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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 02/05/2025, n. 845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 845 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, nella persona del G.O.P., Avv. Chiara Malerba,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 15.4.2025, tenutasi in modalità cartolare, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1212/2022 del ruolo generale affari contenziosi in data 26/4/2022 vertente tra
, rappresentata e difesa dall'avv. Rocco Vincenzo Pistone, come da mandato Parte_1
in atti ricorrente contro
CORTE D'APPELLO DI Controparte_1
POTENZA, in persona del Presidente della Corte d'Appello di Potenza
resistente-contumace
, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ex lege presso Controparte_2
l'Avvocatura Distrettuale di Stato di Potenza
resistente-contumace
OGGETTO: opposizione provvedimento sanzione amministrativa
CONCLUSIONI: Il difensore della ricorrente conclude riportandosi alle conclusioni rassegnate nel corso del giudizio che qui si intendono come riportate integralmente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente il Tribunale dà atto che non si procede alla redazione dello svolgimento del processo in ossequio al novellato art. 132 c.p.c. applicabile ai giudizi in corso per esplicita previsione contenuta nell'art. 58 comma 2, L. 69/2009, in vigore dal 4/7/2009.
Va pertanto precisato che con ricorso depositato il 26/4/2022 la sig.ra Parte_1
proponeva opposizione avverso il provvedimento emesso dal Collegio Regionale di garanzia elettorale presso la Corte d'Appello di Potenza, notificato in data 25/3/2022, con cui veniva inflitta la sanzione amministrativa di € 25.822,84 per aver omesso di depositare la prescritta
1 documentazione, ai sensi dell'art. 7, sesto comma, L. n. 515/1993, nonostante la contestazione regolarmente notificata.
Eccepiva la ricorrente la nullità della sanzione inflitta atteso che la documentazione richiesta
(dichiarazione e rendiconto) era stata inviata in data 30/11/2020, quindi entro il termine previsto, all'indirizzo pec della Corte d'Appello di Potenza, corrispondente a quello da cui era pervenuta la comunicazione relativa alla applicazione della sanzione amministrativa;
eccepiva altresì la nullità
e/o inesistenza della notifica, eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c., della diffida di cui all'art. 15, comma 8, L. n. 515/1993, atteso che dalla documentazione ricevuta a seguito di accesso agli atti presso la Corte d'Appello, si rilevava che non erano state rispettate tutte le formalità previste per la notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c. e, in particolare, dalla raccomandata informativa dell'avvenuto deposito presso la casa comunale, si rilevava che il destinatario risultava sconosciuto per cui non essendo stata regolarmente notificata la diffida, la sanzione amministrativa non poteva essere inflitta.
Eccepiva ancora la ricorrente la nullità della sanzione per essere stata la contestazione notificata oltre il termine di 90 giorni previsto dalla L. 689/81 ed infine, eccepiva, la nullità della sanzione per assenza dell'elemento soggettivo ai sensi dell'art. 3 L. 689/81.
Chiedeva, pertanto, che, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento con cui veniva irrogata la sanzione, lo stesso fossero posto nel nulla con le conseguenze di legge.
Nonostante la regolarità della notifica del ricorso, nessuno si costituiva per il resistente.
Con ordinanza emessa in data 9/3/2023 veniva sospesa l'efficacia esecutiva del provvedimento sanzionatorio impugnato e, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata l'udienza per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
***
Va preliminarmente evidenziato che il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa si configura come un giudizio rivolto all'accertamento del fondamento della pretesa sanzionatoria e investe la legittimità formale e sostanziale di detto provvedimento, con l'esclusione del potere del giudice di rilevare d'ufficio, fuori dei limiti dell'oggetto del giudizio stesso così delimitato, eccezioni relative a vizi del provvedimento o del procedimento che ne ha proceduto l'emanazione, salvo che essi incidano sull'esistenza dell'atto impugnato.
