TRIB
Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 22/12/2025, n. 17921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17921 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott. Giuseppe Di Salvo presidente rel. dott. Maurizio Manzi giudice dott. Flora Mazzaro giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 30907/2023 RG, vertente
T R A
, Parte_1 già corrente in Milano Via Pesaro n. 9 20161 - C.F. P.IVA_1 in forza di autorizzazione in tal senso resa dal G.D. al fallimento in data 08.06.2023, in persona del curatore p.t. dott.
rapp. to e difeso, giusta delega su separato Parte_2 foglio cartaceo allegato in calce all'atto di citazione, dall'avv.
FL VI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Frosinone via Maria n. 65
ATTORE
E
Controparte_1
Pag. 1 a 20 (C.F. ) nato a [...] il [...], rappresentato C.F._1
e difeso dagli avv.ti Silvia LATINI e Fabrizio PICCIRILLI, giusta procura rilasciata ex art. 83 c.p.c. ed allegata alla busta di deposito del presente atto, elett.te domiciliato presso lo studio dei nominati difensori in Frosinone (FR), Via Marco Tullio
Cicerone n. 85
CONVENUTO
E
, e Controparte_2 CP_3 Controparte_4
Convenuti-contumaci
OGGETTO: azione di responsabilità contro gli organi amministrativi di società di capitali.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, la curatela del fallimento della conveniva Parte_1 in giudizio Controparte_1 Controparte_2 CP_3
e per sentir accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_4
“Piaccia all'Ill. mo Tribunale adito, contrariis rejectis, in via principale
- accertare e dichiarare la piena responsabilità dei convenuti tutti, ciascuno con riferimento al proprio periodo di titolarità e gestione della società (già Parte_1 [...]
ed a vario titolo, per le azioni ed omissioni Controparte_5 costituenti mala gestio e distrazione di somme come ampiamente e specificamente descritte nell'atto di citazione e nelle presenti memorie;
per l'effetto, accertare e dichiarare che gli amministratori tutti, ciascuno a vario titolo, hanno determinato un danno al patrimonio della società fallita per il Parte_1 complessivo importo di € 396.732,62 oltre l'ulteriore danno quantificato in via equitativa per le azioni ed omissioni che non Pag. 2 a 20 consentono una quantificazione analitica, anche per la carenza della documentazione contabile e fiscale della società;
- condannare, pertanto, i convenuti Controparte_1 [...]
e in solido tra CP_2 CP_3 Controparte_4 loro, ciascuno a vario titolo, al risarcimento in favore della della somma di cui all'Ipotesi A in Parte_3 narrativa pari ad € 396.732,62 per le voci di danno quantificate in maniera analitica nonché dell'ulteriore somma che il Tribunale vorrà liquidare in via equitativa per le voci di danno allo stato non quantificabili analiticamente per carenza di contabilità, il tutto con rivalutazione ed interessi dal momento del verificarsi del danno o in cui le somme sono state distratte sino all'effettivo soddisfo.
In via subordinata:
nella denegata e non creduta ipotesi di mancata condivisione della quantificazione delle voci di danno relativamente alle rimanenze operata in maniera analitica dal Curatore si chiede che il Tribunale voglia quantificare il danno così come dettagliato nell'Ipotesi B in narrativa ovvero in € 249.396,04, nonché nell'ulteriore somma che il Tribunale vorrà liquidare in via equitativa per le voci di danno allo stato non quantificabili analiticamente per carenza di contabilità e per l'effetto condannare i convenuti tutti, in solido tra loro e ciascuno a vario titolo, al risarcimento in favore della Parte_3
, della somma di cui all'Ipotesi B in narrativa pari ad
[...]
€ 249.396,04 per le voci di danno quantificate in maniera analitica nonché dell'ulteriore somma che il Tribunale vorrà liquidare in via equitativa per le voci di danno allo stato non quantificabili analiticamente per carenza di contabilità il tutto con rivalutazione ed interessi dal momento del verificarsi del danno o in cui le somme sono state distratte sino all'effettivo soddisfo.
In via ulteriormente gradata: nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle quantificazioni effettuate in via principale o subordinata si chiede che il Tribunale voglia Pag. 3 a 20 accertare e determinare il danno causato dagli Amministratori secondo il criterio c.d. differenziale ovvero tenendo conto dell'effettiva differenza tra l'attivo ed il passivo del fallimento che allo stato è pari ad € 120.392,69 salvo modifica dell'attivo e passivo nelle more della procedura concorsuale e condannare i convenuti tutti in solido tra loro a vario titolo al risarcimento di detto importo in favore della il tutto Pt_3 con rivalutazione de interessi dal momento del verificarsi del danno sino all'integrale soddisfo.
In ogni caso, condannare i convenuti tutti in solido tra loro alla refusione delle spese e compensi della fase cautelare e di merito”.
Si costituiva in giudizio il quale Controparte_1 rassegnava le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, alla luce di quanto ut supra argomentato, dedotto ed eccepito, così giudicare:
1) In via principale, rigettare integralmente l'avversa domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto, con ogni conseguente provvedimento in merito al sequestro conservativo;
2) In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'On.le Tribunale adito dovesse ritenere provata la domanda, graduare le responsabilità dei singoli amministratori in relazione alle condotte agli stessi effettivamente ascrivibili e per i rispettivi periodi di gestione della Parte_1
3) In relazione al sequestro conservativo, dichiararne l'inefficacia/inesistenza nei confronti del sig. in CP_1 merito alle quote di s.r.l. di cui è titolare per le motivazioni, ut supra esposte al punto 5, con ogni conseguente provvedimento di legge;
4) il tutto con vittoria di spese e compensi del presente giudizio nonché della fase cautelare”.
I convenuti e CP_3 Controparte_2 Controparte_4 restavano contumaci.
Autorizzato il Fallimento della Lombardia Discount s.r.l. ad eseguire ante causam il sequestro conservativo sui beni mobili, Pag. 4 a 20 immobili e crediti dei resistenti Controparte_1 CP_2
, e in solido, fino alla
[...] CP_3 Controparte_4 concorrenza dell'importo, per il primo, di € 150.000,00 e, per gli altri tre, di € 207.700,00 ed esaurita l'istruttoria, nel corso della quale veniva espletata una ctu, all'udienza in data
7.10.2025 la causa veniva assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Appare utile al Collegio soffermarsi, sia pure brevemente, sulla natura dell'azione di responsabilità degli amministratori esercitata dal curatore fallimentare e sul relativo onere probatorio.
Va in primo luogo ricordato che l'art. 146 r.d. 16 marzo 1942,
n. 267 prevede, per quanto qui di interesse, che “sono esercitate dal curatore previa autorizzazione del giudice delegato, sentito il comitato dei creditori: a) le azioni di responsabilità contro gli amministratori, i componenti degli organi di controllo, i direttori generali e i liquidatori;
b) l'azione di responsabilità contro i soci della società a responsabilità limitata, nei casi previsti dall'art. 2476, comma settimo, del codice civile” (2° comma).
E' costante nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione secondo cui per effetto del fallimento di una società di capitali, le (diverse) fattispecie di responsabilità degli amministratori di cui agli artt. 2392 e 2394 c.c. confluiscono in un'unica azione, dal carattere unitario ed inscindibile (cfr., sul punto,
Cassazione civile, sez. I, 29 ottobre 2008, n. 25977), all'esercizio della quale è legittimato, in via esclusiva, il curatore del fallimento, ai sensi dell'art. 146 l. fall., che può, conseguentemente, formulare istanze risarcitorie verso gli amministratori, i liquidatori ed i sindaci tanto con riferimento ai presupposti della responsabilità di questi verso la società
(artt. 2392, 2407 c.c.), quanto a quelli della responsabilità
Pag. 5 a 20 verso i creditori sociali (art. 2394, 2407 c.c., cfr., altresì, per tutte, Cass. 22 ottobre 1998, n. 10488).
Peraltro, nessun dubbio sussiste in ordine alla legittimazione del curatore ad esercitare l'azione già spettante ai creditori sociali di una società a responsabilità limitata, essendo stato il contrasto giurisprudenziale manifestatosi a seguito della entrata in vigore della riforma del diritto societario definitivamente risolto, in senso favorevole, da un recente arresto delle sezioni unite della Corte di Cassazione (cfr., Cass., sez. un., 23 gennaio
2017, n. 1641; Cass., 21 luglio 2010, n. 17121)
Ciò posto, venendo all'esame del contenuto giuridico dell'azione sociale di responsabilità, ai sensi dell'art. 2476
c.c., gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo per l'amministrazione della società; la responsabilità, tuttavia, non si estende a quelli che dimostrino di essere esenti da colpa e, essendo a cognizione che l'atto si stava per compiere, abbiano fatto constare del proprio dissenso.
L'inadempimento degli amministratori ai loro obblighi può essere, quindi, fatto valere direttamente dalla società ovvero, in caso di fallimento della società, dal curatore fallimentare cui si trasferisce la legittimazione attiva a proporre la suddetta azione ai sensi dell'art. 146, commi 2 e 3, del r.d. 16 marzo 1942, n.
