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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 21/05/2025, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VASTO
Il Giudice del Lavoro, Dott. Aureliano Deluca, dato atto della trattazione della presente controversia in data 21.05.2025, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia individuale di lavoro recante n.R.G. 215/2025
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. A. Spoltore (C.F.: ) C.F._2
Ricorrente
CONTRO
(C.F./P.IVA: ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del Direttore Generale e legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. S. Azzariti (C.F. ) C.F._3
E
, in persona del Controparte_2
Direttore e legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. A. D'Ovidio
(C.F. ) C.F._4
Resistenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24.03.2025, la parte ricorrente in epigrafe indicata ha convenuto in giudizio la ed il presidio Controparte_1
ospedaliero “ ”, al fine sentire accertare l'illegittimità dei Controparte_2
provvedimenti emessi nei suoi confronti dalla parte convenuta - il primo adottato
Contr dalla convenuta con provvedimento prot. n. 92284 del 22.12.2024, con cui veniva disposta la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione dal 13.12.2021 al
31.12.2021, ed il secondo adottato con Delibera del Direttore Generale della Contr medesima n. 1158 del 11.08.2022, con cui veniva disposta la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione dal 03.08.2022 - atti motivati dall'assenza di certificazione valida COVID-19 in ambito lavorativo pubblico e, quindi, dall'inadempimento degli obblighi di vaccinazione prescritti dalla normativa emergenziale ratione temporis Contr vigente nei confronti del personale sanitario, con conseguente condanna della resistente al pagamento delle retribuzioni non corrisposte per effetto dei citati provvedimenti in relazione alle mensilità di dicembre 2021, gennaio 2022 ed agosto
2022.
A sostegno delle sue ragioni, ha premesso di essere dipendente dell'amministrazione convenuta con qualifica di infermiere presso il presidio ospedaliero di , nonché CP_1
appartenente al competente OPI di Foggia;
che il primo provvedimento di sospensione prot. n. 92284 del 22.12.2024 è da reputarsi illegittimo in quanto emesso Contr non già dal competente OPI, bensì direttamente dalla convenuta;
che, in data
12.01.2022, era risultato positivo al virus Sars-Cov 2, di poi conseguendo esito negativo alla data del 21.01.2022; che, in data 03.08.2022, il competente OPI di
Foggia comunicava l'accertamento nei suoi confronti dell'inadempimento agli
Pag. 2 di 15 obblighi di vaccinazione, con conseguente annotazione dell'immediata sospensione dello stesso dall'esercizio della professione sanitaria, di talché – ed in ragione di tanto Contr
– in data 11.08.2022, la datrice di lavoro provvedeva ad emettere la Delibera n.
1158, con la quale si dava atto e comunicava la sua immediata sospensione dall'attività lavorativa con decorrenza dal 03.08.2022; che, in data 11.07.2022, egli era nuovamente risultato positivo al virus Sars-Cov 2, di poi conseguendo esito negativo alla data del 20.07.2022; che, proprio in ragione di tanto, il competente OPI di Foggia, in data 16.08.2022, con comunicazione prot. n. 3128, giustappunto comunicava a cessazione temporanea della sospensione dall'attività lavorativa decorrente dal 04.08.2022 per il periodo di 6 mesi (180 giorni) prescritto, decorrente Contr dalla data del primo tampone positivo;
che, cionondimeno, la resistente, per tutto il prefato periodo, ha continuato a non erogargli le relative retribuzioni, e Contr nonostante il provvedimento prot. n. 51822, a mezzo del quale la stessa aveva comunicato che, dalla data del 16.08.2022, non aveva più efficacia la sospensione dal lavoro disposta con la Delibera n. 1158 del 11.08.2022, tenuto conto della predetta comunicazione dell'OPI di Foggia di termine di cessazione degli effetti della Contr sospensione;
che, nonostante anche l'ultimo provvedimento adottato dalla resistente, la medesima ha continuato a decurtare la retribuzione per i mesi di settembre e ottobre 2022; che, in ragione di tanto, la privazione/decurtazione delle retribuzioni per l'indicato periodo lavorativa è da reputarsi illegittima, così come illegittimi sarebbero i provvedimenti che l'hanno disposta, sussistendo, dunque, il suo diritto a vedersi erogare per intero dette retribuzioni, essendo egli stato sempre in regola con gli obblighi vaccinali e di certificazione prescritti dalla normativa emergenziale richiamata.
Tanto premesso, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare, per i motivi tutti dedotti in narrativa e previa disapplicazione dei provvedimenti di
Pag. 3 di 15 sospensione di cui ai protocolli n. 92284 del 22 dicembre 2021 e alla delibera n.
1158 del 11 agosto 2022 (doc. ti n 1 e 7), in quanto illegittimi, che il ricorrente era in regola con le disposizioni di cui alla normativa in materia di obbligo vaccinale per il personale sanitario e ha diritto a percepire le residue spettanze retributive relative agli stipendi di dicembre 2021, gennaio 2022 e agosto 2022 per la somma totale al lordo delle ritenute di legge di euro 6.534,61 e/o nella diversa misura ritenuta di giustizia”. Il tutto, con vittoria di spese di giudizio, con distrazione.
Costituitasi in giudizio, parte resistente ha domandato il rigetto del ricorso, in quanto infondato in fatto e in diritto. Il tutto, con vittoria di spese di giudizio.
