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Sentenza 18 giugno 2024
Sentenza 18 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/06/2024, n. 24116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24116 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AR IG nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 16/06/2023 della CORTE D'ASSISE D'APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ANTONIO BALSAMO, che ha concluso per il rigetto del ricorso. udito il difensore avvocato QUATRANO NICOLA del foro di NAPOLI, in difesa di AR IG, che conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 24116 Anno 2024 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: APRILE STEFANO Data Udienza: 19/04/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di Assise di appello di Napoli ha confermato la sentenza pronunciata dalla Corte di Assise di Napoli in data 9 maggio 2018 con la quale UI AR è stato condannato alla pena dell'ergastolo per il concorso, con ES OR (esecutore materiale), LD NT (determinatore e mandante;
poi assolto), IU PP ("specchiettista"), LO TO ("specchiettista") e CE SA (che aveva messo a disposizione il ciclomotore usato per l'agguato, poi facendolo sparire) nell'omicidio di LE RP, commesso in data 14 agosto 2006 in occasione dell'agguato organizzato a suo danno, con l'aggravante della premeditazione, del motivo abietto e perché commesso avvalendosi delle condizioni di assoggettamento e omertà derivanti dall'appartenenza al clan mafioso NT e al fine di agevolare l'attività di detta organizzazione (artt. 110, 575, 577 n. 1, in relazione all'art. 61 n. 1, e n. 3 cod. pen., 7 I. n. 203 del 1991 — capo A), nonché dei concorrenti reati di detenzione e porto in luogo pubblico di un'arma da fuoco calibro 9 utilizzata per l'omicidio (artt. 110 cod. pen., 2, 4 e 7 I. 2 ottobre 1967, n. 895 - capo B). 1.1. Con concorde valutazione di entrambi i giudici di merito è stata affermata la responsabilità dell'imputato per i sopra richiamati delitti sulla base delle convergenti dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e dei riscontri reciproci nonché esterni, in forza dei quali sono stati individuati il movente dell'omicidio (nel desiderio di vendetta del clan NT per l'affronto subìto qualche mese prima in occasione del carnevale nonché in considerazione dei crescenti dissidi esistenti con l'avverso clan cui apparteneva la vittima), le fasi organizzative e deliberative nonché l'esecuzione di esso, posta in essere da un collaudato gruppo di fuoco del clan che, individuata la vittima, la sorprendeva e la colpiva ripetutamente con quattordici colpi di arma da fuoco. 2. Ricorre UI AR, a mezzo del difensore avv. Nicola Quatrano, che chiede l'annullamento della sentenza impugnata, sviluppando due motivi. 2.1. Il primo motivo denuncia la violazione di legge, in riferimento agli artt. 111 Cost., 192 e 533 cod. proc. pen., e "la mancanza di motivazione circa l'attendibilità delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. In particolare, la sentenza di primo grado, contenendo una motivazione per relationem sul tema dell'attendibilità delle dichiarazioni degli stessi, senza fornire la dimostrazione di avere preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e di averle meditate e ritenute coerenti con la sua decisione. La 2 sentenza di secondo grado impugnata, condividendo i vizi motivazionali della sentenza di primo grado e contenendo altresì una valutazione atomistica e frazionata delle evidenze che concorrono a formare il giudizio di attendibilità dei collaboratori di giustizia, ignorando in tal modo il carattere dirompente delle contraddizioni che una valutazione sinottica è idonea a rivelare. Per non contenere, entrambe le sentenze, pertinenti risposte alle deduzioni difensive. Per avere violato le regole probatorie e il canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio, omettendo di indicare le ragioni per le quali non si sono condivise le valutazioni radicalmente differenti delle medesime dichiarazioni poste a fondamento del giudizio di colpevolezza dell'imputato, contenute in altre sentenze passate in giudicato". Resta non chiarito "l'elemento di contraddizione costituito dal fatto che la sentenza che ha assolto CA AN ha, sì, valutato positivamente le medesime dichiarazioni poste a fondamento del giudizio di condanna contro CA UI, ma le ha anche disattese laddove ha ritenuto di assolvere CA AN e NT LD, raggiunti dalle chiamate in reità e correità di quei medesimi collaboratori". Secondo il ricorrente, la Corte "si affida ad una motivazione (la sentenza di primo grado NT UA) che è stata radicalmente riformata dalla sentenza appello NT UA"; "ignora del tutto gli argomenti dell'ordinanza del riesame". Il ricorso soggiunge: "La sentenza impugnata omette di confrontarsi in alcun modo con la sentenza appello NT UA, che aveva motivatamente giudicato inattendibili e contraddittorie quelle stesse dichiarazioni dei collaboratori che la sentenza impugnata ha posto a fondamento della propria decisione (in conformità con quanto aveva fatto l'ordinanza del riesame)". La sentenza impugnata dà conto del fatto che vi sono divergenze tra i collaboratori di giustizia, ma le "risolve" ricorrendo ad un ragionamento congetturale. La sentenza impugnata analizza in maniera parcellizzata e frazionata solo alcune delle obiezioni sollevate dalla difesa senza mai giungere ad una valutazione unitaria e complessiva del quadro probatorio;
si tratta delle obiezioni che costituivano il fulcro del ragionamento con il quale la sentenza appello 3 NT UA aveva concluso affermando la sussistenza di seri dubbi circa l'autenticità delle conoscenze prospettate dai collaboratori di giustizia. Il percorso motivazionale doveva ricomprendere: a) la valutazione dei rischi di circolarità e di non genuinità connessi al fatto che MB HE era intervenuto in una fase nella quale erano stati già ampiamente divulgati i contenuti delle dichiarazioni dei precedenti collaboratori;
b) la coerenza delle nuove dichiarazioni con quelle precedenti;
c) un esame sinottico e complessivo di tutte le dichiarazioni acquisite, ivi comprese quelle di MB HE, anche alla luce dei rilievi difensivi e delle valutazioni contenute nella sentenza appello NT UA. Tuttavia, sia nella sentenza di primo grado, che nella sentenza impugnata, è totalmente assente tale essenziale percorso. In particolare, i giudici omettono di confrontarsi con l'importante deduzione difensiva (peraltro condivisa dalla sentenza appello NT UA) relativa agli intenti calunniosi di SA e TO. La spiegazione offerta dalla Corte travisa le dichiarazioni di SA che omette di riferire che fu lui stesso a dire di aver lasciato il clan NT poco dopo l'uccisione di RP, in quanto il capoclan pretendeva da lui il pagamento del residuo debito contratto dal suocero per l'acquisto di una partita di cocaina. Travisando per omissione le dichiarazioni dello stesso SA, là dove attribuisce il suo allontanamento dal clan NT ad "una sua spontanea decisione" e tralasciando di considerare che egli aveva anche detto che NT aveva manifestato l'intenzione di sopprimere lui, il TO ed altri affiliati perché poco affidabili siccome cocainomani (cfr. sentenza appello NT UA, acquisita agli atti, pag. 16). L'unico contributo originale offerto da MB HE riguarda la confidenza ricevuta da TO LO di essere stato egli stesso autore dell'omicidio di RP LE. La rivendicazione di TO LO troverebbe inoltre conferma nell'esito positivo dello stub effettuato sullo stesso TO subito dopo l'omicidio: "Tale circostanza - come evidenziato dalla difesa - lungi dal confermare le dichiarazioni degli altri collaboratori, se valutata in uno con tutte le altre emergenze, ivi compresi i motivi di rancore nei confronti dei NT che SA ha dichiarato di condividere con TO LO, rilancia per così dire il tema della calunnia". 4 2.2. Il secondo motivo denuncia la violazione di legge, in relazione agli artt. 125 comma 3, 192 cod. proc. pen. e 16-quater L. n. 82 del 1991, e la mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione per non avere dato conto della doverosa "valutazione particolarmente penetrante circa le ragioni per le quali i collaboratori di giustizia, in particolare SA CE, abbiano reso le dichiarazioni poste a fondamento della condanna a notevole distanza temporale dall'inizio della collaborazione, circostanza specificamente evidenziata dalla difesa". In particolare, la difesa aveva osservato, senza ricevere risposta, che il superamento del termine entro il quale rendere le dichiarazioni non è irrilevante neppure in fase di indagini ed ai fini delle valutazioni cautelari. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso, che presenta numerose doglianze inammissibili, è nel complesso infondato. 2. Il secondo motivo, che ha carattere pregiudiziale, è generico e manifestamente infondato. 