Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bologna, sez. II, sentenza 12/02/2026, n. 148
CGT1
Sentenza 12 febbraio 2026

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    Omessa notificazione della cartella di pagamento

    L'atto di pignoramento è stato revocato in autotutela prima della notifica del ricorso, rendendo la controversia non più attuale.

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    Prescrizione del diritto di riscuotere i crediti

    L'atto di pignoramento è stato revocato in autotutela prima della notifica del ricorso, rendendo la controversia non più attuale.

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    Vizi formali della cartella di pagamento

    L'atto di pignoramento è stato revocato in autotutela prima della notifica del ricorso, rendendo la controversia non più attuale.

  • Altro
    Vizio di motivazione dell'atto di pignoramento

    L'atto di pignoramento è stato revocato in autotutela prima della notifica del ricorso, rendendo la controversia non più attuale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bologna, sez. II, sentenza 12/02/2026, n. 148
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bologna
    Numero : 148
    Data del deposito : 12 febbraio 2026

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