Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 06/03/2025, n. 1146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1146 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
n. 6263 /2022 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di ZI, Sezione II Civile, composto dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott. Alessandro Cabianca Presidente
Dott. Carlo Azzolini Giudice
Dott. Federica Benvenuti Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta a ruolo
DA
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
Avv. Rita Barbarotto
Parte ricorrente
CONTRO
(c.f. ) Controparte_1 C.F._2
Avv. Marco Fenzo
Parte resistente con l'intervento del PM in sede avente per oggetto: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
Come da nota di trattazione scritta dd. 4.11.2024
“1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi, con addebito a carico del marito per le motivazioni di cui in atti,
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3) fissarsi ex art. 156 c.c. contributo al mantenimento per la moglie, disoccupata e con problemi di salute, e dunque priva di adeguati redditi propri (si ricorda che è stata ammessa a patrocinio
a spese dello Stato per promuovere la presente procedura), da porre a carico del resistente nella misura non inferiore ad euro 900,00 mensili, annualmente rivalutabili istat.
Ciò con decorrenza dalla data di ottobre 2021, indicata dal marito come quella d'inizio della di lui relazione extra coniugale, con rilascio della casa ex coniugale da parte del resistente o, in subordine, della data di deposito del presente ricorso.
In subordine, sui punti 2 e3): in caso di mancata assegnazione della casa ex coniugale in DO (di proprietà della sorella del resistente) che ospitava la coppia, caso in cui la signora sarà costretta a cercare altra abitazione dove vivere e dovrà pagare da sola un canone locativo (non avendo immobili propri a differenza del ) prevedere contributo al suo mantenimento nella maggior somma di euro CP_1
1.400,00 mensili, annualmente rivalutabili istat.
Ciò con decorrenza dalla data di ottobre 2021, indicata dal marito come quella d'inizio della di lui relazione extra coniugale, con rilascio della casa ex coniugale da parte del resistente o, in subordine, della data di deposito del presente ricorso.
In ogni caso:
4) Condannarsi inoltre il resistente, per aver violato i doveri coniugali cagionando lesione all'integrità psico fisica della ricorrente come da certificazione medica in atti, al risarcimento di ogni danno anche non patrimoniale (spese mediche) in favore della ricorrente. Danni che si quantificano in euro 300,00 mensili a far data dall'ottobre 2022 (data di rilascio della casa coniugale) fino a certificazione di completa guarigione a fronte del danno biologico, ed €
20.000,00 per danno morale conseguente alla lesione della dignità della ricorrente;
5) porre a carico del resistente le spese di giudizio. Si ricorda che la ricorrente è ammessa a patrocinio a spese dello Stato, (e ci si riserva il deposito di relativa nota spese). in via istruttoria:
s'insiste per l'ammissione delle prove già richieste. Con ogni riserva istruttoria.
Pagina 2 Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
Per parte resistente
Come da nota di trattazione scritta dd. 21.11.2024
“1) Si chiede la conferma dei provvedimenti presidenziali, ritenuto che l'assegno di mantenimento è stato determinato nella giusta misura in sede presidenziale e non deve essere punitivo per il sig. ; CP_1
2) il rigetto di tutte le altre domande attoree, con condanna alla ricorrente al pagamento delle spese di lite da liquidarsi nella misura che il Giudice riterrà di giustizia;
3) qualora la ricorrente insista in pretestuose, infondate ed indimostrate richieste di risarcimento danni nei confronti del resistente si chiede che la stessa sia condannata alla responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.”
