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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 20/01/2025, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 878/2022 r.g.
Tribunale di Spoleto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In composizione monocratica nella persona del giudice Federico Falfari ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 878/2022 RG
TRA
titolare della ditta individuale Azienda Agraria Bioagri di IG UD (c.f. Parte_1
- p.i. , rappresentata e difesa dall' Avv. Erika Betti Ferramosche del C.F._1 P.IVA_1
Foro di Perugia ed elettivamente domiciliata presso il di lei studio sito in Bettona (PG), Via Assisi n. 12, come da procura in calce all'atto di citazione;
ATTRICE
E
(C.F. ), elettivamente domiciliato in viale Tiberina 132/A, CP_1 C.F._2
presso lo studio dell'Avv. Alessandro Chiucchiolo (C.F. ), che lo rappresenta e C.F._3
difende per procura speciale stesa in calce al ricorso per decreto ingiuntivo nr. 148/2022;
CONVENUTO
OGGETTO: Contratto di prestazione professionale
Conclusioni di parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis:
- In via preliminare: pagina 1 di 13 - accogliere l'eccezione di nullità del Decreto Ingiuntivo per difetto di certezza, liquidità ed esigibilità del sottostante credito, liquidato con parere di congruità del competente ordine professionale reso su lettera di incarico conferita da altro soggetto di diritto, come più ampiamente esposto in narrativa, e per l'effetto accogliere la presente opposizione a decreto ingiuntivo e revocare il decreto ingiuntivo n. 148/2022 del 09/03/2022, r.g. 2401/2021 emesso dal Tribunale di Spoleto Dott.ssa
Stanga in data 08/03/2022;
- accogliere l'eccezione di prescrizione del presunto credito professionale azionato con l'opposto decreto ingiuntivo per i motivi esposti in narrativa e per l'effetto accogliere la presente opposizione a decreto ingiuntivo e revocare, per intervenuta prescrizione del sottostante credito, il decreto ingiuntivo n. 148/2022 del 09/03/2022, r.g. 2401/2021 emesso dal Tribunale di
Spoleto Dott.ssa Stanga in data 08/03/2022;
- rigettare qualsivoglia istanza di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, trattandosi di opposizione fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione ai sensi dell'art. 648 c.p.c. in virtù della documentazione prodotta e dei motivi di cui in narrativa.
In via principale:
- accogliere la presente opposizione a decreto ingiuntivo per i motivi esposti in narrativa e per l'effetto revocare e/o dichiarare nullo, illegittimo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo opposto (n. 148/2022 del 09/03/2022, r.g. 2401/2021 emesso dal Tribunale di Spoleto Dott.ssa Stanga in data 08/03/2022 e notificato a mezzo racc. a.r. in proprio ai sensi della L.
53/94 in data 17/03/2022) e conseguentemente accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'odierna opponente nei confronti dell'opposto per le causali di cui al decreto ingiuntivo de quo e, per l'effetto, respingere e/o rigettare tutte le domande
ex adverso formulate.
In via subordinata:
- nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento integrale della domanda in via principale, disporre in ogni caso la riduzione dell'importo oggetto del suddetto decreto ingiuntivo per tutte le motivazioni esposte in narrativa.
In via riconvenzionale:
-accogliere la domanda riconvenzionale proposta dall'odierna opponente e, per l'effetto condannare la convenuta opposta, al pagamento dell'importo di € 5.000,00 (cinquemila/00) in favore dell'odierna opponente in via equitativa o la somma
pagina 2 di 13 maggiore o minore ovvero altra somma che sarà ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, per l'aver posto in essere il Rag. una condotta negligente nell'esecuzione dell'incarico professionale conferitogli dalla ditta per tutte le CP_1 Parte_1
ragioni esposte in narrativa e per quanto all'esito del presente giudizio.
In ogni caso con vittoria di tutte le spese di lite, compresi compensi e accessori di legge”.
Conclusioni di parte convenuta: “nel merito: Voglia il Giudice adito respingere l'opposizione perché infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese e compensi di giudizio.
In via subordinata: nella denegata ipotesi di parziale accoglimento dell'opposizione, rigettare comunque la domanda riconvenzionale e ogni eccezione svolta da controparte e se del caso ridurre per quanto di ragione il petitum di parte ricorrente”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ritualmente notificato, quale Parte_1
titolare della omonima ditta individuale, ha convenuto dinanzi a questo giudice per la CP_1
revoca del d.i. emesso dal Tribunale di Spoleto n. 148/22 del 09/03/2022, con il quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di euro 9.021,69 a titolo di corrispettivo di alcune fatture rimaste impagate.
In particolare, l'opponente ha esposto che tali fatture sarebbero relative a presunte prestazioni professionali di gestione amministrativa contabile realizzata dal convenuto, che era consulente della dal 2001, Pt_1
intercorrenti fra il 2014 e la data di revoca dell'incarico (2020); ebbene, l'opponente ha evidenziato che, non essendoci una pattuizione scritta sui compensi, l'ammontare degli stessi era sempre stato quantificato in euro 500/600,00 annui, regolarmente corrisposti dalla medesima. A partire dal 2011, tuttavia, sulla base di un accordo scritto stipulato con un diverso soggetto giuridico, ossia la poi cancellata nel Parte_2
2012, veniva contrattualizzato un rapporto di consulenza, in virtù del quale erano poi emesse nel 2020 le fatture poste alla base del ricorso monitorio nei confronti dell'odierna opponente. Per tale ragione, ha evidenziato:
- l'inefficacia del suddetto accordo nei propri confronti, in quanto stipulato con un diverso soggetto di diritto;
pagina 3 di 13 - la non debenza delle somme richieste (avendo la stessa pagato i compensi, continuando a corrispondere le somme nella misura sempre versata di euro 500/600,00 annui);
- la prescrizione presuntiva del relativo credito ex art. 2956 c.c.;
- l'inadempimento del rag. alle proprie obbligazioni nell'anno 2021, chiedendo in via CP_1
riconvenzionale la condanna di questi al risarcimento del conseguente danno.
Ha concluso, dunque, per la revoca del d.i. opposto, nonché per la condanna in via riconvenzionale al risarcimento, da quantificarsi in via equitativa in euro 5.000,00.
Si è costituito in giudizio evidenziando in primo luogo come un accordo scritto fosse CP_1
intervenuto fra le odierne parti sin dal 2006 e come l'accordo del 2011 in verità riguardava anche la ditta individuale , in quanto le prestazioni professionali svolte in esecuzione del medesimo in Parte_1
verità hanno riguardato sempre la sua persona. Nel merito, ha evidenziato l'inoperatività nel caso di specie della prescrizione presuntiva e l'insussistenza degli allegati inadempimenti a proprio carico, chiedendo la conferma del decreto opposto.
