CA
Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 04/06/2025, n. 1586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1586 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3408/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione Prima civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Domenico BONARETTI Presidente Serena BACCOLINI Consigliere rel. Rossella MILONE Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3408/2022 R.G. promossa in grado d'appello
DA
Parte_1
C.F. C.F._1 elettivamente domiciliata in VIA S. SOFIA, 6 MILANO presso lo studio dell'avv. ZANCHI MICHELE, che la rappresenta e difende come da delega in atti unitamente all'avv. Mariacarla Giorgetti, IMPUGNANTE
CONTRO
CP_1
C.F. C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA LAMARMORA, 42 MILANO presso lo studio dell'avv. PERFETTI NICOLO', che lo rappresenta e difende come da delega in atti
IMPUGNATO
E CONTRO
in persona del legale rappresentante , con sede in CP_2 Parte_1
pagina 1 di 7 Luino Piazza Libertà n. 18
IMPUGNATA CONTUMACE
E CONTRO
Controparte_3
IMPUGNATO CONTUMACE
OGGETTO: Impugnazione ex art. 829 cpc del Lodo depositato in data 12/8/2022 nei procedimenti arbitrali riuniti prot. 14645/2020 e n. 55644/2021 - Arbitro Unico avv. Giuseppina Caruso
CONCLUSIONE DELLE PARTI per parte impugnante: “ Voglia la Corte di Appello intestata, previa sospensione del lodo arbitrale emesso il 12 agosto 2022 nelle procedure riunite Prot. 14645/2020 e Prot. 5644/2021, notificato il 24 agosto 2022, dichiarare la nullità dello stesso, per le ragioni sopra esposte, ai sensi dell'art. 829 1 co n. 1; Per effetto di quanto precede, sempre nel merito accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla Sig.ra in favore del Sig. ; Parte_1 CP_1
Respingere ogni e qualsiasi domanda avanzata dal Sig. contro la Sig.ra CP_1
, in quanto infondata in fatto e diritto. Pt_1
Con vittoria di spese e compenso di lite”.
per parte impugnata “ Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita in via CP_1 principale: una volta costituito il regolare contraddittorio, dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello proposto dalla Sig.ra Codice fiscale Parte_1 [...]
nata a [...]-Italia) il 4 settembre 1986 domiciliata C.F._3 rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Zanchi, per tutti i motivi ex ante rappresentati e per l'effetto, confermare il lodo impugnato e conseguentemente condannare l'appellante e i convenuti contumaci al pagamento delle spese anche del presente grado di giudizio;
In ogni caso: Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il Lodo depositato in data 12/8/2022 l'Arbitro Unico avv. Giuseppina Caruso definiva le procedure arbitrali riunite prot. n. 14645/2020 e n. 55644/2021. La prima procedura era stata avviata da nei confronti della sulla CP_1 CP_2 base della clausola arbitrale riportata al punto 2 della scrittura privata di associazione in partecipazione ex art. 2549 cod. civ. datata 29/7/2020. La clausola arbitrale recitava “In caso di eventuali controversie su qualsiasi aspetto pagina 2 di 7 richiamato dal presente patto fiduciario, la controversia dovrà essere devoluta in arbitro con scelta di Arbitro Unico da parte del Presidente dell'Ordine dei Commercialisti di Milano”. Con tale scrittura le parti avevano convenuto che il avrebbe provveduto alla CP_1 ristrutturazione dei locali in cui la società avrebbe dovuto esercitare l'attività aziendale (valore della ristrutturazione pari a € 40.000,00) e, conseguentemente, avrebbe goduto di una partecipazione agli utili nella misura del 35% ovvero l'attribuzione, in ipotesi di vendita delle quote, del 35% del prezzo. Contestualmente la rilasciava al una procura generale e titoli a CP_2 CP_1 garanzia degli esborsi dallo stesso anticipati per l'acquisto di materiali. I titoli, portati all'incasso, erano risultati privi di copertura. Il agiva a titolo risarcitorio e, in via subordinata, per la risoluzione del contratto CP_1 di associazione in partecipazione, con condanna di al pagamento di una somma CP_2 pari al valore delle effettive opere realizzate.
