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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 21/11/2025, n. 582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 582 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2451/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE
Dott.ssa Rossella Incardona GIUDICE
Dott.ssa Maria Amoruso GIUDICE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. RG 2451 /2023, promossa da
(c.f. ), nata a [...] il [...]. Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. LO VERDE MARIA
Domicilio eletto presso lo studio del difensore. parte ricorrente
E
(c.f. ) nato a [...] il [...] CP_1 C.F._2 parte resistente, contumace
e con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto: modifica della regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
Pag. 1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente: - Disporre l'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre presso la quale è collocato stabilmente;
- confermare i provvedimenti provvisori in punto visite da parte del padre;
- confermare l'obbligo a carico del padre di contribuire al mantenimento del figlio nella misura di euro 300,00 mensili, somma rivalutabile secondo istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese
Pubblico Ministero: Conclude per l'accoglimento del ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 04/12/2023, ha adito il Tribunale, Parte_1 rappresentando di aver avuto una relazione sentimentale con da cui il 30 novembre 2022 CP_1
è nato ma che, a causa di divergenze caratteriali, la loro relazione era Persona_1 terminata. Ha concluso nei seguenti temini: 1) disporre la forma di l'affidamento che più riterrà opportuna nell'interesse della prole, eseguito ogni necessario accertamento 2) disporre, l'obbligo a carico del padre di contribuire al mantenimento del figlio nella misura di euro 300,00 mensili, entro il giorno 5 di ogni mese, somma rivalutabile secondo istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso il Tribunale di Novara;
ad oggi l'assegno unico familiare viene percepito unicamente dalla madre 3) il padre potrà vedere a giorni alterni dopo l'orario del lavoro a partire dalle ore 18.30 fino alle ore 21.00 (considerando che il bambino cena di solito intorno alle ore 18.00) 4) la domenica alternata dalle ore 14.30 fino alle ore 18.00; queste regole varranno fino al compimento del terzo anno di vita del bambino;
5) a partire dal terzo anno di vita del bambino e soprattutto con l'inizio della scuola materna, il padre potrà vedere il figlio sempre a giorni alterni dall'uscita della scuola fino alle ore 21.00 dopo cena;
il fine settimana sempre alternato a partire dal sabato pomeriggio fino alle ore 21.00 e la domenica dalle ore 10.00 fino alle ore 21.00 dopo cena;
festività alternate”.
Alla prima udienza del 5/3/2024, è stata dichiarata la contumacia di stante la regolarità CP_1 della notifica e la ha dichiarato: “il papà non rispetta gli orari, viene quando vuole e poi gli dà Pt_1 da mangiare cose non adeguate. Vorrei l'affidamento esclusivo di mio figlio, mi sta bene che il papà continui a frequentarlo;
lui la domenica non viene perché o si riposa, o sta con la nuova compagna, quindi la escluderei;
potrebbe vedere il bambino tutti i sabati pomeriggio e un pomeriggio in settimana, ad esempio il martedì; lui e i suoi genitori devono però stare attenti a non dargli cose sbagliate a cena, se no poi di notte sta male. Adesso non lavoro;
non ho mai lavorato, tranne che da agosto a dicembre del 2023, non ho mai fatto denunce dei redditi;
adesso sto cercando un altro lavoro part time”. All'esito, con ordinanza resa in pari data, è stato adottato il seguente provvedimento provvisorio: “In via provvisoria e urgente 1) dispone l'affidamento condiviso di Persona_1
a entrambi i genitori, con collocazione abitativa presso la madre;
2) dispone che, salvi diversi accordi tra i genitori, il padre possa vedere e tenere con sé il figlio minore il martedì e il giovedì dalle 18:30 alle 21:00 ed il sabato pomeriggio dalle 14:30 alle 18:00; le festività seguiranno il criterio dell'alternanza; 3) dispone che il padre contribuisca al mantenimento del figlio minore versando alla madre, in via anticipata entro il 5 di ogni mese, la somma di € 300,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, nonché pagando o rimborsando il 50% delle spese straordinarie, così come individuate nel protocollo in uso presso il Tribunale di Torino, con decorrenza da dicembre 2023; In via istruttoria dispone la presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali, per le finalità indicate in motivazione, con termine fino al 6/9/2024 per il deposito di una relazione sull'incarico espletato;
ordina:
Pag. 2 a) all' di trasmettere estratto contributivo relativo alla posizione lavorativa di CP_2 CP_1
( ) nato a [...] il [...], entro il termine di giorni 90 dalla notifica del C.F._2 presente provvedimento;
b) ad di trasmettere dichiarazione dei redditi degli ultimi tre Controparte_3 anni di ( ) nato a [...] il [...], entro il termine di giorni CP_1 C.F._2
90 dalla notifica del presente provvedimento;
fissa per l'esame della relazione e della documentazione di cui è stata chiesta l'esibizione l'udienza del 17/9/2024 ore 11:30”.
