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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 22/12/2025, n. 9930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9930 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 33875/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE XI CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa CE NI ha pronunciato ex art. 281 sexies 3° comma, c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 33875/2024 promossa da:
(P.IVA in persona del legale rappresentante CP_1 P.IVA_1
p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Jacopo Bigiarini del Foro di Prato ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Prato, Via Valentini n. 23/A; opponente contro
(C.F. e P.IVA , Controparte_2 P.IVA_2 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Edoardo Del Corona e Pamela Rota entrambi del
Foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei predetti difensori in Milano, via A. da Recanate, n. 2; opposta
CONCLUSIONI
Il difensore della parte opposta, unico difensore presente all'udienza del
18.12.2025, ha precisato le conclusioni come segue:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito così disporre:- revocare il decreto ingiuntivo del
Tribunale di Milano n. 9619/2024 RG. n. 20402/2024 del 15.07.2024, in
pagina 1 di 5 seguito alla rinuncia di a parte del Controparte_2 credito ingiunto, limitatamente alla somma di € 9.895,62, per i motivi esposti in narrativa;
- respingere l'opposizione proposta da nei confronti CP_1 di poiché infondata in fatto e in diritto, Controparte_2 per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, condannare la società CP_1 al pagamento in favore di a
[...] Controparte_2 qualsiasi titolo, della somma di € 21.219,24, oltre interessi al tasso di cui al
D. Lgs. 231/2002 dal dovuto fino all'effettivo saldo, ovvero della diversa e/o minor somma emersa in corso di causa;
- con vittoria di spese e compensi professionali ex D.M. n. 55/2014 del presente giudizio, e del monitorio, oltre
I.V.A., C.P.A., e successive occorrende;
- con ogni più ampia riserva istruttoria di cui alle successive memorie ex art. 171 ter nn. 2 e 3 c.p.c..”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
La presente controversia è stata introdotta, con ricorso per decreto ingiuntivo, dalla società la quale, sul Controparte_2 presupposto dell'esistenza di un rapporto di somministrazione di energia elettrica con la società ha instato per la condanna di CP_1 quest'ultima al pagamento in proprio favore della somma di € 31.114,86, oltre agli interessi e alle spese di lite.
Avverso il decreto ingiuntivo conseguentemente emesso dal Tribunale, ha proposto opposizione la società deducendo, quale unico motivo CP_1 di contestazione, che la fattura emessa dall'opposta per € 21.219,24 riguardava il corrispettivo CM richiesto dal precedente fornitore EL
NE, in relazione al quale l'opponente si era già impegnata a pagare, con la stessa EL NE, “a saldo e stralcio”, la somma di € 13.000,00, e che, allo stato, aveva corrisposto il minor importo di € 6.504,00.
Costituitasi in giudizio con comparsa di costituzione e risposta, la società opposta ha insistito per il pagamento del solo importo sopra menzionato di €
pagina 2 di 5 21.219,24, deducendo l'irrilevanza, rispetto al credito preteso, dei rapporti successivamente intercorsi tra l'opponente e il terzo EL NE. L'opposta ha, poi, rinunciato al pagamento dell'ulteriore somma di € 9.895,62, riferendo di aver già conseguito, a tal riguardo, quale fornitore uscente,
l'indennizzo CM dalla CSEA.
La causa, senza assunzione di prove costituende, è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, 3 comma, c.p.c., sulle conclusioni rassegnate, come risulta dal verbale di udienza e come sopra riportate, dal difensore dell'opposta, unico difensore presente, all'udienza del 18.12.2025.
Tanto premesso va, innanzitutto, rilevato che, come sopra visto, l'opposta ha espressamente ridotto la sua pretesa creditoria alla minor somma di €
21.219,24, di guisa che, già solo per questo, il decreto ingiuntivo opposto va revocato.
Ciò detto, osserva il Tribunale che la residua pretesa creditoria dell'opposta
è fondata e, dunque, meritevole di accoglimento.
Va, infatti, rilevato che l'unica contestazione svolta dall'opponente nell'atto di citazione – l'opponente ha, infatti, omesso di depositare le memorie ex art. 171 ter c.p.c. e di presenziare alle udienze – riguarda l'asserita non debenza del suddetto importo di € 21.219,24, in quanto relativo al corrispettivo CM richiesto dal fornitore uscente EL NE e in relazione al quale era stato effettuato un pagamento parziale di € 6.504,00.
