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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 17/07/2025, n. 245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 245 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
CORTE di APPELLO di POTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Potenza, Sezione Civile, nelle persone dei sigg. magistrati:
Dott. MICHELE VIDETTA Presidente estensore
D.ssa MARIADOMENICA MARCHESE Consigliere
Avv. SALVATORE GUZZI Giudice Ausiliare
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.187 del Ruolo Generale dell'anno 2021, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n.653/2020 emessa dal Tribunale di Potenza in composizione monocratica il 24.9.2020 e pubblicata il 29.9.2020, e vertente tra
(c.f. , in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'amministratore e legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giovanni Lauciello e Silvia Lauciello presso lo studio dei quali in al Corso Garibaldi n. 32, Pt_1 elettivamente domicilia;
APPELLANTE
E
(c.f. ) e (c.f. CP_1 C.F._1 Controparte_2
), in qualità di ex soci della società C.F._2 Parte_2
, rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppe Di Giuseppe presso il cui studio
[...] in alla Via Nicola Vaccaro n. 105, elettivamente domiciliano;
Pt_1
(c.f. ) e , in qualità di Parte_3 C.F._3 Parte_4 erede di , (c.f. , rappresentati e difesi dall'Avv. Maria Gilio Persona_1 C.F._4 presso il cui studio in al P.le Vilnius 1/a, elettivamente domiciliano;
Pt_1
contumace; Controparte_3
APPELLATI
trattenuta in decisione il 4.2.2025 sulle conclusioni rassegnate dalle parti costituite con note scritte depositate il 23.1.2025 e il 24.1.2025, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 8.10.2008 i sigg. e , Parte_3 Persona_1
proprietari di due unità immobiliari ubicate rispettivamente al piano rialzato ed al secondo piano di un fabbricato sito in alla , convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Pt_1 Parte_1
Potenza il , in persona dell'amministratore p.t., nonché Parte_1 le società e , in Controparte_3 Parte_2
persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., lamentando l'illecita esecuzione di opere lesive dei loro diritti e limitative dell'uso dei beni comuni che essi avevano diritto di fare.
In particolare, gli attori esponevano che sulla facciata del fabbricato prospiciente su era Parte_1 stato installato un ascensore esterno le cui dimensioni comportavano l'occlusione semi totale del portone d'ingresso e delle quattro finestre del vano scala condominiale e la cui collocazione risultava essere ad una distanza di cm.93 dalle finestre della camera da letto dei loro appartamenti.
Aggiungevano che sulla facciata principale erano stati realizzati un gabbiotto contenente la centralina oleodinamica ed altri componenti necessari al funzionamento dell'ascensore nonché due rampe, una adiacente e l'altra contigua alla torre ascensore, funzionali al collegamento tra il manto stradale e l'ingresso allo stabile, tutte opere che avevano determinato l'occlusione del pozzetto contenente il gruppo di raccordo dei cavi elettrici serventi l'edificio condominiale.
Deducevano gli attori che con note del 27.2.2008, 13.8.2008 e 17.9.2008 avevano chiesto al copia dei verbali delle delibere assembleari e dei progetti relativi all'installazione Parte_1 dell'ascensore, avendo avuto cognizione del deposito di DIA dell'11.12.2006, prot. n. 56219, a firma di e che, a seguito di richiesta inoltrata al Comune di il Parte_5 Pt_1
17.9.2008, avevano ottenuto copia della DIA, degli elaborati tecnici e del verbale di assemblea del 26.7.2006, constatando la difformità tra i progetti elaborati e le opere eseguite, CP_4
specie con riguardo alla costruzione del ed alla mancata realizzazione di specchiature Parte_6
costituite da vetrate antisfondamento nel vano corsa ascensore.
Tanto premesso, gli attori eccepivano l'invalidità della delibera assembleare del 26.7.2006 in quanto adottata su argomenti non all'ordine del giorno, non sottoscritta dal Presidente e dal
Segretario, assunta in assenza di preventiva comunicazione dell'avviso di convocazione, in violazione dei diritti relativi alle porzioni in proprietà esclusiva degli stessi attori ed anche in contrasto con l'art. 1120, comma 2, c.c. in quanto pregiudizievole del decoro architettonico, della stabilità, sicurezza e fruibilità del fabbricato da parte degli esponenti. In particolare, gli attori denunciavano che il restringimento del portone d'ingresso e la realizzazione della rampa di accesso con apposizione della ringhiera determinavano una limitazione nell'uso e nel godimento dell'ingresso nel condominio, che l'occlusione delle finestre comportava una minore areazione e che l'ostruzione del pozzetto precludeva la possibilità di eseguire ispezione e manutenzione dei raccordi elettrici ivi collocati. Infine, evidenziavano la violazione della normativa in materia di pag. 2 permessi di costruire, trattandosi di innovazioni consistenti nella realizzazione di nuove rampe e di un ascensore esterno.
Su tali basi i sigg. e chiedevano che fosse dichiarata la nullità Parte_3 Persona_1
della delibera dell'assemblea condominiale del 26.7.2006 ovvero che la stessa fosse annullata e che fosse pronunciata la condanna singolarmente o in solido delle parti convenute al ripristino dello stato dei luoghi nonché al risarcimento dei danni da limitazione della facoltà di godimento e uso delle unità immobiliari in proprietà esclusiva degli attori. In via subordinata, chiedevano la condanna delle stesse parti convenute all'esecuzione delle opere in conformità alle previsioni di cui all'elaborato progettuale del 7.9.2006 allegato alla DIA dell'11.12.2006, con specifico obbligo di sostituzione, su tutte le facciate della torre dell'ascensore, dei pannelli in lamiera marrone con vetrate antisfondamento e di demolire il gabbiotto della centralina oleodinamica realizzato in adiacenza all'ascensore senza che esso fosse previsto in progetto. Il tutto con vittoria di spese di lite.
Con comparsa depositata il 2.2.2009 si costituivano in giudizio i sigg. e CP_1 [...]
, in qualità di soci della società “ , i Controparte_2 Parte_2
quali, in via preliminare, eccepivano la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza dell'oggetto della domanda ed il difetto di legittimazione passiva sul rilievo che la domanda vertesse in materia di impugnazione di delibera dell'assemblea condominiale rispetto alla quale i convenuti risultavano estranei, e nel merito contestavano la fondatezza in fatto e diritto delle avverse pretese, concludendo affinchè l'adito Tribunale dichiarasse il loro difetto di legittimazione passiva e rigettasse la domanda azionata dagli attori, con vittoria di spese di lite e con condanna degli attori a titolo di responsabilità per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Con comparsa depositata il 18.3.2009 si costituiva in giudizio il Parte_1
in persona dell'amministratore p.t., il quale, in riferimento alla domanda di nullità e/o
[...]
annullabilità della delibera assembleare, premessa la sostanziale differenza dei due rimedi giuridici, deduceva l'infondatezza della domanda di nullità e l'inammissibilità della domanda di annullamento per avvenuto decorso dei termini di impugnazione della delibera assembleare. Nel merito, il sosteneva la piena validità delle opere realizzate in quanto funzionali al Parte_1
miglioramento dei beni comuni e non arrecanti un grave pregiudizio alle ragioni degli attori ed evidenziava la mancata contestazione con apposito rimedio della difformità delle opere realizzate rispetto al progetto esecutivo.
Pertanto, il concludeva per il rigetto della domanda Parte_1
avanzata dagli attori, con vittoria di spese di lite.