267.
L'azione sociale, anche se esercitata dal curatore fallimentare, ha natura contrattuale, in quanto trova la sua fonte nell'inadempimento dei doveri imposti agli amministratori dalla legge o dall'atto costitutivo, ovvero nell'inadempimento dell'obbligo generale di vigilanza o dell'altrettanto generale obbligo di intervento preventivo e successivo.
Secondo le elaborazioni sviluppatesi in sede di interpretazione dell'art. 2392 c.c. (ma sostanzialmente riproducibili anche in relazione alla norma, prevista per la società a responsabilità limitata, di cui all'art. 2476 c.c.), Pag. 6 a 20 tale norma struttura una responsabilità degli amministratori in termini colposi, come emerge chiaramente sia dal richiamo, contenuto nel primo comma della disposizione menzionata, alla diligenza quale criterio di valutazione e di ascrivibilità della responsabilità (richiamo che sarebbe in contrasto con una valutazione in termini oggettivi della responsabilità) sia dalla circostanza che il secondo comma consente all'amministratore di andare esente da responsabilità, fornendo la prova positiva di essere immune da colpa.
Dalla qualificazione in termini di responsabilità contrattuale dell'azione de qua consegue che, mentre sull'attore (società o curatore fallimentare che sia) grava esclusivamente l'onere di allegare la sussistenza delle violazioni agli obblighi
(trattandosi di obbligazioni di mezzi e non di risultato), il nesso di causalità tra queste ed il danno verificatosi, incombe, per converso, sugli amministratori l'onere di dimostrare la non imputabilità a sé del fatto dannoso, fornendo la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati, dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi loro imposti;
in altre parole, l'inadempimento si presumerà colposo e, quindi, non spetterà al curatore fornire la prova della colpa degli amministratori, mentre spetterà al convenuto amministratore evidenziare di avere adempiuto il proprio compito con diligenza ed in assenza di conflitto di interessi con la società, ovvero che l'inadempimento è stato determinato da causa a lui non imputabile ex art. 1218 c.c., ovvero, ancora, che il danno è dipeso dal caso fortuito o dal fatto di un terzo (cfr., in questo senso, Cass., 11 novembre 2010 n. 22911; Cass., 24 marzo 1999, n. 2772; Trib. Roma,
8 maggio 2003).
Di contro, l'azione spettante ai creditori sociali ai sensi dell'art. 2394 c.c. costituisce conseguenza dell'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale che presuppone un comportamento dell'amministratore funzionale ad una diminuzione del patrimonio sociale di entità tale da rendere lo stesso inidoneo per difetto Pag. 7 a 20 ad assolvere la sua funzione di garanzia generica (art. 2740
c.c.), con conseguente diritto del creditore sociale di ottenere,
a titolo di risarcimento, l'equivalente della prestazione che la società non è più in grado di compiere (cfr., Cass. 22 ottobre
1998, n. 10488; Cass. 28 novembre 1984, n. 6187; Cass. 10 giugno
1981, n. 3755).
Tanto richiamato, si osserva che, al di fuori delle ipotesi di condotte dolosamente poste in essere a danno della società, non possono di regola essere considerate, come fonte di responsabilità contrattuale nei confronti della società, quelle scelte e quelle iniziative imprenditoriali o gestionali degli organi amministrativi, quand'anche risultate in concreto economicamente poco positive, che rientrino nell'ambito del normale esercizio della libertà imprenditoriale e nel rischio di impresa;
quindi di per sé i risultati negativi della gestione non determinano responsabilità in capo all'organo amministrativo, in quanto le scelte imprenditoriali presuppongono una valutazione di opportunità e di convenienza, che attiene all'ambito della discrezionalità e come tale è sottratta al giudizio del giudice.
Viceversa questo discorso non vale nel caso di iniziative avventate, caratterizzate, anche solo a livello di colpa, dall'omissione di quelle specifiche cautele procedurali, di quelle verifiche e di quelle acquisizioni informative preventive che sono imposte dalla legge o dallo statuto per quel tipo di operazione posta in essere ovvero ancora dalla violazione dell'obbligo generale di vigilanza e/o dell'altrettanto generale obbligo di intervento preventivo e successivo per il perseguimento dell'interesse sociale, il tutto nel quadro del generale obbligo di diligenza qualificata di cui si è detto.
La violazione dei su richiamati obblighi gravanti sugli amministratori -e quindi l'accertamento dell'inadempimento da parte di costoro agli obblighi imposti dalla legge e/o dallo statuto - costituisce presupposto necessario, ma non sufficiente per affermare la responsabilità risarcitoria da parte degli amministratori;
infatti anche in questo caso sono necessarie la Pag. 8 a 20 prova del danno, ossia del deterioramento effettivo e materiale della situazione patrimoniale della società, e la diretta riconducibilità causale di detto danno alla condotta omissiva o commissiva degli amministratori stessi (cfr., Cass., 11 marzo
2011, n. 5876; Cass., 4 aprile 2011 n. 7606; Cass., 18 marzo 2005,
n. 5960 secondo la quale sia nell'ipotesi di responsabilità extracontrattuale, sia in quella di responsabilità contrattuale, spetta al danneggiato fornire la prova dell'esistenza del danno lamentato e della sua riconducibilità al fatto del debitore).
Il riferimento al nesso causale, oltre a servire come parametro per l'accertamento della responsabilità risarcitoria degli amministratori, è quindi rilevante anche da un punto di vista oggettivo, in quanto consente - come regola generale - di limitare l'entità del risarcimento all'effettiva e diretta efficienza causale dell'inadempimento e quindi a porre a carico degli amministratori inadempienti solo il danno direttamente riconnesso alla loro condotta omissiva o commissiva;
solo in casi residuali ed eccezionali, riconducibili all'ipotesi della mancanza di documentazione contabile, si può ricorrere al criterio che ricollega l'ammontare del danno risarcibile alla differenza fra passivo ed attivo fallimentare.
Fatte tali considerazioni di ordine generale, in ragione della specificità della fattispecie concreta va rimarcato che l'amministratore di società, in forza della mera accettazione dell'incarico, è gravato dagli specifici obblighi contemplati dalla legge o dallo statuto nonché dal generale dovere di esercitare le proprie funzioni con diligenza ed in assenza di conflitto di interessi in vista del perseguimento dell'oggetto sociale.
In particolare, l'accettazione del mandato gestorio comporta per l'amministratore l'obbligo di attivarsi affinché i beni e le risorse di pertinenza della società vengano destinati al perseguimento dei fini sociali e non siano in altro modo
“distratti o distolti”.
Pag. 9 a 20 In altri termini la responsabilità connessa al ruolo di amministratore si determina per effetto della nomina da parte dell'organo competente e della successiva accettazione di tale nomina da parte del soggetto designato, che perciò assume l'impegno di adempiere a tutti gli obblighi connessi alla carica e di svolgere le funzioni gestorie con la diligenza professionale richiesta dalla natura dell'incarico.
Pertanto, non vale certo ad escludere la responsabilità per mala gestio l'affermazione di aver assunto solo “formalmente” la carica di amministratore e di non aver, di fatto, gestito la società; ché, anzi, l'inerzia dell'amministratore di diritto e la circostanza che lo stesso, pur avendo accettato la carica di amministratore unico, abbia omesso le attività - anche di controllo - dovute in ragione della assunzione del mandato gestorio vale di per sé a fondare la responsabilità anche per eventuali sottrazioni o distrazioni di risorse sociali poste in essere da terzi senza l'opposizione del soggetto che, per legge, è gravato dal dovere di preservare l'integrità del patrimonio sociale e la destinazione dello stesso all'attività di impresa.
Può ritenersi, infatti, principio di portata generale - destinato ad operare anche in presenza di un asserito coamministratore di fatto - quello secondo cui “in ogni caso gli amministratori sono solidalmente responsabili se, essendo a conoscenza di atti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose”.
Da quanto sopra discende, poi, che l'amministratore di società non può ritenersi certo sollevato dagli obblighi gravanti a suo carico e, dunque, esonerato da responsabilità per i danni eziologicamente connessi agli atti gestori posti in essere in violazione dei cennati obblighi, per la mera circostanza che detti atti siano stati autorizzati dall'assemblea o, comunque, realizzati con l'assenso anche tacito dei soci.
Ritiene il Tribunale che, alla luce delle complessive emergenze in atti, debba pervenirsi all'accoglimento della domanda Pag. 10 a 20 risarcitoria proposta nei confronti delle parti convenute nei limiti di cui infra.
Circa gli addebiti contestati dal concernenti Parte_3
l'irregolare tenuta delle scritture contabili e all'omesso deposito del bilancio 2020, deve osservarsi che – di per sé – la irregolare tenuta delle scritture contabili, in assenza di ulteriori e specifiche deduzioni, pur integrando una violazione agli obblighi gravanti sull'amministratore, è priva di autonoma efficacia causale rispetto ai danni al patrimonio sociale.