L'oggetto è delimitato, quanto alla posizione dell'opponente, dalla causa petendi fatta valere con l'opposizione e, quanto alla posizione della P.A., dal divieto di dedurre motivi diversi da quelli enunciati nell'ordinanza-ingiunzione.
Alla P.A., che riveste, dal punto di vista sostanziale, la posizione di attrice, incombe l'onere di fornire la prova adeguata della fondatezza della sua pretesa, mentre all'opponente, qualora abbia
2 dedotto fatti specifici incidenti o sulla legittimità formale del procedimento amministrativo sanzionatorio espletato o sulla esclusione della sua responsabilità relativamente alla commissione dell'illecito, spetta provare le circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'Amministrazione.
Pertanto incombe sull'organo accertatore l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa sanzionatoria, con la conseguenza che, ove tali fatti siano contestati dall'opponente e, quindi, controversi, la conseguenza della mancata prova determinerà la soccombenza della PA in base al principio generale di cui all'art. 2697 c.c.
Ciò posto, dall'esame degli atti della controversia e delle deduzioni svolte dall'opponente, deve ritenersi che la presente controversia possa essere decisa in base al principio della ragione più liquida che, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre.
Orbene, nel caso in esame, assume rilevanza assorbente il primo motivo di opposizione dovendosi ritenere illegittima la sanzione amministrativa inflitta avendo la ricorrente provato di aver inoltrato la documentazione richiesta dall'art. 7, sesto comma, L. n. 515/93, nel termine ivi previsto.
Invero, come provato documentalmente, la ricorrente con mail del 30/11/2020 inviava all'indirizzo di posta elettronica certificata della Corte d'Appello di Potenza la dichiarazione e contestuale rendiconto relativo alle spese sostenute per la sua candidatura presso il Comune di Matera;
con tale missiva la ricorrente così esponeva: “ Con la presente la sottoscritta invia copia della dichiarazione
e rendiconto delle elezioni comunali con popolazione superiore a 15,000 abitanti. Cordiali saluti.
Dott.ssa ”. Da tale mail si rileva che era stato allegato un file, così denominato Parte_1
“IMG_20201130_195745.JPG (2MB)”, contenente appunto la dichiarazione di cui all'art. 7, sesto comma, L. n. 515/1993.
In altri termini l'odierna ricorrente ha utilizzato l'indirizzo di posta elettronica certificata del protocollo della Corte di Appello di Potenza ( , rilevato dai registri Email_1
generali degli indirizzi elettronici, che, come emerge dalla documentazione versata in atti, corrisponde all'indirizzo utilizzato dallo stesso Collegio Regionale di Garanzia elettorale presso la
Corte di Appello di Potenza per inviare le comunicazione all'ufficio Unep del Tribunale di Matera al fine di effettuare la diffida di cui all'art. 15 co. 8 l. n. 5151/1993 e, successivamente, la comunicazione della intervenuta applicazione della sanzione, di cui si chiede l'annullamento.
3 Pertanto, dall'esame degli atti allegati e dei principi di diritto esposti, deve ritenersi che l'opposizione proposta sia fondata e dunque meritevole di accoglimento, con conseguente annullamento del provvedimento sanzionatorio emesso nei confronti della ricorrente.
Nulla per le spese in considerazione della contumacia dei resistenti.
P.Q.M.
Il G.O.P. del Tribunale di Potenza, avv. Chiara Malerba, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , con ricorso depositato il 26/4/2022, nei confronti del Parte_1
presso la Corte d'Appello di Potenza e del Controparte_1 Controparte_2
, così provvede:
[...]
a)accoglie l'opposizione e per l'effetto pone nel nulla il provvedimento sanzionatorio emesso in data 17/3/2022 dal Collegio Regionale di garanzia elettorale presso la Corte d'Appello di Potenza, notificato il 25/3/2022;
b)nulla per le spese.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c. a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
15/4/2025, tenutasi in modalità cartolare.
Si comunichi.
