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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 15/01/2025, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3354/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3354/2023 tra
Parte_1
RICORRENTE/I e
Controparte_1
RESISTENTE/I
Oggi 15 gennaio 2025 ad ore 10:19 innanzi al dott. Anita Maria Brigida Davia, sono comparsi: Per l'avv. NOCENTINI SARA Parte_1
Per l'avv. CORSINOVI CARLO Controparte_1
Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti.
L'avv. Nocentini dichiara di ridurre la domanda alla somma indicata nel conteggio depositato in data 06/12/2024. Per il resto insiste in tutte le difese e chiede la condanna di controparte alle spese con distrazione a proprio favore dichiarandosi antistataria.
L'avv. Corsinovi si oppone all'accoglimento della domanda e comunque contesta i conteggi prodotti in quanto l'ora di straordinario ivi calcolata non risulta dall'istruttoria svolta. E comunque il conteggio non distingue tra lavoro ordinario e straordinario.
L'avv. Nocentini a questo proposito fa presente che le somme richieste a titolo di straordinario sono chiaramente distinguibili all'interno del conteggio ove risultano indicate nei prospetti mensili in relazione al numero di ore e nel riepilogo generale in fondo al conteggio.
Il Giudice Previa Camera di Consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
dott. Anita Maria Brigida Davia
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia ha pronunciato. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3354/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. NOCENTINI Parte_1 C.F._1 SARA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA LORENZO IL MAGNIFICO N. 83 FIRENZEpresso il difensore avv. NOCENTINI SARA
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il Controparte_1 C.F._2 patrocinio dell'avv. CORSINOVI CARLO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. CORSINOVI CARLO
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Dati per conosciuti il contenuto degli atti processuali e delle rispettive difese delle parti si riassumono di seguito le ragioni della decisione.
In primo luogo si ribadisce la inammissibilità delle istanze istruttorie avanzate da parte convenuta, incorsa nella decadenza di cui all'art 416 cpc , in quanto costituitasi oltre i termini.
I seguenti fatti sono pacifici o documentali
è stato assunto dall'impresa individuale di Parte_1 Controparte_1 CP_1
in data 15.9.2022, con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato in qualità
[...]
di operaio inquadrato al II livello del CCNL Edilizia Artigianato.
Il rapporto è formalmente cessato in data 10 marzo 2023 per dimissioni del lavoratore motivate dal mancato pagamento di una parte delle retribuzioni, che vengono richieste con il presente ricorso.
Il contrasto tra le parti riguarda, la data di effettiva cessazione della prestazione lavorativa (che parte datoriale colloca a gennaio 2023) l'orario di lavoro osservato in concreto ( che il ricorrente allega come maggiore di quello contrattualmente pattuito) e l'entità dei pagamenti parziali ricevuti in corso di rapporto (indicati in complessivi € 5.200 netti dal lavoratore e in complessivi 9.850 e cioè 5200 +
4650, dalla impresa convenuta).
Quanto alla data di cessazione della prestazione lavorativa e all'orario di lavoro osservato dal Dharam
1 l'istruttoria svolta ha consentito di accertare che il ricorrente ha lavorato sino al marzo 2023 ( cfr teste
) con orario 8-18 comprendente una pausa pranzo di un'ora, dal lunedì al venerdì ( cfr Testimone_1
teste ). Testimone_1
Nessuna prova infine risulta fornita dal convenuto dei pagamenti ulteriori rispetto alla somma di €
5.200 riconosciuta dal lavoratore, atteso il disconoscimento della firma apposta sulle ricevute prodotte in atti, tempestivamente effettuato dal ricorrente.
Ne consegue il diritto del ricorrente al pagamento della somma di € 13.068,46 risultante dai conteggi depositati in data 6.12.2024 solo genericamente contestati.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo sul valore del credito accertato e con distrazione a favore dell'avv Nocentini antistataria
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: condanna , nella sua qualità di titolare dell'impresa individuale al CP_1 Controparte_1
pagamento in favore di della complessiva somma di € 13.068,46 oltre Parte_1
rivalutazione monetaria ed interessi dalle scadenze delle singole voci retributive al saldo
Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 118,50 per cu ed € 2350 per competenze professionali, oltre i.v.a., c.p.ae contributo spese generali, con distrazione a favore dell'avv. Sara Nocentini.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Firenze, 15 gennaio 2025
Il Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia
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TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3354/2023 tra
Parte_1
RICORRENTE/I e
Controparte_1
RESISTENTE/I
Oggi 15 gennaio 2025 ad ore 10:19 innanzi al dott. Anita Maria Brigida Davia, sono comparsi: Per l'avv. NOCENTINI SARA Parte_1
Per l'avv. CORSINOVI CARLO Controparte_1
Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti.