Nominato quale Arbitro Unico l'Avv. Giuseppina Caruso, la società si CP_2 costituiva contestando la completa realizzazione delle opere da parte del e, CP_1 comunque, la sussistenza di vizi. Allegava che a causa della condotta inadempiente del aveva risolto il rapporto e CP_1 che aveva dovuto sostenere esborsi per gli interventi di rifacimento. eccepiva, in via preliminare, la non opponibilità della clausola arbitrale, per CP_2 non avere la società sottoscritto la scrittura privata.
in data 23/4/2021 avviava la seconda procedura arbitrale, sempre sulla CP_1 base della medesima clausola arbitrale, reiterando le medesime domande nei confronti di ed estendendole nei confronti dei soci e di CP_2 Parte_2 CP_3
[...]
Le parti intimate si costituivano. Le procedure, previa riunione, venivano istruite con l'assunzione dell'interrogatorio delle parti e con l'espletamento di CTU, volta ad accertare lo stato dei luoghi, le opere eseguite dal e il loro valore. CP_1
Depositato l'elaborato peritale definitivo, l'Arbitro Unico dichiarava chiusa la fase istruttoria e, con la decisione impugnata, così provvedeva:
“per tutte le ragioni in fatto e in diritto di cui al presente lodo, come da motivazione del presente lodo, accoglie la domanda principale di parte istante, condannando CP_2 in persona del legale rappresentante pro tempore ed i sigg.ri e Parte_3
in solido fra loro, a pagare al sig. l'importo di € Parte_1 CP_1
42.877,62; pone definitivamente a carico delle parti invitate, in solido fra loro, le spese della CTU, già liquidate in € 4.000,00 oltre oneri di fatturazione;
- per l'effetto rigetta integralmente ogni ulteriore domanda;
- per l'effetto dichiara assorbita ogni altra pagina 3 di 7 domanda ed eccezione;
liquida definitivamente e complessivamente ….”.
ha proposto impugnazione, lamentando la violazione dell'art. 829, Parte_1 comma 1 n. 11, cpc. In tesi, la motivazione del Lodo sarebbe caratterizzata da una contraddittorietà interna, non essendo stato chiarito per quale ragione i soci sarebbero stati ritenuti responsabili dei danni asseritamente subiti dal CP_1
Si costituiva concludendo per l'inammissibilità e/o improcedibilità CP_1 dell'impugnazione. Integrato il contraddittorio nei confronti di tutte le parti della procedura arbitrale, la società e non si costituivano. CP_2 Controparte_3
All'udienza del 4/10/2023 veniva dichiarata la contumacia della e di CP_2 CP_3
[...]
Parte impugnante dichiarava di rinunciare alla richiesta di sospensione dell'esecutività del Lodo impugnato. Sulle conclusioni in epigrafe riportate, la causa è stata rimessa in decisione, previa concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'impugnazione del lodo ex art. 829 cpc è ammessa soltanto per far valere errores in iudicando ed errores in procedendo, entro i confini dettati dalla norma suddetta. Avendo carattere di giudizio a critica limitata, l'impugnazione per nullità del lodo non può ammettere il riesame nel merito, da parte del giudice dell'impugnazione, della decisione degli arbitri, consentendo esclusivamente il c.d. iudicium rescindens, l'accertamento della sussistenza, o meno, di taluna delle cause di nullità, tassativamente previste dalla disposizione. Soltanto in ipotesi di giudizio rescindente, conclusosi con l'accertamento della nullità del lodo, l'art. 830 cpc consente il riesame di merito della pronuncia arbitrale, che forma oggetto dell'eventuale, successivo iudicium rescissorium1. L'ammissibilità di un riesame di merito è subordinata, infatti, alla preliminare risoluzione della questione della violazione di legge opponibile con l'impugnazione in via di legittimità, analogamente a quanto accade con il ricorso per Cassazione ex art. 360, n. 3 cpc e soltanto alla condizione che sia esplicitamente allegata l'erroneità del canone di diritto applicato rispetto agli elementi accertati dagli arbitri. Nel caso oggetto di esame, il tenore della clausola non ammetteva l'impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia. 1 Cass. sez. 1 civ. n. 11091/2004. pagina 4 di 7 L'impugnazione non è, dunque, proponibile in collegamento alla mera deduzione di lacune d'indagine e di motivazione che potrebbero evidenziare l'inosservanza della legge solo all'esito del riscontro dell'omesso o inadeguato esame di circostanze di carattere decisivo.
