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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 15/07/2025, n. 604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 604 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1436/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
Il Tribunale di Grosseto, in composizione monocratica, in persona del
Giudice Dott. Valerio Medaglia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1436/2023 R.G., promossa da
(C.F. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. CATOCCI SERENA e dall'Avv. VANNETTI ALBERTO;
ATTORE contro
[...]
(C.F. Controparte_1
) rappresentata e difesa dall'Avv. PESCATORI FRANCESCA;
P.IVA_1
CONVENUTA
Oggetto: surrogazione dell'assicuratore.
Conclusioni: per parte attrice, come da nota depositata il 07.07.2025, per parte convenuta, come da nota depositata il 07.07.2025.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO Con ricorso monitorio, la
[...]
(di seguito ) ha adito Controparte_2 CP_1
l'intestato Tribunale, chiedendo la condanna di al pagamento Parte_1
dell'importo di 205.246,02 euro, in ragione degli importi versati, per conto dell'ingiunto, ai signori e in esecuzione della Parte_2 Parte_3
sentenza n. 337/2021 pubblicata il 25.03.2021.
Secondo la prospettazione della ricorrente, con sentenza n. 337/2021 il
Tribunale di Civitavecchia ha condannato l'ingiunto e la al Controparte_3
pagamento in solido in favore di e dell'importo di Parte_2 Parte_3
300.000,00 euro ciascuno, oltre interessi legali dal fatto al saldo e spese processuali pari a 1.686,00 euro per esborsi e 22.000,00 euro per compensi, oltre accessori di legge in favore del procuratore distrattario, oltre le spese di
CTU; inoltre, la sentenza ha condannato la ricorrente, la Controparte_4
e la a tenere indenne la convenuta
[...] Controparte_5 Controparte_3
rispetto agli importi posti a suo carico dalla presente sentenza nei limiti
[...]
dei rispettivi massimali di polizza ed in base alle percentuali di riparto convenzionalmente stabilite e detratte le franchigie previste;
che in base ai rapporti assicurativi vigenti, la ricorrente avrebbe dovuto pagare il 75% della quota del 50% degli importi posti a carico della , la Controparte_3 [...]
la quota del 15% e la la quota del 10%; la CP_5 Controparte_4
ricorrente evidenzia altresì che, a seguito di notifica del titolo esecutivo e del precetto, i creditori hanno richiesto alla il pagamento Controparte_3
dell'intero credito vantato, per l'importo complessivo di 655.796,00 euro, sicché la ricorrente stessa ha pagato ai creditori l'importo di 410.492,03 euro corrispondente alla quota di coassicurazione di del 75% CP_1
dell'importo complessivo di 655.796,00 euro, al netto dello scoperto del 20% della nonché del 10%, pari alla quota di Controparte_3 [...]
e del 15% pari alla quota di;
Controparte_6 Controparte_5 inoltre, la ricorrente allega che la ha corrisposto l'importo di Controparte_5
82.098,41 euro, pari alla propria quota del 15% dell'importo complessivo di
655.796,00 euro e la ha versato l'importo di 163.205,57 Controparte_3
euro pari allo scoperto del 20% e alla quota del 10% di Controparte_6
.
[...]
La ricorrente, alla luce dei pagamenti effettuati per conto del debitore solidale ha chiesto l'emissione del decreto ingiuntivo contro il Controparte_3
Dott. ai sensi degli artt. 1916 e 2055 c.c. per l'importo di Parte_1
205.246,02 euro, pari alla metà dell'importo versato ai creditori.
Con decreto ingiuntivo n. 348/2023 il Tribunale di Grosseto ha accolto il ricorso monitorio.
L'odierno attore ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo, rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Grosseto adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, in via preliminare, autorizzare la chiamata in causa di Codice fiscale e Partita IVA in Parte_4 P.IVA_2
persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Corso Libertà 53 CAP
41018 San Cesario sul Panaro (MO) c o n i n d i r i z z o p e c estratto da , con contestuale richiesta al giudice Email_1 CP_7
istruttore, nel rispetto dei termini di cui all'art. 171 bis cpc, il differimento della prima udienza al fine di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c. nel merito: - revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 348/2023, emesso dal Tribunale di Grosseto in data 26 Maggio 2023, dichiarando non dovute dall'attore opponente le somme richieste e le spese legali liquidate in detto decreto ingiuntivo
o, in subordine, accertare la minor somma dovuta;
- in caso conferma del decreto ingiuntivo opposto, nonché nel caso di condanna del dott. al pagamento di una minor somma Pt_1
accertata in corso di causa, condannare l' Codice fiscale e Parte_4
Partita IVA in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con P.IVA_2
sede legale in Corso Libertà 53 CAP 41018 San Cesario sul Panaro (MO), a tenere indenne il Dott con condanna della l' al Parte_1 Parte_4
pagamento diretto alla Controparte_1
di quanto alla stessa dovuto dal Dott.
[...] Pt_1
”.
[...]
A sostegno della propria opposizione, l'opponente ha allegato che la propria compagnia assicuratrice, l' è tenuta a manlevarlo Parte_4
dal pagamento degli importi ingiunti, sicché è stata chiesta la chiamata in causa di tale assicuratrice per tenere indenne l'attore dal pagamento degli importi ingiunti;
inoltre, l'opponente ritiene che gli importi dovuti siano solo quelli previsti dalla sentenza del Tribunale di Civitavecchia, sicché non sono dovuti gli importi relativi alle spese di precetto e a quelle del pignoramento presso terzi, di cui non si indicano gli importi.
La parte convenuta si è costituita e ha chiesto il rigetto delle domande attoree, evidenziando che “Il dott. dovrà rispondere, quota parte, dell'intero Parte_1
importo del PPT, comprensivo anche delle spese di precetto, e non solo di quanto liquidato a titolo di risarcimento nella sentenza 337/2021 poichè non ha provveduto al pagamento spontaneo, direttamente o a mezzo della propria assicurazione, del risarcimento cui era stato condannato con la predetta sentenza ed avendo dunque costretto con il suo comportamento i sigg.ri e ad intraprendere l'azione esecutiva. La circostanza Parte_2 Parte_3
che i sigg.ri e come era loro diritto, abbiano scelto di aggredire la debitrice Pt_2 Pt_3
per recuperare il loro credito, referenzia esclusivamente la maggiore Controparte_3
solvibilità di quest'ultima ma non legittima a ritenere sussistenti i presupposti per la revoca del decreto ingiuntivo ovvero che il dott. non sia debitore dell'intero importo Pt_1
del pignoramento presso terzi”.
Con decreto dell'08.11.2023, in sede di verifiche preliminari, è stata respinta l'istanza di chiamata del terzo proposta da parte attrice.
