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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 13/02/2025, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce seconda sezione civile
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Antonio F. Esposito - Presidente
Dott.ssa Consiglia Invitto - Consigliere rel.
Dott. Giovanni Surdo - Consigliere
Ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al N. 908 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2023 promossa da
(c.f. ), in proprio ed in qualità di Parte_1 C.F._1 rappresentante legale di rappresentato e difeso, in virtù del mandato in calce all'atto di CP_1 appello, dall'Avv. Martina Nadia, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale in Copertino via
Dante, n. 63
appellante
e
(P.IVA ), in persona del liquidatore Dott. Controparte_2 P.IVA_1 [...]
rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'Avv. Alessandro Orlandini ed CP_3 elettivamente domiciliata presso il suo studio in n Lecce alla via A. Imperatore n.16
appellata
*******
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di precisazione delle conclusioni depositate nei termini assegnati e da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 28.1.2025
**********
MOTIVAZIONE
1. Con sentenza n. 1845/2023, pubblicata in data 16.06.2023, notificata in data 20.06.2023, il Tribunale di Lecce, in accoglimento della domanda di esecuzione specifica ex art. 2932 c.c. proposta con atto di citazione del 2.07.2017 da disponeva il trasferimento dei beni immobili siti in Controparte_2
Arnesano alla Contrada Condò, in Catasto censiti al fg. 6, p.lle 30-153-154-155-156-157-158 al convenuto con contestuale versamento, da parte di quest'ultimo, del saldo del prezzo pari ad Parte_1
€ 140.000,00 (poi rettificato in € 240.189,29); rigettava tutte le altre domande.
Ed invero.
agiva in giudizio deducendo che, con proposta formulata in data Controparte_4
26.05.2015, per il tramite dell'intermediario “Ferrara Immobiliare”, si impegnava Parte_1 ad acquistare un complesso sportivo in disuso (ippodromo), di proprietà dell'attrice, sito in Arnesano, al prezzo di € 380.000,00, da versarsi in più tranches, ossia: € 5.000,00 a vista, a titolo di caparra confirmatoria;
€ 45.000,00 “a titolo di ulteriore caparra confirmatoria alla scrittura ripetitiva del contratto mediato entro e non oltre il
30.6.2015 presso la Ferrara Immobiliare”; € 30.000,00 entro il 30.7.2015; € 50.000,00 entro il 30.10.2015; €
250.000 al rogito, da stipularsi entro il 30.3.2016. A seguito della sottoscrizione della proposta, il convenuto veniva immesso nel possesso dell'immobile in qualità di custode, accettandolo nello stato di fatto in cui si trovava, con divieto di realizzarvi qualsiasi opera o intervento, salvo quelli relativi alla pulizia del fondo. Assumeva che il versati i primi tre acconti, per un totale di € 130.000,00, chiedeva il Pt_1 differimento della data della stipula dapprima al 30.06.2016 e successivamente al 30.09.2016. Aggiungeva che l'assemblea dei soci della accettava di posticipare la stipula del Controparte_4 definito e il versamento del prezzo al 31.05.2016 a condizione che la caparra confirmatoria venisse elevata dagli originari € 50.000 ad € 130.000,00, che la promissaria acquirente corrispondesse una penale di €
8.000 (€ 5.000 entro il 06.05.2016 ed € 3.000 entro la data improrogabile della stipula) e che in caso di mancato rogito sarebbe intervenuta la risoluzione del contratto, con il diritto della promittente venditrice di incamerare caparra e penale e il dovere della promissaria acquirente di rilasciare immediatamente l'immobile compromesso. Tali condizioni venivano accettate dal Successivamente, con pec del Pt_1
06.05.2016 (data di scadenza della penale di € 5.000), il convenuto convocava per la Controparte_2 stipula del definitivo innanzi al notaio , mentre, con pec dell'11.05.2016, riscontrando la nota del Per_1 liquidatore con la quale veniva formalizzata l'istanza di demolizione di un vano abusivo e con problemi di staticità, già concordata nella fase delle trattative, rilevava la sussistenza di gravi irregolarità urbanistiche ed edilizie di cui non era stato reso edotto al momento della sottoscrizione della proposta. A fronte di tanto, il promissario acquirente comunicava la risoluzione della compravendita e diffidava la società attrice al pagamento del doppio della caparra confirmatoria di € 130.000, nonché al risarcimento degli ulteriori danni, mentre la evidenziando che si trattava di minime difformità, non Controparte_2 incidenti sull'identità del bene promesso in vendita, peraltro ben note al invitava il convenuto ad Pt_1 onorare gli impegni assunti. Con e-mail del 7.12.2016, proponeva l'acquisto delle Parte_1 quote della per un prezzo sensibilmente inferiore a quello pattuito per il trasferimento Controparte_2 dell'immobile, proposta che veniva declinata da parte attrice. La società attrice qualificava la proposta del
26.05.2015 come un contratto preliminare, in cui erano individuati specificamente i contraenti, il prezzo e il bene da trasferire, per cui il convenuto era ben consapevole delle condizioni in cui versava l'immobile e della necessità di demolire un piccolo vano abusivo, precedentemente adibito a biglietteria. Adduceva che erano state individuate delle opere non autorizzate, rappresentate dal vano di servizio per selleria, dalla sopraelevazione del box per cavalli e dal vano biglietteria che, comunque, costituivano solo una
“parziale difformità” che non precludeva l'emanazione di una sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c.