Il ricorso è fondato e, in quanto tale, merita accoglimento, per i motivi di seguito esposti.
Contr Il petitum del giudizio richiede di vagliare la legittimità della condotta della resistente concretatasi nell'aver disposto la sospensione del ricorrente dall'attività lavorativa – con conseguente privazione e decurtazione delle relative retribuzioni per il periodo per cui è causa, come dedotto in ricorso -, ciò che costituisce il presupposto logico-giuridico per accertare la sussistenza o meno del diritto del ricorrente medesimo a vedersi erogare le retribuzioni non erogate.
In via pregiudiziale e in rito, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva del
, atteso che detto ente Controparte_3
Contr costituisce mera articolazione territoriale della convenuta, privo di autonoma capacità di stare in giudizio e, quindi, di legittimatio ad causam, la quale, dunque, Contr deve reputarsi sussistente unicamente in capo alla medesima di cui costituisce, giustappunto, articolazione territoriale.
Pag. 4 di 15 Venendo al merito, va anzitutto richiamata la normativa emergenziale di riferimento, ossia quella prevista dai decreti legge succedutisi nel tempo durante il periodo pandemico per far fronte all'emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del virus
Sars-Cov 2 e volti a disciplinare gli obblighi vaccinali del personale impiegato nelle strutture sanitarie.
Più nello specifico, al fine di far fronte all'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del contagio da virus Covid 19 e, per quanto qui interessa, con particolare riferimento al personale sanitario, particolarmente attenzionato in considerazione della tipologia di attività prestata, a contatto con il pubblico e con soggetti fragili e, quindi, più esposti agli effetti pregiudizievoli del virus sulla salute individuale e pubblica, il legislatore ha emesso il D.L. n. 44/2021, il cui articolo 4, rubricato
“Obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario”, così come sostituito dal D.L. n. 172/2021, operante ratione temporis, così recita: “Al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, nelle parafarmacie e negli studi professionali sono obbligati
a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-
2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati…” (comma 1);
“Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal proprio medico curante di medicina generale
Pag. 5 di 15 ovvero dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2, non sussiste l'obbligo di cui ai commi 1 e 1-bis e la vaccinazione può essere omessa o differita” (comma 2);
“Gli Ordini degli esercenti le professioni sanitarie, per il tramite delle rispettive
Federazioni nazionali, che a tal fine operano in qualità di responsabili del trattamento dei dati personali, avvalendosi della Piattaforma nazionale digital green certificate (Piattaforma nazionale-DGC) eseguono immediatamente la verifica automatizzata del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione anti SARS-CoV-2, secondo le modalità definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Qualora dalla Piattaforma nazionale-DGC non risulti
l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2, anche con riferimento alla dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario, nelle modalità stabilite nella circolare di cui al comma 1, l'Ordine professionale territorialmente competente invita l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa ai sensi del comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione, da eseguirsi entro un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito, ovvero la documentazione comprovante l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale di cui al comma
1, nonché a specificare l'eventuale datore di lavoro e l'indirizzo di posta elettronica certificata di quest'ultimo. In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, l'Ordine invita l'interessato a trasmettere immediatamente
e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante
l'adempimento dell'obbligo vaccinale” (comma 3); “Decorsi i termini di cui al
Pag. 6 di 15 comma 3, qualora l'Ordine professionale accerti il mancato adempimento dell'obbligo vaccinale, anche con riguardo alla dose di richiamo, ne dà comunicazione alla Federazione nazionale competente, all'interessato, all'azienda sanitaria locale competente, limitatamente alla professione di farmacista, e, per il personale che abbia un rapporto di lavoro dipendente, anche al datore di lavoro, ove noto. L'inosservanza degli obblighi di comunicazione di cui al primo periodo da parte degli Ordini professionali verso le Federazioni nazionali rileva ai fini e per gli effetti dell'articolo 4 del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561. L'atto di accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale è adottato da parte dell'Ordine professionale territorialmente competente, all'esito delle verifiche di cui al comma 3, ha natura dichiarativa e non disciplinare, determina l'immediata sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie ed è annotato nel relativo Albo professionale” (comma 4); “La sospensione di cui al comma 4 è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato all'Ordine professionale territorialmente competente e, per il personale che abbia un rapporto di lavoro dipendente, anche al datore di lavoro, del completamento del ciclo vaccinale primario e, per i professionisti che hanno completato il ciclo vaccinale primario, della somministrazione della dose di richiamo e comunque non oltre il 1 novembre 2022.
Per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. Il datore di lavoro verifica l'ottemperanza alla sospensione disposta ai sensi del comma 4 e, in caso di omessa verifica, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 4-ter, comma 6. In caso di intervenuta guarigione
l'Ordine professionale territorialmente competente, su istanza dell'interessato, dispone la cessazione temporanea della sospensione, sino alla scadenza del termine in cui la vaccinazione è differita in base alle indicazioni contenute nelle circolari del
Pag. 7 di 15 Ministero della salute. La sospensione riprende efficacia automaticamente qualora
l'interessato ometta di inviare all'Ordine professionale il certificato di vaccinazione entro e non oltre tre giorni dalla scadenza del predetto termine di differimento”
(comma 5); “Per il periodo in cui la vaccinazione di cui al comma 1 è omessa o differita, il datore di lavoro adibisce i soggetti di cui al comma 2 a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2” (comma 7). In combinato disposto va letto, altresì, l'art. 9, comma 4, del D.L. n. 52/2021, convertito con modificazioni nella L.
n. 87/2021, a termini del quale “la certificazione verde COVID-19 rilasciata sulla base della guarigione ha una validità di sei mesi a far data dall'avvenuta guarigione.
