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Sentenza 22 giugno 2025
Sentenza 22 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 22/06/2025, n. 1576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1576 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15390/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nelle persone dei Magistrati: dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice est. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado sopra emarginata, promossa da nata a [...] il [...] (c.f. Parte_1
) rappresentata e difesa dall'Avv. Alessia MANGE' ed C.F._1 elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Bologna, Via Morandi n. 4 ATTRICE contro nata a [...] il [...] (c.f. Controparte_1
C.F._2
CONVENUTA CONTUMACE con l'intervento di nato a [...] il [...] (c.f. Controparte_2
) rappresentato e difeso dall'Avv. Alessia MANGE' ed C.F._3 elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Bologna, Via Morandi n. 4 P.M.
***** OGGETTO: dichiarazione giudiziale di paternità
***** CONCLUSIONI L'attrice ha rassegnato nell'atto di citazione le seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, istanza e deduzione:
1. Accertare e dichiarare che il sig. nato a [...] il [...] e ivi Persona_1 deceduto il 23/03/2014 - IC FI , era il padre naturale di C.F._4
, nato a [...] il [...], ordinando Controparte_2 all'ufficiale di Stato Civile la trascrizione dell'emananda sentenza.
2. Con vittoria di spese di lite del presente procedimento. pagina 1 di 10 In via istruttoria:
- si richiede sin da ora disporsi CTU medico-legale volta all'accertamento della paternità del sig. sul minore , con l'esecuzione Persona_1 Controparte_2 dell'esame di paternità mediante confronto del materiale biologico del minore e della convenuta nonna paterna, oppure, in via subordinata, con Controparte_1 riesumazione della salma del presunto padre”.
L'intervenuto ha rassegnato nella comparsa di costituzione le Controparte_2 seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, istanza e deduzione:
1. Accertare e dichiarare che il sig. nato a [...] il [...] e ivi Persona_1 deceduto il 23/03/2014 - IC FI , era il padre naturale di C.F._4
, nato a [...] il [...] e per l'effetto Controparte_2 autorizzare il figlio ad assume il cognome “ in aggiunta al cognome CP_2 Per_1 materno già attribuitogli con sentenza n. 2326/2018 del Tribunale di Per_2
Bologna, ordinando all'ufficiale di Stato Civile la trascrizione dell'emananda sentenza.
2. Con vittoria di spese di lite del presente procedimento. In via istruttoria:
- si richiede sin da ora disporsi CTU medico-legale volta all'accertamento della paternità del sig. su , con l'esecuzione dell'esame di Persona_1 Controparte_2 paternità mediante confronto del materiale biologico, previa riesumazione della salma del presunto padre, sepolto presso il cimitero della Certosa di Bologna.”
Il P.M. ha concluso: “Visto”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. Con atto di citazione notificato in data 23 dicembre 2023, Parte_1
, in proprio e in qualità di genitore esercente la responsabilità
[...] genitoriale sul figlio , ha chiamato in giudizio Controparte_2 [...] ella qualità di erede universale di deceduto in data CP_1 Persona_1
23 marzo 2014, al fine di fare accertare e dichiarare che il predetto sig. ra Per_1 il padre naturale di . Controparte_2
L'attrice ha esposto di avere intrattenuto nel 2004 una relazione sentimentale con il signor interrotta nel giugno dello stesso anno per riprendere la Per_1 frequentazione con il sig. . Ha aggiunto che dopo un paio di Persona_3 settimane aveva scoperto di essere incinta e, stante la sostanziale contestualità delle due relazioni, aveva nutrito incertezze sulla paternità del bambino. Ha puntualizzato che era nato in [...] il [...] ed era stato subito riconosciuto dal sig. CP_2
, di cui aveva assunto il cognome. Ha precisato inoltre che nel novembre CP_2
2011, a seguito della carcerazione del sig. , ella aveva contattato il CP_2 signor per raccontargli tutto quanto accaduto e questi l'aveva aiutata a Per_1 trovare una casa a Bologna, prendendosi da quel momento cura di lei e di . Ha CP_2 riferito che il 24 novembre 2011 ella, il signor e il bambino si erano Per_1
pagina 2 di 10 sottoposti a un test genetico da cui era emerso che il secondo era il padre del minore con una probabilità del 99,9% (cfr. doc. 3 parte attrice). Ha specificato che il 23 marzo 2014 il signor era deceduto. Ha esposto che con sentenza n. 2326/2018 Per_1 depositata l'8 agosto 2018, il Tribunale di Bologna aveva accertato e dichiarato che il signor non era il padre del minore , nonché che quest'ultimo CP_2 CP_2 portava ancora il cognome , anziché quello materno attribuitogli dalla CP_2 suddetta pronuncia, perché le formalità di annotazione della stessa non erano concluse. Ha affermato che, avendo manifestato il desiderio di procedere all'accertamento CP_2 giudiziale della paternità del signor e di portare il cognome di Per_1 quest'ultimo, ella aveva deciso di intraprendere presente giudizio nei confronti della signora madre ed erede universale del defunto signor CP_1 Per_1
La convenuta, pur se regolarmente citata, non si è costituita ed è stata dichiarata contumace. Con comparsa di costituzione depositata il 14 dicembre 2023
[...]
, divenuto maggiorenne, si è costituito nel presente giudizio al fine di CP_2 aderire alla domanda presentata nel suo interesse dalla signora . Parte_1
La causa, istruita documentalmente e tramite C.T.U. genetica, è stata rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 29 maggio 2025.
2. Tanto premesso, si può passare all'esame delle questioni sottoposte al vaglio del Collegio. Si deve dichiarare che il signor è il padre naturale di Per_1 [...]
