TRIB
Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 29/01/2025, n. 182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 182 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1308/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
in persona del dottor Andrea Bernardino, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note ai sensi dell'art. 127 - ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 1308/2024 R.G.
Promossa da
, nata a [...] il [...], residente in [...](c.f. Parte_1 C.F._1
), elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio degli avvocati Giorgio Rodin,
[...]
Giuliana Murino e Fabrizio Rodin, che la rappresentano e difendono per procura speciale in atti
Ricorrente
Contro
l elettivamente domiciliato in Cagliari, Controparte_1
presso gli uffici dell'Avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefania Sotgia e
Maurizio Falqui Cao, in virtù di procura generale alle liti
Convenuto
******
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 22.4.2024 la signora ha convenuto in giudizio Parte_1
l' per richiederne la condanna al pagamento dei ratei dell'indennità di accompagnamento, a CP_1
pagina 1 di 4 lei spettanti a decorrere dalla data della domanda amministrativa, così come riconosciuto con decreto di omologa, pubblicato dal Tribunale di Cagliari in data 15.11.2023, all'esito del procedimento ex art. 445-bis c.p.c..
A fondamento della domanda, la ricorrente ha rilevato che, in relazione al requisito reddituale, aveva tempestivamente provveduto a trasmettere all' tutta la documentazione CP_1
necessaria all'erogazione della prestazione invocata, con l'invio del c.d. modello AP70 effettuato in data 15.12.2023.
Ciononostante, alla data di deposito del ricorso, ella non aveva ancora conseguito il pagamento della prestazione e degli arretrati.
2. Con memoria del 15.10.2024 l si è costituito in giudizio, rilevando che la CP_1
prestazione era stata liquidata in data 29.4.2024, con valuta arretrati 20.5.2024.
Ha osservato come l'asserito ritardo fosse dovuto all'avversa richiesta di correzione del decreto di omologa in relazione alle spese di lite, poi respinta dal giudice.
La notifica del ricorso per correzione, con la conseguente richiesta di modifica del decreto di omologa, aveva infatti interrotto la sospensione dell'esecuzione, in attesa della decisione.
Ha quindi concluso chiedendo che venisse pronunciata la cessazione della materia del contendere, con spese compensate ovvero liquidate secondo giustizia, atteso il comportamento preprocessuale della ricorrente, che aveva rallentato l'esecuzione mettendo in discussione il titolo.
3. Con le note di trattazione scritta depositate in data 4.11.2024 l' ha prodotto il CP_1
modello TP/150 ed ha insistito nelle conclusioni.
Con le note di trattazione scritta depositate in data 28.1.2025 parte ricorrente ha osservato come i documenti depositato dall non contenessero alcuna indicazione circa le modalità di CP_1
calcolo degli interessi maturati, né circa la corresponsione degli stessi.
********
pagina 2 di 4 4. Deve dichiararsi cessata la materia del contendere.
Attraverso la produzione della comunicazione di liquidazione, del cedolino di pagamento e,
da ultimo, del citato modello TP/150, l ha dimostrato l'avvenuto pagamento della CP_1
prestazione e degli arretrati.
Si ritengono generiche le deduzioni da ultimo svolte da parte ricorrente circa gli interessi.
Ed infatti, ben avrebbe parte ricorrente potuto verificare l'omesso pagamento degli interessi,
ovvero il pagamento degli stessi in misura inferiore rispetto a quella dovuta.
5. Deve procedersi al regolamento delle spese di lite in applicazione del principio della soccombenza virtuale.
A tal proposito, si rileva che la liquidazione dei ratei della prestazione oggetto di causa è in concreto subordinata alla previa verifica da parte dell' anche dei requisiti diversi da quello CP_1
sanitario, mediante la ricezione dell'autocertificazione, c.d. modello AP70, in assenza della quale non è possibile procedere alla quantificazione degli importi dovuti e al successivo accredito degli stessi.
Si ritiene ragionevole individuare la decorrenza del termine di 120 giorni per procedere al pagamento, anche in un'ottica di leale collaborazione tra parte privata e parte pubblica, a partire dall'invio del citato modello AP70, in assenza del quale non è possibile individuare l'importo da liquidare.
