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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 09/12/2025, n. 529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 529 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1239/2024 RGL
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Alessandria in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro, ad esito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter cod. proc. civ., ha pronunziato
S E N T E N Z A nella causa n. 1239/24 R.G.L. promossa da:
rappresentato e difeso, per mandato in atti, dall'avv. Roberto Carapelle Parte_1
ricorrente c o n t r o
, Controparte_1
contumace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
presta attività lavorativa come insegnante di religione dal 1° settembre 2013 e ha Parte_1 stipulato contratti a tempo determinato ininterrottamente dall'anno scolastico 2013/14 all'anno scolastico 2024/25, tutti con decorrenza dal 1° settembre al 31 agosto dell'anno seguente.
È, inoltre, in possesso del decreto diocesano di idoneità all'insegnamento della religione cattolica.
Si tratta di contratti che non risultano stipulati per ragioni sostitutive di personale temporaneamente assente con diritto alla conservazione del posto, in quanto nei contratti individuali non è indicato alcun nominativo di personale sostituito.
Ritenendo abusiva la reiterazione ultra-triennale del contratto di lavoro a tempo determinato,
[...]
agisce in giudizio, richiamata la giurisprudenza della Corte di giustizia, della Corte Parte_1
costituzionale e della Corte di cassazione, al fine di ottenere il risarcimento del danno.
Il non si è costituito in giudizio. Controparte_1
Il ricorrente ha svolto, in qualità di supplente annuale, funzioni di insegnante di religione per dodici anni consecutivi (dall'anno scolastico 2013/14 all'anno scolastico 2024/25), su posto vacante nell'organico di diritto e in assenza di ragioni sostitutive di personale temporaneamente assente con diritto alla conservazione del posto.
È evidente che vi è stata reiterazione, per una durata complessivamente superiore a 36 mesi, di contratti di lavoro a tempo determinato tutti di durata annuale con scadenza al 31 agosto di ciascun anno. La Corte di cassazione (sez. L, n. 1904/22) ha ritenuto, proprio in tema di reiterazione di contratti a termine per gli insegnanti di religione, che “chi abbia lavorato per oltre un triennio in forza di rapporti annuali a rinnovo automatico o comunque senza soluzione di continuità matura, dopo la terza annualità non accompagnata da indizione di concorso, il diritto al risarcimento del danno c.d eurounitario”.
I criteri liquidatori di detto danno vanno ricercati nel decreto-legge n. 131 del 2024, art. 12, in forza del quale «…il giudice stabilisce un'indennità nella misura compresa fra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto».
Si tratta di norma che, come ritenuto, con argomentazione condivisibile, dalla Sezione Lavoro della
Corte d'Appello di Torino (sent. n. 205/25), è applicabile ai giudizi in corso in quanto «…costituisce una specificazione della modalità di liquidazione del “danno comunitario” per l'abusiva reiterazione del contratto a tempo determinato nel pubblico impiego che la giurisprudenza di legittimità…in assenza di una norma relativa a detta specifica ipotesi, riteneva di effettuare utilizzando la tutela prevista per il caso, previsto per i rapporti privati, di trasformazione in rapporto a tempo indeterminato».
La domanda, tenuto conto che non consta siano stati indetti concorsi successivamente a quello del
2004, deve essere, pertanto, accolta.
La reiterazione dei contratti a termine è da considerarsi abusiva e, tenuto conto della durata (12 anni), del numero dei contratti annualmente reiterati (12) e dell'assenza di qualsivoglia motivazione a supporto del rinnovo automatico dei contratti a termine, si considera congruo fissare in 6 mensilità
l'ammontare del risarcimento del danno, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
La soccombenza regola le spese, liquidate come da dispositivo, con esclusione della fase istruttoria/trattazione in quanto la causa dopo la prima udienza (fase introduttiva) giunge a decisione mediante udienza cartolare senza lo svolgimento di udienze istruttorie e/o di trattazione.
P. Q. M.
il Tribunale in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così dispone: dichiara la contumacia del;
Controparte_1 accoglie il ricorso e, accertata l'abusiva reiterazione di contratti di lavoro a tempo determinato oltre i
36 mesi, dichiara tenuto e condanna il a risarcire a Controparte_1 Parte_1
il danno che si liquida in 6 mensilità dell'ultima retribuzione utile per il calcolo del trattamento
[...]
di fine rapporto, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
condanna il a rimborsare a , con distrazione Controparte_1 Parte_1 in favore dell'avv. Roberto Carapelle antistatario, le spese processuali che liquida, in € 259,00 per contributo unificato ed in € 2.200,00 per onorario di avvocato, oltre spese generali, CPA ed IVA.
Alessandria, 9 dicembre 2025.
