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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 01/07/2025, n. 1612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1612 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TARANTO
- Seconda Sezione Civile -
PROC. CIV. n. 4071/2024 R.G.
GIUDICE Dott. Raffaele Viglione
All'udienza civile del 01/07/2025, tenuta in Taranto dal Giudice Unico, dott. Raffaele
Viglione, assistito dal funzionario UPP dott. Pierpaolo Verri, compare per la parte ricorrente, presente di persona, l'avvocato PAOLO ANTONIO Parte_1
TATA, nonché l'avv. LUIGI DI GREGORIO, e l'ing. Leonardo Antonio Fumarola quale tecnico di parte. I difensori precisano le conclusioni, riportandosi a quelle così come rassegnate nel ricorso introduttivo del presente giudizio, che si abbiano qui per intendersi interamente richiamate e trascritte, insistendo per il loro accoglimento.
Il Giudice invita le parti a discutere oralmente la causa e, all'esito della camera di consiglio, nell'assenza delle parti, pronuncia la seguente
Sentenza ex art. 281 sexies
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice Unico Raffaele
VIGLIONE, ha emesso la seguente sentenza nel giudizio n. 4071/2024 R.G. Trib. Taranto, vertente tra , e Parte_1 Parte_2
, rappresentati e difesi dall'avv. Paolo Antonio Tata Parte_3
(RICORRENTE), contro Controparte_1
(CONTUMACE).
All'odierna udienza la causa è stata discussa oralmente dalle parti e decisa come segue.
Motivazione
pagina 1 di 6 1. Con ricorso depositato in data 21 febbraio 2024, i ricorrenti in epigrafe convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Taranto, il sito in Controparte_2
, formulando una richiesta risarcitoria, quantificata in € 13.799,90 per i danni causati CP_1 dalle infiltrazioni rilevate nell'appartamento di loro proprietà, posto all'ottavo piano dell'edificio condominiale convenuto;
chiedevano, altresì, l'ulteriore somma di € 35.821,17 a titolo di risarcimento del danno per il mancato utilizzo dell'immobile a causa delle menzionate infiltrazioni;
richiamavano, a sostegno delle proprie richieste, le risultanze del procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c., R.G. n. 4092/2023, instaurato presso il
Tribunale di Taranto.
Con decreto di fissazione d'udienza del 25 maggio 2025, a scioglimento della riserva conseguente alla scadenza del termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 4 febbraio 2025, verificata la regolarità della notifica al resistente dell'atto introduttivo del giudizio, veniva dichiarata la contumacia del Controparte_3
.
[...]
2. La domanda spiegata da parte ricorrente deve essere parzialmente accolta, alla luce delle risultanze della consulenza tecnica espletata nel corso del procedimento di a.t.p., prodromico al presente giudizio, le cui indagini e conclusioni si ritiene in questa sede di dover condividere.
L'ausilio tecnico reso dal c.t.u., infatti, ha acclarato la sussistenza delle infiltrazioni lamentate da parte ricorrente, la cui provenienza è da attribuire alla responsabilità del
[...]
in . Controparte_2 CP_1
In particolare, l'ausiliario del Giudice, con argomentazioni tecniche comprovate dal materiale fotografico allegato alla relazione, condivisibili in quanto immuni da vizi logici e fondate su spiegazioni apprezzabili e coerenti, ha ritenuto che i danni riscontrati sull'immobile di proprietà dei ricorrenti siano attribuibili a un evidente ammaloramento della struttura condominiale.
