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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 27/10/2025, n. 224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 224 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 874/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CROTONE
Sezione civile
Volontaria giurisdizione
Il Tribunale di Crotone, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati:
DR.SSA ALESSANDRA ANGIULI PRESIDENTE
DR.SSA ILARIA DE PASQUALE GIUDICE REL. EST.
DR.SSA SOFIA NOBILE DE SANTIS GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G.V.G. n. 874/2025, vertente
TRA
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Tiziana Parte_1 C.F._1
Truncè;
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Controparte_1 C.F._2
Caccavano; con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO.
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., e – premesso di Parte_1 Controparte_1 aver contratto matrimonio in data 12.01.2008 in Crotone (trascritto nel registro degli atti di matrimonio di tale Comune al n. 3 – parte II – serie A – 2008), dal quale sono nati i figli il 14.05.2008 e Per_1 il 24.08.2010; che i coniugi si sono separati come da sentenza del Tribunale di Crotone n. Per_2
243/2024 del 04.04.2024 pubblicata in data 11.04.2024, e che dal momento della separazione non si sono più riconciliati – hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni indicate nell'atto introduttivo.
Il Pubblico Ministero è regolarmente intervenuto.
1 Tanto premesso, la domanda di divorzio è fondata e va pertanto accolta, ricorrendo nel caso in esame l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/1970.
Risulta dagli atti del giudizio che i coniugi si sono separati come da sentenza del Tribunale di Crotone n.
243/2024 del 04.04.2024 pubblicata in data 11.04.2024.
È pacifica, inoltre, l'ininterrotta protrazione dello stato di separazione per il periodo previsto dalla legge.
Il considerevole periodo di tempo per il quale si è protratta la separazione e la domanda congiunta delle parti di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio consentono di ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia venuta definitivamente a mancare e che non vi siano possibilità di ricostituzione del consorzio familiare.
Le condizioni concordate dalle parti rispondono agli interessi della prole.
Sussistono i presupposti per accogliere il ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni ivi concordate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1 in data 12.01.2008 in Crotone (trascritto nel registro degli atti di matrimonio di tale
[...]
Comune al n. 3 – parte II – serie A – 2008), alle condizioni indicate in ricorso;
- dispone che il Cancelliere trasmetta copia autentica della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello stato civile per quanto di sua competenza.
Così deciso in Crotone, nella camera di consiglio del 23.10.2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Dr.ssa Ilaria De Pasquale Dr.ssa Alessandra Angiuli
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CROTONE
Sezione civile
Volontaria giurisdizione
Il Tribunale di Crotone, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati:
DR.SSA ALESSANDRA ANGIULI PRESIDENTE
DR.SSA ILARIA DE PASQUALE GIUDICE REL. EST.
DR.SSA SOFIA NOBILE DE SANTIS GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G.V.G. n. 874/2025, vertente
TRA
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Tiziana Parte_1 C.F._1
Truncè;
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Controparte_1 C.F._2
Caccavano; con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO.
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., e – premesso di Parte_1 Controparte_1 aver contratto matrimonio in data 12.01.2008 in Crotone (trascritto nel registro degli atti di matrimonio di tale Comune al n. 3 – parte II – serie A – 2008), dal quale sono nati i figli il 14.05.2008 e Per_1 il 24.08.2010; che i coniugi si sono separati come da sentenza del Tribunale di Crotone n. Per_2
243/2024 del 04.04.2024 pubblicata in data 11.04.2024, e che dal momento della separazione non si sono più riconciliati – hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni indicate nell'atto introduttivo.
Il Pubblico Ministero è regolarmente intervenuto.
1 Tanto premesso, la domanda di divorzio è fondata e va pertanto accolta, ricorrendo nel caso in esame l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/1970.
Risulta dagli atti del giudizio che i coniugi si sono separati come da sentenza del Tribunale di Crotone n.
243/2024 del 04.04.2024 pubblicata in data 11.04.2024.
È pacifica, inoltre, l'ininterrotta protrazione dello stato di separazione per il periodo previsto dalla legge.
Il considerevole periodo di tempo per il quale si è protratta la separazione e la domanda congiunta delle parti di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio consentono di ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia venuta definitivamente a mancare e che non vi siano possibilità di ricostituzione del consorzio familiare.
Le condizioni concordate dalle parti rispondono agli interessi della prole.
Sussistono i presupposti per accogliere il ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni ivi concordate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1 in data 12.01.2008 in Crotone (trascritto nel registro degli atti di matrimonio di tale
[...]
Comune al n. 3 – parte II – serie A – 2008), alle condizioni indicate in ricorso;
- dispone che il Cancelliere trasmetta copia autentica della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello stato civile per quanto di sua competenza.
Così deciso in Crotone, nella camera di consiglio del 23.10.2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Dr.ssa Ilaria De Pasquale Dr.ssa Alessandra Angiuli
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