. CP_2
Tale dato emerge infatti in modo incontrovertibile dalle risultanze dell'espletata C.T.U. genetica e dagli ulteriori elementi probatori versati in atti. Al fine di valutare la portata dirimente delle conclusioni cui è giunto il C.T.U. sulla base dei risultati analitici ottenuti mediante le operazioni peritali si deve considerare che l'attribuzione di paternità non può che essere espressa come dato probabilistico ed è basata su calcoli statistici. Ogni individuo presenta nel proprio DNA uno specifico codice che definisce il suo profilo genetico, che è praticamente unico. Questa caratteristica è alla base della metodica utilizzata per determinare se due persone sono correlate tra loro geneticamente. Il tratto di DNA che contiene un'informazione genetica viene definito gene, e la sua localizzazione sui cromosomi viene definita locus. Forme alternative dello stesso gene vengono definite alleli. Un gene che mostra più alleli viene definito polimorfico. La cosiddetta analisi dei polimorfismi del DNA ha, di fatto, sostituito, le precedenti analisi probabilistiche basate sull'utilizzo dei marcatori genetici, proprio in ragione dell'elevato grado di certezza in ordine al raggiungimento della verità biologica. Essa costituisce l'unico mezzo di prova diretto e non presuntivo della paternità. Il test di paternità si basa, infatti, proprio sul principio che ogni individuo eredita il proprio patrimonio genetico dai genitori (il 50% dal padre ed il 50% dalla madre) e pagina 3 di 10 consiste nel confrontare le caratteristiche genetiche del figlio oggetto di indagine di paternità con quelle del presunto padre e/o della madre. La paternità viene esclusa nel caso in cui le caratteristiche genetiche del padre putativo discordino con quelle del figlio oggetto di indagine (assetto genetico non compatibile); viene invece attribuita qualora le caratteristiche genetiche del padre e del figlio concordino perfettamente (assetto compatibile). La probabilità di paternità dipende dalla frequenza degli alleli nella popolazione di riferimento. Attualmente, la determinazione del profilo genetico di un individuo si basa sull'analisi di 15/16 loci polimorfici, sufficiente per ottenere una probabilità di paternità superiore al 99,99%. Nel caso di specie, il dott. ha utilizzato il sistema denominato Per_4
“GlobalFiler PCR Amplification Kit”, prodotto dall'Applied Biosystem, che consente l'amplificazione contemporanea di 24 regioni del DNA, delle quali 21 loci STR autosomici, di cui cinque raccomandati da ENFSI (European Network of Forensic Science Institutes), del marker genetico Amelogenina, per la determinazione del sesso, e del locus Yindel, riscontrabile nei soli soggetti di sesso maschile e in grado di evidenziare eventuali delezioni del braccio corto del cromosoma Y, che renderebbero difficile la definizione del sesso con il solo marker amelogenina. Il C.T.U., dopo aver provveduto a effettuare una ricerca di campioni di Per_1 presso gli ospedali della zona con esito negativo ed essere stato autorizzato a
[...] procedere all'estumulazione della salma del medesimo, ha provveduto alla raccolta di campioni genetici del defunto.
Gli estratti ottenuti sono stati poi sottoposti a quantificazione del DNA mediante sistema “Qubit Fluorimetric Quantitation” della ThermoFisher Scientific al fine di determinare la concentrazione di DNA di ciascun campione. Successivamente gli estratti sono stati amplificati e caratterizzati utilizzando il sistema denominato “GlobalFiler PCR Amplification Kit”, prodotto dall'Applied Biosystem. L'amplificazione è stata effettuata mediante termociclatore modello “Veriti Thermal Cycler” della Applied Biosystem e la tipizzazione è stata condotta con un sequenziatore automatico “3500 Genetic Analyzer” dell'Applied Biosystem. L'interpretazione dei risultati ottenuti è stata effettuata mediante il software
“GeneMapper ID-X” versione 1.2 dell'Applied Biosystem. I campioni sono stati analizzati unitamente ad un controllo negativo di estrazione, un controllo positivo e un controllo negativo di PCR. Dall'analisi dei campioni biologici del signor della signora Per_1
e di è emerso che vi è perfetta compatibilità Parte_1 Controparte_2 genetica tra il profilo relativo al primo e quello del terzo, poiché su 21 regioni del DNA comparabili (i soggetti di sesso femminile non hanno le regioni relative al cromosoma Y), vi sono 21 alleli compatibili tra i profili, vale a dire che gli alleli relativi al profilo del sono sempre presenti nelle rispettive regioni del profilo di Per_1 CP_2
pagina 4 di 10 . L'altra esatta metà del profilo genetico di quest'ultimo è poi CP_2 compatibile con il profilo genetico della signora . Parte_1
Al fine di valutare quanto siano rilevanti i risultati acquisiti in sede di analisi, è stato applicato il calcolo del “rapporto di verosimiglianza”, che rappresenta il metodo raccomandato per la valutazione dell'evidenza in genetica forense. Il valore ottenuto evidenzia che l'ipotesi che sia padre naturale di Persona_1
ha un “supporto estremamente forte” rispetto all'ipotesi Controparte_2 contraria. Posto che il calcolo probabilistico fornisce un dato indicativo che potrebbe differire a seconda delle frequenze alleliche e del software utilizzato, il C.T.U. ha provveduto ad effettuare un ulteriore calcolo statistico d'uso, definito “probabilità a posteriori di paternità”, rappresentato con la formula detta di Essen-Moller, con la quale si definisce il valore di paternità. Attraverso una trasformazione algebrica del rapporto di verosimiglianza calcolato, è infatti possibile esprimere in percentuale la probabilità di paternità: questo valore tanto più prossimo sarà al 100% tanto più avvalorerà l'ipotesi che si tratti del vero padre. Nel caso in esame, il valore ottenuto, considerando i profili genetici analizzati, è del 99,9999%. Le risultanze delle analisi sopra descritte sono state ritenute dal C.T.U. esaustive per un'attribuzione di paternità. Il dott. ha quindi risposto al quesito posto dalla Giudice nei seguenti Per_4 termini:
“
1. Dal confronto diretto del profilo genetico di con quello di Persona_1
è emersa una perfetta compatibilità genetica, pertanto i soggetti Controparte_2 condividono per metà l'assetto genetico.