Nello specifico, l'appartamento di loro proprietà è posto all'ottavo e ultimo piano di uno dei tre differenti volumi che compongono il condominio di . Nell'accertare Controparte_2 lo stato dei luoghi, la perizia espletata nel procedimento di a.t.p. ha evidenziato i seguenti segni di ammaloramento nell'immobile dei ricorrenti: «ampie zone dell'intradosso del lastrico solare dei vani dell'appartamento sono interessate da significative infiltrazioni d'acqua dall'alto che hanno provocato estesi ammaloramenti, con distacco di parti di pittura e/o intonaco, dei
pagina 2 di 6 pannelli armati prefabbricati in cemento, costituenti i solai, e distacco nei punti di collegamento solaio–pareti. Inoltre si registrano fenomeni di ammaloramento di alcune superfici verticali in particolare quelle poste in corrispondenza del perimetro esterno. […] In alcune stanze è risultata presenza di acqua sul pavimento. Il lastrico posto in corrispondenza del suddetto appartamento è protetto con membrana bituminosa risvoltata sul parapetto, protetto, a sua volta, da scossalina metallica e sovrastante ringhiera in ferro. La guaina, posta a protezione del tetto, è secca e appare in diversi punti lesionata, sia nelle parti centrali sia nelle zone dove viene risvoltata. Inoltre, in diversi punti risulta tamburata e, cioè, non aderente al sottostante massetto
a pendenza, in qualche punto è sollevata. La scossalina a protezione del muretto è arrugginita e danneggiata consentendo, presumibilmente, anche infiltrazioni tra la guaina e il muretto. In aggiunta si è potuto constatare come la boiaccatura di riempimento dei mattoni dei muri perimetrali dell'edificio è parzialmente ridotta riducendo pertanto la capacità di protezione del muro alle intemperie e ai fenomeni di dilavamento delle acque».
Ciò posto, il c.t.u. ha evidenziato che le cause degli ammaloramenti riscontrati sull'immobile sono ascrivibili a infiltrazioni d'acqua provenienti dal lastrico e che, in particolare, le infiltrazioni sono causate «dalle condizioni del manto impermeabilizzante del lastrico non correttamente manutenuto e dalle condizioni della scossalina posta originariamente a protezione della sommità del parapetto, anch'essa danneggiata». Quanto ai fenomeni di umidità riscontrati su alcune pareti perimetrali dell'appartamento, le stesse possono ascriversi «alla mancata capacità di protezione delle murature esterne a causa della riduzione della boiaccatura delle fughe dei mattoncini».
3. Nel caso di specie, sussiste quindi la responsabilità esclusiva in capo al CP_2 convenuto per i danni occorsi, alla luce della documentazione allegata dalla parte ricorrente già in sede di a.t.p. In particolare, già nel 2014 (cfr. verbali di assemblea condominiale del
30/06/2014 e del 14/07/2014), erano stati deliberati i lavori di rifacimento del lastrico solare sovrastante l'abitazione posta all'ottavo piano. A tal riguardo, deve richiamarsi il costante orientamento giurisprudenziale secondo cui «le parti dell'edificio in condominio – quali, nella specie, muri e tetti (art. 1117 c.c., n. 1), ovvero le opere ed i manufatti fognature, canali di scarico e simili (art. 1117 c.c., n. 3), deputati a preservare l'edificio condominiale da agenti atmosferici e dalle infiltrazioni d'acqua, piovana o sotterranea, rientrano, per la loro funzione
pagina 3 di 6 necessaria all'uso collettivo, fra le cose comuni, le cui spese di conservazione sono assoggettate alla ripartizione in misura proporzionale al valore delle singole proprietà esclusive, ai sensi della prima parte dell'art. 1123 c.c.» (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. VI, 07/10/2019, n. 24927).
In particolare, nonostante le predette opere di manutenzione fossero state regolarmente deliberate, nonché oggetto di specifici pagamenti pro quota da parte dei ricorrenti, i lavori non sono mai stati ultimati, malgrado i vari solleciti rivolti al risultanti dalle missive CP_2 versate in atti. Il perdurare della situazione di stallo ha contribuito all'ammaloramento dell'immobile e al peggioramento dei danni derivanti dalle infiltrazioni, così come risultanti dalla perizia svolta in sede di a.t.p., ove tali danni sono stati quantificati in € 13.799,90.
Al ristoro di questi deve, pertanto, essere condannato il convenuto. CP_2
4. Quest'ultimo, quale proprietario delle parti comuni dell'edificio, deve altresì essere condannato alla rimozione delle cause delle lamentate infiltrazioni di tipo meteorico all'appartamento dei ricorrenti, mediante l'esecuzione dei lavori specificamente indicati dal c.t.u. di rifacimento della copertura (massetto, guaina e scossalina di protezione del muretto) ed elencati nel dettaglio nel computo metrico, allegato n. 5, pag. 45-47 della relazione peritale.