2.1. Esso deduce in modo generico che le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia siano "tardive", rispetto alla redazione del verbale informativo della collaborazione, senza neppure indicare a quale tra i numerosi collaboratori si riferisce la censura, mentre le sentenze di merito precisano puntualmente le tempistiche delle dichiarazioni accusatorie dei singoli collaboratori. 2.2. Il motivo è, del resto, manifestamente infondato perché non contesta la corretta interpretazione della legge che ha applicato il giudice di merito nel ribadire, conformemente alla giurisprudenza di legittimità, che «la sanzione di inutilizzabilità che, a norma dell'art. 16-quater, comma 9, d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, conv. nella legge 15 marzo 1991, n. 82 come modificata dall'art. 14 della legge 13 febbraio 2001, n. 45, colpisce le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia oltre il termine di centottanta giorni, previsto per la redazione del verbale informativo dei contenuti della collaborazione, trova applicazione solo con riferimento alle dichiarazioni rese fuori del contraddittorio e non a quelle rese nel corso del dibattimento» (Sez. 2, n. 34240 del 10/07/2018, Lepre, Rv. 5 273454), sicché ciò che rileva è quanto il dichiarante ha riferito al dibattimento e non quando e quanto abbia dichiarato nella fase di redazione del verbale informativo. Va, in proposito, notato che i collaboratori sono stati esaminati in contraddittorio nel dibattimento e le difese hanno anche avuto l'opportunità di utilizzare, per saggiarne la credibilità, tutto il complesso delle precedenti dichiarazioni rese nella fase investigativa e in altri giudizi. 2.3. È, dunque, de-assiale la deduzione che si fonda sul principio giurisprudenziale (Sez. 6, n. 2632 del 14/12/2021 - dep. 2022, Ruscio, Rv. 282744) che impone una valutazione penetrante delle ragioni che hanno determinato la "tardività" delle dichiarazioni (in particolare di SA) poiché tale condiviso principio riguarda le indagini preliminari e le misure cautelari adottate in detta fase e non la fase del giudizio (Sez. U, n. 1149 del 25/09/2008 - dep. 2009, Magistris, Rv. 241882 - 01: «Le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia oltre il termine di centottanta giorni dalla manifestazione della volontà di collaborare sono utilizzabili nella fase delle indagini preliminari, in particolare ai fini della emissione delle misure cautelari personali e reali, oltre che nell'udienza preliminare e nel giudizio abbreviato»). 2.3.1. In proposito, comunque, la giurisprudenza ha chiarito che «l'utilizzazione, ai fini dell'emissione di misure cautelari personali, delle dichiarazioni accusatorie di un pentito, che si esternino con carattere di novità oltre il centottantesimo giorno dall'inizio della collaborazione e siano ritenute dal giudice meritevoli di apprezzamento nell'ambito del quadro indiziario di riferimento, richiede adeguata motivazione la quale dia conto del legittimo sospetto che la propalazione, in conseguenza della sua intempestività, sia nata per ragioni strumentali e possa quindi non essere veritiera» (Sez. 1, n. 7454 del 13/01/2009, Esposito, Rv. 242845). Tale ultima verifica è chiaramente riferibile al giudizio dibattimentale nel quale, tuttavia, si realizza mediante l'applicazione delle regole del contraddittorio, come avvenuto nel caso di specie. 3. Il primo motivo, che presenta numerose doglianze inammissibili, è nel complesso infondato. 6 3.1. Non può farsi a meno di notare, a livello metodologico, che le due decisioni, in quanto totalmente conformi anche per quello che riguarda la minuziosa ricostruzione del fatto e la valutazione del tutto simmetrica delle prove, si integrano pienamente (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218) sicché, nell'esaminare i motivi di ricorso, che denunciano presunte omesse risposte ai motivi di appello, si farà ampio riferimento alle considerazioni espresse dal primo giudice e richiamate dal secondo a fronte di deduzioni meramente reiterative o puramente confutative e perciò non dotate di alcuna capacità critica, a maggior ragione perché non viene neppure denunciato il travisamento della prova, unico vizio che, ove esistente e specificamente denunciato, consentirebbe al ricorrente di introdurre censure sulla ricostruzione del fatto e la valutazione delle prove (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758). 3.2. Ciò non di meno, la sentenza di appello è particolarmente argomentata e puntuale nel fornire risposta alle deduzioni difensive che sono state attentamente riassunte nella sentenza (pag. 15 e segg.), come pure il ricorso non contesta, sicché non si comprende, per la genericità della deduzione difensiva, a cosa esso si riferisca quando denuncia l'omessa risposta. Si tratta, semmai, di una risposta che la difesa mostra di non condividere, preferendo dedurre l'omissione argomentativa piuttosto che impegnarsi nella critica specifica delle puntuali argomentazioni sviluppate dal giudice di merito. Ciò avviene, in particolare, proprio per quello che concerne la questione dell'attendibilità dei collaboratori che è specificamente e partitannente esaminata dal giudice di appello (pag. 20 e segg.) Si tratta di dichiarazioni precise, circostanziate, intrinsecamente coerenti e costanti, perché reiterate in vari dibattimenti e mai ritrattate, nonostante il fatto che in alcuni casi sia stata contestata nel dibattimento l'esistenza di elementi distonici nelle rispettive propalazioni, anche in riferimento all'esito di alcuni giudizi celebrati a carico di due concorrenti nel reato. Secondo i giudici di merito, in tutti i casi nei quali sono emerse discrasie, i collaboratori sono stati in grado di spiegare le ragioni della non perfetta sovrapponibilità di quanto percepito in un contesto che si assume comune ad entrambi, superando in tal modo l'apparente differenza del loro racconto. 7 Le dichiarazioni dei collaboratori, secondo i giudici di merito, convergono sempre e comunque sugli aspetti essenziali del fatto e divergono al più su dettagli non significativi che, rispetto alla portata generale delle loro propalazioni che, del resto, non sono limitate a questa sola vicenda delittuosa ma abbracciano numerosi altri delitti tutti ampiamente riscontrati, ben possono essere dimenticati o riferiti in maniera dubbiosa. Anzi, il fatto che ci si trovi in presenza di racconti non perfettamente sovrapponibili in alcune rievocazioni depone, secondo un giudizio che non presenta vizi logico giuridici, a favore della loro indipendenza e consente di escludere la possibilità di una previa concertazione o di una possibile suggestione reciproca. Inoltre, la coerenza, l'assenza di interesse accusatorio specifico, non essendo la loro chiamata in reità nei confronti degli imputati limitata a questa sola vicenda, ma anzi caratterizzata da chiamate in correità (essi accusano sempre prima se stessi) per molti altri gravi reati in un arco temporale apprezzabile, jrt elv.s1.;. sono stati logicamenteVulteriori indici di piena attendibilità dei dichiaranti. Si tratta, secondo i giudici di merito, di dichiarazioni costanti perché essi sono stati sentiti in vari dibattimenti sullo stesso fatto ed hanno sempre confermato le medesime dichiarazioni senza alcun aggiustamento. Del resto, il criterio seguìto dai giudici di merito per compiere la valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia è pienamente aderente al canone ermeneutico secondo il quale la reciproca conferma dell'attendibilità delle dichiarazioni delle persone imputate in procedimenti connessi a norma dell'articolo 12 cod. proc. pen. ovvero imputate di reato collegato ai sensi dell'articolo 371, comma 2, lett. b), cod. proc. pen., non esige che le propalazioni attengano all'idem dictum;
è bensì sufficiente che i fatti rappresentati siano in rapporto di univoca implicazione rispetto alla specifica condotta criminosa da provare (così, in motivazione, Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012 dep. 2013, Aquilina, Rv. 255143). I giudici di merito hanno correttamente fatto applicazione del principio secondo il quale «le dichiarazioni accusatorie rese dal co-indagato o coimputato nel medesimo reato o da persona indagata o imputata in un procedimento connesso o collegato ai sensi dell'art. 371, comma 2, lett. b), cod. proc. pen. sono idonee a fornirsi reciproco riscontro qualora siano attendibili e, anche in 8 relazione a distinti frammenti dell'attività criminosa, colleghino l'indagato o l'imputato al fatto» (Sez. 1, n. 40237 del 10/10/2007, Cacisi, Rv. 237867). È perciò infondata la doglianza che contesta, allo scopo di escludere la credibilità dei collaboratori di giustizia, la parziale non coincidenza delle rappresentazioni fattuali dei chiamanti in correità, come pure quella che segnala gli esiti processuali cui altri giudici sono pervenuti in merito alla responsabilità di alcuni soggetti implicati nella vicenda (CA - estraneo all'odierna imputazione — è stato assolto per non avere fornito un contributo concreto all'omicidio; NT LD è stato assolto per l'incertezza sulla determinazione omicida). È, in particolare, priva di capacità critica la censura che riguarda le richiamate assoluzioni poiché attiene a condotte diverse da quella oggetto del presente giudizio, mentre tutti i componenti del gruppo di fuoco e di organizzazione dell'omicidio sono stati condannati per tale compartecipazione criminosa. 4. Con specifico riferimento alla valutazione compiuta dai giudici di merito è utile ricordare, a fronte della generica doglianza difensiva, che: 4.1. - riguardo alla credibilità soggettiva, IE, TO, SA e MB hanno in comune il medesimo passato di militanza criminale nelle file del clan NT, dove hanno svolto ruoli tali da giustificare l'origine e la causa del loro sapere e hanno sempre intrattenuto contatti con i soggetti direttamente chiamati in causa nella vicenda;