2. Dal calcolo biostatistico effettuato emergono poi indicazioni decisive e dirimenti a favore dell'ipotesi di paternità tra i due soggetti (probabilità di paternità = 99,9999 %). In altre parole, in base alle analisi dei polimorfismi del DNA effettuate, è possibile affermare che è il padre biologico di .” Persona_1 Controparte_2
Si deve evidenziare che oggi viene riconosciuta una valenza decisiva alle prove genetiche, che permettono di individuare la paternità con un'attendibilità superiore al 99,9%. Tali prove non hanno carattere eccezionale, bensì dignità pari ad ogni altro mezzo di prova, e sono considerate idonee non soltanto ad escludere il rapporto di filiazione, e quindi a fornire prova contraria, ma, altresì, in positivo, ad accertarlo. E invero, in materia tema di dichiarazione giudiziale di paternità, l'ammissione degli accertamenti biologici non è subordinata all'esito della prova storica dell'esistenza di un rapporto sessuale tra il presunto padre e la madre, giacché il principio della libertà di prova, sancito in materia dall'art. 269, comma 2, c.c., in forza del quale “La prova della paternità e della maternità può essere data con ogni mezzo”, non tollera limitazioni. Quanto ai mezzi utilizzabili per provare la paternità naturale, il citato art. 269 c.c., ammette il ricorso ad elementi presuntivi che risultino idonei, per attendibilità e concludenza, a fornire la dimostrazione della paternità.
pagina 5 di 10 Sicché, a maggior ragione, risultano pienamente utilizzabili e attendibili le risultanze di una consulenza tecnica eseguita su campioni biologici del preteso genitore. Del resto, una diversa interpretazione si risolverebbe in un sostanziale impedimento all'esercizio del diritto di azione in relazione alla tutela di diritti fondamentali costituzionalmente attinenti allo status, quale è nella fattispecie qui in esame lo status di figlio naturale riconosciuto da entrambi i genitori. Il diritto al riconoscimento di uno status filiale corrispondente a verità fa parte dei diritti inviolabili della persona ai sensi degli artt. 2 Cost. ed 8 Cedu. E invero, la Corte di Cassazione ha in più occasioni affermato che il diritto della persona al riconoscimento dello status filiale corrispondente alla verità biologica costituisce una delle componenti più rilevanti del diritto all'identità personale che accompagna senza soluzione di continuità la vita individuale e relazionale non soltanto nella minore età, ma in tutto il suo svolgersi. L'incertezza su tale status può determinare una condizione di disagio ed un vulnus allo sviluppo adeguato e alla formazione della personalità riferibile ad ogni stato della vita (cfr. Cass. n. 24292/2016 e n. 4020/2017). Inoltre, la Suprema Corte, nell'effettuare il bilanciamento tra il diritto del figlio a conoscere le proprie origini e il diritto del genitore all'anonimato e, in particolare, nell'esaminare come questo bilanciamento possa modificarsi dopo la morte di quest'ultimo, ha ritenuto che l'esigenza di tutela dei diritti degli eredi e discendenti della persona che ha optato per l'anonimato non può che essere recessiva rispetto a quella del figlio che rivendica il proprio status (cfr. Cass. n. 19824/2020). L'unico limite posto dal legislatore è quello contenuto nell'ultimo comma dell'art. 269 c.c., secondo cui “La sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti tra la madre e il preteso padre all'epoca del concepimento non costituiscono prova della filiazione”. Peraltro, tali circostanze, in concorso con altri elementi probatori, anche presuntivi, possono essere utilizzate dal giudice a sostegno dell'accertamento della proprio della paternità. Il giudice può quindi fondare il proprio convincimento circa l'effettiva sussistenza di un rapporto di filiazione sulla base delle risultanze di una C.T.U. genetica da cui emerga con una probabilità vicinissima alla certezza che tra due soggetti vi è compatibilità genetica e che dall'esame del DNA emerge una altissima probabilità di paternità. Ebbene, nel caso di specie, alla luce delle risultanze delle indagini peritali espletate con il massimo rigore scientifico, si deve ritenere provata la paternità del signor
[...] su , atteso che dalle operazioni svolte dal dott. Per_1 Controparte_2
sui campioni biologici sia dello stesso sia di Per_4 Per_1 [...]
è emersa: CP_2
- la perfetta compatibilità genetica tra il profilo genetico del signor e Per_1 quello di;
Controparte_2
- una probabilità di paternità sulla base dell'esame del DNA pari al 99,9999 %. Va inoltre evidenziato che l'attrice ha altresì prodotto in giudizio:
- l'esame del DNA al quale il signor si era sottoposto, insieme alla Per_1 signora e al signor , il 24 novembre 2011 Parte_1 Controparte_2
pagina 6 di 10 presso il laboratorio accreditato NGB Genetics di Bologna, che aveva già confermato una probabilità di paternità pari al 99,9999%;
- la sentenza del Tribunale di Bologna n. 2326/2018, la quale ha accertato e dichiarato, sulla base di un'apposita C.T.U., che il signor Persona_5
non è il padre .
[...] Controparte_2
Va infine rilevato che che nel caso di specie l'azione di dichiarazione giudiziale della paternità è stata proposta per ottenere l'accertamento della paternità nei confronti di un uomo che, secondo quanto affermato dall'attrice e dall'intervenuto, aveva dimostrato nei fatti di riconoscere la propria paternità trattando come suo figlio. CP_2
Quanto asserito dalle parti sembra essere suffragato dal comportamento dello stesso che altrimenti non si sarebbe sottoposto nel novembre 2011 al test di Per_1 paternità mediante esame del DNA.