All'esito della prima udienza, non è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Svolto senza successo un tentativo di conciliazione, la causa è stata poi istruita, oltre che documentalmente, mediante espletamento di una c.t.u.. Infine, la stessa si è conclusa con la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, tenutasi ex art. 127ter c.p.c., in data 17/10/2024. All'esito della stessa, in cui i procuratori hanno precisato le conclusioni riportandosi ai propri atti, la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione alle parti del termine ordinario per il deposito degli scritti conclusivi ex art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Appare opportuno, in primo luogo, evidenziare quali siano le circostanze effettivamente contestate nell'odierno giudizio.
pagina 4 di 13 Infatti, la stessa opponente ha riconosciuto la sussistenza del rapporto professionale fra le odierne parti e lo svolgimento della relativa prestazione da parte dell'opposto; circostanze che, dunque, devono ritenersi pacifiche fra le parti ai sensi dell'art. 115 c.p.c..
Viceversa, parte attrice ha eccepito, in primo luogo, l'erroneità della quantificazione dei compensi, unilateralmente determinati nelle fatture trasmesse solamente nel 2020, sulla base di un accordo scritto stipulato nel 2011 e non sottoscritto dalla medesima ma riguardante l'attività svolta nei confronti di altro soggetto di diritto.
Ebbene, in primo luogo occorre evidenziare come fra le parti fosse già intervenuta una contrattualizzazione del rapporto, mediante scrittura del 2006, sottoscritta dalla in proprio (ossia quale titolare della Pt_1
omonima ditta individuale, odierna opponente), nella quale si indicavano le singole prestazioni di cui il era incaricato ma non venivano indicati i corrispettivi dovuti per le stesse, facendo generico CP_1
riferimento alle “tariffe professionali come per legge”.
In secondo luogo, occorre sindacare se l'accordo del 2011, invece, costituisca sufficiente prova di una diversa e maggiore quantificazione dei corrispettivi per le medesime prestazioni ovvero ancora se questo prevedesse entrambe le circostanze.
Sul punto, non può sottacersi come parte attrice abbia rilevato l'inefficacia di tale scrittura nei propri riguardi;
invero, seppur la firmataria della stessa fosse la stessa , occorre sottolineare come Parte_1
la medesima si fosse qualificata espressamente, nell'incipit della stessa, quale legale rappresentante della spendendone dunque i relativi poteri. È evidente, pertanto, come la abbia Parte_2 Pt_1
partecipato a tale accordo contrattuale solo ed esclusivamente quale legale rappresentante di tale soggetto, dotato di soggettività autonoma e centro di interessi e situazioni soggettive attive e passive.
Pertanto, la quantificazione specifica delle somme dovute per ogni prestazione avrebbe dovuto applicarsi solamente alle prestazioni svolte in favore della i cui corrispettivi, peraltro, potevano essere Parte_2
richiesti solamente a quest'ultimo; soggetto, peraltro, estinto mediante cancellazione dal registro delle imprese nel febbraio 2012. Il fatto che la fosse legale rappresentante della medesima non è Pt_1
pagina 5 di 13 elemento sufficiente a ritenere che le suddette previsioni contrattuale potessero riferirsi alla medesima, né è credibile che trattavasi di mero errore materiale non emendato in buona fede dallo studio invero, Pt_1
per il principio della certezza dei traffici giuridici, occorre attribuire un valore alle espressioni letterali delle pattuizioni scritte, specie laddove non sono contrastate da elementi intrinseci o estrinseci aventi una portata decisiva.
Caratteristica che non può attribuirsi, nel caso di specie, ai codici ATECO della e della ditta Parte_2
individuale invero, attraverso tale emergenze documentali, l'opposto ha sostenuto potesse rilevarsi Pt_1
che l'attività svolta dalla dopo la relativa estinzione, fu continuata dalla ditta individuale Parte_2
; con la conseguenza per cui la corrispondente attività di consulenza svolta dall'opposto, Parte_1
nella medesima misura maggiorata rispetto a quella ante 2011, sarebbe continuata tutta in favore della medesima. Pt_1
Invero, parte opposta ha evidenziato, invero solo nelle note di udienza del 14/04/2023, che “è pienamente dimostrato che l'attività della società CMC Snc, come risultante dalla visura camerale in atti (v. doc. 4 fasc , codice Pt_1
ATECO 46.11.01 “agenti e rappresentanti di materie prime agricole”, dopo la cancellazione della detta società avvenuta il
14.02.2012 - non è cessata ma è stata assorbita ed è continuata nella ditta : infatti, nel 2012 due erano le Parte_1
attività svolte dalla e due erano i codici di attività (461101 e 015000), come risulta dalla dichiarazione Iva in atti Pt_1
(v.doc. 16 all. memoria 183 cpc nr. 2 fasc. ; nel 2013, le attività erano tre, identificate con tre codici di attività CP_1
(461101 – 01500 e 016100), come risultante dalla dichiarazione IVA in atti (v. doc. 18 all. memoria 183 Cpc n. 2)”.
Le conclusioni che la parte trae da tali circostanze non paiono condivisibili;
invero, considerato che la svolgeva attività inquadrata come ATECO 46.11.01 “agenti e rappresentanti di materie prime Parte_2
agricole”, sarebbe stato significativo se tale attività, prima del 2012 non svolta dalla ditta individuale Parte_1
fosse stata per la prima volta inserita in quelle della ditta individuale nel 2012. Invece, già nel 2012
[...]
fra le due attività svolte dalla vi era già quella indicata con il codice ATECO 46.11.01; nel 2013, Pt_1
veniva aggiunta la diversa attività con codice ATECO 016100, che non ha alcuna corrispondenza con l'attività della Parte_2
pagina 6 di 13 In altri termini, la scrittura in questione non può ritenersi vincolante nei confronti dell'attuale opponente.
Ciò comporta, peraltro, che sempre e solo alla sarebbe addebitabile la ricognizione di debito Parte_2
di cui all'art. 14 co. 2 della scrittura medesima;
a ben vedere, inoltre, facendo tale previsione riferimento a un presunto allegato, va evidenziato come lo stesso non sia stato prodotto agli atti, rendendo del tutto vuota la suddetta clausola.
2. Ciò posto con riferimento alla valenza della scrittura del 2011, occorre ritenere che la medesima fattispecie debba essere trattata alla luce di quanto previsto dall'unica scrittura vigente fra le parti, quella del
2006, la quale nulla prevedeva in merito alla quantificazione dei compensi, salvo rinviare alle tabelle professionali.
Ed in ogni caso, e questo pare il nodo centrale della questione, occorre evidenziare quali siano le circostanze ritualmente contestate dall'attrice con l'atto di opposizione.