Pertanto concludeva chiedendo l'esecuzione in forma specifica del preliminare, previa eventuale riduzione del prezzo in misura non superiore ad € 10.000,00; nell'ipotesi di mancato pagamento del corrispettivo entro un termine prestabilito, di recedere dal contratto preliminare di vendita, con incameramento della caparra confirmatoria di € 130.000,00; in ogni caso, la condanna dei convenuti al rimborso di imposte e tasse gravanti sull'immobile dedotto in lite, maturatesi a decorrere dal 31.05.2016, termine ultimo per la stipula del definitivo.
Ritualmente costituitosi in giudizio, contestava sia l'entità degli abusi edilizi sia la Parte_1 circostanza che gli stessi fossero stati conosciuti e/o accettati in sede di sottoscrizione del preliminare. In particolare, il convenuto si impegnava ad acquistare il bene nello stato di fatto in cui si trovava, ma senza conoscere le irregolarità esistenti. Asseriva che proprio dalla presenza di opere abusive scaturiva il mancato rilascio del certificato di agibilità, la cui assenza aveva impedito il perfezionamento del rogito. A detta del contrariamente a quanto riportato dall'attrice, si trattava di un vizio di regolarità Pt_1 urbanistica eccedente la soglia della “parziale difformità”, anche perché sull'appezzamento erano presenti strutture non autorizzate, strutture autorizzate per una planimetria inferiore, nonché superfici non residenziali non autorizzate. Pertanto, il domandava il rigetto della domanda, spiegando altresì Pt_1 riconvenzionale con cui invocava, in via principale, la condanna dell'attrice alla eliminazione delle strutture non autorizzate, al conseguimento del certificato di agibilità e alla riduzione del prezzo di vendita, con restituzione delle somme versate in eccesso;
in via subordinata, la condanna dell'attrice al versamento del doppio della caparra versata.
La causa veniva istruita mediante prova orale (per interpello e per testi) e CTU.
All'esito, il primo giudice, inquadrata la proposta del 26.05.2015 nell'alveo del contratto preliminare, trattandosi di un documento contenente tutti gli elementi essenziali del successivo accordo, reputava ammissibile la domanda ex art. 2932 c.c. Quanto alla natura del bene promesso in vendita e alla consapevolezza delle parti di trattare su di un bene non dotato di agibilità, il Tribunale, valutate le risultanze istruttorie, riteneva il convenuto ben consapevole di acquistare un bene privo di agibilità.
Deponevano in tal senso molteplici fattori: nel contratto il bene veniva descritto come un “ex complesso sportivo + terreni agricoli”, ossia un immobile verosimilmente non più adibito a complesso sportivo;
in secondo luogo, dalla documentazione prodotta dalle parti non emergeva alcun cenno all'agibilità come condizione per la stipula del contratto definitivo, circostanza poi confermata anche dai testi escussi;
infine, dalle risultanze della CTU si evinceva che il complesso edilizio de quo era sempre stato privo dell'agibilità come ippodromo di trotto e non avrebbe potuto averla in base al piano urbanistico vigente.
Tanto precisato, il primo giudice, rilevato che le difformità accertate dal CTU non incidevano sulla commerciabilità del bene, dal momento che a fronte di una volumetria complessiva di mc.2653,03 quella in esubero era di 210 mc., accoglieva la domanda attorea di esecuzione in forma specifica del preliminare, nonché quella di riduzione. Tale importo, calcolato partendo dal valore del bene concordato dalle parti
(€380.000,00) e tenendo conto dei costi delle opere necessarie per la demolizione delle opere abusive, escludendo, invece, quelli necessari per realizzare quanto richiesto per il conseguimento dell'agibilità, veniva determinato in € 9.810,71. Conseguentemente, il giudice disponeva il trasferimento dei beni immobili siti in Arnesano al convenuto con contestuale versamento, da parte di Parte_1 quest'ultimo, del saldo del prezzo, pari ad € 140.000,00. Il primo giudice accoglieva la domanda risarcitoria proposta da parte attrice, finalizzata alla condanna generica del convenuto al pagamento delle imposte e tasse gravanti sul bene, rigettando, invece, quella di scioglimento del preliminare del 26.05.2015 per effetto del recesso del promittente venditore ex art. 1385 c.c.
Le spese di lite venivano poste a carico del convenuto soccombente.
Con atto di citazione notificato il 19.07.2023 proponeva appello avverso detta Parte_1 sentenza, iscritto al n. 641/2023 RG Corte d'Appello.