Con ordinanza del 01.02.2024 è stata confermata la suddetta decisione, è stata disposta la modifica del rito in quello semplificato e, tenuto conto della mancanza di offerta di una prova scritta o di pronta soluzione ad opera dell'attore e dell'evidenza probatoria dei pagamenti allegati dalla convenuta ed evidenziando come le spese di esecuzione del credito derivante da una sentenza siano un accessorio del credito principale, ai sensi dell'art. 1196 c.c. e
95 c.p.c., come tali imputabili al rapporto obbligatorio cui si collega il credito principale, con la conseguenza che di esse sono tenuti a rispondere tutti i debitori solidali, è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Inoltre, con la suddetta ordinanza è stata respinta l'eccezione di litispendenza tra il presente giudizio e quello di appello avente ad oggetto la sentenza n.
337/2021 del Tribunale di Civitavecchia.
Va osservato che con successiva ordinanza del 28.03.2024 è stata esclusa la ricorrenza dei presupposti per la sospensione del processo ai sensi dell'art. 337
c.p.c. e la causa è stata rinviata per la discussione conclusiva.
A questo punto va rilevato che in data 12.12.2024 la parte attrice ha dato atto dell'emissione della sentenza n. 775/2024 di questo Tribunale che ha deciso sulla domanda di regresso della proposta nei confronti Controparte_3
dell'odierno attore per il recupero della quota degli importi versati ai creditori, in base alla richiamata sentenza del Tribunale di Civitavecchia, chiedendo che la stessa fosse tenuta in considerazione ai fini dell'odierna decisione.
Sollecitato il contraddittorio tra le parti in ordine alla rilevanza della sentenza in esame sul presente giudizio e sulla questione della debenza ad opera dell'attore delle somme relative alla procedura esecutiva, la causa è stata nuovamente rinviata per la decisione all'udienza del 08.07.2025, in cui la stessa
è stata rimessa in decisione, ai sensi degli artt. 281-terdecies e 281-sexies c.p.c.
Ciò posto, deve rilevarsi preliminarmente, che la domanda proposta dall'odierna convenuta va qualificata come azione di regresso esercitata contro il condebitore solidale, ai sensi dell'art. 2055 c.c., per effetto della surrogazione prevista dall'art. 1916 c.c. (cfr. Cass. Civ. n. 21218/2022 qualifica come surrogazione l'istituto regolato dall'art. 1916 c.c.; Cass. Civ. n. 18016/2018 che evidenzia come la surrogazione prevista dall'art. 1916 c.c. richieda, oltre il pagamento dell'indennizzo, anche la comunicazione al terzo di volersi avvalere della surrogazione nella posizione dell'assicurato; Cass. Civ. n.
5146/1989 che evidenzia come l'art. 1916 c.c. stabilisca un caso di successione particolare dell'assicuratore nel diritto che l'assicurato vanta nei confronti del danneggiante), derivata dal pagamento dell'indennizzo assicurativo in favore del soggetto assicurato.
Ciò posto, risulta che con sentenza del Tribunale di Civitavecchia n.
337/2021, pubblicata il 25.03.2021, l'odierno attore e la Controparte_3
sono stati condannati al pagamento in solido in favore di e Parte_2
dell'importo di 300.000,00 euro ciascuno, oltre interessi legali dal Parte_3
fatto al saldo e spese processuali pari a 1.686,00 euro per esborsi e 22.000,00 euro per compensi, oltre accessori di legge, in favore del procuratore distrattario, oltre le spese di CTU;
inoltre, la sentenza ha condannato la
, la e la a tenere CP_1 Controparte_4 Controparte_5
indenne la convenuta rispetto agli importi posti a suo Controparte_3
carico nei limiti dei rispettivi massimali di polizza ed in base alle percentuali di riparto convenzionalmente stabilite e detratte le franchigie previste;
inoltre, la sentenza condanna l a tenere indenne il Dott. Parte_4
per gli importi da lui dovuti (cfr. all. 3 fasc. monitorio). Parte_1
Risulta che i creditori e hanno notificato ai Parte_2 Parte_3
debitori il precetto del 13.04.2021, con cui, in esecuzione della sentenza sopra richiamata, hanno chiesto all'odierno attore e alla il Controparte_3
pagamento dell'importo complessivo di 655.796,00 euro così composto:
300.000,00 euro in favore di per capitale, 300.000,00 euro in Parte_2
favore di per capitale, 27.135,44 euro per ciascuno dei creditori a Parte_3 titolo di interessi, 1.459,12 euro per compensi di precetto, accessori di legge inclusi, e 66,00 euro per spese delle copie (cfr. all. 15 fasc. convenuta).
Risulta documentalmente, ed è pacifico tra le parti, che, in base ai rapporti assicurativi vigenti, la è tenuta a sopportare una franchigia Controparte_3
sugli importi ad essa richiesti a titolo risarcitorio pari al 20%, la è CP_1
tenuta al versamento del 75% dell'importo residuo, la è tenuta Controparte_5
al pagamento del 15% dell'importo residuo e la è tenuta al Controparte_4
pagamento del 10% dell'importo residuo (cfr. all. 4 fasc. monitorio).
Risulta che i creditori, in attuazione del precetto sopra richiamato, hanno proposto un pignoramento presso terzi nei confronti della Controparte_3
(cfr. all. 5 fasc. monitorio).
[...]
Risulta che l'odierna convenuta con bonifico del 28.06.2022 ha versato ai creditori l'importo di 410.492,03 euro (cfr. all. 6 fasc. monitorio).
Risulta che con diffida comunicata il 21.12.2022 l'odierna convenuta ha chiesto all'attore il pagamento dell'importo di 205.246,02 euro, pari alla metà dell'importo sopra richiamato.
È pacifico tra le parti che sussistono i presupposti per la surrogazione della convenuta nel diritto di regresso della propria assistita Controparte_3
Inoltre, è pacifico tra le parti che la convenuta ha il diritto di ottenere la restituzione della metà degli importi versati a titolo di capitale e interessi.
Di contro, è contestato dall'attore il diritto della convenuta di ottenere la restituzione, ai sensi dell'art. 1916 c.c., delle spese di precetto e di quelle relative al procedimento di pignoramento presso terzi.
Va rilevato invece che non assumono alcuna rilevanza in questo giudizio le doglianze mosse dall'attore in relazione all'inadempimento imputato all' in relazione all'obbligo di manleva stabilito dalla Parte_4
sentenza del Tribunale di Civitavecchia, non incidendo tale inadempimento sulla posizione dell'odierna convenuta e stante il rigetto della istanza di chiamata in causa della suddetta compagnia assicurativa in questo giudizio.
Peraltro, va osservato che la sentenza del Tribunale di Civitavecchia ha condannato l' a tenere indenne l'odierno attore da ogni Parte_4
pagamento dovuto in base alla sentenza medesima, sicché la chiamata in causa della suddetta compagnia assicurativa appare altresì superflua, in relazione all'interesse dell'attore a essere manlevato dalla propria assicurazione.