Per il PM
“accoglimento del ricorso in relazione alla domanda di cui all'oggetto”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte ricorrente ha adito il Tribunale esponendo: - di avere contratto matrimonio con l'odierno resistente in ZI in data 24.08.2005 (atto trascritto al n. 138, parte 1, Uff. 1,
2005); - che dall'unione non sono nati figli;
- di avere “accolto” la richiesta del marito di trasferirsi da Treviso a ZI in immobile di proprietà di quest'ultimo; - che la suddetta circostanza “consentiva alla coppia di non avere spese di locazione invece esistenti per
l'abitazione in Treviso.. anche se ciò comportava per [la stessa] l'allontanarsi sia dalla propria famiglia d'origine, sia dal proprio posto di lavoro .. come direttrice della Replay, con guadagno di circa euro 1600,00 mensili per 14 mensilità”; - che il marito allora aveva un “rapporto di collaborazione fissa e continuativa..” con la società “Diesel spa” “con guadagno di circa euro 7 mila lorde al mese”; - che la coppia viveva con due cani;
- di avere trovato lavoro, senza il consenso del marito “in Murano presso la vetreria Barbini solo per la mattina” e di essersi dovuta dimettere “dopo tre mesi di lavoro” su indicazione di quest'ultimo perché doveva
“seguire” i cani;
- di avere cercato, poi, altra occupazione in seguito alla perdita del lavoro anche da parte del marito e di averlo trovato “come bagnina ed istruttrice di nuoto presso la piscina di S. Alvise, ed accettando inoltre di fare lavoro di baby sitter quando glielo offrivano, e
Pagina 3 da giugno a settembre le notti al Casinò come guardarobiera, sostenendo così ella, da 2009 ed almeno fino al 2013, le spese della famiglia”; - che “[d]al 2009 il signor [ha avuto] CP_1
solo parentesi occupazionale occasionale nell'anno 2012 per brevissimo periodo, per il resto restando disoccupato”; - di non avere “accantonato” “alcun risparmio per il futuro”, contrariamente al marito, il quale “tra l'anno 2013 ed il 2014, .. anche vista la sua disoccupazione, si decideva a dar corso ad attività d'affitto turistico nell'appartamento nella casa coniugale di AN OC [ZI], dove ancor oggi è mantenuta la residenza della coppia”; - che i “relativi introiti venivano inizialmente accreditati nel conto della ricorrente che poi .. girava al marito (doc.4, estratti conto dell'epoca della ricorrente)”; - che il predetto immobile comprende anche un “magazzino a piano terra”, il quale “oggi si presenta come vano
a sé / monolocale ad uso soggiorno/camera..”; - che “l'attività di affittanza turistica ha comunque riguardato nel 2013 il solo suddetto monolocale (ex magazzino), e poi da luglio 2014
l'appartamento principale con maggiori ricavi (una media di euro 3.500,00 mensili), con conseguente necessità della coppia di liberare l'appartamento vero e proprio, per trasferirsi provvisoriamente nel monolocale nei periodi di locazione dell'appartamento principale”; - di avere accettato “tale situazione momentanea .. ed in attesa fosse pronto l'altro immobile di proprietà del marito da restaurare sito in DO”; - che sempre in DO “anche la sorella del resistente è proprietaria d'immobile, che lasciava all'occorrenza in uso ai coniugi a causa della necessità di restauro di quello del ”; - che “nell'agosto 2014 la serenità coniugale [è CP_1
cessata], allorché ella [ha appreso] aver il marito, - che poi nel settembre 2014 lasciava la casa ex coniugale (doc.7, denuncia della ricorrente ai Carabinieri del 19.11.2014),- intrapreso relazione extraconiugale con altra donna”; - di avere depositato “in data 27 ottobre 2014 ricorso per la separazione .. rubricato al n. 8963/14 del Reg. Generale”; - di essersi riconciliata con il marito per avere egli chiesto di “perdonarlo” e di avere “rimesso la querela con successiva relativa accettazione del coniuge”; - di essersi quindi trasferita con il marito “pur mantenendo la residenza in ZI AN OC .. ad abitare a DO in via Brenta Bassa n.33, nella villetta a schiera di proprietà della di lui sorella”, dove ella “di fatto vive ancor oggi senza più il marito”; - che egli le ha dichiarato di vivere nella casa in uso alla donna con lui ha instaurato una nuova relazione extraconiugale;
- che tanto giustifica la richiesta di pronunzia
Pagina 4 della separazione con addebito stanti i comportamenti contrari ai doveri coniugale ex art 151, comma II c.c.; - che tanto ha “minato” la propria “salute psico fisica” “già purtroppo non ottimale essendo in terapia per esofagite gastrica e importanti problemi di artrosi alle mani”;
(doc14, certificato esito visita reumatologica del 10.5.22); - di essersi rivolta “al Servizio psichiatrico della Ulss 3 per l'insorgenza di sintomi depressivi ed ansiosi “..insorti soprattutto negli ultimi due mesi, verosimilmente in relazione a difficoltà con il coniuge da cui si sta separando e che le negherebbe abitazione e sostentamento economico”; - che delle predette circostanze “si dovrà per altro tener conto anche in ordine alla conseguente minor capacità lavorativa ora in capo alla ricorrente”; concludendo per l'assegnazione dell'abitazione in DO
(di proprietà della sorella del marito), la corresponsione di un assegno di mantenimento, come da conclusioni sopra riportate, oltre al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito per effetto della violazione dei doveri coniugali.