5. Nel libello introduttivo, i ricorrenti invocano altresì il risarcimento dei danni da loro sofferti per non aver potuto utilizzare l'appartamento reso inagibile dalle infiltrazioni di umidità, richiamando le valutazioni rese dall'ausiliario del Giudice nel processo di a.t.p. R.G. n.
4092/2023. Nella suddetta relazione peritale, il c.t.u. aveva affermato di aver verificato il costo per l'affitto di un appartamento nella medesima zona e con caratteristiche similari, giungendo a una quantificazione del danno pari a complessivi € 35.821,17, somma poi posta a fondamento dell'odierna domanda giudiziale di condanna.
Invero, con riguardo ai pregiudizi derivanti dal mancato godimento di un immobile, la Corte di
Cassazione ha più volte evidenziato come questi non possano ritenersi sussistenti in re ipsa, atteso che tale concetto giunge a identificare il pregiudizio con l'evento dannoso e a configurare così un vero e proprio danno punitivo, ponendosi in contrasto sia con l'insegnamento delle
Sezioni Unite della S.C. (Cass. civ., sez. un., n. 26972 del 2008), secondo il quale quel che rileva ai fini risarcitori è il danno-conseguenza, che deve essere allegato e provato, sia con l'ulteriore e più recente intervento nomofilattico (Cass. civ., sez. un., n. 16601 del 2017), che ha riconosciuto la compatibilità del danno punitivo con l'ordinamento solo nel caso di espressa sua previsione pagina 4 di 6 normativa, in applicazione dell'art. 23 Cost.; ne consegue che tale tipologia di danno- conseguenza può essere sì agevolmente dimostrata sulla base di presunzioni semplici, ma un alleggerimento dell'onere probatorio di tale natura non può comunque comportare anche un esonero dall'allegazione dei fatti che devono essere accertati, ossia l'intenzione concreta del proprietario di mettere l'immobile a frutto (cfr., Cass. n. 7280 del 2021, n. 14268 del 2021, n.
13071 del 2018, n. 11203 del 2019, n. 15111 del 2013).
In particolare colui che allega di aver subìto il danno è tenuto a provare di non aver potuto, ad esempio, locare o altrimenti direttamente e tempestivamente utilizzare il bene, per aver perso l'occasione di venderlo a prezzo conveniente o per aver sofferto altre situazioni pregiudizievoli
(cfr. Cass. n. 378 del 2005, n. 15111 del 17/06/2013), risultando evidente che un danno patrimoniale non è neppure astrattamente configurabile se, invece, dovesse risultare che l'immobile oggetto di mancato utilizzo era stato da tempo lasciato dal proprietario in stato di abbandono o che il proprietario si era disinteressato di dare all'immobile uno scopo remunerativo
(cfr. Cass. n. 20823 del 2015, n. 14222 del 2012). Tale orientamento, peraltro, rispecchia un radicato trend giurisprudenziale propenso a ricusare ogni forma di danno figurativo e astratto, pur ammettendone la prova per presunzioni, nell'intenzione di scongiurare ogni automatismo nell'aggiudicazione del risarcimento del danno.
Orbene se, e solo se, in base agli elementi fattuali allegati e dimostrati in giudizio, sia dato evincere che l'immobile avrebbe certamente ricevuto dal proprietario una destinazione economica produttiva di reddito, ebbene solo in tal caso potrà ritenersi provata l'esistenza del danno patrimoniale nell'an, inteso quale mancati utili riconducibili alla individuata forma di investimento, dovendo poi procedersi all'accertamento dell'entità del danno attraverso il criterio più idoneo di liquidazione del quantum.
Nella specie, invece, la parte ricorrente, nell'atto introduttivo del presente giudizio, nulla ha dedotto in merito alla destinazione dell'immobile reso inabitabile dal fatto illecito ascritto al resistente e ad una sua ipotetica intenzione di “metterlo a frutto”. Né per altro verso sono stati dedotti pregiudizi di danno emergente che i ricorrenti siano stati costretti a sopportare per far fronte ad esigenze abitative individuali che l'appartamento de quo non abbia potuto, in un determinato arco temporale, soddisfare.
pagina 5 di 6 6. La soccombenza reciproca parziale giustifica la compensazione per un terzo delle spese di lite.