->>
2.Con istanza del 23.6.2023 era proposta da parte di istanza di correzione di detta Controparte_2 sentenza e quindi con ordinanza n. 13074/2023 del 28.09.2023, il Tribunale riteneva effettivamente l'importo di € 140.000,00, indicato come prezzo residuo, frutto di un mero errore di calcolo, atteso che l'importo corretto ammontava ad € 240.189,29, derivante dalla detrazione della caparra confirmatoria (€
130.000,00) e dalla riduzione stabilita in sentenza per abusi (€ 9.810,71) dal prezzo pattuito nel preliminare di vendita (€ 380.000,00); il Tribunale poi integrava il dispositivo anche con la condanna generica del convenuto al pagamento delle imposte e tasse gravanti sul bene, contenuta in motivazione ma per lapsus calami omessa in dispositivo. ->>>
3. Con atto di citazione notificato il 29.10.2023 ha proposto appello, con istanza Parte_1 di sospensione dell'efficacia esecutiva, avverso la sentenza suindicata, censurandola nel merito affidandosi ad un unico motivo di gravame, e segnatamente:
1. L'errore in cui incorse il Giudice di primo grado non era materiale bensì di giudizio per cui parte convenuta avrebbe dovuto proporre appello: il deducente censura la sentenza, come modificata dall'ordinanza n. 13074/2023 del 28.09.2023, nella parte in cui ha considerato la dicitura € 140.000,00 anziché € 240.189,29 un errore materiale, mentre, lungi dall'essere frutto di un errore di calcolo, sarebbe in realtà una correzione del contenuto decisorio della sentenza, per cui la società avrebbe dovuto interporre apposita impugnazione. A sostegno CP_2 di tale impostazione, il deduce che la quantificazione dell'importo di € 140.000,00 è frutto Pt_1 di una valutazione del primo giudice determinata sulla base delle risultanze istruttorie. In particolare, il CTU, nella prima stesura della consulenza, aveva stabilito il valore dell'impianto una volta effettuate le variazioni (il costo delle opere edilizie e degli oneri amministrativi e sanzionatori per l'adeguamento) in complessivi € 142.350,00, quantificando il danno subito dal in € Pt_1
237.650,00 (ottenuto dalla differenza tra quanto concordato nel preliminare (€ 380.000,00) ed il valore ridotto determinato dal CTU (€ 142.350,00) a causa degli abusivismi); successivamente il perito, chiamato a fornire chiarimenti, calcolava nuovamente il valore del danno in € 9.810,71, tenendo conto solo delle spese di demolizione e trascurando quelle di regolarizzazione urbanistiche. A fronte di tali evidenze probatorie, il danno patito dal oscillava tra un Pt_1 minimo di € 9.810,71 ed un massimo di € 237.650,00, per cui il primo giudice avrebbe quantificato il pregiudizio patito dal in € 100.00,00. Ad ogni buon conto, tale importo risulterebbe Pt_1 insufficiente a risarcire il danno realmente patito dal tant'è che l'istante ne ha chiesto la Pt_1 rideterminazione nella causa iscritta al R.G. n. 641/2023.
Ritualmente costituita, la eccepisce, in via preliminare, l'inammissibilità Controparte_2 dell'appello per aver il appellato non già l'ordinanza di correzione, ormai coperta da giudicato, ma Pt_1 la sentenza, peraltro già oggetto di impugnazione nel separato giudizio rubricato al R.G. n. 641/2023.
Nel merito, deduce l'infondatezza dell'avversa censura, ribadendo che il capo della sentenza relativo alla quantificazione del prezzo residuo è viziato da errore materiale di calcolo e non di giudizio.
Il Collegio, con provvedimento del 17.05.2024, rigettava l'istanza di sospensione della sentenza impugnata.
Alla udienza del 17.05.2024 il Cons. Istruttore, ritenuto di non dover procedere ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c., fissava innanzi a sé, ai sensi dell'art.352 c.p.c., l'udienza di rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini di legge per il deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni;
nonché per il deposito delle comparse conclusionali e per il deposito delle note di replica. All'esito, sulle conclusioni come innanzi precisate, alla udienza del 28.1.2025 la causa stante il tempestivo deposito di note di trattazione scritta, è stata rimessa al Collegio per la decisione.
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4. Va premesso che il Cons. Istruttore, cui entrambe la cause sono pervenute, ha ritenuto di non disporre la riunione del presente giudizio (908/2023 RG) a quello n. 641/2023 RG e tanto in ossequio all'orientamento secondo cui la disposizione dell'art. 335 c.p.c., che impone che le impugnazioni separatamente proposte contro la stessa sentenza debbono essere riunite in un unico processo, non possa trovare applicazione quando i provvedimenti impugnati siano o debbano considerarsi diversi, per essere stata proposta impugnazione contro la sentenza già impugnata, e, successivamente, sia impugnata l'ordinanza di rigetto dell'istanza di correzione materiale della medesima sentenza ( Cassazione civile sez.
II, 27/02/2007, n.4625).
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5. In via preliminare segnala la Corte che, nel giudizio iscritto al n. 641/2023 RG e definito dal Collegio nella medesima camera di consiglio, la Corte, pur confermando il grave inadempimento del promissario acquirente, accertato in primo grado, ha riformato la sentenza n. 1845/2023, pubblicata in data
16.06.2023, notificata in data 20.06.2023; la Corte pronunciando, in luogo della sentenza di condanna alla esecuzione specifica ex art. 2932 c.c., lo scioglimento del contratto per effetto del recesso, in accoglimento della domanda di formulata in esercizio dello ius variandi. Controparte_2
Conseguentemente in questa sede non può non tenersi conto di tale decisione, sicché restano assorbite tutte le censure che involgono la valutazione della congruità del prezzo del bene, della entità della sua riduzione per la presenza di opere abusive, e quindi dell'importo da versare a titolo di prezzo ai fini dell'adempimento, per il trasferimento del bene in relazione alla domanda ex art. 2932 cc. , come pure la condanna generica del convenuto al pagamento delle imposte e tasse gravanti sul bene per il ritardato trasferimento. Tanto, essendo venuta meno la statuizione oggetto di correzione, comporta che la questione qui scrutinata debba ritenersi assorbita, con conseguente venir meno di ogni interesse alla definizione del presente giudizio, che riguarda l'ordinanza di correzione n. 13074/2023 del 28.09.2023.
