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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 30/05/2025, n. 220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 220 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
RG 175/2025 PROC. UNITARIO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Torino
- Sezione Sesta Civile-
Il Tribunale di Torino, Sezione Sesta Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Enrico ASTUNI Presidente dott.ssa Maurizia GIUSTA Giudice dott.ssa Carlotta PITTALUGA Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel proc. unitario n. 175/2025 avente ad oggetto il ricorso per l'apertura della liquidazione controllata proposto da
(C.F. ) residente in [...] C.F._1
Bonfante n. 6, con l'ausilio dei gestori della crisi Avv.ti Giorgia Grazian e Sandro La Rosa, nominati dall'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento “La rinascita degli onesti”;
- RICORRENTE IN PROPRIO-
***
Letto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata depositato da n data 25 Marzo 2025, in proprio, quale debitrice;
Parte_1 letta la relazione redatta ex art. 269 CCII dall'Avv. Giorgia Grazian nominata dall'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento “La rinascita degli Onesti” (docc. 1-3); letta l'integrazione depositata dall'OCC in data 23.04.2025; rilevato preliminarmente che il Tribunale di Bacau con sentenza di divorzio n. 2077 del 2022 emessa dal in data 15.04.2022 e divenuta definita in data 17.06.2022, ha disposto, per effetto dell'annullamento del matrimonio, che coniugata in Matei, “in Parte_1 conformità alle disposizioni dell'art. 383 comma 3 codice civile (..) riprenderà il cognome di
(doc.12); Pt_1
ritenuto, pertanto, che la documentazione in atti riferita a ossa considerarsi Persona_1
quale riferita a Parte_1
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
ritenuta la competenza del Tribunale adito ex art. 27 CCII, atteso che la debitrice risiede in
Torino, Via Pietro Bonfante n. 6 (doc.6); ritenuto che ricorrano i presupposti di cui agli artt. 268 e 269 CCII in quanto:
- la debitrice è persona fisica, lavoratrice dipendente a tempo indeterminato (doc.14), che, pertanto, non risulta assoggettabile a liquidazione giudiziale ovvero ad altra procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza;
- la ricorrente risulta essere in stato di sovraindebitamento, così come definito dall'art. 2 co
1 lett. c) d.lgs cit. Al riguardo, si osserva che dalla relazione dell'OCC emerge che l'attivo di è costituito: Parte_1
• dal suo reddito medio mensile da lavoro dipendente pari a circa 1.802,88 euro calcolato su dodici mensilità (doc.4 – relazione OCC, pag.10). Mette conto osservare che parte ricorrente ha dichiarato di percepire “una retribuzione netta (“piena”) pari ad Euro
1.866,71” (ricorso, pag.6);
• dal C/C n. presso sul quale viene accreditato lo P.IVA_1 Controparte_1
stipendio, avente saldo attivo al 20.03.2025 pari a euro 53,46(doc. 23);
• dall'assegno unico di ammontare pari a euro 201,00 mensili (relazione OCC, pag.11);
• dal credito nei confronti del precedente datore di lavoro, A.R.KA Viaggi Srl, di ammontare pari a circa 10.946,56 euro oltre interessi legali. Mette conto osservare che, parte ricorrente, in sede di precisazione delle voci che compongono l'attivo della debitrice, alla voce “Credito Arka Viaggi”, ha indicato quale allegato il “doc.24” (ricorso, pag.7), il quale, tuttavia, non risulta tra la documentazione prodotta;
• parte ricorrente ha, inoltre, precisato di essere “proprietaria del veicolo Opel Asa targata EP331YJ”, sebbene l'OCC abbia dichiarato che non risultano in proprietà della debitrice beni mobili registrati (relazione OCC, pag.11), come, del resto, parrebbe risultare da RT RA e da IS RA IC (docc. 18,19);
- I debiti già scaduti sono stati quantificati dall'OCC in complessivi € 60.894,58 euro (pag.