Il convenuto deve essere condannato alla rifusione in favore di controparte della CP_2 restante parte: la liquidazione in dispositivo ha luogo, unitariamente anche per la fase di accertamento tecnico preventivo, tenendo conto della natura e complessità della controversia, nonché del valore della causa, con importi ridotti per la fase decisoria svoltasi con modalità semplificate.
Devono essere posti definitivamente in capo alla parte convenuta gli oneri derivanti dall'espletamento della c.t.u. in sede di a.t.p., come liquidati in separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
A) in accoglimento della domanda proposta da parte ricorrente, condanna il
[...]
al risarcimento in favore dei ricorrenti del danno sofferto nella misura di € Controparte_4
13.799,90;
B) condanna il resistente all'immediata esecuzione dei lavori specificamente CP_2 elencati dal c.t.u. nel computo metrico, allegato n. 5, pag. 45-47 della relazione peritale resa nel giudizio di a.t.p.;
C) rigetta le ulteriori domande di ristoro avanzate dai ricorrenti;
D) dichiara compensate per un terzo le spese di lite tra le parti e condanna il
[...]
alla rifusione in favore di parte ricorrente della restante quota, che si Controparte_4 liquida in complessivi € 2.935,00, di cui € 735,00 per fase di studio, € 520,00 per fase introduttiva, € 710,00 per fase istruttoria e € 970,00 per fase decisionale, oltre rimborso forfetario al 15%, Iva e Cap se e nella misura in cui siano per legge dovuti;
E) pone definitivamente in capo al convenuto gli oneri derivanti dall'espletamento della c.t.u. come liquidati in separato decreto nel procedimento di a.t.p.
Sentenza pronunciata all'udienza del 1° luglio 2025 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice Unico
Raffaele Viglione
pagina 6 di 6
- Seconda Sezione Civile -
PROC. CIV. n. 4071/2024 R.G.
GIUDICE Dott. Raffaele Viglione
All'udienza civile del 01/07/2025, tenuta in Taranto dal Giudice Unico, dott. Raffaele
Viglione, assistito dal funzionario UPP dott. Pierpaolo Verri, compare per la parte ricorrente, presente di persona, l'avvocato PAOLO ANTONIO Parte_1
TATA, nonché l'avv. LUIGI DI GREGORIO, e l'ing. Leonardo Antonio Fumarola quale tecnico di parte. I difensori precisano le conclusioni, riportandosi a quelle così come rassegnate nel ricorso introduttivo del presente giudizio, che si abbiano qui per intendersi interamente richiamate e trascritte, insistendo per il loro accoglimento.
Il Giudice invita le parti a discutere oralmente la causa e, all'esito della camera di consiglio, nell'assenza delle parti, pronuncia la seguente
Sentenza ex art. 281 sexies
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice Unico Raffaele
VIGLIONE, ha emesso la seguente sentenza nel giudizio n. 4071/2024 R.G. Trib. Taranto, vertente tra , e Parte_1 Parte_2
, rappresentati e difesi dall'avv. Paolo Antonio Tata Parte_3
(RICORRENTE), contro Controparte_1
(CONTUMACE).
All'odierna udienza la causa è stata discussa oralmente dalle parti e decisa come segue.
Motivazione
pagina 1 di 6 1. Con ricorso depositato in data 21 febbraio 2024, i ricorrenti in epigrafe convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Taranto, il sito in Controparte_2
, formulando una richiesta risarcitoria, quantificata in € 13.799,90 per i danni causati CP_1 dalle infiltrazioni rilevate nell'appartamento di loro proprietà, posto all'ottavo piano dell'edificio condominiale convenuto;
chiedevano, altresì, l'ulteriore somma di € 35.821,17 a titolo di risarcimento del danno per il mancato utilizzo dell'immobile a causa delle menzionate infiltrazioni;
richiamavano, a sostegno delle proprie richieste, le risultanze del procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c., R.G. n. 4092/2023, instaurato presso il
Tribunale di Taranto.
