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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXII, sentenza 27/02/2026, n. 3005 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 3005 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3005/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 22, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale: DI RUBERTO RAFFAELE, Presidente e Relatore
CAVALLUZZO GIUSEPPE, Giudice
TRISCARI GIANCARLO, Giudice
in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18288/2024 depositato il 10/12/2024
proposto da
Ricorrente 1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Ufficio Delle Dogane Di Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 131 ACCISE ARMONIZZATE-ENERGIA ELETTRICA 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2164/2026 depositato il 25/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Dal controllo contabile dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sul codice accisa RME02700M di
Ricorrente 1 risultava a carico della stessa la situazione debitoria dal considerevole importo di € 219.786,99, come da prospetto contabile riportato nel processo verbale di constatazione del 25/07/2024. A seguito della situazione debitoria accertata, per il recupero dell'accisa ritenuta dovuta e ritenuta non versata come prescritto dalle disposizioni normative delle accise sull'energia elettrica, l'Ufficio emetteva l'avviso di pagamento n. 131/2024 ed il connesso atto di irrogazione sanzione amministrativa n. 413/2024 notificati entrambi l' 8/11/2024, atti oggetto del presente giudizio.
In ragione delle ERRATE presentazioni della dichiarazione di consumo, hanno trovato applicazione le sanzioni amministrative previste nel T.U.A. - art. 59, comma 1; oltre all'applicazione della sanzione ex art. 13, D.Lgs. n. 471/97, pari al 30% dell'importo non versato o versato in ritardo.
La Ricorrente, nel ricorso, adduce i seguenti motivi: assoluta infondatezza nel merito procedimento verbale e del pedissequo avviso di pagamento e di irrogazione della sanzione impugnati;
difetto di motivazione: violazione dell'art. 3 L. 241/1990 e dell'art. 7, Statuto del contribuente - Violazione del diritto di difesa - contraddittorietà ed illogicità; difetto di giurisdizione della Commissione Tributaria: violazione degli artt. 2 e
3, D.Lvo 546/92. Incostituzionalità dell'art. 3 L. 73/2002. (motivo in SUBORDINE).
Il Collegio esprime i
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato ed è rigettato.
È preliminarmente opportuno precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24
e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n.
24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014).
L'art. 2 del D.Lgs 546/92 stabilisce la giurisdizione delle Corti tributarie sulle "sanzioni amministrative comunque irrogate dagli uffici finanziari", che secondo l'assunto di Controparte implicherebbe un travalicamento della materia tributaria: “si potrebbe quindi pensare che la giurisdizione in materia sanzionatoria dipenda non più necessariamente da una correlazione tra sanzione e tributo, bensì dal mero fatto di trovarsi al cospetto di una sanzione amministrativa irrogata da un ufficio finanziario.”. Il ragionamento, però, non trova valido sostegno nelle norme di diritto. Difatti, le sanzioni applicate con l'atto di irrogazione n. 413/2024, inconfutabilmente sono delle sanzioni tipiche previste in materia tributaria, stabilite ai sensi dell'art. 59, co. 1, T.U.A. (ex D.Lgs. n. 504/95): "Indipendentemente dall'applicazione delle pene previste per i fatti costituenti reato, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al decuplo dell'imposta evasa o che si è tentato di evadere, non inferiore in ogni caso a 258 euro,
i soggetti obbligati di cui all'articolo 53: c) che omettono o redigono in modo incompleto o inesatto le dichiarazioni di cui agli articoli 53, comma 8; ". La sanzione suindicata riguarda l'errata presentazione delle dichiarazioni di consumo degli anni d'imposta 2018-2022.
Quanto ai primi (due) motivi di ricorso sono trattati congiuntamente a causa dell'inconsistenza del primo, e in ragione delle comuni doglianze.