Potenza, li 02/5/2025
IL G.O.P.
avv. Chiara Malerba
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, nella persona del G.O.P., Avv. Chiara Malerba,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 15.4.2025, tenutasi in modalità cartolare, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1212/2022 del ruolo generale affari contenziosi in data 26/4/2022 vertente tra
, rappresentata e difesa dall'avv. Rocco Vincenzo Pistone, come da mandato Parte_1
in atti ricorrente contro
CORTE D'APPELLO DI Controparte_1
POTENZA, in persona del Presidente della Corte d'Appello di Potenza
resistente-contumace
, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ex lege presso Controparte_2
l'Avvocatura Distrettuale di Stato di Potenza
resistente-contumace
OGGETTO: opposizione provvedimento sanzione amministrativa
CONCLUSIONI: Il difensore della ricorrente conclude riportandosi alle conclusioni rassegnate nel corso del giudizio che qui si intendono come riportate integralmente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente il Tribunale dà atto che non si procede alla redazione dello svolgimento del processo in ossequio al novellato art. 132 c.p.c. applicabile ai giudizi in corso per esplicita previsione contenuta nell'art. 58 comma 2, L. 69/2009, in vigore dal 4/7/2009.
Va pertanto precisato che con ricorso depositato il 26/4/2022 la sig.ra Parte_1
proponeva opposizione avverso il provvedimento emesso dal Collegio Regionale di garanzia elettorale presso la Corte d'Appello di Potenza, notificato in data 25/3/2022, con cui veniva inflitta la sanzione amministrativa di € 25.822,84 per aver omesso di depositare la prescritta
1 documentazione, ai sensi dell'art. 7, sesto comma, L. n. 515/1993, nonostante la contestazione regolarmente notificata.
Eccepiva la ricorrente la nullità della sanzione inflitta atteso che la documentazione richiesta
(dichiarazione e rendiconto) era stata inviata in data 30/11/2020, quindi entro il termine previsto, all'indirizzo pec della Corte d'Appello di Potenza, corrispondente a quello da cui era pervenuta la comunicazione relativa alla applicazione della sanzione amministrativa;
eccepiva altresì la nullità
e/o inesistenza della notifica, eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c., della diffida di cui all'art. 15, comma 8, L. n. 515/1993, atteso che dalla documentazione ricevuta a seguito di accesso agli atti presso la Corte d'Appello, si rilevava che non erano state rispettate tutte le formalità previste per la notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c. e, in particolare, dalla raccomandata informativa dell'avvenuto deposito presso la casa comunale, si rilevava che il destinatario risultava sconosciuto per cui non essendo stata regolarmente notificata la diffida, la sanzione amministrativa non poteva essere inflitta.
Eccepiva ancora la ricorrente la nullità della sanzione per essere stata la contestazione notificata oltre il termine di 90 giorni previsto dalla L. 689/81 ed infine, eccepiva, la nullità della sanzione per assenza dell'elemento soggettivo ai sensi dell'art. 3 L. 689/81.
Chiedeva, pertanto, che, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento con cui veniva irrogata la sanzione, lo stesso fossero posto nel nulla con le conseguenze di legge.
Nonostante la regolarità della notifica del ricorso, nessuno si costituiva per il resistente.
Con ordinanza emessa in data 9/3/2023 veniva sospesa l'efficacia esecutiva del provvedimento sanzionatorio impugnato e, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata l'udienza per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
***
Va preliminarmente evidenziato che il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa si configura come un giudizio rivolto all'accertamento del fondamento della pretesa sanzionatoria e investe la legittimità formale e sostanziale di detto provvedimento, con l'esclusione del potere del giudice di rilevare d'ufficio, fuori dei limiti dell'oggetto del giudizio stesso così delimitato, eccezioni relative a vizi del provvedimento o del procedimento che ne ha proceduto l'emanazione, salvo che essi incidano sull'esistenza dell'atto impugnato.
