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Sentenza 9 agosto 2025
Sentenza 9 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 09/08/2025, n. 1148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1148 |
| Data del deposito : | 9 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 882/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE FERIALE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Concetta Pappalardo Presidente
dott. Maria Rosaria Carla' Consigliere
dott. Antonio Caruso Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelle cause civili riunite iscritte ai nn. r.g. 882/2025 + 950/2025
PROMOSSE DA
(C.F.: , congiuntamente e disgiuntamente Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Consoli Xibilia e dall'Avv. Giuseppe Consoli ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Catania Viale XX Settembre n.45
RECLAMANTE
E
pagina 1 di 4 (C.F. ) rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_2 C.F._2
congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Marco Rizza e dall'Avv. Luca Alioto, presso il cui studio in Catania, via Vincenzo Giuffrida n. 2/B è elettivamente domiciliato,
RECLAMANTE
CONTRO
COSTITUITA TRA Controparte_1
e , in persona del curatore Avv. Gianfranco Romeo, Parte_1 Parte_2
rappresentato e difeso dall'Avvocato Giorgio Romano giusta procura in atti
RECLAMATA
E CON L'INTERVENTO DI
(P.I. n. ) Controparte_2 P.IVA_1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Marco Rizza
e dall'Avv. Luca Alioto, presso il cui studio in Catania, via Vincenzo Giuffrida n. 2/B è elettivamente domiciliata
TERZO INTERVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza dell'8.8.2025 la parti concludevano come da verbale in atti e la Corte tratteneva la causa in decisione
pagina 2 di 4 IN FATTO ED IN DIRITTO
Con sentenza n. 95/2025, pubblicata in data 4.6.2025, il Tribunale di Catania, in accoglimento di ricorso presentato dalla curatela della Liquidazione giudiziale di Parte_3
e del socio illimitatamente responsabile nei confronti di
[...] Parte_2 CP_3
e di , accoglieva CP_4 Controparte_2 Parte_1 una delle due domande alternativamente spiegate e, accertata l'esistenza di una holding società di fatto composta da e da avente funzione di direzione e Parte_1 Parte_2 coordinamento delle altre società evocate in giudizio, dichiarava aperta, rispetto ad essa, la liquidazione giudiziale.
Con reclamo in data 10 giugno 2025 impugnava la detta sentenza Parte_1 eccependone, quale primo motivo, la nullità in mancanza di notifica del ricorso volto alla dichiarazione della liquidazione giudiziale a ed articolando poi ulteriori motivi Parte_2 afferenti al merito della decisione impugnata.
Il procedimento veniva iscritto al ruolo generale sub n. 882/2025.
Con reclamo in data 20.6.2025 anche impugnava la sentenza suindicata Parte_2 eccependone anch'esso, in primo luogo, la sua nullità per difetto di notifica del ricorso ad esso reclamante.
Il procedimento veniva iscritto al ruolo generale sub n. 950/2025.
In accoglimento di istanza proposta da con provvedimento in data 9.7.2025 Parte_2 il Presidente della Corte disponeva la riunione del proc. n. 950/2025 al proc. 882/2025.
In data 29.7.2025 si costituiva in giudizio Gestione Servizi Ambulatoriali s.r.l. in liquidazione, la quale aderiva a parte dei motivi di reclamo proposti da Parte_2
Sempre in data 29.7.2025 si costituiva in giudizio la curatela la quale si associava al primo motivo di reclamo proposto da entrambi i reclamanti e chiedeva dichiararsi la nullità della sentenza ai sensi dell'art. 354 c.p.c., applicabile anche nel procedimento di reclamo “fallimentare” giusta quanto chiarito dalla giurisprudenza della S.C., con conseguente rimessione degli atti al primo giudice.
All'udienza dell'8.8.2025 , senza rinunciare ad alcuno degli altri motivi di Parte_1 reclamo ed anzi espressamente insistendo in essi, chiedeva alla Corte di pronunciarsi sulla inammissibilità della domanda di accertamento di una holding già formulata in primo grado e costituente uno dei motivi di merito del reclamo.
pagina 3 di 4 Ritiene la Corte che la violazione del contraddittorio determinata dalla mancata convocazione personale di dinanzi al Tribunale nel procedimento promosso per ottenere Parte_2
l'apertura della dichiarazione giudiziale (anche) nei suoi confronti (costituente oggetto di motivo di reclamo non rinunciato), su cui tutte le parti hanno convenuto e che risulta ictu oculi sussistente, precluda qualsivoglia esame nel merito della decisione assunta dal primo giudice, dovendosi la
Corte limitare a dichiarare la nullità della sentenza impugnata con conseguente rimessione della causa al Tribunale.
Le spese di lite vanno compensate tra le parti considerato che la curatela soccombente non ha dato causa alla nullità rilevata.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente decidendo nelle cause riunite n. 882/2025 + n. 950/2025
RG aventi ad oggetto i reclami proposti da e avverso la Parte_1 Parte_2 sentenza n. 95/2025, pubblicata in data 4.6.2025, con cui il Tribunale di Catania ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società di fatto costituita tra e Parte_1 Parte_2 dichiara la nullità, ai sensi dell'art. 354 comma 1, c.p.c., della sentenza impugnata e rimette la causa al Tribunale di Catania.