6. In ogni caso l'appello proposto è infondato.
L'errore in scrutinio è pacificamente un errore materiale e non di giudizio, che non imponeva di proporre appello. 'Errore materiale' suscettibile di correzione è quello che non incide sul contenuto della sentenza, ma si concretizza in una divergenza fra il giudizio e la sua espressione letterale, dovuta ad una mera svista del giudice ( Cassazione civile sez. II, 01/08/2024, n.21680 ) L'errore di calcolo può essere denunciato con ricorso per cassazione quando sia riconducibile all'impostazione delle operazioni matematiche necessarie per ottenere un certo risultato, lamentandosi un "error in iudicando" nell'individuazione di parametri e criteri di conteggio, mentre, ove consista in un'erronea utilizzazione delle regole matematiche sulla base di presupposti numerici, individuazione e ordine delle operazioni da compiere esattamente determinati, è emendabile con la procedura di correzione ex art. art. 287 c.p.c. ( Cassazione civile sez. III,
21/10/2024, n.27266)
La sentenza in scrutinio, considerando come prezzo residuo la somma di € 140.000,00 piuttosto che quella di € 240.189,29 incorreva in un errore materiale evidente ictu oculi, a seguito di un'erronea utilizzazione delle regole matematiche, posto che la differenza fra i valori indicati in motivazione, partendo dal prezzo pattuito nel preliminare di vendita (€ 380.000,00) e detraendo la caparra confirmatoria (€ 130.000,00) e la riduzione stabilita in sentenza per abusi edilizi (€ 9.810,71) non può essere di € 140.000,00, ma porta ad un saldo di € 240.189,29.
Tanto comporta l'infondatezza del gravame proposto ex art. 288 4° comma c.p.c. per l'impugnazione della sentenza relativamente alle parti corrette.
Il gravame va disatteso nel merito.
7. Quanto alle spese va ricordato che, se il procedimento di correzione degli errori materiali, disciplinato dagli artt. 287, 288 e 391-bis del codice di procedura civile, è un procedimento di natura sostanzialmente amministrativa, non essendo finalizzato a modificare l'assetto di interessi tra le parti, già definito dal provvedimento oggetto di correzione, ma piuttosto a rettificare sviste o inesattezze materiali che non influiscono sulla sostanza della decisione, con esclusione della applicazione il principio di soccombenza previsto dall'art. 91 del codice di procedura civile, tuttavia tali principi non sono applicabili in caso di impugnazione di sentenza, relativamente alle parti corrette;
in ogni caso ed in ragione dell'oggetto del presente giudizio, della mancanza sostanziale di una situazione di contrasto diretto sugli interessi tra le parti, ed anche alla luce del sopravvenuto venir meno di ogni interesse alla decisione del presente giudizio di impugnazione, appare opportuno compensare integralmente le spese di questo giudizio di appello.
Deve darsi atto, inoltre e nonostante l' ammissione della parte appellante al patrocinio a spese dello Stato, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto, anche se esso non sia stato inizialmente versato per effetto del patrocino a spese dello Stato, (Cass. civile sez. un.,
20/02/2020, n.4315) Va ricordato, poi, che la presentazione dell'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato non costituisce rinuncia implicita al beneficio da parte dell'assistito, attesa la diversa finalità ed il diverso piano di operatività del gratuito patrocinio e della distrazione delle spese - l'uno volto a garantire alla parte non abbiente l'effettività del diritto di difesa e l'altra ad attribuire al difensore un diritto in "rem propriam" - con la conseguenza che il difensore è privo del potere di disporre dei diritti sostanziali della parte, compreso il diritto soggettivo all'assistenza dello Stato per le spese del processo, potendo la rinuncia allo stesso provenire solo dal titolare del beneficio, e tenuto conto, peraltro, che l'istituto del gratuito patrocinio è revocabile solo nelle tre ipotesi tipizzate nell'art. 136 del d.P.R. n. 115 del 2002, norma eccezionale, come tale non applicabile analogicamente ( v. Cassazione civile sez. un., 26/03/2021, n.8561). Si provvederà infine, con separato provvedimento, all'esito della proposizione di apposita istanza da parte dell'interessato corredata della documentazione necessaria ad attestare il perdurante possesso dei requisiti di legge pe godere del beneficio, a liquidare le competenze spettanti al difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con Parte_1 atto di citazione notificato il 29.10.2023, nei confronti di in persona del liquidatore Controparte_2
Dott. avverso la sentenza del Tribunale di Lecce n. 1845/2023 del 16.06.2023 come Parte_2 corretta con ordinanza del Tribunale n. 13074/2023 del 28.09.2023, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Compensa le spese del giudizio;
3) Dà atto che ricorrono le condizioni di cui all'art. 13 co. 1 quater t.u. 115/2002 per il pagamento del doppio del contributo unificato, se dovuto.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del 28 gennaio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Consiglia Invitto Dott. Antonio F. Esposito
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce seconda sezione civile
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Antonio F. Esposito - Presidente
Dott.ssa Consiglia Invitto - Consigliere rel.
