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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 13/02/2025, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 434/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente
Dott.ssa Laura Ventriglia Giudice Rel.
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina Giudice G.O.P.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 434/2024 promossa da:
, C.F. , con l'avv. DANIELE GARDI Parte_1 C.F._1
- Ricorrente -
contro
, C.F. , con l'avv. ANTONELLA MAESTRI Controparte_1 C.F._2
- Resistente – con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Piacenza
- Interventore ex lege -
CONCLUSIONI
Le Parti hanno concluso come in atti, da intendersi qui integralmente richiamati.
Il PM ha chiesto di dichiarare la separazione dei coniugi di cui è causa, con tutte le conseguenze e gli adempimenti di legge.
§ § §
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Parte_1
Piacenza, , chiedendo di pronunciare la separazione personale dei Coniugi, con Controparte_1
pagina 1 di 5 addebito al marito, di affidare ad entrambi i Genitori i figli minori e con Per_1 Per_2
collocamento presso la madre, alla quale dovrà essere assegnata la casa coniugale e con regolamentazione del diritto di visita paterno come da Ricorso, ponendo a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla Ricorrente l'importo complessivo di € 1.000,00, quale contributo al mantenimento dei figli minori della coppia, oltre al 50% occorrenti per i due figli minori Per_1
ed Per_2
A sostegno delle proprie conclusioni, la Ricorrente deduceva: - che le Parti avevano contratto matrimonio civile in data 19 giugno 2010 a Fidenza (Pr), in regime di separazione dei beni;
- che dall'unione erano nati a Piacenza i figli , il 10 novembre 2013 ed il 31 ottobre Per_1 Per_2
2015; - di svolgere la professione di avvocato, con studio sito in Piacenza, viale Abbadia n. 8 e di insegnante presso l'Istituto professionale G.D. Romagnosi di Piacenza e che il Resistente svolgeva attività di lavoro dipendente presso la Concessionaria Peugeot Davighi, con sede in Parma, via
Reggio n. 29-A/31-A, con mansioni di venditore di veicoli;
- che la coppia era proprietaria di diversi beni immobili;
- che a causa della gelosia e del comportamento fortemente ostile del marito la convivenza era divenuta ormai intollerabile.
All'esito del deposito del ricorso principale, la causa veniva iscritta a ruolo e con provvedimento del Presidente di Sezione Civile del Tribunale di Piacenza del 12 marzo 2024, ne veniva assegnata la trattazione e l'istruttoria al giudice relatore dott.ssa Laura Ventriglia, la quale fissava per la comparizione delle Parti l'udienza del 25 giugno 2024, assegnando termine alla Ricorrente per la notifica dell'atto introduttivo e del decreto di fissazione udienza alla Controparte, nonché termine al Resistente per la costituzione in giudizio.
Si costituiva in giudizio chiedendo di accertare e dichiarare addebitabile la Controparte_1
separazione alla moglie per violazione dei doveri che derivano dal matrimonio, autorizzando i a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto, liberi entrambi di scegliere il proprio Pt_2
diverso domicilio, di affidare i figli minori ed ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2
residenza presso la madre alla quale assegnare la casa coniugale, regolamentando il diritto di visita del padre come da Comparsa e prevedendo a carico dello stesso la corresponsione della somma complessiva di € 600,00 a titolo di contributo mensile per il mantenimento dei due figli minori ed da versarsi anticipatamente a entro e non oltre il giorno dieci di Per_1 Per_2 Parte_1
ogni mese, aggiornato annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie occorrenti per gli stessi.
pagina 2 di 5 In particolare, il Resistente eccepiva che, contrariamente a quanto sostenuto da controparte, la crisi matrimoniale era addebitabile alla moglie, per aver intrattenuto a partire dal giugno 2022 più di una relazione extraconiugale, violando i principi derivanti dal matrimonio.