Si è costituito in giudizio il resistente, il quale si è associato alla domanda di separazione proposta dalla moglie;
ha contestato la ricostruzione in fatto ed in diritto dalla stessa effettuata deducendo: - che “Risponde al vero” che egli “preferisse” “evitare che la ricorrente, ove possibile, lavorasse per avere più tempo libero, in parte da spendere per dedicarsi di più alla famiglia e per l'altra parte per vivere una vita serena senza doversi stressare [a causa di] gravosi impegni lavorativi]”; - di non avere, tuttavia, “mai imposto nessuna scelta alla sig.ra Parte_1
la quale ha volontariamente e spontaneamente accettato quel tipo di vita”; - di non contestare
“neppure la relazione extraconiugale iniziata quando i rapporti tra coniugi erano venuti meno e definitivamente conclusi, tanto [da avere] .. lasciato la casa ove la coppia viveva per trasferirsi altrove”; - l'insussistenza di “alcun presupposto di addebito per colpa” poiché “la nuova relazione” è stata intrapresa “solo quando era venuto meno “l'affectio coniugalis”; -
l'insussistenza dei presupposti per l'assegnazione della casa di proprietà della sorella alla coniuge e per la corresponsione di un assegno di mantenimento posto che la ricorrente
“continua a lavorare, pur senza un regolare contratto, presso privati” ed è economicamente autosufficiente.
Fallito il tentativo di conciliazione, all'esito dell' udienza dinnanzi al Presidente delegato, in via provvisoria ed urgente è stato posto a carico di , a titolo di contributo al Controparte_1
Pagina 5 mantenimento della moglie, l'obbligo di corrispondere in favore di quest'ultima, entro il giorno 10 di ogni mese, la complessiva somma di € 300,00, oltre rivalutazione ISTAT, fintantochè la ricorrente permarrà a titolo di comodato gratuito presso la casa coniugale di
DO, con previsione che il contributo sarà elevato ad € 550,00 qualora la sig.ra Parte_1
dovrà reperire altra soluzione abitativa. E' stato inoltre preso atto degli accordi tra le parti per quanto concerne gli animali d'affezione.
Rimessa la causa dinnanzi al Giudice Istruttore, sono stati concessi i termini per memorie ex art. 183 comma VI c.p.c.
Rigettate le istanza di prova formulate, la causa è stata trattenuta in decisione, sulle conclusioni sopra riportate, in data 26.11.2024 a seguito di udienza svoltasi mediante trattazione scritta (art. 127 ter c.p.c.) con concessione alle parti di termini ex art. 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
***
La domanda di separazione merita accoglimento.
Le dichiarazioni delle parti rendono evidente la sussistenza del presupposto dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza previsto dall'art. 151 c.c. per la separazione tra i coniugi apparendo la situazione obiettivamente priva dei contenuti minimi di reciproca “affectio” che devono assistere una comunione non meramente materiale, e comunque non coercibile, quale quella coniugale (Sez. 1, Sentenza n. 6970 dell'8/05/2003).
La domanda di addebito della separazione proposta dalla ricorrente va accolta.
Secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità grava sulla parte che richieda l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza (cfr. Cass. ord. n. 16691/2020). La dichiarazione di addebito della separazione implica, dunque, la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento
Pagina 6 della prova in relazione al fatto che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito (cfr. Cass. ord. n.
40795/2021).
Nel caso di specie le allegazioni della ricorrente in merito all'origine della crisi coniugale – successivamente alla riconciliazione dei coniugi – sono state confermate dal sig. , il CP_1
quale all'udienza tenutasi ex art. 708 c.p.c. in data 19.1.2023, ha dichiarato (cfr. relativo verbale): “Non ho più dormito a DO da maggio del 2022, prima io dormivo a DO, praticamente tutte le notti. Ho iniziato la relazione con la sig. da maggio 2021 ed è Pt_2
terminata a settembre 2022; ho abitato con da maggio giugno 2022 fino a settembre 2022. Pt_2
Ho comunicato a mia moglie la mia relazione extraconiugale fin da agosto 2021. Lei non è stata sorpresa lei subdorava la situazione”.
Le allegazioni di cui alla memoria di costituzione (e nei successivi scritti di causa) in merito alla anteriorità della crisi rispetto alla instaurazione della relazione extraconiugale, e della convivenza con altra donna, non hanno trovato riscontro probatorio, con cio' dovendosene senza dubbio alcuno affermare l'efficacia causale nel determinare l'impossibilità per i coniugi di continuare a vivere insieme (Cass., Sez. 1, n. 18074/2014).