Ciò posto, come evidenziato in precedenza, con ordinanza del 01.02.2024 è stato ritenuto che le spese di esecuzione di un credito scaturente da sentenza, costituiscano accessori del credito principale, argomentando dalle disposizioni degli artt. 1196 c.c. e 95 c.p.c.
Nondimeno, questo Giudice non può non rilevare che, nelle more di questo giudizio e successivamente all'adozione della suddetta ordinanza, è intervenuta la sentenza n. 775/2024 di questo Tribunale che, decidendo sulla domanda di regresso proposta dalla nei confronti del Dott. Controparte_3 Pt_1
, in ragione dell'importo dalla prima versato ai creditori a seguito del
[...]
pignoramento presso terzi promosso ai suoi danni, ha statuito che il condebitore solidale “avendovi dato causa per una condotta imputabile esclusivamente a sé, non può riversare sui consorti, neppure pro quota, le spese giudiziali liquidate in favore del creditore che per ottenere il pagamento abbia dovuto agire in giudizio contro uno dei debitori solidali” (sentenza n. 775/2024 in atti).
Dunque, con la pronuncia suddetta questo Tribunale ha fissato i criteri di delimitazione dell'oggetto del diritto di regresso spettante alla Controparte_3
nei confronti dell'altro condebitore Dott. statuendo che
[...] Parte_1
non può ritenersi ripetibile in via di regresso l'importo relativo alle spese di esecuzione del credito.
Tale sentenza risulta passata in giudicato, come ammesso congiuntamente dalle parti all'udienza del 28.05.2025. La parte convenuta ha contestato la rilevanza della suddetta sentenza ai fini della determinazione della misura del regresso esercitato, non avendo la convenuta preso parte al giudizio culminato nella suddetta sentenza e avendo la stessa azionato un diritto diverso da quello accertato nella sentenza, posto che questa ha accertato il diritto di regresso della verso il Controparte_3
Dott. e nell'odierno giudizio viene in rilievo il diritto Parte_1
dell'assicuratore previsto dall'art. 1916 c.c., confermato anche dall'art. 3 delle
Condizioni particolari del Contratto di assicurazione.
La deduzione della convenuta non può accogliersi.
Innanzi tutto, deve ritenersi irrilevante nel presente giudizio la clausola contenuta nelle condizioni particolari del contratto assicurativo che non possono vincolare l'attore che è estraneo al rapporto assicurativo tra l'odierna convenuta e la (art. 1372 c.c.). Controparte_3
Come evidenziato in precedenza, l'azione promossa dalla convenuta va inquadrata, come ammesso dalla stessa , nell'art. 1916 c.c. che CP_1
prevede, come già illustrato in precedenza, la possibilità per l'assicuratore che abbia versato l'indennizzo assicurativo di surrogarsi nel diritto che l'assicurato vanta verso il terzo danneggiante che può ritenersi coincidente senz'altro anche con il terzo co-danneggiante, come nel caso di specie.
Dunque, la convenuta ha azionato, in via di surrogazione, istituto regolato in via generale dagli artt. 1201 e ss. c.c., il diritto di regresso che la Controparte_3
quale condebitore solidale che ha pagato per intero il credito, vanta nei
[...]
confronti dell'altro condebitore odierno attore (art. 1299 c.c.).
Appare evidente che la sentenza n. 775/2024 di questo Tribunale si è pronunciata sul diritto di regresso della che si fonda sul Controparte_3
medesimo rapporto obbligatorio dedotto in questo giudizio, ossia quello scaturente dalla sentenza n. 337/2021 del Tribunale di Civitavecchia. Ciò chiarito, deve richiamarsi il principio giurisprudenziale secondo cui
“L'accertamento della misura del regresso tra coobbligati solidali (nella specie, ex art. 2055 cod. civ.), una volta passato in giudicato, ha efficacia vincolante in tutti i successivi giudizi, da chiunque promossi, nei quali, in conseguenza del medesimo fatto illecito, sorga questione in merito alla misura del regresso tra i responsabili solidali, ed il suddetto giudicato esterno può essere rilevato anche d'ufficio” (Cass. Civ. n. 5882/2000; Cass. Civ. n.
5886/1999; Cass. Civ. n. 5874/1999).
Alla luce del principio richiamato, che risponde ad evidenti esigenze di coerenza dell'ordinamento giuridico, la misura del regresso riconosciuta a un condebitore solidale, accertata con sentenza passata in giudicato, è vincolante in ogni ulteriore giudizio, da chiunque proposto, nei quali, in conseguenza del medesimo titolo, sorga questione della misura del regresso tra i responsabili solidali.
Da ciò consegue che, poiché nel presente giudizio la convenuta fa valere, per surrogazione, il diritto di regresso che spetterebbe alla Controparte_3
quale condebitore solidale insieme al Dott. in virtù della Parte_1
sentenza n. 337/2021 del Tribunale di Civitavecchia, i criteri stabiliti nella sentenza sopra richiamata per la fissazione della misura del regresso spettante alla sono vincolanti in questo giudizio, in cui viene Controparte_3
comunque in rilievo il diritto di regresso di quest'ultima contro l'odierno attore, scaturente dalla solidarietà passiva stabilita con la sentenza del
Tribunale di Civitavecchia.
Per evidenti esigenze di non contraddizione tra i giudicati, deve dunque ritenersi che il principio affermato da questo Tribunale con la sentenza n.
775/2024, passata in giudicato, in ordine ai criteri di misurazione del regresso spettante alla verso l'odierno attore, deve ritenersi Controparte_3
applicabile anche all'odierno giudizio, in cui si verte del diritto di regresso della verso l'odierno attore, azionato mediante surrogazione ai sensi Controparte_3
dell'art. 1916 c.c. dall'odierna convenuta.
Dunque, nel procedere alla valutazione dell'entità del credito spettante alla convenuta, deve seguirsi il principio per cui le spese di precetto e quelle di esecuzione forzata non possono ritenersi comprese nel diritto di regresso, azionato per surrogazione dalla odierna convenuta.
Ciò chiarito, come evidenziato in precedenza, la parte convenuta sostiene di avere pagato ai creditori l'importo di 410.492,03 euro, pari al 75% dell'importo di 655.796,00 euro, oggetto del precetto notificato dai creditori, al netto della franchigia del 20% ricadente sulla e delle quote gravanti Controparte_3
sugli altri coassicuratori (15%) e (10%). Controparte_5 Controparte_4
Seguendo la prospettazione di parte convenuta e tenuto conto delle suddette quote gravanti sugli altri coassicuratori, può procedersi al seguente computo del credito spettante alla convenuta.
Nel precetto sopra richiamato, l'importo di 655.796,00 euro comprende le spese di copia (66,00 euro) e quelle per il compenso di precetto (1.459,12 euro, accessori di legge inclusi), sicché l'importo relativo al capitale e agli interessi spettanti ai creditori è pari a 654.270,88 euro (655.796,00-1.525,12 euro).