Con decreto di fissazione d'udienza del 25 maggio 2025, a scioglimento della riserva conseguente alla scadenza del termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 4 febbraio 2025, verificata la regolarità della notifica al resistente dell'atto introduttivo del giudizio, veniva dichiarata la contumacia del Controparte_3
.
[...]
2. La domanda spiegata da parte ricorrente deve essere parzialmente accolta, alla luce delle risultanze della consulenza tecnica espletata nel corso del procedimento di a.t.p., prodromico al presente giudizio, le cui indagini e conclusioni si ritiene in questa sede di dover condividere.
L'ausilio tecnico reso dal c.t.u., infatti, ha acclarato la sussistenza delle infiltrazioni lamentate da parte ricorrente, la cui provenienza è da attribuire alla responsabilità del
[...]
in . Controparte_2 CP_1
In particolare, l'ausiliario del Giudice, con argomentazioni tecniche comprovate dal materiale fotografico allegato alla relazione, condivisibili in quanto immuni da vizi logici e fondate su spiegazioni apprezzabili e coerenti, ha ritenuto che i danni riscontrati sull'immobile di proprietà dei ricorrenti siano attribuibili a un evidente ammaloramento della struttura condominiale.
Nello specifico, l'appartamento di loro proprietà è posto all'ottavo e ultimo piano di uno dei tre differenti volumi che compongono il condominio di . Nell'accertare Controparte_2 lo stato dei luoghi, la perizia espletata nel procedimento di a.t.p. ha evidenziato i seguenti segni di ammaloramento nell'immobile dei ricorrenti: «ampie zone dell'intradosso del lastrico solare dei vani dell'appartamento sono interessate da significative infiltrazioni d'acqua dall'alto che hanno provocato estesi ammaloramenti, con distacco di parti di pittura e/o intonaco, dei
pagina 2 di 6 pannelli armati prefabbricati in cemento, costituenti i solai, e distacco nei punti di collegamento solaio–pareti. Inoltre si registrano fenomeni di ammaloramento di alcune superfici verticali in particolare quelle poste in corrispondenza del perimetro esterno. […] In alcune stanze è risultata presenza di acqua sul pavimento. Il lastrico posto in corrispondenza del suddetto appartamento è protetto con membrana bituminosa risvoltata sul parapetto, protetto, a sua volta, da scossalina metallica e sovrastante ringhiera in ferro. La guaina, posta a protezione del tetto, è secca e appare in diversi punti lesionata, sia nelle parti centrali sia nelle zone dove viene risvoltata. Inoltre, in diversi punti risulta tamburata e, cioè, non aderente al sottostante massetto
a pendenza, in qualche punto è sollevata. La scossalina a protezione del muretto è arrugginita e danneggiata consentendo, presumibilmente, anche infiltrazioni tra la guaina e il muretto. In aggiunta si è potuto constatare come la boiaccatura di riempimento dei mattoni dei muri perimetrali dell'edificio è parzialmente ridotta riducendo pertanto la capacità di protezione del muro alle intemperie e ai fenomeni di dilavamento delle acque».
Ciò posto, il c.t.u. ha evidenziato che le cause degli ammaloramenti riscontrati sull'immobile sono ascrivibili a infiltrazioni d'acqua provenienti dal lastrico e che, in particolare, le infiltrazioni sono causate «dalle condizioni del manto impermeabilizzante del lastrico non correttamente manutenuto e dalle condizioni della scossalina posta originariamente a protezione della sommità del parapetto, anch'essa danneggiata». Quanto ai fenomeni di umidità riscontrati su alcune pareti perimetrali dell'appartamento, le stesse possono ascriversi «alla mancata capacità di protezione delle murature esterne a causa della riduzione della boiaccatura delle fughe dei mattoncini».