All'udienza del 16 luglio 2024, il Giudice sentiva liberamente le Parti ed i rispettivi difensori e dopo ampia discussione, le Parti stesse dichiaravano di aver raggiunto un accordo provvisorio che il Tribunale recepiva in quanto ritenuto rispondente all'interesse dei minori ed Per_1 Per_2
autorizzando i Coniugi a vivere separati, libero ognuno di scegliere una propria residenza e rinviando la causa all'udienza del 14 novembre 2024, per la verifica della corretta attuazione dello stesso.
Alla predetta udienza, i Procuratori delle parti davano atto di aver raggiunto un accordo definitivo e chiedevano un breve differimento di udienza al fine di depositare conclusioni congiunte;
di talché, il Giudice rinviava la causa all'udienza del 16 gennaio 2024, in occasione della quale le Parti precisavano conclusioni congiunte ed il Giudice tratteneva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio per la decisione.
***
Le Parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo in ordine alla domanda di separazione, così
come da conclusioni congiunte depositate in atti.
Ad avviso del Tribunale tali condizioni, così come concordate dalle Parti ed analiticamente riportate in dispositivo, sono congrue e conformi ai principi dell'ordinamento, nonché pienamente rispondenti all'interesse dei figli minori ed e meritano, pertanto, integrale Per_1 Per_2
accoglimento.
Quanto alle spese di lite, avendo le Parti trovato un accordo anche in ordine a tale aspetto, va disposta la compensazione integrale delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, definitivamente pronunciando, in conformità alle conclusioni congiunte formulate dalle Parti, così decide:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_1
- assegna la casa coniugale sita in Podenzano (PC) Via Don Molinari n. 4 a , che ne è Parte_1
proprietaria, con i mobili e le suppellettili che in essa si trovano;
- dà atto che i hanno già proceduto alla divisione ed all'assegnazione in proprietà Pt_2
esclusiva di quanto dagli stessi ritenuto di spettanza dell'uno e dell'altra e che per parte sua il
Resistente ha già provveduto al ritiro;
pagina 3 di 5 - dispone a carico di la corresponsione dell'importo di € 350,00 Controparte_1
(trecentocinquanta/00), quale contributo mensile integrativo per il mantenimento di ciascun figlio, da corrispondere da parte del Signor entro il giorno 15 di ogni mese, oltre rivalutazione CP_1
annuale ISTAT;
- dà atto che l'assegno familiare continuerà ad essere percepito integralmente dalla Ricorrente;
- dispone che le spese straordinarie (da concordarsi preventivamente) per i due figli minori Per_3
ed saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno e che
[...] Per_2
dette somme non potranno essere compensate con altre dazioni e/o altri crediti.
- dà atto che le Pati si impegnano all'attuazione del seguente piano genitoriale (“Piano Settimanale per le frequentazioni”) in virtù dell'accordo dalle stesse raggiunto in data 3.12.2024: “a) ogni giovedì, anziché ogni mercoledì, il padre ritirerà i figli da scuola alle ore 16,20, intendendosi che
verrà portato alla scuola elementare di San Polo frequentata dalla sorella e Per_1 Per_2
l'indomani (venerdì) verrà riaccompagnato a Podenzano presso l'abitazione della Per_1
madre entro le ore 07,15, mentre verrà accompagnata direttamente alla scuola di San Polo. Per_2
b) il padre, nelle settimane in cui non trascorrerà il fine settimana con i figli (sabato e domenica), il venerdì li andrà a prendere come al giovedì, li terrà a dormire con sé e li riaccompagnerà il sabato mattina alle ore 08,00 presso l'abitazione della madre. c) Nei fine settimana in cui i figli saranno con il padre, questi li preleverà dall'abitazione della madre alle ore 08,00 del sabato ed il lunedì successivo li riporterà quanto a alle ore 07,15 a Podenzano e quanto ad Per_1 Per_2
