TRIB
Sentenza 2 settembre 2025
Sentenza 2 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 02/09/2025, n. 1215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1215 |
| Data del deposito : | 2 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati
dott. Giuseppe Rini Presidente
dott.ssa Maria Margiotta Giudice
dott. Daniele Salvatore Abbate Giudice
dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 440 del Ruolo Generale degli Affari civili con-
tenziosi dell'anno 2025 vertente
TRA
(C.F. ), nato a [...], Parte_1 C.F._1
in data 05/10/1971, elettivamente domiciliato in Messina, via San Paoli-
no n. 40, presso l'avv. Maria Pagano che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E
(C.F. ), nata a [...], in Parte_2 C.F._2
data 14/10/1977, elettivamente domiciliata in Cefalù, via Generale Pre-
stisimone n. 17, presso l'avv. Giuseppa Restivo, che la rappresenta e di-
fende per mandato in atti;
– ricorrenti –
E CON L'INTERVENTO
Tribunale di Termini Imerese sez. civile R.G. n. 440/2025
del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: divorzio congiunto.
Conclusioni delle parti: all'udienza cartolare del 09/07/2025 le parti concludevano come da note scritte alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
La domanda tendente ad ottenere la pronuncia di cessazione degli ef-
fetti civili del matrimonio va accolta, atteso che risultano essere trascorsi i termini di legge dalla data della comparizione dei coniugi dinanzi al Presi-
dente del Tribunale nella causa di separazione.
Da tale data in poi, peraltro, non risulta provato che si siano ricosti-
tuiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spiri-
tuale tra di essi.
Risulta documentalmente comprovato che i coniugi si sono separati con decreto di omologazione della separazione consensuale n.
9046/2015, pronunziato da questo Tribunale in data 27/05/2015.
Le parti, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo,
da ritenere in questa sede integralmente richiamate.
Le predette condizioni non sono contrarie alla legge, all'ordine pubblico né all'interesse della prole minorenne.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costi-
- 2 - Tribunale di Termini Imerese sez. civile R.G. n. 440/2025
tuite, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Ce-
falù, in data 30.09.2006, da nato a [...], in Parte_1
data 05/10/1971 e da , nata a Cefalù (PA), in [...] Parte_2
14/10/1977, trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comu-
ne al n. 123, parte II, serie A, Ufficio 1, dell'anno 2006, alle condizioni di cui al ricorso;
compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio;
dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente ufficiale dello Stato Civile per gli ulteriori incombenti di cui al
D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale
di Termini Imerese, in data 18.7.2025
Il Presidente
Il Giudice Estensore Giuseppe Rini
Daniele Salvatore Abbate
- 3 - Tribunale di Termini Imerese sez. civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati
dott. Giuseppe Rini Presidente
dott.ssa Maria Margiotta Giudice
dott. Daniele Salvatore Abbate Giudice
dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 440 del Ruolo Generale degli Affari civili con-
tenziosi dell'anno 2025 vertente
TRA
(C.F. ), nato a [...], Parte_1 C.F._1
in data 05/10/1971, elettivamente domiciliato in Messina, via San Paoli-
no n. 40, presso l'avv. Maria Pagano che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E
(C.F. ), nata a [...], in Parte_2 C.F._2
data 14/10/1977, elettivamente domiciliata in Cefalù, via Generale Pre-
stisimone n. 17, presso l'avv. Giuseppa Restivo, che la rappresenta e di-
fende per mandato in atti;
– ricorrenti –
E CON L'INTERVENTO
Tribunale di Termini Imerese sez. civile R.G. n. 440/2025
del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: divorzio congiunto.
Conclusioni delle parti: all'udienza cartolare del 09/07/2025 le parti concludevano come da note scritte alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
La domanda tendente ad ottenere la pronuncia di cessazione degli ef-
fetti civili del matrimonio va accolta, atteso che risultano essere trascorsi i termini di legge dalla data della comparizione dei coniugi dinanzi al Presi-
dente del Tribunale nella causa di separazione.
Da tale data in poi, peraltro, non risulta provato che si siano ricosti-
tuiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spiri-
tuale tra di essi.
Risulta documentalmente comprovato che i coniugi si sono separati con decreto di omologazione della separazione consensuale n.
9046/2015, pronunziato da questo Tribunale in data 27/05/2015.
Le parti, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo,
da ritenere in questa sede integralmente richiamate.
Le predette condizioni non sono contrarie alla legge, all'ordine pubblico né all'interesse della prole minorenne.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costi-
- 2 - Tribunale di Termini Imerese sez. civile R.G. n. 440/2025
tuite, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Ce-
falù, in data 30.09.2006, da nato a [...], in Parte_1
data 05/10/1971 e da , nata a Cefalù (PA), in [...] Parte_2
14/10/1977, trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comu-
ne al n. 123, parte II, serie A, Ufficio 1, dell'anno 2006, alle condizioni di cui al ricorso;
compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio;
dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente ufficiale dello Stato Civile per gli ulteriori incombenti di cui al
D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale
di Termini Imerese, in data 18.7.2025
Il Presidente
Il Giudice Estensore Giuseppe Rini
Daniele Salvatore Abbate
- 3 - Tribunale di Termini Imerese sez. civile