Articolo 3 della Legge 31 gennaio 1975, n. 31
Articolo 2Articolo 4
Versione
21 marzo 1975
Art. 3.
L'Istituto italo-africano presentera' al Ministero degli affari esteri entro il mese di febbraio di ciascun anno il bilancio consuntivo, corredato da una relazione illustrativa sull'attivita' svolta, relativi all'anno finanziario immediatamente precedente. Il Ministro per gli affari esteri provvedera' a trasmettere entro 30 giorni tali documenti al Parlamento con il proprio motivato giudizio sulla gestione dell'Istituto.
Solo dopo la presentazione al Parlamento dei documenti indicati nel comma precedente, sara' effettuato il versamento all'Istituto della quota di contributo relativa all'esercizio finanziario successivo a quello cui si riferiscono i documenti stessi.
Entrata in vigore il 21 marzo 1975