Deve, in proposito, considerarsi che il pagamento in parola, in quanto in tesi effettuato in favore di un soggetto diverso rispetto all'opposta, è privo di effetto satisfattivo nei confronti di quest'ultima e, dunque, risulta inidoneo ad estinguere il diritto di credito de quo.
Giova, al riguardo, ricordare che, secondo la disciplina dettata in materia dall'Autorità di Regolazione per NE Reti e Ambiente - ARERA (vd., in particolare, la delibera n. 593/2017/r/com e il suo Allegato A, come modificato ed integrato con le deliberazioni 406/2018/r/com e pagina 3 di 5 219/2020/R7com), l'indennizzo CM viene richiesto dal fornitore cd. uscente al Sistema Informativo Integrato (cd. SII, istituito presso l'Acquirente Unico con la legge del 13 agosto 2010, n. 129/10) in relazione alla morosità accumulata dal cliente prima della cessazione della fornitura;
l'impresa distributrice applica al fornitore cd. entrante il corrispettivo CM nel valore indicato dal SII in occasione della prima fatturazione utile e versa alla per i servizi energetici e ambientali (CSEA) il relativo importo;
CP_3 successivamente la CSEA corrisponde al fornitore uscente l'indennizzo de quo.
Come si vede, il credito del fornitore cd. entrante nei confronti del cliente trova la sua fonte nella normativa di settore su richiamata, la quale, rispondendo all'esigenza di addossare al medesimo fornitore entrante – attuale titolare della fornitura – il rischio di insolvenza del cliente finale, gli impone il pagamento in favore dell'impresa distributrice di un importo pari al corrispettivo CM richiesto dal fornitore cd. uscente, consentendogli poi di rivalersi per il pagamento di tale importo sul cliente.
Ne consegue l'autonomia del diritto di credito del fornitore cd. entrante rispetto a quello vantato dal fornitore cd. uscente nei confronti del cliente finale.
Peraltro, il rischio di un doppio pagamento da parte del cliente finale è superato dall'obbligazione, gravante sul fornitore uscente che abbia conseguito l'indennizzo CM, di rimborsare al cliente le somme da questi eventualmente pagate in eccesso rispetto alla sua originaria posizione debitoria (cfr. ancora delibera Arera n. 593/2017/R/com, pagg. 4, 8 e 11).
Ora, poiché nella specie, non sono state sollevate contestazioni circa la sussistenza e relativa consistenza del credito vantato dall'opposta a titolo di
CM (avendo, come visto, l'opponente soltanto dedotto l'avvenuto parziale pagamento in favore del fornitore uscente), deve concludersi, alla luce di pagina 4 di 5 quanto fin qui esposto e stante l'assenza di prova dell'adempimento, per il rigetto dell'opposizione.
Pertanto, previa revoca del decreto ingiuntivo, va condannata al CP_1 pagamento, in favore di della somma su Controparte_2 indicata di € 21.219,24, oltre agli interessi, calcolati al saggio ex d.lgs. n.
231/2002, a decorrere dal termine di scadenza indicato nella fattura n.
241007290 del 29.1.2.2024 sino al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza assolutamente prevalente della parte opponente e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto della fase monitoria, viste le ragioni sottese alla successiva riduzione del petitum
(conseguimento dell'indennizzo CM relativamente al credito di € 9.895,62 successivamente al deposito del ricorso monitorio), e avuto riguardo al valore del decisum nelle rispettive fasi, alla non elevata complessità della lite, al contenuto dell'attività processuale effettivamente svolta dall'opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- revoca il decreto ingiuntivo opposto (d.i. n. 9619/2024 dell'11.7.2024);
- condanna al pagamento in favore di CP_1 Controparte_2 della somma di € 21.219,24, oltre agli interessi ex d.lgs. n.
[...]
231/2002 a decorrere dalla scadenza indicata nella fattura n. 241007290 del 29.1.2024 sino al soddisfo;
- condanna alla rifusione in favore di CP_1 Controparte_2 delle spese di lite, liquidate in € 4.100,00 per compensi
[...] professionali, oltre accessori come per legge dovuti.