La certificazione di cui al presente comma cessa di avere validità qualora, nel periodo di vigenza semestrale, l'interessato venga identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2”.
Dal citato impianto normativo si desume l'obbligo per il personale che opera in strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali pubbliche e private di sottoporsi al ciclo di vaccinazione contro il virus Covid-19, quale requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative di che trattasi e che l'accertamento dell'eventuale inadempimento dell'obbligo vaccinale effettuato dall'Ordine territoriale competente, all'esito delle verifiche effettuate, ha natura dichiarativa, non disciplinare, e determina l'immediata sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie e va trasmesso al datore di lavoro affinché quest'ultimo adotti i provvedimenti di competenza. Inoltre, l'ordine professionale di appartenenza deve inviare al soggetto interessato un invito a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito stesso, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione, ovvero l'attestazione relativa all'omissione o al
Pag. 8 di 15 differimento della stessa, ovvero documentazione attestante la sussistenza delle condizioni di salute individuale giustificative dell'esonero dall'obbligo vaccinale.
Ciò posto, venendo al caso di specie, non è contestabile, in quanto documentalmente comprovato, che il primo provvedimento sospensivo afferente al periodo lavorativo Contr 13.12.2021 – 31.12.2021 è stato adottato direttamente dalla resistente, a mezzo di provvedimento prot. n. 92284 del 22.12.2024, dunque da un ente incompetente a tale adozione, la quale, di contro, avrebbe dovuto essere disposta dall'OPI di Foggia, in omaggio a quanto prescritto dal citato art. 4, D.L. n. 44/2021, come modificato dal
D.L. n. 172/2021, operante ratione temporis, già in vigore dal 27.11.2021. Da ciò consegue l'illegittimità del prefato provvedimento per violazione delle norme procedurali indicanti gli enti competenti all'effettuazione dei relativi controlli e, se del caso, ad accertare la sussistenza dei presupposti per la sospensione, rispetto alla
Contr quale la datrice di lavoro avrebbe dovuto prendere atto e, conclusivamente, adottare solo a seguito di tanto la dovuta sospensione.
Per quanto concerne il periodo lavorativo successivo, parte ricorrente ha documentalmente dimostrato che, in data 12.01.2022, contraeva il virus Sars-Cov 2
(cfr. doc. n. 2 fascicolo parte ricorrente), ciò che, in omaggio a quanto prescritto dalla summenzionata normativa emergenziale, ha di fatto comportato il differimento del termine per adempiere agli obblighi di vaccinazione per i successivi 6 mesi, ossia sino alla data del 11.07.2022, di talché, per tutto il predetto arco temporale, il dipendente non poteva considerarsi non in regola con i prefati obblighi, come peraltro emerge dalla Certificazione verde al medesimo rilasciata e depositata in atti (cfr. doc.
n. 3 fascicolo parte ricorrente). Né la mancata comunicazione di detta certificazione può assumere valenza contraria alle ragioni addotte dal ricorrente – in ragione del
Pag. 9 di 15 fatto che né il competente OPI di Foggia né il datore di lavoro erano stati resi edotti di tanto – atteso che non risulta agli atti che l'OPI di Foggia, in coerenza con quanto prescritto dalla menzionata normativa emergenziale, abbia mai invitato il dipendente a trasmettere e comunicare detta certificazione attestante la sua posizione di regolarità con gli obblighi vaccinali in tale ultimo periodo lavorativo (ossia quello da gennaio a luglio 2022).
Venendo, ora, al periodo lavorativo ancora successivo, parte ricorrente ha documentalmente dimostrato che, nella data del 11.07.2022, contraeva nuovamente il virus Sars-Cov 2, con successivo esito di tampone negativo in data 20.07.2022 (cfr. doc. n. 8 fascicolo parte ricorrente), ciò che, in omaggio a quanto prescritto dalla summenzionata normativa emergenziale, ha di fatto comportato il differimento del termine per adempiere agli obblighi di vaccinazione per i successivi 6 mesi, ossia sino al mese di dicembre 2022, di talché, per tutto il predetto arco temporale, il dipendente non poteva considerarsi non in regola con i prefati obblighi. E tanto trova ulteriore conferma, peraltro, nel provvedimento prot. n. 3128 del 16 agosto 2022, a mezzo del quale il competente OPI di Foggia ha comunicato la cessazione della sospensione per inadempimento dell'obbligo vaccinale, giustappunto, in applicazione del termine di differimento della vaccinazione obbligatoria di ulteriori 6 mesi (doc. n.
9 fascicolo parte ricorrente).