Dott. Giovanni Surdo - Consigliere
Ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al N. 908 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2023 promossa da
(c.f. ), in proprio ed in qualità di Parte_1 C.F._1 rappresentante legale di rappresentato e difeso, in virtù del mandato in calce all'atto di CP_1 appello, dall'Avv. Martina Nadia, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale in Copertino via
Dante, n. 63
appellante
e
(P.IVA ), in persona del liquidatore Dott. Controparte_2 P.IVA_1 [...]
rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'Avv. Alessandro Orlandini ed CP_3 elettivamente domiciliata presso il suo studio in n Lecce alla via A. Imperatore n.16
appellata
*******
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di precisazione delle conclusioni depositate nei termini assegnati e da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 28.1.2025
**********
MOTIVAZIONE
1. Con sentenza n. 1845/2023, pubblicata in data 16.06.2023, notificata in data 20.06.2023, il Tribunale di Lecce, in accoglimento della domanda di esecuzione specifica ex art. 2932 c.c. proposta con atto di citazione del 2.07.2017 da disponeva il trasferimento dei beni immobili siti in Controparte_2
Arnesano alla Contrada Condò, in Catasto censiti al fg. 6, p.lle 30-153-154-155-156-157-158 al convenuto con contestuale versamento, da parte di quest'ultimo, del saldo del prezzo pari ad Parte_1
€ 140.000,00 (poi rettificato in € 240.189,29); rigettava tutte le altre domande.
Ed invero.
agiva in giudizio deducendo che, con proposta formulata in data Controparte_4
26.05.2015, per il tramite dell'intermediario “Ferrara Immobiliare”, si impegnava Parte_1 ad acquistare un complesso sportivo in disuso (ippodromo), di proprietà dell'attrice, sito in Arnesano, al prezzo di € 380.000,00, da versarsi in più tranches, ossia: € 5.000,00 a vista, a titolo di caparra confirmatoria;
€ 45.000,00 “a titolo di ulteriore caparra confirmatoria alla scrittura ripetitiva del contratto mediato entro e non oltre il
30.6.2015 presso la Ferrara Immobiliare”; € 30.000,00 entro il 30.7.2015; € 50.000,00 entro il 30.10.2015; €
250.000 al rogito, da stipularsi entro il 30.3.2016. A seguito della sottoscrizione della proposta, il convenuto veniva immesso nel possesso dell'immobile in qualità di custode, accettandolo nello stato di fatto in cui si trovava, con divieto di realizzarvi qualsiasi opera o intervento, salvo quelli relativi alla pulizia del fondo. Assumeva che il versati i primi tre acconti, per un totale di € 130.000,00, chiedeva il Pt_1 differimento della data della stipula dapprima al 30.06.2016 e successivamente al 30.09.2016. Aggiungeva che l'assemblea dei soci della accettava di posticipare la stipula del Controparte_4 definito e il versamento del prezzo al 31.05.2016 a condizione che la caparra confirmatoria venisse elevata dagli originari € 50.000 ad € 130.000,00, che la promissaria acquirente corrispondesse una penale di €
8.000 (€ 5.000 entro il 06.05.2016 ed € 3.000 entro la data improrogabile della stipula) e che in caso di mancato rogito sarebbe intervenuta la risoluzione del contratto, con il diritto della promittente venditrice di incamerare caparra e penale e il dovere della promissaria acquirente di rilasciare immediatamente l'immobile compromesso. Tali condizioni venivano accettate dal Successivamente, con pec del Pt_1
06.05.2016 (data di scadenza della penale di € 5.000), il convenuto convocava per la Controparte_2 stipula del definitivo innanzi al notaio , mentre, con pec dell'11.05.2016, riscontrando la nota del Per_1 liquidatore con la quale veniva formalizzata l'istanza di demolizione di un vano abusivo e con problemi di staticità, già concordata nella fase delle trattative, rilevava la sussistenza di gravi irregolarità urbanistiche ed edilizie di cui non era stato reso edotto al momento della sottoscrizione della proposta. A fronte di tanto, il promissario acquirente comunicava la risoluzione della compravendita e diffidava la società attrice al pagamento del doppio della caparra confirmatoria di € 130.000, nonché al risarcimento degli ulteriori danni, mentre la evidenziando che si trattava di minime difformità, non Controparte_2 incidenti sull'identità del bene promesso in vendita, peraltro ben note al invitava il convenuto ad Pt_1 onorare gli impegni assunti. Con e-mail del 7.12.2016, proponeva l'acquisto delle Parte_1 quote della per un prezzo sensibilmente inferiore a quello pattuito per il trasferimento Controparte_2 dell'immobile, proposta che veniva declinata da parte attrice. La società attrice qualificava la proposta del
26.05.2015 come un contratto preliminare, in cui erano individuati specificamente i contraenti, il prezzo e il bene da trasferire, per cui il convenuto era ben consapevole delle condizioni in cui versava l'immobile e della necessità di demolire un piccolo vano abusivo, precedentemente adibito a biglietteria. Adduceva che erano state individuate delle opere non autorizzate, rappresentate dal vano di servizio per selleria, dalla sopraelevazione del box per cavalli e dal vano biglietteria che, comunque, costituivano solo una
“parziale difformità” che non precludeva l'emanazione di una sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c.