In tema di azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori, non è sufficiente lamentare la violazione, da parte dell'amministratore, delle norme di legge o di Statuto o la non corretta ed oculata gestione della società, ma è altresì indispensabile dedurre e dimostrare la diminuzione del patrimonio della società ed il nesso causale tra la predetta e le suddette condotte;
ciò comporta che la mancata o falsa redazione dei bilanci, di per sé, non è un fatto causativo di danno al patrimonio sociale.
Del resto, con riferimento a tale addebito (e cioè la mancata consegna della documentazione e l'omessa redazione del bilancio), neanche la Curatela individua uno specifico danno risarcibile, mentre evidenzia che gli accertamenti espletati dal curatore fallimentare avrebbero evidenziato che la si Parte_1 trovava in uno stato di decozione già a partire dal marzo 2020 e che, nonostante ciò, non erano stati presi provvedimenti per la messa in liquidazione della società, nonostante la completa perdita del capitale sociale e la sua inattività, ciò cagionando un esponenziale aumento della massa debitoria, con progressivo incremento del passivo fallimentare sino all'importo di €
120.589,37.
Al riguardo, giova ricordare che i riferimenti normativi che disciplinano la condotta che l'amministratore deve tenere in presenza di una causa di scioglimento della società per perdite sono costituiti dagli artt. 2392, 2447, 2484, 2485, 2486 c.c.
Pag. 11 a 20 In base a tale disciplina, così possono essere sintetizzati gli obblighi degli amministratori: devono costantemente vigilare sull'andamento della situazione patrimoniale della società al fine di accertare prontamente l'eventuale perdita del capitale sociale;
qualora il capitale sociale venga perso, essi devono senza indugio convocare l'assemblea affinché adotti uno dei provvedimenti di cui all'art. 2447 c.c. (copertura delle perdite e ricapitalizzazione;
liquidazione o trasformazione della società); in assenza di tali provvedimenti, devono iscrivere la causa di scioglimento nel registro delle imprese;
a seguito del verificarsi di una causa di scioglimento, non devono cessare qualsivoglia atto di gestione societaria, ma devono gestire la società ai soli fini conservativi.
Al fine di poter ritenere sussistente la condotta di mala gestio contestata dal nella presente sede, è necessario Parte_3 dunque che si verifichino i seguenti presupposti: a) il capitale sociale sia sceso sotto il minimo di legge (2447 c.c.); b) gli amministratori si siano accorti di tale circostanza o se ne potevano accorgere utilizzando la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle specifiche competenze (2392, comma 1, c.c.);
c) gli amministratori abbiano omesso di convocare senza indugio l'assemblea di cui all'art. 2447 c.c., finalizzata alla ricapitalizzazione o trasformazione della società, ovvero, se l'assemblea si è tenuta, non siano state adottate delibere tali da consentire la prosecuzione dell'attività sociale e gli amministratori non abbiano iscritto la causa di scioglimento e la messa in liquidazione della società; d) gli amministratori, pur conoscendo o potendo conoscere la perdita del capitale e non avendo adottato gli adempimenti conseguenti, abbiano compiuto nuove operazioni generative di danno per la società o abbiano proseguito nella gestione dell'attività con modalità e fini estranei alla mera conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio (art. 2486 c.c.); e) la prosecuzione dell'attività in un'ottica non conservativa abbia prodotto dei danni alla società o ai creditori, depauperando il patrimonio sociale. Pag. 12 a 20 Quanto alla liquidazione del danno subito dalla società per effetto della illegittima protrazione dell'attività imprenditoriale della società, in giurisprudenza è stato elaborato un criterio di quantificazione denominato della “differenza dei patrimoni netti”.
In altre parole, il criterio in argomento è stato elaborato per quantificare il danno risarcibile proprio nelle ipotesi di violazione del divieto di nuove operazioni (oggi trasformato nell'obbligo di gestire ai fini della conservazione dell'integrità
e del valore del patrimonio) in seguito al verificarsi di una causa di scioglimento: il danno, infatti, viene calcolato come differenza tra i patrimoni netti individuati nel momento in cui si verifica la causa di scioglimento e nel momento del passaggio alla fase di liquidazione (ovvero della dichiarazione di fallimento).
In questo modo, il metodo adottato rispetta il nesso di causalità tra il comportamento illegittimo e la produzione del danno, in quanto il dato iniziale - costituito dal patrimonio netto alla data del verificarsi della causa di scioglimento - risulta comprensivo anche delle perdite causate dai precedenti amministratori che, in tal modo, non vengono poste a carico della gestione dell'amministratore in relazione al quale viene valutato il comportamento. In questo modo, si addebita all'amministratore solo l'aggravamento patrimoniale verificatosi tra il momento in cui si sarebbe verificata la causa di scioglimento della società ed il momento in cui questa sia stata acclarata con la messa in liquidazione ovvero con il fallimento della società. Il criterio sarebbe, peraltro, giustificato dalla circostanza che se la causa di scioglimento fosse stata tempestivamente acclarata dall'amministratore, l'aggravamento del dissesto della società non si sarebbe verificato. In definitiva, si addebita all'amministratore la sola perdita incrementale, essendo il pregiudizio per la società configurabile come incremento del deficit patrimoniale.
Ciò posto deve rilevarsi che nel caso in esame il fallimento ha omesso di specificare le modalità attraverso le quali sarebbe Pag. 13 a 20 emersa una perdita pari ad € 93.495,82 al 31.3.2020, tale da determinare la completa erosione del capitale sociale, ciò impedendo di poter valutare se ed in quale momento potevano ritenersi sorti gli obblighi di assunzione delle iniziative di cui all'art. 2482 ter c.c. e, di conseguenza, quantificare il danno sulla base del criterio dei cd. netti patrimoniali.
All'esito delle emergenze istruttorie e della ctu espletata, le cui conclusioni, essendo immuni da vizi tecnico argomentativi devono essere condivise si pur con le argomentazioni e le integrazioni di seguito illustrate, deve rilevarsi che in tema di identificazione del danno, inteso non come “danno evento” bensì come “danno conseguenza”, il c.t.u. ha evidenziato che “… al fine di fronteggiare le conseguenze dell'emergenza COVID-19 sui bilanci delle società, l'art. 6 del D.L. 08/04/2020 (“Decreto Liquidità”) ha previsto il c.d. “regime della sterilizzazione delle perdite”, incluse quelle emerse al 31.12.2020 che ha escluso l'applicazione degli artt. 2447 e 2482-ter c.c. alle perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31/12/2020 (poi prorogate anche al 31/12/2021 e al 31/12/2022), consentendo la possibilità di rinviare alla chiusura del quinto esercizio successivo l'adozione di ogni decisione circa l'immediata riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al minimo legale…” (cfr. pag. 24 della CTU); il ctu ha riscontrato che il contributo statale Covid ottenuto dalla società per un totale di € 142.468,00 (erogati quanto ad € 71.234,00 in data 09/04/2021 e quanto ad altrettanti € 71.234,00 il 24/06/2021, cc.dd. Decreto Sostegni e Decreto Sostegni bis), il che ha comportato che la perdita di € 77.851,46, riferita all'esercizio
2020” e conseguente patrimonio netto negativo di € 41.232,46, che il predetto contributo statale ha “ripianato” la gestione negativa del 2020 già ad aprile 2021, elidendo così qualsivoglia responsabilità per mala gestio in capo al sig. CP_1
.
[...]
Il c.t.u. ha verificato che “…per quanto sopra, applicando il criterio dei “netti patrimoniali” (P.N. “a” - P.N. “b”), non Pag. 14 a 20 emerge alcun danno in quanto il Patrimonio Netto negativo al
31/12/2020 (- € 41.232,46), grazie al
Contributo Covid, è stato ripianato già nei primi mesi del 2021, portandolo a valori positivi (€ 34.590,37) alla data del fallimento (02/11/2021)…” (pag. 25 della CTU).
Dagli atti risulta che in data 11.6.2020, ha CP_1 effettuato in proprio favore un bonifico di € 60.000,00 a titolo di anticipo TFM (doc. 15 fasc. ricorr.). Ebbene, il resistente non ha dimostrato che l'attribuzione in proprio favore di una somma a titolo di anticipo di trattamento fine mandato sia stata preceduta dall'approvazione da parte dell'Assemblea dei soci e, soprattutto, quale fosse l'importo eventualmente erogabile al medesimo in qualità di amministratore. Si è infatti limitato a dedurre di essere stato assunto alle dipendenze della società con contratto di co.co.co., producendo tre buste paga e due CUD risalenti ad un periodo precedente alla erogazione del beneficio, senza fornire alcun elemento probatorio a sostegno del proprio diritto all'erogazione di un compenso quale amministratore, se non la produzione dello statuto della società, nel quale è previsto che tale compenso, così come il TFM, sia deliberato dall'assemblea e non autoliquidato dallo stesso amministratore. In ogni caso, manca agli atti la serie continua delle buste paga tramite le quali calcolare l'importo complessivo del TFM eventualmente spettante al resistente. Oltre a tale importo, dagli estratti conto risulta che in data 16.04.2021, pochi giorni dopo l'accredito in favore della società della prima rata del ristoro statale per emergenza Covid, dal conto corrente ad essa intestato sono stati emessi in CP_6 favore del nn. 6 assegni circolari da € 5.000,00 CP_1 ciascuno, per un totale di € 30.000,00 (cfr. doc. 17 fasc. ricorr.), mentre un ulteriore bonifico è stato emesso in suo favore in data 19.04.2021, dell'importo di € 4.000,00, con causale
“saldo compenso amministratore” (cfr. doc. 16 fasc. Fallimento).