Dalla suindicata documentazione, dunque, risulta provato che, per tutto il periodo cui afferiscono i provvedimenti di sospensione per cui è causa – fatto salvo il periodo
13.12.2021 – 31.12.2021, per il quale, come detto, la illegittimità della sospensione è dipesa dalla violazione procedurale afferente alla competenza ad adottare il relativo provvedimento -, il ricorrente è sempre stato in regola con la normativa emergenziale
Pag. 10 di 15 in materia di obbligo vaccinale, dal gennaio 2022 al dicembre 2022, in ragione della positività – e successiva guarigione – dal virus Sars-Cov 2, ciò che ha, di fatto ed ex lege, determinato, sul piano epidemiologico, l'immunizzazione dal virus e, quindi, sul piano normativo, il differimento dell'obbligo di sottoporsi a vaccinazione per i 6 mesi successivi (gennaio – luglio 2022; luglio – dicembre 2022).
In conseguenza di tanto, non è revocabile in dubbio l'illegittimità della sospensione dal lavoro disposta da parte datoriale, sin dal dicembre 2021, nonché, conseguentemente, delle trattenute e decurtazioni operate sulle relative retribuzioni per le mensilità in tale arco temporale, atteso che le medesime avrebbero dovuto essere erogate per intero, non trovandosi il ricorrente in posizione irregolare rispetto agli obblighi di legge prescritti dalla normativa emergenziale vigente.
Pertanto, il credito vantato da parte ricorrente deve ritenersi accertato.
Acclarato l'an del diritto, per tutte le ragioni sopra esposte, occorre adesso vagliarne il quantum.
A tal proposito, risulta documentalmente dimostrato che parte resistente ha operato trattenute e decurtazioni, per tutto il periodo per cui è causa, sulle retribuzioni spettanti al ricorrente: in particolare, dal cedolino relativo al mese di gennaio 2022 risulta decurtata la retribuzione di dicembre 2021, per un totale lordo di € 1.635,70
(cfr. doc. n. 5 fascicolo parte ricorrente); dal cedolino relativo al mese di febbraio
2022 risulta decurtata la retribuzione di gennaio 2022, per un totale di € 2.225,99 (cfr. doc. n. 18 fascicolo parte ricorrente) dal cedolino relativo al mese di settembre 2022 risulta decurtata la retribuzione per un totale di € 533,34 (doc. n. 13 fascicolo parte ricorrente); dal cedolino relativo al mese di ottobre 2022 risulta decurtata la retribuzione per un totale di € 800,00 (doc. n. 14 fascicolo parte ricorrente); dal
Pag. 11 di 15 cedolino relativo al mese di agosto 2022 risulta retribuzioni pari a 0 e trattenute per €
806,24 e “arrotondamento” per € 533,34 (doc. n. 15 fascicolo parte ricorrente).
Dalla menzionata documentazione, dunque, emerge, nel complesso, che la retribuzione non corrisposta al ricorrente per il periodo per cui è causa di indebita ed illegittima sospensione ammonta ad € 6.534,61.
Tanto consente di ritenere corretto il conteggio effettuato da parte ricorrente e, quindi, che le relative residue spettanze retributive afferenti alle mensilità di dicembre 2021, gennaio 2022 e agosto 2022 ammontano a complessivi € 6.534,61.
Alla luce di tutte argomentazioni innanzi svolte, dunque, il ricorso va accolto, nei termini che seguono.
In via pregiudiziale e in rito, deve dichiararsi il difetto di legittimazione passiva del resistente . Controparte_3
Nel merito, previa declaratoria dell'illegittimità dei provvedimenti di sospensione dal lavoro, deve dichiararsi il diritto di parte ricorrente alla corresponsione delle retribuzioni relative alle mensilità di dicembre 2021, gennaio 2022 e agosto 2022, per la parte non ancora corrisposta, pari ad € 6.534,61, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del diritto al soddisfo come per legge;
per l'effetto, deve condannarsi parte resistente a corrispondere, in favore di parte ricorrente, le retribuzioni relative alle mensilità di dicembre 2021, gennaio 2022 e agosto 2022, per la parte non ancora corrisposta, pari ad € 6.534,61, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del diritto al soddisfo come per legge.
Pag. 12 di 15 Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e la liquidazione è affidata al dispositivo che segue, sulla scorta dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022; per la determinazione del compenso si ha riguardo ai valori previsti dalle tabelle allegate al D.M. n. 55/14, in relazione alla tipologia di causa (procedimento in materia di lavoro), al valore della controversia
(scaglione da € 5.201,00 ad € 26.000,00) e alle fasi in cui si è articolata l'attività difensiva espletata nel presente giudizio (con esclusione della fase istruttoria). La liquidazione viene effettuata secondo parametri prossimi ai minimi, in considerazione della non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate.
Le considerazioni sinora svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione rigettate o assorbite, così provvede:
- dichiara il difetto di legittimazione passiva del resistente
[...]