Il motivo dedotto dalla Vetere deve essere, dunque, esaminato entro questi soli limiti di ammissibilità, determinati secondo le disposizioni e le regole richiamate. La contraddittorietà interna tra le diverse parti della motivazione, contestata dalla Vetere, non è espressamente prevista tra i vizi che comportano la nullità del lodo. Per giurisprudenza di legittimità consolidata può assumere rilevanza, quale vizio del lodo, soltanto in quanto determini l'impossibilità assoluta di ricostruire l'iter logico e giuridico, che sorregge la decisione e, dunque, per totale assenza di una motivazione2.
L'ampia motivazione del Lodo per cui si procede, a giudizio della Corte, consente di individuare il percorso che l'Arbitro Unico ha delineato, con argomentazioni coerenti e logiche. L'Arbitro Unico, dopo aver superato la questione della dedotta nullità del giudizio arbitrale per violazione dell'art. 164 n. 4 cpc, ha accertato la legittimazione passiva di
muovendo l'indagine dall'analisi della scrittura privata datata 29/7/2020 e CP_2 sottoscritta dai soci della società, in un momento in cui la rivestiva la carica di Pt_1 amministratore. Ha ritenuto che l'impugnante, nel sottoscrivere la scrittura privata, avesse voluto vincolare, oltre a se stessa, anche la società, valorizzando il comportamento delle parti così come desumibile:
- dal contenuto della scrittura privata, che con chiarezza aveva attribuito al le CP_1 prerogative collegate alla qualità di socio d'opera, con attività (ristrutturazione straordinaria dei locali in cui doveva svolgersi l'attività sociale) indiscutibilmente prevista in favore di;
CP_2
- dalla predisposizione di copia della scrittura anche per;
CP_2
- dal rilascio da parte della Vetere al di una procura generale (per firma sociale, CP_1 rappresentanza della società nei confronti della p.A., Camera di Commercio e altri enti e associazioni sindacali, effettuare assunzioni, stipulare contratti ed altro).
Sul presupposto che sino al settembre 2021 nessuna contestazione era stata mossa al per i lavori eseguiti, l'Arbitro Unico: CP_1
- ha imputato la rottura del rapporto fra le parti a questioni personali e alla vendita delle quote sociali, senza alcun riconoscimento al del valore concordato;
CP_1
- ha accertato il valore delle opere eseguite, disattendendo le critiche sollevate dalla difesa della Vetere e recependo le conclusioni rassegnate dal CTU. 2 da ultimo Cass. sez. I ord. n. 2747/2021. pagina 5 di 7 Siffatti logici passaggi motivazionali hanno portato l'Arbitro Unico a escludere profili dell'eccepito inadempimento a carico del e affermare la responsabilità dei soci e CP_1 della società, con conseguente loro condanna in solido, al pagamento dei danni patiti dall'attuale impugnato e da ricondursi alla mancata corresponsione del corrispettivo pattuito per lo svolgimento delle opere edilizie, oltre spese.
E' evidente che il ragionamento dell'Arbitro Unico ha avuto quale presupposto l'accertata vincolatività della scrittura privata di associazione in partecipazione non soltanto per i soci sottoscrittori, ma anche per la società.