Quindi, alle successive udienze del 17/9/2024 e dell'11/2/2025, è stato confermato l'assetto disposto alla precedente udienza, con prosecuzione del monitoraggio del nucleo.
All'udienza del 20/6/2025, sono stati riconosciuti i termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c. con rinvio all'udienza del 30/10/2025 durante cui la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
Ritiene il Collegio che, all'esito del monitoraggio da parte dei servizi sociali, vada disposto l'affido esclusivo di alla madre. Persona_1
Invero, come si legge dalla relazione finale dei servizi sociali, le parti si sono riavvicinate senza, Per_ però, garantire una fattiva collaborazione nell'interesse di;
in particolare, in ambito sanitario, ed educativo tutte le scelte sono state delegate alla madre: “il padre appare dunque, anche dal confronto con la N.P.L, legato al figlio, probabilmente adeguato nell'interazione (nel gioco) con lui, ma non aderisce ad alcun progetto e delega completamente alla madre, rendendo complesso (come già relazionato in passato) anche solo l'iscrizione a percorsi di supporto allo sviluppo prescritti dall'ospedale per il figlio”.
Anche il servizio neuropsichiatria evidenzia i limiti di rispetto all'esercizio delle facoltà e
CP_1 dei doveri derivanti dal ruolo di genitore: “E' difficoltoso contattare il signor al telefono, pertanto le
CP_1 comunicazioni sono state fatte attraverso email. Dall'ultimo aggiornamento è stato effettuato solo un colloquio con il signor oltre ad una seduta di osservazione del gioco tra padre e figlio. Erano previsti altri colloqui ma il
CP_1 signor non era disponibile per impegni lavorativi, quindi non è stato possibile approfondire alcuni aspetti.
CP_1
Da quando i genitori hanno ricevuto l'esito della commissione invalidità, il signor sembra essere un po' più
CP_1 consapevole delle difficoltà del figlio. Riferisce inoltre che la consapevolezza di avere un figlio disabile che ha bisogno di attenzioni particolari, ha unito maggiormente i genitori. Il loro rapporto è migliorato e riescono a comunicare tra di loro, ci sono meno conflitti. Il signor dimostra un atteggiamento scettico nei confronti delle valutazioni
CP_1 sanitarie e dei trattamenti del figlio: sottolinea i progressi nell'ambito della comunicazione verbale (secondo lui il Per_ ritardo del linguaggio non è grave), mentre fa fatica a vedere miglioramenti nella deambulazione e lamenta che vuole togliere i tutori perché sono pesanti e rigidi. Spera che la frequenza del nido gli darà l'opportunità di imparare dagli altri bambini. Dall'osservazione del gioco il signor risulta un padre paziente e calmo, attento alla
CP_1 sicurezza e ai bisogni del figlio. Interagisce e comunica con lui in modo spontaneo, risponde alle sue richieste e lo stimola adeguatamente, incoraggiandolo a fare da solo ma proteggendolo da eventuali cadute. Il ruolo di padre che il Per_ signor esercita nei confronti del figlio appare limitato all'aspetto ludico. Probabilmente quando è a casa
CP_1 sua, gli dedica del tempo per giocare insieme a lui e padre e figlio sono felici di stare insieme. Ma al di là del tempo libero con il bambino, il signor sembra delegare tutti i compiti del genitore: la madre lo accompagna alle visite
CP_1 mediche e fa l'inserimento al nido, tiene i contatti con i vari operatori ecc. Il signor ora si dimostra un po'
CP_1 più informato sul figlio ma non partecipa in modo attivo per esempio alla gestione sanitaria del figlio, sembra interpretare il ruolo del genitore quasi esclusivamente come compagno attento e attivo di gioco. […] Il signor
CP_1
Pag. 3 appare sinceramente interessato al figlio ma nonostante ciò non collabora in modo sufficiente con i servizi. E' disponibile solo entro stretti limiti che decide lui. Si conclude l'intervento presso il servizio di Psicologia”. Per_ Alla stregua di quanto relazionato, quindi, si ritiene maggiormente tutelante per l'affido esclusivo alla madre che, di fatto, è colei che si occupa di tutta la gestione e gli aspetti inerenti la Per_ gestione di . Per_
va collocato presso madre, al fine di preservare il suo habitat domestico.
