diligenza, l'esistenza della malattia e la sua riconducibilità causale all'attività lavorativa anche per mezzo di presunzioni semplici, sempre che il fatto noto dal quale risalire a quello ignoto sia circostanza obiettivamente certa e non mera ipotesi o congettura, pena la violazione del divieto del ricorso alle praesumptiones de praesumpto. Per quanto fin qui esposto, il presente appello non merita accoglimento (non sussistendo i presupposti, per come sopra evidenziato, per il rinnovo della CTU).
Le spese processuali del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, in relazione ai parametri indicati dal d.m. n. 55/2014 nonché in considerazione del valore della causa e dell'attività processuale svolta.
Stante il tipo di pronuncia adottata (rigetto), sussistono le condizioni oggettive, richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 - come aggiunto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012 - per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
a - rigetta l'appello;
b - condanna la Società alla refusione delle spese del grado, che si liquidano in € 10.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, nonché Cpa e Iva come per legge;
c - dà atto che sussistono per l'appellante le condizioni oggettive, richieste dall'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115/2002, per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Roma, 14/10/2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
(LB EL)