L'avv. Nocentini dichiara di ridurre la domanda alla somma indicata nel conteggio depositato in data 06/12/2024. Per il resto insiste in tutte le difese e chiede la condanna di controparte alle spese con distrazione a proprio favore dichiarandosi antistataria.
L'avv. Corsinovi si oppone all'accoglimento della domanda e comunque contesta i conteggi prodotti in quanto l'ora di straordinario ivi calcolata non risulta dall'istruttoria svolta. E comunque il conteggio non distingue tra lavoro ordinario e straordinario.
L'avv. Nocentini a questo proposito fa presente che le somme richieste a titolo di straordinario sono chiaramente distinguibili all'interno del conteggio ove risultano indicate nei prospetti mensili in relazione al numero di ore e nel riepilogo generale in fondo al conteggio.
Il Giudice Previa Camera di Consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
dott. Anita Maria Brigida Davia
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia ha pronunciato. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3354/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. NOCENTINI Parte_1 C.F._1 SARA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA LORENZO IL MAGNIFICO N. 83 FIRENZEpresso il difensore avv. NOCENTINI SARA
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il Controparte_1 C.F._2 patrocinio dell'avv. CORSINOVI CARLO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. CORSINOVI CARLO
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Dati per conosciuti il contenuto degli atti processuali e delle rispettive difese delle parti si riassumono di seguito le ragioni della decisione.
In primo luogo si ribadisce la inammissibilità delle istanze istruttorie avanzate da parte convenuta, incorsa nella decadenza di cui all'art 416 cpc , in quanto costituitasi oltre i termini.
I seguenti fatti sono pacifici o documentali
è stato assunto dall'impresa individuale di Parte_1 Controparte_1 CP_1
in data 15.9.2022, con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato in qualità
[...]
di operaio inquadrato al II livello del CCNL Edilizia Artigianato.
Il rapporto è formalmente cessato in data 10 marzo 2023 per dimissioni del lavoratore motivate dal mancato pagamento di una parte delle retribuzioni, che vengono richieste con il presente ricorso.
Il contrasto tra le parti riguarda, la data di effettiva cessazione della prestazione lavorativa (che parte datoriale colloca a gennaio 2023) l'orario di lavoro osservato in concreto ( che il ricorrente allega come maggiore di quello contrattualmente pattuito) e l'entità dei pagamenti parziali ricevuti in corso di rapporto (indicati in complessivi € 5.200 netti dal lavoratore e in complessivi 9.850 e cioè 5200 +
4650, dalla impresa convenuta).
Quanto alla data di cessazione della prestazione lavorativa e all'orario di lavoro osservato dal Dharam
1 l'istruttoria svolta ha consentito di accertare che il ricorrente ha lavorato sino al marzo 2023 ( cfr teste
) con orario 8-18 comprendente una pausa pranzo di un'ora, dal lunedì al venerdì ( cfr Testimone_1
teste ). Testimone_1
Nessuna prova infine risulta fornita dal convenuto dei pagamenti ulteriori rispetto alla somma di €
5.200 riconosciuta dal lavoratore, atteso il disconoscimento della firma apposta sulle ricevute prodotte in atti, tempestivamente effettuato dal ricorrente.
Ne consegue il diritto del ricorrente al pagamento della somma di € 13.068,46 risultante dai conteggi depositati in data 6.12.2024 solo genericamente contestati.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo sul valore del credito accertato e con distrazione a favore dell'avv Nocentini antistataria
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: condanna , nella sua qualità di titolare dell'impresa individuale al CP_1 Controparte_1
pagamento in favore di della complessiva somma di € 13.068,46 oltre Parte_1
rivalutazione monetaria ed interessi dalle scadenze delle singole voci retributive al saldo
Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 118,50 per cu ed € 2350 per competenze professionali, oltre i.v.a., c.p.ae contributo spese generali, con distrazione a favore dell'avv. Sara Nocentini.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Firenze, 15 gennaio 2025
Il Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia
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