Tale circostanza non è stata contestata dalla convenuta signora CP_1 madre del che non si è costituita in giudizio. Per_1
In proposito, se è vero che la contumacia della convenuta non vale a rendere non contestati i fatti allegati dalle altre parti, né altera la ripartizione degli oneri probatori tra le parti stesse, la stessa può ben concorrere, unitamente ad altri elementi, a formare il convincimento del giudice. In conclusione, alla luce degli elementi probatori versati in atti e delle risultanze offerte dall'istruttoria svolta mediante espletamento di C.T.U. genetica, si deve ritenere dimostrata in modo incontrovertibile la paternità del signor sul signor Per_1
. Controparte_2
3. Non essendosi la convenuta -che è parte necessaria nel giudizio- costituita e non avendo contestato la domanda di dichiarazione giudiziale dell'attrice e dell'intervenuto, nulla va disposto sulle spese di lite. Le spese della C.T.U. debbono essere poste a carico della signora e Parte_1 del signor al 50% ciascuno, atteso che la signora CP_2 CP_1 come si è detto, è parte necessaria nel giudizio e non si è opposta alla domanda ex adverso proposta. Il compenso del dott. deve essere liquidato in via definitiva come da Per_4 decreto del 22 aprile 2025. Essendo la signora stata ammessa al beneficio del patrocinio a spese Parte_1 dello Stato, sulla base della sentenza della Corte Costituzionale n. 217/19 i compensi degli ausiliari posti a suo carico debbano essere attribuiti dell'Erario. Per quanto concerne l'ammontare dell'importo da porre a carico dell'Erario si deve evidenziare che la Consulta con la sentenza n. 166/2022 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 130 del d.P.R. n. 115 del 2002 nella parte in cui non esclude che la riduzione della metà degli importi spettanti all'ausiliario del magistrato sia operata in caso di previsioni tariffarie non adeguate a norma dell'art. 54 dello stesso d.P.R. n. 115 del 2002 evidenziando che:
pagina 7 di 10 - la relazione funzionale che, attraverso l'atto di designazione, si instaura tra l'ausiliario del magistrato e l'ufficio giudiziario costituisce un munus publicum (sentenze n. 102 del 2021 e n. 88 del 1970), dal cui utile svolgimento sorge un diritto al compenso disciplinato dalle disposizioni del Titolo VII della Parte II del d.P.R. n. 115 del 2002, nonché, in forza del rinvio operato dall'art. 50 di tale testo unico, da tabelle approvate con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri);
- la ratio di tale plesso normativo -espressamente riferito, come indicato nel Titolo VII, agli ausiliari del magistrato nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario- è orientata a contemperare il carattere pubblicistico della funzione di ausilio dell'attività giudiziaria con l'esigenza di non svilire l'impegno garantito dal professionista designato;
- “l'adeguatezza della remunerazione dell'ausiliario, imposta dal principio di ragionevolezza, è assicurata dal rapporto di proporzionalità tra i valori tabellari dei compensi e le corrispondenti tariffe libero-professionali di mercato, ancorché con una riduzione, avuto riguardo alla connotazione pubblicistica dell'istituto (sentenze n. 89 del 2020 e n. 192 del 2015)”, come si evince dal disposto dell'art. 50, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, che individua il parametro di base per la determinazione ministeriale degli importi relativi agli onorari per gli ausiliari del magistrato «nelle tariffe professionali esistenti, eventualmente concernenti materie analoghe», sia pure avvertendo della necessità di contemperare tale metodo di quantificazione con la natura pubblicistica della prestazione resa;
- al necessario bilanciamento tra l'interesse al contenimento delle spese del processo e l'esigenza di remunerazione dei professionisti designati risponde anche la fissazione, ad opera della normativa in esame (artt. 51, 52 e 53 del d.P.R. n. 115 del 2002), di criteri di liquidazione volti a commisurare il quantum delle spettanze all'entità, alla complessità e all'urgenza dell'opera prestata, “senza dar luogo a duplicazioni di sorta e senza svilire l'impegno assicurato dall'ausiliario” (sentenza n. 90 del 2019 della Consulta);
- in linea con le indicate direttrici, l'art. 54 T.U. spese di giustizia stabilisce che l'adeguamento della misura degli onorari deve avvenire ogni tre anni, in relazione alla variazione, accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), “dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel triennio precedente, attraverso un decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze”;
- nei procedimenti in cui vi sia ammissione al patrocinio a spese dello Stato, nei quali l'ordinamento tende a garantire a coloro che non sono in grado di sopportare il costo di un processo l'effettività del diritto ad agire e a difendersi in giudizio, che il secondo comma dell'art. 24 Cost. espressamente qualifica come diritto inviolabile, è
pagina 8 di 10 cruciale l'individuazione di un punto di equilibrio tra garanzia del diritto di difesa per i non abbienti e necessità di contenimento della spesa pubblica in materia di giustizia;
- a tale ultima esigenza risponde l'art. 130 del d.P.R. n. 115 del 2002, che dispone che i compensi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente di parte sono ridotti della metà;
- sebbene il patrocinio a spese dello Stato sia espressione di un bilanciamento rimesso alla discrezionalità del legislatore -il quale può conseguire il risultato della garanzia dell'accesso alla tutela giurisdizionale conformando gli istituti nel modo che reputa più opportuno, con il solo limite della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà delle scelte adottate- nondimeno, una norma che, come l'art. 130 d.P.R. cit. decurti significativamente la remunerazione di un'attività professionale svolta nell'interesse della giustizia, può ritenersi ragionevole solo se la misura del sacrificio inflitto al professionista sia correttamente calibrata rispetto al fine di riduzione della spesa erariale;
- affinchè tale canone di adeguatezza possa ritenersi soddisfatto, la decurtazione deve essere operata su tariffe preservate nella loro elementare consistenza in relazione alle variazioni del costo della vita (sentenza Corte Costituzionale n. 192 del 2015);
- tale enunciazione deve essere ribadita anche in riferimento alla fattispecie ora in esame, nella quale il rapporto di proporzione tra l'onorario dell'ausiliario e la tariffa libero-professionale sarebbe irrimediabilmente reciso, ove la già pesante riduzione della metà intervenisse su importi tabellari che, a causa della protratta svalutazione, risultino già di per sé significativamente distanti dai valori di mercato;
- in definitiva, il mancato funzionamento del meccanismo di equilibrio insito nell'art. 54 del d.P.R. n. 115 del 2002 recide la necessaria correlazione tra il compenso per l'ausiliario del magistrato ed i valori di mercato, così facendo venir meno quel rapporto di connessione razionale e di proporzionalità tra il mezzo predisposto dal legislatore e il fine che lo stesso ha inteso perseguire, che è alla base della ragionevolezza della scelta legislativa (sentenza Corte Costituzionale n. 102 del 2021). Quanto a , la sua domanda di ammissione al beneficio del Controparte_2 patrocinio a spese dello Stato è stata presentata il 3 giugno 2025, ovvero dopo il completamento delle operazioni peritali. Pertanto, la quota del 50% delle spese di CTU deve essere posta a carico dello stesso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente decidendo, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta, 1) accerta e dichiara che il signor sig. nato a [...] il [...] Persona_1
e ivi deceduto il 23/03/2014, c.f. , era il padre naturale di C.F._4 [...]
, nato a [...] il [...], c.f. CP_2
; C.F._3
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bologna di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) pone le spese di CTU -che liquida in via definitiva come già determinate con decreto della Giudice del 22 aprile 2025, in euro 3.000.00 euro per compensi, oltre agli accessori pagina 9 di 10 se dovuti, e in euro di 4.168,40 per spese- a carico dell'Erario per il 50% e a carico di per il restante 50%. Controparte_2
Nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile del 4 giugno 2025.
