Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 04/03/2025, n. 310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 310 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania
Seconda Sezione Civile nella persona dei magistrati: dott. Giovanni Dipietro Presidente dott. Massimo Lo Truglio Consigliere rel. est. dott.ssa Mariannina Giuffrida Giudice ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 846/2023 R.G. promossa da:
, nata a [...] il [...] e ivi residente in [...], Parte_1
(c.f. ), elettivamente domiciliata in OR (RG), via Palestro n° 84, presso CodiceFiscale_1
lo studio dell'Avv. Salvatore Minardi, (c.f. , p.e.c. CodiceFiscale_2
, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
Email_1
APPELLANTE (appellata incidentale) nei confronti di in persona del dott. con sede in Milano, C.F. Controparte_1 CP_2
, elettivamente domiciliata in Catania, Via Luigi Rizzo 29, presso lo studio dell'Avv. P.IVA_1
Fausto Giannitto, (C.F. ), che la rappresenta e difende giusta procura in CodiceFiscale_3
atti;
APPELLATA (appellante incidentale) di
in persona del procuratore ad negotia , munito dei poteri Controparte_3 Parte_2
di rappresentanza legale in forza di procura del 17.02.2023 in autentica Notaio dott. Per_1
di Bologna, ai nn. 97405/12540 di rep./racc., con sede in Bologna, via Stalingrado n. 45, P.
[...]
IV , rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore Barresi giusta procura in atti (CF: P.IVA_2
; Pec: , presso il cui studio in C.F._4 Email_2
Catania, via M. Renato Imbriani, 222 è elettivamente domiciliata;
1
sede in Milano Piazza Tre Torri 3, elettivamente domiciliata in Catania, Via Novara 34 presso lo studio dell'Avv. Giampiero M. Trovato (C.F. ), che la rappresenta e difende C.F._5
giusta procura in atti
APPELLATI
e di
, (c.f. ), nato a [...] il [...] (rappresentato e Controparte_5 C.F._6 difeso nel procedimento di primo grado dall'Avv. Maria Teresa Liuzzo, c.f. , C.F._7
con studio in Ragusa, nella via Risorgimento n. 53, pec;
Email_3
, nato a [...] il [...] ed ivi residente nella via Marangio n.198; Controparte_6
, nata a [...] il [...] ed ivi residente nella via S. Filippo n. 72; Controparte_7
nato a [...] il [...] ed ivi residente nella Loc. Carbone n. 759; Controparte_8
APPELLATI CONTUMACI
CONCLUSIONI: all'udienza di discussione del 18.02.2025 le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale in atti e la causa è stata posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio innanzi al Parte_1
Tribunale di Caltagirone – Sez. Distaccata di Grammichele, Controparte_9 CP_4
, , e Controparte_10 Controparte_11 Controparte_6 Controparte_7 CP_8
per sentirli condannare, in solido tra loro, al risarcimento dei danni materiali subiti dalla
[...]
stessa e quantificati in complessivi euro 28.566,34, con vittoria di spese e compensi di giudizio, a seguito del sinistro stradale verificatosi in data 27.04.2011 in territorio di Vizzini.
L'attrice esponeva che il giorno del sinistro alle ore 15.30 circa, mentre si trovava Persona_2
a percorrere la SS 194 all'altezza del Km 37.00 – direzione Ragusa – a borgo dell'autovettura di proprietà dell'attrice (modello TOYOTA Rav 4, tg. DV678WS, assicurata presso la CP_12 polizza n. 212990000), questi veniva tamponato violentemente dall'autocarro IVECO 35 tg.
[...]
BL804PB, di proprietà e condotto da (assicurato con alla polizza Controparte_6 CP_13
n. 343513068776244).
Quest'ultimo, a sua volta, veniva tamponato dall'autoarticolato SCANIA A4X2, tg. DX803YV di proprietà di e condotto da (assicurato presso Controparte_8 Controparte_7 CP_9 polizza n. 05653959800000). Infine, anche questo mezzo veniva tamponato dall'autovettura
[...]
VOLKSWAGEN Touran tg. DG015GL, di proprietà e condotta da Controparte_11
(assicurata presso la polizza n. 00068815728). CP_4
2 L'autovettura dell'attrice, a causa del violento impatto, tamponava a sua volta l'autovettura
CITROEN C3 tg. DT610HS di proprietà di e condotta da (assicurata CP_14 CP_15
presso la olizza n. 73353987) che si trovava ferma in coda dietro altro veicolo. CP_4
Sul luogo del sinistro intervenivano i Carabinieri di Vizzini per i rilievi di rito.