Pertanto concludeva chiedendo l'esecuzione in forma specifica del preliminare, previa eventuale riduzione del prezzo in misura non superiore ad € 10.000,00; nell'ipotesi di mancato pagamento del corrispettivo entro un termine prestabilito, di recedere dal contratto preliminare di vendita, con incameramento della caparra confirmatoria di € 130.000,00; in ogni caso, la condanna dei convenuti al rimborso di imposte e tasse gravanti sull'immobile dedotto in lite, maturatesi a decorrere dal 31.05.2016, termine ultimo per la stipula del definitivo.
Ritualmente costituitosi in giudizio, contestava sia l'entità degli abusi edilizi sia la Parte_1 circostanza che gli stessi fossero stati conosciuti e/o accettati in sede di sottoscrizione del preliminare. In particolare, il convenuto si impegnava ad acquistare il bene nello stato di fatto in cui si trovava, ma senza conoscere le irregolarità esistenti. Asseriva che proprio dalla presenza di opere abusive scaturiva il mancato rilascio del certificato di agibilità, la cui assenza aveva impedito il perfezionamento del rogito. A detta del contrariamente a quanto riportato dall'attrice, si trattava di un vizio di regolarità Pt_1 urbanistica eccedente la soglia della “parziale difformità”, anche perché sull'appezzamento erano presenti strutture non autorizzate, strutture autorizzate per una planimetria inferiore, nonché superfici non residenziali non autorizzate. Pertanto, il domandava il rigetto della domanda, spiegando altresì Pt_1 riconvenzionale con cui invocava, in via principale, la condanna dell'attrice alla eliminazione delle strutture non autorizzate, al conseguimento del certificato di agibilità e alla riduzione del prezzo di vendita, con restituzione delle somme versate in eccesso;
in via subordinata, la condanna dell'attrice al versamento del doppio della caparra versata.
La causa veniva istruita mediante prova orale (per interpello e per testi) e CTU.
All'esito, il primo giudice, inquadrata la proposta del 26.05.2015 nell'alveo del contratto preliminare, trattandosi di un documento contenente tutti gli elementi essenziali del successivo accordo, reputava ammissibile la domanda ex art. 2932 c.c. Quanto alla natura del bene promesso in vendita e alla consapevolezza delle parti di trattare su di un bene non dotato di agibilità, il Tribunale, valutate le risultanze istruttorie, riteneva il convenuto ben consapevole di acquistare un bene privo di agibilità.
Deponevano in tal senso molteplici fattori: nel contratto il bene veniva descritto come un “ex complesso sportivo + terreni agricoli”, ossia un immobile verosimilmente non più adibito a complesso sportivo;
in secondo luogo, dalla documentazione prodotta dalle parti non emergeva alcun cenno all'agibilità come condizione per la stipula del contratto definitivo, circostanza poi confermata anche dai testi escussi;
infine, dalle risultanze della CTU si evinceva che il complesso edilizio de quo era sempre stato privo dell'agibilità come ippodromo di trotto e non avrebbe potuto averla in base al piano urbanistico vigente.
Tanto precisato, il primo giudice, rilevato che le difformità accertate dal CTU non incidevano sulla commerciabilità del bene, dal momento che a fronte di una volumetria complessiva di mc.2653,03 quella in esubero era di 210 mc., accoglieva la domanda attorea di esecuzione in forma specifica del preliminare, nonché quella di riduzione. Tale importo, calcolato partendo dal valore del bene concordato dalle parti
(€380.000,00) e tenendo conto dei costi delle opere necessarie per la demolizione delle opere abusive, escludendo, invece, quelli necessari per realizzare quanto richiesto per il conseguimento dell'agibilità, veniva determinato in € 9.810,71. Conseguentemente, il giudice disponeva il trasferimento dei beni immobili siti in Arnesano al convenuto con contestuale versamento, da parte di Parte_1 quest'ultimo, del saldo del prezzo, pari ad € 140.000,00. Il primo giudice accoglieva la domanda risarcitoria proposta da parte attrice, finalizzata alla condanna generica del convenuto al pagamento delle imposte e tasse gravanti sul bene, rigettando, invece, quella di scioglimento del preliminare del 26.05.2015 per effetto del recesso del promittente venditore ex art. 1385 c.c.
Le spese di lite venivano poste a carico del convenuto soccombente.
Con atto di citazione notificato il 19.07.2023 proponeva appello avverso detta Parte_1 sentenza, iscritto al n. 641/2023 RG Corte d'Appello.