8 relazione OCC);
2 - Il raffronto tra i redditi mensili (da cui devono detrarsi le somme indicate come necessarie al sostentamento pari ad euro 1.740) ed ammontare del passivo dimostrano che non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;
- al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dal gestore della crisi Avv. Giorgia
Grazian che contiene la valutazione circa la sufficienza della documentazione depositata dal debitore a corredo della domanda per ritenere provati i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata e per consentire la ricostruzione della situazione patrimoniale ed economica del debitore, ed è completa dei contenuti indicati dall'art. 269
CCII; ritenuto infine che la somma necessaria al mantenimento dei debitori deve essere determinata, allo stato, come segue:
- il nucleo familiare convivente risulta, sulla base delle risultanze dello stato di famiglia, composto dalla ricorrente e dalla figlia minorenne (nata a [...], il Persona_2
10.09.2007 -doc.6);
- le somme necessarie al mantenimento del nucleo devono stabilirsi, dunque, tenendo conto di un nucleo familiare di tipo mono-genitore. La somma di cui la ricorrente ha chiesto di essere autorizzata al trattenimento (euro 1.740,00) appare congrua tenuto conto che la spesa mediana ISTAT 2023 per una famiglia di analoga composizione è pari ad euro
2.211,15. L'OCC ha precisato nella propria relazione che sono state inserite spese mensili più basse rispetto all'ISTAT nelle seguenti voci:
1. “trasporti”, in quanto la signora utilizza l'auto della madre e dunque ha Pt_1
unicamente la spesa relativa al carburante, provvedendo la madre a tutte le altre spese di manutenzione del mezzo;
2. “salute”, in quanto la signora la figlia fortunatamente non sono affette da Pt_1
particolari patologie e per i controlli e visite di routine si avvalgono del SSN;
- la somma complessiva che potrà essere trattenuta mensilmente è dunque pari ad euro 1.740,00 e dovrà essere oggetto di apposita istanza modificativa in ipotesi di variazione delle circostanze;
ritenuto necessario, poiché il versamento delle somme eccedenti rispetto a quelle determinate dal Tribunale come necessarie al mantenimento, è circostanza che rileva poi in un eventuale procedimento di esdebitazione, che la debitrice provveda trimestralmente a inviare al liquidatore prova delle somme percepite in concreto (tramite estratto conto o altra documentazione ritenuta dal liquidatore necessaria) ed annualmente tramite C.U.;
3 rilevato che il nominando liquidatore dovrà tempestivamente segnalare al Tribunale la mancata prova di quanto sopra e la mancata corresponsione alla procedura delle somme eccedenti;
ritenuto che
il liquidatore dovrà verificare l'esistenza e, in tal caso, la proprietà in capo alla debitrice dell' autoveicolo del tipo Opel Asa targata EP331YJ e dovrà, altresì, compiere opportune verifiche circa la sussistenza del credito vantato dalla debitrice nei confronti del precedente datore di lavoro, A.R.KA Viaggi Srl;
provvedendo, a tal riguardo, depositando entro 60 giorni dalla sentenza una informativa segnalando le circostanze risultanti, al fine di segnalare la non corretta informazione contenuta nel ricorso, in quanto circostanza potenzialmente rilevante al fine della futura esdebitazione;
rilevato altresì che oggetto del procedimento di liquidazione è l'intero patrimonio salvo quanto espressamente escluso con la presente sentenza, così che il debitore dovrà mettere a disposizione del Liquidatore tutti i suoi beni, tra cui le giacenze di conto corrente, la differenza tra quanto mensilmente percepito e la somma indicata sopra come necessaria al mantenimento ed ogni altro bene, riservando, come si è detto, al liquidatore la valutazione circa l'antieconomicità dell'acquisizione all'attivo di taluni e l'eventuale esercizio di azioni;
osservato, al riguardo, che il TFR è a disposizione dei creditori in quanto si verifichino le condizioni per l'incasso e nella misura che verrà determinata dal giudice ai sensi dell'articolo 268 comma 4 lett. b) CCII;
rilevato che la durata della procedura è connessa a quanto indicato dall'art. 282 CCII;
tenuto conto nella nomina del Liquidatore dei criteri indicati dall'art. 270 co 2 lett. b) CCII;
ritenuto che
possa confermarsi quale Liquidatore l'Avv. Giorgia Grazian, nominata dall'OCC “La rinascita degli onesti”, che ha svolto le funzioni di OCC ex art. 269;
ritenuto che