Milano, 22 Dicembre 2025 la Giudice
CE NI
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE XI CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa CE NI ha pronunciato ex art. 281 sexies 3° comma, c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 33875/2024 promossa da:
(P.IVA in persona del legale rappresentante CP_1 P.IVA_1
p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Jacopo Bigiarini del Foro di Prato ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Prato, Via Valentini n. 23/A; opponente contro
(C.F. e P.IVA , Controparte_2 P.IVA_2 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Edoardo Del Corona e Pamela Rota entrambi del
Foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei predetti difensori in Milano, via A. da Recanate, n. 2; opposta
CONCLUSIONI
Il difensore della parte opposta, unico difensore presente all'udienza del
18.12.2025, ha precisato le conclusioni come segue:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito così disporre:- revocare il decreto ingiuntivo del
Tribunale di Milano n. 9619/2024 RG. n. 20402/2024 del 15.07.2024, in
pagina 1 di 5 seguito alla rinuncia di a parte del Controparte_2 credito ingiunto, limitatamente alla somma di € 9.895,62, per i motivi esposti in narrativa;
- respingere l'opposizione proposta da nei confronti CP_1 di poiché infondata in fatto e in diritto, Controparte_2 per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, condannare la società CP_1 al pagamento in favore di a
[...] Controparte_2 qualsiasi titolo, della somma di € 21.219,24, oltre interessi al tasso di cui al
D. Lgs. 231/2002 dal dovuto fino all'effettivo saldo, ovvero della diversa e/o minor somma emersa in corso di causa;
- con vittoria di spese e compensi professionali ex D.M. n. 55/2014 del presente giudizio, e del monitorio, oltre
I.V.A., C.P.A., e successive occorrende;
- con ogni più ampia riserva istruttoria di cui alle successive memorie ex art. 171 ter nn. 2 e 3 c.p.c..”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
La presente controversia è stata introdotta, con ricorso per decreto ingiuntivo, dalla società la quale, sul Controparte_2 presupposto dell'esistenza di un rapporto di somministrazione di energia elettrica con la società ha instato per la condanna di CP_1 quest'ultima al pagamento in proprio favore della somma di € 31.114,86, oltre agli interessi e alle spese di lite.
Avverso il decreto ingiuntivo conseguentemente emesso dal Tribunale, ha proposto opposizione la società deducendo, quale unico motivo CP_1 di contestazione, che la fattura emessa dall'opposta per € 21.219,24 riguardava il corrispettivo CM richiesto dal precedente fornitore EL
NE, in relazione al quale l'opponente si era già impegnata a pagare, con la stessa EL NE, “a saldo e stralcio”, la somma di € 13.000,00, e che, allo stato, aveva corrisposto il minor importo di € 6.504,00.
Costituitasi in giudizio con comparsa di costituzione e risposta, la società opposta ha insistito per il pagamento del solo importo sopra menzionato di €
pagina 2 di 5 21.219,24, deducendo l'irrilevanza, rispetto al credito preteso, dei rapporti successivamente intercorsi tra l'opponente e il terzo EL NE. L'opposta ha, poi, rinunciato al pagamento dell'ulteriore somma di € 9.895,62, riferendo di aver già conseguito, a tal riguardo, quale fornitore uscente,
l'indennizzo CM dalla CSEA.
La causa, senza assunzione di prove costituende, è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, 3 comma, c.p.c., sulle conclusioni rassegnate, come risulta dal verbale di udienza e come sopra riportate, dal difensore dell'opposta, unico difensore presente, all'udienza del 18.12.2025.
Tanto premesso va, innanzitutto, rilevato che, come sopra visto, l'opposta ha espressamente ridotto la sua pretesa creditoria alla minor somma di €
21.219,24, di guisa che, già solo per questo, il decreto ingiuntivo opposto va revocato.
Ciò detto, osserva il Tribunale che la residua pretesa creditoria dell'opposta
è fondata e, dunque, meritevole di accoglimento.
Va, infatti, rilevato che l'unica contestazione svolta dall'opponente nell'atto di citazione – l'opponente ha, infatti, omesso di depositare le memorie ex art. 171 ter c.p.c. e di presenziare alle udienze – riguarda l'asserita non debenza del suddetto importo di € 21.219,24, in quanto relativo al corrispettivo CM richiesto dal fornitore uscente EL NE e in relazione al quale era stato effettuato un pagamento parziale di € 6.504,00.