Alla luce delle franchigie e delle quote dei coassicuratori sopra richiamati, deve ritenersi che la franchigia gravante sulla sia pari a Controparte_3
130.854,17 euro (20% di 654.270,88 euro).
L'importo che risulta a carico degli assicuratori della è Controparte_3
dunque pari a 523.416,71 euro.
La quota di indennizzo gravante su è pari al 75% del suddetto CP_1
importo, ossia 392.562,53 euro;
la quota del 15% gravante su è Controparte_5
pari a 78.512,50 euro e quella gravante su è pari a Controparte_4
52.341,67 euro. È pacifico tra le parti che, nei rapporti interni, la quota di debito solidale gravante sull'odierno attore è pari al 50% dell'importo oggetto della sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Civitavecchia.
Dunque, l'odierna convenuta, come ammesso dalla stessa, ha il diritto di ripetere in regresso dall'attore la sola metà dell'importo dovuto ai creditori, come sopra computato.
Ne consegue che l'importo spettante alla convenuta, esclusa la ripetizione delle spese di precetto e di quelle di esecuzione forzata, è pari alla metà dell'importo di 392.562,53 euro, ossia 196.281,26 euro.
Alla luce delle considerazioni svolte, l'importo richiesto dalla convenuta in sede monitoria (205.246,02 euro) appare dunque eccessivo.
Nelle note autorizzate depositate il 24.04.2025 la convenuta ha ribadito la correttezza degli importi richiesti, sostenendo che, alla luce dell'importo oggetto del precetto notificato dai creditori, sono stati pagati i seguenti importi: a mezzo assegno € 163.205,57 pari allo scoperto del Controparte_3
20% e al 10% quota (cfr. 06 assegno che si deposita Controparte_6
con le presenti note); pagava a mezzo bonifico bancario € 410.492,03 (che si CP_8
deposita nuovamente con le presenti note per comodità di consultazione v. all.07) corrispondente alla propria quota di coassicurazione del 75% dell'importo complessivo di
€ 655.796,00, al netto dello scoperto del 20% della e del 10% della quota Controparte_3
pagava a mezzo bonifico Controparte_6 Controparte_5
bancario (che si deposita nuovamente con le presenti note per comodità di consultazione v. all.08) l'importo di € 82.098,41 pari alla propria quota del 15% dell'importo complessivo di € 655.796,00, al netto dello scoperto del 20% della e del Controparte_3
10% della quota La somma dei suddetti pagamenti è Controparte_6
esattamente pari all'importo di € 655.796,00 del PPT notificato alla Controparte_3
, ribadendo in ogni caso la debenza ad opera dell'attore delle spese di
[...] precetto e precisando di non avere mai versato le spese del PPT ai creditori, né il compenso del difensore di questi che è stato pagato dalla . Controparte_3
Circa la spettanza delle spese di precetto, si è già evidenziato il carattere vincolante dei criteri di commisurazione del regresso affermati nella sentenza n. 775/2024 di questo Tribunale.
In ordine alla correttezza degli importi versati, le deduzioni della convenuta non appaiono corretti.
Invero, rispetto all'importo di 655.796,00 euro oggetto di precetto, la quota del 20%, pari alla franchigia, e del 10%, pari alla quota di Controparte_4
quota da computarsi sull'importo decurtato della franchigia, non è pari all'importo di 163.205,57 euro indicato dalla convenuta, bensì a quello di
183.622,88 euro (il 20% di 655.796,00 euro è pari a 131.159,20 euro e il 10% sull'importo decurtato della franchigia, pari a 524.636,80 euro, è 52.463,68 euro;
il totale degli importi in esame è quindi 183.622,88 euro).
Tenuto conto dell'importo di 655.796,00 euro oggetto di precetto, applicata la decurtazione del 20% per la franchigia, risultando così un importo di
524.636,80 euro, la quota del 75% gravante sulla convenuta è pari a
393.477,60 euro e non a quello di 410.492,03 euro indicato nelle note autorizzate dalla convenuta;
l'importo gravante sulla Controparte_5
computato sull'importo decurtato della franchigia, è pari a 78.695,52 euro
(15% di 524.636,80 euro) e non all'importo di 82.098,41 euro indicato dalla convenuta.
A conferma dell'erroneità degli importi richiesti dalla convenuta, deve osservarsi che, dalla documentazione depositata dalla stessa convenuta e come ammesso da questa nelle note autorizzate, il compenso del difensore dei creditori, pari a 28.357,38 euro, è stato pagato dalla Controparte_3
Sommando tale importo a quello oggetto di precetto, risulta l'importo di
684.153,38 euro. Applicata la franchigia del 20% sull'importo di 684.153,38 euro, si ottiene la somma di 547.322,70 euro.
Computando la quota del 75% sull'importo di 547.322,70 euro, risulta il valore di 410.492,02 euro, pari esattamente all'importo versato dalla convenuta.
Dunque, la somma pagata dalla convenuta non è computata su quella oggetto di precetto, bensì su quella di 684.153,38 euro, che comprende oltre all'importo oggetto di precetto (655.796,00 euro), anche le spese versate al difensore dei creditori (28.357,38 euro).
Alla luce delle considerazioni svolte, deve ritenersi eccessivo l'importo richiesto dalla convenuta nei confronti dell'attore, applicati i criteri di commisurazione del regresso indicati nella sentenza n. 774/2025, vincolanti nel presente giudizio.
In conclusione, deve ritenersi che l'importo dovuto dalla convenuta in relazione alla somma oggetto del precetto sopra richiamato sia pari a
393.477,60 euro, sicché l'importo che la convenuta può esigere dall'attore, ai sensi dell'art. 1916 e 2055 c.c., è pari a 196.738,80 euro.
Ne consegue che il decreto ingiuntivo opposto va revocato e l'attore, in parziale accoglimento della domanda di parte convenuta, va condannato al pagamento in favore di quest'ultima dell'importo di 196.738,80 euro, oltre interessi ai sensi dell'art. 1284, comma 4, c.c. dalla data di deposito del ricorso monitorio sino all'effettivo pagamento.
Il parziale accoglimento dell'opposizione impone il rigetto dell'istanza di parte convenuta per la condanna dell'attore per lite temeraria.
Il parziale accoglimento dei motivi di opposizione e le ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese processuali
P.Q.M.
il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando, sulla causa civile iscritta a R.G. n. 1436/2023 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza e deduzione, così provvede:
1) in parziale accoglimento delle domande attoree, revoca il decreto ingiuntivo n. 348/2023 emesso dal Tribunale di Grosseto il 26.05.2023;
2) condanna l'attore al pagamento in favore della convenuta dell'importo di
196.738,80 euro, oltre gli interessi legali ai sensi dell'art. 1284, comma 4, c.c. dalla data di deposito del ricorso monitorio sino all'effettivo pagamento;
3) respinge la domanda di condanna per lite temeraria proposta da parte convenuta;
4) compensa le spese processuali.