La Ricorrente in effetti ed in sostanza non motiva l'infondatezza del "procedimento verbale" ma, in sostanza, si duole SOLO dei meccanismi di calcolo dell'accisa chiesta con l'avviso impugnato. La disciplina normativa prevede che l'accertamento e la liquidazione dell'accisa sono effettuati dal competente Ufficio dell'Agenzia delle Dogane sulla base della dichiarazione di consumo annuale di cui all'art. 53, commi 8, 8bis e 9, T.U.A.
Dalle disposizioni di legge emerge che l'accertamento e la liquidazione dell'accisa sull'energia elettrica avvengono su base dichiarativa in quanto è il soggetto obbligato che versa, alle scadenze stabilite, l'accisa dovuta in base ai dati dichiarati nella dichiarazione di consumo, presentata dal soggetto obbligato medesimo.
In ragione che l'art. 56 del T.U.A. prevede il pagamento dell'accisa sulla base delle rate di acconto mensili, calcolate sulla base di un dodicesimo dei consumi dell'anno precedente.
Il soggetto obbligato deve presentare la dichiarazione di consumo prevista dall'art. 53, T.U.A. al fine di fornire tutti gli elementi necessari per l'accertamento e la liquidazione del debito d'imposta, redigendo il modello di dichiarazione secondo le istruzioni per la compilazione che ADM (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli) ogni anno mette a disposizione degli utenti, con gli eventuali aggiornamenti.
Le incombenze suindicate competono al soggetto obbligato Ricorrente_1, il quale deve dichiarare ed auto liquidare nella dichiarazione di consumo quanto deve versare a titolo d'accisa, quindi, ha conoscenza dell'accisa dovuta, secondo la base di calcolo prevista per legge: un dodicesimo dell'accisa dovuta per l'anno seguente.
La società quale soggetto obbligato che fornisce energia ai consumatori finali, in più province del territorio dello Stato, riveste un ruolo di primaria importanza nel settore energetico nazionale nella sua qualifica di
Sostituto d'Imposta.
Quanto al difetto di motivazione si osserva che il p.v.c. documentale del 25/07/2024 riporta al suo interno, un prospetto contabile di cui costituisce parte integrante, in ottemperanza alle previsioni ex art. 3, legge n.
241/90 richiamato dall'art. 7 dello Statuto del contribuente, prospetto dal quale risulta in modo chiaro sia l'indicazione ERRATA dell'accisa dovuta (risultante dalla dichiarazione di consumo compilata in modo errato dalla Società stessa), così anche l'accisa NON VERSATA alle singole scadenze (mese per mese).
La Ricorrente soggetto obbligato, per il meccanismo delle contabilità disciplinate nello speciale settore delle accise, è a conoscenza del quantum di accisa che è tenuta a versare mensilmente ed a conguaglio (nel mese di marzo) alle Casse dello Stato, in base agli elementi necessari d'imposta auto dichiarati ed autoliquidati nella dichiarazione di consumo. A ciò è doveroso aggiungere che, per avere eventuali ed opportuni chiarimenti, la Società poteva presentare all'Ufficio le previste osservazioni e richieste entro 60 giorni dalla notifica del p.v.c. documentale, ai sensi dell'art. 6 bis, comma 2 della Legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del Contribuente), ma NON le ha presentate.
Nel caso concreto, gli atti impugnati sono stati preceduti da un'autonoma notifica del p.v.c. documentale (del 25/07/2024).
Infine, riguardo agli omessi versamenti dei ratei di accisa, si rende applicabile la sanzione prevista e punita dall'art. 13, co. 1, D.Lgs. n. 471/97, pari al 30% dell'importo non versato o versato in ritardo. Entrambi i
Decreti Legislativi nn. 471 e 472, tutti del 18.12.1997, il primo recante norme di riforma delle sanzioni tributarie non penali;
il secondo contenente disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, hanno ad oggetto violazioni a norme di legge di natura tributaria.
Di talché, assorbiti altri motivi di causa, il ricorso è rigettato. Segue la soccombenza delle spese di lite nel dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna la Parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 2500, oltre oneri accessori di legge se dovuti.