La soluzione interpretativa qui seguita è frutto di un consolidato orientamento del Tribunale
in materia, recentemente confortato anche dalla giurisprudenza di legittimità (ci si riferisce alla sentenza Cass. civ., Sez. Lavoro, 2 agosto 2021, n. 22089).
Nel caso di specie, si osserva che il predetto modello è stato inviato in data 15.12.2023,
senza che l' abbia provveduto entro il termine di 120 giorni, scaduto in data 13.4.2024. CP_1
La comunicazione di liquidazione, infatti, reca la data del 29.4.2024, mentre gli arretrati sono stati pagati con valuta 20.5.2024.
pagina 3 di 4 Si ritiene irrilevante ai fini della presente causa la presentazione dell'istanza di correzione del decreto di omologa in relazione alle spese di lite, dal momento che, attraverso tale richiesta,
non si poneva in alcun modo in discussione l'efficacia esecutiva del predetto titolo con riferimento alla prestazione da liquidare.
In considerazione di ciò, le spese di lite devono essere integralmente poste a carico dell' convenuto. CP_1
L' deve essere quindi condannato alla rifusione in favore della parte ricorrente delle CP_1
spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55 come modificato, tenendo conto della tabella di riferimento per la materia previdenziale e dello scaglione corrispondente al valore effettivo della causa in rapporto al valore degli arretrati (da euro 5.200,01 a euro 26.000,00), con liquidazione dei compensi ai valori minimi, in ragione della natura non complessa della controversia e dell'assai limitata attività processuale svolta.
Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore dei difensori della ricorrente, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., avendone i medesimi dichiarato la mancata riscossione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna l' alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese processuali, che CP_1
liquida in euro 2.697,00 per compenso di avvocato, oltre spese generali nella misura del 15%,
I.V.A. e C.P.A. come per legge, disponendone la distrazione in favore degli avvocati di parte ricorrente.
Cagliari, 29.1.2025.
Il Giudice
dott. Andrea Bernardino
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
in persona del dottor Andrea Bernardino, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note ai sensi dell'art. 127 - ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 1308/2024 R.G.
Promossa da
, nata a [...] il [...], residente in [...](c.f. Parte_1 C.F._1
), elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio degli avvocati Giorgio Rodin,
[...]
Giuliana Murino e Fabrizio Rodin, che la rappresentano e difendono per procura speciale in atti
Ricorrente
Contro
l elettivamente domiciliato in Cagliari, Controparte_1
presso gli uffici dell'Avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefania Sotgia e
Maurizio Falqui Cao, in virtù di procura generale alle liti
Convenuto
******
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 22.4.2024 la signora ha convenuto in giudizio Parte_1
l' per richiederne la condanna al pagamento dei ratei dell'indennità di accompagnamento, a CP_1
pagina 1 di 4 lei spettanti a decorrere dalla data della domanda amministrativa, così come riconosciuto con decreto di omologa, pubblicato dal Tribunale di Cagliari in data 15.11.2023, all'esito del procedimento ex art. 445-bis c.p.c..
A fondamento della domanda, la ricorrente ha rilevato che, in relazione al requisito reddituale, aveva tempestivamente provveduto a trasmettere all' tutta la documentazione CP_1
necessaria all'erogazione della prestazione invocata, con l'invio del c.d. modello AP70 effettuato in data 15.12.2023.
Ciononostante, alla data di deposito del ricorso, ella non aveva ancora conseguito il pagamento della prestazione e degli arretrati.
2. Con memoria del 15.10.2024 l si è costituito in giudizio, rilevando che la CP_1
prestazione era stata liquidata in data 29.4.2024, con valuta arretrati 20.5.2024.
Ha osservato come l'asserito ritardo fosse dovuto all'avversa richiesta di correzione del decreto di omologa in relazione alle spese di lite, poi respinta dal giudice.
La notifica del ricorso per correzione, con la conseguente richiesta di modifica del decreto di omologa, aveva infatti interrotto la sospensione dell'esecuzione, in attesa della decisione.
