Ordinanza cautelare 23 settembre 2021
Sentenza 18 novembre 2025
Rigetto
Sentenza breve 21 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza breve 21/04/2026, n. 3127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3127 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03127/2026REG.PROV.COLL.
N. 01094/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ai sensi degli articoli 38 e 60 del codice del processo amministrativo,
sul ricorso numero di registro generale 1094 del 2026, proposto da IA Di NT, rappresentata e difesa dall’avvocato Giannicola Scarciolla, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia;
contro
il Comune di RT, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Pietro Referza, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia;
IS TA, in qualità di responsabile dell’area tecnica del Comune di RT, rappresentato e difeso dall’avvocato Carlo Scarpantoni, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo, sezione prima, n. 500 del 18 novembre 2025, resa tra le parti e notificata il 21 novembre 2025.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visti gli atto di costituzione in giudizio del Comune di RT e di IS TA, in qualità di responsabile dell’area tecnica del predetto ente;
visti tutti gli atti della causa;
relatore, nella camera di consiglio del giorno 3 marzo 2026, il consigliere SC DA e viste le conclusioni scritte depositate dai difensori di tutte le parti in giudizio;
dato l’avvertimento di cui agli articoli 60 e 38 del codice del processo amministrativo;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e IR
- Premesso che con ricorso ritualmente notificato e depositato – rispettivamente in data 19 gennaio 2026 e in data 9 febbraio 2026 – IA Di NT ha proposto appello avverso la sentenza in epigrafe, con cui il T.a.r. per il Lazio ha dichiarato in parte irricevibile e in parte inammissibile il ricorso di primo grado n. 266 del 2021, con cui l’interessata aveva impugnato: a) il provvedimento del Comune di RT, area tecnica, del 9 giugno 2021, di rigetto dell’istanza di sospensione presentata in data 17 maggio 2021 in relazione alla procedura di demolizione e sgombero del manufatto abusivo sito in località Caiano, adibito a magazzino aziendale; b) i verbali di sopralluogo dell’amministrazione comunale del 18 maggio 2021, del 21 maggio 2021 e del 31 maggio 2021; c) la determinazione del Comune n. 125 del 13 dicembre 2019 di acquisizione del compendio immobiliare al patrimonio comunale;
- specificato che l’appellante ha articolato i seguenti quattro motivi: « I. ERROR IN IUDICANDO: ERRONEITÀ DELLA SENTENZA NELLA PARTE IN CUI DICHIARA INAMMISSIBILE IL RICORSO PER PRESUNTA VIOLAZIONE DEL GIUDICATO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 32 D.L. 269/2003 E 44 L. 47/1985. LA QUIESCENZA DELL’ORDINE DI DEMOLIZIONE QUALE TO IMPEDITIVO DELL’ESECUZIONE E LA RETICENZA DELL’AMMINISTRAZIONE COME VIZIO GENETICO DELLA PROCEDURA » (esteso da pagina 5 a pagina 7 del gravame); « II. ERROR IN IUDICANDO: ERRONEA ED INGIUSTA DECLARATORIA DI IRRICEVIBILITÀ DEL RICORSO AVVERSO L’ATTO DI ACQUISIZIONE GRATUITA (DETERMINAZIONE N. 125/2019). MANCATA RILEVAZIONE DELLA NULLITÀ RADICALE PER CARENZA DI POTERE IN CONCRETO E DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO DELL’INOTTEMPERANZA. VIOLAZIONE DELL’ART. 21-SEPTIES L. 241/1990 E DELL’ART. 31 D.P.R. 380/2001 » (esteso da pagina 7 a pagina 9); « III. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI LEGITTIMO AFFIDAMENTO, BUONA FEDE E CORRETTEZZA (ART. 1 L. 241/1990). ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE E CONTRADDITTORIETÀ » (esteso da pagina 9 a pagina 11) e « IV. SULLA INIQUA CONDANNA ALLE SPESE DI LITE E SULLA REITERATA DOMANDA DI RISARCIMENTO DEL DANNO EX ART. 2043 C.C. E 30 C.P.A. LA RESPONSABILITÀ DELLA P.A. PER DANNO DA RITARDO, LESIONE DELL’AFFIDAMENTO E TURBATIVA DEL GODIMENTO » (esteso da pagina 11 a pagina 13);
- rilevato che il Comune di RT si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del gravame, e che si è costituito in giudizio, in resistenza, anche il geometra IS TA, in qualità di responsabile dell’area tecnica del Comune di RT (singolarmente evocata in giudizio dall’appellante);
- evidenziato che l’interessata, nell’appello, ha formulato anche istanza cautelare, poi rinunciata con la nota di richiesta di passaggio in decisione, succedanea della discussione orale e, quindi, con dichiarazione da considerarsi virtualmente formulata in camera di consiglio, che di conseguenza non preclude al Collegio di decidere il ricorso nel merito tramite sentenza in forma semplificata;
- osservato che il primo motivo d’impugnazione è infondato, poiché, a differenza di quanto sostenuto dall’appellante, l’ordinanza di demolizione n. 2 dell’11 febbraio 2016 di opera edificata senza titolo edilizio non è inefficace fino alla decisione dell’amministrazione sulla domanda di condono presentata dall’interessata il 30 gennaio 2004 ai sensi dell’art. 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003, richiamante il condono previsto dagli articoli 31 e seguenti la legge 28 febbraio 1985, n. 47 (istituto di carattere straordinario a differenza dell’istituto dell’accertamento di conformità di cui all’art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380), in quanto, con valenza assorbente ogni ulteriore considerazione in proposito, nel caso di specie il provvedimento repressivo è oggetto di un giudicato amministrativo (la sentenza del T.a.r. per l’Abruzzo, sezione prima, n. 52 del 30 ottobre 2018), che ne ha sancito definitivamente la legittimità ( in parte qua , ovverosia in relazione a due dei tre manufatti attinti dall’ordine di demolizione).