La scrittura privata ha costituito la fonte negoziale del rapporto intervenuto fra le parti, con accordi violati da parte dei soci e della società. L'Arbitro Unico ha recepito, motivando, la quantificazione dei lavori dettagliatamente predisposta dal CTU sulla base di valutazioni tecniche e ha determinato gli importi dovuti per le lavorazioni effettuate dalla di accertate come CP_4 CP_1 mai contestate prima dell'avvio della procedura arbitrale. Le ulteriori questioni poste dall'impugnante (mancato assolvimento da parte del CP_1 dell'onere della prova in ordine alla validità della scrittura privata del 29/7/2020, motivazione del incentrata solo sul rapporto carente schema della Pt_4 Persona_1 citata scrittura privata), a ben vedere, sono rivolte ad ottenere un inammissibile riesame nel merito della controversia.
L'impugnazione, pertanto, deve essere rigettata in quanto inammissibile.
All'esito del giudizio consegue la condanna della al pagamento delle spese di lite Pt_1 sostenute dal nella misura liquidata in dispositivo. CP_1
La liquidazione è disposta sulla base dei parametri medi dello scaglione ex DM n. 147/2022 dato dal valore della controversia, tenuto conto dell'attività difensiva svolta per tutte le fasi, esclusa quella istruttoria, non tenutasi. La mancata costituzione di e del esime la Corte da ogni ulteriore CP_2 CP_3 provvedimento nei loro confronti, quanto alle spese.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa, così dispone:
- dichiara l'inammissibilità dell'impugnazione proposta da Parte_1 avverso il depositato in data 12/8/2022 nei procedimenti arbitrali riuniti Pt_4 prot. 14645/2020 e n. 55644/2021 - Arbitro Unico avv. Giuseppina Caruso;
- condanna al pagamento delle spese di lite del presente Parte_1 pagina 6 di 7 giudizio in favore di che liquida in € 6.946,00, per compensi, CP_1 oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% e oltre accessori di legge;
Così deciso in Milano il 17/10/2024
Il Consigliere rel. est. Serena Baccolini Il Presidente Domenico Bonaretti
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione Prima civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Domenico BONARETTI Presidente Serena BACCOLINI Consigliere rel. Rossella MILONE Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3408/2022 R.G. promossa in grado d'appello
DA
Parte_1
C.F. C.F._1 elettivamente domiciliata in VIA S. SOFIA, 6 MILANO presso lo studio dell'avv. ZANCHI MICHELE, che la rappresenta e difende come da delega in atti unitamente all'avv. Mariacarla Giorgetti, IMPUGNANTE
CONTRO
CP_1
C.F. C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA LAMARMORA, 42 MILANO presso lo studio dell'avv. PERFETTI NICOLO', che lo rappresenta e difende come da delega in atti
IMPUGNATO
E CONTRO
in persona del legale rappresentante , con sede in CP_2 Parte_1
pagina 1 di 7 Luino Piazza Libertà n. 18
IMPUGNATA CONTUMACE
E CONTRO
Controparte_3
IMPUGNATO CONTUMACE
OGGETTO: Impugnazione ex art. 829 cpc del Lodo depositato in data 12/8/2022 nei procedimenti arbitrali riuniti prot. 14645/2020 e n. 55644/2021 - Arbitro Unico avv. Giuseppina Caruso
CONCLUSIONE DELLE PARTI per parte impugnante: “ Voglia la Corte di Appello intestata, previa sospensione del lodo arbitrale emesso il 12 agosto 2022 nelle procedure riunite Prot. 14645/2020 e Prot. 5644/2021, notificato il 24 agosto 2022, dichiarare la nullità dello stesso, per le ragioni sopra esposte, ai sensi dell'art. 829 1 co n. 1; Per effetto di quanto precede, sempre nel merito accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla Sig.ra in favore del Sig. ; Parte_1 CP_1
Respingere ogni e qualsiasi domanda avanzata dal Sig. contro la Sig.ra CP_1
, in quanto infondata in fatto e diritto. Pt_1
Con vittoria di spese e compenso di lite”.
