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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 25/03/2025, n. 312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 312 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice dott. Luigi Salvia, ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n° R.G. 423/2022, vertente
TRA
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.to Parte_1
Giovanni Persechino che lo rappresenta e difende in virtù di delega in atti
RICORRENTE
E
in persona del rappresentante pro tempore, Controparte_1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Simonetta Cerri che lo rappresenta e difende in virtù di delega in atti
RESISTENTE
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato il 24.2.2022 ha Parte_1 adito questo Tribunale chiedendo al giudice di accertare e dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato intercorso alle dipendenze della con inquadramento nel VII livello del CCNL Turismo Controparte_2 confesercenti, presso il bar/gelateria gestito dalla società resistente dal 5
1 febbraio al 20 giungo del 2021, con le modalità descritte in ricorso,
(mansioni di pulizia e servizio ai tavoli e alla clientela, per tutti i giorni della settimana dal lunedì alla domenica e con orari di almeno 12 ore giornaliere variabili dalle 8:00 alle 20:00 o dal primo pomeriggio e fino a tarda notte), avendo ricevuto la sola somma di €150,00 per tutto il periodo e per l'effetto di condannare la convenuta al pagamento, in proprio favore, della somma complessiva di € 13.796,08, oltre accessori come per legge, con vittoria di spese.
Dunque ha rassegnato le seguenti conclusioni: “1) Accertare e dichiarare che tra le parti è intervenuto rapporto di lavoro subordinato dal 05 febbraio al 10 giugno 2021 corrispondente al VII livello del c.c.n.l. Turismo applicabile al caso in esame;
2) Per l'effetto, condannare la in persona Controparte_1 del suo legale rapp.te pro tempore, alla corresponsione e pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di € 13.796,08 per tutte le retribuzioni non percepite, maggiorazioni per lavoro domenicale, festivo e straordinario, tfr, ferie, r.o.l., tredicesima e quattordicesima mensilità non godute come espresso in premessa e come da dettagliato conteggio riepilogativo in atti, ovvero di quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia anche con valutazione equitativa all'esito istruttorio. Il tutto oltre interessi e rivalutazione;
3) Con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre spese generali, iva e cpa con attribuzione.”
Il giudice, verificata la regolarità e tempestività della notificazione, ha dichiarato la contumacia della resistente e ha ammesso le prove orali articolate.
A fronte della notifica del deferito interrogatorio formale, si è costituita tardivamente la società resistente, deducendo la nullità del ricorso con particolare riferimento al conteggio allegato per l'impossibilità di desumerne gli elementi alla base, e l'infondatezza della domanda nel merito sostenendo che il ricorrente si è recato presso l'attività sempre come cliente e che il sig.
, da cui il ricorrente sostiene di aver ricevuto le direttive, non Parte_2 si recava in realtà di frequente presso l'esercizio e non è l'amministratore della società. La stessa ha dunque rassegnato le seguenti conclusioni: “in
2 via preliminare dichiarare improcedibile, inammissibile nulla oltre che infondata in fatto e diritto la domanda avanzata nei confronti dell' odierno resistente stante la nullità del ricorso per carenza dei presupposti di cui all'art. 414 comma 3 c.p.c.; in ogni caso rigettare comunque la domanda perché totalmente infondata in fatto e diritto, il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio da distrarsi in favore della sottoscritta procuratrice antistataria chiedendo la condanna ex art. 96 c.p.c. per aver agito in giudizio ben sapendo di non aver mai lavorato per la società resistente”.
La causa, revocata la contumacia, è stata dunque istruita mediante interrogatorio formale del legale rappresentante della resistente e mediante l'escussione di un teste tra quelli indicati dal ricorrente. A fronte della rinuncia da parte del ricorrente al secondo teste indicato nella propria lista, pur ammesso, la causa è stata dunque rinviata per la discussione e all'udienza odierna è stata discussa e decisa con la presente pronuncia.
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Va preliminarmente respinta l'eccezione di nullità del ricorso per difetto degli elementi essenziali.
Infatti, va precisato che la dedotta nullità non sussiste qualora dal tenore complessivo del ricorso risultano chiari tanto il petitum quanto la causa petendi posti alla base dell'azione, e dunque risultano integrati i presupposti minimi inerenti al contenuto del ricorso previsti a pena di nullità dall'art. 414 c.p.c.
Sul punto, va richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, che esclude la nullità dell'atto introduttivo nel momento in cui, dalla lettura dello stesso ed attraverso l'esame complessivo dell'atto, sia comunque individuabile con esattezza la pretesa dell'attore e questa non risulti viceversa assolutamente indeterminata, e che dunque sia leso il diritto di difesa della parte convenuta.