Si costituiva, infine, la società in persona del legale rappresentante Controparte_3
p.t., la quale eccepiva l'incompetenza per materia del Tribunale in favore del Giudice di Pace,
pag. 3 vertendosi in materia di impugnazione di delibera di assemblea condominiale, nonché la propria carenza di legittimazione passiva e, nel merito, contestava la fondatezza della domanda avanzata dagli attori, concludendo per il rigetto della medesima con vittoria di spese di giudizio e con condanna dei sig.ri e a titolo di responsabilità per lite temeraria Parte_3 Persona_1 ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Esaurita la fase istruttoria, con sentenza n.653/2020 pronunciata il 24.9.2020 e pubblicata il
29.9.2020 il Tribunale di Potenza, respinte l'eccezione di incompetenza per materia, l'eccezione di tardività dell'azione di annullamento della delibera condominiale del 26.7.2006 e l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, dichiarava la nullità della delibera assembleare del 26 luglio 2006 e condannava in via solidale il in persona Parte_1
dell'amministratore p.t., e le società Controparte_5 Parte_2
in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., al ripristino della
[...]
situazione anteriore alla realizzazione delle opere oggetto di giudizio con rimozione dell'ascensore esterno realizzato a servizio del fabbricato condominiale, dell'armadio metallico di forma scatolare di dimensioni in pianta 100x70 cm e di altezza 220 cm circa contenente gli organi di manovra dell'impianto di sollevamento e il quadro elettrico, della rampa di accesso all'unico portone condominiale con conseguente ripristino del pozzetto dalla stessa occluso e di quella posta sul marciapiede prospiciente lo stabile condominiale, ed al ripristino delle originarie dimensioni dell'unico portone condominiale d'ingresso e delle finestre del vano scala;
condannava altresì le parti convenute in solido al risarcimento dei danni subiti dagli attori per limitazione delle facoltà di godimento e d'uso inerenti ai diritti di proprietà a ciascuno di essi spettante sulle parti comuni dell'edificio e sulle unità immobiliari in proprietà esclusiva, risarcimento che liquidava nella misura di €. 3,00 al giorno in favore di ciascuno degli attori, oltre interessi legali dalla data della domanda e sino al momento del compiuto ripristino della situazione anteriore alla realizzazione delle opere;
infine, condannava i convenuti in solido al pagamento delle spese e competenze di giudizio in favore degli attori.
Con atto di citazione notificato il 29.3.2021 il in Parte_1 persona dell'amministratore p.t., proponeva appello avverso la suindicata sentenza assumendo che la decisione fosse stata adottata in base ad una travisata interpretazione dei fatti e delle norme sostanziali applicabili al caso di specie. Sosteneva l'appellante la piena validità delle opere realizzate rispetto alla normativa vigente, evidenziando sia la non necessità del rilascio di un permesso di costruire in quanto era sufficiente la DIA, sia la conformità delle opere realizzate a quelle previste nel progetto elaborato.
pag. 4 Pertanto, il Condominio appellante conveniva dinanzi alla Corte di Appello di Potenza i sigg.
e , quest'ultima in qualità di erede di , nonché Parte_3 Parte_4 Persona_1
le società e in persona Controparte_3 Parte_2
dei rispettivi legali rappresentanti p.t., affinché, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, in riforma della sentenza medesima fosse dichiarata la legittimità della costruzione realizzata e, in ogni caso, l'infondatezza nell'an e nel quantum della pronuncia di condanna del al risarcimento dei danni, con vittoria di spese riferite al doppio grado di Parte_1
giudizio.
Con comparsa depositata il 22.11.2021 si costituivano in giudizio i sigg. e CP_1 [...]
, in qualità di ex soci unici e legali rappresentanti p.t. della società Controparte_2 [...]
, i quali aderivano ai motivi di impugnazione articolati dal Parte_2
e concludevano per l'accoglimento del gravame, con riforma integrale della sentenza Parte_1
resa dal Tribunale di Potenza o, in subordine, con riforma del capo della decisione contemplante la condanna della società “ , in solido con i restanti Parte_2
convenuti in primo grado, al risarcimento dei danni;
il tutto con vittoria di spese di giudizio.
Con comparsa depositata il 24.11.2021 si costituivano in giudizio i sigg. e Parte_3
, quest'ultima in qualità di vedova ed erede di , i quali, in via Parte_4 Persona_1 preliminare, eccepivano l'inammissibilità dell'atto di appello per genericità dei motivi di impugnazione in violazione dell'art.342 c.p.c. e, nel merito, contestavano la fondatezza del gravame concludendo per l'integrale rigetto dello stesso, con vittoria di spese di lite.
Non si costituiva in giudizio la società Controparte_3
Con ordinanza emessa il 4.1.2022 e depositata il 7.1.2022 la Corte disponeva la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Per effetto di decreto presidenziale reso il 21.1.2025 l'udienza di precisazione delle conclusioni fissata per il 4.2.2025 veniva sostituita, ai sensi dell'art.127-ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
Precisate a cura delle parti costituite le conclusioni con note scritte depositate il 23.1.2025 e il
24.1.2025, con provvedimento emesso il 4.2.2025 la causa veniva assegnata in decisione con concessione dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI della DECISIONE
In via preliminare, va dichiarata la contumacia della società in persona Controparte_3
del legale rappresentante p.t., nei cui confronti il contraddittorio è stato instaurato e che non ha inteso costituirsi in giudizio.
pag. 5 *
È infondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art.342 c.p.c., eccezione sollevata dai sigg. e con la comparsa di costituzione depositata Parte_3 Parte_4
il 24.11.2021. Invero, contrariamente a quanto opinato dai predetti appellati, l'atto di impugnazione proposto dal di esprime articolate ragioni di doglianza su Parte_1 Pt_1
punti specifici della sentenza di primo grado, individuandosi con chiarezza le statuizioni investite dal gravame e le censure in concreto mosse alla motivazione della sentenza medesima, sicché non residuano ragionevoli dubbi sui profili della decisione impugnata che il aspira a veder Parte_1
riformati.
Del resto, con una rimarchevole pronuncia (sentenza 16 novembre 2017, n. 27199) la Corte di
Cassazione, Sezioni Unite civili, ha affermato che gli artt. 342 e 434 c.p.c. (nel testo formulato dal
DL 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 134), vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, insieme ad essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice;
resta escluso, invece, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali ovvero che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.
*
Con la comparsa di costituzione depositata il 22.11.2021 i sigg. e CP_1 [...]
, in qualità di ex soci unici e legali rappresentanti p.t. della società Controparte_2 [...]
, hanno aderito ai motivi di impugnazione articolati dal Parte_2
di ed hanno concluso per l'accoglimento del gravame Parte_1 Pt_1
interposto dal , con riforma integrale della sentenza resa dal Tribunale di Potenza o, in Parte_1 subordine, con riforma del capo della decisione contemplante la condanna della società
[...]
, in solido con i restanti convenuti in primo grado, al Parte_2
risarcimento dei danni.
Non può dubitarsi che nelle esposte forme i sigg. e , nella CP_1 Controparte_2
indicata qualità, abbiano articolato un appello incidentale, atteso che, in tema di impugnazione, per la proposizione dell'appello incidentale non occorrono formule sacramentali, essendo sufficiente che dal complesso delle deduzioni e delle conclusioni formulate dall'appellato nella comparsa di costituzione risulti in modo non equivoco la volontà di ottenere la riforma della decisione del primo pag. 6 giudice (cfr. Cass.civ.sez. II, 15 novembre 2004 n. 21615; Cass. 26 giugno 1998 n. 6339; Cass.Sez.
1, 8 giugno 1995 n.6479; Cass.Sez. 3, 22 marzo 2007 n.6935).
Si tratta, peraltro, di appello incidentale adesivo, rivolto contro la parte investita dell'impugnazione principale, pur se fondato sugli stessi motivi fatti valere dall'appellante principale, atteso che, anche nelle cause scindibili, l'interesse ad impugnare sorge dall'impugnazione principale, la quale, se accolta, comporterebbe una modifica dell'assetto delle situazioni giuridiche originariamente accettate dal coobbligato solidale.