4.2. - IE IN è stato il primo tra i collaboratori di giustizia a rendere dichiarazioni sulla vicenda, quando le indagini sull'omicidio di RP LE non avevano portato ad alcun apprezzabile risultato. IE narrava i fatti della vicenda in esame - antecedenti alla guerra di camorra che inizierà nell'aprile del 2007 tra i clan NT - IE e GA Cavalieri - all'epoca assolutamente sconosciuti agli inquirenti. Nei riguardi di IE non sono dedotti né emersi elementi dai quali desumere che la sua scelta collaborativa sia stata animata da finalità ritorsive. Del resto, è apparso del tutto improbabile, secondo un giudizio logico privo di sbavature, che la sua breve permanenza nel clan NT possa aver fatto sorgere motivi di astio e di risentimento tanto profondi da indurlo ad una falsa 9 delazione, soprattutto per un fatto di tale gravità e di palese matrice camorristica, quale appunto l'omicidio commesso in danno di RP LE. IE, oltre ad essere stato il primo a rendere dichiarazioni sul delitto, si è anche autoaccusato di gravi reati per i quali all'epoca non era neppure indagato: addirittura, non era neppure nota la sua affiliazione al clan. I legami che IE aveva con il gruppo dei fratelli LD e CO MA, cugini di NT UA, e la sua affiliazione al clan, benché durata solo pochi mesi (dall'agosto all'ottobre del 2006) sono stati ampiamente riscontrati, come il ricorso non contesta, dagli accertamenti di polizia che hanno confermato la comune detenzione di IE dapprima con NT UA e poi con MA LD nelle strutture carcerarie indicate dal collaboratore. Le sue dichiarazioni, dunque, sono state logicamente giudicate adeguate alla posizione che egli rivestiva nel clan;
ciò, secondo la logica valutazione dei giudici di merito, spiega la ragione per la quale egli non aveva un'approfondita conoscenza di tutti i sodali e perché a sua volta egli non fosse perfettamente conosciuto da tutti gli altri membri del clan. Le dichiarazioni di IE, che ha operato una chiamata in reità diretta nei confronti di AR UI e degli altri soggetti coinvolti, hanno trovato conferma pure nelle successive ammissioni di responsabilità rese da TO e SA che, autoaccusandosi di aver partecipato al delitto, hanno dato al narrato di IE un riscontro di credibilità, logicamente giudicato formidabile e inoppugnabile: il ricorso è silente sul punto. 4.3. - TO LO, al momento dell'avvio della collaborazione (18 settembre 2007), aveva pressoché ultimato di scontare la pena inflittagli per violazione degli obblighi connessi alla misura di prevenzione della libertà vigilata ed era stato raggiunto, proprio il giorno precedente, da un'ordinanza di custodia cautelare per il delitto di cessione di droga in carcere. Come hanno logicamente affermato i giudici di merito, la confessione di ben cinque omicidi, oltre quello di RP LE, non poteva certo servire ad alleggerire la posizione di TO: anzi, la scelta di collaborazione portava il dichiarante a subire gravi conseguenze anche sul piano personale, visto che dovette per questo patire gli omicidi di due fratelli (Alfonso: il 9 dicembre 2007 e UA: il 29 aprile 2008), chiaramente decretati ed eseguiti dal clan per 10 punirlo della sua dissociazione e per distogliere altri affiliati da eventuali analoghe scelte. Il collaboratore ha, inoltre, fornito precise e confermate indicazioni sui soggetti che all'epoca facevano parte del clan NT e sui rapporti che esistevano tra tale clan e quello GA-Cavalieri. Ha dimostrato pure di essere ben a conoscenza della vittima e dei suoi legami di parentela con RP CE e RP UA, entrambi affiliati a quella organizzazione antagonista. Per sua stessa ammissione, TO LO ha fatto parte del c.d. gruppo di fuoco del clan NT;
in tale veste ha potuto fare i nomi degli altri componenti del gruppo NT, indicando tra questi proprio AR UI, oltre a ND BE, MB HE, CA AN, AI EO, AR AR, NO TO: soggetti tutti con i quali aveva per tali ragioni operative contatti diretti non certo improvvisati o dell'ultima ora. La narrazione dei fatti resa in dibattimento, come notano i giudici di merito senza ricevere alcuna specifica critica, è risultata analitica e coerente con le dichiarazioni precedentemente rese: ha fornito attraverso l'esame incrociato delle parti una versione logica e convergente con la dinamica dei fatti per la fase della quale era direttamente a conoscenza per avervi partecipato personalmente. La coerenza e la genuinità del suo narrato è stata inoltre confermata - come la difesa non contesta specificamente - dalla perfetta coincidenza dei luoghi dimostrata con la descrizione da lui effettuata con riferimento alla indicazione degli appartamenti abitati all'interno del palazzo FI (sede del clan NT) dai vari affiliati al clan (soggetti, peraltro, tutti puntualmente riconosciuti in sede di individuazione fotografica). La intrinseca credibilità è stata puntualmente vagliata, come il ricorso non contesta: egli ha indicato agli investigatori il luogo ove normalmente venivano occultate le armi del clan, consentendone il ritrovamento;
la frequentazione con i soggetti accusati, affiliati al clan NT (come CA AN, ND BE, NT UA, OR ES e lo stesso AR UI), ha trovato riscontro nei controlli di polizia effettuati sul territorio;
- SA CE ha dichiarato che - in qualità di affiliato al clan NT - svolgeva funzioni di specchiettista, assolvendo al compito di controllare ì 11 movimenti delle vittime designate e segnalarle agli incaricati dell'esecuzione (ruolo confermato anche da TO LO). Il collaboratore ha riferito ciò che da lui è stato direttamente vissuto e ha confessato la sua partecipazione al delitto quando ancora non aveva acquisito la qualifica di indagato: la piena affidabilità delle propalazioni è stata fondata, in primo luogo, sulla sostanziale ammissione del fatto omicidiario per il quale nessun elemento indiziante era mai emerso a suo carico, neppure all'indomani delle rivelazioni auto ed etero accusatorie di TO LO, il quale nella fase investigativa, non lo aveva neppure collocato tra le persone presenti a palazzo FI (sede del clan NT) il giorno 14 agosto 2006. La conoscenza diretta dei fatti, almeno con riferimento alla fase immediatamente antecedente a quella esecutiva, spiega, secondo la non contestata ricostruzione dei giudici di merito, la precisione, la coerenza e l'analiticità del racconto. La genuinità e spontaneità delle sue propalazioni non sono state specificamente contrastate dalla difesa, salvo la generica deduzione dì inaffidabilità del collaboratore. Anche per SA gli accertamenti di polizia, che il ricorso omette di censurare, hanno confermato quanto dichiarato dal collaboratore circa i periodi di co-detenzione con NT UA ed AM CE ed in ordine alla co- detenzione con LL AN e AV LI ed alla concomitanza dei colloqui con i rispettivi nuclei familiari nel corso dei quali furono acquisite le informazioni relative all'episodio dell'uovo lanciato
contro
RP LE e alla conseguente aggressione da parte di quest'ultimo in danno dell'autore del gesto (NT TI), con l'immediata ritorsione del clan NT effettuata con l'esplosione di colpi d'arma da fuoco contro l'abitazione di RP CE. I giudici di merito hanno anche fornito una specifica risposta ai rilievi difensivi, risposta che il ricorso si ostina a non condividere: il collaboratore di giustizia ha spiegato che dopo la sua scarcerazione del 9 agosto 2006 aveva potuto riprendere tutti i contatti con gli esponenti del clan e che proprio NT UA (dal quale apprendeva che in quel periodo i rapporti tra i clan erano già compromessi) lo aveva incaricato di prendere la moto per eseguire il reato. 12 SA attribuiva il suo allontanamento dal clan, dunque, solo ad una sua spontanea decisione, intimamente maturata, puntualmente riscontrata dalla collaborazione;
- MB HE, in qualità di componente del gruppo di fuoco del clan NT, al pari di TO LO, ha partecipato all'esecuzione di molti omicidi;