Pertanto, la questione dell’asserita efficacia paralizzante della presentazione del condono non è più vagliabile, atteso che la cosa giudicata copre il dedotto e il deducibile e l’interessata, quando propose il ricorso n. 167 del 2016 contro l’ordinanza di demolizione, avrebbe potuto proporre la doglianza del sostenuto effetto paralizzante della domanda di condono rispetto al potere repressivo, avendo necessariamente piena consapevolezza di aver presentato una domanda di condono nel 2004 ed essendo, pertanto, del tutto ininfluente la circostanza che l’amministrazione non avesse in giudizio rappresentato la pendenza della pratica di condono e che questa nel marzo 2025 non fosse stata ancora esitata, come riscontrato dopo un accesso agli atti.
Allo stesso modo, l’interessata avrebbe potuto avanzare la correlata lamentata violazione dei canoni di buona fede e correttezza da parte dell’ente locale, inidonea, anche in astratto, a impingere negativamente sull’estensione oggettiva del giudicato a un vizio senza dubbio deducibile nel precedente giudizio, siccome attinente a un fatto proprio dell’interessata, ovverosia la presentazione della domanda di condono, non avendo di conseguenza alcun rilievo la dedotta (e comunque non provata) mancata materiale disponibilità in capo all’interessata della relativa ricevuta, che, infatti, non elide la consapevolezza della propria precedente azione volontaria e formalizzata;
- considerata l’infondatezza della seconda censura, stante l’erroneità della tesi secondo cui la determinazione n. 125 del 13 dicembre 2019 di acquisizione dei manufatti abusivi al patrimonio comunale non sarebbe affetta da un vizio di legittimità per violazione di legge (inerente all’asserita mancanza dei suoi presupposti e non delibato dal T.a.r., in ragione della sua tardiva proposizione), bensì da nullità ai sensi dell’art. 21- septies della legge 7 agosto 1990, n. 241 per asserito « difetto assoluto di attribuzione e/o carenza di potere in concreto », con la dedotta conseguenza che « il potere acquisitivo non è mai sorto e l’atto è impugnabile senza i limiti decadenziali dei 60 giorni, essendo il vizio di nullità rilevabile in ogni tempo », non riscontrandosi, invero, il lamentato vizio di nullità. Ciò in quanto, da un lato, la carenza di potere in concreto è un vizio di annullabilità, riconducibile al generale quadro della violazione di legge (articoli 21- octies , comma 1, della legge n. 241/1990 e 29 c.p.a.) e non di nullità (non rientrando tra le ipotesi tassative previste dal citato art. 21- septies ) e, dall’altro, in relazione all’asserito difetto assoluto di attribuzione, l’amministrazione comunale è l’autorità competente alla repressione degli abusi edilizi e il provvedimento di acquisizione (peraltro recante tutti gli elementi essenziali del provvedimento amministrativo) è il frutto del fisiologico esercizio del potere repressivo dell’ente locale, caratterizzato da doverosità e contenutisticamente vincolato;
- evidenziata l’infondatezza del terzo motivo, poiché, alla luce di quanto chiarito dall’adunanza plenaria del Consiglio di Stato con le sentenze numeri 8 e 9 del 17 ottobre 2017, « il provvedimento con cui viene ingiunta, sia pure tardivamente, la demolizione di un immobile abusivo e giammai assistito da alcun titolo, per la sua natura vincolata e rigidamente ancorata al ricorrere dei relativi presupposti in fatto e in diritto, non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse (diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata) che impongono la rimozione dell’abuso. Il principio in questione non ammette deroghe neppure nell’ipotesi in cui l’ingiunzione di demolizione intervenga a distanza di tempo dalla realizzazione dell’abuso, il titolare attuale non sia responsabile dell’abuso e il trasferimento non denoti intenti elusivi dell’onere di ripristino » e la giurisprudenza successiva si è conformata costantemente e univocamente a siffatto principio (cfr., ex aliis , Consiglio di Stato, sezione II, sentenze 13 novembre 2020, n. 7015, 9 ottobre 2020, n. 6023, 24 luglio 2020, n. 4725, 2 ottobre 2023, n. 8617 e 7 marzo 2024, n. 2220; Consiglio di Stato, sezione VI, sentenze 3 novembre 2020, n. 6771, e 26 ottobre 2020, n. 6498), cosicché non occorreva alcuna motivazione rafforzata in ordine alla valutazione di peculiari ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di questo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, essendo l’ordine di demolizione di un abuso edilizio un atto vincolato e non essendovi alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, che il mero decorso del tempo, anche per un lasso considerevole, non sana (cfr., ex aliis , Consiglio di Stato, sezione VI, sentenze 24 marzo 2023, n. 3001, 24 gennaio 2023, n. 755 e 3 novembre 2022, n. 9656);