L'appello incidentale adesivo risulta tempestivamente proposto giacchè spiegato nella comparsa di costituzione depositata il 22.11.2021 nel rispetto del termine ex art.166 c.p.c. (richiamato dall'art.343 c.p.c.) in riferimento alla data (14.12.2021) dell'udienza di prima comparizione fissata nella citazione introduttiva del giudizio di secondo grado.
*
L'appello proposto dal , in persona dell'amministratore Parte_1
p.t., è fondato e merita accoglimento.
*
Innanzitutto, occorre delimitare il perimetro della decisione spettante alla Corte territoriale, come segnato dai motivi di impugnazione articolati dall'appellante.
Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio in primo grado i sigg. e Parte_3
hanno avanzato le seguenti domande: Persona_1
a) accertare e dichiarare la nullità della delibera dell'assemblea condominiale del 26.7.2006 ovvero disporre l'annullamento della stessa, in quanto adottata su argomenti non all'ordine del giorno, non sottoscritta dal Presidente e dal Segretario, assunta in assenza di preventiva comunicazione dell'avviso di convocazione, lesiva dei diritti relativi alle porzioni in proprietà esclusiva degli stessi attori ed anche in contrasto con l'art. 1120, comma 2, c.c. perchè pregiudizievole del decoro architettonico, della stabilità, sicurezza e fruibilità del fabbricato da parte degli attori;
b) accertare e dichiarare che le opere eseguite ledono i diritti e gli interessi riconosciuti in capo agli attori da leggi speciali, norme del codice civile e disposizioni contenute in regolamenti e normativa in materia edilizia;
c) condannare singolarmente e/o in solido le parti convenute: 1) al rispristino dello stato dei luoghi precedente alla realizzazione delle opere;
2) al risarcimento dei danni derivanti da limitazione della facoltà di godimento e di uso delle unità immobiliari in proprietà esclusiva degli attori;
d) in via subordinata, condannare singolarmente e/o in solido le parti convenute all'esecuzione delle opere in conformità alle previsioni di cui all'elaborato progettuale del 7.9.2006 allegato alla DIA dell'11.12.2006, con specifico obbligo di sostituzione, su tutte le facciate della torre dell'ascensore,
pag. 7 dei pannelli in lamiera marrone con vetrate antisfondamento e di demolire il gabbiotto della centralina oleodinamica realizzato in adiacenza all'ascensore senza che esso fosse previsto in progetto.
Con la sentenza n.653/2020 pronunciata il 24.9.2020 e pubblicata il 29.9.2020 il Tribunale di Potenza ha, innanzitutto, dichiarato la nullità della delibera assembleare del 26 luglio 2006 per le seguenti ragioni (v.pag.6 della sentenza): 1) perchè nella delibera non è contenuta “una dettagliata e specifica individuazione delle realizzate opere per le quali gli attori esprimono doglianze”; 2) perché “nella sua previsione, stante la successiva esecuzione delle opere nelle modalità accertate dal CTU, genera lesione del diritto di proprietà sull'abitazione in titolarità di ciascun attore oltre che viola i diritti spettanti agli stessi sulle comuni parti condominiali dello stabile di Parte_1
[...
”. Pt_1
Quindi, nel convincimento del primo giudice, come espresso nella motivazione della sentenza impugnata, la “nullità” della delibera assembleare del 26 luglio 2006 va ricondotta esclusivamente alle ragioni appena illustrate, non anche a quelle ulteriori e diverse allegate dagli attori nella citazione introduttiva.
A bene vedere, a parte un “vizio” di natura formale (la mancata descrizione dettagliata delle opere da realizzare nella delibera e, prima ancora, nell'avviso di convocazione dell'assemblea), la causa principale di invalidità della delibera assembleare è stata dal primo giudice ravvisata nel fatto che l'installazione dell'ascensore esterno al fabbricato condominiale, come disposta dall'assemblea, determinasse la lesione del diritto di proprietà vantato dai sigg. e Parte_3 [...]
sulle unità immobiliari di loro pertinenza esclusiva nonché del diritto di comproprietà Per_1 vantato dagli stessi attori sulle parti comuni dell'edificio.
Ad avviso del primo giudice, l'esposta circostanza varrebbe ad escludere che la legittimità della realizzazione delle opere deliberate in assemblea possa essere fondata sulla legge 9.1.1989 n.13 in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, giacchè l'art.2 di detta legge, dopo avere disciplinato al comma 1 le maggioranze in assemblea necessarie per le deliberazioni aventi ad oggetto le innovazioni da attuare negli edifici privati dirette ad eliminare le barriere architettoniche, al successivo comma 3 espressamente prevede che “resti fermo” quanto previsto dall'art.1120 co.2
c.c., “il quale vieta le innovazioni che rendano talune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso e al godimento anche di un solo condomino” (v. pag.6 della sentenza appellata). Ovviamente si fa riferimento al testo dell'art.1120 co.2 c.c. nella formulazione ratione temporis applicabile alla fattispecie in esame.
Orbene, il capo della decisione del Tribunale di Potenza contemplante la dichiarazione di nullità della delibera assembleare del 26 luglio 2006 non ha formato oggetto di specifica impugnazione ad pag. 8 opera del di il quale nell'atto di gravame, dopo avere Parte_1 Pt_1
sostenuto la piena validità delle opere realizzate rispetto alla normativa vigente, evidenziando sia la non necessità del rilascio di un permesso di costruire in quanto era sufficiente la DIA, sia la conformità delle opere realizzate a quelle previste nel progetto elaborato, ha espressamente chiesto che la sentenza impugnata sia riformata quanto ai capi contemplanti pronunce di condanna e, quindi, che sia dichiarata la legittimità della costruzione realizzata e, in ogni caso, l'infondatezza nell'an e nel quantum della condanna del al risarcimento dei danni. Parte_1
Non è rinvenibile tra i motivi di impugnazione articolati dall'ente appellante nessuna specifica censura delle ragioni che, ad avviso del Tribunale di Potenza, avrebbero reso “nulla” la delibera assembleare del 26 luglio 2006. Infatti, non risultano mosse critiche avverso la decisione del primo giudice di riconoscere un “vizio invalidante” nella mancata descrizione dettagliata, nella delibera e, prima ancora, nell'avviso di convocazione dell'assemblea, delle opere da realizzare e neppure risultano svolte argomentazioni a confutazione del convincimento del primo giudice che l'installazione dell'ascensore esterno al fabbricato come disposta dall'assemblea, CP_4
determinasse la lesione del diritto di proprietà vantato dai sigg. e Parte_3 [...]
sulle unità immobiliari di loro pertinenza esclusiva nonché del diritto di comproprietà Per_1 vantato dagli stessi attori sulle parti comuni dell'edificio.
Difetta, altresì, qualsiasi difesa diretta a contrastare l'interpretazione offerta in sentenza dal
Tribunale di Potenza in ordine al combinato disposto dell'art.2 co.3 della Legge n.13/1989 e dell'art.1120 co.2 c.c. (nella formulazione ratione temporis applicabile alla fattispecie in esame).
Pertanto, deve ragionevolmente inferirsi che il capo della decisione del Tribunale di Potenza contemplante la dichiarazione di nullità della delibera assembleare del 26 luglio 2006 sia divenuto irrevocabile.
A questo punto, occorre interrogarsi se fosse ammissibile, da parte del Parte_1
di l'impugnazione autonoma dei restanti capi della decisione del Tribunale di
[...] Pt_1
Potenza.
Ritiene la Corte di dover dare risposta affermativa a detto interrogativo.
