Sentenza 10 dicembre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/12/2003, n. 18883 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18883 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2003 |
Testo completo
Aula 'B' 1 8 883 /03 POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Ettore MERCURIO Presidente R.G.N. 29505/01 Consigliere Cron. 37813 Dott. Mario PUTATURO DONATI VISCIDO Dott. Giovanni MAZZARELLA - Consigliere Rep. Rel. Consigliere Ud. 02/07/03 Dott. Attilio CELENTANO Dott. Grazia CATALDI Consigliere C.C. ha pronunciato la seguente S ENT ENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente
contro
GA RO;
intimata avverso la sentenza n. 2967/01 del Tribunale di 3 NAPOLI, depositata il 28/06/01 - R.G.N. 42961/95; 2003 udita la relazione della causa svolta nella camera di 4247 consiglio il 02/07/03 dal Consigliere Dott. Attilio -1- CELENTANO;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. UMBERTO DE AUGUSTINIS, che ha concluso chiedendo, affinchè la Corte suprema di cassazione, in camera di consiglio, visto l'art. 375 c.p.c. voglia rigettare il ricorso per manifesta infondatezza. -2- Svolgimento del processo Con sentenza del 25 maggio 1994 il Pretore di Napoli, conformandosi al parere del CTU nominato, rigettava la domanda proposta da RO IU nei confronti del Ministero dell'Interno per ottenere l'indennità di accompagnamento. Su appello della signora IU il Tribunale di Napoli, espletata nuova consulenza tecnica medico legale, condannava il Ministero al pagamento della prestazione richiesta a decorrere dal giugno 1995, oltre interessi legali fino al saldo;
compensava le spese del giudizio di primo grado e condannava il Ministero al rimborso di quelle di secondo grado. Per la cassazione di tale sentenza, pronunciata il 7 maggio 2001 e depositata il 28 giugno 2001, ricorre, formulando un unico motivo di censura, il Ministero dell'Interno. Controparte non si è costituita. Motivi della decisione Denunciando violazione e/o falsa applicazione dell'art. 429 c.p.c. e dell'art. 1282 c.c., nonché vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia, la difesa del Ministero critica la sentenza nella parte in cui ha condannato l'Amministrazione al pagamento degli interessi di mora. Deduce che nessuna mora è configurabile, sia perché il presupposto medico legale della prestazione è stato riconosciuto solo durante il giudizio, sia perché la liquidazione del credito è avvenuta solo con la pronuncia della sentenza, per cui gli interessi non potrebbero decorrere da data precedente. Il ricorso è manifestamente infondato. La giurisprudenza della Corte è costante nel ritenere che, nel caso di 3 invalidità sopravvenuta nel corso del giudizio, gli interessi e la rivalutazione monetaria sui ratei pregressi della prestazione previdenziale debbono dal giudice essere attribuiti con la stessa decorrenza della prestazione, ossia dal primo giorno del mes successivo a quello del raggiungimento della soglia invalidante, e non già dal centoventesimo giorno successivo a tale data, non essendo giustificata, in relazione alla detta prestazione, attribuibile solo dal giudice, in forza dell'art. 149 disp. att. c.p.c., la moratoria prevista per l'adozione del provvedimento da parte degli enti previdenziali (Cass., 27 giugno 1994 n. 6146; 16 novembre 1994 n. 9663; 11 gennaio 1995 n. 272; 20 febbraio 1995 n. 1844; 22 aprile 1995 n. 4559; 29 luglio 1995 n. 8332; 20 aprile 2002 n. 5753). Tale orientamento, che si fonda sulla avvenuta equiparazione, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 156/91, dei crediti per prestazioni previdenziali ai crediti di lavoro, trova applicazione, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 196 del 1993, anche per le prestazioni assistenziali. Anche per i crediti per prestazioni assistenziali la regola di liquidazione, derivante dalla sentenza della Corte Costituzionale 27 aprile 1993 n. 196, si pone in rapporto di specialità con l'art. 1224 e con l'art. 1282 c.c. Per tutto quanto esposto il ricorso va rigettato. Nessun provvedimento va preso in ordine alle spese, atteso che l'intimata non si è costituita. P.T.M. La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese. Così deciso in Roma il 2 luglio 2003. Il cons. estensore Il Presidente гноForte from feat 4 Depositato in Cancelleria 10 DIC.2003 logai, CANCELLIERE Culbe ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533