Grosseto, 15.07.2025
IL GIUDICE
Dott. Valerio Medaglia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
Il Tribunale di Grosseto, in composizione monocratica, in persona del
Giudice Dott. Valerio Medaglia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1436/2023 R.G., promossa da
(C.F. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. CATOCCI SERENA e dall'Avv. VANNETTI ALBERTO;
ATTORE contro
[...]
(C.F. Controparte_1
) rappresentata e difesa dall'Avv. PESCATORI FRANCESCA;
P.IVA_1
CONVENUTA
Oggetto: surrogazione dell'assicuratore.
Conclusioni: per parte attrice, come da nota depositata il 07.07.2025, per parte convenuta, come da nota depositata il 07.07.2025.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO Con ricorso monitorio, la
[...]
(di seguito ) ha adito Controparte_2 CP_1
l'intestato Tribunale, chiedendo la condanna di al pagamento Parte_1
dell'importo di 205.246,02 euro, in ragione degli importi versati, per conto dell'ingiunto, ai signori e in esecuzione della Parte_2 Parte_3
sentenza n. 337/2021 pubblicata il 25.03.2021.
Secondo la prospettazione della ricorrente, con sentenza n. 337/2021 il
Tribunale di Civitavecchia ha condannato l'ingiunto e la al Controparte_3
pagamento in solido in favore di e dell'importo di Parte_2 Parte_3
300.000,00 euro ciascuno, oltre interessi legali dal fatto al saldo e spese processuali pari a 1.686,00 euro per esborsi e 22.000,00 euro per compensi, oltre accessori di legge in favore del procuratore distrattario, oltre le spese di
CTU; inoltre, la sentenza ha condannato la ricorrente, la Controparte_4
e la a tenere indenne la convenuta
[...] Controparte_5 Controparte_3
rispetto agli importi posti a suo carico dalla presente sentenza nei limiti
[...]
dei rispettivi massimali di polizza ed in base alle percentuali di riparto convenzionalmente stabilite e detratte le franchigie previste;
che in base ai rapporti assicurativi vigenti, la ricorrente avrebbe dovuto pagare il 75% della quota del 50% degli importi posti a carico della , la Controparte_3 [...]
la quota del 15% e la la quota del 10%; la CP_5 Controparte_4
ricorrente evidenzia altresì che, a seguito di notifica del titolo esecutivo e del precetto, i creditori hanno richiesto alla il pagamento Controparte_3
dell'intero credito vantato, per l'importo complessivo di 655.796,00 euro, sicché la ricorrente stessa ha pagato ai creditori l'importo di 410.492,03 euro corrispondente alla quota di coassicurazione di del 75% CP_1
dell'importo complessivo di 655.796,00 euro, al netto dello scoperto del 20% della nonché del 10%, pari alla quota di Controparte_3 [...]
e del 15% pari alla quota di;
Controparte_6 Controparte_5 inoltre, la ricorrente allega che la ha corrisposto l'importo di Controparte_5
82.098,41 euro, pari alla propria quota del 15% dell'importo complessivo di
655.796,00 euro e la ha versato l'importo di 163.205,57 Controparte_3
euro pari allo scoperto del 20% e alla quota del 10% di Controparte_6
.
[...]
La ricorrente, alla luce dei pagamenti effettuati per conto del debitore solidale ha chiesto l'emissione del decreto ingiuntivo contro il Controparte_3
Dott. ai sensi degli artt. 1916 e 2055 c.c. per l'importo di Parte_1
205.246,02 euro, pari alla metà dell'importo versato ai creditori.
Con decreto ingiuntivo n. 348/2023 il Tribunale di Grosseto ha accolto il ricorso monitorio.
L'odierno attore ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo, rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Grosseto adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, in via preliminare, autorizzare la chiamata in causa di Codice fiscale e Partita IVA in Parte_4 P.IVA_2
persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Corso Libertà 53 CAP
41018 San Cesario sul Panaro (MO) c o n i n d i r i z z o p e c estratto da , con contestuale richiesta al giudice Email_1 CP_7
istruttore, nel rispetto dei termini di cui all'art. 171 bis cpc, il differimento della prima udienza al fine di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c. nel merito: - revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 348/2023, emesso dal Tribunale di Grosseto in data 26 Maggio 2023, dichiarando non dovute dall'attore opponente le somme richieste e le spese legali liquidate in detto decreto ingiuntivo
o, in subordine, accertare la minor somma dovuta;
- in caso conferma del decreto ingiuntivo opposto, nonché nel caso di condanna del dott. al pagamento di una minor somma Pt_1
accertata in corso di causa, condannare l' Codice fiscale e Parte_4
Partita IVA in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con P.IVA_2
sede legale in Corso Libertà 53 CAP 41018 San Cesario sul Panaro (MO), a tenere indenne il Dott con condanna della l' al Parte_1 Parte_4
pagamento diretto alla Controparte_1
di quanto alla stessa dovuto dal Dott.
[...] Pt_1
”.
[...]
A sostegno della propria opposizione, l'opponente ha allegato che la propria compagnia assicuratrice, l' è tenuta a manlevarlo Parte_4
dal pagamento degli importi ingiunti, sicché è stata chiesta la chiamata in causa di tale assicuratrice per tenere indenne l'attore dal pagamento degli importi ingiunti;
inoltre, l'opponente ritiene che gli importi dovuti siano solo quelli previsti dalla sentenza del Tribunale di Civitavecchia, sicché non sono dovuti gli importi relativi alle spese di precetto e a quelle del pignoramento presso terzi, di cui non si indicano gli importi.
La parte convenuta si è costituita e ha chiesto il rigetto delle domande attoree, evidenziando che “Il dott. dovrà rispondere, quota parte, dell'intero Parte_1
importo del PPT, comprensivo anche delle spese di precetto, e non solo di quanto liquidato a titolo di risarcimento nella sentenza 337/2021 poichè non ha provveduto al pagamento spontaneo, direttamente o a mezzo della propria assicurazione, del risarcimento cui era stato condannato con la predetta sentenza ed avendo dunque costretto con il suo comportamento i sigg.ri e ad intraprendere l'azione esecutiva. La circostanza Parte_2 Parte_3
che i sigg.ri e come era loro diritto, abbiano scelto di aggredire la debitrice Pt_2 Pt_3
per recuperare il loro credito, referenzia esclusivamente la maggiore Controparte_3
solvibilità di quest'ultima ma non legittima a ritenere sussistenti i presupposti per la revoca del decreto ingiuntivo ovvero che il dott. non sia debitore dell'intero importo Pt_1
del pignoramento presso terzi”.
Con decreto dell'08.11.2023, in sede di verifiche preliminari, è stata respinta l'istanza di chiamata del terzo proposta da parte attrice.