; Controparte_3
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, previa declaratoria dell'illegittimità dei provvedimenti di sospensione dal lavoro, dichiara il diritto di parte ricorrente alla corresponsione delle retribuzioni relative alle mensilità di dicembre 2021, gennaio
2022 e agosto 2022, per la parte non ancora corrisposta, pari ad € 6.534,61, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del diritto al soddisfo come per legge;
Pag. 13 di 15 - condanna parte resistente a corrispondere, in favore di parte ricorrente, le retribuzioni relative alle mensilità di dicembre 2021, gennaio 2022 e agosto 2022, per la parte non ancora corrisposta, pari ad € 6.534,61, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del diritto al soddisfo come per legge;
- condanna parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, che liquida in € 2.130,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Vasto, 21.05.2025
Il Giudice
Dott. Aureliano Deluca
Pag. 14 di 15 Pag. 15 di 15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VASTO
Il Giudice del Lavoro, Dott. Aureliano Deluca, dato atto della trattazione della presente controversia in data 21.05.2025, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia individuale di lavoro recante n.R.G. 215/2025
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. A. Spoltore (C.F.: ) C.F._2
Ricorrente
CONTRO
(C.F./P.IVA: ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del Direttore Generale e legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. S. Azzariti (C.F. ) C.F._3
E
, in persona del Controparte_2
Direttore e legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. A. D'Ovidio
(C.F. ) C.F._4
Resistenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24.03.2025, la parte ricorrente in epigrafe indicata ha convenuto in giudizio la ed il presidio Controparte_1
ospedaliero “ ”, al fine sentire accertare l'illegittimità dei Controparte_2
provvedimenti emessi nei suoi confronti dalla parte convenuta - il primo adottato
Contr dalla convenuta con provvedimento prot. n. 92284 del 22.12.2024, con cui veniva disposta la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione dal 13.12.2021 al
31.12.2021, ed il secondo adottato con Delibera del Direttore Generale della Contr medesima n. 1158 del 11.08.2022, con cui veniva disposta la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione dal 03.08.2022 - atti motivati dall'assenza di certificazione valida COVID-19 in ambito lavorativo pubblico e, quindi, dall'inadempimento degli obblighi di vaccinazione prescritti dalla normativa emergenziale ratione temporis Contr vigente nei confronti del personale sanitario, con conseguente condanna della resistente al pagamento delle retribuzioni non corrisposte per effetto dei citati provvedimenti in relazione alle mensilità di dicembre 2021, gennaio 2022 ed agosto
2022.
A sostegno delle sue ragioni, ha premesso di essere dipendente dell'amministrazione convenuta con qualifica di infermiere presso il presidio ospedaliero di , nonché CP_1
appartenente al competente OPI di Foggia;
che il primo provvedimento di sospensione prot. n. 92284 del 22.12.2024 è da reputarsi illegittimo in quanto emesso Contr non già dal competente OPI, bensì direttamente dalla convenuta;
che, in data
12.01.2022, era risultato positivo al virus Sars-Cov 2, di poi conseguendo esito negativo alla data del 21.01.2022; che, in data 03.08.2022, il competente OPI di
Foggia comunicava l'accertamento nei suoi confronti dell'inadempimento agli
Pag. 2 di 15 obblighi di vaccinazione, con conseguente annotazione dell'immediata sospensione dello stesso dall'esercizio della professione sanitaria, di talché – ed in ragione di tanto Contr
– in data 11.08.2022, la datrice di lavoro provvedeva ad emettere la Delibera n.
1158, con la quale si dava atto e comunicava la sua immediata sospensione dall'attività lavorativa con decorrenza dal 03.08.2022; che, in data 11.07.2022, egli era nuovamente risultato positivo al virus Sars-Cov 2, di poi conseguendo esito negativo alla data del 20.07.2022; che, proprio in ragione di tanto, il competente OPI di Foggia, in data 16.08.2022, con comunicazione prot. n. 3128, giustappunto comunicava a cessazione temporanea della sospensione dall'attività lavorativa decorrente dal 04.08.2022 per il periodo di 6 mesi (180 giorni) prescritto, decorrente Contr dalla data del primo tampone positivo;
che, cionondimeno, la resistente, per tutto il prefato periodo, ha continuato a non erogargli le relative retribuzioni, e Contr nonostante il provvedimento prot. n. 51822, a mezzo del quale la stessa aveva comunicato che, dalla data del 16.08.2022, non aveva più efficacia la sospensione dal lavoro disposta con la Delibera n. 1158 del 11.08.2022, tenuto conto della predetta comunicazione dell'OPI di Foggia di termine di cessazione degli effetti della Contr sospensione;
che, nonostante anche l'ultimo provvedimento adottato dalla resistente, la medesima ha continuato a decurtare la retribuzione per i mesi di settembre e ottobre 2022; che, in ragione di tanto, la privazione/decurtazione delle retribuzioni per l'indicato periodo lavorativa è da reputarsi illegittima, così come illegittimi sarebbero i provvedimenti che l'hanno disposta, sussistendo, dunque, il suo diritto a vedersi erogare per intero dette retribuzioni, essendo egli stato sempre in regola con gli obblighi vaccinali e di certificazione prescritti dalla normativa emergenziale richiamata.
Tanto premesso, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare, per i motivi tutti dedotti in narrativa e previa disapplicazione dei provvedimenti di
Pag. 3 di 15 sospensione di cui ai protocolli n. 92284 del 22 dicembre 2021 e alla delibera n.
1158 del 11 agosto 2022 (doc. ti n 1 e 7), in quanto illegittimi, che il ricorrente era in regola con le disposizioni di cui alla normativa in materia di obbligo vaccinale per il personale sanitario e ha diritto a percepire le residue spettanze retributive relative agli stipendi di dicembre 2021, gennaio 2022 e agosto 2022 per la somma totale al lordo delle ritenute di legge di euro 6.534,61 e/o nella diversa misura ritenuta di giustizia”. Il tutto, con vittoria di spese di giudizio, con distrazione.
Costituitasi in giudizio, parte resistente ha domandato il rigetto del ricorso, in quanto infondato in fatto e in diritto. Il tutto, con vittoria di spese di giudizio.