Anche in questo caso il prelievo di tali somme, seppure alla luce di una valutazione sommaria propria del presente giudizio cautelare, non appare giustificato e, in quanto sottratte alle Pag. 15 a 20 casse sociali, costituiscono un danno al patrimonio della
, per un importo complessivo di € 94.000,00. Parte_1
Parimenti prive di giustificazione sono risultate le distrazioni dai conti della società di somme in favore di soggetti strettamente collegati al ed alla sua società, nonché CP_1 tutti riconducibili alla persona di e dei suoi Controparte_7 familiari o stretti collaboratori dello studio di consulenza fiscale e contabile al medesimo facente capo. E ciò tenuto conto che tali pagamenti sono stati effettuati per prestazioni rese, con duplicazioni di attività, quando la società era totalmente inattiva, dietro emissione di documenti fiscali dal contenuto generico, pochi mesi prima del fallimento e dopo l'erogazione del contributo statale per l'emergenza Covid, in pregiudizio della par condicio creditorum (cfr. docc. 19-27 fasc. convenuto). In particolare, si fa riferimento: 1) al bonifico, in data
19.04.2021, di € 19.000,00 a favore della società UR Consult
S.r.l. (doc. 16 fasc. fall.), società immediatamente partecipata al 95% dalla UR IT ER (doc. 18), a sua volta partecipata al 60% da (che ne è anche Parte_4
Co amministratore), figlio di e, per il residuo Controparte_7
40%, dalla 41 Investments S.r.l. (doc. 19), quest'ultima interamente partecipata da e Parte_5 Parte_4 figli di 2) al bonifico, sempre in data 19 Controparte_7 aprile 2021, di € 12.444,00, disposto in favore della 41
Investments S.r.l. (cfr. doc. 16); 3) al prelievo in contanti, da parte del nuovo amministratore dopo l'assunzione Controparte_2 della carica in data 7.05.2021, dell'importo di € 9.200,00 (come da lui stesso dichiarato in sede di interrogatorio (doc. 3 e doc.
23 fasc. fall.); 4) al bonifico di € 22.300,00, in data
23.07.2021, da parte del dopo l'accredito sul conto CP_2 della società della seconda rata del ristoro covid per €
71.234,00, in favore di (cfr. doc. 22 fasc. Controparte_7 fall.), nonché un ulteriore bonifico in pari data di € 26.156,80 in favore della UR Consult S.r.l. (cfr. sempre doc. 22).
Pag. 16 a 20 Al riguardo, come già osservato, appare inverosimile la giustificazione resa dal la parte convenuta con riferimento alla prestazione resa dalla 41 Investments, la quale si sarebbe occupata di individuare una serie di immobili commerciali ubicati in provincia di Frosinone, prendendo contatti con i rispettivi titolari ed analizzandone le potenzialità economiche, adatti ad essere destinati alla vendita di beni di consumo da parte della in virtù del contratto del 10.03.2020, Controparte_5 quindi, in un periodo prossimo alla cessazione dell'attività e alla risoluzione del contratto di gestione ed affiliazione con la per il marchio;
in tal caso, dunque, può ritenersi, che Pt_6 Pt_7
i versamenti effettuati dal e dal abbiano CP_1 CP_2 avuto natura distrattiva e, come tali, siano stati posti in essere in danno del patrimonio sociale.
In conclusione, dunque, in parziale accoglimento della domanda di parte attrice, amministratore dal 16-5- Controparte_1
2012 al 7-5-2021, deve essere condannato al pagamento, in favore della curatela del fallimento n. 36/2021 Parte_1 della somma di € 125.444,00 (€ 94.000,00+ € 19.000,00+ €
12.444,00); amministratore dal 7-5-2021 al 12-8- Controparte_2
2021, deve essere condannato al pagamento, in favore della curatela del fallimento n. 36/2021 della Parte_1 somma di € 57.656,80 (€ 9.200,00 (come da lui stesso dichiarato in sede di interrogatorio (doc. 3 e doc. 23 fasc. fall. + € 22.300,00
+ € 26.156,80)
Il risarcimento del danno cui è tenuto l'amministratore, ai sensi dell'art. 2476 c.c., dà luogo ad un debito di valore, avendo per contenuto la reintegrazione del patrimonio del danneggiato nella situazione economica preesistente al verificarsi dell'evento dannoso, con la conseguenza che nella liquidazione del dovuto a titolo risarcitorio deve tenersi conto della svalutazione monetaria verificatasi tra il momento in cui si è prodotto il danno e la data della liquidazione definitiva: ciò, peraltro, vale anche se, al momento della sua produzione, il danno consista nella
Pag. 17 a 20 perdita di una determinata somma di denaro, in quanto quest'ultima vale soltanto ad individuare il valore di cui il patrimonio del danneggiato è stato diminuito e può essere assunta come elemento di riferimento per la determinazione dell'entità del danno (cfr., in particolare, Cassazione civile, 27 luglio 1978, n. 3768; Cass.,
14 marzo 1985, n. 1981; Trib. Milano, 14 marzo 1991).
Pertanto, l'indicata somma di € 125.444,00 deve essere rivalutata sulla base degli indici Istat, con decorrenza dal 7-5-
2021 fino al passaggio in giudicato della presente sentenza, e l'indicata somma di € 57.656,80 dal 1 agosto 2021 fino al passaggio in giudicato della presente sentenza.
Non spettano, al contrario, alla parte attrice gli ulteriori interessi sulle somme rivalutata non essendovi alcuna prova di un impiego produttivo della medesima.
Dal passaggio in giudicato della sentenza - con la conversione dell'obbligazione di valore in debito di valuta - sono dovuti, ex art. 1282 c.c., sulla somma complessivamente liquidata, gli interessi al tasso legale (cfr. in tal senso, Cassazione 3 dicembre 1999, n. 13463 e Cassazione 21 aprile 1998, n. 4030).
Il ridotto periodo in cui hanno ricoperto la carica di amministratori, all'incirca un mese e pochi giorni, tanto da non poter concretamente provvedere a rimediare alle omissioni già poste in essere dal e dal impedisce di CP_1 CP_2 configurare nei confronti di e una CP_3 Controparte_4 condotta dannosa verso la società fallita, ragione per cui la domanda proposta nei loro confronti deve essere disattesa.
Alla soccombenza consegue la condanna di Controparte_1
e alla rifusione, in favore della curatela del Controparte_2 fallimento, delle spese del presente giudizio, incluse quelle per la c.t.u. e della fase cautelare, nella misura liquidata in dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. n.
55/2014 e tenendo conto della natura e del valore della controversia, del numero e del rilievo delle questioni affrontate nonché delle attività espletate.
Pag. 18 a 20 Risultando che la curatela è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, le spese vengono liquidate in dispositivo in favore dello Stato, attesa appunto l'ammissione al gratuito patrocino della curatela vittoriosa, giusta il disposto dell'art. 133 del D.Lgs 115/02, secondo cui “Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocino la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma – Sezione specializzata in materia d'impresa, come sopra composto, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 30907/2023 RG, così provvede: condanna al pagamento, in favore Controparte_1 dell'Erario della somma di € 125.444,00, oltre rivalutazione monetaria in base agli indici Istat con decorrenza dal 7-5-2021 fino al passaggio in giudicato della presente sentenza, ed oltre, ancora, gli interessi legali sul totale delle somme sopra liquidate, con decorrenza dal passaggio in giudicato della presente sentenza e fino all'integrale soddisfo;
condanna al pagamento, in favore della Controparte_2 curatela del fallimento n. 36/2021 della Parte_1 somma di € 57.656,80, oltre rivalutazione monetaria in base agli indici Istat con decorrenza dal 1 agosto 2021 e fino al passaggio in giudicato della presente sentenza, ed oltre, ancora, gli interessi legali sul totale delle somme sopra liquidate, con decorrenza dal passaggio in giudicato della presente sentenza e fino all'integrale soddisfo.
Condanna al pagamento, in favore Controparte_1 dell'Erario, delle spese del presente giudizio, inclusa la fase cautelare, che liquida in complessivi € 13.435,00 per compensi professionali - oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Pag. 19 a 20 Condanna al pagamento, in favore dell'Erario, Controparte_2 delle spese del presente giudizio, inclusa la fase cautelare, che liquida in complessivi € 9.650,00 per compensi professionali - oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Pone definitivamente a carico di e Controparte_1 [...]
in via solidale, le spese per la ctu liquidate come CP_2 da separato decreto.
Nulla per le spese per e non CP_3 Controparte_4 essendosi costituiti.