Dalla lettura del medesimo si evidenzia come la stessa abbia fondato le proprie censure, principalmente di natura formale, sulla non corretta condotta del professionista che avrebbe ottenuto il parere di congruità dal proprio Ordine, allegando la scrittura del 2011 che non si riferiva all'opponente; ciò che, tuttavia, risulta decisivo, è che la non abbia in alcun modo contestato lo svolgimento delle prestazioni Parte_1
indicate nelle fatture in questione. Anche nelle note per la prima udienza e nella prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. parte attrice ribadisce le difese già formulate nello scritto introduttivo, non contestando lo svolgimento delle prestazioni da parte dell'opposto; solamente con la seconda memoria ex art. 183 co. 6
c.p.c., per sostenere l'irrilevanza di un precedente giurisprudenziale menzionato dall'opposto, l'attrice per la prima volta e tardivamente afferma che “nel presente procedimento la sig.ra contesta proprio la fondatezza e la Pt_1
quantificazione della prestazione oggetto di decreto ingiuntivo”. Invero, tale contestazione è innanzitutto tardiva e, comunque, ancora una volta generica;
la non afferma che le prestazioni indicate dall'opposto non Pt_1
siano state svolte, eventualmente anche indicando quali delle medesime siano state svolte e quali meno, ma si limita ad affermare genericamente la contestazione dell'esistenza del credito perché la avrebbe Pt_1
già versato quanto dovuto e stabilito verbalmente in euro 500/600,00 annui.
pagina 7 di 13 Pertanto, a prescindere dalle indagini, anche alternative, fatte fare dal c.t.u., non può non tenersi conto del principio di cui all'art. 115 c.p.c., che impone al giudice di non sindacare l'esistenza di un determinato fatto se questo non è contestato fra le parti. Ebbene, dalla lettura dell'atto introduttivo, in alcun punto emerge una contestazione sull'effettivo svolgimento di tali prestazioni, ad eccezione delle prestazioni del 2021 (non oggetto della richiesta monitoria), di cui poi si dirà. Anzi la specifica contestazione relativa al mancato svolgimento di alcune prestazioni nel 2021 rende evidente come difetti una correlativa contestazione riguardante gli anni precedenti.
Ciò posto, nemmeno potrebbe sostenersi che tali prestazioni, come detto sicuramente svolte, non fossero imputabili all'odierna opponente;
invero, da una parte la scrittura del 2011 è stata contestata solo nella misura in cui prevedeva una liquidazione puntuale dei costi delle specifiche prestazioni, che per quanto sopra detto non è efficace nei confronti della ditta individuale. D'altra parte, tuttavia, occorre considerare che le prestazioni di cui si è richiesto il pagamento sono quelle svolte dal 2014 al 2020. Pertanto, considerato che le prestazioni in sé non sono contestate e che la è cessata dal marzo 2012, Parte_2
appare chiaro che tutta l'attività svolta in tali anni dovesse riferirsi all'unico soggetto ancora esistente e attivo (a prescindere dal fatto che questo possa considerarsi tecnicamente “in continuazione” o meno rispetto alla , ossia la ditta individuale odierna opponente. Parte_2
È pur vero che potrebbero considerarsi tardivi i documenti depositati dall'opposto solamente con la nota di udienza del 20/03/2024, in un momento in cui da tempo erano maturate le preclusioni istruttorie ed era in fase di svolgimento la c.t.u.. Non può invero sostenersi che trattavasi di documenti non in possesso della parte;
la stessa, nelle note di udienza con le quali è stato effettuato il deposito, ha riconosciuto che tale documentaizone trasmessa all'ordine professionale era quella che era stata “presentata e depositata in allegato alla richiesta di liquidazione della parcella del 10.12.2021 – Prot. 42/21”. Pertanto, è chiaro che la medesima era già nella disponibilità dell'opposto, il quale avrebbe potuto e dovuto produrla in giudizio nei tempi proceduralmente previsti.
pagina 8 di 13 In ogni caso, come si è detto, l'esecuzione di tali prestazioni non è stata ritualmente contestata in giudizio dall'attrice, pertanto gli stessi non risultavano indispensabili;
ciò che era contestato, invece era la liquidazione dei correlativi compensi. Sul punto, ammesso che non possa risultare decisivo il parere dell'ordine professionale, in quanto asseritamente emesso sulla base della scrittura del 2011, occorre tenere conto dell'esito della c.t.u. nella sua prima relazione. Invero, il consulente, applicando non i compensi pattuiti nel 2011 bensì le tariffe professionali richiamate dalla scrittura del 2006 (quella pacificamente sottoscritta dalla , ha ritenuto, pur tralasciando l'anno 2014, che “la somma di euro 9.021,69 richiesta Pt_1
dal Rag. per compensi professionali relativi agli anni dal 2015 al 2020 è da considerarsi congrua rispetto alle CP_1
tariffe professionali vigenti”.
Come detto in precedenza, il consulente ha preso in considerazione le prestazioni svolte dal convenuto e indicate all'Ordine per il parere, non essendo contestato l'effettivo svolgimento delle medesime;
ha poi applicato il criterio di liquidazione della scrittura del 2006, rilevando che l'ammontare dei compensi richiesti era anche più basso di quanto previsto dai minimi tabellari. Non vi sono dubbi, dunque, sulla congruità delle somme richieste, ben inferiori a quelle astrattamente dovute, e sulla fondatezza dell'odierna pretesa creditoria, che tiene conto anche dei pagamenti intervenuti nel corso degli anni da parte della Pt_1
3. Parte opponente, inoltre, ha eccepito la prescrizione presuntiva di tali crediti, ex art. 2956 c.c..
Trattasi di un'ipotesi di prescrizione presuntiva, da tenere distinta dalla prescrizione ordinaria per le sue sostanziali differenze, anche concettuali, e per la sua peculiarità di presunzione legale. Ebbene, la peculiarità
della prescrizione presuntiva è di determinare non l'estinzione dell'obbligazione ma la presunzione iuris tantum (seppure con rigorose limitazioni in ordine alla prova contraria) che il debito sia stato pagato (Cass.
Civ., sent. n. 1248/1994). L'incompatibilità logica tra prescrizione presuntiva e prescrizione ordinaria, che si fondano la prima su una presunzione di pagamento e la seconda sulla semplice inerzia del titolare del diritto nel richiedere la sua attuazione non consente la loro contemporanea proposizione nello stesso giudizio (Cass. Civ., sent. n. 9019/1993, Cass. Civ., sent. n. 7510/1991 e Cass. Civ., sent. n. 1087/1987).
pagina 9 di 13 Pertanto, nell'eccezione di prescrizione presuntiva non può ritenersi compresa anche l'eccezione di prescrizione estintiva.
Le deduzioni con le quali il debitore, ferma restando l'originaria esistenza del debito, assume che il debito sia stato pagato o sia, comunque, estinto non rendono inopponibile l'eccezione di prescrizione presuntiva, perché non son incompatibili con la presunta estinzione del debito per decorso del termine ma ad essa aderiscono e la confermano (Cass. Civ., sent. n. 14249/2004).