direttamente alla scuola a San Polo. d) I coniugi si impegnano a comunicarsi reciprocamente eventuali variazioni proposte temporaneamente alle cadenze settimanali come sopra rappresentate sub a), b) e c), con almeno tre (3) giorni di anticipo salvo eventuali urgenze”;
- dà atto che in forza degli accordi intervenuti tra i coniugi, è obbligata a donare entro Parte_1
e non oltre il 31.12.2025 ai propri figli ed mantenendo per sé il Controparte_2 CP_3 diritto di usufrutto, il diritto di nuda proprietà dell'immobile sito nel comune di Ferriere, Località
Torrio Casetta n. 38, censito nel Partitario del Comune di Ferriere come segue: - Catasto fabbricati:
Foglio 140, particelle 830 sub 4- 828 sub 4 – 825 sub 4 (graffate) , località Torrio Casetta n.38, piano T1, categoria A/3 Classe 5, vani 6, superficie catastale totale mq 138, rendita Euro 257,20; -
Catasto Terreni: Foglio 140, particelle 868 dell'estensione mq.60, reddito dominicale Euro 0,02, reddito agrario Euro 0,12; 869 dell'estensione di mq.6, reddito dominicale Euro 0,01, reddito agrario Euro 0,01; 871 dell'estensione di mq.13 fu da accert., senza reddito, con accollo da parte pagina 4 di 5 della Donante di ogni costo e spesa correlati e necessari per addivenire alla stipula di tale atto di donazione, nonché conseguenti al medesimo;
- dà atto che si è obbligata a formulare alla Banca mutuataria la richiesta di liberare il Parte_1
Resistente dalla garanzia fidejussoria da questi prestata per il pagamento del mutuo relativo all'acquisto della casa coniugale sita in Podenzano, via Don Molinari n. 4;
- ordina al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alle dovute annotazioni ed adempimenti di Legge;
- dichiara integralmente compensate tra le Parti le spese del presente procedimento.
Così deciso in Piacenza, il 4 febbraio 2025
Il Presidente Il Giudice Relatore
dott.ssa Marisella Gatti dott.ssa Laura Ventriglia
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente
Dott.ssa Laura Ventriglia Giudice Rel.
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina Giudice G.O.P.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 434/2024 promossa da:
, C.F. , con l'avv. DANIELE GARDI Parte_1 C.F._1
- Ricorrente -
contro
, C.F. , con l'avv. ANTONELLA MAESTRI Controparte_1 C.F._2
- Resistente – con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Piacenza
- Interventore ex lege -
CONCLUSIONI
Le Parti hanno concluso come in atti, da intendersi qui integralmente richiamati.
Il PM ha chiesto di dichiarare la separazione dei coniugi di cui è causa, con tutte le conseguenze e gli adempimenti di legge.
§ § §
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Parte_1
Piacenza, , chiedendo di pronunciare la separazione personale dei Coniugi, con Controparte_1
pagina 1 di 5 addebito al marito, di affidare ad entrambi i Genitori i figli minori e con Per_1 Per_2
collocamento presso la madre, alla quale dovrà essere assegnata la casa coniugale e con regolamentazione del diritto di visita paterno come da Ricorso, ponendo a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla Ricorrente l'importo complessivo di € 1.000,00, quale contributo al mantenimento dei figli minori della coppia, oltre al 50% occorrenti per i due figli minori Per_1
ed Per_2
A sostegno delle proprie conclusioni, la Ricorrente deduceva: - che le Parti avevano contratto matrimonio civile in data 19 giugno 2010 a Fidenza (Pr), in regime di separazione dei beni;
- che dall'unione erano nati a Piacenza i figli , il 10 novembre 2013 ed il 31 ottobre Per_1 Per_2
2015; - di svolgere la professione di avvocato, con studio sito in Piacenza, viale Abbadia n. 8 e di insegnante presso l'Istituto professionale G.D. Romagnosi di Piacenza e che il Resistente svolgeva attività di lavoro dipendente presso la Concessionaria Peugeot Davighi, con sede in Parma, via
Reggio n. 29-A/31-A, con mansioni di venditore di veicoli;
- che la coppia era proprietaria di diversi beni immobili;
- che a causa della gelosia e del comportamento fortemente ostile del marito la convivenza era divenuta ormai intollerabile.