Con ordinanza del 01.02.2024 è stata confermata la suddetta decisione, è stata disposta la modifica del rito in quello semplificato e, tenuto conto della mancanza di offerta di una prova scritta o di pronta soluzione ad opera dell'attore e dell'evidenza probatoria dei pagamenti allegati dalla convenuta ed evidenziando come le spese di esecuzione del credito derivante da una sentenza siano un accessorio del credito principale, ai sensi dell'art. 1196 c.c. e
95 c.p.c., come tali imputabili al rapporto obbligatorio cui si collega il credito principale, con la conseguenza che di esse sono tenuti a rispondere tutti i debitori solidali, è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Inoltre, con la suddetta ordinanza è stata respinta l'eccezione di litispendenza tra il presente giudizio e quello di appello avente ad oggetto la sentenza n.
337/2021 del Tribunale di Civitavecchia.
Va osservato che con successiva ordinanza del 28.03.2024 è stata esclusa la ricorrenza dei presupposti per la sospensione del processo ai sensi dell'art. 337
c.p.c. e la causa è stata rinviata per la discussione conclusiva.
A questo punto va rilevato che in data 12.12.2024 la parte attrice ha dato atto dell'emissione della sentenza n. 775/2024 di questo Tribunale che ha deciso sulla domanda di regresso della proposta nei confronti Controparte_3
dell'odierno attore per il recupero della quota degli importi versati ai creditori, in base alla richiamata sentenza del Tribunale di Civitavecchia, chiedendo che la stessa fosse tenuta in considerazione ai fini dell'odierna decisione.
Sollecitato il contraddittorio tra le parti in ordine alla rilevanza della sentenza in esame sul presente giudizio e sulla questione della debenza ad opera dell'attore delle somme relative alla procedura esecutiva, la causa è stata nuovamente rinviata per la decisione all'udienza del 08.07.2025, in cui la stessa
è stata rimessa in decisione, ai sensi degli artt. 281-terdecies e 281-sexies c.p.c.
Ciò posto, deve rilevarsi preliminarmente, che la domanda proposta dall'odierna convenuta va qualificata come azione di regresso esercitata contro il condebitore solidale, ai sensi dell'art. 2055 c.c., per effetto della surrogazione prevista dall'art. 1916 c.c. (cfr. Cass. Civ. n. 21218/2022 qualifica come surrogazione l'istituto regolato dall'art. 1916 c.c.; Cass. Civ. n. 18016/2018 che evidenzia come la surrogazione prevista dall'art. 1916 c.c. richieda, oltre il pagamento dell'indennizzo, anche la comunicazione al terzo di volersi avvalere della surrogazione nella posizione dell'assicurato; Cass. Civ. n.
5146/1989 che evidenzia come l'art. 1916 c.c. stabilisca un caso di successione particolare dell'assicuratore nel diritto che l'assicurato vanta nei confronti del danneggiante), derivata dal pagamento dell'indennizzo assicurativo in favore del soggetto assicurato.
Ciò posto, risulta che con sentenza del Tribunale di Civitavecchia n.
337/2021, pubblicata il 25.03.2021, l'odierno attore e la Controparte_3
sono stati condannati al pagamento in solido in favore di e Parte_2
dell'importo di 300.000,00 euro ciascuno, oltre interessi legali dal Parte_3
fatto al saldo e spese processuali pari a 1.686,00 euro per esborsi e 22.000,00 euro per compensi, oltre accessori di legge, in favore del procuratore distrattario, oltre le spese di CTU;
inoltre, la sentenza ha condannato la
, la e la a tenere CP_1 Controparte_4 Controparte_5
indenne la convenuta rispetto agli importi posti a suo Controparte_3
carico nei limiti dei rispettivi massimali di polizza ed in base alle percentuali di riparto convenzionalmente stabilite e detratte le franchigie previste;
inoltre, la sentenza condanna l a tenere indenne il Dott. Parte_4
per gli importi da lui dovuti (cfr. all. 3 fasc. monitorio). Parte_1
Risulta che i creditori e hanno notificato ai Parte_2 Parte_3
debitori il precetto del 13.04.2021, con cui, in esecuzione della sentenza sopra richiamata, hanno chiesto all'odierno attore e alla il Controparte_3
pagamento dell'importo complessivo di 655.796,00 euro così composto:
300.000,00 euro in favore di per capitale, 300.000,00 euro in Parte_2
favore di per capitale, 27.135,44 euro per ciascuno dei creditori a Parte_3 titolo di interessi, 1.459,12 euro per compensi di precetto, accessori di legge inclusi, e 66,00 euro per spese delle copie (cfr. all. 15 fasc. convenuta).
Risulta documentalmente, ed è pacifico tra le parti, che, in base ai rapporti assicurativi vigenti, la è tenuta a sopportare una franchigia Controparte_3
sugli importi ad essa richiesti a titolo risarcitorio pari al 20%, la è CP_1
tenuta al versamento del 75% dell'importo residuo, la è tenuta Controparte_5
al pagamento del 15% dell'importo residuo e la è tenuta al Controparte_4
pagamento del 10% dell'importo residuo (cfr. all. 4 fasc. monitorio).
Risulta che i creditori, in attuazione del precetto sopra richiamato, hanno proposto un pignoramento presso terzi nei confronti della Controparte_3
(cfr. all. 5 fasc. monitorio).
[...]
Risulta che l'odierna convenuta con bonifico del 28.06.2022 ha versato ai creditori l'importo di 410.492,03 euro (cfr. all. 6 fasc. monitorio).
Risulta che con diffida comunicata il 21.12.2022 l'odierna convenuta ha chiesto all'attore il pagamento dell'importo di 205.246,02 euro, pari alla metà dell'importo sopra richiamato.
È pacifico tra le parti che sussistono i presupposti per la surrogazione della convenuta nel diritto di regresso della propria assistita Controparte_3
Inoltre, è pacifico tra le parti che la convenuta ha il diritto di ottenere la restituzione della metà degli importi versati a titolo di capitale e interessi.
Di contro, è contestato dall'attore il diritto della convenuta di ottenere la restituzione, ai sensi dell'art. 1916 c.c., delle spese di precetto e di quelle relative al procedimento di pignoramento presso terzi.
Va rilevato invece che non assumono alcuna rilevanza in questo giudizio le doglianze mosse dall'attore in relazione all'inadempimento imputato all' in relazione all'obbligo di manleva stabilito dalla Parte_4
sentenza del Tribunale di Civitavecchia, non incidendo tale inadempimento sulla posizione dell'odierna convenuta e stante il rigetto della istanza di chiamata in causa della suddetta compagnia assicurativa in questo giudizio.
Peraltro, va osservato che la sentenza del Tribunale di Civitavecchia ha condannato l' a tenere indenne l'odierno attore da ogni Parte_4
pagamento dovuto in base alla sentenza medesima, sicché la chiamata in causa della suddetta compagnia assicurativa appare altresì superflua, in relazione all'interesse dell'attore a essere manlevato dalla propria assicurazione.