Deduceva che, a seguito del sinistro de quo, la sua autovettura riportava ingenti danni materiali sia alla parte anteriore che a quella posteriore, con conseguente sostituzione di parti della carrozzeria, come documentato dall'allegata fattura.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 22.11.2011, si costituiva la Controparte_9
la quale, nel contestare la domanda attorea, sosteneva di non aver alcuna responsabilità nella causazione del sinistro, poiché l'autovettura dell'attrice - come da quest'ultima dichiarato - sarebbe stata tamponata dall'autocarro IVECO di proprietà di e, solo a seguito di detto scontro, CP_6
l'autoarticolato SCANIA sarebbe andato ad impattare contro il veicolo IVECO che lo precedeva.
In merito al quantum della richiesta di risarcimento formulata dall'attrice, la Controparte_9
sosteneva come la riparazione dei danni fosse antieconomica a fronte di un valore commerciale del mezzo che al momento del sinistro era pari ad euro 19.700,00.
Contestava qualunque risarcimento del danno da fermo tecnico preteso dall'attrice e chiedeva il rigetto di ogni domanda attorea;
in via subordinata, dichiarava di essere manlevata da CP_11
e da in caso di una eventuale sentenza di condanna nei suoi
[...] Controparte_10
confronti.
Costituitasi anche la questa rappresentava che il giorno del sinistro, Controparte_16
l'autovettura CITROEN C3 tg. DT610HS condotta da , dopo aver effettuato una CP_15 manovra di emergenza al fine di evitare l'auto che la precedeva, sarebbe stata tamponata dall'autovettura TOYOTA RAV 4, di proprietà dell'attrice e condotta da , la quale Persona_2
nel sopraggiungere da tergo non sarebbe riuscita ad arrestare prontamente la propria marcia;
a sua volta l'autovettura TOYOTA RAV 4 sarebbe stata tamponata dal furgone IVECO 35 tg. BL804PB, che a sua volta sarebbe stata tamponata dall'autoarticolato SCANIA tg. DX803YV. Invece,
l'autovettura Volkwagen Touran tg. DG803YV, sopraggiungendo da tergo all'autoarticolato, sarebbe riuscita ad arrestare la propria marcia sino al punto di appoggiarsi a quest'ultimo senza provocare alcun danno.
In conclusione, la contestava le difese avversarie sia in ordine all'an che al Controparte_16
quantum debeatur, chiedendo il rigetto integrale della domanda, poiché infondata e priva di riscontro probatorio, e sostenendo che nulla era dovuto in ordine al risarcimento dei danni lamentati anche con riferimento al danno da fermo tecnico. In subordine, chiedeva che venisse ridotto
3 proporzionalmente l'importo eventualmente dovuto per le motivazioni esplicate in comparsa, con vittoria di spese e compensi.
Si costituiva in giudizio, altresì, la la quale contestava la domanda attorea sia Controparte_10 nell'an che nel quantum, sostenendo che l'unico responsabile del sinistro de quo era il conducente dell'autoarticolato SCANIA tg. DX803YV, il quale per cause ignote avrebbe urtato violentemente contro l'autocarro IVECO tg. BL804PB, di proprietà del proprio assicurato, e che CP_6 questi a causa del violento impatto avrebbe impattato contro l'autovettura dell'attrice che, a sua volta e per stessa ammissione di quest'ultima, avrebbe urtato il veicolo C3 tg. DT610HS CP_17
(assicurato presso la ). CP_4
Pertanto, la concludeva chiedendo il rigetto della domanda attorea con Controparte_10
contestuale richiesta di estromissione della stessa dal presente giudizio;
in subordine, chiedeva che venisse contenuta la richiesta risarcitoria nei limiti del giusto e del provato.
Costituitosi in giudizio, sosteneva che, mentre si trovava con la propria Controparte_11
autovettura tg. DG015GL (assicurata presso la Controparte_18 Controparte_16 incolonnato lungo la SS 194 all'altezza del Km 37.00 direzione Ragusa, a causa dell'incidente causato dall'attrice, l'autocarro SCANIA tg. DX803YV - di proprietà di - Controparte_8 nell'indietreggiare sarebbe andato ad impattare contro l'autovettura di causando CP_11
gravissimi danni;
pertanto, nessuna responsabilità poteva essergli attribuita nella causazione del sinistro.
Instaurato il contraddittorio, all'udienza del 05.04.2016 veniva dichiarata la contumacia di
[...]