Infatti, “nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di
3 diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente l'omessa indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che attraverso l'esame complessivo dell'atto - che compete al giudice del merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione - sia impossibile l'individuazione esatta della pretesa dell'attore e il convenuto non possa apprestare una compiuta difesa. Ne consegue che la suddetta nullità deve essere esclusa nell'ipotesi in cui la domanda abbia per oggetto spettanze retributive, allorché l'attore abbia indicato - come nel caso di specie - il periodo di attività lavorativa, l'orario di lavoro, l'inquadramento ricevuto ed abbia altresì specificato la somma complessivamente pretesa e i titoli in base ai quali vengono richieste le spettanze, rimanendo irrilevante la mancata formulazione di conteggi analitici o la mancata notificazione, con il ricorso, del conteggio prodotto dal lavoratore”. (cfr. Cass. 08.2.2011
n. 3126, che richiama precedenti pronunce).
Nello specifico, appare dunque sufficiente l'indicazione contenuta nel ricorso del periodo di attività lavorativa, dell'orario di lavoro, dell'inquadramento ricevuto, della somma complessivamente pretesa e dei titoli in base ai quali vengono richieste le spettanze, elementi che sono indicati nel ricorso, rimanendo del tutto irrilevante la mancata o la non coerente o incompleta formulazione dei conteggi analitici.
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La domanda nel merito è infondata e dev'essere respinta per difetto di prova dei presupposti del credito fatto valere in giudizio, con particolare riferimento alla natura subordinata del rapporto di lavoro invocato e allo svolgimento della prestazione secondo le modalità dedotte, e dunque va respinta.
In via generale, quale corollario del principio della domanda, colui che agisce in giudizio ha l'onere di dedurre i fatti costitutivi a fondamento della propria pretesa, in relazione ai quali si determina il thema decidendum ed il tehema probandum, quali limiti entro i quali legittimamente si può esercitare la cognizione del giudice. Tali fatti vanno indicati, nel rito del lavoro, a pena di decadenza negli atti introduttivi, e rispetto ad essi va
4 limitata la pronuncia del giudice, a prescindere dai poteri istruttori d'ufficio che lo stesso può esercitare, ai sensi dell'art. 421 c.p.c., nel caso in cui si possa desumere comunque da tali fatti allegati – e non da altri acquisiti mediante scienza privata – la necessità di esperire mezzi di prova non articolati per accertarne l'effettiva ricorrenza.
Ai sensi dell'art. 2697 c.c. spetta a chi agisce in giudizio allegare, e provare, i fatti costitutivi a fondamento della propria pretesa e dunque nel caso di specie spetta alla ricorrente allegare e provare la natura subordinata del rapporto di lavoro dedotto in giudizio, essendo la subordinazione un fatto costitutivo della pretesa azionata.
Va precisato che la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato ai sensi dell'art. 2094 c.c. non può prescindere dalla allegazione e dalla prova della sussistenza del requisito proprio della subordinazione (c.d. etero- direzione), da intendersi quale assoggettamento del prestatore di lavoro al potere direttivo, di controllo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione dell'autonomia ed inserimento del prestatore nell'organizzazione imprenditoriale (tra le numerose decisioni, v. Cass.
3.4.2000 n. 4036; Cass.
9.1.2001 n. 224; Cass. 29.11.2002, n. 16697;
Cass. 1.3.2001, n. 2970, Cass. 15.6.2009 n. 13858 e Cass. 19.4.2010 n.
9251).
Tale allegazione e prova dev'essere valutata in via rigorosa, sulla base del contenuto del ricorso introduttivo del giudizio, che deve contenere elementi idonei ed allegazioni specifiche in merito al contenuto ed oggetto delle direttive ricevute dal datore di lavoro, alle modalità intrinseche di esecuzione della prestazione secondo tali direttive puntuali e sulla conseguente ingerenza del datore nella conformazione dell'attività professionale e nella sua esecuzione ed all'inserimento del prestatore di lavoro nell'organizzazione imprenditoriale del datore, oltre che eventualmente in merito alla continuità della prestazione, al rispetto di un orario predeterminato e alla responsabilità per eventuali ritardi e assenze, alla percezione di una retribuzione costante in misura periodica, nonché
5 alla soggezione al potere disciplinare, elementi che contribuiscono a fornire evidenza della sussistenza dell'etero-direzione.