La Giudice est. dr.ssa Silvia Migliori Il Presidente
dr. Bruno Perla
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nelle persone dei Magistrati: dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice est. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado sopra emarginata, promossa da nata a [...] il [...] (c.f. Parte_1
) rappresentata e difesa dall'Avv. Alessia MANGE' ed C.F._1 elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Bologna, Via Morandi n. 4 ATTRICE contro nata a [...] il [...] (c.f. Controparte_1
C.F._2
CONVENUTA CONTUMACE con l'intervento di nato a [...] il [...] (c.f. Controparte_2
) rappresentato e difeso dall'Avv. Alessia MANGE' ed C.F._3 elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Bologna, Via Morandi n. 4 P.M.
***** OGGETTO: dichiarazione giudiziale di paternità
***** CONCLUSIONI L'attrice ha rassegnato nell'atto di citazione le seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, istanza e deduzione:
1. Accertare e dichiarare che il sig. nato a [...] il [...] e ivi Persona_1 deceduto il 23/03/2014 - IC FI , era il padre naturale di C.F._4
, nato a [...] il [...], ordinando Controparte_2 all'ufficiale di Stato Civile la trascrizione dell'emananda sentenza.
2. Con vittoria di spese di lite del presente procedimento. pagina 1 di 10 In via istruttoria:
- si richiede sin da ora disporsi CTU medico-legale volta all'accertamento della paternità del sig. sul minore , con l'esecuzione Persona_1 Controparte_2 dell'esame di paternità mediante confronto del materiale biologico del minore e della convenuta nonna paterna, oppure, in via subordinata, con Controparte_1 riesumazione della salma del presunto padre”.
L'intervenuto ha rassegnato nella comparsa di costituzione le Controparte_2 seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, istanza e deduzione:
1. Accertare e dichiarare che il sig. nato a [...] il [...] e ivi Persona_1 deceduto il 23/03/2014 - IC FI , era il padre naturale di C.F._4
, nato a [...] il [...] e per l'effetto Controparte_2 autorizzare il figlio ad assume il cognome “ in aggiunta al cognome CP_2 Per_1 materno già attribuitogli con sentenza n. 2326/2018 del Tribunale di Per_2
Bologna, ordinando all'ufficiale di Stato Civile la trascrizione dell'emananda sentenza.
2. Con vittoria di spese di lite del presente procedimento. In via istruttoria:
- si richiede sin da ora disporsi CTU medico-legale volta all'accertamento della paternità del sig. su , con l'esecuzione dell'esame di Persona_1 Controparte_2 paternità mediante confronto del materiale biologico, previa riesumazione della salma del presunto padre, sepolto presso il cimitero della Certosa di Bologna.”
Il P.M. ha concluso: “Visto”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. Con atto di citazione notificato in data 23 dicembre 2023, Parte_1
, in proprio e in qualità di genitore esercente la responsabilità
[...] genitoriale sul figlio , ha chiamato in giudizio Controparte_2 [...] ella qualità di erede universale di deceduto in data CP_1 Persona_1
23 marzo 2014, al fine di fare accertare e dichiarare che il predetto sig. ra Per_1 il padre naturale di . Controparte_2
L'attrice ha esposto di avere intrattenuto nel 2004 una relazione sentimentale con il signor interrotta nel giugno dello stesso anno per riprendere la Per_1 frequentazione con il sig. . Ha aggiunto che dopo un paio di Persona_3 settimane aveva scoperto di essere incinta e, stante la sostanziale contestualità delle due relazioni, aveva nutrito incertezze sulla paternità del bambino. Ha puntualizzato che era nato in [...] il [...] ed era stato subito riconosciuto dal sig. CP_2
, di cui aveva assunto il cognome. Ha precisato inoltre che nel novembre CP_2
2011, a seguito della carcerazione del sig. , ella aveva contattato il CP_2 signor per raccontargli tutto quanto accaduto e questi l'aveva aiutata a Per_1 trovare una casa a Bologna, prendendosi da quel momento cura di lei e di . Ha CP_2 riferito che il 24 novembre 2011 ella, il signor e il bambino si erano Per_1
pagina 2 di 10 sottoposti a un test genetico da cui era emerso che il secondo era il padre del minore con una probabilità del 99,9% (cfr. doc. 3 parte attrice). Ha specificato che il 23 marzo 2014 il signor era deceduto. Ha esposto che con sentenza n. 2326/2018 Per_1 depositata l'8 agosto 2018, il Tribunale di Bologna aveva accertato e dichiarato che il signor non era il padre del minore , nonché che quest'ultimo CP_2 CP_2 portava ancora il cognome , anziché quello materno attribuitogli dalla CP_2 suddetta pronuncia, perché le formalità di annotazione della stessa non erano concluse. Ha affermato che, avendo manifestato il desiderio di procedere all'accertamento CP_2 giudiziale della paternità del signor e di portare il cognome di Per_1 quest'ultimo, ella aveva deciso di intraprendere presente giudizio nei confronti della signora madre ed erede universale del defunto signor CP_1 Per_1
La convenuta, pur se regolarmente citata, non si è costituita ed è stata dichiarata contumace. Con comparsa di costituzione depositata il 14 dicembre 2023
[...]
, divenuto maggiorenne, si è costituito nel presente giudizio al fine di CP_2 aderire alla domanda presentata nel suo interesse dalla signora . Parte_1
La causa, istruita documentalmente e tramite C.T.U. genetica, è stata rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 29 maggio 2025.
2. Tanto premesso, si può passare all'esame delle questioni sottoposte al vaglio del Collegio. Si deve dichiarare che il signor è il padre naturale di Per_1 [...]