, e , non costituitisi. Controparte_6 Controparte_8 Controparte_7
Istruita la causa sia tramite prove orali (interrogatorio formale e prova testimoniale) che documentalmente, all'udienza del 27.10.2022, svoltasi in modalità cartolare, previo deposito di note scritte, la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Con sentenza n. 259/2023, pubblicata il 12.05.2023, il Giudice unico del Tribunale di Caltagirone, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 90100231/2011, così decideva:
“- dichiara che la responsabilità del sinistro per cui è causa è dell'autoarticolato SCANIA A4X2, tg.
DX803YV di proprietà di e condotto da assicurato presso Controparte_8 Controparte_7
polizza n. 05653959800000; Controparte_9
- condanna e in solido tra loro, al Controparte_9 Controparte_7 Controparte_8 risarcimento del danno in favore di , che liquida ai sensi dell'art. 1226 c.c. in euro Parte_1
7.000,00;
4 - condanna e , in solido tra loro, in favore Controparte_9 Controparte_7 Controparte_8
di , alla refusione delle spese del presente giudizio che liquida in euro 5.077,00 per Parte_1
compensi, oltre rimborso forfettario, iva e c.p.a. come per legge e rimborso delle spese vive sostenute;
- condanna al pagamento delle spese di lite nei confronti di e Parte_1 CP_4 [...]
che liquida per ciascuno in euro 4.226,50 per ciascuno, oltre rimborso Controparte_19
forfettario, iva e c.p.a. come per legge;
- condanna al pagamento delle spese di lite nei confronti di , Parte_1 Controparte_5
che liquida in euro 1.307,50 per compensi, oltre rimborso forfettario, iva e c.p.a. come per legge;
- nulla sulle spese nei confronti di ”. Controparte_6
Avverso detta sentenza ha proposto appello per i motivi di cui si dirà appresso. Parte_1
Costituitasi, ha resistito all'impugnazione e proposto appello incidentale per le Controparte_9
ragioni di cui si dirà nel prosieguo.
e hanno resistito all'impugnazione chiedendo il totale rigetto Controparte_3 CP_4
degli appelli e la conferma della sentenza impugnata.
, , e non si sono Controparte_11 Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8
costituiti in giudizio.
All'udienza ex art. 350 bis c.p.c. del 18.02.2025 le parti hanno precisato le conclusioni, come da note difensive depositate in atti, e la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di , , Controparte_11 Controparte_6 [...]
e non costituitisi in giudizio seppure regolarmente citati CP_7 Controparte_8 dall'appellante. Agli stessi è stata altresì notificata la comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale di giusta ordinanza del 31.01.2023. Controparte_9
Ritiene la Corte che, alla luce dell'appello incidentale proposto da sulla Controparte_9
dinamica del sinistro e sulle reciproche responsabilità, appare preliminare esaminare quanto lamentato dalla società che, in data 27.04.2011, assicurava l'autoarticolato SCANIA A4X2 tg.
DX803YV di proprietà di e condotto da . Controparte_8 Controparte_7
Con il primo motivo la difesa di deduce l'erroneità della sentenza, nella parte in Controparte_9 cui ha affermato l'esclusiva responsabilità del conducente il mezzo assicurato con CP_9
nel sinistro per cui è causa, per le seguenti ragioni:
[...]
a) parte attrice, in seno all'atto di citazione, ha riferito che la propria auto fu tamponata dall'autocarro IVECO e che, solo successivamente, quest'ultimo venne colpito posteriormente a sua
5 volta dall'autoarticolato SCANIA garantito dalla concludente;
b) i Carabinieri della stazione di Vizzini, intervenuti immediatamente dopo la verificazione del sinistro, sentite nella immediatezza le persone coinvolte nel sinistro ed effettuati i rilievi foto- planimetrici, hanno riferito, in seno al verbale da essi redatto, che tutti i veicoli, non rispettando la distanza di sicurezza, andavano a collidere l'uno con l'altro; Con c) il convenuto , al quale la società ha deferito interrogatorio formale, non Controparte_6 ha inteso comparire all'udienza all'uopo fissata: ai sensi dell'art. 232 cpc, pertanto, devono ritenersi come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio; ossia che l'autocarro Iveco fu tamponato dall'autoarticolato Scania solo dopo che il primo aveva a sua volta tamponato l'auto di proprietà dell'attrice.
Il motivo, come sopra articolato, non è fondato.
Per quanto riguarda la circostanza che la descrizione dei fatti operata in citazione dall'attrice non corrisponda perfettamente con la ricostruzione della dinamica effettuata dal Tribunale, ritiene la
Corte che quanto prospettato da parte attrice non può assurgere a prova inconfutabile dell'effettiva dinamica del sinistro oggetto di causa. Anche la ricostruzione della dinamica operata dai Carabinieri intervenuti sui luoghi è frutto di mere ipotesi e deduzioni conseguenziali allo stato dei luoghi e alle singole dichiarazioni rese dai conducenti poco dopo il sinistro.
