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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 14/02/2025, n. 421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 421 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Foggia- Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott.ssa Angela Vitarelli all'udienza del 14.02.2025, tenuta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA mediante deposito contestuale nella causa per la controversia di lavoro iscritta al n. 10864/2024
R.G.L. vertente
TRA rappresentata e difesa dagli avv. Lotito Salvatore e Di Bari Riccardo Parte_1
RICORRENTE
E
, Controparte_1 [...]
, IN Controparte_2
PERSONA DEL MINISTRO PRO TEMPORE,
RESISTENTE - CONTUMACE
OGGETTO: compenso individuale accessorio
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 06.12.2024, la ricorrente in epigrafe indicata, premesso di aver lavorato come collaboratrice scolastica alle dipendenze del , in Controparte_1
virtù di plurimi contratti di lavoro a tempo determinato per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, ha adito l'intestato Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, per sentire accertare il suo diritto a percepire il Compenso Individuale Accessorio (CIA) previsto dall'art. 82 CCNL 2007 per i dipendenti assunti a tempo indeterminato ed equiparati, ovvero ai lavoratori a termine con contratti a tempo determinato su posto vacante o disponibile, con conseguente condanna del al CP_1
pagamento del relativo importo, oltre accessori di legge e vittoria di spese legali.
2.Ha rassegnato le seguenti conclusioni: “ - accertare e dichiarare, alla luce del principio di non discriminazione, clausola 4 accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE e di tutto quanto dedotto in fatto e in diritto, il diritto della ricorrente a percepire il Compenso Individuale Accessorio, quale componente dovuta della retribuzione introdotta dall'art. 82 del CCNL Comparto Scuola del
15 marzo 2001, in relazione ai periodi di servizio svolti con validi contratti di lavoro a tempo determinato, per complessivi 468 giorni di lavoro effettivamente svolti, nella misura da determinarsi in applicazione dei criteri previsti dalla disciplina contrattuale vigente;
- per l'effetto, condannare
l'Amministrazione resistente a corrispondere alla ricorrente l'importo di € 1.043,64, oltre ad interessi e rivalutazione come per legge, a titolo di Compenso Individuale Accessorio, quantificata ai sensi del CCNL Scuola, ovvero la diversa somma che codesto on.le Tribunale riterrà di giustizia;
- condannare il in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese CP_3
processuali ed accessori in favore dei sottoscritti difensori, i quali si dichiarano anticipatari, con maggiorazione del 30% in ragione dei collegamenti ipertestuali”.
3.Il , nonostante la regolarità della notifica dell'atto introduttivo Controparte_1
del giudizio, non si è costituito.
La causa, istruita in via documentale, è stata trattata all'udienza fissata ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter cpc, ed è stata decisa con la presente sentenza depositata telematicamente, previa acquisizione di note di trattazione scritta come in atti.
Ciò posto, il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte.
Deve rilevarsi che l'art. 82 CCNL 2007 sancisce, al primo comma, che “al personale ATA delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, è corrisposto, con le decorrenze a fianco indicate, un compenso individuale accessorio, nelle misure e con le modalità di seguito elencate”.
Il comma 5, destinato al personale a tempo determinato, prevede la corresponsione del compenso individuale accessorio dalla data di assunzione del servizio per ciascun anno scolast ico al personale
ATA con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico, e dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche. Il settimo comma ha cura di precisare che il compenso in questione spetta in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato, mentre il comma 8 si occupa della liquidazione del compenso in misura di 1/30 per ciascun giorno di servizio, in caso di servizio di durata inferiore al mese. Si tratta di una disciplina diretta al personale ATA del tutto parallela a quella dettata, per il personale docente, dall'art. 7 CCNL 2001 in tema di retribuzione professionale docenti, in relazione a cui una recente pronuncia della Corte di Cassazione (ordinanza 27/7/2018 n. 20015) ha fornito un'interpretazione costituzionalmente orientata al rispetto del principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato comparabili, dettato dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE.
Il ragionamento della Corte appare pienamente adattabile anche alla disciplina sopra riportata per il personale ATA: va premesso che l'emolumento in esame ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale ATA, e rientra pertanto in quelle “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4 sopra citata, che il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive. La giurisprudenza della CGUE in relazione alla clausola 4 dell'accordo quadro è consolidata nell'affermare che la stessa esclude in generale qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata, e può essere fatta valere incondizionatamente dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, anche disapplicando se necessario qualsiasi contraria disposizione del diritto interno. la disparità di trattamento può essere giustificata da ragioni oggettive solo in base ad elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura e caratteristiche delle mansioni espletate.
Il compenso in esame, che ha indubbiamente carattere retributivo, è attribuito dal comma 1 dell'art. 82 CCNL “al personale ATA delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative”, senza ulteriori differenziazioni, e parrebbe quindi ricomprendere tutti gli assunti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico.