Ha quindi concluso chiedendo che venisse pronunciata la cessazione della materia del contendere, con spese compensate ovvero liquidate secondo giustizia, atteso il comportamento preprocessuale della ricorrente, che aveva rallentato l'esecuzione mettendo in discussione il titolo.
3. Con le note di trattazione scritta depositate in data 4.11.2024 l' ha prodotto il CP_1
modello TP/150 ed ha insistito nelle conclusioni.
Con le note di trattazione scritta depositate in data 28.1.2025 parte ricorrente ha osservato come i documenti depositato dall non contenessero alcuna indicazione circa le modalità di CP_1
calcolo degli interessi maturati, né circa la corresponsione degli stessi.
********
pagina 2 di 4 4. Deve dichiararsi cessata la materia del contendere.
Attraverso la produzione della comunicazione di liquidazione, del cedolino di pagamento e,
da ultimo, del citato modello TP/150, l ha dimostrato l'avvenuto pagamento della CP_1
prestazione e degli arretrati.
Si ritengono generiche le deduzioni da ultimo svolte da parte ricorrente circa gli interessi.
Ed infatti, ben avrebbe parte ricorrente potuto verificare l'omesso pagamento degli interessi,
ovvero il pagamento degli stessi in misura inferiore rispetto a quella dovuta.
5. Deve procedersi al regolamento delle spese di lite in applicazione del principio della soccombenza virtuale.
A tal proposito, si rileva che la liquidazione dei ratei della prestazione oggetto di causa è in concreto subordinata alla previa verifica da parte dell' anche dei requisiti diversi da quello CP_1
sanitario, mediante la ricezione dell'autocertificazione, c.d. modello AP70, in assenza della quale non è possibile procedere alla quantificazione degli importi dovuti e al successivo accredito degli stessi.
Si ritiene ragionevole individuare la decorrenza del termine di 120 giorni per procedere al pagamento, anche in un'ottica di leale collaborazione tra parte privata e parte pubblica, a partire dall'invio del citato modello AP70, in assenza del quale non è possibile individuare l'importo da liquidare.
La soluzione interpretativa qui seguita è frutto di un consolidato orientamento del Tribunale
in materia, recentemente confortato anche dalla giurisprudenza di legittimità (ci si riferisce alla sentenza Cass. civ., Sez. Lavoro, 2 agosto 2021, n. 22089).
Nel caso di specie, si osserva che il predetto modello è stato inviato in data 15.12.2023,
senza che l' abbia provveduto entro il termine di 120 giorni, scaduto in data 13.4.2024. CP_1
La comunicazione di liquidazione, infatti, reca la data del 29.4.2024, mentre gli arretrati sono stati pagati con valuta 20.5.2024.
pagina 3 di 4 Si ritiene irrilevante ai fini della presente causa la presentazione dell'istanza di correzione del decreto di omologa in relazione alle spese di lite, dal momento che, attraverso tale richiesta,
non si poneva in alcun modo in discussione l'efficacia esecutiva del predetto titolo con riferimento alla prestazione da liquidare.
In considerazione di ciò, le spese di lite devono essere integralmente poste a carico dell' convenuto. CP_1
L' deve essere quindi condannato alla rifusione in favore della parte ricorrente delle CP_1
spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55 come modificato, tenendo conto della tabella di riferimento per la materia previdenziale e dello scaglione corrispondente al valore effettivo della causa in rapporto al valore degli arretrati (da euro 5.200,01 a euro 26.000,00), con liquidazione dei compensi ai valori minimi, in ragione della natura non complessa della controversia e dell'assai limitata attività processuale svolta.
Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore dei difensori della ricorrente, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., avendone i medesimi dichiarato la mancata riscossione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna l' alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese processuali, che CP_1
liquida in euro 2.697,00 per compenso di avvocato, oltre spese generali nella misura del 15%,
I.V.A. e C.P.A. come per legge, disponendone la distrazione in favore degli avvocati di parte ricorrente.
Cagliari, 29.1.2025.
Il Giudice
dott. Andrea Bernardino
pagina 4 di 4