. CP_2
Tale dato emerge infatti in modo incontrovertibile dalle risultanze dell'espletata C.T.U. genetica e dagli ulteriori elementi probatori versati in atti. Al fine di valutare la portata dirimente delle conclusioni cui è giunto il C.T.U. sulla base dei risultati analitici ottenuti mediante le operazioni peritali si deve considerare che l'attribuzione di paternità non può che essere espressa come dato probabilistico ed è basata su calcoli statistici. Ogni individuo presenta nel proprio DNA uno specifico codice che definisce il suo profilo genetico, che è praticamente unico. Questa caratteristica è alla base della metodica utilizzata per determinare se due persone sono correlate tra loro geneticamente. Il tratto di DNA che contiene un'informazione genetica viene definito gene, e la sua localizzazione sui cromosomi viene definita locus. Forme alternative dello stesso gene vengono definite alleli. Un gene che mostra più alleli viene definito polimorfico. La cosiddetta analisi dei polimorfismi del DNA ha, di fatto, sostituito, le precedenti analisi probabilistiche basate sull'utilizzo dei marcatori genetici, proprio in ragione dell'elevato grado di certezza in ordine al raggiungimento della verità biologica. Essa costituisce l'unico mezzo di prova diretto e non presuntivo della paternità. Il test di paternità si basa, infatti, proprio sul principio che ogni individuo eredita il proprio patrimonio genetico dai genitori (il 50% dal padre ed il 50% dalla madre) e pagina 3 di 10 consiste nel confrontare le caratteristiche genetiche del figlio oggetto di indagine di paternità con quelle del presunto padre e/o della madre. La paternità viene esclusa nel caso in cui le caratteristiche genetiche del padre putativo discordino con quelle del figlio oggetto di indagine (assetto genetico non compatibile); viene invece attribuita qualora le caratteristiche genetiche del padre e del figlio concordino perfettamente (assetto compatibile). La probabilità di paternità dipende dalla frequenza degli alleli nella popolazione di riferimento. Attualmente, la determinazione del profilo genetico di un individuo si basa sull'analisi di 15/16 loci polimorfici, sufficiente per ottenere una probabilità di paternità superiore al 99,99%. Nel caso di specie, il dott. ha utilizzato il sistema denominato Per_4
“GlobalFiler PCR Amplification Kit”, prodotto dall'Applied Biosystem, che consente l'amplificazione contemporanea di 24 regioni del DNA, delle quali 21 loci STR autosomici, di cui cinque raccomandati da ENFSI (European Network of Forensic Science Institutes), del marker genetico Amelogenina, per la determinazione del sesso, e del locus Yindel, riscontrabile nei soli soggetti di sesso maschile e in grado di evidenziare eventuali delezioni del braccio corto del cromosoma Y, che renderebbero difficile la definizione del sesso con il solo marker amelogenina. Il C.T.U., dopo aver provveduto a effettuare una ricerca di campioni di Per_1 presso gli ospedali della zona con esito negativo ed essere stato autorizzato a
[...] procedere all'estumulazione della salma del medesimo, ha provveduto alla raccolta di campioni genetici del defunto.
Gli estratti ottenuti sono stati poi sottoposti a quantificazione del DNA mediante sistema “Qubit Fluorimetric Quantitation” della ThermoFisher Scientific al fine di determinare la concentrazione di DNA di ciascun campione. Successivamente gli estratti sono stati amplificati e caratterizzati utilizzando il sistema denominato “GlobalFiler PCR Amplification Kit”, prodotto dall'Applied Biosystem. L'amplificazione è stata effettuata mediante termociclatore modello “Veriti Thermal Cycler” della Applied Biosystem e la tipizzazione è stata condotta con un sequenziatore automatico “3500 Genetic Analyzer” dell'Applied Biosystem. L'interpretazione dei risultati ottenuti è stata effettuata mediante il software
“GeneMapper ID-X” versione 1.2 dell'Applied Biosystem. I campioni sono stati analizzati unitamente ad un controllo negativo di estrazione, un controllo positivo e un controllo negativo di PCR. Dall'analisi dei campioni biologici del signor della signora Per_1
e di è emerso che vi è perfetta compatibilità Parte_1 Controparte_2 genetica tra il profilo relativo al primo e quello del terzo, poiché su 21 regioni del DNA comparabili (i soggetti di sesso femminile non hanno le regioni relative al cromosoma Y), vi sono 21 alleli compatibili tra i profili, vale a dire che gli alleli relativi al profilo del sono sempre presenti nelle rispettive regioni del profilo di Per_1 CP_2
pagina 4 di 10 . L'altra esatta metà del profilo genetico di quest'ultimo è poi CP_2 compatibile con il profilo genetico della signora . Parte_1
Al fine di valutare quanto siano rilevanti i risultati acquisiti in sede di analisi, è stato applicato il calcolo del “rapporto di verosimiglianza”, che rappresenta il metodo raccomandato per la valutazione dell'evidenza in genetica forense. Il valore ottenuto evidenzia che l'ipotesi che sia padre naturale di Persona_1
ha un “supporto estremamente forte” rispetto all'ipotesi Controparte_2 contraria. Posto che il calcolo probabilistico fornisce un dato indicativo che potrebbe differire a seconda delle frequenze alleliche e del software utilizzato, il C.T.U. ha provveduto ad effettuare un ulteriore calcolo statistico d'uso, definito “probabilità a posteriori di paternità”, rappresentato con la formula detta di Essen-Moller, con la quale si definisce il valore di paternità. Attraverso una trasformazione algebrica del rapporto di verosimiglianza calcolato, è infatti possibile esprimere in percentuale la probabilità di paternità: questo valore tanto più prossimo sarà al 100% tanto più avvalorerà l'ipotesi che si tratti del vero padre. Nel caso in esame, il valore ottenuto, considerando i profili genetici analizzati, è del 99,9999%. Le risultanze delle analisi sopra descritte sono state ritenute dal C.T.U. esaustive per un'attribuzione di paternità. Il dott. ha quindi risposto al quesito posto dalla Giudice nei seguenti Per_4 termini:
“
1. Dal confronto diretto del profilo genetico di con quello di Persona_1
è emersa una perfetta compatibilità genetica, pertanto i soggetti Controparte_2 condividono per metà l'assetto genetico.