E' comprensibile e molto probabile che ciascun conducente abbia reso una propria versione dei fatti tendenzialmente favorevole alla propria posizione, al fine di escludere o, altrimenti, limitare la propria responsabilità per i danni cagionati al mezzo antistante.
Viceversa, invece, condividendo quanto argomentato dal Tribunale, la deposizione del teste sentito all'udienza del 9.2.2017, appare pienamente attendibile, circostanziata e “coerente Tes_1
con i danni riportati dai veicoli, come rappresentati nelle foto in atti, e trova conferma nel senso comune. In particolare non è ragionevole ritenere che l'ultimo veicolo coinvolto (la Volkswagen
Touran), per le dimensioni, possedesse quella forza cinetica tale da ingenerare lo scontro tra tutti i veicoli che lo precedevano cagionando danni di quelle entità a veicoli certamente più robusti;
né si può ragionevolmente ritenere che tale forza sia stata sprigionata dall'impatto con il tir, tenuto conto che i veicoli non procedevano a velocità elevata in considerazione delle condizioni metereologiche (pioveva) e come risulta dal fatto che non è stato necessario intervenire sul luogo per soccorrere i soggetti coinvolti” (pag. 6).
La dinamica del sinistro che appare più aderente e confacente all'insieme dei dati, dei documenti e delle informazioni raccolte nel corso del processo è la seguente: “il veicolo Citroen C3 condotto da si fermava all'improvviso al centro della curva;
alla guida della Persona_3 Persona_2
6 Toyota Rav 4 riusciva a fermarsi per tempo e a non urtare la prima autovettura, così come
l'autocarro IVECO 35 che si fermava dietro la Toyota Rav 4. Mentre i tre veicoli erano fermi in direzione Ragusa, giungeva da dietro il tir Scania condotto da e assicurato con la Controparte_7
L'impatto del tir con l'autocarro ha determinato il tamponamento tra i veicoli Controparte_1 che lo precedevano: l'autocarro con la Toyota Rav 4, quest'ultima con la Citroen C3. Sopraggiunta la , essa impattava con il tir” (pag. 6). Controparte_18
Il Tribunale, nell'attribuire la totale ed esclusiva responsabilità dei danni all'autoarticolato assicurato con ha fatto corretta applicazione del principio giurisprudenziale (cfr. Cass. Sez. Controparte_9
III, 7.6.2024 n. 15923; Cass. Sez. III, 9.5.2024 n. 12663) secondo il quale: “mentre nel caso di scontri successivi fra veicoli facenti parte di una colonna in sosta, unico responsabile degli effetti delle collisioni è il conducente che le abbia determinate, tamponando da tergo l'ultimo dei veicoli della colonna stessa, invece, nella diversa ipotesi di tamponamento a catena tra veicoli in movimento trova applicazione l'art. 2054, secondo comma, cod. civ., con conseguente presunzione
"iuris tantum" di colpa in eguale misura di entrambi i conducenti di ciascuna coppia di veicoli
(tamponante e tamponato), fondata sull'inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante, qualora non sia fornita la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno (ex aliis, Cass. 29/05/2003, n. 8646/2003; Cass. 19702/2013, n. 4021; Cass. 01/06/2022, n.
17896)”.
Per quanto attiene alle censure mosse dall'appellante incidentale in ordine al testimone Tes_1
(terzo trasportato e risarcito totalmente per le lesioni subite), il Tribunale, ritenendo tardiva tale eccezione, l'ha correttamente rigettata. Infatti, l'incapacità a testimoniare disciplinata dall'art. 246
c.p.c. non è rilevabile d'ufficio, sicché, ove la parte non formuli l'eccezione di incapacità a testimoniare prima dell'ammissione del mezzo, detta eccezione rimane definitivamente preclusa, senza che possa poi proporsi, ove il mezzo sia ammesso ed assunto, eccezione di nullità della prova.
Ove, invece, la parte abbia formulato l'eccezione di incapacità a testimoniare, e ciò nondimeno il giudice abbia ammesso il mezzo ed abbia dato corso alla sua assunzione, la testimonianza così assunta è affetta da nullità ai sensi dell'art. 157 c.p.c.; in tal caso, l'interessato ha l'onere di formulare l'eccezione subito dopo l'escussione del teste oppure nella prima udienza successiva, determinandosi altrimenti la sanatoria della nullità.
Nel caso in esame, la difesa di non ha contestato tempestivamente l'incapacità Controparte_9
del teste in questione e, di conseguenza, è decaduta da tale possibilità.