3. Nel caso di specie, sussiste quindi la responsabilità esclusiva in capo al CP_2 convenuto per i danni occorsi, alla luce della documentazione allegata dalla parte ricorrente già in sede di a.t.p. In particolare, già nel 2014 (cfr. verbali di assemblea condominiale del
30/06/2014 e del 14/07/2014), erano stati deliberati i lavori di rifacimento del lastrico solare sovrastante l'abitazione posta all'ottavo piano. A tal riguardo, deve richiamarsi il costante orientamento giurisprudenziale secondo cui «le parti dell'edificio in condominio – quali, nella specie, muri e tetti (art. 1117 c.c., n. 1), ovvero le opere ed i manufatti fognature, canali di scarico e simili (art. 1117 c.c., n. 3), deputati a preservare l'edificio condominiale da agenti atmosferici e dalle infiltrazioni d'acqua, piovana o sotterranea, rientrano, per la loro funzione
pagina 3 di 6 necessaria all'uso collettivo, fra le cose comuni, le cui spese di conservazione sono assoggettate alla ripartizione in misura proporzionale al valore delle singole proprietà esclusive, ai sensi della prima parte dell'art. 1123 c.c.» (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. VI, 07/10/2019, n. 24927).
In particolare, nonostante le predette opere di manutenzione fossero state regolarmente deliberate, nonché oggetto di specifici pagamenti pro quota da parte dei ricorrenti, i lavori non sono mai stati ultimati, malgrado i vari solleciti rivolti al risultanti dalle missive CP_2 versate in atti. Il perdurare della situazione di stallo ha contribuito all'ammaloramento dell'immobile e al peggioramento dei danni derivanti dalle infiltrazioni, così come risultanti dalla perizia svolta in sede di a.t.p., ove tali danni sono stati quantificati in € 13.799,90.
Al ristoro di questi deve, pertanto, essere condannato il convenuto. CP_2
4. Quest'ultimo, quale proprietario delle parti comuni dell'edificio, deve altresì essere condannato alla rimozione delle cause delle lamentate infiltrazioni di tipo meteorico all'appartamento dei ricorrenti, mediante l'esecuzione dei lavori specificamente indicati dal c.t.u. di rifacimento della copertura (massetto, guaina e scossalina di protezione del muretto) ed elencati nel dettaglio nel computo metrico, allegato n. 5, pag. 45-47 della relazione peritale.
5. Nel libello introduttivo, i ricorrenti invocano altresì il risarcimento dei danni da loro sofferti per non aver potuto utilizzare l'appartamento reso inagibile dalle infiltrazioni di umidità, richiamando le valutazioni rese dall'ausiliario del Giudice nel processo di a.t.p. R.G. n.
4092/2023. Nella suddetta relazione peritale, il c.t.u. aveva affermato di aver verificato il costo per l'affitto di un appartamento nella medesima zona e con caratteristiche similari, giungendo a una quantificazione del danno pari a complessivi € 35.821,17, somma poi posta a fondamento dell'odierna domanda giudiziale di condanna.
Invero, con riguardo ai pregiudizi derivanti dal mancato godimento di un immobile, la Corte di
Cassazione ha più volte evidenziato come questi non possano ritenersi sussistenti in re ipsa, atteso che tale concetto giunge a identificare il pregiudizio con l'evento dannoso e a configurare così un vero e proprio danno punitivo, ponendosi in contrasto sia con l'insegnamento delle
Sezioni Unite della S.C. (Cass. civ., sez. un., n. 26972 del 2008), secondo il quale quel che rileva ai fini risarcitori è il danno-conseguenza, che deve essere allegato e provato, sia con l'ulteriore e più recente intervento nomofilattico (Cass. civ., sez. un., n. 16601 del 2017), che ha riconosciuto la compatibilità del danno punitivo con l'ordinamento solo nel caso di espressa sua previsione pagina 4 di 6 normativa, in applicazione dell'art. 23 Cost.; ne consegue che tale tipologia di danno- conseguenza può essere sì agevolmente dimostrata sulla base di presunzioni semplici, ma un alleggerimento dell'onere probatorio di tale natura non può comunque comportare anche un esonero dall'allegazione dei fatti che devono essere accertati, ossia l'intenzione concreta del proprietario di mettere l'immobile a frutto (cfr., Cass. n. 7280 del 2021, n. 14268 del 2021, n.