Il ricorso è fondato e, in quanto tale, merita accoglimento, per i motivi di seguito esposti.
Contr Il petitum del giudizio richiede di vagliare la legittimità della condotta della resistente concretatasi nell'aver disposto la sospensione del ricorrente dall'attività lavorativa – con conseguente privazione e decurtazione delle relative retribuzioni per il periodo per cui è causa, come dedotto in ricorso -, ciò che costituisce il presupposto logico-giuridico per accertare la sussistenza o meno del diritto del ricorrente medesimo a vedersi erogare le retribuzioni non erogate.
In via pregiudiziale e in rito, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva del
, atteso che detto ente Controparte_3
Contr costituisce mera articolazione territoriale della convenuta, privo di autonoma capacità di stare in giudizio e, quindi, di legittimatio ad causam, la quale, dunque, Contr deve reputarsi sussistente unicamente in capo alla medesima di cui costituisce, giustappunto, articolazione territoriale.
Pag. 4 di 15 Venendo al merito, va anzitutto richiamata la normativa emergenziale di riferimento, ossia quella prevista dai decreti legge succedutisi nel tempo durante il periodo pandemico per far fronte all'emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del virus
Sars-Cov 2 e volti a disciplinare gli obblighi vaccinali del personale impiegato nelle strutture sanitarie.
Più nello specifico, al fine di far fronte all'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del contagio da virus Covid 19 e, per quanto qui interessa, con particolare riferimento al personale sanitario, particolarmente attenzionato in considerazione della tipologia di attività prestata, a contatto con il pubblico e con soggetti fragili e, quindi, più esposti agli effetti pregiudizievoli del virus sulla salute individuale e pubblica, il legislatore ha emesso il D.L. n. 44/2021, il cui articolo 4, rubricato
“Obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario”, così come sostituito dal D.L. n. 172/2021, operante ratione temporis, così recita: “Al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, nelle parafarmacie e negli studi professionali sono obbligati
a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-
2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati…” (comma 1);
“Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal proprio medico curante di medicina generale
Pag. 5 di 15 ovvero dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2, non sussiste l'obbligo di cui ai commi 1 e 1-bis e la vaccinazione può essere omessa o differita” (comma 2);
“Gli Ordini degli esercenti le professioni sanitarie, per il tramite delle rispettive
Federazioni nazionali, che a tal fine operano in qualità di responsabili del trattamento dei dati personali, avvalendosi della Piattaforma nazionale digital green certificate (Piattaforma nazionale-DGC) eseguono immediatamente la verifica automatizzata del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione anti SARS-CoV-2, secondo le modalità definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Qualora dalla Piattaforma nazionale-DGC non risulti
l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2, anche con riferimento alla dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario, nelle modalità stabilite nella circolare di cui al comma 1, l'Ordine professionale territorialmente competente invita l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa ai sensi del comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione, da eseguirsi entro un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito, ovvero la documentazione comprovante l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale di cui al comma
1, nonché a specificare l'eventuale datore di lavoro e l'indirizzo di posta elettronica certificata di quest'ultimo. In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, l'Ordine invita l'interessato a trasmettere immediatamente
e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante
l'adempimento dell'obbligo vaccinale” (comma 3); “Decorsi i termini di cui al
Pag. 6 di 15 comma 3, qualora l'Ordine professionale accerti il mancato adempimento dell'obbligo vaccinale, anche con riguardo alla dose di richiamo, ne dà comunicazione alla Federazione nazionale competente, all'interessato, all'azienda sanitaria locale competente, limitatamente alla professione di farmacista, e, per il personale che abbia un rapporto di lavoro dipendente, anche al datore di lavoro, ove noto. L'inosservanza degli obblighi di comunicazione di cui al primo periodo da parte degli Ordini professionali verso le Federazioni nazionali rileva ai fini e per gli effetti dell'articolo 4 del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561. L'atto di accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale è adottato da parte dell'Ordine professionale territorialmente competente, all'esito delle verifiche di cui al comma 3, ha natura dichiarativa e non disciplinare, determina l'immediata sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie ed è annotato nel relativo Albo professionale” (comma 4); “La sospensione di cui al comma 4 è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato all'Ordine professionale territorialmente competente e, per il personale che abbia un rapporto di lavoro dipendente, anche al datore di lavoro, del completamento del ciclo vaccinale primario e, per i professionisti che hanno completato il ciclo vaccinale primario, della somministrazione della dose di richiamo e comunque non oltre il 1 novembre 2022.
Per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. Il datore di lavoro verifica l'ottemperanza alla sospensione disposta ai sensi del comma 4 e, in caso di omessa verifica, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 4-ter, comma 6. In caso di intervenuta guarigione
l'Ordine professionale territorialmente competente, su istanza dell'interessato, dispone la cessazione temporanea della sospensione, sino alla scadenza del termine in cui la vaccinazione è differita in base alle indicazioni contenute nelle circolari del
Pag. 7 di 15 Ministero della salute. La sospensione riprende efficacia automaticamente qualora
l'interessato ometta di inviare all'Ordine professionale il certificato di vaccinazione entro e non oltre tre giorni dalla scadenza del predetto termine di differimento”
(comma 5); “Per il periodo in cui la vaccinazione di cui al comma 1 è omessa o differita, il datore di lavoro adibisce i soggetti di cui al comma 2 a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2” (comma 7). In combinato disposto va letto, altresì, l'art. 9, comma 4, del D.L. n. 52/2021, convertito con modificazioni nella L.
n. 87/2021, a termini del quale “la certificazione verde COVID-19 rilasciata sulla base della guarigione ha una validità di sei mesi a far data dall'avvenuta guarigione.