Va respinta in carenza di figli nati dall'unione (art. 337 quinques c.c.) la domanda formulata dalla ricorrente di assegnazione della casa sita in DO - (per la quale in sede di memoria di replica ella ha documentato la ricezione di intimazione al “rilascio” da parte della proprietaria).
Quanto alle statuizioni economiche, preliminarmente, si osserva che il sig. come da CP_1
documentazione reddituale da ultimo dimessa ha potuto contare per il periodo di imposta
2023 (P.F. 2024) su un imponibile di € 15.446, 00, superiore a quanto percepito nel periodo di imposta 2021 (P.F. 2022) ove risulta che egli abbia potuto contare su entrate pari a € 7.327,
00 (reddito imponibile).
La ricorrente documenta redditi modesti (modello 730/2024 – periodo di imposta 2023) per
€ 4.238 derivanti da “attività di lavoro dipendente e assimilati” e risulta ammessa in via
Pagina 7 provvisoria al beneficio del gratuito patrocinio con delibera del C.O.A. di ZI in atti
(seduta del 27.4.2022).
Alla luce degli elementi complessivamente emersi nel giudizio ed in particolare della differente condizione patrimoniale dei coniugi, della maggiore capacità reddituale del resistente - proprietario esclusivo di due immobili e di un magazzino acquistati senza accensione di mutuo e che puo' contare su redditi derivanti da attività di locazione turistica - nonché della necessità di reperire altro alloggio per la ricorrente, si pone a carico del primo l'obbligo di corrispondere un assegno di mantenimento in favore della ricorrente nella misura di € 550, 00 al mese – confermandosi sul punto i provvedimenti già adottati dal Tribunale - da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT e da versarsi alla ricorrente entro il giorno 20 di ogni mese.
La ricorrente infine formula domanda di risarcimento del danno patito in conseguenza della violazione dei doveri coniugali da parte del marito.
Si premette conformemente alla statuizioni giurisprudenziali (ex multis Cass. 19/11/2020,
n.26383) che la natura giuridica del dovere di fedeltà derivante dal matrimonio implica che la sua violazione non sia sanzionata unicamente con le misure tipiche del diritto di famiglia, quale l'addebito della separazione, ma possa dar luogo al risarcimento dei danni non patrimoniali ex art. 2059 c.c., senza che la mancanza di pronuncia di addebito in sede di separazione sia a ciò preclusiva, sempre che la condizione di afflizione indotta nel coniuge superi la soglia della tollerabilità e si traduca, per le sue modalità o per la gravità dello sconvolgimento che provoca, nella violazione di un diritto costituzionalmente protetto, quale, in ipotesi, quello alla salute o all'onore o alla dignità personale (cfr. Cass. n. 6598 del 2019; anche n. 18853 del 2011).
Nel caso di specie la ricorrente chiede il risarcimento del danno da illecito endofamiliare, in conseguenza della violazione da parte del marito dei doveri coniugali, lamentando che la suddetta (violazione) avrebbe determinato in lei uno stato depressivo ed ansioso come da certificati medici prodotti agli atti (dd. 27.6.2022 - 27.7.2023 - 22.7.2024).
Difetta tuttavia la dimostrazione che il suddetto stato sia conseguenza della condotta violativa dei doveri coniugali da parte del coniuge - né potendosi ritenere sufficiente a tali fini quanto è
Pagina 8 dato leggersi nel primo dei suddetti certificati in merito al “verosimile” insorgere di tale stato depressivo ed ansioso per “difficoltà con il coniuge dal quale si sta separando e che le negherebbe abitazione e sostentamento economico”.
La domanda va pertanto rigettata.
La reciproca soccombenza parziale giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di ZI definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, così decide:
1) Dichiara la separazione personale tra i coniugi e uniti Parte_1 Controparte_1 in matrimonio in ZI in data 24.08.2005 (atto trascritto al n. 138, parte 1, Uff. 1, 2005), con addebito al marito.
2) Ordina all'ufficiale di stato civile del predetto Comune di annotare la presente sentenza nei registri;
3) Determina il contributo a carico di in € 550, 00 mensili da versarsi alla Controparte_1 moglie, a titolo di mantenimento, entro il giorno 20 di ogni mese e rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
4) Compensa le spese di lite.
Così deciso in ZI nella camera di consiglio del 20.2.2025
Il Giudice est. Il Presidente dott. Federica Benvenuti dott. Alessandro Cabianca
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