Così deciso, in Roma, nella Camera di Consiglio del 18-11-2025
il Presidente estensore dott. Giuseppe Di Salvo
Pag. 20 a 20
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott. Giuseppe Di Salvo presidente rel. dott. Maurizio Manzi giudice dott. Flora Mazzaro giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 30907/2023 RG, vertente
T R A
, Parte_1 già corrente in Milano Via Pesaro n. 9 20161 - C.F. P.IVA_1 in forza di autorizzazione in tal senso resa dal G.D. al fallimento in data 08.06.2023, in persona del curatore p.t. dott.
rapp. to e difeso, giusta delega su separato Parte_2 foglio cartaceo allegato in calce all'atto di citazione, dall'avv.
FL VI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Frosinone via Maria n. 65
ATTORE
E
Controparte_1
Pag. 1 a 20 (C.F. ) nato a [...] il [...], rappresentato C.F._1
e difeso dagli avv.ti Silvia LATINI e Fabrizio PICCIRILLI, giusta procura rilasciata ex art. 83 c.p.c. ed allegata alla busta di deposito del presente atto, elett.te domiciliato presso lo studio dei nominati difensori in Frosinone (FR), Via Marco Tullio
Cicerone n. 85
CONVENUTO
E
, e Controparte_2 CP_3 Controparte_4
Convenuti-contumaci
OGGETTO: azione di responsabilità contro gli organi amministrativi di società di capitali.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, la curatela del fallimento della conveniva Parte_1 in giudizio Controparte_1 Controparte_2 CP_3
e per sentir accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_4
“Piaccia all'Ill. mo Tribunale adito, contrariis rejectis, in via principale
- accertare e dichiarare la piena responsabilità dei convenuti tutti, ciascuno con riferimento al proprio periodo di titolarità e gestione della società (già Parte_1 [...]
ed a vario titolo, per le azioni ed omissioni Controparte_5 costituenti mala gestio e distrazione di somme come ampiamente e specificamente descritte nell'atto di citazione e nelle presenti memorie;
per l'effetto, accertare e dichiarare che gli amministratori tutti, ciascuno a vario titolo, hanno determinato un danno al patrimonio della società fallita per il Parte_1 complessivo importo di € 396.732,62 oltre l'ulteriore danno quantificato in via equitativa per le azioni ed omissioni che non Pag. 2 a 20 consentono una quantificazione analitica, anche per la carenza della documentazione contabile e fiscale della società;
- condannare, pertanto, i convenuti Controparte_1 [...]
e in solido tra CP_2 CP_3 Controparte_4 loro, ciascuno a vario titolo, al risarcimento in favore della della somma di cui all'Ipotesi A in Parte_3 narrativa pari ad € 396.732,62 per le voci di danno quantificate in maniera analitica nonché dell'ulteriore somma che il Tribunale vorrà liquidare in via equitativa per le voci di danno allo stato non quantificabili analiticamente per carenza di contabilità, il tutto con rivalutazione ed interessi dal momento del verificarsi del danno o in cui le somme sono state distratte sino all'effettivo soddisfo.
In via subordinata:
nella denegata e non creduta ipotesi di mancata condivisione della quantificazione delle voci di danno relativamente alle rimanenze operata in maniera analitica dal Curatore si chiede che il Tribunale voglia quantificare il danno così come dettagliato nell'Ipotesi B in narrativa ovvero in € 249.396,04, nonché nell'ulteriore somma che il Tribunale vorrà liquidare in via equitativa per le voci di danno allo stato non quantificabili analiticamente per carenza di contabilità e per l'effetto condannare i convenuti tutti, in solido tra loro e ciascuno a vario titolo, al risarcimento in favore della Parte_3
, della somma di cui all'Ipotesi B in narrativa pari ad
[...]
€ 249.396,04 per le voci di danno quantificate in maniera analitica nonché dell'ulteriore somma che il Tribunale vorrà liquidare in via equitativa per le voci di danno allo stato non quantificabili analiticamente per carenza di contabilità il tutto con rivalutazione ed interessi dal momento del verificarsi del danno o in cui le somme sono state distratte sino all'effettivo soddisfo.
In via ulteriormente gradata: nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle quantificazioni effettuate in via principale o subordinata si chiede che il Tribunale voglia Pag. 3 a 20 accertare e determinare il danno causato dagli Amministratori secondo il criterio c.d. differenziale ovvero tenendo conto dell'effettiva differenza tra l'attivo ed il passivo del fallimento che allo stato è pari ad € 120.392,69 salvo modifica dell'attivo e passivo nelle more della procedura concorsuale e condannare i convenuti tutti in solido tra loro a vario titolo al risarcimento di detto importo in favore della il tutto Pt_3 con rivalutazione de interessi dal momento del verificarsi del danno sino all'integrale soddisfo.
In ogni caso, condannare i convenuti tutti in solido tra loro alla refusione delle spese e compensi della fase cautelare e di merito”.
Si costituiva in giudizio il quale Controparte_1 rassegnava le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, alla luce di quanto ut supra argomentato, dedotto ed eccepito, così giudicare:
1) In via principale, rigettare integralmente l'avversa domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto, con ogni conseguente provvedimento in merito al sequestro conservativo;
2) In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'On.le Tribunale adito dovesse ritenere provata la domanda, graduare le responsabilità dei singoli amministratori in relazione alle condotte agli stessi effettivamente ascrivibili e per i rispettivi periodi di gestione della Parte_1
3) In relazione al sequestro conservativo, dichiararne l'inefficacia/inesistenza nei confronti del sig. in CP_1 merito alle quote di s.r.l. di cui è titolare per le motivazioni, ut supra esposte al punto 5, con ogni conseguente provvedimento di legge;
4) il tutto con vittoria di spese e compensi del presente giudizio nonché della fase cautelare”.
I convenuti e CP_3 Controparte_2 Controparte_4 restavano contumaci.
Autorizzato il Fallimento della Lombardia Discount s.r.l. ad eseguire ante causam il sequestro conservativo sui beni mobili, Pag. 4 a 20 immobili e crediti dei resistenti Controparte_1 CP_2
, e in solido, fino alla
[...] CP_3 Controparte_4 concorrenza dell'importo, per il primo, di € 150.000,00 e, per gli altri tre, di € 207.700,00 ed esaurita l'istruttoria, nel corso della quale veniva espletata una ctu, all'udienza in data
7.10.2025 la causa veniva assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Appare utile al Collegio soffermarsi, sia pure brevemente, sulla natura dell'azione di responsabilità degli amministratori esercitata dal curatore fallimentare e sul relativo onere probatorio.
Va in primo luogo ricordato che l'art. 146 r.d. 16 marzo 1942,
n. 267 prevede, per quanto qui di interesse, che “sono esercitate dal curatore previa autorizzazione del giudice delegato, sentito il comitato dei creditori: a) le azioni di responsabilità contro gli amministratori, i componenti degli organi di controllo, i direttori generali e i liquidatori;
b) l'azione di responsabilità contro i soci della società a responsabilità limitata, nei casi previsti dall'art. 2476, comma settimo, del codice civile” (2° comma).
E' costante nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione secondo cui per effetto del fallimento di una società di capitali, le (diverse) fattispecie di responsabilità degli amministratori di cui agli artt. 2392 e 2394 c.c. confluiscono in un'unica azione, dal carattere unitario ed inscindibile (cfr., sul punto,
Cassazione civile, sez. I, 29 ottobre 2008, n. 25977), all'esercizio della quale è legittimato, in via esclusiva, il curatore del fallimento, ai sensi dell'art. 146 l. fall., che può, conseguentemente, formulare istanze risarcitorie verso gli amministratori, i liquidatori ed i sindaci tanto con riferimento ai presupposti della responsabilità di questi verso la società
(artt. 2392, 2407 c.c.), quanto a quelli della responsabilità
Pag. 5 a 20 verso i creditori sociali (art. 2394, 2407 c.c., cfr., altresì, per tutte, Cass. 22 ottobre 1998, n. 10488).
Peraltro, nessun dubbio sussiste in ordine alla legittimazione del curatore ad esercitare l'azione già spettante ai creditori sociali di una società a responsabilità limitata, essendo stato il contrasto giurisprudenziale manifestatosi a seguito della entrata in vigore della riforma del diritto societario definitivamente risolto, in senso favorevole, da un recente arresto delle sezioni unite della Corte di Cassazione (cfr., Cass., sez. un., 23 gennaio
2017, n. 1641; Cass., 21 luglio 2010, n. 17121)
Ciò posto, venendo all'esame del contenuto giuridico dell'azione sociale di responsabilità, ai sensi dell'art. 2476
c.c., gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo per l'amministrazione della società; la responsabilità, tuttavia, non si estende a quelli che dimostrino di essere esenti da colpa e, essendo a cognizione che l'atto si stava per compiere, abbiano fatto constare del proprio dissenso.
L'inadempimento degli amministratori ai loro obblighi può essere, quindi, fatto valere direttamente dalla società ovvero, in caso di fallimento della società, dal curatore fallimentare cui si trasferisce la legittimazione attiva a proporre la suddetta azione ai sensi dell'art. 146, commi 2 e 3, del r.d. 16 marzo 1942, n.
267.