in tale veste è stato logicamente giudicato credibile che, con riferimento all'uccisione di RP LE, egli abbia appreso i fatti da alcuni rilevanti esponenti del clan (ND BE) e poi anche direttamente da due partecipi al delitto stesso (OR ES e PP IU), in quanto all'epoca del delitto era detenuto. Il narrato, seppure portatore di una conoscenza solo de relato, nel suo nucleo essenziale relativo alla ricostruzione della vicenda è apparso coerente con ciò che è emerso dalle dichiarazioni provenienti dalle fonti primarie, che invece hanno riferito per conoscenza diretta. Le sue dichiarazioni, come il ricorso non contesta, sono concordanti con quelle rese dagli altri collaboratori di giustizia con riferimento alla posizione di AR UI nel clan, alla sua diretta partecipazione nella vicenda e al compito specifico da lui svolto nella fase esecutiva dell'agguato. 3.4. Con riferimento alla attendibilità intrinseca delle dichiarazioni, i giudici di merito hanno osservato, senza ricevere una critica specifica, che la vicenda raccontata dai collaboratori di giustizia manifesta convergenza: a) sul movente dell'azione delittuosa;
b) sulla indicazione di AR UI come soggetto che partecipò alla fase organizzativa dell'azione di fuoco;
c) sul ruolo esecutivo che AR UI assolse nella esecuzione dell'agguato. Tutti i collaboratori hanno ricollegato l'uccisione di RP LE al fatto accaduto il "martedì grasso" del 2006 (28 febbraio 2006), allorché l'uomo, che era a passeggio con il cognato, venne colpito al volto da un uovo lanciato dal giovane TI NT (figlio di NT LD e nipote di NT UA, fratello di LD e del capostipite TI NT, padre di LD e UA). RP LE, a quell'offesa, aveva reagito schiaffeggiando violentemente il ragazzo. La realtà del fatto ha trovato ampia conferma nelle risultanze processuali: RP DO, altro figlio della vittima, ha confermato di essere a conoscenza dell'episodio e che nell'immediatezza dell'omicidio di suo padre ne aveva riferito 13 alla polizia;
confermava, inoltre, di aver appreso dal padre che il giovane aggressore, poi schiaffeggiato, era proprio NT TI di LD, nipote dell'omonimo capo clan NT TI. Dell'episodio, secondo i giudici di merito che non ricevono una critica specifica, si aveva conferma anche dal contenuto della conversazione (n. 21 del 2 maggio 2007) intercettata a bordo della vettura in uso a GA Romualdo RI (affiliato al clan GA-Cavalieri); nel colloquio, GA aveva attribuito l'origine della nuova guerra tra i due clan proprio al lancio dell'uovo fatto a carnevale dell'anno precedente da NT TI
contro
RP LE e all'aggressione subita dal ragazzo da parte di quest'ultimo, e che ciò aveva poi indotto il clan, per lavare l'offesa, a decretare la morte del medesimo RP LE. Il collegamento tra l'episodio della sera del "martedì grasso" del 2006 e la sparatoria della notte contro il portone dell'abitazione di RP CE ha trovato, inoltre, un ulteriore elemento di riscontro, che la difesa omette di criticare specificamente, nella circostanza - riferita dai collaboratori TO, MB e PP - di un tentativo di pacificazione non andato a buon fine, tanto che ne è derivato l'omicidio per il quale si procede, come risulta da altre captazioni che la difesa omette di esaminare. Secondo i giudici di merito, altro dato di convergenza nelle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia è il ruolo attribuito a AR UI, insieme agli altri soggetti concorrenti nell'azione delittuosa. Egli è stato indicato non solo da TO LO e SA CE, chiamanti in correità, ma anche da IE IN e MB HE, chiamanti in reità, come compartecipe all'azione di fuoco, compiuta materialmente da OR ES, con il compito di guidare il motociclo su cui sedeva il complice, che aveva poi materialmente esploso i colpi. Secondo la versione di TO, però, AR era stato fin dal primo momento chiamato a svolgere questo compito;
secondo SA, invece, l'incarico era stato affidato dapprima a CA AN, cui era poi subentrato AR UI a seguito di un improvviso malore che aveva colpito il primo. IE, a sua volta, non ha riferito del malore di CA e della sostituzione di questi con AR, come invece accennato da SA. 14 Il dato, rimarcato dalla difesa per screditare il narrato dei collaboratori, non è stato però giudicato significativo dai giudici di merito;
ciò sulla base di una logica e coerente argomentazione che il ricorso si limita a non condividere: - tutti i dichiaranti convergono sia sul dato essenziale della affermata partecipazione dell'imputato all'azione di fuoco, sia sul ruolo specifico da lui svolto, avendo egli ricevuto lo specifico incarico di guidare il mezzo per raggiungere e colpire la vittima;
- ciascuno dei dichiaranti ha riferito il fatto riportando quanto era caduto sotto la propria diretta percezione e nella specifica fase nel corso della quale lo ha appreso: TO, quale partecipe alla fase ideativa ed organizzativa, SA, quale soggetto incaricato nella fase di approntamento dei mezzi per l'esecuzione del delitto, IE, come soggetto che assistette alla fase iniziale che vide il coinvolgimento diretto di AR nella fase esecutiva. Si è fatto logicamente notare che i momenti che precedettero l'azione delittuosa furono caratterizzati dalla fibrillazione del gruppo e dalla fretta di NT UA di non farsi sfuggire l'occasione di uccidere finalmente RP LE, approfittando della segnalata presenza della vittima designata nei pressi dello stadio. In quei frangenti, alla iniziale scelta di affidare a AR UI, come componente del commando, il ruolo di guidatore del mezzo (per la sua riconosciuta abilità in questa mansione), subentrò la scelta di affidare a CA tale compito, visto che - secondo TO - proprio costui era comparso insieme a SA a portare la moto e le pistole. Siccome tale scelta, però, non aveva potuto avere seguito a causa della improvvisa indisposizione di CA, il gruppo dava seguito alla originaria scelta di attribuire a AR il compito di guidare il mezzo. Si è logicamente sottolineato che TO, non coinvolto nella fase esecutiva, quindi, ben poteva non aver consapevolezza di quell'improvviso cambio di equipaggio dei killer, visto che la composizione finale del gruppo di fuoco era quella originariamente stabilita;
mentre SA, al quale erano state affidate mansioni meramente esecutive (custodire i motocicli, provvedere alla loro distruzione dopo l'esecuzione dell'agguato, assolvere il compito di vedetta), poteva per questa ragione non conoscere l'iniziale decisione di dare a CA il ruolo di componente del commando. 15 Come è stato correttamente evidenziato, a fronte dell'incongruenza nel narrato dei due principali collaboratori di giustizia, ciò che rileva in maniera assorbente è che si tratta di aspetti che segnalano un contrasto solo apparente tra i narrati, visto che tutti i dichiarati convergono poi - come detto- sulla partecipazione e sul ruolo assolto da AR UI. Lo stesso IE IN (il primo a fare il nome dell'imputato e che aveva assistito alle fasi preparatorie) ha riferito in maniera univoca di aver assistito alla partenza dei killer armati, riconoscendoli in OR e AR, specificando che si trattava di soggetti che lui vedeva tutti i giorni. TO LO, inoltre, ha riferito della presenza in quella fase preparatoria di SA CE, indicandolo come colui che giunse nel palazzo insieme a CA AN e ad altri soggetti a portare la moto e le pistole;
ha specificato che quando PP IU venne ad avvertirli che RP LE era allo stadio, .2. lui e NT UA uscirono subito fuori dal ballatoiovchiamarono OR ES e AR UI dal piano di sopra, dove abitava;
che giunsero CA AN e SA CE in quel frattempo, con altre due o tre persone, a portare la moto e le pistole;
infine che AR e OR scesero per le scale, presero i caschi e le pistole e la moto che era stata portata sotto al portone. SA CE, a sua volta, non ha negato affatto la presenza di TO LO nel luogo in cui venne dato il mandato omicidiario, ma si è limitato a dichiarare di non ricordare se tra i presenti, quando si decise che AR UI avrebbe fatto parte del commando, oltre a OR e ND, c'era anche TO: si tratta di una affermazione che, per la vaghezza del ricordo, non è stata ritenuta idonea a smentire il dato narrativo affermato da TO, trattandosi di una circostanza che appare logicamente spiegabile col fatto che SA - a differenza di TO - ha partecipato solo alla fase esecutiva del delitto. IE non ha smentito la presenza di CA nella fase organizzativa e preparatoria del delitto, pur non riuscendo a riconoscerlo in fotografia;
come hanno logicamente evidenziato i giudici di merito, IE ha fatto parte del clan NT solo per un periodo temporale esiguo, per giunta come soggetto militante nel sottogruppo facente capo a MA LD, sicché è comprensibile che egli non fosse in grado di individuare con precisione CA, così come il fatto che né TO né SA conoscessero l'identità di IE. 16 Resta significativo, come hanno logicamente chiarito i giudici di merito, che IE è stato il primo collaboratore a riferire dell 'omicidio; del resto, SA, pur non conoscendo il nome di IE, lo ha collocato tra le persone presenti a palazzo FI il giorno dell 'omicidio, così fornendo uno specifico riscontro al narrato del primo. Le dichiarazioni individualizzanti di tale collaboratore nei confronti di AR UI appaiono intrinsecamente attendibili, considerando che egli ha indicato l ' imputato come uno dei due soggetti che erano partiti per fare l 'omicidio indicandolo con certezza e fornendo di lui elementi individualizzanti: sul punto il ricorso è silente. 4. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell 'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 19 aprile 2024.
udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ANTONIO BALSAMO, che ha concluso per il rigetto del ricorso. udito il difensore avvocato QUATRANO NICOLA del foro di NAPOLI, in difesa di AR IG, che conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 24116 Anno 2024 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: APRILE STEFANO Data Udienza: 19/04/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di Assise di appello di Napoli ha confermato la sentenza pronunciata dalla Corte di Assise di Napoli in data 9 maggio 2018 con la quale UI AR è stato condannato alla pena dell'ergastolo per il concorso, con ES OR (esecutore materiale), LD NT (determinatore e mandante;
poi assolto), IU PP ("specchiettista"), LO TO ("specchiettista") e CE SA (che aveva messo a disposizione il ciclomotore usato per l'agguato, poi facendolo sparire) nell'omicidio di LE RP, commesso in data 14 agosto 2006 in occasione dell'agguato organizzato a suo danno, con l'aggravante della premeditazione, del motivo abietto e perché commesso avvalendosi delle condizioni di assoggettamento e omertà derivanti dall'appartenenza al clan mafioso NT e al fine di agevolare l'attività di detta organizzazione (artt. 110, 575, 577 n. 1, in relazione all'art. 61 n. 1, e n. 3 cod. pen., 7 I. n. 203 del 1991 — capo A), nonché dei concorrenti reati di detenzione e porto in luogo pubblico di un'arma da fuoco calibro 9 utilizzata per l'omicidio (artt. 110 cod. pen., 2, 4 e 7 I. 2 ottobre 1967, n. 895 - capo B). 1.1. Con concorde valutazione di entrambi i giudici di merito è stata affermata la responsabilità dell'imputato per i sopra richiamati delitti sulla base delle convergenti dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e dei riscontri reciproci nonché esterni, in forza dei quali sono stati individuati il movente dell'omicidio (nel desiderio di vendetta del clan NT per l'affronto subìto qualche mese prima in occasione del carnevale nonché in considerazione dei crescenti dissidi esistenti con l'avverso clan cui apparteneva la vittima), le fasi organizzative e deliberative nonché l'esecuzione di esso, posta in essere da un collaudato gruppo di fuoco del clan che, individuata la vittima, la sorprendeva e la colpiva ripetutamente con quattordici colpi di arma da fuoco. 2. Ricorre UI AR, a mezzo del difensore avv. Nicola Quatrano, che chiede l'annullamento della sentenza impugnata, sviluppando due motivi. 2.1. Il primo motivo denuncia la violazione di legge, in riferimento agli artt. 111 Cost., 192 e 533 cod. proc. pen., e "la mancanza di motivazione circa l'attendibilità delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. In particolare, la sentenza di primo grado, contenendo una motivazione per relationem sul tema dell'attendibilità delle dichiarazioni degli stessi, senza fornire la dimostrazione di avere preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e di averle meditate e ritenute coerenti con la sua decisione. La 2 sentenza di secondo grado impugnata, condividendo i vizi motivazionali della sentenza di primo grado e contenendo altresì una valutazione atomistica e frazionata delle evidenze che concorrono a formare il giudizio di attendibilità dei collaboratori di giustizia, ignorando in tal modo il carattere dirompente delle contraddizioni che una valutazione sinottica è idonea a rivelare. Per non contenere, entrambe le sentenze, pertinenti risposte alle deduzioni difensive. Per avere violato le regole probatorie e il canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio, omettendo di indicare le ragioni per le quali non si sono condivise le valutazioni radicalmente differenti delle medesime dichiarazioni poste a fondamento del giudizio di colpevolezza dell'imputato, contenute in altre sentenze passate in giudicato". Resta non chiarito "l'elemento di contraddizione costituito dal fatto che la sentenza che ha assolto CA AN ha, sì, valutato positivamente le medesime dichiarazioni poste a fondamento del giudizio di condanna contro CA UI, ma le ha anche disattese laddove ha ritenuto di assolvere CA AN e NT LD, raggiunti dalle chiamate in reità e correità di quei medesimi collaboratori". Secondo il ricorrente, la Corte "si affida ad una motivazione (la sentenza di primo grado NT UA) che è stata radicalmente riformata dalla sentenza appello NT UA"; "ignora del tutto gli argomenti dell'ordinanza del riesame". Il ricorso soggiunge: "La sentenza impugnata omette di confrontarsi in alcun modo con la sentenza appello NT UA, che aveva motivatamente giudicato inattendibili e contraddittorie quelle stesse dichiarazioni dei collaboratori che la sentenza impugnata ha posto a fondamento della propria decisione (in conformità con quanto aveva fatto l'ordinanza del riesame)". La sentenza impugnata dà conto del fatto che vi sono divergenze tra i collaboratori di giustizia, ma le "risolve" ricorrendo ad un ragionamento congetturale. La sentenza impugnata analizza in maniera parcellizzata e frazionata solo alcune delle obiezioni sollevate dalla difesa senza mai giungere ad una valutazione unitaria e complessiva del quadro probatorio;
si tratta delle obiezioni che costituivano il fulcro del ragionamento con il quale la sentenza appello 3 NT UA aveva concluso affermando la sussistenza di seri dubbi circa l'autenticità delle conoscenze prospettate dai collaboratori di giustizia. Il percorso motivazionale doveva ricomprendere: a) la valutazione dei rischi di circolarità e di non genuinità connessi al fatto che MB HE era intervenuto in una fase nella quale erano stati già ampiamente divulgati i contenuti delle dichiarazioni dei precedenti collaboratori;
b) la coerenza delle nuove dichiarazioni con quelle precedenti;
c) un esame sinottico e complessivo di tutte le dichiarazioni acquisite, ivi comprese quelle di MB HE, anche alla luce dei rilievi difensivi e delle valutazioni contenute nella sentenza appello NT UA. Tuttavia, sia nella sentenza di primo grado, che nella sentenza impugnata, è totalmente assente tale essenziale percorso. In particolare, i giudici omettono di confrontarsi con l'importante deduzione difensiva (peraltro condivisa dalla sentenza appello NT UA) relativa agli intenti calunniosi di SA e TO. La spiegazione offerta dalla Corte travisa le dichiarazioni di SA che omette di riferire che fu lui stesso a dire di aver lasciato il clan NT poco dopo l'uccisione di RP, in quanto il capoclan pretendeva da lui il pagamento del residuo debito contratto dal suocero per l'acquisto di una partita di cocaina. Travisando per omissione le dichiarazioni dello stesso SA, là dove attribuisce il suo allontanamento dal clan NT ad "una sua spontanea decisione" e tralasciando di considerare che egli aveva anche detto che NT aveva manifestato l'intenzione di sopprimere lui, il TO ed altri affiliati perché poco affidabili siccome cocainomani (cfr. sentenza appello NT UA, acquisita agli atti, pag. 16). L'unico contributo originale offerto da MB HE riguarda la confidenza ricevuta da TO LO di essere stato egli stesso autore dell'omicidio di RP LE. La rivendicazione di TO LO troverebbe inoltre conferma nell'esito positivo dello stub effettuato sullo stesso TO subito dopo l'omicidio: "Tale circostanza - come evidenziato dalla difesa - lungi dal confermare le dichiarazioni degli altri collaboratori, se valutata in uno con tutte le altre emergenze, ivi compresi i motivi di rancore nei confronti dei NT che SA ha dichiarato di condividere con TO LO, rilancia per così dire il tema della calunnia". 4 2.2. Il secondo motivo denuncia la violazione di legge, in relazione agli artt. 125 comma 3, 192 cod. proc. pen. e 16-quater L. n. 82 del 1991, e la mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione per non avere dato conto della doverosa "valutazione particolarmente penetrante circa le ragioni per le quali i collaboratori di giustizia, in particolare SA CE, abbiano reso le dichiarazioni poste a fondamento della condanna a notevole distanza temporale dall'inizio della collaborazione, circostanza specificamente evidenziata dalla difesa". In particolare, la difesa aveva osservato, senza ricevere risposta, che il superamento del termine entro il quale rendere le dichiarazioni non è irrilevante neppure in fase di indagini ed ai fini delle valutazioni cautelari. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso, che presenta numerose doglianze inammissibili, è nel complesso infondato. 2. Il secondo motivo, che ha carattere pregiudiziale, è generico e manifestamente infondato. 2.1. Esso deduce in modo generico che le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia siano "tardive", rispetto alla redazione del verbale informativo della collaborazione, senza neppure indicare a quale tra i numerosi collaboratori si riferisce la censura, mentre le sentenze di merito precisano puntualmente le tempistiche delle dichiarazioni accusatorie dei singoli collaboratori. 