All'esito del deposito del ricorso principale, la causa veniva iscritta a ruolo e con provvedimento del Presidente di Sezione Civile del Tribunale di Piacenza del 12 marzo 2024, ne veniva assegnata la trattazione e l'istruttoria al giudice relatore dott.ssa Laura Ventriglia, la quale fissava per la comparizione delle Parti l'udienza del 25 giugno 2024, assegnando termine alla Ricorrente per la notifica dell'atto introduttivo e del decreto di fissazione udienza alla Controparte, nonché termine al Resistente per la costituzione in giudizio.
Si costituiva in giudizio chiedendo di accertare e dichiarare addebitabile la Controparte_1
separazione alla moglie per violazione dei doveri che derivano dal matrimonio, autorizzando i a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto, liberi entrambi di scegliere il proprio Pt_2
diverso domicilio, di affidare i figli minori ed ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2
residenza presso la madre alla quale assegnare la casa coniugale, regolamentando il diritto di visita del padre come da Comparsa e prevedendo a carico dello stesso la corresponsione della somma complessiva di € 600,00 a titolo di contributo mensile per il mantenimento dei due figli minori ed da versarsi anticipatamente a entro e non oltre il giorno dieci di Per_1 Per_2 Parte_1
ogni mese, aggiornato annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie occorrenti per gli stessi.
pagina 2 di 5 In particolare, il Resistente eccepiva che, contrariamente a quanto sostenuto da controparte, la crisi matrimoniale era addebitabile alla moglie, per aver intrattenuto a partire dal giugno 2022 più di una relazione extraconiugale, violando i principi derivanti dal matrimonio.
All'udienza del 16 luglio 2024, il Giudice sentiva liberamente le Parti ed i rispettivi difensori e dopo ampia discussione, le Parti stesse dichiaravano di aver raggiunto un accordo provvisorio che il Tribunale recepiva in quanto ritenuto rispondente all'interesse dei minori ed Per_1 Per_2
autorizzando i Coniugi a vivere separati, libero ognuno di scegliere una propria residenza e rinviando la causa all'udienza del 14 novembre 2024, per la verifica della corretta attuazione dello stesso.
Alla predetta udienza, i Procuratori delle parti davano atto di aver raggiunto un accordo definitivo e chiedevano un breve differimento di udienza al fine di depositare conclusioni congiunte;
di talché, il Giudice rinviava la causa all'udienza del 16 gennaio 2024, in occasione della quale le Parti precisavano conclusioni congiunte ed il Giudice tratteneva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio per la decisione.
***
Le Parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo in ordine alla domanda di separazione, così
come da conclusioni congiunte depositate in atti.
Ad avviso del Tribunale tali condizioni, così come concordate dalle Parti ed analiticamente riportate in dispositivo, sono congrue e conformi ai principi dell'ordinamento, nonché pienamente rispondenti all'interesse dei figli minori ed e meritano, pertanto, integrale Per_1 Per_2
accoglimento.
Quanto alle spese di lite, avendo le Parti trovato un accordo anche in ordine a tale aspetto, va disposta la compensazione integrale delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, definitivamente pronunciando, in conformità alle conclusioni congiunte formulate dalle Parti, così decide:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_1
- assegna la casa coniugale sita in Podenzano (PC) Via Don Molinari n. 4 a , che ne è Parte_1
proprietaria, con i mobili e le suppellettili che in essa si trovano;
- dà atto che i hanno già proceduto alla divisione ed all'assegnazione in proprietà Pt_2
esclusiva di quanto dagli stessi ritenuto di spettanza dell'uno e dell'altra e che per parte sua il
Resistente ha già provveduto al ritiro;
pagina 3 di 5 - dispone a carico di la corresponsione dell'importo di € 350,00 Controparte_1
(trecentocinquanta/00), quale contributo mensile integrativo per il mantenimento di ciascun figlio, da corrispondere da parte del Signor entro il giorno 15 di ogni mese, oltre rivalutazione CP_1
annuale ISTAT;
- dà atto che l'assegno familiare continuerà ad essere percepito integralmente dalla Ricorrente;
- dispone che le spese straordinarie (da concordarsi preventivamente) per i due figli minori Per_3
ed saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno e che
[...] Per_2
dette somme non potranno essere compensate con altre dazioni e/o altri crediti.