Punto centrale e rilevante anche nella presente sede è che l'eccezione di prescrizione presuntiva implica il riconoscimento dell'esistenza del credito nella misura richiesta dal creditore, talché non può farla valere il debitore che sostenga di aver estinto l'obbligazione mediante il pagamento di una somma minore di quella domandata, poiché in tal modo egli nega parzialmente l'originaria esistenza del credito. Tuttavia, tale comportamento processuale, incompatibile con l'eccezione di prescrizione presuntiva, restando interno all'eccezione in questione, non impedisce al debitore di sostenere altre eventuali eccezioni o di contestare sotto diversi profili l'obbligazione controversa e, in particolare, la misura di essa (Cass. Civ., sent. n.
7277/2005). Ciò significa, appunto, che qualora si contesti la misura del compenso richiesto, allegando di aver corrisposto una somma minore ma sufficiente alla luce degli accordi fra le parti, circostanza esattamente avvenuta nel caso di specie e chiaramente precisata nella seconda memoria ex art. 183 co. 6
c.p.c. di parte attrice a pag. 2, non potrà formularsi, o comunque sarebbe infondata, l'eccezione in esame.
Ancora, la giurisprudenza prevalente (Cass. Civ., sent. n. 8200/2006; Cass. Civ., sent. n. 1304/1995; Cass.
Civ., sent. n. 4609/1983) nega che la prescrizione presuntiva possa operare qualora il credito di cui si tratta derivi da un contratto stipulato per iscritto, ritenendo l'oralità del rapporto un presupposto imprescindibile per l'applicazione di questa disciplina, dato che i rapporti risultanti da scritture non si possono ricomprendere fra quelli in cui è d'uso comune l'immediato pagamento.
Avendo le parti contrattualizzato il proprio rapporto con la scrittura del 2006, si ritiene anche per tale ragione infondata la detta eccezione e, dunque, sussistente il credito azionato con il ricorso monitorio.
pagina 10 di 13 4. Infine, quanto alla domanda riconvenzionale di parte attrice per il risarcimento dei danni asseritamente derivati dall'inadempimento del convenuto, occorre rilevare quanto segue.
Posta la libertà per il professionista di rinunciare all'incarico (e quindi pacifico il fatto che tale scelta non costituisce di per sé inadempimento), l'opponente ha sostenuto in citazione che l'inadempimento dello stesso avrebbe portato a “contestazioni da parte dell'Inps e dell'Agenzia delle Entrate” e che non sarebbe da questi stata ritualmente consigliata in merito alla possibilità di rateizzare le cartelle Inps e Agenzia
Entrate al fine di poter ottenere un Durc regolare, chiedendo di liquidare equitativamente tale danno in euro 5.000,00.
In primo luogo, occorre considerare come con riferimento al presunto danno derivante dall'impossibilità di detrarre un rilevante credito di imposta per la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi del
2021, evidenziato con le note per la prima udienza, parte attrice si è riservata di agire con eventuale e separato giudizio;
volontà confermata nella seconda memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c..
In secondo luogo, occorre ricordare (con riferimento agli altri asseriti danni subiti) che è orientamento unanime in giurisprudenza quello per cui è da rigettare la richiesta risarcitoria del tutto sfornita di prova e lasciata alla libera determinazione del giudice non solo nel quantum, ma anche nell'an, con la conseguenza ulteriore dell'inammissibilità del ricorso al potere giudiziale officioso di liquidazione equitativa del danno
(Cass. civ., sez. I, 01/06/2012, n. 8854). La previsione di tale potere non dispensa infatti la parte dalla prova dell'esistenza e dell'entità materiale del pregiudizio subito, essendo il suo esercizio subordinato alla condizione che risulti impossibile o particolarmente difficile provare il danno nel suo preciso ammontare, e non venendo comunque meno l'onere di fornire gli elementi dei quali la parte possa ragionevolmente disporre, affinché l'apprezzamento equitativo sia, per quanto possibile, ricondotto alla sua funzione di colmare solo le lacune insuperabili ai fini della determinazione dell'equivalente pecuniario (cfr. Cass., Sez. 6,
19 dicembre 2011, n. 27447; Cass., Sez. 3, 30 aprile 2010. n. 10607; Cass., Sez. 2, 7 giugno 2007, n. 13288).
Ebbene, nel caso di specie parte attrice fa riferimento in modo generico a “gravi difficoltà economiche”, derivanti dalla mancata disponibilità di un Durc regolare, e alla sospensione “dei benefici di cui alla L.
pagina 11 di 13 Sabatini e dei finanziamenti PAC”, senza indicare a quali e quanti benefici o finanziamenti nello specifico aveva accesso in precedenza, nonché quali e quanti fossero quelli che avrebbe perso in virtù dell'asserito inadempimento dell'opposto. Dunque, la domanda è rimasta del tutto sfornita di prova.
Unico danno che è stato provato dall'attrice è l'aver dovuto corrispondere la somma di euro 243,06, in data
19/04/2022, per tardivo deposito delle dichiarazioni Iva del 2021; tuttavia, occorre considerare come il avesse comunicato la rinuncia all'incarico sin dal 14/06/2021 e avesse, nell'agosto del medesimo CP_1
anno, sollecitato la a ritirare la propria documentazione, non avendo questa riscontrato la prima Pt_1
missiva. Dunque, parte attrice non ha provato che all'epoca della rinuncia dell'incarico si fosse già in un momento in cui non era più possibile depositare le dichiarazioni Iva per tale annualità senza incorrere in sanzioni. Pertanto, in mancanza di idonea prova del nesso causale fra tale danno e l'asserito inadempimento ex art. 1223 c.c., non si ritiene che lo stesso sia addebitabile alla condotta del CP_1
essendo possibile che la avrebbe potuto evitare la suddetta sanzione qualora avesse tenuto una Pt_1
condotta diligente nel cercare un nuovo commercialista in tempo utile.
La domanda riconvenzionale, pertanto, merita integrale rigetto.
5. Le spese di lite (ivi incluse quelle di c.t.u.) seguono la soccombenza e si pongono comunque a carico dell'attrice, e si liquidano come da dispositivo, ai sensi del d.m. 55/2014, così come aggiornato dal d.m.
147/2022, tenuto conto delle fasi processuali svolte, della durata del giudizio e della complessità delle questioni affrontate, che legittimano l'utilizzo dei valori inferiori ai parametri medi dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica definitivamente pronunciando respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa
▪ Rigetta l'opposizione proposta e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 148/22 emesso dal
Tribunale di Spoleto in data 09/03/2022, dichiarandolo esecutivo ex art. 653 c.p.c.;
pagina 12 di 13 ▪ Rigetta la domanda riconvenzionale di parte attrice;
▪ Condanna al pagamento in favore di delle spese di lite che si Parte_1 CP_1
liquidano in euro 3.000,00 per compensi professionali (600,00 per fase di studio, 500,00 per fase introduttiva, 1.000,00 per fase di trattazione/istruttoria, 900,00 per fase decisionale), oltre 15% rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge;
▪ Pone le spese di c.t.u., come liquidate con separato decreto, definitivamente a carico di parte attrice.