La certificazione di cui al presente comma cessa di avere validità qualora, nel periodo di vigenza semestrale, l'interessato venga identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2”.
Dal citato impianto normativo si desume l'obbligo per il personale che opera in strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali pubbliche e private di sottoporsi al ciclo di vaccinazione contro il virus Covid-19, quale requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative di che trattasi e che l'accertamento dell'eventuale inadempimento dell'obbligo vaccinale effettuato dall'Ordine territoriale competente, all'esito delle verifiche effettuate, ha natura dichiarativa, non disciplinare, e determina l'immediata sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie e va trasmesso al datore di lavoro affinché quest'ultimo adotti i provvedimenti di competenza. Inoltre, l'ordine professionale di appartenenza deve inviare al soggetto interessato un invito a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito stesso, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione, ovvero l'attestazione relativa all'omissione o al
Pag. 8 di 15 differimento della stessa, ovvero documentazione attestante la sussistenza delle condizioni di salute individuale giustificative dell'esonero dall'obbligo vaccinale.
Ciò posto, venendo al caso di specie, non è contestabile, in quanto documentalmente comprovato, che il primo provvedimento sospensivo afferente al periodo lavorativo Contr 13.12.2021 – 31.12.2021 è stato adottato direttamente dalla resistente, a mezzo di provvedimento prot. n. 92284 del 22.12.2024, dunque da un ente incompetente a tale adozione, la quale, di contro, avrebbe dovuto essere disposta dall'OPI di Foggia, in omaggio a quanto prescritto dal citato art. 4, D.L. n. 44/2021, come modificato dal
D.L. n. 172/2021, operante ratione temporis, già in vigore dal 27.11.2021. Da ciò consegue l'illegittimità del prefato provvedimento per violazione delle norme procedurali indicanti gli enti competenti all'effettuazione dei relativi controlli e, se del caso, ad accertare la sussistenza dei presupposti per la sospensione, rispetto alla
Contr quale la datrice di lavoro avrebbe dovuto prendere atto e, conclusivamente, adottare solo a seguito di tanto la dovuta sospensione.
Per quanto concerne il periodo lavorativo successivo, parte ricorrente ha documentalmente dimostrato che, in data 12.01.2022, contraeva il virus Sars-Cov 2
(cfr. doc. n. 2 fascicolo parte ricorrente), ciò che, in omaggio a quanto prescritto dalla summenzionata normativa emergenziale, ha di fatto comportato il differimento del termine per adempiere agli obblighi di vaccinazione per i successivi 6 mesi, ossia sino alla data del 11.07.2022, di talché, per tutto il predetto arco temporale, il dipendente non poteva considerarsi non in regola con i prefati obblighi, come peraltro emerge dalla Certificazione verde al medesimo rilasciata e depositata in atti (cfr. doc.
n. 3 fascicolo parte ricorrente). Né la mancata comunicazione di detta certificazione può assumere valenza contraria alle ragioni addotte dal ricorrente – in ragione del
Pag. 9 di 15 fatto che né il competente OPI di Foggia né il datore di lavoro erano stati resi edotti di tanto – atteso che non risulta agli atti che l'OPI di Foggia, in coerenza con quanto prescritto dalla menzionata normativa emergenziale, abbia mai invitato il dipendente a trasmettere e comunicare detta certificazione attestante la sua posizione di regolarità con gli obblighi vaccinali in tale ultimo periodo lavorativo (ossia quello da gennaio a luglio 2022).
Venendo, ora, al periodo lavorativo ancora successivo, parte ricorrente ha documentalmente dimostrato che, nella data del 11.07.2022, contraeva nuovamente il virus Sars-Cov 2, con successivo esito di tampone negativo in data 20.07.2022 (cfr. doc. n. 8 fascicolo parte ricorrente), ciò che, in omaggio a quanto prescritto dalla summenzionata normativa emergenziale, ha di fatto comportato il differimento del termine per adempiere agli obblighi di vaccinazione per i successivi 6 mesi, ossia sino al mese di dicembre 2022, di talché, per tutto il predetto arco temporale, il dipendente non poteva considerarsi non in regola con i prefati obblighi. E tanto trova ulteriore conferma, peraltro, nel provvedimento prot. n. 3128 del 16 agosto 2022, a mezzo del quale il competente OPI di Foggia ha comunicato la cessazione della sospensione per inadempimento dell'obbligo vaccinale, giustappunto, in applicazione del termine di differimento della vaccinazione obbligatoria di ulteriori 6 mesi (doc. n.
9 fascicolo parte ricorrente).