2. Dal calcolo biostatistico effettuato emergono poi indicazioni decisive e dirimenti a favore dell'ipotesi di paternità tra i due soggetti (probabilità di paternità = 99,9999 %). In altre parole, in base alle analisi dei polimorfismi del DNA effettuate, è possibile affermare che è il padre biologico di .” Persona_1 Controparte_2
Si deve evidenziare che oggi viene riconosciuta una valenza decisiva alle prove genetiche, che permettono di individuare la paternità con un'attendibilità superiore al 99,9%. Tali prove non hanno carattere eccezionale, bensì dignità pari ad ogni altro mezzo di prova, e sono considerate idonee non soltanto ad escludere il rapporto di filiazione, e quindi a fornire prova contraria, ma, altresì, in positivo, ad accertarlo. E invero, in materia tema di dichiarazione giudiziale di paternità, l'ammissione degli accertamenti biologici non è subordinata all'esito della prova storica dell'esistenza di un rapporto sessuale tra il presunto padre e la madre, giacché il principio della libertà di prova, sancito in materia dall'art. 269, comma 2, c.c., in forza del quale “La prova della paternità e della maternità può essere data con ogni mezzo”, non tollera limitazioni. Quanto ai mezzi utilizzabili per provare la paternità naturale, il citato art. 269 c.c., ammette il ricorso ad elementi presuntivi che risultino idonei, per attendibilità e concludenza, a fornire la dimostrazione della paternità.
pagina 5 di 10 Sicché, a maggior ragione, risultano pienamente utilizzabili e attendibili le risultanze di una consulenza tecnica eseguita su campioni biologici del preteso genitore. Del resto, una diversa interpretazione si risolverebbe in un sostanziale impedimento all'esercizio del diritto di azione in relazione alla tutela di diritti fondamentali costituzionalmente attinenti allo status, quale è nella fattispecie qui in esame lo status di figlio naturale riconosciuto da entrambi i genitori. Il diritto al riconoscimento di uno status filiale corrispondente a verità fa parte dei diritti inviolabili della persona ai sensi degli artt. 2 Cost. ed 8 Cedu. E invero, la Corte di Cassazione ha in più occasioni affermato che il diritto della persona al riconoscimento dello status filiale corrispondente alla verità biologica costituisce una delle componenti più rilevanti del diritto all'identità personale che accompagna senza soluzione di continuità la vita individuale e relazionale non soltanto nella minore età, ma in tutto il suo svolgersi. L'incertezza su tale status può determinare una condizione di disagio ed un vulnus allo sviluppo adeguato e alla formazione della personalità riferibile ad ogni stato della vita (cfr. Cass. n. 24292/2016 e n. 4020/2017). Inoltre, la Suprema Corte, nell'effettuare il bilanciamento tra il diritto del figlio a conoscere le proprie origini e il diritto del genitore all'anonimato e, in particolare, nell'esaminare come questo bilanciamento possa modificarsi dopo la morte di quest'ultimo, ha ritenuto che l'esigenza di tutela dei diritti degli eredi e discendenti della persona che ha optato per l'anonimato non può che essere recessiva rispetto a quella del figlio che rivendica il proprio status (cfr. Cass. n. 19824/2020). L'unico limite posto dal legislatore è quello contenuto nell'ultimo comma dell'art. 269 c.c., secondo cui “La sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti tra la madre e il preteso padre all'epoca del concepimento non costituiscono prova della filiazione”. Peraltro, tali circostanze, in concorso con altri elementi probatori, anche presuntivi, possono essere utilizzate dal giudice a sostegno dell'accertamento della proprio della paternità. Il giudice può quindi fondare il proprio convincimento circa l'effettiva sussistenza di un rapporto di filiazione sulla base delle risultanze di una C.T.U. genetica da cui emerga con una probabilità vicinissima alla certezza che tra due soggetti vi è compatibilità genetica e che dall'esame del DNA emerge una altissima probabilità di paternità. Ebbene, nel caso di specie, alla luce delle risultanze delle indagini peritali espletate con il massimo rigore scientifico, si deve ritenere provata la paternità del signor
[...] su , atteso che dalle operazioni svolte dal dott. Per_1 Controparte_2
sui campioni biologici sia dello stesso sia di Per_4 Per_1 [...]
è emersa: CP_2
- la perfetta compatibilità genetica tra il profilo genetico del signor e Per_1 quello di;
Controparte_2
- una probabilità di paternità sulla base dell'esame del DNA pari al 99,9999 %. Va inoltre evidenziato che l'attrice ha altresì prodotto in giudizio:
- l'esame del DNA al quale il signor si era sottoposto, insieme alla Per_1 signora e al signor , il 24 novembre 2011 Parte_1 Controparte_2
pagina 6 di 10 presso il laboratorio accreditato NGB Genetics di Bologna, che aveva già confermato una probabilità di paternità pari al 99,9999%;
- la sentenza del Tribunale di Bologna n. 2326/2018, la quale ha accertato e dichiarato, sulla base di un'apposita C.T.U., che il signor Persona_5
non è il padre .
[...] Controparte_2
Va infine rilevato che che nel caso di specie l'azione di dichiarazione giudiziale della paternità è stata proposta per ottenere l'accertamento della paternità nei confronti di un uomo che, secondo quanto affermato dall'attrice e dall'intervenuto, aveva dimostrato nei fatti di riconoscere la propria paternità trattando come suo figlio. CP_2
Quanto asserito dalle parti sembra essere suffragato dal comportamento dello stesso che altrimenti non si sarebbe sottoposto nel novembre 2011 al test di Per_1 paternità mediante esame del DNA.