L'omessa comparizione di , al quale la società aveva deferito Controparte_6 CP_9
l'interrogatorio formale, non è di per sé idonea, ex art. 232 c.p.c., a ritenere provato quanto dedotto
7 circa il tamponamento da parte dell'autoarticolato SCANIA dell'autocarro IVECO quando già detto mezzo aveva tamponato l'autovettura di proprietà Il Giudice, valutando ogni ulteriore e Pt_1
diverso elemento di prova, ha ritenuto di superare detta ricostruzione e di non ritenere determinante ai fini della decisione l'omessa comparizione del convenuto contumace, conducente dell'autocarro
IVECO.
Anche il secondo motivo di appello incidentale, inerente alla condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell'attrice, non è fondato, in ragione del principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c.
Con i primi due motivi dell'appello principale, lamenta l'illogicità e la Parte_1
contraddittorietà della motivazione della sentenza di primo grado in ordine alla condanna subita dall'attrice al pagamento delle spese di lite sostenute da e CP_4 Controparte_10
. Controparte_5
Secondo la difesa dell'appellante principale, sarebbe stata costretta a chiamare in Parte_1
giudizio tutti i soggetti (proprietari, conducenti e relative società di assicurazione) coinvolti nel tamponamento a catena, per accertare l'effettiva dinamica del sinistro, la precisa responsabilità dei danni riportati dal suo autoveicolo, per ragioni di economia processuale ed evitare una pluralità di giudizi.
La condanna subita violerebbe l'art. 91 c.p.c. e il generale principio della soccombenza.
I due motivi, che saranno trattati congiuntamente per evidenti ragioni di connessione, sono infondati.
Come sostenuto dalle diverse parti appellate, avrebbe potuto citare esclusivamente Parte_1
il proprietario e la compagnia assicurativa del mezzo che ha tamponato la sua autovettura, verificando preliminarmente il presunto responsabile del tamponamento, non sussistendo nella fattispecie alcuna ipotesi di litisconsorzio necessario.
Sarebbe stato il convenuto, eventualmente, a chiamare in causa chi lo aveva tamponato e così via, fino ad instaurare un pieno contraddittorio, se necessario, tra tutti i soggetti coinvolti, ed allineare le proprie difese e conclusioni alla luce delle circostanze addotte ed emerse durante la fase inziale del processo.
Con la scelta processuale operata dall'attrice, si sono instaurati tanti rapporti processuali con ciascuna parte convenuta e, di conseguenza, il Tribunale ha fatto corretta applicazione dell'art. 91
c.p.c. che ha visto soccombente rispetto ai convenuti non responsabili dei danni Parte_1
subiti dalla sua autovettura.
D'altra parte, in fase di precisazione delle conclusioni e di successivo deposito della comparsa conclusionale, parte attrice, nonostante si fosse già conclusa la fase istruttoria, ha formulato una generica richiesta di condanna nei confronti di tutti i convenuti (“Si insiste pertanto nella condanna
8 dei convenuti al risarcimento del danno così come quantificato nell'atto di citazione…”), come se tutti i veicoli coinvolti avessero un certo grado di responsabilità, insistendo per la solidale condanna degli stessi.
Non può ritenersi che, nella fattispecie, sussisteva la necessità di citare in giudizio tutti i soggetti coinvolti, neppure richiamando la sentenza di appello del Tribunale di Ragusa n. 451/2022 emessa tra (proprietaria del veicolo Citroen tg. DT610HS) e in ordine ai CP_14 Parte_1
rispettivi danni subiti per il medesimo sinistro.
Come dedotto dalla difesa di il contenuto di tale sentenza, diversamente da Controparte_3
quanto sostenuto da parte appellante, non prova nulla in ordine alla necessità di convenire in giudizio tutte le parti coinvolte nel tamponamento a catena.
La circostanza che in capo al conducente del veicolo di proprietà (Toyota RAV 4), secondo Pt_1 il Tribunale di Ragusa, non sia stata ascritta alcuna responsabilità in ordine all'impatto contro la vettura Citroen C3 (la prima della fila coinvolta nel tamponamento a catena), di proprietà di
[...]
(appellante nel giudizio promosso dinanzi al Tribunale di Ragusa), non giustifica che nel CP_14
presente procedimento controparte sia stata costretta a citare i proprietari di tutti i veicoli coinvolti.
Né sussistono i presupposti, ex art. 92 comma 2 c.p.c. (ratione temporis vigente), per compensare in tutto o in parte dette spese, mancando i relativi presupposti della parziale reciproca soccombenza, di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
Con il terzo motivo di appello si contesta l'esosità delle spese liquidate dal Tribunale in favore delle due società assicuratrici e (euro 4.226,50 ciascuna) e di CP_4 Controparte_10
(euro 1.307,50), anche perché al difuori dei parametri minimi/medi dei Controparte_5
compensi professionali.