Va confermato, quanto al diritto di visita di , l'assetto predisposto con i provvedimenti CP_1 provvisori del 5/4/2024, che consente il mantenimento di un pieno e costruttivo rapporto tra il minore e il papà.
Dal punto di vista delle statuizioni economiche, dalla documentazione in atti, risulta che per l'anno 2023, con CU2024, ha dichiarato redditi lordi per € 5.190,00 da contratto di lavoro a CP_1 tempo indeterminato e € 7.046,02 da contratto di lavoro a tempo determinato.
Va, quindi, confermato l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio, versando la CP_1 somma di € 300,00 al mese, oltre rivalutazione ISTAT e oltre al 50% delle spese straordinarie, individuate secondo il Protocollo del Tribunale di Torino.
L'assegno unico universale segue l'affido e, quindi, deve essere percepito dalla madre.
Va mantenuta la presa in carico del nucleo da parte dei servizi sociali per continuare il monitoraggio Per_ nell'interesse di così come va mantenuta la presa in carico del minore da parte del servizio NPI, al fine di tutelare e monitorare il benessere del minore.
***
Avuto riguardo alla natura della causa, afferente un minore e considerato lo svolgimento della casa, le spese di lite devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede:
1) dispone l'affido esclusivo di alla madre;
Persona_1
2) dispone che sia collocato presso la madre;
Persona_1
3) dispone che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio minore il martedì e il giovedì dalle 18:30 alle 21:00 ed il sabato pomeriggio dalle 14:30 alle 18:00, salvo diverso e migliore accordo delle parti;
4) dispone che le festività seguano il criterio dell'alternanza, salvo diverso e migliore accordo delle parti;
5) pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento di CP_1 Persona_1 versando la somma di € 300,00, oltre rivalutazione ISTAT, entro i 5 di ogni mese;
6) dispone che le spese straordinarie siano a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno:
I) spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non
Pag. 4 richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale compresi gli esami;
d) tickets sanitari e spese farmaceutiche prescritte;
in ogni caso tutte le spese mediche connotate dei caratteri della necessarietà o urgenza non richiedono mai il preventivo accordo tra i genitori
II) spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche, ortodontiche con relativi apparecchi e oculistiche con relativi occhiali non presso il S.S.N.;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
III) spese scolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di acquisto corrente ad inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
IV) con preventivo accordo:
a) tasse scolastiche universitarie di istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso sia la sede universitaria che in affitto;
e) materiale scolastico non di acquisto corrente (ad es. non acquisti di inizio anno scolastico);
V) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo:
a) un corso per attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento;
b) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relativi a mezzi di locomozione acquistati in accordo ed intestati alla figlia;
c) spese per la patente;
VI) spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo:
Pag. 5 a) corsi per attività sportive, ricreative e ludiche comprese attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno;
b) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
c) centro ricreativo, gruppo estivo, stage sportivi soggiorni di studio;
d) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
una volta effettuate le spese nel rispetto dei predetti criteri, il rimborso dovrà effettuarsi entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta corredata dalla documentazione giustificativa, ove richiesta. Esclusi i casi di urgenza, in mancanza di un accordo preventivo e scritto, il genitore che avrà preso arbitrariamente la decisione di sostenere spese straordinarie da concordarsi previamente si assumerà l'onere di sostenerle integralmente senza possibilità di rimborso;
7) dispone che l'assegno unico universale sia integralmente percepito dalla madre;
8) dispone la perdurante presa in carico del nucleo da parte dei servizi sociali territorialmente competenti per le finalità di cui in motivazione;
9) dispone la perdurante presa in carico di da parte del servizio NPI per le finalità di Persona_1 cui in motivazione;
10) compensa le spese di lite;
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 13/11/2025
Il Presidente
Dr. Andrea GHINETTI
Il Giudice est.