per parte impugnata “ Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita in via CP_1 principale: una volta costituito il regolare contraddittorio, dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello proposto dalla Sig.ra Codice fiscale Parte_1 [...]
nata a [...]-Italia) il 4 settembre 1986 domiciliata C.F._3 rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Zanchi, per tutti i motivi ex ante rappresentati e per l'effetto, confermare il lodo impugnato e conseguentemente condannare l'appellante e i convenuti contumaci al pagamento delle spese anche del presente grado di giudizio;
In ogni caso: Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il Lodo depositato in data 12/8/2022 l'Arbitro Unico avv. Giuseppina Caruso definiva le procedure arbitrali riunite prot. n. 14645/2020 e n. 55644/2021. La prima procedura era stata avviata da nei confronti della sulla CP_1 CP_2 base della clausola arbitrale riportata al punto 2 della scrittura privata di associazione in partecipazione ex art. 2549 cod. civ. datata 29/7/2020. La clausola arbitrale recitava “In caso di eventuali controversie su qualsiasi aspetto pagina 2 di 7 richiamato dal presente patto fiduciario, la controversia dovrà essere devoluta in arbitro con scelta di Arbitro Unico da parte del Presidente dell'Ordine dei Commercialisti di Milano”. Con tale scrittura le parti avevano convenuto che il avrebbe provveduto alla CP_1 ristrutturazione dei locali in cui la società avrebbe dovuto esercitare l'attività aziendale (valore della ristrutturazione pari a € 40.000,00) e, conseguentemente, avrebbe goduto di una partecipazione agli utili nella misura del 35% ovvero l'attribuzione, in ipotesi di vendita delle quote, del 35% del prezzo. Contestualmente la rilasciava al una procura generale e titoli a CP_2 CP_1 garanzia degli esborsi dallo stesso anticipati per l'acquisto di materiali. I titoli, portati all'incasso, erano risultati privi di copertura. Il agiva a titolo risarcitorio e, in via subordinata, per la risoluzione del contratto CP_1 di associazione in partecipazione, con condanna di al pagamento di una somma CP_2 pari al valore delle effettive opere realizzate.
Nominato quale Arbitro Unico l'Avv. Giuseppina Caruso, la società si CP_2 costituiva contestando la completa realizzazione delle opere da parte del e, CP_1 comunque, la sussistenza di vizi. Allegava che a causa della condotta inadempiente del aveva risolto il rapporto e CP_1 che aveva dovuto sostenere esborsi per gli interventi di rifacimento. eccepiva, in via preliminare, la non opponibilità della clausola arbitrale, per CP_2 non avere la società sottoscritto la scrittura privata.
in data 23/4/2021 avviava la seconda procedura arbitrale, sempre sulla CP_1 base della medesima clausola arbitrale, reiterando le medesime domande nei confronti di ed estendendole nei confronti dei soci e di CP_2 Parte_2 CP_3
[...]
Le parti intimate si costituivano. Le procedure, previa riunione, venivano istruite con l'assunzione dell'interrogatorio delle parti e con l'espletamento di CTU, volta ad accertare lo stato dei luoghi, le opere eseguite dal e il loro valore. CP_1
Depositato l'elaborato peritale definitivo, l'Arbitro Unico dichiarava chiusa la fase istruttoria e, con la decisione impugnata, così provvedeva:
“per tutte le ragioni in fatto e in diritto di cui al presente lodo, come da motivazione del presente lodo, accoglie la domanda principale di parte istante, condannando CP_2 in persona del legale rappresentante pro tempore ed i sigg.ri e Parte_3
in solido fra loro, a pagare al sig. l'importo di € Parte_1 CP_1
42.877,62; pone definitivamente a carico delle parti invitate, in solido fra loro, le spese della CTU, già liquidate in € 4.000,00 oltre oneri di fatturazione;
- per l'effetto rigetta integralmente ogni ulteriore domanda;
- per l'effetto dichiara assorbita ogni altra pagina 3 di 7 domanda ed eccezione;
liquida definitivamente e complessivamente ….”.