Spoleto, 20/01/2025
Il giudice
Federico Falfari
pagina 13 di 13
Tribunale di Spoleto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In composizione monocratica nella persona del giudice Federico Falfari ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 878/2022 RG
TRA
titolare della ditta individuale Azienda Agraria Bioagri di IG UD (c.f. Parte_1
- p.i. , rappresentata e difesa dall' Avv. Erika Betti Ferramosche del C.F._1 P.IVA_1
Foro di Perugia ed elettivamente domiciliata presso il di lei studio sito in Bettona (PG), Via Assisi n. 12, come da procura in calce all'atto di citazione;
ATTRICE
E
(C.F. ), elettivamente domiciliato in viale Tiberina 132/A, CP_1 C.F._2
presso lo studio dell'Avv. Alessandro Chiucchiolo (C.F. ), che lo rappresenta e C.F._3
difende per procura speciale stesa in calce al ricorso per decreto ingiuntivo nr. 148/2022;
CONVENUTO
OGGETTO: Contratto di prestazione professionale
Conclusioni di parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis:
- In via preliminare: pagina 1 di 13 - accogliere l'eccezione di nullità del Decreto Ingiuntivo per difetto di certezza, liquidità ed esigibilità del sottostante credito, liquidato con parere di congruità del competente ordine professionale reso su lettera di incarico conferita da altro soggetto di diritto, come più ampiamente esposto in narrativa, e per l'effetto accogliere la presente opposizione a decreto ingiuntivo e revocare il decreto ingiuntivo n. 148/2022 del 09/03/2022, r.g. 2401/2021 emesso dal Tribunale di Spoleto Dott.ssa
Stanga in data 08/03/2022;
- accogliere l'eccezione di prescrizione del presunto credito professionale azionato con l'opposto decreto ingiuntivo per i motivi esposti in narrativa e per l'effetto accogliere la presente opposizione a decreto ingiuntivo e revocare, per intervenuta prescrizione del sottostante credito, il decreto ingiuntivo n. 148/2022 del 09/03/2022, r.g. 2401/2021 emesso dal Tribunale di
Spoleto Dott.ssa Stanga in data 08/03/2022;
- rigettare qualsivoglia istanza di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, trattandosi di opposizione fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione ai sensi dell'art. 648 c.p.c. in virtù della documentazione prodotta e dei motivi di cui in narrativa.
In via principale:
- accogliere la presente opposizione a decreto ingiuntivo per i motivi esposti in narrativa e per l'effetto revocare e/o dichiarare nullo, illegittimo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo opposto (n. 148/2022 del 09/03/2022, r.g. 2401/2021 emesso dal Tribunale di Spoleto Dott.ssa Stanga in data 08/03/2022 e notificato a mezzo racc. a.r. in proprio ai sensi della L.
53/94 in data 17/03/2022) e conseguentemente accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'odierna opponente nei confronti dell'opposto per le causali di cui al decreto ingiuntivo de quo e, per l'effetto, respingere e/o rigettare tutte le domande
ex adverso formulate.
In via subordinata:
- nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento integrale della domanda in via principale, disporre in ogni caso la riduzione dell'importo oggetto del suddetto decreto ingiuntivo per tutte le motivazioni esposte in narrativa.
In via riconvenzionale:
-accogliere la domanda riconvenzionale proposta dall'odierna opponente e, per l'effetto condannare la convenuta opposta, al pagamento dell'importo di € 5.000,00 (cinquemila/00) in favore dell'odierna opponente in via equitativa o la somma
pagina 2 di 13 maggiore o minore ovvero altra somma che sarà ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, per l'aver posto in essere il Rag. una condotta negligente nell'esecuzione dell'incarico professionale conferitogli dalla ditta per tutte le CP_1 Parte_1
ragioni esposte in narrativa e per quanto all'esito del presente giudizio.
In ogni caso con vittoria di tutte le spese di lite, compresi compensi e accessori di legge”.
Conclusioni di parte convenuta: “nel merito: Voglia il Giudice adito respingere l'opposizione perché infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese e compensi di giudizio.
In via subordinata: nella denegata ipotesi di parziale accoglimento dell'opposizione, rigettare comunque la domanda riconvenzionale e ogni eccezione svolta da controparte e se del caso ridurre per quanto di ragione il petitum di parte ricorrente”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ritualmente notificato, quale Parte_1
titolare della omonima ditta individuale, ha convenuto dinanzi a questo giudice per la CP_1
revoca del d.i. emesso dal Tribunale di Spoleto n. 148/22 del 09/03/2022, con il quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di euro 9.021,69 a titolo di corrispettivo di alcune fatture rimaste impagate.
In particolare, l'opponente ha esposto che tali fatture sarebbero relative a presunte prestazioni professionali di gestione amministrativa contabile realizzata dal convenuto, che era consulente della dal 2001, Pt_1
intercorrenti fra il 2014 e la data di revoca dell'incarico (2020); ebbene, l'opponente ha evidenziato che, non essendoci una pattuizione scritta sui compensi, l'ammontare degli stessi era sempre stato quantificato in euro 500/600,00 annui, regolarmente corrisposti dalla medesima. A partire dal 2011, tuttavia, sulla base di un accordo scritto stipulato con un diverso soggetto giuridico, ossia la poi cancellata nel Parte_2
2012, veniva contrattualizzato un rapporto di consulenza, in virtù del quale erano poi emesse nel 2020 le fatture poste alla base del ricorso monitorio nei confronti dell'odierna opponente. Per tale ragione, ha evidenziato:
- l'inefficacia del suddetto accordo nei propri confronti, in quanto stipulato con un diverso soggetto di diritto;
pagina 3 di 13 - la non debenza delle somme richieste (avendo la stessa pagato i compensi, continuando a corrispondere le somme nella misura sempre versata di euro 500/600,00 annui);
- la prescrizione presuntiva del relativo credito ex art. 2956 c.c.;
- l'inadempimento del rag. alle proprie obbligazioni nell'anno 2021, chiedendo in via CP_1
riconvenzionale la condanna di questi al risarcimento del conseguente danno.
Ha concluso, dunque, per la revoca del d.i. opposto, nonché per la condanna in via riconvenzionale al risarcimento, da quantificarsi in via equitativa in euro 5.000,00.
Si è costituito in giudizio evidenziando in primo luogo come un accordo scritto fosse CP_1
intervenuto fra le odierne parti sin dal 2006 e come l'accordo del 2011 in verità riguardava anche la ditta individuale , in quanto le prestazioni professionali svolte in esecuzione del medesimo in Parte_1
verità hanno riguardato sempre la sua persona. Nel merito, ha evidenziato l'inoperatività nel caso di specie della prescrizione presuntiva e l'insussistenza degli allegati inadempimenti a proprio carico, chiedendo la conferma del decreto opposto.