Emerge già dai contenuti dell'atto di citazione introduttivo del giudizio in primo grado che i sigg.
e abbiano voluto in sostanza denunciare una complessiva Parte_3 Persona_1
vicenda che dal loro punto di vista è connotata dei caratteri propri del fatto illecito ex art.2043 c.c.
Non a caso all'esordio della citazione introduttiva, subito dopo la premessa in fatto, è stato affermato in grassetto: “…l'opera realizzata rappresenta il risultato di attività illecita lesiva dei diritti spettanti agli attori …”.
pag. 9 Le stesse argomentazioni spese nel successivo svolgersi delle ragioni articolate a fondamento delle domande azionate dinanzi al Tribunale di Potenza evidenziano come in realtà la lesione dei diritti lamentata dagli attori sia stata ricondotta soprattutto alle modalità di realizzazione dei lavori di installazione dell'ascensore esterno al fabbricato CP_4
I sigg. e hanno di fatto riconosciuto – riproducendone in Parte_3 Persona_1
citazione i passaggi rilevanti ai fini del giudizio – che la delibera assembleare del 26 luglio 2006 abbia avuto contenuti estremamente scarni. Si legge, infatti, nel verbale di assemblea:
“al primo punto dell'ordine del giorno i condomini nella persona di , , Pt_7 Parte_8 Pt_9
, decidono di installare l'ascensore accettando il riparto presentato previe Per_2 Per_3
modifiche da apportare. Si ribadisce che da tale riparto viene escluso dal versamento della quota ascensore il sig. . Si decide di dare mandato al geometra , in qualità di direttore Per_2 CP_6 dei lavori, di presentare la DIA al Comune per l'inizio dei lavori di installazione dell'ascensore. Si decide inoltre di effettuare assemblea nel mese di settembre nella quale definire con la ditta esecutrice dei lavori le modalità contrattuali nonché l'esecuzione dei lavori”.
Emerge evidente come l'assemblea condominiale si sia limitata ad esprimere una generica volontà di procedere all'installazione di un ascensore, conferendo al geom. le funzioni di CP_6
direttore dei lavori, con l'incarico specifico di presentare la DIA al Comune per l'inizio dei lavori.
Dai contenuti del verbale di assemblea non si evince che in quel contesto sia stato sottoposto all'attenzione dei condomini partecipanti un elaborato progettuale contemplante tutti i lavori in concreto da eseguirsi, con relazione tecnica illustrativa e grafici dello stato di fatto e di progetto, planimetria, ecc. Si evince, invece, che l'assemblea abbia differito ad una successiva riunione, da svolgersi nel settembre 2006, la definizione sia dei termini del contratto di appalto da stipularsi con la impresa incaricata dei lavori (evidentemente ancora non individuata alla data del 26.7.2006, giacchè diversamente sarebbe stata nominativamente identificata nel verbale di assemblea), sia della
“esecuzione dei lavori”, vale a dire la indicazione specifica delle opere da realizzare e delle modalità di realizzazione.
Del resto, che all'assemblea del 26 luglio 2006 i condomini partecipanti non avessero a disposizione nessun elaborato progettuale riferito all'installazione dell'ascensore e, quindi, abbiano deliberato esclusivamente che un impianto di ascensore dovesse essere installato senza già conoscere caratteristiche, misure e impatto sul fabbricato dell'ascensore è circostanza pacificamente desumibile dalla stessa documentazione prodotta in primo grado dagli attori, documentazione da cui si evince che tutti gli elaborati progettuali, comprensivi di relazione tecnica illustrativa, planimetria, grafici, siano stati redatti ed approntati dal geom. in data 7.9.2006 e siano stati Controparte_7
allegati alla D.I.A. presentata in data 11.12.2006 al Comune di Potenza.
pag. 10 È certo, dunque, che nel corso dell'assemblea condominiale del 26.7.2006 l'unica deliberazione - rilevante ai fini del presente giudizio - sia stata quella generica di procedere all'installazione di un ascensore esterno al fabbricato.
Ne consegue che eventuali ragioni di invalidità della deliberazione assembleare potessero riguardare la circostanza che nell'ordine del giorno non fosse stato preventivamente inserito l'argomento dell'installazione dell'ascensore e/o che la deliberazione fosse stata assunta in assenza di preventiva comunicazione dell'avviso di convocazione e/o che il verbale di assemblea e, quindi, la deliberazione non fossero stati sottoscritti dal Presidente e dal Segretario dell'assemblea.
Senz'altro non avrebbero potuto costituire, neppure nella prospettazione dei fatti operata nella citazione introduttiva, motivi di invalidità della deliberazione le modalità di esecuzione dei lavori di installazione dell'ascensore sul rilievo che fossero lesive dei diritti relativi alle porzioni in proprietà esclusiva degli attori ed anche in contrasto con l'art. 1120, comma 2, c.c. perchè pregiudizievole del decoro architettonico, della stabilità, sicurezza e fruibilità del fabbricato da parte degli attori. E ciò per l'evidente ragione che alla data del 26.7.2006 i condomini partecipanti all'assemblea non avevano a disposizione gli elaborati progettuali e non potevano apprezzare che la realizzazione dell'opera potesse determinare la lesione dei diritti dei sigg. e , Parte_3 Persona_1 di tal ché la mera deliberazione di procedere all'installazione di un ascensore esterno al fabbricato giammai avrebbe potuto di per sé comportare la consapevole lesione di siffatti diritti nei termini esposti nella citazione introduttiva.
Non può sfuggire che alle pagine 3 e seguenti dell'atto di citazione notificato l'8.10.2008 i sigg.
e abbiano dedotto in merito alla lesione del diritto di proprietà Parte_3 Persona_1
vantato sulle unità immobiliari di loro pertinenza esclusiva e del diritto di comproprietà vantato sulle parti comuni dell'edificio nonché in merito alla violazione delle norme contenute nel
Regolamento edilizio del Comune di e della normativa edilizia facendo riferimento Pt_1
esclusivamente alle opere come realizzate ed ultimate.
Pertanto, non può essere messo in discussione che la domanda di condanna azionata in primo grado dai sigg. e fosse del tutto sganciata dalla precedente domanda Parte_3 Persona_1
intesa ad ottenere la dichiarazione di nullità o l'annullamento della delibera assembleare del 26 luglio 2006, giacché, in forza di quanto argomentato, la lesione di diritti lamentati dagli attori giammai sarebbe potuta conseguire alla mera decisione dell'assemblea di procedere all'installazione di un ascensore esterno al fabbricato ed è, invece, derivata, nel convincimento degli attori, dalla realizzazione effettiva e dall'ultimazione delle opere di installazione la cui progettazione va fatta risalire al settembre 2006, vale a dire da comportamenti (progettazione da parte della figura professionale designata, approvazione del progetto da parte dell'assemblea, esecuzione dei lavori ad pag. 11 opera delle imprese appaltatrici) che si collocano in un contesto temporale di gran lunga successivo alla adozione della predetta delibera assembleare.
A ben vedere, i sigg. e avrebbero dovuto impugnare la delibera Parte_3 Persona_1 adottata dall'assemblea convocata nel settembre 2006 (come preannunciato nel verbale del 26 luglio
2006) o in epoca successiva nella quale verosimilmente è stato fatto luogo alla definizione sia dei termini del contratto di appalto da stipularsi con la impresa incaricata dei lavori, sia alla indicazione specifica delle opere da realizzare e delle modalità di realizzazione sulla base dell'elaborato progettuale redatto il 7.9.2006. Soltanto in occasione dell'assemblea svoltasi nel settembre 2006 o in epoca successiva, infatti, il , acquisita piena consapevolezza del progetto di Parte_1
realizzazione delle opere predisposto il 7.9.2006 dal geom. e, quindi, piena CP_6
consapevolezza della lesione dei diritti dei sigg. e che Parte_3 Persona_1
l'installazione dell'ascensore avrebbe potuto eventualmente comportare, ha assunto, attraverso l'adozione, da parte dell'assemblea, della delibera di approvazione del progetto dell'opera, un comportamento in concreto incidente su quei diritti.