È indubbio che la prestazione del personale ATA rivesta le medesime caratteristiche di contenuto e utilità, quale che sia la durata temporale dell'incarico, e non sono ravvisabili – né parte le indica – condizioni oggettive che consentirebbero un differente trattamento retributivo in relazione alla durata dell'incarico. Il successivo comma 5 contiene specificazioni sulla decorrenza e durata del compenso per il personale a tempo determinato e, a fronte di una accertata assenza di diversificazione dell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, non può intendersi destinato ad individuare le categorie di personale ivi richiamate (gli assunti con contratto di durata annuale, o sino al termine delle attività didattiche) quali soli destinatari del trattamento accessorio, a pena di contrasto con la richiamata clausola 4. si tratta pertanto di una di quelle “misure e modalità di seguito indicate” preannunciate al primo comma, e non di una delimitazione dei beneficiari del compenso.
L'emolumento deve ritenersi attribuito a tutto il personale ATA, senza distinzioni tra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze;
le modalità stabilite dall'art. 82, comma 5, CCNL debbono infatti intendersi limitate ai soli criteri di decorrenza e durata di corresponsione del trattamento accessorio. Significativa, a conferma dell'interpretazione qui adottata in relazione alle supplenze brevi o saltuarie, è la previsione del comma 8 dell'art. 82 CCNL sulla liquidazione del compenso anche per periodi di servizio inferiori al mese, in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato.
Conclusivamente, il ricorso deve essere accolto, con condanna del alla corresponsione a parte CP_3
ricorrente del compenso richiesto, nella misura di euro 1.043,64, oltre interessi legali dal dì del dovuto sino al soddisfo.
4.Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto della bassa complessità della causa e del valore della stessa, così come calcolabile mediante gli importi indicati dai contratti collettivi in atti (D.M. n.147/2022, cause di lavoro, valori minimi- scaglione “infra” €
1.100,00), applicato l'aumento percentuale del 10% per l'utilizzo di collegamenti ipertestuali, con attribuzione ai procuratori antistatari che ne hanno fatto richiesta negli atti introduttivi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara il diritto di parte ricorrente a percepire il compenso individuale accessorio in relazione alle effettive ore di lavoro prestate per i periodi di svolgimento delle attività di supplenza;
- condanna, per l'effetto, il a corrispondere alla ricorrente la somma spettante a titolo di CP_3
Compenso Individuale Accessorio per i periodi di lavoro di cui in narrativa, pari ad euro 1.043,64, oltre interessi legali dalle scadenze al soddisfo;
- condanna il al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che liquida nella CP_3 somma complessiva di € 353,00 (importo comprensivo dell'aumento per l'utilizzo dei collegamenti ipertestuali), oltre IVA, CAP e spese generali, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Foggia, 14.02.2025
Il Giudice del Lavoro
Angela Vitarelli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Foggia- Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott.ssa Angela Vitarelli all'udienza del 14.02.2025, tenuta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA mediante deposito contestuale nella causa per la controversia di lavoro iscritta al n. 10864/2024
R.G.L. vertente
TRA rappresentata e difesa dagli avv. Lotito Salvatore e Di Bari Riccardo Parte_1
RICORRENTE
E
, Controparte_1 [...]
, IN Controparte_2
PERSONA DEL MINISTRO PRO TEMPORE,
RESISTENTE - CONTUMACE
OGGETTO: compenso individuale accessorio
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 06.12.2024, la ricorrente in epigrafe indicata, premesso di aver lavorato come collaboratrice scolastica alle dipendenze del , in Controparte_1
virtù di plurimi contratti di lavoro a tempo determinato per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, ha adito l'intestato Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, per sentire accertare il suo diritto a percepire il Compenso Individuale Accessorio (CIA) previsto dall'art. 82 CCNL 2007 per i dipendenti assunti a tempo indeterminato ed equiparati, ovvero ai lavoratori a termine con contratti a tempo determinato su posto vacante o disponibile, con conseguente condanna del al CP_1
pagamento del relativo importo, oltre accessori di legge e vittoria di spese legali.
2.Ha rassegnato le seguenti conclusioni: “ - accertare e dichiarare, alla luce del principio di non discriminazione, clausola 4 accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE e di tutto quanto dedotto in fatto e in diritto, il diritto della ricorrente a percepire il Compenso Individuale Accessorio, quale componente dovuta della retribuzione introdotta dall'art. 82 del CCNL Comparto Scuola del
15 marzo 2001, in relazione ai periodi di servizio svolti con validi contratti di lavoro a tempo determinato, per complessivi 468 giorni di lavoro effettivamente svolti, nella misura da determinarsi in applicazione dei criteri previsti dalla disciplina contrattuale vigente;
- per l'effetto, condannare
l'Amministrazione resistente a corrispondere alla ricorrente l'importo di € 1.043,64, oltre ad interessi e rivalutazione come per legge, a titolo di Compenso Individuale Accessorio, quantificata ai sensi del CCNL Scuola, ovvero la diversa somma che codesto on.le Tribunale riterrà di giustizia;
- condannare il in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese CP_3
processuali ed accessori in favore dei sottoscritti difensori, i quali si dichiarano anticipatari, con maggiorazione del 30% in ragione dei collegamenti ipertestuali”.
3.Il , nonostante la regolarità della notifica dell'atto introduttivo Controparte_1
del giudizio, non si è costituito.