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2.Con istanza del 23.6.2023 era proposta da parte di istanza di correzione di detta Controparte_2 sentenza e quindi con ordinanza n. 13074/2023 del 28.09.2023, il Tribunale riteneva effettivamente l'importo di € 140.000,00, indicato come prezzo residuo, frutto di un mero errore di calcolo, atteso che l'importo corretto ammontava ad € 240.189,29, derivante dalla detrazione della caparra confirmatoria (€
130.000,00) e dalla riduzione stabilita in sentenza per abusi (€ 9.810,71) dal prezzo pattuito nel preliminare di vendita (€ 380.000,00); il Tribunale poi integrava il dispositivo anche con la condanna generica del convenuto al pagamento delle imposte e tasse gravanti sul bene, contenuta in motivazione ma per lapsus calami omessa in dispositivo. ->>>
3. Con atto di citazione notificato il 29.10.2023 ha proposto appello, con istanza Parte_1 di sospensione dell'efficacia esecutiva, avverso la sentenza suindicata, censurandola nel merito affidandosi ad un unico motivo di gravame, e segnatamente:
1. L'errore in cui incorse il Giudice di primo grado non era materiale bensì di giudizio per cui parte convenuta avrebbe dovuto proporre appello: il deducente censura la sentenza, come modificata dall'ordinanza n. 13074/2023 del 28.09.2023, nella parte in cui ha considerato la dicitura € 140.000,00 anziché € 240.189,29 un errore materiale, mentre, lungi dall'essere frutto di un errore di calcolo, sarebbe in realtà una correzione del contenuto decisorio della sentenza, per cui la società avrebbe dovuto interporre apposita impugnazione. A sostegno CP_2 di tale impostazione, il deduce che la quantificazione dell'importo di € 140.000,00 è frutto Pt_1 di una valutazione del primo giudice determinata sulla base delle risultanze istruttorie. In particolare, il CTU, nella prima stesura della consulenza, aveva stabilito il valore dell'impianto una volta effettuate le variazioni (il costo delle opere edilizie e degli oneri amministrativi e sanzionatori per l'adeguamento) in complessivi € 142.350,00, quantificando il danno subito dal in € Pt_1
237.650,00 (ottenuto dalla differenza tra quanto concordato nel preliminare (€ 380.000,00) ed il valore ridotto determinato dal CTU (€ 142.350,00) a causa degli abusivismi); successivamente il perito, chiamato a fornire chiarimenti, calcolava nuovamente il valore del danno in € 9.810,71, tenendo conto solo delle spese di demolizione e trascurando quelle di regolarizzazione urbanistiche. A fronte di tali evidenze probatorie, il danno patito dal oscillava tra un Pt_1 minimo di € 9.810,71 ed un massimo di € 237.650,00, per cui il primo giudice avrebbe quantificato il pregiudizio patito dal in € 100.00,00. Ad ogni buon conto, tale importo risulterebbe Pt_1 insufficiente a risarcire il danno realmente patito dal tant'è che l'istante ne ha chiesto la Pt_1 rideterminazione nella causa iscritta al R.G. n. 641/2023.
Ritualmente costituita, la eccepisce, in via preliminare, l'inammissibilità Controparte_2 dell'appello per aver il appellato non già l'ordinanza di correzione, ormai coperta da giudicato, ma Pt_1 la sentenza, peraltro già oggetto di impugnazione nel separato giudizio rubricato al R.G. n. 641/2023.
Nel merito, deduce l'infondatezza dell'avversa censura, ribadendo che il capo della sentenza relativo alla quantificazione del prezzo residuo è viziato da errore materiale di calcolo e non di giudizio.
Il Collegio, con provvedimento del 17.05.2024, rigettava l'istanza di sospensione della sentenza impugnata.
Alla udienza del 17.05.2024 il Cons. Istruttore, ritenuto di non dover procedere ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c., fissava innanzi a sé, ai sensi dell'art.352 c.p.c., l'udienza di rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini di legge per il deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni;
nonché per il deposito delle comparse conclusionali e per il deposito delle note di replica. All'esito, sulle conclusioni come innanzi precisate, alla udienza del 28.1.2025 la causa stante il tempestivo deposito di note di trattazione scritta, è stata rimessa al Collegio per la decisione.
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4. Va premesso che il Cons. Istruttore, cui entrambe la cause sono pervenute, ha ritenuto di non disporre la riunione del presente giudizio (908/2023 RG) a quello n. 641/2023 RG e tanto in ossequio all'orientamento secondo cui la disposizione dell'art. 335 c.p.c., che impone che le impugnazioni separatamente proposte contro la stessa sentenza debbono essere riunite in un unico processo, non possa trovare applicazione quando i provvedimenti impugnati siano o debbano considerarsi diversi, per essere stata proposta impugnazione contro la sentenza già impugnata, e, successivamente, sia impugnata l'ordinanza di rigetto dell'istanza di correzione materiale della medesima sentenza ( Cassazione civile sez.
II, 27/02/2007, n.4625).
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5. In via preliminare segnala la Corte che, nel giudizio iscritto al n. 641/2023 RG e definito dal Collegio nella medesima camera di consiglio, la Corte, pur confermando il grave inadempimento del promissario acquirente, accertato in primo grado, ha riformato la sentenza n. 1845/2023, pubblicata in data
16.06.2023, notificata in data 20.06.2023; la Corte pronunciando, in luogo della sentenza di condanna alla esecuzione specifica ex art. 2932 c.c., lo scioglimento del contratto per effetto del recesso, in accoglimento della domanda di formulata in esercizio dello ius variandi. Controparte_2
Conseguentemente in questa sede non può non tenersi conto di tale decisione, sicché restano assorbite tutte le censure che involgono la valutazione della congruità del prezzo del bene, della entità della sua riduzione per la presenza di opere abusive, e quindi dell'importo da versare a titolo di prezzo ai fini dell'adempimento, per il trasferimento del bene in relazione alla domanda ex art. 2932 cc. , come pure la condanna generica del convenuto al pagamento delle imposte e tasse gravanti sul bene per il ritardato trasferimento. Tanto, essendo venuta meno la statuizione oggetto di correzione, comporta che la questione qui scrutinata debba ritenersi assorbita, con conseguente venir meno di ogni interesse alla definizione del presente giudizio, che riguarda l'ordinanza di correzione n. 13074/2023 del 28.09.2023.