In altre parole, se proprio si fosse voluta far valere una causa di invalidità di una deliberazione assembleare sul rilievo che la decisione del Condominio fosse lesiva del diritto di proprietà vantato dagli attori sulle unità immobiliari di loro pertinenza esclusiva e del diritto di comproprietà vantato dagli stessi attori sulle parti comuni dell'edificio, sarebbe stato logico e corretto che i sigg.
[...]
e avessero impugnato non già la delibera assembleare del 26 luglio Parte_3 Persona_1
2006 (nella quale, come più volte rimarcato, è stato soltanto deciso che un impianto di ascensore dovesse essere installato all'esterno al fabbricato senza nessuna preventiva visione ed approvazione di uno specifico progetto al riguardo e, quindi, senza che la decisione stessa pregiudicasse direttamente ed immediatamente la sfera giuridica degli attori), bensì la delibera assembleare verosimilmente adottata nel settembre 2006 o in epoca immediatamente successiva (nella quale è stato approvato il progetto di realizzazione delle opere predisposto dal geom. il CP_6
7.9.2006).
Quanto fin qui argomentato autorizza a concludere che la declaratoria di nullità della delibera assembleare del 26 luglio 2006, come pronunciata dal Tribunale di Potenza con la sentenza n.653/2020 emessa il 24.9.2020, declaratoria di nullità non espressamente impugnata con l'atto di appello e perciò divenuta irrevocabile, non esplichi nessuna efficacia sull'oggetto del presente giudizio di impugnazione, ben potendo il gravame incentrarsi sugli autonomi capi della decisione del primo giudice contemplanti le pronunce di condanna al rispristino dello stato dei luoghi precedente alla realizzazione delle opere ed al risarcimento dei danni derivati da limitazione della facoltà di godimento e di uso delle unità immobiliari in proprietà esclusiva degli attori. La domanda pag. 12 di condanna avanzata in primo grado dai sigg. e , infatti, Parte_3 Persona_1
prescinde dai contenuti (scarni) della delibera assembleare del 26 luglio 2006 ed è fondata sull'asserito difetto di conformità delle opere realizzate con quelle previste negli elaborati progettuali redatti in data 7.9.2006 e allegati alla D.I.A. presentata in data 11.12.2006 al Comune di nonché su presunte violazioni – consumate in sede di esecuzione delle opere - delle Pt_1
disposizioni contenute nel Regolamento edilizio del Comune di e nella normativa edilizia. Pt_1
*
Con un unico articolato motivo di impugnazione il ha Parte_1
lamentato che la decisione del Tribunale di Potenza sia stata adottata in base ad una travisata interpretazione dei fatti e delle norme sostanziali applicabili al caso di specie, indotta dalle errate valutazioni operate dal C.t.u.
In sintesi, l'ente appellante ha sostenuto:
- che, trattandosi di installazione di un ascensore esterno in un fabbricato di vecchia costruzione da effettuarsi al fine di eliminare le barriere architettoniche a vantaggio soprattutto di una condomina,
, disabile con gravi difficoltà motorie residente in un appartamento all'ultimo Persona_4
piano del fabbricato, non fossero pertinenti le valutazioni del C.t.u. in merito all'inosservanza delle disposizioni sulle distanze contenute nel Regolamento edilizio del Comune di e di quelle Pt_1 riferite alla tutela del decoro architettonico ed all'utilizzo della cosa comune, tenuto conto dell'art.3 della L.n.13/89 che autorizza l'esecuzione di opere anche in deroga alle norme sulle distanze previste nei regolamenti edilizi;
- che errato sia il convincimento del C.t.u. in ordine alla necessità, ai fini dell'installazione dell'ascensore, del preventivo rilascio di un “permesso di costruire” da parte del Comune di essendo invece sufficiente la mera presentazione di una D.I.A. (Dichiarazione Inizio Pt_1
Attività), come indirettamente riscontrato dalla circostanza che il Comune di abbia Pt_1
puntualmente consentito la realizzazione delle opere sulla base della presentazione della D.I.A. con deposito dei calcoli, senza pretendere un diverso titolo abilitativo, ed abbia successivamente riconosciuto alla sig.ra , una volta ultimata e collaudata l'opera, il contributo a Persona_4
titolo di rimborso spese per l'eliminazione di barriere architettoniche;
- che l'impianto di ascensore sia stato eseguito in perfetta conformità con il progetto redatto ed approvato, essendo state piccole variazioni regolarmente comunicate al Comune prima dell'esecuzione delle opere, e che anche la rampa di modeste dimensioni sul marciapiede pubblico prospiciente i parcheggi lungo sia stata realizzata. Parte_1
Le ragioni spese a sostegno del motivo di gravame vanno condivise.
pag. 13 Nella sentenza fatta oggetto di impugnazione il Tribunale di Potenza, aderendo esplicitamente alle conclusioni rassegnate dal C.t.u., ha ritenuto la non conformità a legge dei lavori di installazione dell'ascensore esterno per i seguenti motivi:
a) per violazione dell'art.94 del Regolamento Edilizio Comunale del Comune di in vigore Pt_1 all'epoca dei fatti, disposizione che imponeva una larghezza minima del portone di ingresso condominiale non inferiore a m.1,50 mentre i lavori realizzati avevano comportato un restringimento dell'unico portone di ingresso che risultava all'attualità avere una larghezza di m.0,90 invece di quella originaria di m.2,00;
b) per violazione dell'art.10 del Testo Unico dell'Edilizia che subordinava l'esecuzione delle opere al preventivo rilascio del “permesso di costruire” mentre i lavori di installazione dell'ascensore erano stati realizzati sulla base di una D.I.A. depositata l'11.12.2006 presso il Comune di e, Pt_1
quindi, sulla base di un atto amministrativo irregolare;
c) per lesione del diritto di veduta riconosciuto dall'art.907 c.p.c. agli attori in quanto il manufatto realizzato impediva la veduta laterale e obliqua dalla finestra degli appartamenti in proprietà esclusiva degli stessi attori;
d) per mancato rispetto della normativa sul superamento delle barriere architettoniche in ragione della omessa realizzazione, tra il marciapiede antistante il fabbricato e l'adiacente strada urbana, delle rampe di accesso previste in progetto per consentire l'utilizzo dell'ascensore da parte del disabile.
Le esposte argomentazioni valorizzate dal primo giudice a fondamento della decisione impugnata riposano sugli esiti clamorosamente errati della disposta consulenza tecnica d'ufficio, affidata a professionista evidentemente non troppo aggiornato sulla materia.
Ed invero, valga quanto segue.
A) Come riportato alla pag.9 della relazione peritale depositata dal C.t.u. il 30.5.2019, l'art.94 del
Regolamento Edilizio Comunale del Comune di entrato in vigore il 6.2.2004, prescrive che Pt_1
“la larghezza dei corridoi e passaggi di uso comune non deve essere inferiore a m.1,50, fatta eccezione per i corridoi d'accesso alle cantine che possono avere una larghezza minima di m.1,00”.
La disposizione impone la larghezza minima di m.1,50 esclusivamente per i “corridoi e passaggi di uso comune”, senza in alcun modo estendere la prescrizione ai portoni di ingresso. Per “passaggi” devono intendersi, all'evidenza, superfici, aree o zone di transito, non certamente i varchi di ingresso in un edificio, giacchè diversamente non avrebbero senso, all'interno della evocata disposizione, l'abbinamento dei “passaggi” ai “corridoi” e, più avanti nel testo dell'art.94 del
Regolamento Edilizio Comunale, la prescrizione dell'utilizzo di pavimentazioni con specifiche qualità per “atri di ingresso, corridoi e passaggi di uso comune”. È dunque errato riferire alle pag. 14 dimensioni di un portone di ingresso una prescrizione del Regolamento Edilizio Comunale del
Comune di che detta limiti minimi di larghezza per superfici, aree o zone di transito. Pt_1
A conforto dell'assunto milita il disposto dell'art.