L'azione sociale, anche se esercitata dal curatore fallimentare, ha natura contrattuale, in quanto trova la sua fonte nell'inadempimento dei doveri imposti agli amministratori dalla legge o dall'atto costitutivo, ovvero nell'inadempimento dell'obbligo generale di vigilanza o dell'altrettanto generale obbligo di intervento preventivo e successivo.
Secondo le elaborazioni sviluppatesi in sede di interpretazione dell'art. 2392 c.c. (ma sostanzialmente riproducibili anche in relazione alla norma, prevista per la società a responsabilità limitata, di cui all'art. 2476 c.c.), Pag. 6 a 20 tale norma struttura una responsabilità degli amministratori in termini colposi, come emerge chiaramente sia dal richiamo, contenuto nel primo comma della disposizione menzionata, alla diligenza quale criterio di valutazione e di ascrivibilità della responsabilità (richiamo che sarebbe in contrasto con una valutazione in termini oggettivi della responsabilità) sia dalla circostanza che il secondo comma consente all'amministratore di andare esente da responsabilità, fornendo la prova positiva di essere immune da colpa.
Dalla qualificazione in termini di responsabilità contrattuale dell'azione de qua consegue che, mentre sull'attore (società o curatore fallimentare che sia) grava esclusivamente l'onere di allegare la sussistenza delle violazioni agli obblighi
(trattandosi di obbligazioni di mezzi e non di risultato), il nesso di causalità tra queste ed il danno verificatosi, incombe, per converso, sugli amministratori l'onere di dimostrare la non imputabilità a sé del fatto dannoso, fornendo la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati, dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi loro imposti;
in altre parole, l'inadempimento si presumerà colposo e, quindi, non spetterà al curatore fornire la prova della colpa degli amministratori, mentre spetterà al convenuto amministratore evidenziare di avere adempiuto il proprio compito con diligenza ed in assenza di conflitto di interessi con la società, ovvero che l'inadempimento è stato determinato da causa a lui non imputabile ex art. 1218 c.c., ovvero, ancora, che il danno è dipeso dal caso fortuito o dal fatto di un terzo (cfr., in questo senso, Cass., 11 novembre 2010 n. 22911; Cass., 24 marzo 1999, n. 2772; Trib. Roma,
8 maggio 2003).
Di contro, l'azione spettante ai creditori sociali ai sensi dell'art. 2394 c.c. costituisce conseguenza dell'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale che presuppone un comportamento dell'amministratore funzionale ad una diminuzione del patrimonio sociale di entità tale da rendere lo stesso inidoneo per difetto Pag. 7 a 20 ad assolvere la sua funzione di garanzia generica (art. 2740
c.c.), con conseguente diritto del creditore sociale di ottenere,
a titolo di risarcimento, l'equivalente della prestazione che la società non è più in grado di compiere (cfr., Cass. 22 ottobre
1998, n. 10488; Cass. 28 novembre 1984, n. 6187; Cass. 10 giugno
1981, n. 3755).
Tanto richiamato, si osserva che, al di fuori delle ipotesi di condotte dolosamente poste in essere a danno della società, non possono di regola essere considerate, come fonte di responsabilità contrattuale nei confronti della società, quelle scelte e quelle iniziative imprenditoriali o gestionali degli organi amministrativi, quand'anche risultate in concreto economicamente poco positive, che rientrino nell'ambito del normale esercizio della libertà imprenditoriale e nel rischio di impresa;
quindi di per sé i risultati negativi della gestione non determinano responsabilità in capo all'organo amministrativo, in quanto le scelte imprenditoriali presuppongono una valutazione di opportunità e di convenienza, che attiene all'ambito della discrezionalità e come tale è sottratta al giudizio del giudice.
Viceversa questo discorso non vale nel caso di iniziative avventate, caratterizzate, anche solo a livello di colpa, dall'omissione di quelle specifiche cautele procedurali, di quelle verifiche e di quelle acquisizioni informative preventive che sono imposte dalla legge o dallo statuto per quel tipo di operazione posta in essere ovvero ancora dalla violazione dell'obbligo generale di vigilanza e/o dell'altrettanto generale obbligo di intervento preventivo e successivo per il perseguimento dell'interesse sociale, il tutto nel quadro del generale obbligo di diligenza qualificata di cui si è detto.
La violazione dei su richiamati obblighi gravanti sugli amministratori -e quindi l'accertamento dell'inadempimento da parte di costoro agli obblighi imposti dalla legge e/o dallo statuto - costituisce presupposto necessario, ma non sufficiente per affermare la responsabilità risarcitoria da parte degli amministratori;
infatti anche in questo caso sono necessarie la Pag. 8 a 20 prova del danno, ossia del deterioramento effettivo e materiale della situazione patrimoniale della società, e la diretta riconducibilità causale di detto danno alla condotta omissiva o commissiva degli amministratori stessi (cfr., Cass., 11 marzo
2011, n. 5876; Cass., 4 aprile 2011 n. 7606; Cass., 18 marzo 2005,
n. 5960 secondo la quale sia nell'ipotesi di responsabilità extracontrattuale, sia in quella di responsabilità contrattuale, spetta al danneggiato fornire la prova dell'esistenza del danno lamentato e della sua riconducibilità al fatto del debitore).
Il riferimento al nesso causale, oltre a servire come parametro per l'accertamento della responsabilità risarcitoria degli amministratori, è quindi rilevante anche da un punto di vista oggettivo, in quanto consente - come regola generale - di limitare l'entità del risarcimento all'effettiva e diretta efficienza causale dell'inadempimento e quindi a porre a carico degli amministratori inadempienti solo il danno direttamente riconnesso alla loro condotta omissiva o commissiva;
solo in casi residuali ed eccezionali, riconducibili all'ipotesi della mancanza di documentazione contabile, si può ricorrere al criterio che ricollega l'ammontare del danno risarcibile alla differenza fra passivo ed attivo fallimentare.
Fatte tali considerazioni di ordine generale, in ragione della specificità della fattispecie concreta va rimarcato che l'amministratore di società, in forza della mera accettazione dell'incarico, è gravato dagli specifici obblighi contemplati dalla legge o dallo statuto nonché dal generale dovere di esercitare le proprie funzioni con diligenza ed in assenza di conflitto di interessi in vista del perseguimento dell'oggetto sociale.
In particolare, l'accettazione del mandato gestorio comporta per l'amministratore l'obbligo di attivarsi affinché i beni e le risorse di pertinenza della società vengano destinati al perseguimento dei fini sociali e non siano in altro modo
“distratti o distolti”.
Pag. 9 a 20 In altri termini la responsabilità connessa al ruolo di amministratore si determina per effetto della nomina da parte dell'organo competente e della successiva accettazione di tale nomina da parte del soggetto designato, che perciò assume l'impegno di adempiere a tutti gli obblighi connessi alla carica e di svolgere le funzioni gestorie con la diligenza professionale richiesta dalla natura dell'incarico.
Pertanto, non vale certo ad escludere la responsabilità per mala gestio l'affermazione di aver assunto solo “formalmente” la carica di amministratore e di non aver, di fatto, gestito la società; ché, anzi, l'inerzia dell'amministratore di diritto e la circostanza che lo stesso, pur avendo accettato la carica di amministratore unico, abbia omesso le attività - anche di controllo - dovute in ragione della assunzione del mandato gestorio vale di per sé a fondare la responsabilità anche per eventuali sottrazioni o distrazioni di risorse sociali poste in essere da terzi senza l'opposizione del soggetto che, per legge, è gravato dal dovere di preservare l'integrità del patrimonio sociale e la destinazione dello stesso all'attività di impresa.
Può ritenersi, infatti, principio di portata generale - destinato ad operare anche in presenza di un asserito coamministratore di fatto - quello secondo cui “in ogni caso gli amministratori sono solidalmente responsabili se, essendo a conoscenza di atti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose”.
Da quanto sopra discende, poi, che l'amministratore di società non può ritenersi certo sollevato dagli obblighi gravanti a suo carico e, dunque, esonerato da responsabilità per i danni eziologicamente connessi agli atti gestori posti in essere in violazione dei cennati obblighi, per la mera circostanza che detti atti siano stati autorizzati dall'assemblea o, comunque, realizzati con l'assenso anche tacito dei soci.
Ritiene il Tribunale che, alla luce delle complessive emergenze in atti, debba pervenirsi all'accoglimento della domanda Pag. 10 a 20 risarcitoria proposta nei confronti delle parti convenute nei limiti di cui infra.
Circa gli addebiti contestati dal concernenti Parte_3
l'irregolare tenuta delle scritture contabili e all'omesso deposito del bilancio 2020, deve osservarsi che – di per sé – la irregolare tenuta delle scritture contabili, in assenza di ulteriori e specifiche deduzioni, pur integrando una violazione agli obblighi gravanti sull'amministratore, è priva di autonoma efficacia causale rispetto ai danni al patrimonio sociale.