- rilevata l’infondatezza del quarto motivo, giacché è stata acclarata la legittimità degli atti amministrativi impugnati, avendo il Comune di RT e la sua area tecnica agito in modo doveroso sul piano normativo e anche in esecuzione di un giudicato, e stante l’assenza di comportamenti materiali contra ius e non iure dell’amministrazione, tali non essendo le lungaggini burocratiche (tra l’altro afferenti a un’istanza di sanatoria eccezionale, di tipo condonistico), sostanzianti, infatti, l’aspetto cronologico del procedimento amministrativo e non un dato ad esso esterno, sicché, in presenza di atti finali legittimi, esse non possono condurre a ristori di posizioni soggettive abusivamente sorte e validamente incise dall’amministrazione, con conseguente pregiudiziale e radicale mancanza degli indefettibili presupposti per predicare fondatamente qualsivoglia pretesa risarcitoria, tanto di tipo patrimoniale, quanto di tipo non patrimoniale;
- valutata infondata, sempre con riferimento al quarto motivo, anche la doglianza inerente alla condanna dell’interessata al pagamento delle spese processuali disposta dal T.a.r., essendo tale statuizione coerente con la regola della soccombenza e con l’esito del giudizio di primo grado, integralmente sfavorevole all’interessata e sottolineato, inoltre, che « Nel processo amministrativo, il giudice ha ampi poteri discrezionali in ordine al riconoscimento, sul piano equitativo, dei giusti motivi per far luogo alla compensazione delle spese giudiziali, ovvero per escluderla sulla base del criterio equitativo, potendo a tal fine valutare ogni elemento utile, senza peraltro essere tenuto ad indicare specificamente le ragioni della decisione presa, con il solo limite, in pratica, che non può condannare alle spese la parte risultata vittoriosa in giudizio, o disporre statuizioni abnormi. La pronuncia inerente alle spese processuali risulta, quindi, censurabile solo se le spese sono state poste, totalmente o parzialmente, a carico della parte vittoriosa mentre, viceversa, la valutazione di merito sulla compensazione delle spese non è sindacabile per difetto di motivazione » (Cons. Stato, sez. III, 11 marzo 2025, n. 2010, 25 ottobre 2024, n. 8561 e 15 novembre 2023, n. 9767; in senso analogo cfr., ex aliis , Cons. Stato, sez. IV, 10 luglio 2020, numeri 4433 e 4434, 28 novembre 2019, n. 8126, 28 ottobre 2019, numeri 7360, 7366 e 738; sez. III, 17 febbraio 2016, n. 643);
- considerato, pertanto, di dover respingere l’appello;
- precisato che, in applicazione del principio della soccombenza, al rigetto dell’appello segue la condanna dell’appellante al pagamento, in favore delle parti appellate, delle spese e degli onorari del presente grado di giudizio, che si liquidano in dispositivo tenuto conto dei parametri stabiliti dal decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55 e dall’art. 26, comma 1, del codice del processo amministrativo;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione seconda, definitivamente pronunciando sull’appello n. 1094 del 2026, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna IA Di NT al pagamento, in favore del Comune di RT e di IS TA, in qualità di responsabile dell’area tecnica di tale ente, delle spese e degli onorari del presente grado di giudizio, liquidati in euro 2.000 (duemila) per ciascuna delle predette parti, oltre agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 3 marzo 2026, con l’intervento dei magistrati:
BE OR, Presidente
SC DA, Consigliere, Estensore
SC Guarracino, Consigliere
Giancarlo Carmelo Pezzuto, Consigliere
Maria Stella Boscarino, Consigliere
| L'NS | IL PRESIDENTE |
| SC DA | BE OR |
IL SEGRETARIO