TRIB
Sentenza 4 ottobre 2025
Sentenza 4 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 04/10/2025, n. 221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 221 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 810/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. RA LI Presidente dott. Francesca Riccardi Giudice dott. ER OM Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 810/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
BI LO (C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA C.F._2
CESURA, 4 23100 SONDRIO
ATTORE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._3
BI LO (C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA C.F._2
CESURA, 4 23100 SONDRIO
CONVENUTO con l'intervento del P.M.
Oggetto: separazione personale dei coniugi e divorzio
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 17.09.2025.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. In data 03.10.2019 in Congo AW HE ed contraevano Controparte_1
matrimonio (trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Albosaggia (SO), atto n. 7, p. II, s. C, anno 2019).
1.1 Dall'unione non sono nati figli.
2. Con ricorso congiunto depositato in data 26.05.2025, ed Parte_1 Controparte_1
davano atto del venir meno della comunione morale e materiale tra loro e domandavano dichiararsi la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui all'accordo raggiunto tra gli stessi.
2.1 Le parti chiedevano altresì, all'esito del passaggio in giudicato della sentenza che abbia pronunciato la separazione e fermi i termini previsti dalla legge 1° dicembre 1970,
n. 898, che il Tribunale pronunci la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle medesime condizioni.
2.2 Il ricorso veniva comunicato al P.M. in data 27.05.2025.
3. All'udienza del 17.09.2025, tenutasi ex art. 127 ter c.p.c., le parti confermavano e precisavano il contenuto dei rispettivi atti e la volontà di non riconciliarsi, concludendo come da ricorso e rinunciando ai termini per il deposito degli scritti conclusivi.
4. Il Tribunale osserva che si rinvengono le condizioni di cui all'art. 151 c.c., atteso che dal tenore degli atti è emersa l'intollerabilità per le parti della prosecuzione della convivenza.
Quanto alle condizioni concordate tra le parti, il Tribunale ritiene che non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni.
5. Visto che, con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n.
898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice
pagina 2 di 4 Relatore affinché questi - trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi - provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
Le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis.19, 2°comma, c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti al figlio e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis.51, 2° comma,
c.p.c.
6. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definendo il giudizio, così dispone: dichiara la separazione personale tra nata in [...] il [...] e Parte_1
nato ad [...] il [...], uniti con matrimonio celebrato Controparte_1
il 03.10.2019 in Congo e trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
Albosaggia al n. 7, p. II, s. C, anno 2019; ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Albosaggia (SO) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
omologa le seguenti condizioni di separazione personale dei coniugi concordate dalle parti:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto e con l'obbligo di comunicarsi ogni eventuale modifica del domicilio e della residenza;
2) la casa coniugale in Albosaggia, Via Gerone di proprietà dei signori Controparte_1
e per quote uguali e indivise di un terzo ciascuno, Controparte_2 Controparte_3
pagina 3 di 4 rimane nella disponibilità, unitamente ai mobili arredi e pertinenze, del signor
[...]
CP_1
La signora è autorizzata a prelevare i suoi effetti personali, cosa che ha già Parte_1
provveduto a fare;
3) la signora e il signor sono entrambi economicamente Parte_1 Controparte_1
autosufficienti disponendo di redditi propri e nulla hanno a pretendere reciprocamente, avendo già definito tutti i rapporti di natura patrimoniale;
4) i coniugi, per quanto occorrer possa, prestano fin da ora il loro reciproco consenso per il rilascio dei documenti validi per l'espatrio. rimette la causa sul ruolo del Giudice relatore come da separata ordinanza.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Sondrio in data 25/09/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
ER OM RA LI
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. RA LI Presidente dott. Francesca Riccardi Giudice dott. ER OM Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 810/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
BI LO (C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA C.F._2
CESURA, 4 23100 SONDRIO
ATTORE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._3
BI LO (C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA C.F._2
CESURA, 4 23100 SONDRIO
CONVENUTO con l'intervento del P.M.
Oggetto: separazione personale dei coniugi e divorzio
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 17.09.2025.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. In data 03.10.2019 in Congo AW HE ed contraevano Controparte_1
matrimonio (trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Albosaggia (SO), atto n. 7, p. II, s. C, anno 2019).
1.1 Dall'unione non sono nati figli.
2. Con ricorso congiunto depositato in data 26.05.2025, ed Parte_1 Controparte_1
davano atto del venir meno della comunione morale e materiale tra loro e domandavano dichiararsi la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui all'accordo raggiunto tra gli stessi.
2.1 Le parti chiedevano altresì, all'esito del passaggio in giudicato della sentenza che abbia pronunciato la separazione e fermi i termini previsti dalla legge 1° dicembre 1970,
n. 898, che il Tribunale pronunci la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle medesime condizioni.
2.2 Il ricorso veniva comunicato al P.M. in data 27.05.2025.
3. All'udienza del 17.09.2025, tenutasi ex art. 127 ter c.p.c., le parti confermavano e precisavano il contenuto dei rispettivi atti e la volontà di non riconciliarsi, concludendo come da ricorso e rinunciando ai termini per il deposito degli scritti conclusivi.
4. Il Tribunale osserva che si rinvengono le condizioni di cui all'art. 151 c.c., atteso che dal tenore degli atti è emersa l'intollerabilità per le parti della prosecuzione della convivenza.
Quanto alle condizioni concordate tra le parti, il Tribunale ritiene che non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni.
5. Visto che, con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n.
898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice
pagina 2 di 4 Relatore affinché questi - trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi - provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
Le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis.19, 2°comma, c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti al figlio e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis.51, 2° comma,
c.p.c.
6. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definendo il giudizio, così dispone: dichiara la separazione personale tra nata in [...] il [...] e Parte_1
nato ad [...] il [...], uniti con matrimonio celebrato Controparte_1
il 03.10.2019 in Congo e trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
Albosaggia al n. 7, p. II, s. C, anno 2019; ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Albosaggia (SO) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
omologa le seguenti condizioni di separazione personale dei coniugi concordate dalle parti:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto e con l'obbligo di comunicarsi ogni eventuale modifica del domicilio e della residenza;
2) la casa coniugale in Albosaggia, Via Gerone di proprietà dei signori Controparte_1
e per quote uguali e indivise di un terzo ciascuno, Controparte_2 Controparte_3
pagina 3 di 4 rimane nella disponibilità, unitamente ai mobili arredi e pertinenze, del signor
[...]
CP_1
La signora è autorizzata a prelevare i suoi effetti personali, cosa che ha già Parte_1
provveduto a fare;
3) la signora e il signor sono entrambi economicamente Parte_1 Controparte_1
autosufficienti disponendo di redditi propri e nulla hanno a pretendere reciprocamente, avendo già definito tutti i rapporti di natura patrimoniale;
4) i coniugi, per quanto occorrer possa, prestano fin da ora il loro reciproco consenso per il rilascio dei documenti validi per l'espatrio. rimette la causa sul ruolo del Giudice relatore come da separata ordinanza.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Sondrio in data 25/09/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
ER OM RA LI
pagina 4 di 4