6. In ogni caso l'appello proposto è infondato.
L'errore in scrutinio è pacificamente un errore materiale e non di giudizio, che non imponeva di proporre appello. 'Errore materiale' suscettibile di correzione è quello che non incide sul contenuto della sentenza, ma si concretizza in una divergenza fra il giudizio e la sua espressione letterale, dovuta ad una mera svista del giudice ( Cassazione civile sez. II, 01/08/2024, n.21680 ) L'errore di calcolo può essere denunciato con ricorso per cassazione quando sia riconducibile all'impostazione delle operazioni matematiche necessarie per ottenere un certo risultato, lamentandosi un "error in iudicando" nell'individuazione di parametri e criteri di conteggio, mentre, ove consista in un'erronea utilizzazione delle regole matematiche sulla base di presupposti numerici, individuazione e ordine delle operazioni da compiere esattamente determinati, è emendabile con la procedura di correzione ex art. art. 287 c.p.c. ( Cassazione civile sez. III,
21/10/2024, n.27266)
La sentenza in scrutinio, considerando come prezzo residuo la somma di € 140.000,00 piuttosto che quella di € 240.189,29 incorreva in un errore materiale evidente ictu oculi, a seguito di un'erronea utilizzazione delle regole matematiche, posto che la differenza fra i valori indicati in motivazione, partendo dal prezzo pattuito nel preliminare di vendita (€ 380.000,00) e detraendo la caparra confirmatoria (€ 130.000,00) e la riduzione stabilita in sentenza per abusi edilizi (€ 9.810,71) non può essere di € 140.000,00, ma porta ad un saldo di € 240.189,29.
Tanto comporta l'infondatezza del gravame proposto ex art. 288 4° comma c.p.c. per l'impugnazione della sentenza relativamente alle parti corrette.
Il gravame va disatteso nel merito.
7. Quanto alle spese va ricordato che, se il procedimento di correzione degli errori materiali, disciplinato dagli artt. 287, 288 e 391-bis del codice di procedura civile, è un procedimento di natura sostanzialmente amministrativa, non essendo finalizzato a modificare l'assetto di interessi tra le parti, già definito dal provvedimento oggetto di correzione, ma piuttosto a rettificare sviste o inesattezze materiali che non influiscono sulla sostanza della decisione, con esclusione della applicazione il principio di soccombenza previsto dall'art. 91 del codice di procedura civile, tuttavia tali principi non sono applicabili in caso di impugnazione di sentenza, relativamente alle parti corrette;
in ogni caso ed in ragione dell'oggetto del presente giudizio, della mancanza sostanziale di una situazione di contrasto diretto sugli interessi tra le parti, ed anche alla luce del sopravvenuto venir meno di ogni interesse alla decisione del presente giudizio di impugnazione, appare opportuno compensare integralmente le spese di questo giudizio di appello.
Deve darsi atto, inoltre e nonostante l' ammissione della parte appellante al patrocinio a spese dello Stato, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto, anche se esso non sia stato inizialmente versato per effetto del patrocino a spese dello Stato, (Cass. civile sez. un.,
20/02/2020, n.4315) Va ricordato, poi, che la presentazione dell'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato non costituisce rinuncia implicita al beneficio da parte dell'assistito, attesa la diversa finalità ed il diverso piano di operatività del gratuito patrocinio e della distrazione delle spese - l'uno volto a garantire alla parte non abbiente l'effettività del diritto di difesa e l'altra ad attribuire al difensore un diritto in "rem propriam" - con la conseguenza che il difensore è privo del potere di disporre dei diritti sostanziali della parte, compreso il diritto soggettivo all'assistenza dello Stato per le spese del processo, potendo la rinuncia allo stesso provenire solo dal titolare del beneficio, e tenuto conto, peraltro, che l'istituto del gratuito patrocinio è revocabile solo nelle tre ipotesi tipizzate nell'art. 136 del d.P.R. n. 115 del 2002, norma eccezionale, come tale non applicabile analogicamente ( v. Cassazione civile sez. un., 26/03/2021, n.8561). Si provvederà infine, con separato provvedimento, all'esito della proposizione di apposita istanza da parte dell'interessato corredata della documentazione necessaria ad attestare il perdurante possesso dei requisiti di legge pe godere del beneficio, a liquidare le competenze spettanti al difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con Parte_1 atto di citazione notificato il 29.10.2023, nei confronti di in persona del liquidatore Controparte_2
Dott. avverso la sentenza del Tribunale di Lecce n. 1845/2023 del 16.06.2023 come Parte_2 corretta con ordinanza del Tribunale n. 13074/2023 del 28.09.2023, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Compensa le spese del giudizio;
3) Dà atto che ricorrono le condizioni di cui all'art. 13 co. 1 quater t.u. 115/2002 per il pagamento del doppio del contributo unificato, se dovuto.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del 28 gennaio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Consiglia Invitto Dott. Antonio F. Esposito