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 22, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale: DI RUBERTO RAFFAELE, Presidente e Relatore
CAVALLUZZO GIUSEPPE, Giudice
TRISCARI GIANCARLO, Giudice
in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18288/2024 depositato il 10/12/2024
proposto da
Ricorrente 1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Ufficio Delle Dogane Di Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 131 ACCISE ARMONIZZATE-ENERGIA ELETTRICA 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2164/2026 depositato il 25/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Dal controllo contabile dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sul codice accisa RME02700M di
Ricorrente 1 risultava a carico della stessa la situazione debitoria dal considerevole importo di € 219.786,99, come da prospetto contabile riportato nel processo verbale di constatazione del 25/07/2024. A seguito della situazione debitoria accertata, per il recupero dell'accisa ritenuta dovuta e ritenuta non versata come prescritto dalle disposizioni normative delle accise sull'energia elettrica, l'Ufficio emetteva l'avviso di pagamento n. 131/2024 ed il connesso atto di irrogazione sanzione amministrativa n. 413/2024 notificati entrambi l' 8/11/2024, atti oggetto del presente giudizio.
In ragione delle ERRATE presentazioni della dichiarazione di consumo, hanno trovato applicazione le sanzioni amministrative previste nel T.U.A. - art. 59, comma 1; oltre all'applicazione della sanzione ex art. 13, D.Lgs. n. 471/97, pari al 30% dell'importo non versato o versato in ritardo.
La Ricorrente, nel ricorso, adduce i seguenti motivi: assoluta infondatezza nel merito procedimento verbale e del pedissequo avviso di pagamento e di irrogazione della sanzione impugnati;
difetto di motivazione: violazione dell'art. 3 L. 241/1990 e dell'art. 7, Statuto del contribuente - Violazione del diritto di difesa - contraddittorietà ed illogicità; difetto di giurisdizione della Commissione Tributaria: violazione degli artt. 2 e
3, D.Lvo 546/92. Incostituzionalità dell'art. 3 L. 73/2002. (motivo in SUBORDINE).
Il Collegio esprime i
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato ed è rigettato.
È preliminarmente opportuno precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24
e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n.
24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014).
L'art. 2 del D.Lgs 546/92 stabilisce la giurisdizione delle Corti tributarie sulle "sanzioni amministrative comunque irrogate dagli uffici finanziari", che secondo l'assunto di Controparte implicherebbe un travalicamento della materia tributaria: “si potrebbe quindi pensare che la giurisdizione in materia sanzionatoria dipenda non più necessariamente da una correlazione tra sanzione e tributo, bensì dal mero fatto di trovarsi al cospetto di una sanzione amministrativa irrogata da un ufficio finanziario.”. Il ragionamento, però, non trova valido sostegno nelle norme di diritto. Difatti, le sanzioni applicate con l'atto di irrogazione n. 413/2024, inconfutabilmente sono delle sanzioni tipiche previste in materia tributaria, stabilite ai sensi dell'art. 59, co. 1, T.U.A. (ex D.Lgs. n. 504/95): "Indipendentemente dall'applicazione delle pene previste per i fatti costituenti reato, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al decuplo dell'imposta evasa o che si è tentato di evadere, non inferiore in ogni caso a 258 euro,
i soggetti obbligati di cui all'articolo 53: c) che omettono o redigono in modo incompleto o inesatto le dichiarazioni di cui agli articoli 53, comma 8; ". La sanzione suindicata riguarda l'errata presentazione delle dichiarazioni di consumo degli anni d'imposta 2018-2022.
Quanto ai primi (due) motivi di ricorso sono trattati congiuntamente a causa dell'inconsistenza del primo, e in ragione delle comuni doglianze.