All'esito della prima udienza, non è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Svolto senza successo un tentativo di conciliazione, la causa è stata poi istruita, oltre che documentalmente, mediante espletamento di una c.t.u.. Infine, la stessa si è conclusa con la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, tenutasi ex art. 127ter c.p.c., in data 17/10/2024. All'esito della stessa, in cui i procuratori hanno precisato le conclusioni riportandosi ai propri atti, la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione alle parti del termine ordinario per il deposito degli scritti conclusivi ex art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Appare opportuno, in primo luogo, evidenziare quali siano le circostanze effettivamente contestate nell'odierno giudizio.
pagina 4 di 13 Infatti, la stessa opponente ha riconosciuto la sussistenza del rapporto professionale fra le odierne parti e lo svolgimento della relativa prestazione da parte dell'opposto; circostanze che, dunque, devono ritenersi pacifiche fra le parti ai sensi dell'art. 115 c.p.c..
Viceversa, parte attrice ha eccepito, in primo luogo, l'erroneità della quantificazione dei compensi, unilateralmente determinati nelle fatture trasmesse solamente nel 2020, sulla base di un accordo scritto stipulato nel 2011 e non sottoscritto dalla medesima ma riguardante l'attività svolta nei confronti di altro soggetto di diritto.
Ebbene, in primo luogo occorre evidenziare come fra le parti fosse già intervenuta una contrattualizzazione del rapporto, mediante scrittura del 2006, sottoscritta dalla in proprio (ossia quale titolare della Pt_1
omonima ditta individuale, odierna opponente), nella quale si indicavano le singole prestazioni di cui il era incaricato ma non venivano indicati i corrispettivi dovuti per le stesse, facendo generico CP_1
riferimento alle “tariffe professionali come per legge”.
In secondo luogo, occorre sindacare se l'accordo del 2011, invece, costituisca sufficiente prova di una diversa e maggiore quantificazione dei corrispettivi per le medesime prestazioni ovvero ancora se questo prevedesse entrambe le circostanze.
Sul punto, non può sottacersi come parte attrice abbia rilevato l'inefficacia di tale scrittura nei propri riguardi;
invero, seppur la firmataria della stessa fosse la stessa , occorre sottolineare come Parte_1
la medesima si fosse qualificata espressamente, nell'incipit della stessa, quale legale rappresentante della spendendone dunque i relativi poteri. È evidente, pertanto, come la abbia Parte_2 Pt_1
partecipato a tale accordo contrattuale solo ed esclusivamente quale legale rappresentante di tale soggetto, dotato di soggettività autonoma e centro di interessi e situazioni soggettive attive e passive.
Pertanto, la quantificazione specifica delle somme dovute per ogni prestazione avrebbe dovuto applicarsi solamente alle prestazioni svolte in favore della i cui corrispettivi, peraltro, potevano essere Parte_2
richiesti solamente a quest'ultimo; soggetto, peraltro, estinto mediante cancellazione dal registro delle imprese nel febbraio 2012. Il fatto che la fosse legale rappresentante della medesima non è Pt_1
pagina 5 di 13 elemento sufficiente a ritenere che le suddette previsioni contrattuale potessero riferirsi alla medesima, né è credibile che trattavasi di mero errore materiale non emendato in buona fede dallo studio invero, Pt_1
per il principio della certezza dei traffici giuridici, occorre attribuire un valore alle espressioni letterali delle pattuizioni scritte, specie laddove non sono contrastate da elementi intrinseci o estrinseci aventi una portata decisiva.
Caratteristica che non può attribuirsi, nel caso di specie, ai codici ATECO della e della ditta Parte_2
individuale invero, attraverso tale emergenze documentali, l'opposto ha sostenuto potesse rilevarsi Pt_1
che l'attività svolta dalla dopo la relativa estinzione, fu continuata dalla ditta individuale Parte_2
; con la conseguenza per cui la corrispondente attività di consulenza svolta dall'opposto, Parte_1
nella medesima misura maggiorata rispetto a quella ante 2011, sarebbe continuata tutta in favore della medesima. Pt_1
Invero, parte opposta ha evidenziato, invero solo nelle note di udienza del 14/04/2023, che “è pienamente dimostrato che l'attività della società CMC Snc, come risultante dalla visura camerale in atti (v. doc. 4 fasc , codice Pt_1
ATECO 46.11.01 “agenti e rappresentanti di materie prime agricole”, dopo la cancellazione della detta società avvenuta il
14.02.2012 - non è cessata ma è stata assorbita ed è continuata nella ditta : infatti, nel 2012 due erano le Parte_1
attività svolte dalla e due erano i codici di attività (461101 e 015000), come risulta dalla dichiarazione Iva in atti Pt_1
(v.doc. 16 all. memoria 183 cpc nr. 2 fasc. ; nel 2013, le attività erano tre, identificate con tre codici di attività CP_1
(461101 – 01500 e 016100), come risultante dalla dichiarazione IVA in atti (v. doc. 18 all. memoria 183 Cpc n. 2)”.
Le conclusioni che la parte trae da tali circostanze non paiono condivisibili;
invero, considerato che la svolgeva attività inquadrata come ATECO 46.11.01 “agenti e rappresentanti di materie prime Parte_2
agricole”, sarebbe stato significativo se tale attività, prima del 2012 non svolta dalla ditta individuale Parte_1
fosse stata per la prima volta inserita in quelle della ditta individuale nel 2012. Invece, già nel 2012
[...]
fra le due attività svolte dalla vi era già quella indicata con il codice ATECO 46.11.01; nel 2013, Pt_1
veniva aggiunta la diversa attività con codice ATECO 016100, che non ha alcuna corrispondenza con l'attività della Parte_2
pagina 6 di 13 In altri termini, la scrittura in questione non può ritenersi vincolante nei confronti dell'attuale opponente.
Ciò comporta, peraltro, che sempre e solo alla sarebbe addebitabile la ricognizione di debito Parte_2
di cui all'art. 14 co. 2 della scrittura medesima;
a ben vedere, inoltre, facendo tale previsione riferimento a un presunto allegato, va evidenziato come lo stesso non sia stato prodotto agli atti, rendendo del tutto vuota la suddetta clausola.
2. Ciò posto con riferimento alla valenza della scrittura del 2011, occorre ritenere che la medesima fattispecie debba essere trattata alla luce di quanto previsto dall'unica scrittura vigente fra le parti, quella del
2006, la quale nulla prevedeva in merito alla quantificazione dei compensi, salvo rinviare alle tabelle professionali.
Ed in ogni caso, e questo pare il nodo centrale della questione, occorre evidenziare quali siano le circostanze ritualmente contestate dall'attrice con l'atto di opposizione.