Il giudice del lavoro
FA IO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Alessandria in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro, ad esito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter cod. proc. civ., ha pronunziato
S E N T E N Z A nella causa n. 1239/24 R.G.L. promossa da:
rappresentato e difeso, per mandato in atti, dall'avv. Roberto Carapelle Parte_1
ricorrente c o n t r o
, Controparte_1
contumace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
presta attività lavorativa come insegnante di religione dal 1° settembre 2013 e ha Parte_1 stipulato contratti a tempo determinato ininterrottamente dall'anno scolastico 2013/14 all'anno scolastico 2024/25, tutti con decorrenza dal 1° settembre al 31 agosto dell'anno seguente.
È, inoltre, in possesso del decreto diocesano di idoneità all'insegnamento della religione cattolica.
Si tratta di contratti che non risultano stipulati per ragioni sostitutive di personale temporaneamente assente con diritto alla conservazione del posto, in quanto nei contratti individuali non è indicato alcun nominativo di personale sostituito.
Ritenendo abusiva la reiterazione ultra-triennale del contratto di lavoro a tempo determinato,
[...]
agisce in giudizio, richiamata la giurisprudenza della Corte di giustizia, della Corte Parte_1
costituzionale e della Corte di cassazione, al fine di ottenere il risarcimento del danno.
Il non si è costituito in giudizio. Controparte_1
Il ricorrente ha svolto, in qualità di supplente annuale, funzioni di insegnante di religione per dodici anni consecutivi (dall'anno scolastico 2013/14 all'anno scolastico 2024/25), su posto vacante nell'organico di diritto e in assenza di ragioni sostitutive di personale temporaneamente assente con diritto alla conservazione del posto.
È evidente che vi è stata reiterazione, per una durata complessivamente superiore a 36 mesi, di contratti di lavoro a tempo determinato tutti di durata annuale con scadenza al 31 agosto di ciascun anno. La Corte di cassazione (sez. L, n. 1904/22) ha ritenuto, proprio in tema di reiterazione di contratti a termine per gli insegnanti di religione, che “chi abbia lavorato per oltre un triennio in forza di rapporti annuali a rinnovo automatico o comunque senza soluzione di continuità matura, dopo la terza annualità non accompagnata da indizione di concorso, il diritto al risarcimento del danno c.d eurounitario”.
I criteri liquidatori di detto danno vanno ricercati nel decreto-legge n. 131 del 2024, art. 12, in forza del quale «…il giudice stabilisce un'indennità nella misura compresa fra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto».
Si tratta di norma che, come ritenuto, con argomentazione condivisibile, dalla Sezione Lavoro della
Corte d'Appello di Torino (sent. n. 205/25), è applicabile ai giudizi in corso in quanto «…costituisce una specificazione della modalità di liquidazione del “danno comunitario” per l'abusiva reiterazione del contratto a tempo determinato nel pubblico impiego che la giurisprudenza di legittimità…in assenza di una norma relativa a detta specifica ipotesi, riteneva di effettuare utilizzando la tutela prevista per il caso, previsto per i rapporti privati, di trasformazione in rapporto a tempo indeterminato».
La domanda, tenuto conto che non consta siano stati indetti concorsi successivamente a quello del
2004, deve essere, pertanto, accolta.
La reiterazione dei contratti a termine è da considerarsi abusiva e, tenuto conto della durata (12 anni), del numero dei contratti annualmente reiterati (12) e dell'assenza di qualsivoglia motivazione a supporto del rinnovo automatico dei contratti a termine, si considera congruo fissare in 6 mensilità
l'ammontare del risarcimento del danno, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
La soccombenza regola le spese, liquidate come da dispositivo, con esclusione della fase istruttoria/trattazione in quanto la causa dopo la prima udienza (fase introduttiva) giunge a decisione mediante udienza cartolare senza lo svolgimento di udienze istruttorie e/o di trattazione.
P. Q. M.
il Tribunale in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così dispone: dichiara la contumacia del;
Controparte_1 accoglie il ricorso e, accertata l'abusiva reiterazione di contratti di lavoro a tempo determinato oltre i
36 mesi, dichiara tenuto e condanna il a risarcire a Controparte_1 Parte_1
il danno che si liquida in 6 mensilità dell'ultima retribuzione utile per il calcolo del trattamento
[...]
di fine rapporto, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
condanna il a rimborsare a , con distrazione Controparte_1 Parte_1 in favore dell'avv. Roberto Carapelle antistatario, le spese processuali che liquida, in € 259,00 per contributo unificato ed in € 2.200,00 per onorario di avvocato, oltre spese generali, CPA ed IVA.
Alessandria, 9 dicembre 2025.
Il giudice del lavoro
FA IO