8.1.1 del Decreto Ministeriale 14 giugno 1989, n.
236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche, in GU Serie Generale n.145 del 23-06-1989 -
Suppl. Ordinario n. 47), il quale espressamente sancisce che: “La luce netta della porta di accesso di ogni edificio e di ogni unità immobiliare deve essere di almeno 80 cm. La luce netta delle altre porte deve essere di almeno 75 cm.”. Nel caso di specie, la larghezza pari a m.0,90 del portone di ingresso condominiale rispetta la prescrizione appena menzionata.
Ad ogni modo, appare assorbente la considerazione del disposto dell'art.3 co.1 della Legge
9.1.1989 n.13, a tenore del quale le opere dirette ad eliminare le barriere architettoniche “possono essere realizzate in deroga alle norme sulle distanze previste dai regolamenti edilizi”, di tal ché non vi era nessun obbligo giuridico di rispettare l'art.94 del Regolamento Edilizio Comunale del
Comune di ove anche si ritenga detta norma applicabile pure ai portoni di ingresso degli Pt_1
edifici privati.
B) Assolutamente destituito di ogni fondamento è il convincimento che per l'esecuzione delle opere di installazione dell'ascensore esterno necessario a consentire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche fosse indispensabile il preventivo rilascio del “permesso di costruire”, quale unico titolo amministrativo abilitativo alla realizzazione dell'opera.
Infatti, l'installazione di un ascensore esterno non rientra nella categoria delle nuove costruzioni che richiedono il “permesso di costruire”, ma in quella di interventi edilizi minori per i quali è sufficiente la D.I.A., dovendosi l'ascensore esterno considerare come un vano tecnico.
È stato sostenuto che si definisce “volume tecnico” quell'opera edilizia priva di alcuna autonomia funzionale, anche potenziale, che viene destinata a contenere gli impianti serventi di una costruzione principale per esigenze tecnico-funzionali della costruzione medesima. Si tratta di quegli impianti necessari per l'utilizzo dell'abitazione che tuttavia non possono essere ubicati all'interno di questa, come quelli connessi alla condotta idrica, termica o all'ascensore.
La nozione di “volume tecnico” così enunciata è derivata dalla consapevolezza maturata in giurisprudenza relativamente al significato della proprietà, soprattutto condominiale, in una società che è mutata anche anagraficamente, e che considera l'ascensore come un bene indispensabile non solo alla vita delle persone con problemi di deambulazione, ma anche di coloro che trovano sempre più difficoltoso salire e scendere i numerosi piani di scale che li separano dalle vie pubbliche.
pag. 15 Quindi, l'ascensore realizzato all'esterno del fabbricato deve essere considerato come un «volume tecnico» e non una «nuova opera», con la conseguenza che, quanto ai titoli abilitativi, per la installazione di un ascensore esterno non sia necessario un “permesso di costruire”, essendo sufficiente una DIA.
Si tratta di approdo giurisprudenziale ormai risalente nel tempo (cfr. Cass. civ. sez. II, 03/02/2011,
n.2566; Cons. Stato, Sez. VI, 20 giugno 2012 n. 3578; Consiglio di Stato sez. IV, 05/12/2012,
n.6253; sez. III, 09/12/2014, n.6431; sez. I, Controparte_8 Controparte_9
03/12/2015, n.1002), sicchè appare alquanto grave che, dapprima, il C.t.u. nella relazione peritale depositata il 30.5.2019 e, successivamente, il giudice di prime cure in sede di decisione abbiano del tutto ignorato l'ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale in discorso ed abbiano inopinatamente ravvisato nel caso di specie la violazione dell'art.10 del Testo Unico dell'Edilizia sull'errato presupposto che l'installazione di un ascensore esterno necessitasse del preventivo rilascio del
“permesso di costruire”.
C) È errato anche l'assunto che l'opera realizzata abbia determinato la illegittima lesione del diritto di veduta riconosciuto dall'art.907 c.p.c. agli attori in quanto il manufatto impedisce la veduta laterale e obliqua dalla finestra degli appartamenti in proprietà esclusiva degli stessi attori.
È consolidato da anni nella giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass.civ.sez.II, 16/05/2014, n.10852;
Cass.civ.sez.II, 03/08/2012, n.14096; Cass.civ.sez.II, 18/03/2010, n.6546; Cass. 05/06/2003 n.8978;
Cass. 14/4/2004 n.7044) il principio per cui le norme sulle distanze sono applicabili anche tra i condomini di un edificio condominiale purchè siano compatibili con la disciplina particolare relativa alle cose comuni, cioè quando l'applicazione di quest'ultima non sia in contrasto con le prime;
nell'ipotesi di contrasto, la prevalenza della norma speciale in materia di condominio determina l'inapplicabilità della disciplina generale sulle distanze che, nel condominio degli edifici e nei rapporti tra singolo condomino e condominio, è in rapporto di subordinazione rispetto alla prima. Pertanto, ove il giudice constati il rispetto dei limiti di cui all'art. 1102 c.c., deve ritenersi legittima l'opera realizzata anche senza il rispetto delle norme dettate per regolare i rapporti tra proprietà contigue, sempre che venga rispettata la struttura dell'edificio condominiale.
Deve essere esclusa, nel caso di specie, la violazione dell'art. 907 c.c., non essendo stato mai denunciato e comprovato dagli attori che l'installazione dell'ascensore esterno in aderenza ad una parete del fabbricato non abbia rispettato i limiti posti dall'art. 1102 c.c. all'uso della CP_4
cosa comune. Neppure nella relazione peritale depositata dal C.t.u. è possibile rinvenire elementi certi di valutazione che inducano a ravvisare la sussistenza del pregiudizio per l'utilizzazione della cosa comune.
pag. 16 Nè può ritenersi che la disciplina di cui all'art. 907 c.c. possa operare per effetto del richiamo ad essa contenuto nell'art. 3, comma 2, della legge n. 13 del 1989. In proposito, deve rilevarsi che l'art. 3 citato dispone, al comma 1, che le opere di cui all'art. 2 possono essere realizzate in deroga alle norme sulle distanze previste dai regolamenti edilizi, anche per i cortili e le chiostrine interni ai fabbricati o comuni o di uso comune a più fabbricati, e, al comma 2, che è fatto salvo l'obbligo di rispetto delle distanze di cui agli artt. 873 e 907 c.c., nell'ipotesi in cui tra le opere da realizzare e i fabbricati alieni non sia interposto alcuno spazio o alcuna area di proprietà o di uso comune. Nel suo complesso, tale disposizione non può ritenersi applicabile all'ipotesi in cui venga in rilievo, non un fabbricato distinto da quello comune, ma una unità immobiliare ubicata nell'edificio comune. In sostanza, il richiamo contenuto nell'art. 3, comma 2, ai "fabbricati alieni" impone di escludere che la disposizione stessa possa trovare applicazione in ambito condominiale.
Difetta, dunque, nel caso di specie, il presupposto di fatto per l'operatività della richiamata disposizione di cui all'art. 907 c.c., e cioè l'altruità del fabbricato dal quale si esercita la veduta che si intende tutelare.
Ancora una volta deve rilevarsi che, dapprima, al C.t.u. in sede di relazione peritale e, successivamente, al giudice di prime cure in sede di decisione è del tutto sfuggito il remoto e consolidato indirizzo giurisprudenziale sopra evocato.
