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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bologna, sez. II, sentenza 12/02/2026, n. 148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bologna |
| Numero : | 148 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 148/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BOLOGNA Sezione 2, riunita in udienza il 09/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LL MARCO, Presidente CASACCIA FABRIZIO, Relatore BUCCELLI MORRIS, Giudice
in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 788/2025 depositato il 13/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Dott.ssa -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Bologna - Via Tiarini 37 40129 Bologna BO
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AT.PIGNORAMENTO n. 02084202500010649001 TRIBUTI/ENTRATE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02020010121927149000 TRIBUTI/ENTRATE
a seguito di discussione Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Il sig. Ricorrente_1 c.f.:CF_Ricorrente_1 ricorre contro l'Agenzia Entrate-Riscossione avverso atto di pignoramento presso terzi n.02084202500010649001, notificato il 17/07/2025, emesso per la cartella esattoriale n.02020010121927149000
Le doglianze espresse dal contribuente riguardano: 1)l'omessa notificazione della cartella di pagamento;
2) la prescrizione dal diritto riscuotere i crediti;
3) vizi formali della cartella;
4) vizio di motivazione dell'atto di pignoramento impugnato.
Parte resistente pone in rilievo che l'atto di pignoramento qui opposto è stato revocato prima della notificazione del presente ricorso, formalizzato con provvedimento di rinuncia al pignoramento presso terzi n. 02084202500010649001 del 28/07/2025, notificato al ricorrente con posta raccomandata a.r. consegnata il 16/08/2025.
Chiede venga dichiarata la cessazione della materia del contendere a spese compensate.
Per i motivi illustrati, va dichiarata cessata la materia del contendere sul ricorso suindicato, non essendo più attuale la controversia tra le parti, atteso l'annullamento in autotutela dell'atto impugnato.
A fronte della estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, avendo correttamente l'Ufficio provveduto all'annullamento in autotutela atto di pignoramento presso terzi impugnato, si ritiene equa la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
. La Corte dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BOLOGNA Sezione 2, riunita in udienza il 09/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LL MARCO, Presidente CASACCIA FABRIZIO, Relatore BUCCELLI MORRIS, Giudice
in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 788/2025 depositato il 13/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Dott.ssa -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Bologna - Via Tiarini 37 40129 Bologna BO
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AT.PIGNORAMENTO n. 02084202500010649001 TRIBUTI/ENTRATE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02020010121927149000 TRIBUTI/ENTRATE
a seguito di discussione Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Il sig. Ricorrente_1 c.f.:CF_Ricorrente_1 ricorre contro l'Agenzia Entrate-Riscossione avverso atto di pignoramento presso terzi n.02084202500010649001, notificato il 17/07/2025, emesso per la cartella esattoriale n.02020010121927149000
Le doglianze espresse dal contribuente riguardano: 1)l'omessa notificazione della cartella di pagamento;
2) la prescrizione dal diritto riscuotere i crediti;
3) vizi formali della cartella;
4) vizio di motivazione dell'atto di pignoramento impugnato.
Parte resistente pone in rilievo che l'atto di pignoramento qui opposto è stato revocato prima della notificazione del presente ricorso, formalizzato con provvedimento di rinuncia al pignoramento presso terzi n. 02084202500010649001 del 28/07/2025, notificato al ricorrente con posta raccomandata a.r. consegnata il 16/08/2025.
Chiede venga dichiarata la cessazione della materia del contendere a spese compensate.
Per i motivi illustrati, va dichiarata cessata la materia del contendere sul ricorso suindicato, non essendo più attuale la controversia tra le parti, atteso l'annullamento in autotutela dell'atto impugnato.
A fronte della estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, avendo correttamente l'Ufficio provveduto all'annullamento in autotutela atto di pignoramento presso terzi impugnato, si ritiene equa la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
. La Corte dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.