il compenso dell'OCC dovrà essere liquidato dal Tribunale, unitamente a quello del Liquidatore, dopo l'approvazione del rendiconto (art. 275, comma 3, CCII), previa presentazione di un'istanza che non dovrà costituire oggetto di valutazione nell'ambito del procedimento di accertamento dello stato passivo;
visti gli artt. 268, 269 e 270 CCII, dichiara
l'apertura della liquidazione controllata dei beni di (C.F. Parte_1
) residente in [...], C.F._1
nomina la dott.ssa Carlotta Pittaluga Giudice Delegato per la procedura;
4 nomina liquidatore l'Avv. Giorgia Grazian, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
ordina ai debitori il deposito entro sette giorni dei bilanci, delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
assegna ai terzi che vantano diritti sui beni della debitrice e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII, con avvertimento che trova applicazione l'art. 10 co 3 CCII e dunque, in caso di mancata indicazione di indirizzo pec o delle sue variazioni o di mancata consegna del messaggio per cause imputabili al destinatario, le comunicazioni saranno eseguite mediante deposito nel fascicolo informatico;
ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
dispone che il debitore possa trattenere le somme percepite nel limite sopra indicato, mettendo invece a disposizione della procedura tutte le somme eccedenti e depositando apposita istanza in ipotesi di mutamento delle circostanze fattuali sulla base delle quali tale somma
è stata stabilita dal Tribunale;
invita la debitrice a inviare al liquidatore ogni tre mesi prova delle somme percepite in concreto
(tramite busta paga, estratto conto o altra documentazione ritenuta dal liquidatore necessaria) e per ogni anno la certificazione dei redditi rilasciata dal datore (o datori) di lavoro, c.d. C.U.; dispone che il liquidatore provveda tempestivamente a segnalare al Tribunale la mancata rendicontazione delle somme (o il mancato invio del C.U.) e la mancata corresponsione alla procedura delle somme eccedenti il fabbisogno mensile;
dispone
5 l'inserimento, ad opera del liquidatore, della sentenza nel sito Internet del Tribunale (con omissione dei dati dei terzi estranei nonché dei dati sensibili e sensibilissimi) e, nel caso in cui il debitore svolga attività di impresa, presso il registro delle imprese;
ordina qualora nel patrimonio vi siano beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti, a cura del liquidatore;
dispone
a cura del liquidatore, la notifica della sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 15 maggio 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
(Carlotta Pittaluga) (Enrico Astuni)
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Torino
- Sezione Sesta Civile-
Il Tribunale di Torino, Sezione Sesta Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Enrico ASTUNI Presidente dott.ssa Maurizia GIUSTA Giudice dott.ssa Carlotta PITTALUGA Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel proc. unitario n. 175/2025 avente ad oggetto il ricorso per l'apertura della liquidazione controllata proposto da
(C.F. ) residente in [...] C.F._1
Bonfante n. 6, con l'ausilio dei gestori della crisi Avv.ti Giorgia Grazian e Sandro La Rosa, nominati dall'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento “La rinascita degli onesti”;
- RICORRENTE IN PROPRIO-
***
Letto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata depositato da n data 25 Marzo 2025, in proprio, quale debitrice;
Parte_1 letta la relazione redatta ex art. 269 CCII dall'Avv. Giorgia Grazian nominata dall'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento “La rinascita degli Onesti” (docc. 1-3); letta l'integrazione depositata dall'OCC in data 23.04.2025; rilevato preliminarmente che il Tribunale di Bacau con sentenza di divorzio n. 2077 del 2022 emessa dal in data 15.04.2022 e divenuta definita in data 17.06.2022, ha disposto, per effetto dell'annullamento del matrimonio, che coniugata in Matei, “in Parte_1 conformità alle disposizioni dell'art. 383 comma 3 codice civile (..) riprenderà il cognome di
(doc.12); Pt_1
ritenuto, pertanto, che la documentazione in atti riferita a ossa considerarsi Persona_1
quale riferita a Parte_1
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
ritenuta la competenza del Tribunale adito ex art. 27 CCII, atteso che la debitrice risiede in
Torino, Via Pietro Bonfante n. 6 (doc.6); ritenuto che ricorrano i presupposti di cui agli artt. 268 e 269 CCII in quanto:
- la debitrice è persona fisica, lavoratrice dipendente a tempo indeterminato (doc.14), che, pertanto, non risulta assoggettabile a liquidazione giudiziale ovvero ad altra procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza;
- la ricorrente risulta essere in stato di sovraindebitamento, così come definito dall'art. 2 co
1 lett. c) d.lgs cit. Al riguardo, si osserva che dalla relazione dell'OCC emerge che l'attivo di è costituito: Parte_1
• dal suo reddito medio mensile da lavoro dipendente pari a circa 1.802,88 euro calcolato su dodici mensilità (doc.4 – relazione OCC, pag.10). Mette conto osservare che parte ricorrente ha dichiarato di percepire “una retribuzione netta (“piena”) pari ad Euro
1.866,71” (ricorso, pag.6);
• dal C/C n. presso sul quale viene accreditato lo P.IVA_1 Controparte_1
stipendio, avente saldo attivo al 20.03.2025 pari a euro 53,46(doc. 23);
• dall'assegno unico di ammontare pari a euro 201,00 mensili (relazione OCC, pag.11);
• dal credito nei confronti del precedente datore di lavoro, A.R.KA Viaggi Srl, di ammontare pari a circa 10.946,56 euro oltre interessi legali. Mette conto osservare che, parte ricorrente, in sede di precisazione delle voci che compongono l'attivo della debitrice, alla voce “Credito Arka Viaggi”, ha indicato quale allegato il “doc.24” (ricorso, pag.7), il quale, tuttavia, non risulta tra la documentazione prodotta;
• parte ricorrente ha, inoltre, precisato di essere “proprietaria del veicolo Opel Asa targata EP331YJ”, sebbene l'OCC abbia dichiarato che non risultano in proprietà della debitrice beni mobili registrati (relazione OCC, pag.11), come, del resto, parrebbe risultare da RT RA e da IS RA IC (docc. 18,19);
- I debiti già scaduti sono stati quantificati dall'OCC in complessivi € 60.894,58 euro (pag.
8 relazione OCC);
2 - Il raffronto tra i redditi mensili (da cui devono detrarsi le somme indicate come necessarie al sostentamento pari ad euro 1.740) ed ammontare del passivo dimostrano che non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;
- al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dal gestore della crisi Avv. Giorgia
Grazian che contiene la valutazione circa la sufficienza della documentazione depositata dal debitore a corredo della domanda per ritenere provati i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata e per consentire la ricostruzione della situazione patrimoniale ed economica del debitore, ed è completa dei contenuti indicati dall'art. 269
CCII; ritenuto infine che la somma necessaria al mantenimento dei debitori deve essere determinata, allo stato, come segue:
- il nucleo familiare convivente risulta, sulla base delle risultanze dello stato di famiglia, composto dalla ricorrente e dalla figlia minorenne (nata a [...], il Persona_2
10.09.2007 -doc.6);
- le somme necessarie al mantenimento del nucleo devono stabilirsi, dunque, tenendo conto di un nucleo familiare di tipo mono-genitore. La somma di cui la ricorrente ha chiesto di essere autorizzata al trattenimento (euro 1.740,00) appare congrua tenuto conto che la spesa mediana ISTAT 2023 per una famiglia di analoga composizione è pari ad euro
2.211,15. L'OCC ha precisato nella propria relazione che sono state inserite spese mensili più basse rispetto all'ISTAT nelle seguenti voci:
1. “trasporti”, in quanto la signora utilizza l'auto della madre e dunque ha Pt_1
unicamente la spesa relativa al carburante, provvedendo la madre a tutte le altre spese di manutenzione del mezzo;
2. “salute”, in quanto la signora la figlia fortunatamente non sono affette da Pt_1
particolari patologie e per i controlli e visite di routine si avvalgono del SSN;
- la somma complessiva che potrà essere trattenuta mensilmente è dunque pari ad euro 1.740,00 e dovrà essere oggetto di apposita istanza modificativa in ipotesi di variazione delle circostanze;
ritenuto necessario, poiché il versamento delle somme eccedenti rispetto a quelle determinate dal Tribunale come necessarie al mantenimento, è circostanza che rileva poi in un eventuale procedimento di esdebitazione, che la debitrice provveda trimestralmente a inviare al liquidatore prova delle somme percepite in concreto (tramite estratto conto o altra documentazione ritenuta dal liquidatore necessaria) ed annualmente tramite C.U.;
3 rilevato che il nominando liquidatore dovrà tempestivamente segnalare al Tribunale la mancata prova di quanto sopra e la mancata corresponsione alla procedura delle somme eccedenti;