Dr.ssa Maria AMORUSO
Pag. 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE
Dott.ssa Rossella Incardona GIUDICE
Dott.ssa Maria Amoruso GIUDICE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. RG 2451 /2023, promossa da
(c.f. ), nata a [...] il [...]. Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. LO VERDE MARIA
Domicilio eletto presso lo studio del difensore. parte ricorrente
E
(c.f. ) nato a [...] il [...] CP_1 C.F._2 parte resistente, contumace
e con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto: modifica della regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
Pag. 1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente: - Disporre l'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre presso la quale è collocato stabilmente;
- confermare i provvedimenti provvisori in punto visite da parte del padre;
- confermare l'obbligo a carico del padre di contribuire al mantenimento del figlio nella misura di euro 300,00 mensili, somma rivalutabile secondo istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese
Pubblico Ministero: Conclude per l'accoglimento del ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 04/12/2023, ha adito il Tribunale, Parte_1 rappresentando di aver avuto una relazione sentimentale con da cui il 30 novembre 2022 CP_1
è nato ma che, a causa di divergenze caratteriali, la loro relazione era Persona_1 terminata. Ha concluso nei seguenti temini: 1) disporre la forma di l'affidamento che più riterrà opportuna nell'interesse della prole, eseguito ogni necessario accertamento 2) disporre, l'obbligo a carico del padre di contribuire al mantenimento del figlio nella misura di euro 300,00 mensili, entro il giorno 5 di ogni mese, somma rivalutabile secondo istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso il Tribunale di Novara;
ad oggi l'assegno unico familiare viene percepito unicamente dalla madre 3) il padre potrà vedere a giorni alterni dopo l'orario del lavoro a partire dalle ore 18.30 fino alle ore 21.00 (considerando che il bambino cena di solito intorno alle ore 18.00) 4) la domenica alternata dalle ore 14.30 fino alle ore 18.00; queste regole varranno fino al compimento del terzo anno di vita del bambino;
5) a partire dal terzo anno di vita del bambino e soprattutto con l'inizio della scuola materna, il padre potrà vedere il figlio sempre a giorni alterni dall'uscita della scuola fino alle ore 21.00 dopo cena;
il fine settimana sempre alternato a partire dal sabato pomeriggio fino alle ore 21.00 e la domenica dalle ore 10.00 fino alle ore 21.00 dopo cena;
festività alternate”.
Alla prima udienza del 5/3/2024, è stata dichiarata la contumacia di stante la regolarità CP_1 della notifica e la ha dichiarato: “il papà non rispetta gli orari, viene quando vuole e poi gli dà Pt_1 da mangiare cose non adeguate. Vorrei l'affidamento esclusivo di mio figlio, mi sta bene che il papà continui a frequentarlo;
lui la domenica non viene perché o si riposa, o sta con la nuova compagna, quindi la escluderei;
potrebbe vedere il bambino tutti i sabati pomeriggio e un pomeriggio in settimana, ad esempio il martedì; lui e i suoi genitori devono però stare attenti a non dargli cose sbagliate a cena, se no poi di notte sta male. Adesso non lavoro;
non ho mai lavorato, tranne che da agosto a dicembre del 2023, non ho mai fatto denunce dei redditi;
adesso sto cercando un altro lavoro part time”. All'esito, con ordinanza resa in pari data, è stato adottato il seguente provvedimento provvisorio: “In via provvisoria e urgente 1) dispone l'affidamento condiviso di Persona_1
a entrambi i genitori, con collocazione abitativa presso la madre;
2) dispone che, salvi diversi accordi tra i genitori, il padre possa vedere e tenere con sé il figlio minore il martedì e il giovedì dalle 18:30 alle 21:00 ed il sabato pomeriggio dalle 14:30 alle 18:00; le festività seguiranno il criterio dell'alternanza; 3) dispone che il padre contribuisca al mantenimento del figlio minore versando alla madre, in via anticipata entro il 5 di ogni mese, la somma di € 300,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, nonché pagando o rimborsando il 50% delle spese straordinarie, così come individuate nel protocollo in uso presso il Tribunale di Torino, con decorrenza da dicembre 2023; In via istruttoria dispone la presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali, per le finalità indicate in motivazione, con termine fino al 6/9/2024 per il deposito di una relazione sull'incarico espletato;
ordina:
Pag. 2 a) all' di trasmettere estratto contributivo relativo alla posizione lavorativa di CP_2 CP_1
( ) nato a [...] il [...], entro il termine di giorni 90 dalla notifica del C.F._2 presente provvedimento;
b) ad di trasmettere dichiarazione dei redditi degli ultimi tre Controparte_3 anni di ( ) nato a [...] il [...], entro il termine di giorni CP_1 C.F._2
90 dalla notifica del presente provvedimento;
fissa per l'esame della relazione e della documentazione di cui è stata chiesta l'esibizione l'udienza del 17/9/2024 ore 11:30”.