2.2. Il motivo è, del resto, manifestamente infondato perché non contesta la corretta interpretazione della legge che ha applicato il giudice di merito nel ribadire, conformemente alla giurisprudenza di legittimità, che «la sanzione di inutilizzabilità che, a norma dell'art. 16-quater, comma 9, d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, conv. nella legge 15 marzo 1991, n. 82 come modificata dall'art. 14 della legge 13 febbraio 2001, n. 45, colpisce le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia oltre il termine di centottanta giorni, previsto per la redazione del verbale informativo dei contenuti della collaborazione, trova applicazione solo con riferimento alle dichiarazioni rese fuori del contraddittorio e non a quelle rese nel corso del dibattimento» (Sez. 2, n. 34240 del 10/07/2018, Lepre, Rv. 5 273454), sicché ciò che rileva è quanto il dichiarante ha riferito al dibattimento e non quando e quanto abbia dichiarato nella fase di redazione del verbale informativo. Va, in proposito, notato che i collaboratori sono stati esaminati in contraddittorio nel dibattimento e le difese hanno anche avuto l'opportunità di utilizzare, per saggiarne la credibilità, tutto il complesso delle precedenti dichiarazioni rese nella fase investigativa e in altri giudizi. 2.3. È, dunque, de-assiale la deduzione che si fonda sul principio giurisprudenziale (Sez. 6, n. 2632 del 14/12/2021 - dep. 2022, Ruscio, Rv. 282744) che impone una valutazione penetrante delle ragioni che hanno determinato la "tardività" delle dichiarazioni (in particolare di SA) poiché tale condiviso principio riguarda le indagini preliminari e le misure cautelari adottate in detta fase e non la fase del giudizio (Sez. U, n. 1149 del 25/09/2008 - dep. 2009, Magistris, Rv. 241882 - 01: «Le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia oltre il termine di centottanta giorni dalla manifestazione della volontà di collaborare sono utilizzabili nella fase delle indagini preliminari, in particolare ai fini della emissione delle misure cautelari personali e reali, oltre che nell'udienza preliminare e nel giudizio abbreviato»). 2.3.1. In proposito, comunque, la giurisprudenza ha chiarito che «l'utilizzazione, ai fini dell'emissione di misure cautelari personali, delle dichiarazioni accusatorie di un pentito, che si esternino con carattere di novità oltre il centottantesimo giorno dall'inizio della collaborazione e siano ritenute dal giudice meritevoli di apprezzamento nell'ambito del quadro indiziario di riferimento, richiede adeguata motivazione la quale dia conto del legittimo sospetto che la propalazione, in conseguenza della sua intempestività, sia nata per ragioni strumentali e possa quindi non essere veritiera» (Sez. 1, n. 7454 del 13/01/2009, Esposito, Rv. 242845). Tale ultima verifica è chiaramente riferibile al giudizio dibattimentale nel quale, tuttavia, si realizza mediante l'applicazione delle regole del contraddittorio, come avvenuto nel caso di specie. 3. Il primo motivo, che presenta numerose doglianze inammissibili, è nel complesso infondato. 6 3.1. Non può farsi a meno di notare, a livello metodologico, che le due decisioni, in quanto totalmente conformi anche per quello che riguarda la minuziosa ricostruzione del fatto e la valutazione del tutto simmetrica delle prove, si integrano pienamente (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218) sicché, nell'esaminare i motivi di ricorso, che denunciano presunte omesse risposte ai motivi di appello, si farà ampio riferimento alle considerazioni espresse dal primo giudice e richiamate dal secondo a fronte di deduzioni meramente reiterative o puramente confutative e perciò non dotate di alcuna capacità critica, a maggior ragione perché non viene neppure denunciato il travisamento della prova, unico vizio che, ove esistente e specificamente denunciato, consentirebbe al ricorrente di introdurre censure sulla ricostruzione del fatto e la valutazione delle prove (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758). 3.2. Ciò non di meno, la sentenza di appello è particolarmente argomentata e puntuale nel fornire risposta alle deduzioni difensive che sono state attentamente riassunte nella sentenza (pag. 15 e segg.), come pure il ricorso non contesta, sicché non si comprende, per la genericità della deduzione difensiva, a cosa esso si riferisca quando denuncia l'omessa risposta. Si tratta, semmai, di una risposta che la difesa mostra di non condividere, preferendo dedurre l'omissione argomentativa piuttosto che impegnarsi nella critica specifica delle puntuali argomentazioni sviluppate dal giudice di merito. Ciò avviene, in particolare, proprio per quello che concerne la questione dell'attendibilità dei collaboratori che è specificamente e partitannente esaminata dal giudice di appello (pag. 20 e segg.) Si tratta di dichiarazioni precise, circostanziate, intrinsecamente coerenti e costanti, perché reiterate in vari dibattimenti e mai ritrattate, nonostante il fatto che in alcuni casi sia stata contestata nel dibattimento l'esistenza di elementi distonici nelle rispettive propalazioni, anche in riferimento all'esito di alcuni giudizi celebrati a carico di due concorrenti nel reato. Secondo i giudici di merito, in tutti i casi nei quali sono emerse discrasie, i collaboratori sono stati in grado di spiegare le ragioni della non perfetta sovrapponibilità di quanto percepito in un contesto che si assume comune ad entrambi, superando in tal modo l'apparente differenza del loro racconto. 7 Le dichiarazioni dei collaboratori, secondo i giudici di merito, convergono sempre e comunque sugli aspetti essenziali del fatto e divergono al più su dettagli non significativi che, rispetto alla portata generale delle loro propalazioni che, del resto, non sono limitate a questa sola vicenda delittuosa ma abbracciano numerosi altri delitti tutti ampiamente riscontrati, ben possono essere dimenticati o riferiti in maniera dubbiosa. Anzi, il fatto che ci si trovi in presenza di racconti non perfettamente sovrapponibili in alcune rievocazioni depone, secondo un giudizio che non presenta vizi logico giuridici, a favore della loro indipendenza e consente di escludere la possibilità di una previa concertazione o di una possibile suggestione reciproca. Inoltre, la coerenza, l'assenza di interesse accusatorio specifico, non essendo la loro chiamata in reità nei confronti degli imputati limitata a questa sola vicenda, ma anzi caratterizzata da chiamate in correità (essi accusano sempre prima se stessi) per molti altri gravi reati in un arco temporale apprezzabile, jrt elv.s1.;. sono stati logicamenteVulteriori indici di piena attendibilità dei dichiaranti. Si tratta, secondo i giudici di merito, di dichiarazioni costanti perché essi sono stati sentiti in vari dibattimenti sullo stesso fatto ed hanno sempre confermato le medesime dichiarazioni senza alcun aggiustamento. Del resto, il criterio seguìto dai giudici di merito per compiere la valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia è pienamente aderente al canone ermeneutico secondo il quale la reciproca conferma dell'attendibilità delle dichiarazioni delle persone imputate in procedimenti connessi a norma dell'articolo 12 cod. proc. pen. ovvero imputate di reato collegato ai sensi dell'articolo 371, comma 2, lett. b), cod. proc. pen., non esige che le propalazioni attengano all'idem dictum;
è bensì sufficiente che i fatti rappresentati siano in rapporto di univoca implicazione rispetto alla specifica condotta criminosa da provare (così, in motivazione, Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012 dep. 2013, Aquilina, Rv. 255143). I giudici di merito hanno correttamente fatto applicazione del principio secondo il quale «le dichiarazioni accusatorie rese dal co-indagato o coimputato nel medesimo reato o da persona indagata o imputata in un procedimento connesso o collegato ai sensi dell'art. 371, comma 2, lett. b), cod. proc. pen. sono idonee a fornirsi reciproco riscontro qualora siano attendibili e, anche in 8 relazione a distinti frammenti dell'attività criminosa, colleghino l'indagato o l'imputato al fatto» (Sez. 1, n. 40237 del 10/10/2007, Cacisi, Rv. 237867). È perciò infondata la doglianza che contesta, allo scopo di escludere la credibilità dei collaboratori di giustizia, la parziale non coincidenza delle rappresentazioni fattuali dei chiamanti in correità, come pure quella che segnala gli esiti processuali cui altri giudici sono pervenuti in merito alla responsabilità di alcuni soggetti implicati nella vicenda (CA - estraneo all'odierna imputazione — è stato assolto per non avere fornito un contributo concreto all'omicidio; NT LD è stato assolto per l'incertezza sulla determinazione omicida). È, in particolare, priva di capacità critica la censura che riguarda le richiamate assoluzioni poiché attiene a condotte diverse da quella oggetto del presente giudizio, mentre tutti i componenti del gruppo di fuoco e di organizzazione dell'omicidio sono stati condannati per tale compartecipazione criminosa. 4. Con specifico riferimento alla valutazione compiuta dai giudici di merito è utile ricordare, a fronte della generica doglianza difensiva, che: 4.1. - riguardo alla credibilità soggettiva, IE, TO, SA e MB hanno in comune il medesimo passato di militanza criminale nelle file del clan NT, dove hanno svolto ruoli tali da giustificare l'origine e la causa del loro sapere e hanno sempre intrattenuto contatti con i soggetti direttamente chiamati in causa nella vicenda;
