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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 01/04/2025, n. 282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 282 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2262/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 2262/2024, promossa con ricorso depositato in data 10 ottobre
2024 da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. Cecilia Costa
ricorrente contro
(c.f. Controparte_1 C.F._2
resistente
Oggetto: divorzio – cessazione degli effetti civili del matrimonio
Posta in decisione all'udienza del 4 febbraio 2025
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10 ottobre 2024, la parte ricorrente in epigrafe – premesso di aver contratto matrimonio con il sig. a Guardia Sanframondi CP_1
(BN) in data 31 ottobre 1984, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del
1 Comune di Guardia Sanframondi, atto N. 30, Parte II, Serie A, Anno 1984, dalla cui unione è nato il figlio in data 22 agosto 1990, maggiorenne ed Per_1
economicamente autosufficiente -, ha chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio senza condizioni accessorie, esponendo che tra i coniugi è intervenuta separazione consensuale omologata con decreto di questo Tribunale di data 26 aprile 2012, con udienza innanzi al Presidente in data 19 aprile 2012, e che da allora non è più ripresa la convivenza, senza ricostituzione alcuna di comunione morale e materiale tra gli stessi.
La ricorrente ha dato atto che dal momento della separazione le parti hanno condotto vite autonome: la moglie, infatti, vive a Trento percependo una pensione di anzianità di circa € 700,00 al mese, mentre il marito vive a Guardia Sanframondi.
Radicatosi validamente il contraddittorio, la parte convenuta non si è costituita in giudizio e va in questa sede dichiarata la sua contumacia.
All'udienza del 4 febbraio 2025 è comparsa la sola parte ricorrente, che ha confermato la volontà di divorziare ed ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni formulate nel ricorso.
La causa, vertente sulla sola domanda relativa allo status, è stata trattenuta in decisione con riserva del G.I. di riferire al Collegio.
La domanda sullo status è fondata e va accolta.
Ed invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. B l. 898/70 come modificati dalla l. 74/87 ed ex lege 55/2015 essendo trascorso il prescritto termine semestrale dalla data in cui le parti sono comparse innanzi al Presidente del
Tribunale di Trento (in data 19 aprile 2012) nella procedura di separazione consensuale definita con decreto di questo Tribunale di data 26 aprile 2012, senza che esse abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno l'interruzione della separazione.
In presenza dei presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3, n. 2 lett. b), e 5 della legge
1.12.1970 n. 898, va dunque dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti, senza condizioni accessorie.
Tenuto conto della natura del procedimento (vertente unicamente sulla domanda relativa allo status) e considerato che il convenuto, non costituendosi, non ha aggravato la trattazione del procedimento, sussistono giusti motivi per compensare
2 di ½ le spese di lite, ponendosi la restante metà a carico del convenuto (valori medi ridotti per le fasi di studio, introduttiva e decisionale). Considerato che la parte ricorrente è stata ammessa al Patrocinio Statale, va disposto il pagamento in favore dello Stato (senza dimezzamento della somma, in conformità a quanto affermato da
Cass. 22017/2018).
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra Pt_1
(c.f. ) e (c.f.
[...] C.F._1 Controparte_1
a Guardia Sanframondi (BN) in data 31 ottobre 1984, C.F._2
trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Guardia
Sanframondi, atto N. 30, Parte II, Serie A, Anno 1984;
2) ordina all'Ufficiale di stato civile del suddetto Comune di annotare la sentenza a margine dell'atto di matrimonio al passaggio in giudicato;
3) compensa per ½ le spese di lite e condanna la parte convenuta a rimborsare alla parte ricorrente il restante ½ delle spese di lite liquidato nella somma complessiva di euro 1.453,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, disponendone il pagamento in favore dello Stato.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 19 marzo 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 2262/2024, promossa con ricorso depositato in data 10 ottobre
2024 da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. Cecilia Costa
ricorrente contro
(c.f. Controparte_1 C.F._2
resistente
Oggetto: divorzio – cessazione degli effetti civili del matrimonio
Posta in decisione all'udienza del 4 febbraio 2025
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10 ottobre 2024, la parte ricorrente in epigrafe – premesso di aver contratto matrimonio con il sig. a Guardia Sanframondi CP_1
(BN) in data 31 ottobre 1984, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del
1 Comune di Guardia Sanframondi, atto N. 30, Parte II, Serie A, Anno 1984, dalla cui unione è nato il figlio in data 22 agosto 1990, maggiorenne ed Per_1
economicamente autosufficiente -, ha chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio senza condizioni accessorie, esponendo che tra i coniugi è intervenuta separazione consensuale omologata con decreto di questo Tribunale di data 26 aprile 2012, con udienza innanzi al Presidente in data 19 aprile 2012, e che da allora non è più ripresa la convivenza, senza ricostituzione alcuna di comunione morale e materiale tra gli stessi.
La ricorrente ha dato atto che dal momento della separazione le parti hanno condotto vite autonome: la moglie, infatti, vive a Trento percependo una pensione di anzianità di circa € 700,00 al mese, mentre il marito vive a Guardia Sanframondi.
Radicatosi validamente il contraddittorio, la parte convenuta non si è costituita in giudizio e va in questa sede dichiarata la sua contumacia.
All'udienza del 4 febbraio 2025 è comparsa la sola parte ricorrente, che ha confermato la volontà di divorziare ed ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni formulate nel ricorso.
La causa, vertente sulla sola domanda relativa allo status, è stata trattenuta in decisione con riserva del G.I. di riferire al Collegio.
La domanda sullo status è fondata e va accolta.
Ed invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. B l. 898/70 come modificati dalla l. 74/87 ed ex lege 55/2015 essendo trascorso il prescritto termine semestrale dalla data in cui le parti sono comparse innanzi al Presidente del
Tribunale di Trento (in data 19 aprile 2012) nella procedura di separazione consensuale definita con decreto di questo Tribunale di data 26 aprile 2012, senza che esse abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno l'interruzione della separazione.
In presenza dei presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3, n. 2 lett. b), e 5 della legge
1.12.1970 n. 898, va dunque dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti, senza condizioni accessorie.
Tenuto conto della natura del procedimento (vertente unicamente sulla domanda relativa allo status) e considerato che il convenuto, non costituendosi, non ha aggravato la trattazione del procedimento, sussistono giusti motivi per compensare
2 di ½ le spese di lite, ponendosi la restante metà a carico del convenuto (valori medi ridotti per le fasi di studio, introduttiva e decisionale). Considerato che la parte ricorrente è stata ammessa al Patrocinio Statale, va disposto il pagamento in favore dello Stato (senza dimezzamento della somma, in conformità a quanto affermato da
Cass. 22017/2018).
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra Pt_1
(c.f. ) e (c.f.
[...] C.F._1 Controparte_1
a Guardia Sanframondi (BN) in data 31 ottobre 1984, C.F._2
trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Guardia
Sanframondi, atto N. 30, Parte II, Serie A, Anno 1984;
2) ordina all'Ufficiale di stato civile del suddetto Comune di annotare la sentenza a margine dell'atto di matrimonio al passaggio in giudicato;
3) compensa per ½ le spese di lite e condanna la parte convenuta a rimborsare alla parte ricorrente il restante ½ delle spese di lite liquidato nella somma complessiva di euro 1.453,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, disponendone il pagamento in favore dello Stato.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 19 marzo 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
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