Dalla suindicata documentazione, dunque, risulta provato che, per tutto il periodo cui afferiscono i provvedimenti di sospensione per cui è causa – fatto salvo il periodo
13.12.2021 – 31.12.2021, per il quale, come detto, la illegittimità della sospensione è dipesa dalla violazione procedurale afferente alla competenza ad adottare il relativo provvedimento -, il ricorrente è sempre stato in regola con la normativa emergenziale
Pag. 10 di 15 in materia di obbligo vaccinale, dal gennaio 2022 al dicembre 2022, in ragione della positività – e successiva guarigione – dal virus Sars-Cov 2, ciò che ha, di fatto ed ex lege, determinato, sul piano epidemiologico, l'immunizzazione dal virus e, quindi, sul piano normativo, il differimento dell'obbligo di sottoporsi a vaccinazione per i 6 mesi successivi (gennaio – luglio 2022; luglio – dicembre 2022).
In conseguenza di tanto, non è revocabile in dubbio l'illegittimità della sospensione dal lavoro disposta da parte datoriale, sin dal dicembre 2021, nonché, conseguentemente, delle trattenute e decurtazioni operate sulle relative retribuzioni per le mensilità in tale arco temporale, atteso che le medesime avrebbero dovuto essere erogate per intero, non trovandosi il ricorrente in posizione irregolare rispetto agli obblighi di legge prescritti dalla normativa emergenziale vigente.
Pertanto, il credito vantato da parte ricorrente deve ritenersi accertato.
Acclarato l'an del diritto, per tutte le ragioni sopra esposte, occorre adesso vagliarne il quantum.
A tal proposito, risulta documentalmente dimostrato che parte resistente ha operato trattenute e decurtazioni, per tutto il periodo per cui è causa, sulle retribuzioni spettanti al ricorrente: in particolare, dal cedolino relativo al mese di gennaio 2022 risulta decurtata la retribuzione di dicembre 2021, per un totale lordo di € 1.635,70
(cfr. doc. n. 5 fascicolo parte ricorrente); dal cedolino relativo al mese di febbraio
2022 risulta decurtata la retribuzione di gennaio 2022, per un totale di € 2.225,99 (cfr. doc. n. 18 fascicolo parte ricorrente) dal cedolino relativo al mese di settembre 2022 risulta decurtata la retribuzione per un totale di € 533,34 (doc. n. 13 fascicolo parte ricorrente); dal cedolino relativo al mese di ottobre 2022 risulta decurtata la retribuzione per un totale di € 800,00 (doc. n. 14 fascicolo parte ricorrente); dal
Pag. 11 di 15 cedolino relativo al mese di agosto 2022 risulta retribuzioni pari a 0 e trattenute per €
806,24 e “arrotondamento” per € 533,34 (doc. n. 15 fascicolo parte ricorrente).
Dalla menzionata documentazione, dunque, emerge, nel complesso, che la retribuzione non corrisposta al ricorrente per il periodo per cui è causa di indebita ed illegittima sospensione ammonta ad € 6.534,61.
Tanto consente di ritenere corretto il conteggio effettuato da parte ricorrente e, quindi, che le relative residue spettanze retributive afferenti alle mensilità di dicembre 2021, gennaio 2022 e agosto 2022 ammontano a complessivi € 6.534,61.
Alla luce di tutte argomentazioni innanzi svolte, dunque, il ricorso va accolto, nei termini che seguono.
In via pregiudiziale e in rito, deve dichiararsi il difetto di legittimazione passiva del resistente . Controparte_3
Nel merito, previa declaratoria dell'illegittimità dei provvedimenti di sospensione dal lavoro, deve dichiararsi il diritto di parte ricorrente alla corresponsione delle retribuzioni relative alle mensilità di dicembre 2021, gennaio 2022 e agosto 2022, per la parte non ancora corrisposta, pari ad € 6.534,61, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del diritto al soddisfo come per legge;
per l'effetto, deve condannarsi parte resistente a corrispondere, in favore di parte ricorrente, le retribuzioni relative alle mensilità di dicembre 2021, gennaio 2022 e agosto 2022, per la parte non ancora corrisposta, pari ad € 6.534,61, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del diritto al soddisfo come per legge.
Pag. 12 di 15 Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e la liquidazione è affidata al dispositivo che segue, sulla scorta dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022; per la determinazione del compenso si ha riguardo ai valori previsti dalle tabelle allegate al D.M. n. 55/14, in relazione alla tipologia di causa (procedimento in materia di lavoro), al valore della controversia
(scaglione da € 5.201,00 ad € 26.000,00) e alle fasi in cui si è articolata l'attività difensiva espletata nel presente giudizio (con esclusione della fase istruttoria). La liquidazione viene effettuata secondo parametri prossimi ai minimi, in considerazione della non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate.
Le considerazioni sinora svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione rigettate o assorbite, così provvede:
- dichiara il difetto di legittimazione passiva del resistente
[...]
; Controparte_3
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, previa declaratoria dell'illegittimità dei provvedimenti di sospensione dal lavoro, dichiara il diritto di parte ricorrente alla corresponsione delle retribuzioni relative alle mensilità di dicembre 2021, gennaio
2022 e agosto 2022, per la parte non ancora corrisposta, pari ad € 6.534,61, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del diritto al soddisfo come per legge;
Pag. 13 di 15 - condanna parte resistente a corrispondere, in favore di parte ricorrente, le retribuzioni relative alle mensilità di dicembre 2021, gennaio 2022 e agosto 2022, per la parte non ancora corrisposta, pari ad € 6.534,61, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del diritto al soddisfo come per legge;
- condanna parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, che liquida in € 2.130,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Vasto, 21.05.2025
Il Giudice
Dott. Aureliano Deluca
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