Deve, in proposito, considerarsi che il pagamento in parola, in quanto in tesi effettuato in favore di un soggetto diverso rispetto all'opposta, è privo di effetto satisfattivo nei confronti di quest'ultima e, dunque, risulta inidoneo ad estinguere il diritto di credito de quo.
Giova, al riguardo, ricordare che, secondo la disciplina dettata in materia dall'Autorità di Regolazione per NE Reti e Ambiente - ARERA (vd., in particolare, la delibera n. 593/2017/r/com e il suo Allegato A, come modificato ed integrato con le deliberazioni 406/2018/r/com e pagina 3 di 5 219/2020/R7com), l'indennizzo CM viene richiesto dal fornitore cd. uscente al Sistema Informativo Integrato (cd. SII, istituito presso l'Acquirente Unico con la legge del 13 agosto 2010, n. 129/10) in relazione alla morosità accumulata dal cliente prima della cessazione della fornitura;
l'impresa distributrice applica al fornitore cd. entrante il corrispettivo CM nel valore indicato dal SII in occasione della prima fatturazione utile e versa alla per i servizi energetici e ambientali (CSEA) il relativo importo;
CP_3 successivamente la CSEA corrisponde al fornitore uscente l'indennizzo de quo.
Come si vede, il credito del fornitore cd. entrante nei confronti del cliente trova la sua fonte nella normativa di settore su richiamata, la quale, rispondendo all'esigenza di addossare al medesimo fornitore entrante – attuale titolare della fornitura – il rischio di insolvenza del cliente finale, gli impone il pagamento in favore dell'impresa distributrice di un importo pari al corrispettivo CM richiesto dal fornitore cd. uscente, consentendogli poi di rivalersi per il pagamento di tale importo sul cliente.
Ne consegue l'autonomia del diritto di credito del fornitore cd. entrante rispetto a quello vantato dal fornitore cd. uscente nei confronti del cliente finale.
Peraltro, il rischio di un doppio pagamento da parte del cliente finale è superato dall'obbligazione, gravante sul fornitore uscente che abbia conseguito l'indennizzo CM, di rimborsare al cliente le somme da questi eventualmente pagate in eccesso rispetto alla sua originaria posizione debitoria (cfr. ancora delibera Arera n. 593/2017/R/com, pagg. 4, 8 e 11).
Ora, poiché nella specie, non sono state sollevate contestazioni circa la sussistenza e relativa consistenza del credito vantato dall'opposta a titolo di
CM (avendo, come visto, l'opponente soltanto dedotto l'avvenuto parziale pagamento in favore del fornitore uscente), deve concludersi, alla luce di pagina 4 di 5 quanto fin qui esposto e stante l'assenza di prova dell'adempimento, per il rigetto dell'opposizione.
Pertanto, previa revoca del decreto ingiuntivo, va condannata al CP_1 pagamento, in favore di della somma su Controparte_2 indicata di € 21.219,24, oltre agli interessi, calcolati al saggio ex d.lgs. n.
231/2002, a decorrere dal termine di scadenza indicato nella fattura n.
241007290 del 29.1.2.2024 sino al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza assolutamente prevalente della parte opponente e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto della fase monitoria, viste le ragioni sottese alla successiva riduzione del petitum
(conseguimento dell'indennizzo CM relativamente al credito di € 9.895,62 successivamente al deposito del ricorso monitorio), e avuto riguardo al valore del decisum nelle rispettive fasi, alla non elevata complessità della lite, al contenuto dell'attività processuale effettivamente svolta dall'opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- revoca il decreto ingiuntivo opposto (d.i. n. 9619/2024 dell'11.7.2024);
- condanna al pagamento in favore di CP_1 Controparte_2 della somma di € 21.219,24, oltre agli interessi ex d.lgs. n.
[...]
231/2002 a decorrere dalla scadenza indicata nella fattura n. 241007290 del 29.1.2024 sino al soddisfo;
- condanna alla rifusione in favore di CP_1 Controparte_2 delle spese di lite, liquidate in € 4.100,00 per compensi
[...] professionali, oltre accessori come per legge dovuti.
Milano, 22 Dicembre 2025 la Giudice
CE NI
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