La causa, istruita in via documentale, è stata trattata all'udienza fissata ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter cpc, ed è stata decisa con la presente sentenza depositata telematicamente, previa acquisizione di note di trattazione scritta come in atti.
Ciò posto, il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte.
Deve rilevarsi che l'art. 82 CCNL 2007 sancisce, al primo comma, che “al personale ATA delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, è corrisposto, con le decorrenze a fianco indicate, un compenso individuale accessorio, nelle misure e con le modalità di seguito elencate”.
Il comma 5, destinato al personale a tempo determinato, prevede la corresponsione del compenso individuale accessorio dalla data di assunzione del servizio per ciascun anno scolast ico al personale
ATA con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico, e dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche. Il settimo comma ha cura di precisare che il compenso in questione spetta in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato, mentre il comma 8 si occupa della liquidazione del compenso in misura di 1/30 per ciascun giorno di servizio, in caso di servizio di durata inferiore al mese. Si tratta di una disciplina diretta al personale ATA del tutto parallela a quella dettata, per il personale docente, dall'art. 7 CCNL 2001 in tema di retribuzione professionale docenti, in relazione a cui una recente pronuncia della Corte di Cassazione (ordinanza 27/7/2018 n. 20015) ha fornito un'interpretazione costituzionalmente orientata al rispetto del principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato comparabili, dettato dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE.
Il ragionamento della Corte appare pienamente adattabile anche alla disciplina sopra riportata per il personale ATA: va premesso che l'emolumento in esame ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale ATA, e rientra pertanto in quelle “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4 sopra citata, che il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive. La giurisprudenza della CGUE in relazione alla clausola 4 dell'accordo quadro è consolidata nell'affermare che la stessa esclude in generale qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata, e può essere fatta valere incondizionatamente dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, anche disapplicando se necessario qualsiasi contraria disposizione del diritto interno. la disparità di trattamento può essere giustificata da ragioni oggettive solo in base ad elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura e caratteristiche delle mansioni espletate.
Il compenso in esame, che ha indubbiamente carattere retributivo, è attribuito dal comma 1 dell'art. 82 CCNL “al personale ATA delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative”, senza ulteriori differenziazioni, e parrebbe quindi ricomprendere tutti gli assunti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico.
È indubbio che la prestazione del personale ATA rivesta le medesime caratteristiche di contenuto e utilità, quale che sia la durata temporale dell'incarico, e non sono ravvisabili – né parte le indica – condizioni oggettive che consentirebbero un differente trattamento retributivo in relazione alla durata dell'incarico. Il successivo comma 5 contiene specificazioni sulla decorrenza e durata del compenso per il personale a tempo determinato e, a fronte di una accertata assenza di diversificazione dell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, non può intendersi destinato ad individuare le categorie di personale ivi richiamate (gli assunti con contratto di durata annuale, o sino al termine delle attività didattiche) quali soli destinatari del trattamento accessorio, a pena di contrasto con la richiamata clausola 4. si tratta pertanto di una di quelle “misure e modalità di seguito indicate” preannunciate al primo comma, e non di una delimitazione dei beneficiari del compenso.
L'emolumento deve ritenersi attribuito a tutto il personale ATA, senza distinzioni tra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze;
le modalità stabilite dall'art. 82, comma 5, CCNL debbono infatti intendersi limitate ai soli criteri di decorrenza e durata di corresponsione del trattamento accessorio. Significativa, a conferma dell'interpretazione qui adottata in relazione alle supplenze brevi o saltuarie, è la previsione del comma 8 dell'art. 82 CCNL sulla liquidazione del compenso anche per periodi di servizio inferiori al mese, in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato.
Conclusivamente, il ricorso deve essere accolto, con condanna del alla corresponsione a parte CP_3
ricorrente del compenso richiesto, nella misura di euro 1.043,64, oltre interessi legali dal dì del dovuto sino al soddisfo.
4.Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto della bassa complessità della causa e del valore della stessa, così come calcolabile mediante gli importi indicati dai contratti collettivi in atti (D.M. n.147/2022, cause di lavoro, valori minimi- scaglione “infra” €
1.100,00), applicato l'aumento percentuale del 10% per l'utilizzo di collegamenti ipertestuali, con attribuzione ai procuratori antistatari che ne hanno fatto richiesta negli atti introduttivi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara il diritto di parte ricorrente a percepire il compenso individuale accessorio in relazione alle effettive ore di lavoro prestate per i periodi di svolgimento delle attività di supplenza;
- condanna, per l'effetto, il a corrispondere alla ricorrente la somma spettante a titolo di CP_3
Compenso Individuale Accessorio per i periodi di lavoro di cui in narrativa, pari ad euro 1.043,64, oltre interessi legali dalle scadenze al soddisfo;
- condanna il al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che liquida nella CP_3 somma complessiva di € 353,00 (importo comprensivo dell'aumento per l'utilizzo dei collegamenti ipertestuali), oltre IVA, CAP e spese generali, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Foggia, 14.02.2025
Il Giudice del Lavoro
Angela Vitarelli