Quindi, alle successive udienze del 17/9/2024 e dell'11/2/2025, è stato confermato l'assetto disposto alla precedente udienza, con prosecuzione del monitoraggio del nucleo.
All'udienza del 20/6/2025, sono stati riconosciuti i termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c. con rinvio all'udienza del 30/10/2025 durante cui la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
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Ritiene il Collegio che, all'esito del monitoraggio da parte dei servizi sociali, vada disposto l'affido esclusivo di alla madre. Persona_1
Invero, come si legge dalla relazione finale dei servizi sociali, le parti si sono riavvicinate senza, Per_ però, garantire una fattiva collaborazione nell'interesse di;
in particolare, in ambito sanitario, ed educativo tutte le scelte sono state delegate alla madre: “il padre appare dunque, anche dal confronto con la N.P.L, legato al figlio, probabilmente adeguato nell'interazione (nel gioco) con lui, ma non aderisce ad alcun progetto e delega completamente alla madre, rendendo complesso (come già relazionato in passato) anche solo l'iscrizione a percorsi di supporto allo sviluppo prescritti dall'ospedale per il figlio”.
Anche il servizio neuropsichiatria evidenzia i limiti di rispetto all'esercizio delle facoltà e
CP_1 dei doveri derivanti dal ruolo di genitore: “E' difficoltoso contattare il signor al telefono, pertanto le
CP_1 comunicazioni sono state fatte attraverso email. Dall'ultimo aggiornamento è stato effettuato solo un colloquio con il signor oltre ad una seduta di osservazione del gioco tra padre e figlio. Erano previsti altri colloqui ma il
CP_1 signor non era disponibile per impegni lavorativi, quindi non è stato possibile approfondire alcuni aspetti.
CP_1
Da quando i genitori hanno ricevuto l'esito della commissione invalidità, il signor sembra essere un po' più
CP_1 consapevole delle difficoltà del figlio. Riferisce inoltre che la consapevolezza di avere un figlio disabile che ha bisogno di attenzioni particolari, ha unito maggiormente i genitori. Il loro rapporto è migliorato e riescono a comunicare tra di loro, ci sono meno conflitti. Il signor dimostra un atteggiamento scettico nei confronti delle valutazioni
CP_1 sanitarie e dei trattamenti del figlio: sottolinea i progressi nell'ambito della comunicazione verbale (secondo lui il Per_ ritardo del linguaggio non è grave), mentre fa fatica a vedere miglioramenti nella deambulazione e lamenta che vuole togliere i tutori perché sono pesanti e rigidi. Spera che la frequenza del nido gli darà l'opportunità di imparare dagli altri bambini. Dall'osservazione del gioco il signor risulta un padre paziente e calmo, attento alla
CP_1 sicurezza e ai bisogni del figlio. Interagisce e comunica con lui in modo spontaneo, risponde alle sue richieste e lo stimola adeguatamente, incoraggiandolo a fare da solo ma proteggendolo da eventuali cadute. Il ruolo di padre che il Per_ signor esercita nei confronti del figlio appare limitato all'aspetto ludico. Probabilmente quando è a casa
CP_1 sua, gli dedica del tempo per giocare insieme a lui e padre e figlio sono felici di stare insieme. Ma al di là del tempo libero con il bambino, il signor sembra delegare tutti i compiti del genitore: la madre lo accompagna alle visite
CP_1 mediche e fa l'inserimento al nido, tiene i contatti con i vari operatori ecc. Il signor ora si dimostra un po'
CP_1 più informato sul figlio ma non partecipa in modo attivo per esempio alla gestione sanitaria del figlio, sembra interpretare il ruolo del genitore quasi esclusivamente come compagno attento e attivo di gioco. […] Il signor
CP_1
Pag. 3 appare sinceramente interessato al figlio ma nonostante ciò non collabora in modo sufficiente con i servizi. E' disponibile solo entro stretti limiti che decide lui. Si conclude l'intervento presso il servizio di Psicologia”. Per_ Alla stregua di quanto relazionato, quindi, si ritiene maggiormente tutelante per l'affido esclusivo alla madre che, di fatto, è colei che si occupa di tutta la gestione e gli aspetti inerenti la Per_ gestione di . Per_
va collocato presso madre, al fine di preservare il suo habitat domestico.