Il motivo non è fondato, non ravvisandosi nella fattispecie alcuna violazione di legge e/o omessa motivazione.
Il Tribunale, nel liquidare la somma di euro 4.226,50 (oltre IVA, CPA e rimb. spese gen.) in favore di e di ha dettagliatamente indicato i criteri della liquidazione, CP_4 Controparte_10
specificando il reale valore della controversia (da euro 5.200,01 a euro 26.000,00), secondo il quantum riconosciuto a titolo risarcitorio, e determinando discrezionalmente i compensi in una misura intermedia tra i parametri minimi (euro 2.540,00) e quelli medi (euro 5.077,00) di cui alle tabelle allegate al D.M. 147/2022, tenendo conto delle rispettive attività difensive.
Per quanto riguarda, invece, la posizione di , la liquidazione di complessivi Controparte_5
euro 1.307,50 in suo favore (ben al disotto dei minimi tabellari) appare, evidentemente, favorevole
9 alla parte soccombente e legata alla modesta e non impegnativa attività difensiva dallo stesso prestata nel giudizio di primo grado.
Con il quarto motivo di appello ci si duole della errata quantificazione del danno da parte del
Tribunale che avrebbe dovuto nominare un CTU, come richiesto in primo grado.
Anche detto motivo non è fondato
Sul danno lamentato dall'attrice al mezzo di sua proprietà, il Tribunale, con ampia e condivisibile motivazione, ha ritenuto che: “occorre allora procedere alla quantificazione del danno, con la precisazione che non può tenersi conto della citata fattura, posto che non è stato provato che le lavorazioni ivi indicate siano state effettivamente eseguite e pagate. Inoltre, il valore delle riparazioni e sostituzioni ivi indicate sarebbe superiore al valore commerciale dell'auto al momento del sinistro, pari a circa 20.000,00 euro, come indicato nei due preventivi citati” (pag. 7).
Non solo, quindi, non vi è alcuna prova in atti circa l'effettiva esecuzione delle prestazioni oggetto della fattura prodotta dalla difesa di ma neppure del suo pagamento. Parte_1
Ritiene la Corte che la produzione della sola fattura commerciale, proveniente dalla stessa parte che intende avvalersene, non costituisce di per sé prova del danno, tanto più ove non accompagnata da quietanza di pagamento (cfr. Cass. Sez. VI, 12.02.2018 n. 3293).
D'altra parte, sulla scorta di condivisibile giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 10196/2022), il primo giudice ha ritenuto che, in mancanza di alcuna idonea prova da parte dell'attrice, sulla scorta Contr dei due diversi preventivi prodotti dalle compagnie assicurative ( e ), del valore del CP_4 mezzo al momento del sinistro e dell'eccessiva sproporzione tra detto valore e i presunti costi di riparazione, il danno possa essere liquidato in via equitativa (art. 1226 c.c.) in euro 7.000,00,
“somma che, secondo una valutazione equitativa, potrebbe corrispondere alla differenza di valore del bene prima e dopo la lesione” (pag. 8).
Sul punto, il Tribunale ha adeguatamente motivato e ha fatto corretta applicazione del principio giurisprudenziale secondo il quale (cfr. Cass. Sez. III, 20.04.2023, n. 10686) “la disposizione dell'art. 2058 c.c. prevede che il danneggiato possa chiedere la reintegrazione in forma specifica, qualora sia in tutto o in parte possibile (1 co.), consentendo tuttavia al giudice di disporre che il risarcimento avvenga solo per equivalente se la reintegrazione in forma specifica risulta eccessivamente onerosa per il debitore;
ciò significa che, in relazione al danno subito da un veicolo, nel primo caso la somma dovuta è calcolata sui costi necessari per la riparazione, mentre nel secondo è riferita alla differenza fra il valore del bene integro (ossia nel suo stato ante sinistro) e quello del bene danneggiato (cfr. Cass. n. 5993/1997 e Cass. n. 27546/2017), ovvero nella
"differenza fra il valore commerciale del veicolo prima dell'incidente e la somma ricavabile dalla
10 vendita di esso, nelle condizioni in cui si è venuto a trovare dopo l'incidente, con l'aggiunta ulteriore della somma occorrente per le spese di immatricolazione e accessori del veicolo sostitutivo di quello danneggiato" (Cass. n. 4035/1975); le due modalità di liquidazione si pongono, fra loro, in un rapporto di regola ed eccezione, nel senso che la reintegrazione in forma specifica (che vale a ripristinare la situazione patrimoniale lesa mediante la riparazione del bene) costituisce la modalità ordinaria, che può tuttavia essere derogata dal giudice -con valutazione rimessa al suo prudente apprezzamento ("può disporre")- in favore del risarcimento per equivalente, laddove la reintegrazione in forma specifica risulti eccessivamente onerosa per la parte obbligata;
quanto all'eccessiva onerosità, la giurisprudenza di legittimità l'ha ritenuta ricorrente "allorquando il costo delle riparazioni superi notevolmente il valore di mercato del veicolo" (Cass. n. 2402/1998, Cass. n.
