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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 01/10/2025, n. 1240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1240 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA Giudice del Lavoro
SENTENZA
La dott.ssa Claudia M. A. Catalano, in funzione di Giudice monocratico del lavoro, esaminati gli atti inerenti alla causa di previdenza distinta dal n. 710 2025 R.G., promossa dall' (rappr. e dif. dall'avv. M. Galeano) contro Pt_1
e n. q. di genitori esercenti la potestà sul Controparte_1 Controparte_2 minore (contumaci), avente ad oggetto: indennità di Persona_1 frequenza;
rilevato che
l' deduce che il ricorso introduttivo del giudizio per a.t.p.o. n. Pt_1
1597/2024 R.G. deve ritenersi inammissibile, con conseguente inefficacia, nei confronti del medesimo istituto, della c.t.u. in tale giudizio depositata;
gli odierni resistenti, pur tempestivamente e ritualmente convenuti in giudizio, sono rimasti contumaci;
questi ultimi, con il ricorso di cui sopra, hanno rappresentato che il minore
, ritenuto bisognevole di indennità di frequenza dalla data Persona_1 della domanda di agosto 2023, già nel 2022 è stato giudicato dalla CMP non disabile;
detto minore avrebbe peraltro diritto all'indennità di frequenza con decorrenza dal 25 maggio 2022 (data di inizio di apposito percorso riabilitativo presso strutture convenzionate con il SSN);
ad esito della c.t.u. disposta nel procedimento per a.t.p.o., il predetto minore è stato giudicato invalido, con conseguente diritto all'indennità di frequenza a decorrere dal 25 maggio 2022; in seno al ricorso introduttivo del giudizio per a.t.p.o. risulta chiaramente enunciato che gli odierni resistenti, nella qualità di genitori esercenti la potestà sul figlio avevano già nel 2022 presentato domanda amministrativa Per_1 per il riconoscimento della dedotta invalidità; invalidità ritenuta non sussistente con verbale di visita del dicembre del medesimo anno;
tale ultimo verbale non è mai stato impugnato;
gli interessati hanno poi reiterato la domanda nel mese di agosto 2023 e tale domanda è stata accolta con verbale del 14 febbraio 2024; il descritto ricorso per a.t.p.o. (del 13 giugno 2024) tende ad ottenere il riconoscimento del diritto all'indennità di frequenza con decorrenza dal maggio 2022; trattasi di domanda inammissibile anzitutto in quanto alla prima domanda amministrativa ha fatto seguito un verbale negativo (risalente al dicembre 2022) mai impugnato;
ciò, non trascurando di notare come l'invocata decorrenza dello stato invalidante risulti addirittura antecedente rispetto alla data della visita compiuta dalla commissione medica competente;
la decorrenza in questione risulta, in secondo luogo, antecedente anche alla domanda fruttuosamente proposta nel mese di agosto 2023; come correttamente sostenuto dal procuratore dell' , in conclusione, se Pt_1
– da un lato - rispetto al verbale del mese di febbraio 2024 si configura una ipotesi di carenza di interesse a ricorrere (giacchè con tale verbale viene riconosciuta la sussistenza dello stato invalidante dal dì della domanda), - dall'altro – rispetto al verbale del mese di dicembre 2022, viene in rilievo una ipotesi di evidente decadenza dell'azione impugnatoria ai sensi dell'art. 42 del D.L. n. 269/2003; alla stregua delle superiori considerazioni, ritenuta l'inammissibilità del proposto ricorso per a.t.p.o., la c.t.u. espletata nel giudizio n. 1597/2024 R.G. deve ritenersi improduttiva di effetti nei confronti dell;
Pt_1 le spese processuali seguono la soccombenza;
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa o eccezione, così decide;
dichiara inammissibile il ricorso introduttivo del giudizio per a.t.p.o. distinto dal n. 1597/2024; dichiara dunque inefficace, nei confronti dell , la c.t.u. depositata Pt_1 nell'ambito di tale procedimento;
condanna parte resistente a rifondere all' le spese di lite, liquidate in € Pt_1