Dalla lettura del medesimo si evidenzia come la stessa abbia fondato le proprie censure, principalmente di natura formale, sulla non corretta condotta del professionista che avrebbe ottenuto il parere di congruità dal proprio Ordine, allegando la scrittura del 2011 che non si riferiva all'opponente; ciò che, tuttavia, risulta decisivo, è che la non abbia in alcun modo contestato lo svolgimento delle prestazioni Parte_1
indicate nelle fatture in questione. Anche nelle note per la prima udienza e nella prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. parte attrice ribadisce le difese già formulate nello scritto introduttivo, non contestando lo svolgimento delle prestazioni da parte dell'opposto; solamente con la seconda memoria ex art. 183 co. 6
c.p.c., per sostenere l'irrilevanza di un precedente giurisprudenziale menzionato dall'opposto, l'attrice per la prima volta e tardivamente afferma che “nel presente procedimento la sig.ra contesta proprio la fondatezza e la Pt_1
quantificazione della prestazione oggetto di decreto ingiuntivo”. Invero, tale contestazione è innanzitutto tardiva e, comunque, ancora una volta generica;
la non afferma che le prestazioni indicate dall'opposto non Pt_1
siano state svolte, eventualmente anche indicando quali delle medesime siano state svolte e quali meno, ma si limita ad affermare genericamente la contestazione dell'esistenza del credito perché la avrebbe Pt_1
già versato quanto dovuto e stabilito verbalmente in euro 500/600,00 annui.
pagina 7 di 13 Pertanto, a prescindere dalle indagini, anche alternative, fatte fare dal c.t.u., non può non tenersi conto del principio di cui all'art. 115 c.p.c., che impone al giudice di non sindacare l'esistenza di un determinato fatto se questo non è contestato fra le parti. Ebbene, dalla lettura dell'atto introduttivo, in alcun punto emerge una contestazione sull'effettivo svolgimento di tali prestazioni, ad eccezione delle prestazioni del 2021 (non oggetto della richiesta monitoria), di cui poi si dirà. Anzi la specifica contestazione relativa al mancato svolgimento di alcune prestazioni nel 2021 rende evidente come difetti una correlativa contestazione riguardante gli anni precedenti.
Ciò posto, nemmeno potrebbe sostenersi che tali prestazioni, come detto sicuramente svolte, non fossero imputabili all'odierna opponente;
invero, da una parte la scrittura del 2011 è stata contestata solo nella misura in cui prevedeva una liquidazione puntuale dei costi delle specifiche prestazioni, che per quanto sopra detto non è efficace nei confronti della ditta individuale. D'altra parte, tuttavia, occorre considerare che le prestazioni di cui si è richiesto il pagamento sono quelle svolte dal 2014 al 2020. Pertanto, considerato che le prestazioni in sé non sono contestate e che la è cessata dal marzo 2012, Parte_2
appare chiaro che tutta l'attività svolta in tali anni dovesse riferirsi all'unico soggetto ancora esistente e attivo (a prescindere dal fatto che questo possa considerarsi tecnicamente “in continuazione” o meno rispetto alla , ossia la ditta individuale odierna opponente. Parte_2
È pur vero che potrebbero considerarsi tardivi i documenti depositati dall'opposto solamente con la nota di udienza del 20/03/2024, in un momento in cui da tempo erano maturate le preclusioni istruttorie ed era in fase di svolgimento la c.t.u.. Non può invero sostenersi che trattavasi di documenti non in possesso della parte;
la stessa, nelle note di udienza con le quali è stato effettuato il deposito, ha riconosciuto che tale documentaizone trasmessa all'ordine professionale era quella che era stata “presentata e depositata in allegato alla richiesta di liquidazione della parcella del 10.12.2021 – Prot. 42/21”. Pertanto, è chiaro che la medesima era già nella disponibilità dell'opposto, il quale avrebbe potuto e dovuto produrla in giudizio nei tempi proceduralmente previsti.
pagina 8 di 13 In ogni caso, come si è detto, l'esecuzione di tali prestazioni non è stata ritualmente contestata in giudizio dall'attrice, pertanto gli stessi non risultavano indispensabili;
ciò che era contestato, invece era la liquidazione dei correlativi compensi. Sul punto, ammesso che non possa risultare decisivo il parere dell'ordine professionale, in quanto asseritamente emesso sulla base della scrittura del 2011, occorre tenere conto dell'esito della c.t.u. nella sua prima relazione. Invero, il consulente, applicando non i compensi pattuiti nel 2011 bensì le tariffe professionali richiamate dalla scrittura del 2006 (quella pacificamente sottoscritta dalla , ha ritenuto, pur tralasciando l'anno 2014, che “la somma di euro 9.021,69 richiesta Pt_1
dal Rag. per compensi professionali relativi agli anni dal 2015 al 2020 è da considerarsi congrua rispetto alle CP_1
tariffe professionali vigenti”.
Come detto in precedenza, il consulente ha preso in considerazione le prestazioni svolte dal convenuto e indicate all'Ordine per il parere, non essendo contestato l'effettivo svolgimento delle medesime;
ha poi applicato il criterio di liquidazione della scrittura del 2006, rilevando che l'ammontare dei compensi richiesti era anche più basso di quanto previsto dai minimi tabellari. Non vi sono dubbi, dunque, sulla congruità delle somme richieste, ben inferiori a quelle astrattamente dovute, e sulla fondatezza dell'odierna pretesa creditoria, che tiene conto anche dei pagamenti intervenuti nel corso degli anni da parte della Pt_1
3. Parte opponente, inoltre, ha eccepito la prescrizione presuntiva di tali crediti, ex art. 2956 c.c..
Trattasi di un'ipotesi di prescrizione presuntiva, da tenere distinta dalla prescrizione ordinaria per le sue sostanziali differenze, anche concettuali, e per la sua peculiarità di presunzione legale. Ebbene, la peculiarità
della prescrizione presuntiva è di determinare non l'estinzione dell'obbligazione ma la presunzione iuris tantum (seppure con rigorose limitazioni in ordine alla prova contraria) che il debito sia stato pagato (Cass.
Civ., sent. n. 1248/1994). L'incompatibilità logica tra prescrizione presuntiva e prescrizione ordinaria, che si fondano la prima su una presunzione di pagamento e la seconda sulla semplice inerzia del titolare del diritto nel richiedere la sua attuazione non consente la loro contemporanea proposizione nello stesso giudizio (Cass. Civ., sent. n. 9019/1993, Cass. Civ., sent. n. 7510/1991 e Cass. Civ., sent. n. 1087/1987).
pagina 9 di 13 Pertanto, nell'eccezione di prescrizione presuntiva non può ritenersi compresa anche l'eccezione di prescrizione estintiva.
Le deduzioni con le quali il debitore, ferma restando l'originaria esistenza del debito, assume che il debito sia stato pagato o sia, comunque, estinto non rendono inopponibile l'eccezione di prescrizione presuntiva, perché non son incompatibili con la presunta estinzione del debito per decorso del termine ma ad essa aderiscono e la confermano (Cass. Civ., sent. n. 14249/2004).