In tema di azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori, non è sufficiente lamentare la violazione, da parte dell'amministratore, delle norme di legge o di Statuto o la non corretta ed oculata gestione della società, ma è altresì indispensabile dedurre e dimostrare la diminuzione del patrimonio della società ed il nesso causale tra la predetta e le suddette condotte;
ciò comporta che la mancata o falsa redazione dei bilanci, di per sé, non è un fatto causativo di danno al patrimonio sociale.
Del resto, con riferimento a tale addebito (e cioè la mancata consegna della documentazione e l'omessa redazione del bilancio), neanche la Curatela individua uno specifico danno risarcibile, mentre evidenzia che gli accertamenti espletati dal curatore fallimentare avrebbero evidenziato che la si Parte_1 trovava in uno stato di decozione già a partire dal marzo 2020 e che, nonostante ciò, non erano stati presi provvedimenti per la messa in liquidazione della società, nonostante la completa perdita del capitale sociale e la sua inattività, ciò cagionando un esponenziale aumento della massa debitoria, con progressivo incremento del passivo fallimentare sino all'importo di €
120.589,37.
Al riguardo, giova ricordare che i riferimenti normativi che disciplinano la condotta che l'amministratore deve tenere in presenza di una causa di scioglimento della società per perdite sono costituiti dagli artt. 2392, 2447, 2484, 2485, 2486 c.c.
Pag. 11 a 20 In base a tale disciplina, così possono essere sintetizzati gli obblighi degli amministratori: devono costantemente vigilare sull'andamento della situazione patrimoniale della società al fine di accertare prontamente l'eventuale perdita del capitale sociale;
qualora il capitale sociale venga perso, essi devono senza indugio convocare l'assemblea affinché adotti uno dei provvedimenti di cui all'art. 2447 c.c. (copertura delle perdite e ricapitalizzazione;
liquidazione o trasformazione della società); in assenza di tali provvedimenti, devono iscrivere la causa di scioglimento nel registro delle imprese;
a seguito del verificarsi di una causa di scioglimento, non devono cessare qualsivoglia atto di gestione societaria, ma devono gestire la società ai soli fini conservativi.
Al fine di poter ritenere sussistente la condotta di mala gestio contestata dal nella presente sede, è necessario Parte_3 dunque che si verifichino i seguenti presupposti: a) il capitale sociale sia sceso sotto il minimo di legge (2447 c.c.); b) gli amministratori si siano accorti di tale circostanza o se ne potevano accorgere utilizzando la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle specifiche competenze (2392, comma 1, c.c.);
c) gli amministratori abbiano omesso di convocare senza indugio l'assemblea di cui all'art. 2447 c.c., finalizzata alla ricapitalizzazione o trasformazione della società, ovvero, se l'assemblea si è tenuta, non siano state adottate delibere tali da consentire la prosecuzione dell'attività sociale e gli amministratori non abbiano iscritto la causa di scioglimento e la messa in liquidazione della società; d) gli amministratori, pur conoscendo o potendo conoscere la perdita del capitale e non avendo adottato gli adempimenti conseguenti, abbiano compiuto nuove operazioni generative di danno per la società o abbiano proseguito nella gestione dell'attività con modalità e fini estranei alla mera conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio (art. 2486 c.c.); e) la prosecuzione dell'attività in un'ottica non conservativa abbia prodotto dei danni alla società o ai creditori, depauperando il patrimonio sociale. Pag. 12 a 20 Quanto alla liquidazione del danno subito dalla società per effetto della illegittima protrazione dell'attività imprenditoriale della società, in giurisprudenza è stato elaborato un criterio di quantificazione denominato della “differenza dei patrimoni netti”.
In altre parole, il criterio in argomento è stato elaborato per quantificare il danno risarcibile proprio nelle ipotesi di violazione del divieto di nuove operazioni (oggi trasformato nell'obbligo di gestire ai fini della conservazione dell'integrità
e del valore del patrimonio) in seguito al verificarsi di una causa di scioglimento: il danno, infatti, viene calcolato come differenza tra i patrimoni netti individuati nel momento in cui si verifica la causa di scioglimento e nel momento del passaggio alla fase di liquidazione (ovvero della dichiarazione di fallimento).
In questo modo, il metodo adottato rispetta il nesso di causalità tra il comportamento illegittimo e la produzione del danno, in quanto il dato iniziale - costituito dal patrimonio netto alla data del verificarsi della causa di scioglimento - risulta comprensivo anche delle perdite causate dai precedenti amministratori che, in tal modo, non vengono poste a carico della gestione dell'amministratore in relazione al quale viene valutato il comportamento. In questo modo, si addebita all'amministratore solo l'aggravamento patrimoniale verificatosi tra il momento in cui si sarebbe verificata la causa di scioglimento della società ed il momento in cui questa sia stata acclarata con la messa in liquidazione ovvero con il fallimento della società. Il criterio sarebbe, peraltro, giustificato dalla circostanza che se la causa di scioglimento fosse stata tempestivamente acclarata dall'amministratore, l'aggravamento del dissesto della società non si sarebbe verificato. In definitiva, si addebita all'amministratore la sola perdita incrementale, essendo il pregiudizio per la società configurabile come incremento del deficit patrimoniale.
Ciò posto deve rilevarsi che nel caso in esame il fallimento ha omesso di specificare le modalità attraverso le quali sarebbe Pag. 13 a 20 emersa una perdita pari ad € 93.495,82 al 31.3.2020, tale da determinare la completa erosione del capitale sociale, ciò impedendo di poter valutare se ed in quale momento potevano ritenersi sorti gli obblighi di assunzione delle iniziative di cui all'art. 2482 ter c.c. e, di conseguenza, quantificare il danno sulla base del criterio dei cd. netti patrimoniali.
All'esito delle emergenze istruttorie e della ctu espletata, le cui conclusioni, essendo immuni da vizi tecnico argomentativi devono essere condivise si pur con le argomentazioni e le integrazioni di seguito illustrate, deve rilevarsi che in tema di identificazione del danno, inteso non come “danno evento” bensì come “danno conseguenza”, il c.t.u. ha evidenziato che “… al fine di fronteggiare le conseguenze dell'emergenza COVID-19 sui bilanci delle società, l'art. 6 del D.L. 08/04/2020 (“Decreto Liquidità”) ha previsto il c.d. “regime della sterilizzazione delle perdite”, incluse quelle emerse al 31.12.2020 che ha escluso l'applicazione degli artt. 2447 e 2482-ter c.c. alle perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31/12/2020 (poi prorogate anche al 31/12/2021 e al 31/12/2022), consentendo la possibilità di rinviare alla chiusura del quinto esercizio successivo l'adozione di ogni decisione circa l'immediata riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al minimo legale…” (cfr. pag. 24 della CTU); il ctu ha riscontrato che il contributo statale Covid ottenuto dalla società per un totale di € 142.468,00 (erogati quanto ad € 71.234,00 in data 09/04/2021 e quanto ad altrettanti € 71.234,00 il 24/06/2021, cc.dd. Decreto Sostegni e Decreto Sostegni bis), il che ha comportato che la perdita di € 77.851,46, riferita all'esercizio
2020” e conseguente patrimonio netto negativo di € 41.232,46, che il predetto contributo statale ha “ripianato” la gestione negativa del 2020 già ad aprile 2021, elidendo così qualsivoglia responsabilità per mala gestio in capo al sig. CP_1
.
[...]
Il c.t.u. ha verificato che “…per quanto sopra, applicando il criterio dei “netti patrimoniali” (P.N. “a” - P.N. “b”), non Pag. 14 a 20 emerge alcun danno in quanto il Patrimonio Netto negativo al
31/12/2020 (- € 41.232,46), grazie al
Contributo Covid, è stato ripianato già nei primi mesi del 2021, portandolo a valori positivi (€ 34.590,37) alla data del fallimento (02/11/2021)…” (pag. 25 della CTU).
Dagli atti risulta che in data 11.6.2020, ha CP_1 effettuato in proprio favore un bonifico di € 60.000,00 a titolo di anticipo TFM (doc. 15 fasc. ricorr.). Ebbene, il resistente non ha dimostrato che l'attribuzione in proprio favore di una somma a titolo di anticipo di trattamento fine mandato sia stata preceduta dall'approvazione da parte dell'Assemblea dei soci e, soprattutto, quale fosse l'importo eventualmente erogabile al medesimo in qualità di amministratore. Si è infatti limitato a dedurre di essere stato assunto alle dipendenze della società con contratto di co.co.co., producendo tre buste paga e due CUD risalenti ad un periodo precedente alla erogazione del beneficio, senza fornire alcun elemento probatorio a sostegno del proprio diritto all'erogazione di un compenso quale amministratore, se non la produzione dello statuto della società, nel quale è previsto che tale compenso, così come il TFM, sia deliberato dall'assemblea e non autoliquidato dallo stesso amministratore. In ogni caso, manca agli atti la serie continua delle buste paga tramite le quali calcolare l'importo complessivo del TFM eventualmente spettante al resistente. Oltre a tale importo, dagli estratti conto risulta che in data 16.04.2021, pochi giorni dopo l'accredito in favore della società della prima rata del ristoro statale per emergenza Covid, dal conto corrente ad essa intestato sono stati emessi in CP_6 favore del nn. 6 assegni circolari da € 5.000,00 CP_1 ciascuno, per un totale di € 30.000,00 (cfr. doc. 17 fasc. ricorr.), mentre un ulteriore bonifico è stato emesso in suo favore in data 19.04.2021, dell'importo di € 4.000,00, con causale
“saldo compenso amministratore” (cfr. doc. 16 fasc. Fallimento).