21012/2010 e Cass. n. 10196/2022), non mancando di rilevare che, se la somma occorrente per la reintegrazione in forma specifica "supera notevolmente il valore di mercato dell'auto, da una parte essa risulta eccessivamente onerosa per il debitore danneggiante e dall'altra finisce per costituire una locupletazione del danneggiato" (Cass. n. 24718/2013, in motivazione, a pag. 5); ritiene il
Collegio che, nel bilanciamento fra l'esigenza di reintegrare il danneggiato nella situazione antecedente al sinistro e quella di non gravare il danneggiante di un costo eccessivo, l'eventuale locupletazione per il danneggiato costituisca un elemento idoneo a orientare il giudice nella scelta della modalità liquidatoria e, al tempo stesso, un dato sintomatico della correttezza dell'applicazione dell'art. 2058,2 co. c.c..
Per altro verso, al debitore non può essere imposta sempre e comunque (a qualunque costo) la reintegrazione in forma specifica, dato che l'obbligo risarcitorio deve essere comunque parametrato
a elementi oggettivi e che, pur tenendo conto dell'interesse del danneggiato al ripristino del bene e della possibilità che i costi di tale ripristino si discostino anche in misura sensibile dal valore di scambio del bene, non può consentirsi che al danneggiato venga riconosciuto più di quanto necessario per elidere il pregiudizio subito (ostandovi il principio -sotteso all'intero sistema della responsabilità civile- secondo cui il risarcimento deve essere integrale, ma non può eccedere la misura del danno e comportare un arricchimento per il danneggiato).
Come si è visto, la giurisprudenza di legittimità ha individuato il punto di equilibrio delle contrapposte esigenze facendo riferimento alla necessità che il costo delle riparazioni non superi
"notevolmente" il valore di mercato del veicolo danneggiato;
si tratta di un criterio che si presta a tutelare adeguatamente la posizione dell'obbligato rispetto ad eccessi liquidatori, ma non anche a tener conto della necessità di non sacrificare specifiche esigenze del danneggiato a veder ripristinato il proprio mezzo;
esigenze che -come detto- debbono trovare tutela nella misura in cui
11 risultino idonee a realizzare la migliore soddisfazione del danneggiato e, al tempo stesso, non ne comportino una indebita locupletazione”.
La generica richiesta di CTU riproposta in appello sarebbe stata meramente esplorativa, finalizzata ad esonerare parte attrice dall'onere di fornire la prova di quanto affermato, a supplire alla mancanza di idonee allegazioni e compiere una ricerca di elementi, fatti e/o circostanze non debitamente provati dalla parte onerata.
Con l'ultimo motivo, parte appellante lamenta l'omessa applicazione della rivalutazione monetaria e degli interessi legali sulla somma liquidata in via equitativa in euro 7.000,00.
Il motivo è parzialmente fondato nei termini che seguono.
Dall'esame della pronuncia impugnata emerge che l'importo risarcitorio di euro 7.000,00 è stato liquidato con riferimento ai preventivi risalenti al 2011 e al valore del mezzo all'epoca del sinistro.
Non c'è, invero, alcun riferimento ad una “attualizzazione” del danno o ai criteri utilizzati per rendere effettiva la reintegrazione patrimoniale del danneggiato.
Trattandosi, pertanto, di un debito di valore, la Suprema Corte (cfr. Cass. Sez. III, 17.04.2024 n.
10376, in tal senso anche Cass. Sez. . VI, 1.2.2023, n. 3018) ha affermato che: “ai fini dell'integrale risarcimento del danno conseguente a fatto illecito sono dovuti sia la rivalutazione della somma liquidata ai valori attuali, al fine di rendere effettiva la reintegrazione patrimoniale del danneggiato, che deve essere adeguata al mutato valore del denaro nel momento in cui è emanata la pronuncia giudiziale finale” (e alla quale, naturalmente, non si fa luogo se la somma risulta liquidata dal giudice già al valore “attuale” del bene perduto), “sia gli interessi compensativi sulla predetta somma, che sono rivolti a compensare il pregiudizio derivante al creditore dal ritardato conseguimento dell'equivalente pecuniario del danno subito”. Ha altresì aggiunto che: “sulla somma dovuta a titolo di risarcimento danni da illecito aquiliano, ancorché liquidata all'attualità, vanno sempre conteggiati – purché in presenza di specifica domanda – gli interessi c.d.