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Poste tali premesse, deve ritenersi che nel caso di specie, in primo luogo la parte ricorrente non ha allegato, prima che provato, l'effettivo esercizio del potere direttivo da parte di preposti della società, né alcuno degli indici della subordinazione da cui tale potere può essere desunto (quali l'imposizione di un orario di lavoro fisso e predeterminato, il pagamento periodico di una retribuzione o di un compenso, l'esercizio di un potere disciplinare o in qualche modo conformativo della prestazione), limitandosi a sostenere di aver ricevuto direttive da senza tuttavia Parte_2 specificarne la qualifica e la riconducibilità alla parte convenuta, di aver seguito un orario variabile senza cadenza fissa e di aver ricevuto un solo pagamento nel corso di diversi mesi di lavoro.
Non può dunque desumersi in alcun modo, da tali affermazioni,
l'effettiva sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, dell'eterodirezione da parte degli amministratori o dei preposti della l'imposizione di un orario vincolante e il pagamento di somme a CP_1 titolo di retribuzione secondo una cadenza regolare o periodica.
Né tali carenze a ben vedere potrebbero colmarsi sulla base dell'esercizio dei poteri d'ufficio del giudice, posto che questi non possono arrivare a comprendere fatti che non siano stati quantomeno allegati dalle parti, e che dunque la sussistenza di indici, come sopra esemplificati, di un'eventuale subordinazione andrebbe chiaramente oltre l'oggetto dei fatti allegati.
Inoltre, neanche le prove orali ammesse e quelle documentali offerte hanno restituito alcun elemento tale da far ritenere provata, anche solo presuntivamente, la sussistenza del dedotto rapporto di lavoro subordinato.
La parte ricorrente non ha allegato alcuna documentazione atta a far presumere l'esistenza del rapporto, e in sede di interrogatorio formale l'amministratore della società ha negato tutte le circostanze dedotte quali capitoli dalla parte ricorrente, contestando altresì l'ubicazione dell'esercizio.
6 L'unica teste escussa si presenta inattendibile sia soggettivamente – per il rapporto di amicizia e frequentazione che dichiara di avere con il ricorrente – sia oggettivamente, per la contraddittorietà delle circostanze dichiarate e la vaghezza delle sue affermazioni.
La teste infatti, sostiene di aver accompagnato il ricorrente Tes_1 presso il luogo di lavoro (“perché era a piedi”), pur senza saper indicare il numero di volte in cui si è recata presso l'esercizio, sostenendo di accompagnarlo per fare poi rientro presso la propria abitazione, pur potendo il ricorrente raggiungere anche a piedi il luogo di lavoro in circa mezz'ora, e non conoscendo come questo si recasse presso l'esercizio negli altri giorni.
Ha poi dedotto di aver accompagnato il ricorrente anche molto presto al mattino (alle 6:00, comunque molto prima dell'orario di inizio della prestazione indicato nel ricorso alle ore 8:00), sempre e solo a titolo di cortesia, ma di non essere mai stata personalmente presso l'abitazione del ricorrente e di non conoscere il suo numero civico;
la stessa riferisce inoltre di avere avuto un figlio minore all'epoca, e di rivolgersi ad una ragazza per badare a quest'ultimo nel tempo necessario ad accompagnare il ricorrente.
In ogni caso, la stessa non ha reso alcuna dichiarazione idonea a far presumere la sussistenza di un orario di lavoro fisso e di una presenza continua del ricorrente presso l'esercizio, né sull'effettiva titolarità del potere direttivo in capo a soggetti riconducibili all'organizzazione aziendale della convenuta.
In assenza di riscontri documentali o di ulteriori testi, a cui la parte ricorrente stessa ha rinunciato, non possono trarsi da tale deposizione elementi sufficienti a far ritenere provata né la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato né l'effettivo svolgimento delle mansioni dedotte con carattere di continuità e secondo l'orario descritto e per tutto il periodo.
Pertanto, alla luce di tali considerazioni in merito al radicale difetto di allegazione e di prova dei fatti costitutivi della pretesa, con riferimento all'esistenza di un vincolo di subordinazione tra la parte ricorrente e la convenuta e dunque all'esistenza stessa di un rapporto di lavoro subordinato, la domanda deve essere interamente rigettata.
7 Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere poste a carico della parte ricorrente, liquidate come in dispositivo e da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Non si apprezzano, invece, sussistenti i presupposti per la responsabilità aggravata di cui all'art. 96 c.p.c., in quanto, pur a fronte della mancata prova della pretesa fatta valere, non si coglie alcun profilo di oggettiva mala fede processuale o di colpa grave nell'esercizio del diritto di azione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando:
- rigetta la domanda;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore Parte_1 della società in persona del legale rappresentante Controparte_2 pro tempore, che si liquidano in € 1.500,00 oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Cassino il 25/03/2025
IL GIUDICE
Luigi Salvia
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