D) In ultimo, ai fini dell'accoglimento della domanda di condanna avanzata in primo grado dai sigg.
e , nessun pregio il Tribunale di Potenza avrebbe potuto Parte_3 Persona_1
riconoscere alla omessa realizzazione, tra il marciapiede antistante il fabbricato e l'adiacente strada urbana, delle rampe di accesso previste in progetto per consentire l'utilizzo dell'ascensore da parte del disabile.
A prescindere dalla circostanza che nell'atto introduttivo del giudizio di secondo grado il appellante ha allegato che la rampa in questione sia stata realizzata – verosimilmente Parte_1
nelle more del processo - senza che sul punto gli appellati e Parte_3 Parte_4
abbiano formulato una specifica ed argomentata contestazione, limitandosi invece a contrastare genericamente ed inefficacemente l'assunto di controparte mediante l'inutile richiamo alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio ed agli esiti delle prove testimoniali (tutte raccolte queste ultime in epoca precedente all'espletamento dell'accertamento peritale), vale a dire mediante il richiamo ad emergenze processuali che si collocano in un contesto temporale di molto precedente all'esecuzione delle rampe di accesso previste in progetto, è agevole osservare che, quand'anche rispondesse al vero che a tutt'oggi le rampe non fossero state realizzate, tale rilievo, da un lato, non comporterebbe la formulazione di un giudizio assoluto di non conformità al progetto approvato dell'opera di installazione dell'ascensore esterno e potrebbe al più giustificare la pronuncia di pag. 17 condanna (non già alla rimozione integrale delle opere realizzate, ma soltanto) al completamento dei lavori mediante la esecuzione delle rampe di accesso in discorso e, dall'altro lato, non varrebbe comunque a sorreggere il ragionevole convincimento che la mancata realizzazione di siffatte rampe abbia potuto determinare la lesione del diritto di proprietà vantato dai sigg. e Parte_3
sulle unità immobiliari di loro pertinenza esclusiva nonché del diritto di Parte_4
comproprietà vantato dagli stessi appellati sulle parti comuni dell'edificio. Né in senso contrario i due appellati hanno avuto cura di dedurre ed argomentare nel presente grado di giudizio.
*
In conclusione, va accolto l'appello proposto dal , in Parte_1 persona dell'amministratore p.t., con atto di citazione notificato il 29.3.2021, appello a cui hanno aderito i sigg. e , in qualità di ex soci unici e legali CP_1 Controparte_2 rappresentanti p.t. della società , con comparsa Pt_2 Parte_2
depositata il 22.11.2021.
Pertanto, in parziale riforma della sentenza n.653/2020 emessa dal Tribunale di Potenza il
24.9.2020 e pubblicata il 29.9.2020, va integralmente rigettata la domanda di accertamento che le opere di installazione dell'ascensore esterno come eseguite ledono i diritti e gli interessi riconosciuti in capo agli attori da leggi speciali, norme del codice civile e disposizioni contenute in regolamenti e normativa in materia edilizia nonché la domanda di condanna singolarmente e/o in solido del
, in persona dell'amministratore p.t., e delle società Parte_1
e , in persona dei Controparte_3 Parte_2
rispettivi legali rappresentanti p.t., al rispristino dello stato dei luoghi precedente alla realizzazione delle opere ed al risarcimento dei danni derivanti da limitazione della facoltà di godimento e di uso delle unità immobiliari in proprietà esclusiva degli attori;
domande entrambe azionate dai sigg.
e con atto di citazione notificato in data 8.10.2008. Parte_3 Persona_1
*
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, atteso l'accoglimento dell'appello proposto dal , in persona dell'amministratore p.t., e dell'appello Parte_1
incidentale adesivo proposto dai sigg. e , in qualità di ex soci CP_1 Controparte_2 unici e legali rappresentanti p.t. della società , la Parte_2
stessa va operata tenendo conto dell'esito complessivo del giudizio, in primo ed in secondo grado.
In tal senso milita l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, a tenore del quale il giudice d'appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio ad una nuova regolamentazione delle intere spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, poiché l'onere delle stesse deve essere attribuito e ripartito tenendo pag. 18 presente l'esito complessivo della controversia e tenuto presente, altresì, che in base al principio fissato dall'art.336 co.1 c.p.c., la riforma della sentenza ha effetto anche sulle parti dipendenti dalla parte riformata, sì che la riforma, anche parziale, della sentenza di primo grado determina la caducazione "ex lege" della statuizione sulle spese (cfr., da ultimo, Cass.civ.sez.lav., 30 agosto
2010 n.18837; Cass.civ.sez.III, 13 aprile 2010 n.8727; Cass.civ.sez.III, 19 gennaio 2010 n.714;
Cass.civ.sez.lav., 22 dicembre 2009 n.26985; Cass.civ.sez.III, 30 ottobre 2009 n.23059).
In applicazione dei suindicati principi, tenuto conto dell'accertata infondatezza della domanda di condanna azionata in primo grado dai sigg. e con l'atto di Parte_3 Persona_1
citazione notificato in data 8.10.2008, le spese processuali relative ad entrambi i gradi di giudizio vanno poste a carico esclusivo di e di , quest'ultima in qualità di Parte_3 Parte_4
erede di . Persona_1
Non trascura la Corte la circostanza che in primo grado sia stata accolta la domanda degli attori avente ad oggetto la dichiarazione di nullità della delibera dell'assemblea condominiale del
26.7.2006 e che la pronuncia sul punto del Tribunale di Potenza non sia stata impugnata e sia divenuta irrevocabile. Tuttavia, ad avviso di questa Corte, occorre attribuire rilievo al principio di causalità dell'introduzione del giudizio in funzione dell'individuazione della soccombenza sostanziale nel confronto fra due soccombenze formali reciproche. Poichè il processo è stato iniziato da qualcuno, cioè dall'attore, il fatto che, all'esito del giudizio, risulti che tale causazione non sia stata giustificata, come accade quando una domanda articolata in più capi venga accolta per uno solo di essi (nella specie, per quello meno significativo e per nulla idoneo a soddisfare in concreto l'interesse degli attori) e venga integralmente respinta in riferimento a tutti i restanti e più pregnanti capi, può essere considerato dal giudice anche idoneo a giustificare che le spese siano liquidate nella loro totalità a favore di chi ha subito il processo iniziato originariamente in difetto di una valida giustificazione. La situazione del convenuto può apparire meritevole dell'esenzione dal carico delle spese anticipate proprio perchè egli è stato costretto dall'attore a partecipare al processo.
In relazione alla concretezza del caso al giudice è dato di attribuire rilievo assorbente alla responsabilità per la causazione originaria del processo, ove questa appaia tanto pregnante da prevalere sul fatto che il convenuto sia risultato a sua volta soccombente su un capo della domanda avanzata dall'attore.
Riconoscendo nella fattispecie in esame spazio operativo alle svolte considerazioni in diritto si perviene all'ineludibile conclusione che il giudizio in primo grado ha tratto origine e giustificazione in via esclusiva dalla pretesa azionata dai sigg. e con l'atto di Parte_3 Persona_1
citazione notificato in data 8.10.2008, pretesa che all'esito del processo è risultata fondata soltanto pag. 19 quanto al capo (di modestissima rilevanza rispetto all'effettivo obiettivo perseguito dagli attori) avente ad oggetto la dichiarazione di nullità della delibera dell'assemblea condominiale del
26.7.2006 mentre è stata integralmente respinta con riguardo ai capi - di maggiore interesse per gli attori - aventi ad oggetto la condanna delle parti convenute al rispristino dello stato dei luoghi precedente alla realizzazione delle opere ed al risarcimento dei danni derivanti da limitazione della facoltà di godimento e di uso delle unità immobiliari in proprietà esclusiva degli attori.