ha proposto impugnazione, lamentando la violazione dell'art. 829, Parte_1 comma 1 n. 11, cpc. In tesi, la motivazione del Lodo sarebbe caratterizzata da una contraddittorietà interna, non essendo stato chiarito per quale ragione i soci sarebbero stati ritenuti responsabili dei danni asseritamente subiti dal CP_1
Si costituiva concludendo per l'inammissibilità e/o improcedibilità CP_1 dell'impugnazione. Integrato il contraddittorio nei confronti di tutte le parti della procedura arbitrale, la società e non si costituivano. CP_2 Controparte_3
All'udienza del 4/10/2023 veniva dichiarata la contumacia della e di CP_2 CP_3
[...]
Parte impugnante dichiarava di rinunciare alla richiesta di sospensione dell'esecutività del Lodo impugnato. Sulle conclusioni in epigrafe riportate, la causa è stata rimessa in decisione, previa concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'impugnazione del lodo ex art. 829 cpc è ammessa soltanto per far valere errores in iudicando ed errores in procedendo, entro i confini dettati dalla norma suddetta. Avendo carattere di giudizio a critica limitata, l'impugnazione per nullità del lodo non può ammettere il riesame nel merito, da parte del giudice dell'impugnazione, della decisione degli arbitri, consentendo esclusivamente il c.d. iudicium rescindens, l'accertamento della sussistenza, o meno, di taluna delle cause di nullità, tassativamente previste dalla disposizione. Soltanto in ipotesi di giudizio rescindente, conclusosi con l'accertamento della nullità del lodo, l'art. 830 cpc consente il riesame di merito della pronuncia arbitrale, che forma oggetto dell'eventuale, successivo iudicium rescissorium1. L'ammissibilità di un riesame di merito è subordinata, infatti, alla preliminare risoluzione della questione della violazione di legge opponibile con l'impugnazione in via di legittimità, analogamente a quanto accade con il ricorso per Cassazione ex art. 360, n. 3 cpc e soltanto alla condizione che sia esplicitamente allegata l'erroneità del canone di diritto applicato rispetto agli elementi accertati dagli arbitri. Nel caso oggetto di esame, il tenore della clausola non ammetteva l'impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia. 1 Cass. sez. 1 civ. n. 11091/2004. pagina 4 di 7 L'impugnazione non è, dunque, proponibile in collegamento alla mera deduzione di lacune d'indagine e di motivazione che potrebbero evidenziare l'inosservanza della legge solo all'esito del riscontro dell'omesso o inadeguato esame di circostanze di carattere decisivo.
Il motivo dedotto dalla Vetere deve essere, dunque, esaminato entro questi soli limiti di ammissibilità, determinati secondo le disposizioni e le regole richiamate. La contraddittorietà interna tra le diverse parti della motivazione, contestata dalla Vetere, non è espressamente prevista tra i vizi che comportano la nullità del lodo. Per giurisprudenza di legittimità consolidata può assumere rilevanza, quale vizio del lodo, soltanto in quanto determini l'impossibilità assoluta di ricostruire l'iter logico e giuridico, che sorregge la decisione e, dunque, per totale assenza di una motivazione2.
L'ampia motivazione del Lodo per cui si procede, a giudizio della Corte, consente di individuare il percorso che l'Arbitro Unico ha delineato, con argomentazioni coerenti e logiche. L'Arbitro Unico, dopo aver superato la questione della dedotta nullità del giudizio arbitrale per violazione dell'art. 164 n. 4 cpc, ha accertato la legittimazione passiva di
muovendo l'indagine dall'analisi della scrittura privata datata 29/7/2020 e CP_2 sottoscritta dai soci della società, in un momento in cui la rivestiva la carica di Pt_1 amministratore. Ha ritenuto che l'impugnante, nel sottoscrivere la scrittura privata, avesse voluto vincolare, oltre a se stessa, anche la società, valorizzando il comportamento delle parti così come desumibile:
- dal contenuto della scrittura privata, che con chiarezza aveva attribuito al le CP_1 prerogative collegate alla qualità di socio d'opera, con attività (ristrutturazione straordinaria dei locali in cui doveva svolgersi l'attività sociale) indiscutibilmente prevista in favore di;
CP_2
- dalla predisposizione di copia della scrittura anche per;
CP_2
- dal rilascio da parte della Vetere al di una procura generale (per firma sociale, CP_1 rappresentanza della società nei confronti della p.A., Camera di Commercio e altri enti e associazioni sindacali, effettuare assunzioni, stipulare contratti ed altro).