L'oggetto è delimitato, quanto alla posizione dell'opponente, dalla causa petendi fatta valere con l'opposizione e, quanto alla posizione della P.A., dal divieto di dedurre motivi diversi da quelli enunciati nell'ordinanza-ingiunzione.
Alla P.A., che riveste, dal punto di vista sostanziale, la posizione di attrice, incombe l'onere di fornire la prova adeguata della fondatezza della sua pretesa, mentre all'opponente, qualora abbia
2 dedotto fatti specifici incidenti o sulla legittimità formale del procedimento amministrativo sanzionatorio espletato o sulla esclusione della sua responsabilità relativamente alla commissione dell'illecito, spetta provare le circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'Amministrazione.
Pertanto incombe sull'organo accertatore l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa sanzionatoria, con la conseguenza che, ove tali fatti siano contestati dall'opponente e, quindi, controversi, la conseguenza della mancata prova determinerà la soccombenza della PA in base al principio generale di cui all'art. 2697 c.c.
Ciò posto, dall'esame degli atti della controversia e delle deduzioni svolte dall'opponente, deve ritenersi che la presente controversia possa essere decisa in base al principio della ragione più liquida che, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre.
Orbene, nel caso in esame, assume rilevanza assorbente il primo motivo di opposizione dovendosi ritenere illegittima la sanzione amministrativa inflitta avendo la ricorrente provato di aver inoltrato la documentazione richiesta dall'art. 7, sesto comma, L. n. 515/93, nel termine ivi previsto.
Invero, come provato documentalmente, la ricorrente con mail del 30/11/2020 inviava all'indirizzo di posta elettronica certificata della Corte d'Appello di Potenza la dichiarazione e contestuale rendiconto relativo alle spese sostenute per la sua candidatura presso il Comune di Matera;
con tale missiva la ricorrente così esponeva: “ Con la presente la sottoscritta invia copia della dichiarazione
e rendiconto delle elezioni comunali con popolazione superiore a 15,000 abitanti. Cordiali saluti.
Dott.ssa ”. Da tale mail si rileva che era stato allegato un file, così denominato Parte_1
“IMG_20201130_195745.JPG (2MB)”, contenente appunto la dichiarazione di cui all'art. 7, sesto comma, L. n. 515/1993.
In altri termini l'odierna ricorrente ha utilizzato l'indirizzo di posta elettronica certificata del protocollo della Corte di Appello di Potenza ( , rilevato dai registri Email_1
generali degli indirizzi elettronici, che, come emerge dalla documentazione versata in atti, corrisponde all'indirizzo utilizzato dallo stesso Collegio Regionale di Garanzia elettorale presso la
Corte di Appello di Potenza per inviare le comunicazione all'ufficio Unep del Tribunale di Matera al fine di effettuare la diffida di cui all'art. 15 co. 8 l. n. 5151/1993 e, successivamente, la comunicazione della intervenuta applicazione della sanzione, di cui si chiede l'annullamento.
3 Pertanto, dall'esame degli atti allegati e dei principi di diritto esposti, deve ritenersi che l'opposizione proposta sia fondata e dunque meritevole di accoglimento, con conseguente annullamento del provvedimento sanzionatorio emesso nei confronti della ricorrente.
Nulla per le spese in considerazione della contumacia dei resistenti.
P.Q.M.
Il G.O.P. del Tribunale di Potenza, avv. Chiara Malerba, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , con ricorso depositato il 26/4/2022, nei confronti del Parte_1
presso la Corte d'Appello di Potenza e del Controparte_1 Controparte_2
, così provvede:
[...]
a)accoglie l'opposizione e per l'effetto pone nel nulla il provvedimento sanzionatorio emesso in data 17/3/2022 dal Collegio Regionale di garanzia elettorale presso la Corte d'Appello di Potenza, notificato il 25/3/2022;
b)nulla per le spese.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c. a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
15/4/2025, tenutasi in modalità cartolare.
Si comunichi.
Potenza, li 02/5/2025
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avv. Chiara Malerba
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