Ciò posto, come evidenziato in precedenza, con ordinanza del 01.02.2024 è stato ritenuto che le spese di esecuzione di un credito scaturente da sentenza, costituiscano accessori del credito principale, argomentando dalle disposizioni degli artt. 1196 c.c. e 95 c.p.c.
Nondimeno, questo Giudice non può non rilevare che, nelle more di questo giudizio e successivamente all'adozione della suddetta ordinanza, è intervenuta la sentenza n. 775/2024 di questo Tribunale che, decidendo sulla domanda di regresso proposta dalla nei confronti del Dott. Controparte_3 Pt_1
, in ragione dell'importo dalla prima versato ai creditori a seguito del
[...]
pignoramento presso terzi promosso ai suoi danni, ha statuito che il condebitore solidale “avendovi dato causa per una condotta imputabile esclusivamente a sé, non può riversare sui consorti, neppure pro quota, le spese giudiziali liquidate in favore del creditore che per ottenere il pagamento abbia dovuto agire in giudizio contro uno dei debitori solidali” (sentenza n. 775/2024 in atti).
Dunque, con la pronuncia suddetta questo Tribunale ha fissato i criteri di delimitazione dell'oggetto del diritto di regresso spettante alla Controparte_3
nei confronti dell'altro condebitore Dott. statuendo che
[...] Parte_1
non può ritenersi ripetibile in via di regresso l'importo relativo alle spese di esecuzione del credito.
Tale sentenza risulta passata in giudicato, come ammesso congiuntamente dalle parti all'udienza del 28.05.2025. La parte convenuta ha contestato la rilevanza della suddetta sentenza ai fini della determinazione della misura del regresso esercitato, non avendo la convenuta preso parte al giudizio culminato nella suddetta sentenza e avendo la stessa azionato un diritto diverso da quello accertato nella sentenza, posto che questa ha accertato il diritto di regresso della verso il Controparte_3
Dott. e nell'odierno giudizio viene in rilievo il diritto Parte_1
dell'assicuratore previsto dall'art. 1916 c.c., confermato anche dall'art. 3 delle
Condizioni particolari del Contratto di assicurazione.
La deduzione della convenuta non può accogliersi.
Innanzi tutto, deve ritenersi irrilevante nel presente giudizio la clausola contenuta nelle condizioni particolari del contratto assicurativo che non possono vincolare l'attore che è estraneo al rapporto assicurativo tra l'odierna convenuta e la (art. 1372 c.c.). Controparte_3
Come evidenziato in precedenza, l'azione promossa dalla convenuta va inquadrata, come ammesso dalla stessa , nell'art. 1916 c.c. che CP_1
prevede, come già illustrato in precedenza, la possibilità per l'assicuratore che abbia versato l'indennizzo assicurativo di surrogarsi nel diritto che l'assicurato vanta verso il terzo danneggiante che può ritenersi coincidente senz'altro anche con il terzo co-danneggiante, come nel caso di specie.
Dunque, la convenuta ha azionato, in via di surrogazione, istituto regolato in via generale dagli artt. 1201 e ss. c.c., il diritto di regresso che la Controparte_3
quale condebitore solidale che ha pagato per intero il credito, vanta nei
[...]
confronti dell'altro condebitore odierno attore (art. 1299 c.c.).
Appare evidente che la sentenza n. 775/2024 di questo Tribunale si è pronunciata sul diritto di regresso della che si fonda sul Controparte_3
medesimo rapporto obbligatorio dedotto in questo giudizio, ossia quello scaturente dalla sentenza n. 337/2021 del Tribunale di Civitavecchia. Ciò chiarito, deve richiamarsi il principio giurisprudenziale secondo cui
“L'accertamento della misura del regresso tra coobbligati solidali (nella specie, ex art. 2055 cod. civ.), una volta passato in giudicato, ha efficacia vincolante in tutti i successivi giudizi, da chiunque promossi, nei quali, in conseguenza del medesimo fatto illecito, sorga questione in merito alla misura del regresso tra i responsabili solidali, ed il suddetto giudicato esterno può essere rilevato anche d'ufficio” (Cass. Civ. n. 5882/2000; Cass. Civ. n.
5886/1999; Cass. Civ. n. 5874/1999).
Alla luce del principio richiamato, che risponde ad evidenti esigenze di coerenza dell'ordinamento giuridico, la misura del regresso riconosciuta a un condebitore solidale, accertata con sentenza passata in giudicato, è vincolante in ogni ulteriore giudizio, da chiunque proposto, nei quali, in conseguenza del medesimo titolo, sorga questione della misura del regresso tra i responsabili solidali.
Da ciò consegue che, poiché nel presente giudizio la convenuta fa valere, per surrogazione, il diritto di regresso che spetterebbe alla Controparte_3
quale condebitore solidale insieme al Dott. in virtù della Parte_1
sentenza n. 337/2021 del Tribunale di Civitavecchia, i criteri stabiliti nella sentenza sopra richiamata per la fissazione della misura del regresso spettante alla sono vincolanti in questo giudizio, in cui viene Controparte_3
comunque in rilievo il diritto di regresso di quest'ultima contro l'odierno attore, scaturente dalla solidarietà passiva stabilita con la sentenza del
Tribunale di Civitavecchia.
Per evidenti esigenze di non contraddizione tra i giudicati, deve dunque ritenersi che il principio affermato da questo Tribunale con la sentenza n.
775/2024, passata in giudicato, in ordine ai criteri di misurazione del regresso spettante alla verso l'odierno attore, deve ritenersi Controparte_3
applicabile anche all'odierno giudizio, in cui si verte del diritto di regresso della verso l'odierno attore, azionato mediante surrogazione ai sensi Controparte_3
dell'art. 1916 c.c. dall'odierna convenuta.
Dunque, nel procedere alla valutazione dell'entità del credito spettante alla convenuta, deve seguirsi il principio per cui le spese di precetto e quelle di esecuzione forzata non possono ritenersi comprese nel diritto di regresso, azionato per surrogazione dalla odierna convenuta.
Ciò chiarito, come evidenziato in precedenza, la parte convenuta sostiene di avere pagato ai creditori l'importo di 410.492,03 euro, pari al 75% dell'importo di 655.796,00 euro, oggetto del precetto notificato dai creditori, al netto della franchigia del 20% ricadente sulla e delle quote gravanti Controparte_3
sugli altri coassicuratori (15%) e (10%). Controparte_5 Controparte_4
Seguendo la prospettazione di parte convenuta e tenuto conto delle suddette quote gravanti sugli altri coassicuratori, può procedersi al seguente computo del credito spettante alla convenuta.
Nel precetto sopra richiamato, l'importo di 655.796,00 euro comprende le spese di copia (66,00 euro) e quelle per il compenso di precetto (1.459,12 euro, accessori di legge inclusi), sicché l'importo relativo al capitale e agli interessi spettanti ai creditori è pari a 654.270,88 euro (655.796,00-1.525,12 euro).
Alla luce delle franchigie e delle quote dei coassicuratori sopra richiamati, deve ritenersi che la franchigia gravante sulla sia pari a Controparte_3
130.854,17 euro (20% di 654.270,88 euro).