ritenuto che
il liquidatore dovrà verificare l'esistenza e, in tal caso, la proprietà in capo alla debitrice dell' autoveicolo del tipo Opel Asa targata EP331YJ e dovrà, altresì, compiere opportune verifiche circa la sussistenza del credito vantato dalla debitrice nei confronti del precedente datore di lavoro, A.R.KA Viaggi Srl;
provvedendo, a tal riguardo, depositando entro 60 giorni dalla sentenza una informativa segnalando le circostanze risultanti, al fine di segnalare la non corretta informazione contenuta nel ricorso, in quanto circostanza potenzialmente rilevante al fine della futura esdebitazione;
rilevato altresì che oggetto del procedimento di liquidazione è l'intero patrimonio salvo quanto espressamente escluso con la presente sentenza, così che il debitore dovrà mettere a disposizione del Liquidatore tutti i suoi beni, tra cui le giacenze di conto corrente, la differenza tra quanto mensilmente percepito e la somma indicata sopra come necessaria al mantenimento ed ogni altro bene, riservando, come si è detto, al liquidatore la valutazione circa l'antieconomicità dell'acquisizione all'attivo di taluni e l'eventuale esercizio di azioni;
osservato, al riguardo, che il TFR è a disposizione dei creditori in quanto si verifichino le condizioni per l'incasso e nella misura che verrà determinata dal giudice ai sensi dell'articolo 268 comma 4 lett. b) CCII;
rilevato che la durata della procedura è connessa a quanto indicato dall'art. 282 CCII;
tenuto conto nella nomina del Liquidatore dei criteri indicati dall'art. 270 co 2 lett. b) CCII;
ritenuto che
possa confermarsi quale Liquidatore l'Avv. Giorgia Grazian, nominata dall'OCC “La rinascita degli onesti”, che ha svolto le funzioni di OCC ex art. 269;
ritenuto che
il compenso dell'OCC dovrà essere liquidato dal Tribunale, unitamente a quello del Liquidatore, dopo l'approvazione del rendiconto (art. 275, comma 3, CCII), previa presentazione di un'istanza che non dovrà costituire oggetto di valutazione nell'ambito del procedimento di accertamento dello stato passivo;
visti gli artt. 268, 269 e 270 CCII, dichiara
l'apertura della liquidazione controllata dei beni di (C.F. Parte_1
) residente in [...], C.F._1
nomina la dott.ssa Carlotta Pittaluga Giudice Delegato per la procedura;
4 nomina liquidatore l'Avv. Giorgia Grazian, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
ordina ai debitori il deposito entro sette giorni dei bilanci, delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
assegna ai terzi che vantano diritti sui beni della debitrice e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII, con avvertimento che trova applicazione l'art. 10 co 3 CCII e dunque, in caso di mancata indicazione di indirizzo pec o delle sue variazioni o di mancata consegna del messaggio per cause imputabili al destinatario, le comunicazioni saranno eseguite mediante deposito nel fascicolo informatico;
ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
dispone che il debitore possa trattenere le somme percepite nel limite sopra indicato, mettendo invece a disposizione della procedura tutte le somme eccedenti e depositando apposita istanza in ipotesi di mutamento delle circostanze fattuali sulla base delle quali tale somma
è stata stabilita dal Tribunale;
invita la debitrice a inviare al liquidatore ogni tre mesi prova delle somme percepite in concreto
(tramite busta paga, estratto conto o altra documentazione ritenuta dal liquidatore necessaria) e per ogni anno la certificazione dei redditi rilasciata dal datore (o datori) di lavoro, c.d. C.U.; dispone che il liquidatore provveda tempestivamente a segnalare al Tribunale la mancata rendicontazione delle somme (o il mancato invio del C.U.) e la mancata corresponsione alla procedura delle somme eccedenti il fabbisogno mensile;
dispone
5 l'inserimento, ad opera del liquidatore, della sentenza nel sito Internet del Tribunale (con omissione dei dati dei terzi estranei nonché dei dati sensibili e sensibilissimi) e, nel caso in cui il debitore svolga attività di impresa, presso il registro delle imprese;
ordina qualora nel patrimonio vi siano beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti, a cura del liquidatore;
dispone
a cura del liquidatore, la notifica della sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 15 maggio 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
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