«compensativi”», con decorrenza dal momento dell'illecito”.
Ciò premesso l'importo di euro 7.000,00 va rivalutato dall'epoca del sinistro (27.04.2011) fino alla data della presente pronuncia, mentre nulla è dovuto a titolo di interessi compensativi in mancanza di alcuna richiesta in tal senso, sia nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado che nei successivi scritti difensivi.
Secondo condivisibile e recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Sez. III, 28.02.2023,
n.5958), "nella obbligazione risarcitoria da fatto illecito, che costituisce tipico debito di valore, è possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare
12 pienamente il creditore il quale va posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo. In tal caso, è onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo. Tale effetto dipende prevalentemente, dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile. Ne consegue, per un verso che gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore;
per altro verso che non sia configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi (Cass.
18564/2018)”.
Quanto alle spese processuali sussiste il potere del giudice di appello di procedere d'ufficio a un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, in caso di riforma in tutto o in parte, come nel caso di specie, della sentenza impugnata, e ciò in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale.
Per il giudizio di primo grado, anche a seguito del rigetto di ogni motivo di appello sul punto, non sussistono ragioni per modificare le statuizioni inerenti alle spese giudiziali.
Le spese processuali del presente grado di giudizio e inerenti al rapporto processuale tra appellante principale e incidentale, in ragione del parziale accoglimento delle ragioni di e del Parte_1
totale rigetto delle doglianze mosse da seguono la soccombenza e vanno Controparte_9
liquidate come in dispositivo secondo i parametri medi previsti dal D.M. 55/2014 (come modificato dal D.M. 147/2022), con applicazione del parametro minimo per la fase di trattazione, in mancanza di attività a contenuto istruttorio.
Lo scaglione di riferimento è compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00 tenuto conto del valore effettivo della causa e del complessivo quantum risarcitorio liquidato a . Parte_1
Le spese sostenute dagli altri appellati costituiti ( e , nei cui CP_4 Controparte_3
confronti sono stati proposti entrambi gli appelli, invece, sono poste totalmente e solidalmente a carico di e e liquidate con i medesimi criteri di cui sopra. Parte_1 Controparte_9
Le spese inerenti agli appellati rimasti contumaci ( , , Controparte_5 Controparte_6
e ) vanno dichiarate non ripetibili. Controparte_7 Controparte_8
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P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello principale proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_3 Controparte_9 CP_4
, , e avverso la Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8
sentenza n. 259/2023 pubblicata il 12.05.2023, nel procedimento di primo grado iscritto al n.
90100231/2011 R.G., dal Giudice unico del Tribunale di Caltagirone, ridetermina in euro 7.000,00 oltre rivalutazione monetaria a decorrere dal 27.04.2011 fino alla data della presente sentenza,
l'importo risarcitorio al cui solidale pagamento sono stati condannati Controparte_9 [...]
e in favore di . CP_7 Controparte_8 Parte_1
Rigetta l'appello incidentale di Controparte_9
Condanna al pagamento delle spese processuali sostenute da Controparte_9 Parte_1
nel presente giudizio di appello che si liquidano in complessivi euro 5.692,00 (di cui euro 804,00 per spese vive, euro 1.134,00 per la fase di studio, euro 921,00 per la fase introduttiva, euro 922,00 per la fase istruttoria ed euro 1.911,00 per la fase decisionale) oltre spese generali nella misura del 15%,
c.p.a. e i.v.a. come per legge.
Condanna e , in solido, al pagamento delle spese processuali Controparte_9 Parte_1
sostenute da e nel presente giudizio di appello che si Controparte_3 CP_4
liquidano per ciascuna parte in complessivi euro 4.888,00 (di cui euro 1.134,00 per la fase di studio, euro 921,00 per la fase introduttiva, euro 922,00 per la fase istruttoria ed euro 1.911,00 per la fase decisionale) oltre spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e i.v.a. come per legge.
Dichiara non ripetibili le spese di lite inerenti agli altri appellati contumaci.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante incidentale dell'ulteriore Controparte_9
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il giudizio di appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in data 4.3.2025 nella camera di consiglio della seconda sezione civile.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Massimo Lo Truglio Dott. Giovanni Dipietro
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