Sul presupposto che sino al settembre 2021 nessuna contestazione era stata mossa al per i lavori eseguiti, l'Arbitro Unico: CP_1
- ha imputato la rottura del rapporto fra le parti a questioni personali e alla vendita delle quote sociali, senza alcun riconoscimento al del valore concordato;
CP_1
- ha accertato il valore delle opere eseguite, disattendendo le critiche sollevate dalla difesa della Vetere e recependo le conclusioni rassegnate dal CTU. 2 da ultimo Cass. sez. I ord. n. 2747/2021. pagina 5 di 7 Siffatti logici passaggi motivazionali hanno portato l'Arbitro Unico a escludere profili dell'eccepito inadempimento a carico del e affermare la responsabilità dei soci e CP_1 della società, con conseguente loro condanna in solido, al pagamento dei danni patiti dall'attuale impugnato e da ricondursi alla mancata corresponsione del corrispettivo pattuito per lo svolgimento delle opere edilizie, oltre spese.
E' evidente che il ragionamento dell'Arbitro Unico ha avuto quale presupposto l'accertata vincolatività della scrittura privata di associazione in partecipazione non soltanto per i soci sottoscrittori, ma anche per la società.
La scrittura privata ha costituito la fonte negoziale del rapporto intervenuto fra le parti, con accordi violati da parte dei soci e della società. L'Arbitro Unico ha recepito, motivando, la quantificazione dei lavori dettagliatamente predisposta dal CTU sulla base di valutazioni tecniche e ha determinato gli importi dovuti per le lavorazioni effettuate dalla di accertate come CP_4 CP_1 mai contestate prima dell'avvio della procedura arbitrale. Le ulteriori questioni poste dall'impugnante (mancato assolvimento da parte del CP_1 dell'onere della prova in ordine alla validità della scrittura privata del 29/7/2020, motivazione del incentrata solo sul rapporto carente schema della Pt_4 Persona_1 citata scrittura privata), a ben vedere, sono rivolte ad ottenere un inammissibile riesame nel merito della controversia.
L'impugnazione, pertanto, deve essere rigettata in quanto inammissibile.
All'esito del giudizio consegue la condanna della al pagamento delle spese di lite Pt_1 sostenute dal nella misura liquidata in dispositivo. CP_1
La liquidazione è disposta sulla base dei parametri medi dello scaglione ex DM n. 147/2022 dato dal valore della controversia, tenuto conto dell'attività difensiva svolta per tutte le fasi, esclusa quella istruttoria, non tenutasi. La mancata costituzione di e del esime la Corte da ogni ulteriore CP_2 CP_3 provvedimento nei loro confronti, quanto alle spese.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa, così dispone:
- dichiara l'inammissibilità dell'impugnazione proposta da Parte_1 avverso il depositato in data 12/8/2022 nei procedimenti arbitrali riuniti Pt_4 prot. 14645/2020 e n. 55644/2021 - Arbitro Unico avv. Giuseppina Caruso;
- condanna al pagamento delle spese di lite del presente Parte_1 pagina 6 di 7 giudizio in favore di che liquida in € 6.946,00, per compensi, CP_1 oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% e oltre accessori di legge;
Così deciso in Milano il 17/10/2024
Il Consigliere rel. est. Serena Baccolini Il Presidente Domenico Bonaretti
pagina 7 di 7