Tale circostanza non è stata contestata dalla convenuta signora CP_1 madre del che non si è costituita in giudizio. Per_1
In proposito, se è vero che la contumacia della convenuta non vale a rendere non contestati i fatti allegati dalle altre parti, né altera la ripartizione degli oneri probatori tra le parti stesse, la stessa può ben concorrere, unitamente ad altri elementi, a formare il convincimento del giudice. In conclusione, alla luce degli elementi probatori versati in atti e delle risultanze offerte dall'istruttoria svolta mediante espletamento di C.T.U. genetica, si deve ritenere dimostrata in modo incontrovertibile la paternità del signor sul signor Per_1
. Controparte_2
3. Non essendosi la convenuta -che è parte necessaria nel giudizio- costituita e non avendo contestato la domanda di dichiarazione giudiziale dell'attrice e dell'intervenuto, nulla va disposto sulle spese di lite. Le spese della C.T.U. debbono essere poste a carico della signora e Parte_1 del signor al 50% ciascuno, atteso che la signora CP_2 CP_1 come si è detto, è parte necessaria nel giudizio e non si è opposta alla domanda ex adverso proposta. Il compenso del dott. deve essere liquidato in via definitiva come da Per_4 decreto del 22 aprile 2025. Essendo la signora stata ammessa al beneficio del patrocinio a spese Parte_1 dello Stato, sulla base della sentenza della Corte Costituzionale n. 217/19 i compensi degli ausiliari posti a suo carico debbano essere attribuiti dell'Erario. Per quanto concerne l'ammontare dell'importo da porre a carico dell'Erario si deve evidenziare che la Consulta con la sentenza n. 166/2022 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 130 del d.P.R. n. 115 del 2002 nella parte in cui non esclude che la riduzione della metà degli importi spettanti all'ausiliario del magistrato sia operata in caso di previsioni tariffarie non adeguate a norma dell'art. 54 dello stesso d.P.R. n. 115 del 2002 evidenziando che:
pagina 7 di 10 - la relazione funzionale che, attraverso l'atto di designazione, si instaura tra l'ausiliario del magistrato e l'ufficio giudiziario costituisce un munus publicum (sentenze n. 102 del 2021 e n. 88 del 1970), dal cui utile svolgimento sorge un diritto al compenso disciplinato dalle disposizioni del Titolo VII della Parte II del d.P.R. n. 115 del 2002, nonché, in forza del rinvio operato dall'art. 50 di tale testo unico, da tabelle approvate con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri);
- la ratio di tale plesso normativo -espressamente riferito, come indicato nel Titolo VII, agli ausiliari del magistrato nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario- è orientata a contemperare il carattere pubblicistico della funzione di ausilio dell'attività giudiziaria con l'esigenza di non svilire l'impegno garantito dal professionista designato;
- “l'adeguatezza della remunerazione dell'ausiliario, imposta dal principio di ragionevolezza, è assicurata dal rapporto di proporzionalità tra i valori tabellari dei compensi e le corrispondenti tariffe libero-professionali di mercato, ancorché con una riduzione, avuto riguardo alla connotazione pubblicistica dell'istituto (sentenze n. 89 del 2020 e n. 192 del 2015)”, come si evince dal disposto dell'art. 50, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, che individua il parametro di base per la determinazione ministeriale degli importi relativi agli onorari per gli ausiliari del magistrato «nelle tariffe professionali esistenti, eventualmente concernenti materie analoghe», sia pure avvertendo della necessità di contemperare tale metodo di quantificazione con la natura pubblicistica della prestazione resa;
- al necessario bilanciamento tra l'interesse al contenimento delle spese del processo e l'esigenza di remunerazione dei professionisti designati risponde anche la fissazione, ad opera della normativa in esame (artt. 51, 52 e 53 del d.P.R. n. 115 del 2002), di criteri di liquidazione volti a commisurare il quantum delle spettanze all'entità, alla complessità e all'urgenza dell'opera prestata, “senza dar luogo a duplicazioni di sorta e senza svilire l'impegno assicurato dall'ausiliario” (sentenza n. 90 del 2019 della Consulta);
- in linea con le indicate direttrici, l'art. 54 T.U. spese di giustizia stabilisce che l'adeguamento della misura degli onorari deve avvenire ogni tre anni, in relazione alla variazione, accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), “dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel triennio precedente, attraverso un decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze”;
- nei procedimenti in cui vi sia ammissione al patrocinio a spese dello Stato, nei quali l'ordinamento tende a garantire a coloro che non sono in grado di sopportare il costo di un processo l'effettività del diritto ad agire e a difendersi in giudizio, che il secondo comma dell'art. 24 Cost. espressamente qualifica come diritto inviolabile, è
pagina 8 di 10 cruciale l'individuazione di un punto di equilibrio tra garanzia del diritto di difesa per i non abbienti e necessità di contenimento della spesa pubblica in materia di giustizia;
- a tale ultima esigenza risponde l'art. 130 del d.P.R. n. 115 del 2002, che dispone che i compensi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente di parte sono ridotti della metà;
- sebbene il patrocinio a spese dello Stato sia espressione di un bilanciamento rimesso alla discrezionalità del legislatore -il quale può conseguire il risultato della garanzia dell'accesso alla tutela giurisdizionale conformando gli istituti nel modo che reputa più opportuno, con il solo limite della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà delle scelte adottate- nondimeno, una norma che, come l'art. 130 d.P.R. cit. decurti significativamente la remunerazione di un'attività professionale svolta nell'interesse della giustizia, può ritenersi ragionevole solo se la misura del sacrificio inflitto al professionista sia correttamente calibrata rispetto al fine di riduzione della spesa erariale;
- affinchè tale canone di adeguatezza possa ritenersi soddisfatto, la decurtazione deve essere operata su tariffe preservate nella loro elementare consistenza in relazione alle variazioni del costo della vita (sentenza Corte Costituzionale n. 192 del 2015);
- tale enunciazione deve essere ribadita anche in riferimento alla fattispecie ora in esame, nella quale il rapporto di proporzione tra l'onorario dell'ausiliario e la tariffa libero-professionale sarebbe irrimediabilmente reciso, ove la già pesante riduzione della metà intervenisse su importi tabellari che, a causa della protratta svalutazione, risultino già di per sé significativamente distanti dai valori di mercato;
- in definitiva, il mancato funzionamento del meccanismo di equilibrio insito nell'art. 54 del d.P.R. n. 115 del 2002 recide la necessaria correlazione tra il compenso per l'ausiliario del magistrato ed i valori di mercato, così facendo venir meno quel rapporto di connessione razionale e di proporzionalità tra il mezzo predisposto dal legislatore e il fine che lo stesso ha inteso perseguire, che è alla base della ragionevolezza della scelta legislativa (sentenza Corte Costituzionale n. 102 del 2021). Quanto a , la sua domanda di ammissione al beneficio del Controparte_2 patrocinio a spese dello Stato è stata presentata il 3 giugno 2025, ovvero dopo il completamento delle operazioni peritali. Pertanto, la quota del 50% delle spese di CTU deve essere posta a carico dello stesso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente decidendo, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta, 1) accerta e dichiara che il signor sig. nato a [...] il [...] Persona_1
e ivi deceduto il 23/03/2014, c.f. , era il padre naturale di C.F._4 [...]
, nato a [...] il [...], c.f. CP_2
; C.F._3
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bologna di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) pone le spese di CTU -che liquida in via definitiva come già determinate con decreto della Giudice del 22 aprile 2025, in euro 3.000.00 euro per compensi, oltre agli accessori pagina 9 di 10 se dovuti, e in euro di 4.168,40 per spese- a carico dell'Erario per il 50% e a carico di per il restante 50%. Controparte_2
Nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile del 4 giugno 2025.
La Giudice est. dr.ssa Silvia Migliori Il Presidente
dr. Bruno Perla
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