La Ricorrente in effetti ed in sostanza non motiva l'infondatezza del "procedimento verbale" ma, in sostanza, si duole SOLO dei meccanismi di calcolo dell'accisa chiesta con l'avviso impugnato. La disciplina normativa prevede che l'accertamento e la liquidazione dell'accisa sono effettuati dal competente Ufficio dell'Agenzia delle Dogane sulla base della dichiarazione di consumo annuale di cui all'art. 53, commi 8, 8bis e 9, T.U.A.
Dalle disposizioni di legge emerge che l'accertamento e la liquidazione dell'accisa sull'energia elettrica avvengono su base dichiarativa in quanto è il soggetto obbligato che versa, alle scadenze stabilite, l'accisa dovuta in base ai dati dichiarati nella dichiarazione di consumo, presentata dal soggetto obbligato medesimo.
In ragione che l'art. 56 del T.U.A. prevede il pagamento dell'accisa sulla base delle rate di acconto mensili, calcolate sulla base di un dodicesimo dei consumi dell'anno precedente.
Il soggetto obbligato deve presentare la dichiarazione di consumo prevista dall'art. 53, T.U.A. al fine di fornire tutti gli elementi necessari per l'accertamento e la liquidazione del debito d'imposta, redigendo il modello di dichiarazione secondo le istruzioni per la compilazione che ADM (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli) ogni anno mette a disposizione degli utenti, con gli eventuali aggiornamenti.
Le incombenze suindicate competono al soggetto obbligato Ricorrente_1, il quale deve dichiarare ed auto liquidare nella dichiarazione di consumo quanto deve versare a titolo d'accisa, quindi, ha conoscenza dell'accisa dovuta, secondo la base di calcolo prevista per legge: un dodicesimo dell'accisa dovuta per l'anno seguente.
La società quale soggetto obbligato che fornisce energia ai consumatori finali, in più province del territorio dello Stato, riveste un ruolo di primaria importanza nel settore energetico nazionale nella sua qualifica di
Sostituto d'Imposta.
Quanto al difetto di motivazione si osserva che il p.v.c. documentale del 25/07/2024 riporta al suo interno, un prospetto contabile di cui costituisce parte integrante, in ottemperanza alle previsioni ex art. 3, legge n.
241/90 richiamato dall'art. 7 dello Statuto del contribuente, prospetto dal quale risulta in modo chiaro sia l'indicazione ERRATA dell'accisa dovuta (risultante dalla dichiarazione di consumo compilata in modo errato dalla Società stessa), così anche l'accisa NON VERSATA alle singole scadenze (mese per mese).
La Ricorrente soggetto obbligato, per il meccanismo delle contabilità disciplinate nello speciale settore delle accise, è a conoscenza del quantum di accisa che è tenuta a versare mensilmente ed a conguaglio (nel mese di marzo) alle Casse dello Stato, in base agli elementi necessari d'imposta auto dichiarati ed autoliquidati nella dichiarazione di consumo. A ciò è doveroso aggiungere che, per avere eventuali ed opportuni chiarimenti, la Società poteva presentare all'Ufficio le previste osservazioni e richieste entro 60 giorni dalla notifica del p.v.c. documentale, ai sensi dell'art. 6 bis, comma 2 della Legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del Contribuente), ma NON le ha presentate.
Nel caso concreto, gli atti impugnati sono stati preceduti da un'autonoma notifica del p.v.c. documentale (del 25/07/2024).
Infine, riguardo agli omessi versamenti dei ratei di accisa, si rende applicabile la sanzione prevista e punita dall'art. 13, co. 1, D.Lgs. n. 471/97, pari al 30% dell'importo non versato o versato in ritardo. Entrambi i
Decreti Legislativi nn. 471 e 472, tutti del 18.12.1997, il primo recante norme di riforma delle sanzioni tributarie non penali;
il secondo contenente disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, hanno ad oggetto violazioni a norme di legge di natura tributaria.
Di talché, assorbiti altri motivi di causa, il ricorso è rigettato. Segue la soccombenza delle spese di lite nel dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna la Parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 2500, oltre oneri accessori di legge se dovuti.