Anche in questo caso il prelievo di tali somme, seppure alla luce di una valutazione sommaria propria del presente giudizio cautelare, non appare giustificato e, in quanto sottratte alle Pag. 15 a 20 casse sociali, costituiscono un danno al patrimonio della
, per un importo complessivo di € 94.000,00. Parte_1
Parimenti prive di giustificazione sono risultate le distrazioni dai conti della società di somme in favore di soggetti strettamente collegati al ed alla sua società, nonché CP_1 tutti riconducibili alla persona di e dei suoi Controparte_7 familiari o stretti collaboratori dello studio di consulenza fiscale e contabile al medesimo facente capo. E ciò tenuto conto che tali pagamenti sono stati effettuati per prestazioni rese, con duplicazioni di attività, quando la società era totalmente inattiva, dietro emissione di documenti fiscali dal contenuto generico, pochi mesi prima del fallimento e dopo l'erogazione del contributo statale per l'emergenza Covid, in pregiudizio della par condicio creditorum (cfr. docc. 19-27 fasc. convenuto). In particolare, si fa riferimento: 1) al bonifico, in data
19.04.2021, di € 19.000,00 a favore della società UR Consult
S.r.l. (doc. 16 fasc. fall.), società immediatamente partecipata al 95% dalla UR IT ER (doc. 18), a sua volta partecipata al 60% da (che ne è anche Parte_4
Co amministratore), figlio di e, per il residuo Controparte_7
40%, dalla 41 Investments S.r.l. (doc. 19), quest'ultima interamente partecipata da e Parte_5 Parte_4 figli di 2) al bonifico, sempre in data 19 Controparte_7 aprile 2021, di € 12.444,00, disposto in favore della 41
Investments S.r.l. (cfr. doc. 16); 3) al prelievo in contanti, da parte del nuovo amministratore dopo l'assunzione Controparte_2 della carica in data 7.05.2021, dell'importo di € 9.200,00 (come da lui stesso dichiarato in sede di interrogatorio (doc. 3 e doc.
23 fasc. fall.); 4) al bonifico di € 22.300,00, in data
23.07.2021, da parte del dopo l'accredito sul conto CP_2 della società della seconda rata del ristoro covid per €
71.234,00, in favore di (cfr. doc. 22 fasc. Controparte_7 fall.), nonché un ulteriore bonifico in pari data di € 26.156,80 in favore della UR Consult S.r.l. (cfr. sempre doc. 22).
Pag. 16 a 20 Al riguardo, come già osservato, appare inverosimile la giustificazione resa dal la parte convenuta con riferimento alla prestazione resa dalla 41 Investments, la quale si sarebbe occupata di individuare una serie di immobili commerciali ubicati in provincia di Frosinone, prendendo contatti con i rispettivi titolari ed analizzandone le potenzialità economiche, adatti ad essere destinati alla vendita di beni di consumo da parte della in virtù del contratto del 10.03.2020, Controparte_5 quindi, in un periodo prossimo alla cessazione dell'attività e alla risoluzione del contratto di gestione ed affiliazione con la per il marchio;
in tal caso, dunque, può ritenersi, che Pt_6 Pt_7
i versamenti effettuati dal e dal abbiano CP_1 CP_2 avuto natura distrattiva e, come tali, siano stati posti in essere in danno del patrimonio sociale.
In conclusione, dunque, in parziale accoglimento della domanda di parte attrice, amministratore dal 16-5- Controparte_1
2012 al 7-5-2021, deve essere condannato al pagamento, in favore della curatela del fallimento n. 36/2021 Parte_1 della somma di € 125.444,00 (€ 94.000,00+ € 19.000,00+ €
12.444,00); amministratore dal 7-5-2021 al 12-8- Controparte_2
2021, deve essere condannato al pagamento, in favore della curatela del fallimento n. 36/2021 della Parte_1 somma di € 57.656,80 (€ 9.200,00 (come da lui stesso dichiarato in sede di interrogatorio (doc. 3 e doc. 23 fasc. fall. + € 22.300,00
+ € 26.156,80)
Il risarcimento del danno cui è tenuto l'amministratore, ai sensi dell'art. 2476 c.c., dà luogo ad un debito di valore, avendo per contenuto la reintegrazione del patrimonio del danneggiato nella situazione economica preesistente al verificarsi dell'evento dannoso, con la conseguenza che nella liquidazione del dovuto a titolo risarcitorio deve tenersi conto della svalutazione monetaria verificatasi tra il momento in cui si è prodotto il danno e la data della liquidazione definitiva: ciò, peraltro, vale anche se, al momento della sua produzione, il danno consista nella
Pag. 17 a 20 perdita di una determinata somma di denaro, in quanto quest'ultima vale soltanto ad individuare il valore di cui il patrimonio del danneggiato è stato diminuito e può essere assunta come elemento di riferimento per la determinazione dell'entità del danno (cfr., in particolare, Cassazione civile, 27 luglio 1978, n. 3768; Cass.,
14 marzo 1985, n. 1981; Trib. Milano, 14 marzo 1991).
Pertanto, l'indicata somma di € 125.444,00 deve essere rivalutata sulla base degli indici Istat, con decorrenza dal 7-5-
2021 fino al passaggio in giudicato della presente sentenza, e l'indicata somma di € 57.656,80 dal 1 agosto 2021 fino al passaggio in giudicato della presente sentenza.
Non spettano, al contrario, alla parte attrice gli ulteriori interessi sulle somme rivalutata non essendovi alcuna prova di un impiego produttivo della medesima.
Dal passaggio in giudicato della sentenza - con la conversione dell'obbligazione di valore in debito di valuta - sono dovuti, ex art. 1282 c.c., sulla somma complessivamente liquidata, gli interessi al tasso legale (cfr. in tal senso, Cassazione 3 dicembre 1999, n. 13463 e Cassazione 21 aprile 1998, n. 4030).
Il ridotto periodo in cui hanno ricoperto la carica di amministratori, all'incirca un mese e pochi giorni, tanto da non poter concretamente provvedere a rimediare alle omissioni già poste in essere dal e dal impedisce di CP_1 CP_2 configurare nei confronti di e una CP_3 Controparte_4 condotta dannosa verso la società fallita, ragione per cui la domanda proposta nei loro confronti deve essere disattesa.
Alla soccombenza consegue la condanna di Controparte_1
e alla rifusione, in favore della curatela del Controparte_2 fallimento, delle spese del presente giudizio, incluse quelle per la c.t.u. e della fase cautelare, nella misura liquidata in dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. n.
55/2014 e tenendo conto della natura e del valore della controversia, del numero e del rilievo delle questioni affrontate nonché delle attività espletate.
Pag. 18 a 20 Risultando che la curatela è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, le spese vengono liquidate in dispositivo in favore dello Stato, attesa appunto l'ammissione al gratuito patrocino della curatela vittoriosa, giusta il disposto dell'art. 133 del D.Lgs 115/02, secondo cui “Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocino la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma – Sezione specializzata in materia d'impresa, come sopra composto, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 30907/2023 RG, così provvede: condanna al pagamento, in favore Controparte_1 dell'Erario della somma di € 125.444,00, oltre rivalutazione monetaria in base agli indici Istat con decorrenza dal 7-5-2021 fino al passaggio in giudicato della presente sentenza, ed oltre, ancora, gli interessi legali sul totale delle somme sopra liquidate, con decorrenza dal passaggio in giudicato della presente sentenza e fino all'integrale soddisfo;
condanna al pagamento, in favore della Controparte_2 curatela del fallimento n. 36/2021 della Parte_1 somma di € 57.656,80, oltre rivalutazione monetaria in base agli indici Istat con decorrenza dal 1 agosto 2021 e fino al passaggio in giudicato della presente sentenza, ed oltre, ancora, gli interessi legali sul totale delle somme sopra liquidate, con decorrenza dal passaggio in giudicato della presente sentenza e fino all'integrale soddisfo.
Condanna al pagamento, in favore Controparte_1 dell'Erario, delle spese del presente giudizio, inclusa la fase cautelare, che liquida in complessivi € 13.435,00 per compensi professionali - oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Pag. 19 a 20 Condanna al pagamento, in favore dell'Erario, Controparte_2 delle spese del presente giudizio, inclusa la fase cautelare, che liquida in complessivi € 9.650,00 per compensi professionali - oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Pone definitivamente a carico di e Controparte_1 [...]
in via solidale, le spese per la ctu liquidate come CP_2 da separato decreto.
Nulla per le spese per e non CP_3 Controparte_4 essendosi costituiti.
Così deciso, in Roma, nella Camera di Consiglio del 18-11-2025
il Presidente estensore dott. Giuseppe Di Salvo
Pag. 20 a 20