4.2. - IE IN è stato il primo tra i collaboratori di giustizia a rendere dichiarazioni sulla vicenda, quando le indagini sull'omicidio di RP LE non avevano portato ad alcun apprezzabile risultato. IE narrava i fatti della vicenda in esame - antecedenti alla guerra di camorra che inizierà nell'aprile del 2007 tra i clan NT - IE e GA Cavalieri - all'epoca assolutamente sconosciuti agli inquirenti. Nei riguardi di IE non sono dedotti né emersi elementi dai quali desumere che la sua scelta collaborativa sia stata animata da finalità ritorsive. Del resto, è apparso del tutto improbabile, secondo un giudizio logico privo di sbavature, che la sua breve permanenza nel clan NT possa aver fatto sorgere motivi di astio e di risentimento tanto profondi da indurlo ad una falsa 9 delazione, soprattutto per un fatto di tale gravità e di palese matrice camorristica, quale appunto l'omicidio commesso in danno di RP LE. IE, oltre ad essere stato il primo a rendere dichiarazioni sul delitto, si è anche autoaccusato di gravi reati per i quali all'epoca non era neppure indagato: addirittura, non era neppure nota la sua affiliazione al clan. I legami che IE aveva con il gruppo dei fratelli LD e CO MA, cugini di NT UA, e la sua affiliazione al clan, benché durata solo pochi mesi (dall'agosto all'ottobre del 2006) sono stati ampiamente riscontrati, come il ricorso non contesta, dagli accertamenti di polizia che hanno confermato la comune detenzione di IE dapprima con NT UA e poi con MA LD nelle strutture carcerarie indicate dal collaboratore. Le sue dichiarazioni, dunque, sono state logicamente giudicate adeguate alla posizione che egli rivestiva nel clan;
ciò, secondo la logica valutazione dei giudici di merito, spiega la ragione per la quale egli non aveva un'approfondita conoscenza di tutti i sodali e perché a sua volta egli non fosse perfettamente conosciuto da tutti gli altri membri del clan. Le dichiarazioni di IE, che ha operato una chiamata in reità diretta nei confronti di AR UI e degli altri soggetti coinvolti, hanno trovato conferma pure nelle successive ammissioni di responsabilità rese da TO e SA che, autoaccusandosi di aver partecipato al delitto, hanno dato al narrato di IE un riscontro di credibilità, logicamente giudicato formidabile e inoppugnabile: il ricorso è silente sul punto. 4.3. - TO LO, al momento dell'avvio della collaborazione (18 settembre 2007), aveva pressoché ultimato di scontare la pena inflittagli per violazione degli obblighi connessi alla misura di prevenzione della libertà vigilata ed era stato raggiunto, proprio il giorno precedente, da un'ordinanza di custodia cautelare per il delitto di cessione di droga in carcere. Come hanno logicamente affermato i giudici di merito, la confessione di ben cinque omicidi, oltre quello di RP LE, non poteva certo servire ad alleggerire la posizione di TO: anzi, la scelta di collaborazione portava il dichiarante a subire gravi conseguenze anche sul piano personale, visto che dovette per questo patire gli omicidi di due fratelli (Alfonso: il 9 dicembre 2007 e UA: il 29 aprile 2008), chiaramente decretati ed eseguiti dal clan per 10 punirlo della sua dissociazione e per distogliere altri affiliati da eventuali analoghe scelte. Il collaboratore ha, inoltre, fornito precise e confermate indicazioni sui soggetti che all'epoca facevano parte del clan NT e sui rapporti che esistevano tra tale clan e quello GA-Cavalieri. Ha dimostrato pure di essere ben a conoscenza della vittima e dei suoi legami di parentela con RP CE e RP UA, entrambi affiliati a quella organizzazione antagonista. Per sua stessa ammissione, TO LO ha fatto parte del c.d. gruppo di fuoco del clan NT;
in tale veste ha potuto fare i nomi degli altri componenti del gruppo NT, indicando tra questi proprio AR UI, oltre a ND BE, MB HE, CA AN, AI EO, AR AR, NO TO: soggetti tutti con i quali aveva per tali ragioni operative contatti diretti non certo improvvisati o dell'ultima ora. La narrazione dei fatti resa in dibattimento, come notano i giudici di merito senza ricevere alcuna specifica critica, è risultata analitica e coerente con le dichiarazioni precedentemente rese: ha fornito attraverso l'esame incrociato delle parti una versione logica e convergente con la dinamica dei fatti per la fase della quale era direttamente a conoscenza per avervi partecipato personalmente. La coerenza e la genuinità del suo narrato è stata inoltre confermata - come la difesa non contesta specificamente - dalla perfetta coincidenza dei luoghi dimostrata con la descrizione da lui effettuata con riferimento alla indicazione degli appartamenti abitati all'interno del palazzo FI (sede del clan NT) dai vari affiliati al clan (soggetti, peraltro, tutti puntualmente riconosciuti in sede di individuazione fotografica). La intrinseca credibilità è stata puntualmente vagliata, come il ricorso non contesta: egli ha indicato agli investigatori il luogo ove normalmente venivano occultate le armi del clan, consentendone il ritrovamento;
la frequentazione con i soggetti accusati, affiliati al clan NT (come CA AN, ND BE, NT UA, OR ES e lo stesso AR UI), ha trovato riscontro nei controlli di polizia effettuati sul territorio;
- SA CE ha dichiarato che - in qualità di affiliato al clan NT - svolgeva funzioni di specchiettista, assolvendo al compito di controllare ì 11 movimenti delle vittime designate e segnalarle agli incaricati dell'esecuzione (ruolo confermato anche da TO LO). Il collaboratore ha riferito ciò che da lui è stato direttamente vissuto e ha confessato la sua partecipazione al delitto quando ancora non aveva acquisito la qualifica di indagato: la piena affidabilità delle propalazioni è stata fondata, in primo luogo, sulla sostanziale ammissione del fatto omicidiario per il quale nessun elemento indiziante era mai emerso a suo carico, neppure all'indomani delle rivelazioni auto ed etero accusatorie di TO LO, il quale nella fase investigativa, non lo aveva neppure collocato tra le persone presenti a palazzo FI (sede del clan NT) il giorno 14 agosto 2006. La conoscenza diretta dei fatti, almeno con riferimento alla fase immediatamente antecedente a quella esecutiva, spiega, secondo la non contestata ricostruzione dei giudici di merito, la precisione, la coerenza e l'analiticità del racconto. La genuinità e spontaneità delle sue propalazioni non sono state specificamente contrastate dalla difesa, salvo la generica deduzione dì inaffidabilità del collaboratore. Anche per SA gli accertamenti di polizia, che il ricorso omette di censurare, hanno confermato quanto dichiarato dal collaboratore circa i periodi di co-detenzione con NT UA ed AM CE ed in ordine alla co- detenzione con LL AN e AV LI ed alla concomitanza dei colloqui con i rispettivi nuclei familiari nel corso dei quali furono acquisite le informazioni relative all'episodio dell'uovo lanciato
contro
RP LE e alla conseguente aggressione da parte di quest'ultimo in danno dell'autore del gesto (NT TI), con l'immediata ritorsione del clan NT effettuata con l'esplosione di colpi d'arma da fuoco contro l'abitazione di RP CE. I giudici di merito hanno anche fornito una specifica risposta ai rilievi difensivi, risposta che il ricorso si ostina a non condividere: il collaboratore di giustizia ha spiegato che dopo la sua scarcerazione del 9 agosto 2006 aveva potuto riprendere tutti i contatti con gli esponenti del clan e che proprio NT UA (dal quale apprendeva che in quel periodo i rapporti tra i clan erano già compromessi) lo aveva incaricato di prendere la moto per eseguire il reato. 12 SA attribuiva il suo allontanamento dal clan, dunque, solo ad una sua spontanea decisione, intimamente maturata, puntualmente riscontrata dalla collaborazione;
- MB HE, in qualità di componente del gruppo di fuoco del clan NT, al pari di TO LO, ha partecipato all'esecuzione di molti omicidi;
in tale veste è stato logicamente giudicato credibile che, con riferimento all'uccisione di RP LE, egli abbia appreso i fatti da alcuni rilevanti esponenti del clan (ND BE) e poi anche direttamente da due partecipi al delitto stesso (OR ES e PP IU), in quanto all'epoca del delitto era detenuto. Il narrato, seppure portatore di una conoscenza solo de relato, nel suo nucleo essenziale relativo alla ricostruzione della vicenda è apparso coerente con ciò che è emerso dalle dichiarazioni provenienti dalle fonti primarie, che invece hanno riferito per conoscenza diretta. Le sue dichiarazioni, come il ricorso non contesta, sono concordanti con quelle rese dagli altri collaboratori di giustizia con riferimento alla posizione di AR UI nel clan, alla sua diretta partecipazione nella vicenda e al compito specifico da lui svolto nella fase esecutiva dell'agguato. 3.4. Con riferimento alla attendibilità intrinseca delle dichiarazioni, i giudici di merito hanno osservato, senza ricevere una critica specifica, che la vicenda raccontata dai collaboratori di giustizia manifesta convergenza: a) sul movente dell'azione delittuosa;