Punto centrale e rilevante anche nella presente sede è che l'eccezione di prescrizione presuntiva implica il riconoscimento dell'esistenza del credito nella misura richiesta dal creditore, talché non può farla valere il debitore che sostenga di aver estinto l'obbligazione mediante il pagamento di una somma minore di quella domandata, poiché in tal modo egli nega parzialmente l'originaria esistenza del credito. Tuttavia, tale comportamento processuale, incompatibile con l'eccezione di prescrizione presuntiva, restando interno all'eccezione in questione, non impedisce al debitore di sostenere altre eventuali eccezioni o di contestare sotto diversi profili l'obbligazione controversa e, in particolare, la misura di essa (Cass. Civ., sent. n.
7277/2005). Ciò significa, appunto, che qualora si contesti la misura del compenso richiesto, allegando di aver corrisposto una somma minore ma sufficiente alla luce degli accordi fra le parti, circostanza esattamente avvenuta nel caso di specie e chiaramente precisata nella seconda memoria ex art. 183 co. 6
c.p.c. di parte attrice a pag. 2, non potrà formularsi, o comunque sarebbe infondata, l'eccezione in esame.
Ancora, la giurisprudenza prevalente (Cass. Civ., sent. n. 8200/2006; Cass. Civ., sent. n. 1304/1995; Cass.
Civ., sent. n. 4609/1983) nega che la prescrizione presuntiva possa operare qualora il credito di cui si tratta derivi da un contratto stipulato per iscritto, ritenendo l'oralità del rapporto un presupposto imprescindibile per l'applicazione di questa disciplina, dato che i rapporti risultanti da scritture non si possono ricomprendere fra quelli in cui è d'uso comune l'immediato pagamento.
Avendo le parti contrattualizzato il proprio rapporto con la scrittura del 2006, si ritiene anche per tale ragione infondata la detta eccezione e, dunque, sussistente il credito azionato con il ricorso monitorio.
pagina 10 di 13 4. Infine, quanto alla domanda riconvenzionale di parte attrice per il risarcimento dei danni asseritamente derivati dall'inadempimento del convenuto, occorre rilevare quanto segue.
Posta la libertà per il professionista di rinunciare all'incarico (e quindi pacifico il fatto che tale scelta non costituisce di per sé inadempimento), l'opponente ha sostenuto in citazione che l'inadempimento dello stesso avrebbe portato a “contestazioni da parte dell'Inps e dell'Agenzia delle Entrate” e che non sarebbe da questi stata ritualmente consigliata in merito alla possibilità di rateizzare le cartelle Inps e Agenzia
Entrate al fine di poter ottenere un Durc regolare, chiedendo di liquidare equitativamente tale danno in euro 5.000,00.
In primo luogo, occorre considerare come con riferimento al presunto danno derivante dall'impossibilità di detrarre un rilevante credito di imposta per la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi del
2021, evidenziato con le note per la prima udienza, parte attrice si è riservata di agire con eventuale e separato giudizio;
volontà confermata nella seconda memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c..
In secondo luogo, occorre ricordare (con riferimento agli altri asseriti danni subiti) che è orientamento unanime in giurisprudenza quello per cui è da rigettare la richiesta risarcitoria del tutto sfornita di prova e lasciata alla libera determinazione del giudice non solo nel quantum, ma anche nell'an, con la conseguenza ulteriore dell'inammissibilità del ricorso al potere giudiziale officioso di liquidazione equitativa del danno
(Cass. civ., sez. I, 01/06/2012, n. 8854). La previsione di tale potere non dispensa infatti la parte dalla prova dell'esistenza e dell'entità materiale del pregiudizio subito, essendo il suo esercizio subordinato alla condizione che risulti impossibile o particolarmente difficile provare il danno nel suo preciso ammontare, e non venendo comunque meno l'onere di fornire gli elementi dei quali la parte possa ragionevolmente disporre, affinché l'apprezzamento equitativo sia, per quanto possibile, ricondotto alla sua funzione di colmare solo le lacune insuperabili ai fini della determinazione dell'equivalente pecuniario (cfr. Cass., Sez. 6,
19 dicembre 2011, n. 27447; Cass., Sez. 3, 30 aprile 2010. n. 10607; Cass., Sez. 2, 7 giugno 2007, n. 13288).
Ebbene, nel caso di specie parte attrice fa riferimento in modo generico a “gravi difficoltà economiche”, derivanti dalla mancata disponibilità di un Durc regolare, e alla sospensione “dei benefici di cui alla L.
pagina 11 di 13 Sabatini e dei finanziamenti PAC”, senza indicare a quali e quanti benefici o finanziamenti nello specifico aveva accesso in precedenza, nonché quali e quanti fossero quelli che avrebbe perso in virtù dell'asserito inadempimento dell'opposto. Dunque, la domanda è rimasta del tutto sfornita di prova.
Unico danno che è stato provato dall'attrice è l'aver dovuto corrispondere la somma di euro 243,06, in data
19/04/2022, per tardivo deposito delle dichiarazioni Iva del 2021; tuttavia, occorre considerare come il avesse comunicato la rinuncia all'incarico sin dal 14/06/2021 e avesse, nell'agosto del medesimo CP_1
anno, sollecitato la a ritirare la propria documentazione, non avendo questa riscontrato la prima Pt_1
missiva. Dunque, parte attrice non ha provato che all'epoca della rinuncia dell'incarico si fosse già in un momento in cui non era più possibile depositare le dichiarazioni Iva per tale annualità senza incorrere in sanzioni. Pertanto, in mancanza di idonea prova del nesso causale fra tale danno e l'asserito inadempimento ex art. 1223 c.c., non si ritiene che lo stesso sia addebitabile alla condotta del CP_1
essendo possibile che la avrebbe potuto evitare la suddetta sanzione qualora avesse tenuto una Pt_1
condotta diligente nel cercare un nuovo commercialista in tempo utile.
La domanda riconvenzionale, pertanto, merita integrale rigetto.
5. Le spese di lite (ivi incluse quelle di c.t.u.) seguono la soccombenza e si pongono comunque a carico dell'attrice, e si liquidano come da dispositivo, ai sensi del d.m. 55/2014, così come aggiornato dal d.m.
147/2022, tenuto conto delle fasi processuali svolte, della durata del giudizio e della complessità delle questioni affrontate, che legittimano l'utilizzo dei valori inferiori ai parametri medi dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica definitivamente pronunciando respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa
▪ Rigetta l'opposizione proposta e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 148/22 emesso dal
Tribunale di Spoleto in data 09/03/2022, dichiarandolo esecutivo ex art. 653 c.p.c.;
pagina 12 di 13 ▪ Rigetta la domanda riconvenzionale di parte attrice;
▪ Condanna al pagamento in favore di delle spese di lite che si Parte_1 CP_1
liquidano in euro 3.000,00 per compensi professionali (600,00 per fase di studio, 500,00 per fase introduttiva, 1.000,00 per fase di trattazione/istruttoria, 900,00 per fase decisionale), oltre 15% rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge;
▪ Pone le spese di c.t.u., come liquidate con separato decreto, definitivamente a carico di parte attrice.
Spoleto, 20/01/2025
Il giudice
Federico Falfari
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