In tale ottica, dando rilievo al principio di causalità dell'introduzione del processo, appare corretto, in chiave di regolamentazione delle spese processuali riferite al doppio grado di giudizio, riconoscere rilievo assorbente alla responsabilità dei sigg. e per Parte_3 Persona_1
la causazione originaria del processo ed attribuire maggiore pregnanza alla soccombenza pressocché integrale dei medesimi attori per la domanda da essi proposta.
Pertanto, va disposta la condanna in solido di e al pagamento, Parte_3 Parte_4 in favore del , in persona dell'amministratore p.t., e dei Parte_1
sigg. e , in qualità di ex soci unici e legali rappresentanti p.t. CP_1 Controparte_2 della società , delle spese processuali relative al Parte_2
giudizio di primo grado nonché di quelle relative al presente grado di giudizio nella misura liquidata in dispositivo.
A tale proposito, ritiene la Corte, in aderenza al principio stabilito da Cass.Sezioni Unite 25 settembre 2012 n.17406 depositata il 12.10.2012 e ribadito da Cass.civ.sez. 6-2, 11 febbraio 2016
n.2748, che i nuovi parametri introdotti dal D.M. 20 luglio 2012 n.140 e dai successivi D.M. siano da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta in epoca precedente, quando ancora erano in vigore le tariffe professionali abrogate.
In tale ottica, le prestazioni professionali rese dal difensore del Parte_1
e dal difensore dei sigg. e , nella predetta qualità, nel
[...] CP_1 Controparte_2
giudizio di primo grado, esauritosi in epoca in cui vigevano le disposizioni del D.M. 10.3.2014
n.55, vanno liquidate secondo le tariffe professionali di cui al predetto D.M. in riferimento al valore della causa (valore: indeterminabile;
scaglione da € 26.000,01 a € 52.000,00), applicando i compensi medi tariffari in considerazione della normale complessità delle questioni giuridiche dedotte.
Per converso, le attività esplicate nell'ambito del presente giudizio di impugnazione, che si è esaurito in data successiva a quella (23.10.2022) dell'entrata in vigore del Decreto Ministeriale
pag. 20 13.8.2022 n.147, vanno liquidate nel rispetto dei nuovi parametri introdotti da quest'ultimo decreto ministeriale, sempre in riferimento al valore della causa (valore: indeterminabile;
scaglione da €
26.000,01 a € 52.000,00) e sempre applicando i compensi medi tariffari in considerazione della normale complessità delle questioni giuridiche dedotte. Tuttavia, in relazione alla posizione dei sigg. e , nella predetta qualità, non vanno riconosciuti i CP_1 Controparte_2 compensi per la fase decisoria giacchè dall'incarto processuale emerge che in sede di precisazione delle conclusioni il difensore non abbia depositato le note scritte e che neppure siano state depositate la comparsa conclusionale e la memoria di replica ex art.190 c.p.c.
Infine, a carico esclusivo di e vanno poste le spese occorse per Parte_3 Parte_4
l'espletamento in primo grado della consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate dal giudice a quo, con diritto riconosciuto in capo al di ed ai sigg. Parte_1 Pt_1 [...]
e , nella predetta qualità, di rivalersi nei confronti di CP_1 Controparte_2 [...]
e nei limiti delle somme eventualmente già corrisposte al c.t.u. a titolo Parte_3 Parte_4 di anticipo e/o di saldo dei compensi a quest'ultimo spettanti.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza – Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n.653/2020 emessa dal Tribunale di Potenza in composizione monocratica il
24.9.2020 e pubblicata il 29.9.2020, proposto dal , in Parte_1 persona dell'amministratore p.t., con atto di citazione notificato il 29.3.2021 nei confronti di e nonché delle società e Parte_3 Parte_4 Controparte_3 [...]
in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., precisato Parte_2
che e , in qualità di ex soci unici e legali rappresentanti p.t. CP_1 Controparte_2 della società , con comparsa depositata il Parte_2
22.11.2021 hanno aderito all'appello, ogni altra istanza, difesa, eccezione e deduzione respinta, così provvede:
- Dichiara la contumacia della società in persona del legale Controparte_3
rappresentante p.t.;
- Accoglie l'appello proposto dal in persona Parte_1 dell'amministratore p.t., con atto di citazione notificato il 29.3.2021 e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n.653/2020 emessa dal Tribunale di Potenza in composizione monocratica il 24.9.2020 e pubblicata il 29.9.2020:
a) rigetta la domanda avanzata in primo grado dai sigg. e Parte_3 [...]
con atto di citazione notificato in data 8.10.2008 e diretta ad ottenere: 1) Per_1
l'accertamento che le opere di installazione dell'ascensore esterno come eseguite ledono pag. 21 i diritti e gli interessi riconosciuti in capo agli attori da leggi speciali, norme del codice civile e disposizioni contenute in regolamenti e normativa in materia edilizia;
2) la condanna singolarmente e/o in solido del , in Parte_1 persona dell'amministratore p.t., e delle società “ e Controparte_3 [...]
, in persona dei rispettivi legali rappresentanti Parte_2
p.t., al rispristino dello stato dei luoghi precedente alla realizzazione delle opere ed al risarcimento dei danni derivanti da limitazione della facoltà di godimento e di uso delle unità immobiliari in proprietà esclusiva degli attori;
b) condanna in solido e , quest'ultima in qualità di Parte_3 Parte_4
erede di , al pagamento, in favore del Persona_1 Parte_1
, in persona dell'amministratore p.t., delle spese processuali relative al primo
[...]
grado di giudizio, spese che liquida nella somma complessiva di € 7.254,00 per compensi professionali, oltre maggiorazione spese generali, IVA e CAP come per legge;
c) condanna in solido e , quest'ultima in qualità di Parte_3 Parte_4
erede di , al pagamento, in favore di e Persona_1 CP_1 [...]
, in qualità di ex soci unici e legali rappresentanti p.t. della società Controparte_2
, delle spese processuali relative al Parte_2
primo grado di giudizio, spese che liquida nella somma complessiva di € 7.254,00 per compensi professionali, oltre maggiorazione spese generali, IVA e CAP come per legge;
d) pone definitivamente a carico di e , quest'ultima Parte_3 Parte_4
in qualità di erede di , le spese occorse per l'espletamento in primo Persona_1
grado della consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate dal giudice a quo, con diritto riconosciuto in capo al di ed ai sigg. Parte_1 Pt_1 [...]
e , nella predetta qualità, di rivalersi nei confronti di CP_1 Controparte_2
e nei limiti delle somme eventualmente già Parte_3 Parte_4
corrisposte al c.t.u. a titolo di anticipo e/o di saldo dei compensi a quest'ultimo spettanti;
- Condanna in solido e al pagamento, in favore del Parte_3 Parte_4
in persona dell'amministratore p.t., delle spese Parte_1
processuali relative al presente grado di giudizio, spese che liquida nella somma complessiva di
€ 10.768,00, di cui € 777,00 per esborsi ed € 9.991,00 per compensi professionali, oltre maggiorazione spese generali, IVA e CAP come per legge;
- Condanna in solido e al pagamento, in favore di Parte_3 Parte_4 [...]
e , in qualità di ex soci unici e legali rappresentanti p.t. della CP_1 Controparte_2 società , delle spese processuali relative al Parte_2
pag. 22 presente grado di giudizio, spese che liquida nella somma complessiva di € 6.521,00 per compensi professionali, oltre maggiorazione spese generali, IVA e CAP come per legge.
La presente sentenza per legge è provvisoriamente esecutiva tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 16.7.2025 svoltasi mediante collegamento da remoto.
Il Presidente estensore
(Dott. Michele Videtta)
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