b) sulla indicazione di AR UI come soggetto che partecipò alla fase organizzativa dell'azione di fuoco;
c) sul ruolo esecutivo che AR UI assolse nella esecuzione dell'agguato. Tutti i collaboratori hanno ricollegato l'uccisione di RP LE al fatto accaduto il "martedì grasso" del 2006 (28 febbraio 2006), allorché l'uomo, che era a passeggio con il cognato, venne colpito al volto da un uovo lanciato dal giovane TI NT (figlio di NT LD e nipote di NT UA, fratello di LD e del capostipite TI NT, padre di LD e UA). RP LE, a quell'offesa, aveva reagito schiaffeggiando violentemente il ragazzo. La realtà del fatto ha trovato ampia conferma nelle risultanze processuali: RP DO, altro figlio della vittima, ha confermato di essere a conoscenza dell'episodio e che nell'immediatezza dell'omicidio di suo padre ne aveva riferito 13 alla polizia;
confermava, inoltre, di aver appreso dal padre che il giovane aggressore, poi schiaffeggiato, era proprio NT TI di LD, nipote dell'omonimo capo clan NT TI. Dell'episodio, secondo i giudici di merito che non ricevono una critica specifica, si aveva conferma anche dal contenuto della conversazione (n. 21 del 2 maggio 2007) intercettata a bordo della vettura in uso a GA Romualdo RI (affiliato al clan GA-Cavalieri); nel colloquio, GA aveva attribuito l'origine della nuova guerra tra i due clan proprio al lancio dell'uovo fatto a carnevale dell'anno precedente da NT TI
contro
RP LE e all'aggressione subita dal ragazzo da parte di quest'ultimo, e che ciò aveva poi indotto il clan, per lavare l'offesa, a decretare la morte del medesimo RP LE. Il collegamento tra l'episodio della sera del "martedì grasso" del 2006 e la sparatoria della notte contro il portone dell'abitazione di RP CE ha trovato, inoltre, un ulteriore elemento di riscontro, che la difesa omette di criticare specificamente, nella circostanza - riferita dai collaboratori TO, MB e PP - di un tentativo di pacificazione non andato a buon fine, tanto che ne è derivato l'omicidio per il quale si procede, come risulta da altre captazioni che la difesa omette di esaminare. Secondo i giudici di merito, altro dato di convergenza nelle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia è il ruolo attribuito a AR UI, insieme agli altri soggetti concorrenti nell'azione delittuosa. Egli è stato indicato non solo da TO LO e SA CE, chiamanti in correità, ma anche da IE IN e MB HE, chiamanti in reità, come compartecipe all'azione di fuoco, compiuta materialmente da OR ES, con il compito di guidare il motociclo su cui sedeva il complice, che aveva poi materialmente esploso i colpi. Secondo la versione di TO, però, AR era stato fin dal primo momento chiamato a svolgere questo compito;
secondo SA, invece, l'incarico era stato affidato dapprima a CA AN, cui era poi subentrato AR UI a seguito di un improvviso malore che aveva colpito il primo. IE, a sua volta, non ha riferito del malore di CA e della sostituzione di questi con AR, come invece accennato da SA. 14 Il dato, rimarcato dalla difesa per screditare il narrato dei collaboratori, non è stato però giudicato significativo dai giudici di merito;
ciò sulla base di una logica e coerente argomentazione che il ricorso si limita a non condividere: - tutti i dichiaranti convergono sia sul dato essenziale della affermata partecipazione dell'imputato all'azione di fuoco, sia sul ruolo specifico da lui svolto, avendo egli ricevuto lo specifico incarico di guidare il mezzo per raggiungere e colpire la vittima;
- ciascuno dei dichiaranti ha riferito il fatto riportando quanto era caduto sotto la propria diretta percezione e nella specifica fase nel corso della quale lo ha appreso: TO, quale partecipe alla fase ideativa ed organizzativa, SA, quale soggetto incaricato nella fase di approntamento dei mezzi per l'esecuzione del delitto, IE, come soggetto che assistette alla fase iniziale che vide il coinvolgimento diretto di AR nella fase esecutiva. Si è fatto logicamente notare che i momenti che precedettero l'azione delittuosa furono caratterizzati dalla fibrillazione del gruppo e dalla fretta di NT UA di non farsi sfuggire l'occasione di uccidere finalmente RP LE, approfittando della segnalata presenza della vittima designata nei pressi dello stadio. In quei frangenti, alla iniziale scelta di affidare a AR UI, come componente del commando, il ruolo di guidatore del mezzo (per la sua riconosciuta abilità in questa mansione), subentrò la scelta di affidare a CA tale compito, visto che - secondo TO - proprio costui era comparso insieme a SA a portare la moto e le pistole. Siccome tale scelta, però, non aveva potuto avere seguito a causa della improvvisa indisposizione di CA, il gruppo dava seguito alla originaria scelta di attribuire a AR il compito di guidare il mezzo. Si è logicamente sottolineato che TO, non coinvolto nella fase esecutiva, quindi, ben poteva non aver consapevolezza di quell'improvviso cambio di equipaggio dei killer, visto che la composizione finale del gruppo di fuoco era quella originariamente stabilita;
mentre SA, al quale erano state affidate mansioni meramente esecutive (custodire i motocicli, provvedere alla loro distruzione dopo l'esecuzione dell'agguato, assolvere il compito di vedetta), poteva per questa ragione non conoscere l'iniziale decisione di dare a CA il ruolo di componente del commando. 15 Come è stato correttamente evidenziato, a fronte dell'incongruenza nel narrato dei due principali collaboratori di giustizia, ciò che rileva in maniera assorbente è che si tratta di aspetti che segnalano un contrasto solo apparente tra i narrati, visto che tutti i dichiarati convergono poi - come detto- sulla partecipazione e sul ruolo assolto da AR UI. Lo stesso IE IN (il primo a fare il nome dell'imputato e che aveva assistito alle fasi preparatorie) ha riferito in maniera univoca di aver assistito alla partenza dei killer armati, riconoscendoli in OR e AR, specificando che si trattava di soggetti che lui vedeva tutti i giorni. TO LO, inoltre, ha riferito della presenza in quella fase preparatoria di SA CE, indicandolo come colui che giunse nel palazzo insieme a CA AN e ad altri soggetti a portare la moto e le pistole;
ha specificato che quando PP IU venne ad avvertirli che RP LE era allo stadio, .2. lui e NT UA uscirono subito fuori dal ballatoiovchiamarono OR ES e AR UI dal piano di sopra, dove abitava;
che giunsero CA AN e SA CE in quel frattempo, con altre due o tre persone, a portare la moto e le pistole;
infine che AR e OR scesero per le scale, presero i caschi e le pistole e la moto che era stata portata sotto al portone. SA CE, a sua volta, non ha negato affatto la presenza di TO LO nel luogo in cui venne dato il mandato omicidiario, ma si è limitato a dichiarare di non ricordare se tra i presenti, quando si decise che AR UI avrebbe fatto parte del commando, oltre a OR e ND, c'era anche TO: si tratta di una affermazione che, per la vaghezza del ricordo, non è stata ritenuta idonea a smentire il dato narrativo affermato da TO, trattandosi di una circostanza che appare logicamente spiegabile col fatto che SA - a differenza di TO - ha partecipato solo alla fase esecutiva del delitto. IE non ha smentito la presenza di CA nella fase organizzativa e preparatoria del delitto, pur non riuscendo a riconoscerlo in fotografia;
come hanno logicamente evidenziato i giudici di merito, IE ha fatto parte del clan NT solo per un periodo temporale esiguo, per giunta come soggetto militante nel sottogruppo facente capo a MA LD, sicché è comprensibile che egli non fosse in grado di individuare con precisione CA, così come il fatto che né TO né SA conoscessero l'identità di IE. 16 Resta significativo, come hanno logicamente chiarito i giudici di merito, che IE è stato il primo collaboratore a riferire dell 'omicidio; del resto, SA, pur non conoscendo il nome di IE, lo ha collocato tra le persone presenti a palazzo FI il giorno dell 'omicidio, così fornendo uno specifico riscontro al narrato del primo. Le dichiarazioni individualizzanti di tale collaboratore nei confronti di AR UI appaiono intrinsecamente attendibili, considerando che egli ha indicato l ' imputato come uno dei due soggetti che erano partiti per fare l 'omicidio indicandolo con certezza e fornendo di lui elementi individualizzanti: sul punto il ricorso è silente. 4. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell 'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 19 aprile 2024.