L'importo che risulta a carico degli assicuratori della è Controparte_3
dunque pari a 523.416,71 euro.
La quota di indennizzo gravante su è pari al 75% del suddetto CP_1
importo, ossia 392.562,53 euro;
la quota del 15% gravante su è Controparte_5
pari a 78.512,50 euro e quella gravante su è pari a Controparte_4
52.341,67 euro. È pacifico tra le parti che, nei rapporti interni, la quota di debito solidale gravante sull'odierno attore è pari al 50% dell'importo oggetto della sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Civitavecchia.
Dunque, l'odierna convenuta, come ammesso dalla stessa, ha il diritto di ripetere in regresso dall'attore la sola metà dell'importo dovuto ai creditori, come sopra computato.
Ne consegue che l'importo spettante alla convenuta, esclusa la ripetizione delle spese di precetto e di quelle di esecuzione forzata, è pari alla metà dell'importo di 392.562,53 euro, ossia 196.281,26 euro.
Alla luce delle considerazioni svolte, l'importo richiesto dalla convenuta in sede monitoria (205.246,02 euro) appare dunque eccessivo.
Nelle note autorizzate depositate il 24.04.2025 la convenuta ha ribadito la correttezza degli importi richiesti, sostenendo che, alla luce dell'importo oggetto del precetto notificato dai creditori, sono stati pagati i seguenti importi: a mezzo assegno € 163.205,57 pari allo scoperto del Controparte_3
20% e al 10% quota (cfr. 06 assegno che si deposita Controparte_6
con le presenti note); pagava a mezzo bonifico bancario € 410.492,03 (che si CP_8
deposita nuovamente con le presenti note per comodità di consultazione v. all.07) corrispondente alla propria quota di coassicurazione del 75% dell'importo complessivo di
€ 655.796,00, al netto dello scoperto del 20% della e del 10% della quota Controparte_3
pagava a mezzo bonifico Controparte_6 Controparte_5
bancario (che si deposita nuovamente con le presenti note per comodità di consultazione v. all.08) l'importo di € 82.098,41 pari alla propria quota del 15% dell'importo complessivo di € 655.796,00, al netto dello scoperto del 20% della e del Controparte_3
10% della quota La somma dei suddetti pagamenti è Controparte_6
esattamente pari all'importo di € 655.796,00 del PPT notificato alla Controparte_3
, ribadendo in ogni caso la debenza ad opera dell'attore delle spese di
[...] precetto e precisando di non avere mai versato le spese del PPT ai creditori, né il compenso del difensore di questi che è stato pagato dalla . Controparte_3
Circa la spettanza delle spese di precetto, si è già evidenziato il carattere vincolante dei criteri di commisurazione del regresso affermati nella sentenza n. 775/2024 di questo Tribunale.
In ordine alla correttezza degli importi versati, le deduzioni della convenuta non appaiono corretti.
Invero, rispetto all'importo di 655.796,00 euro oggetto di precetto, la quota del 20%, pari alla franchigia, e del 10%, pari alla quota di Controparte_4
quota da computarsi sull'importo decurtato della franchigia, non è pari all'importo di 163.205,57 euro indicato dalla convenuta, bensì a quello di
183.622,88 euro (il 20% di 655.796,00 euro è pari a 131.159,20 euro e il 10% sull'importo decurtato della franchigia, pari a 524.636,80 euro, è 52.463,68 euro;
il totale degli importi in esame è quindi 183.622,88 euro).
Tenuto conto dell'importo di 655.796,00 euro oggetto di precetto, applicata la decurtazione del 20% per la franchigia, risultando così un importo di
524.636,80 euro, la quota del 75% gravante sulla convenuta è pari a
393.477,60 euro e non a quello di 410.492,03 euro indicato nelle note autorizzate dalla convenuta;
l'importo gravante sulla Controparte_5
computato sull'importo decurtato della franchigia, è pari a 78.695,52 euro
(15% di 524.636,80 euro) e non all'importo di 82.098,41 euro indicato dalla convenuta.
A conferma dell'erroneità degli importi richiesti dalla convenuta, deve osservarsi che, dalla documentazione depositata dalla stessa convenuta e come ammesso da questa nelle note autorizzate, il compenso del difensore dei creditori, pari a 28.357,38 euro, è stato pagato dalla Controparte_3
Sommando tale importo a quello oggetto di precetto, risulta l'importo di
684.153,38 euro. Applicata la franchigia del 20% sull'importo di 684.153,38 euro, si ottiene la somma di 547.322,70 euro.
Computando la quota del 75% sull'importo di 547.322,70 euro, risulta il valore di 410.492,02 euro, pari esattamente all'importo versato dalla convenuta.
Dunque, la somma pagata dalla convenuta non è computata su quella oggetto di precetto, bensì su quella di 684.153,38 euro, che comprende oltre all'importo oggetto di precetto (655.796,00 euro), anche le spese versate al difensore dei creditori (28.357,38 euro).
Alla luce delle considerazioni svolte, deve ritenersi eccessivo l'importo richiesto dalla convenuta nei confronti dell'attore, applicati i criteri di commisurazione del regresso indicati nella sentenza n. 774/2025, vincolanti nel presente giudizio.
In conclusione, deve ritenersi che l'importo dovuto dalla convenuta in relazione alla somma oggetto del precetto sopra richiamato sia pari a
393.477,60 euro, sicché l'importo che la convenuta può esigere dall'attore, ai sensi dell'art. 1916 e 2055 c.c., è pari a 196.738,80 euro.
Ne consegue che il decreto ingiuntivo opposto va revocato e l'attore, in parziale accoglimento della domanda di parte convenuta, va condannato al pagamento in favore di quest'ultima dell'importo di 196.738,80 euro, oltre interessi ai sensi dell'art. 1284, comma 4, c.c. dalla data di deposito del ricorso monitorio sino all'effettivo pagamento.
Il parziale accoglimento dell'opposizione impone il rigetto dell'istanza di parte convenuta per la condanna dell'attore per lite temeraria.
Il parziale accoglimento dei motivi di opposizione e le ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese processuali
P.Q.M.
il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando, sulla causa civile iscritta a R.G. n. 1436/2023 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza e deduzione, così provvede:
1) in parziale accoglimento delle domande attoree, revoca il decreto ingiuntivo n. 348/2023 emesso dal Tribunale di Grosseto il 26.05.2023;
2) condanna l'attore al pagamento in favore della convenuta dell'importo di
196.738,80 euro, oltre gli interessi legali ai sensi dell'art. 1284, comma 4, c.c. dalla data di deposito del ricorso monitorio sino all'effettivo pagamento;
3) respinge la domanda di condanna per lite temeraria proposta da parte convenuta;
4) compensa le spese processuali.
Grosseto, 15.07.2025
IL GIUDICE
Dott. Valerio Medaglia