Spese compensate.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione feriale civile, in data 8 agosto
2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. A. Caruso Dott.ssa C. Pappalardo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE FERIALE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Concetta Pappalardo Presidente
dott. Maria Rosaria Carla' Consigliere
dott. Antonio Caruso Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelle cause civili riunite iscritte ai nn. r.g. 882/2025 + 950/2025
PROMOSSE DA
(C.F.: , congiuntamente e disgiuntamente Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Consoli Xibilia e dall'Avv. Giuseppe Consoli ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Catania Viale XX Settembre n.45
RECLAMANTE
E
pagina 1 di 4 (C.F. ) rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_2 C.F._2
congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Marco Rizza e dall'Avv. Luca Alioto, presso il cui studio in Catania, via Vincenzo Giuffrida n. 2/B è elettivamente domiciliato,
RECLAMANTE
CONTRO
COSTITUITA TRA Controparte_1
e , in persona del curatore Avv. Gianfranco Romeo, Parte_1 Parte_2
rappresentato e difeso dall'Avvocato Giorgio Romano giusta procura in atti
RECLAMATA
E CON L'INTERVENTO DI
(P.I. n. ) Controparte_2 P.IVA_1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Marco Rizza
e dall'Avv. Luca Alioto, presso il cui studio in Catania, via Vincenzo Giuffrida n. 2/B è elettivamente domiciliata
TERZO INTERVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza dell'8.8.2025 la parti concludevano come da verbale in atti e la Corte tratteneva la causa in decisione
pagina 2 di 4 IN FATTO ED IN DIRITTO
Con sentenza n. 95/2025, pubblicata in data 4.6.2025, il Tribunale di Catania, in accoglimento di ricorso presentato dalla curatela della Liquidazione giudiziale di Parte_3
e del socio illimitatamente responsabile nei confronti di
[...] Parte_2 CP_3
e di , accoglieva CP_4 Controparte_2 Parte_1 una delle due domande alternativamente spiegate e, accertata l'esistenza di una holding società di fatto composta da e da avente funzione di direzione e Parte_1 Parte_2 coordinamento delle altre società evocate in giudizio, dichiarava aperta, rispetto ad essa, la liquidazione giudiziale.
Con reclamo in data 10 giugno 2025 impugnava la detta sentenza Parte_1 eccependone, quale primo motivo, la nullità in mancanza di notifica del ricorso volto alla dichiarazione della liquidazione giudiziale a ed articolando poi ulteriori motivi Parte_2 afferenti al merito della decisione impugnata.
Il procedimento veniva iscritto al ruolo generale sub n. 882/2025.
Con reclamo in data 20.6.2025 anche impugnava la sentenza suindicata Parte_2 eccependone anch'esso, in primo luogo, la sua nullità per difetto di notifica del ricorso ad esso reclamante.
Il procedimento veniva iscritto al ruolo generale sub n. 950/2025.
In accoglimento di istanza proposta da con provvedimento in data 9.7.2025 Parte_2 il Presidente della Corte disponeva la riunione del proc. n. 950/2025 al proc. 882/2025.
In data 29.7.2025 si costituiva in giudizio Gestione Servizi Ambulatoriali s.r.l. in liquidazione, la quale aderiva a parte dei motivi di reclamo proposti da Parte_2
Sempre in data 29.7.2025 si costituiva in giudizio la curatela la quale si associava al primo motivo di reclamo proposto da entrambi i reclamanti e chiedeva dichiararsi la nullità della sentenza ai sensi dell'art. 354 c.p.c., applicabile anche nel procedimento di reclamo “fallimentare” giusta quanto chiarito dalla giurisprudenza della S.C., con conseguente rimessione degli atti al primo giudice.
All'udienza dell'8.8.2025 , senza rinunciare ad alcuno degli altri motivi di Parte_1 reclamo ed anzi espressamente insistendo in essi, chiedeva alla Corte di pronunciarsi sulla inammissibilità della domanda di accertamento di una holding già formulata in primo grado e costituente uno dei motivi di merito del reclamo.
pagina 3 di 4 Ritiene la Corte che la violazione del contraddittorio determinata dalla mancata convocazione personale di dinanzi al Tribunale nel procedimento promosso per ottenere Parte_2
l'apertura della dichiarazione giudiziale (anche) nei suoi confronti (costituente oggetto di motivo di reclamo non rinunciato), su cui tutte le parti hanno convenuto e che risulta ictu oculi sussistente, precluda qualsivoglia esame nel merito della decisione assunta dal primo giudice, dovendosi la
Corte limitare a dichiarare la nullità della sentenza impugnata con conseguente rimessione della causa al Tribunale.
Le spese di lite vanno compensate tra le parti considerato che la curatela soccombente non ha dato causa alla nullità rilevata.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente decidendo nelle cause riunite n. 882/2025 + n. 950/2025
RG aventi ad oggetto i reclami proposti da e avverso la Parte_1 Parte_2 sentenza n. 95/2025, pubblicata in data 4.6.2025, con cui il Tribunale di Catania ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società di fatto costituita tra e Parte_1 Parte_2 dichiara la nullità, ai sensi dell'art. 354 comma 1, c.p.c., della sentenza impugnata e rimette la causa al Tribunale di Catania.
Spese compensate.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione feriale civile, in data 8 agosto
2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. A. Caruso Dott.ssa C. Pappalardo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 4 di 4