13071 del 2018, n. 11203 del 2019, n. 15111 del 2013).
In particolare colui che allega di aver subìto il danno è tenuto a provare di non aver potuto, ad esempio, locare o altrimenti direttamente e tempestivamente utilizzare il bene, per aver perso l'occasione di venderlo a prezzo conveniente o per aver sofferto altre situazioni pregiudizievoli
(cfr. Cass. n. 378 del 2005, n. 15111 del 17/06/2013), risultando evidente che un danno patrimoniale non è neppure astrattamente configurabile se, invece, dovesse risultare che l'immobile oggetto di mancato utilizzo era stato da tempo lasciato dal proprietario in stato di abbandono o che il proprietario si era disinteressato di dare all'immobile uno scopo remunerativo
(cfr. Cass. n. 20823 del 2015, n. 14222 del 2012). Tale orientamento, peraltro, rispecchia un radicato trend giurisprudenziale propenso a ricusare ogni forma di danno figurativo e astratto, pur ammettendone la prova per presunzioni, nell'intenzione di scongiurare ogni automatismo nell'aggiudicazione del risarcimento del danno.
Orbene se, e solo se, in base agli elementi fattuali allegati e dimostrati in giudizio, sia dato evincere che l'immobile avrebbe certamente ricevuto dal proprietario una destinazione economica produttiva di reddito, ebbene solo in tal caso potrà ritenersi provata l'esistenza del danno patrimoniale nell'an, inteso quale mancati utili riconducibili alla individuata forma di investimento, dovendo poi procedersi all'accertamento dell'entità del danno attraverso il criterio più idoneo di liquidazione del quantum.
Nella specie, invece, la parte ricorrente, nell'atto introduttivo del presente giudizio, nulla ha dedotto in merito alla destinazione dell'immobile reso inabitabile dal fatto illecito ascritto al resistente e ad una sua ipotetica intenzione di “metterlo a frutto”. Né per altro verso sono stati dedotti pregiudizi di danno emergente che i ricorrenti siano stati costretti a sopportare per far fronte ad esigenze abitative individuali che l'appartamento de quo non abbia potuto, in un determinato arco temporale, soddisfare.
pagina 5 di 6 6. La soccombenza reciproca parziale giustifica la compensazione per un terzo delle spese di lite.
Il convenuto deve essere condannato alla rifusione in favore di controparte della CP_2 restante parte: la liquidazione in dispositivo ha luogo, unitariamente anche per la fase di accertamento tecnico preventivo, tenendo conto della natura e complessità della controversia, nonché del valore della causa, con importi ridotti per la fase decisoria svoltasi con modalità semplificate.
Devono essere posti definitivamente in capo alla parte convenuta gli oneri derivanti dall'espletamento della c.t.u. in sede di a.t.p., come liquidati in separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
A) in accoglimento della domanda proposta da parte ricorrente, condanna il
[...]
al risarcimento in favore dei ricorrenti del danno sofferto nella misura di € Controparte_4
13.799,90;
B) condanna il resistente all'immediata esecuzione dei lavori specificamente CP_2 elencati dal c.t.u. nel computo metrico, allegato n. 5, pag. 45-47 della relazione peritale resa nel giudizio di a.t.p.;
C) rigetta le ulteriori domande di ristoro avanzate dai ricorrenti;
D) dichiara compensate per un terzo le spese di lite tra le parti e condanna il
[...]
alla rifusione in favore di parte ricorrente della restante quota, che si Controparte_4 liquida in complessivi € 2.935,00, di cui € 735,00 per fase di studio, € 520,00 per fase introduttiva, € 710,00 per fase istruttoria e € 970,00 per fase decisionale, oltre rimborso forfetario al 15%, Iva e Cap se e nella misura in cui siano per legge dovuti;
E) pone definitivamente in capo al convenuto gli oneri derivanti dall'espletamento della c.t.u. come liquidati in separato decreto nel procedimento di a.t.p.
Sentenza pronunciata all'udienza del 1° luglio 2025 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice Unico
Raffaele Viglione
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