600,00, oltre € 43,00 per c.u., IVA, CPA e rimborso forfetario spese generali. Ragusa, 01/10/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dott. ssa Claudia M. A. Catalano)
TRIBUNALE DI RAGUSA Giudice del Lavoro
SENTENZA
La dott.ssa Claudia M. A. Catalano, in funzione di Giudice monocratico del lavoro, esaminati gli atti inerenti alla causa di previdenza distinta dal n. 710 2025 R.G., promossa dall' (rappr. e dif. dall'avv. M. Galeano) contro Pt_1
e n. q. di genitori esercenti la potestà sul Controparte_1 Controparte_2 minore (contumaci), avente ad oggetto: indennità di Persona_1 frequenza;
rilevato che
l' deduce che il ricorso introduttivo del giudizio per a.t.p.o. n. Pt_1
1597/2024 R.G. deve ritenersi inammissibile, con conseguente inefficacia, nei confronti del medesimo istituto, della c.t.u. in tale giudizio depositata;
gli odierni resistenti, pur tempestivamente e ritualmente convenuti in giudizio, sono rimasti contumaci;
questi ultimi, con il ricorso di cui sopra, hanno rappresentato che il minore
, ritenuto bisognevole di indennità di frequenza dalla data Persona_1 della domanda di agosto 2023, già nel 2022 è stato giudicato dalla CMP non disabile;
detto minore avrebbe peraltro diritto all'indennità di frequenza con decorrenza dal 25 maggio 2022 (data di inizio di apposito percorso riabilitativo presso strutture convenzionate con il SSN);
ad esito della c.t.u. disposta nel procedimento per a.t.p.o., il predetto minore è stato giudicato invalido, con conseguente diritto all'indennità di frequenza a decorrere dal 25 maggio 2022; in seno al ricorso introduttivo del giudizio per a.t.p.o. risulta chiaramente enunciato che gli odierni resistenti, nella qualità di genitori esercenti la potestà sul figlio avevano già nel 2022 presentato domanda amministrativa Per_1 per il riconoscimento della dedotta invalidità; invalidità ritenuta non sussistente con verbale di visita del dicembre del medesimo anno;
tale ultimo verbale non è mai stato impugnato;
gli interessati hanno poi reiterato la domanda nel mese di agosto 2023 e tale domanda è stata accolta con verbale del 14 febbraio 2024; il descritto ricorso per a.t.p.o. (del 13 giugno 2024) tende ad ottenere il riconoscimento del diritto all'indennità di frequenza con decorrenza dal maggio 2022; trattasi di domanda inammissibile anzitutto in quanto alla prima domanda amministrativa ha fatto seguito un verbale negativo (risalente al dicembre 2022) mai impugnato;
ciò, non trascurando di notare come l'invocata decorrenza dello stato invalidante risulti addirittura antecedente rispetto alla data della visita compiuta dalla commissione medica competente;
la decorrenza in questione risulta, in secondo luogo, antecedente anche alla domanda fruttuosamente proposta nel mese di agosto 2023; come correttamente sostenuto dal procuratore dell' , in conclusione, se Pt_1
– da un lato - rispetto al verbale del mese di febbraio 2024 si configura una ipotesi di carenza di interesse a ricorrere (giacchè con tale verbale viene riconosciuta la sussistenza dello stato invalidante dal dì della domanda), - dall'altro – rispetto al verbale del mese di dicembre 2022, viene in rilievo una ipotesi di evidente decadenza dell'azione impugnatoria ai sensi dell'art. 42 del D.L. n. 269/2003; alla stregua delle superiori considerazioni, ritenuta l'inammissibilità del proposto ricorso per a.t.p.o., la c.t.u. espletata nel giudizio n. 1597/2024 R.G. deve ritenersi improduttiva di effetti nei confronti dell;
Pt_1 le spese processuali seguono la soccombenza;
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa o eccezione, così decide;
dichiara inammissibile il ricorso introduttivo del giudizio per a.t.p.o. distinto dal n. 1597/2024; dichiara dunque inefficace, nei confronti dell , la c.t.u. depositata Pt_1 nell'ambito di tale procedimento;
condanna parte resistente a rifondere all' le spese di lite, liquidate in € Pt_1
600,00, oltre € 43,00 per c.u., IVA, CPA e rimborso forfetario spese generali. Ragusa, 01/10/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dott. ssa Claudia M. A. Catalano)