- dà atto che le Pati si impegnano all'attuazione del seguente piano genitoriale (“Piano Settimanale per le frequentazioni”) in virtù dell'accordo dalle stesse raggiunto in data 3.12.2024: “a) ogni giovedì, anziché ogni mercoledì, il padre ritirerà i figli da scuola alle ore 16,20, intendendosi che
verrà portato alla scuola elementare di San Polo frequentata dalla sorella e Per_1 Per_2
l'indomani (venerdì) verrà riaccompagnato a Podenzano presso l'abitazione della Per_1
madre entro le ore 07,15, mentre verrà accompagnata direttamente alla scuola di San Polo. Per_2
b) il padre, nelle settimane in cui non trascorrerà il fine settimana con i figli (sabato e domenica), il venerdì li andrà a prendere come al giovedì, li terrà a dormire con sé e li riaccompagnerà il sabato mattina alle ore 08,00 presso l'abitazione della madre. c) Nei fine settimana in cui i figli saranno con il padre, questi li preleverà dall'abitazione della madre alle ore 08,00 del sabato ed il lunedì successivo li riporterà quanto a alle ore 07,15 a Podenzano e quanto ad Per_1 Per_2
direttamente alla scuola a San Polo. d) I coniugi si impegnano a comunicarsi reciprocamente eventuali variazioni proposte temporaneamente alle cadenze settimanali come sopra rappresentate sub a), b) e c), con almeno tre (3) giorni di anticipo salvo eventuali urgenze”;
- dà atto che in forza degli accordi intervenuti tra i coniugi, è obbligata a donare entro Parte_1
e non oltre il 31.12.2025 ai propri figli ed mantenendo per sé il Controparte_2 CP_3 diritto di usufrutto, il diritto di nuda proprietà dell'immobile sito nel comune di Ferriere, Località
Torrio Casetta n. 38, censito nel Partitario del Comune di Ferriere come segue: - Catasto fabbricati:
Foglio 140, particelle 830 sub 4- 828 sub 4 – 825 sub 4 (graffate) , località Torrio Casetta n.38, piano T1, categoria A/3 Classe 5, vani 6, superficie catastale totale mq 138, rendita Euro 257,20; -
Catasto Terreni: Foglio 140, particelle 868 dell'estensione mq.60, reddito dominicale Euro 0,02, reddito agrario Euro 0,12; 869 dell'estensione di mq.6, reddito dominicale Euro 0,01, reddito agrario Euro 0,01; 871 dell'estensione di mq.13 fu da accert., senza reddito, con accollo da parte pagina 4 di 5 della Donante di ogni costo e spesa correlati e necessari per addivenire alla stipula di tale atto di donazione, nonché conseguenti al medesimo;
- dà atto che si è obbligata a formulare alla Banca mutuataria la richiesta di liberare il Parte_1
Resistente dalla garanzia fidejussoria da questi prestata per il pagamento del mutuo relativo all'acquisto della casa coniugale sita in Podenzano, via Don Molinari n. 4;
- ordina al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alle dovute annotazioni ed adempimenti di Legge;
- dichiara integralmente compensate tra le Parti le spese del presente procedimento.
Così deciso in Piacenza, il 4 febbraio 2025
Il Presidente Il Giudice Relatore
dott.ssa Marisella Gatti dott.ssa Laura Ventriglia
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