Va confermato, quanto al diritto di visita di , l'assetto predisposto con i provvedimenti CP_1 provvisori del 5/4/2024, che consente il mantenimento di un pieno e costruttivo rapporto tra il minore e il papà.
Dal punto di vista delle statuizioni economiche, dalla documentazione in atti, risulta che per l'anno 2023, con CU2024, ha dichiarato redditi lordi per € 5.190,00 da contratto di lavoro a CP_1 tempo indeterminato e € 7.046,02 da contratto di lavoro a tempo determinato.
Va, quindi, confermato l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio, versando la CP_1 somma di € 300,00 al mese, oltre rivalutazione ISTAT e oltre al 50% delle spese straordinarie, individuate secondo il Protocollo del Tribunale di Torino.
L'assegno unico universale segue l'affido e, quindi, deve essere percepito dalla madre.
Va mantenuta la presa in carico del nucleo da parte dei servizi sociali per continuare il monitoraggio Per_ nell'interesse di così come va mantenuta la presa in carico del minore da parte del servizio NPI, al fine di tutelare e monitorare il benessere del minore.
***
Avuto riguardo alla natura della causa, afferente un minore e considerato lo svolgimento della casa, le spese di lite devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede:
1) dispone l'affido esclusivo di alla madre;
Persona_1
2) dispone che sia collocato presso la madre;
Persona_1
3) dispone che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio minore il martedì e il giovedì dalle 18:30 alle 21:00 ed il sabato pomeriggio dalle 14:30 alle 18:00, salvo diverso e migliore accordo delle parti;
4) dispone che le festività seguano il criterio dell'alternanza, salvo diverso e migliore accordo delle parti;
5) pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento di CP_1 Persona_1 versando la somma di € 300,00, oltre rivalutazione ISTAT, entro i 5 di ogni mese;
6) dispone che le spese straordinarie siano a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno:
I) spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non
Pag. 4 richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale compresi gli esami;
d) tickets sanitari e spese farmaceutiche prescritte;
in ogni caso tutte le spese mediche connotate dei caratteri della necessarietà o urgenza non richiedono mai il preventivo accordo tra i genitori
II) spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche, ortodontiche con relativi apparecchi e oculistiche con relativi occhiali non presso il S.S.N.;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
III) spese scolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di acquisto corrente ad inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
IV) con preventivo accordo:
a) tasse scolastiche universitarie di istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso sia la sede universitaria che in affitto;
e) materiale scolastico non di acquisto corrente (ad es. non acquisti di inizio anno scolastico);
V) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo:
a) un corso per attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento;
b) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relativi a mezzi di locomozione acquistati in accordo ed intestati alla figlia;
c) spese per la patente;
VI) spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo:
Pag. 5 a) corsi per attività sportive, ricreative e ludiche comprese attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno;
b) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
c) centro ricreativo, gruppo estivo, stage sportivi soggiorni di studio;
d) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
una volta effettuate le spese nel rispetto dei predetti criteri, il rimborso dovrà effettuarsi entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta corredata dalla documentazione giustificativa, ove richiesta. Esclusi i casi di urgenza, in mancanza di un accordo preventivo e scritto, il genitore che avrà preso arbitrariamente la decisione di sostenere spese straordinarie da concordarsi previamente si assumerà l'onere di sostenerle integralmente senza possibilità di rimborso;
7) dispone che l'assegno unico universale sia integralmente percepito dalla madre;
8) dispone la perdurante presa in carico del nucleo da parte dei servizi sociali territorialmente competenti per le finalità di cui in motivazione;
9) dispone la perdurante presa in carico di da parte del servizio NPI per le finalità di Persona_1 cui in motivazione;
10) compensa le spese di lite;
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 13/11/2025
Il Presidente
Dr. Andrea GHINETTI
Il Giudice est.
Dr.ssa Maria AMORUSO
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