Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 23/01/2025, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
Sentenza nr. ___________/___________
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci, all'udienza del 23/01/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2341 / 2022 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv.to Sonia Vita, con la quale è elettivamente domiciliata in Locri (RC),
Via Roma, n. 47
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1
dall'Avv.to Antonio D'Agostino, con il quale è elettivamente domiciliato in
Locri (RC), Via Margherita di Savoia n. 54, presso la sede territoriale dell' CP_2
Resistente
OGGETTO: malattia professionale
Conclusioni: per le parti, come in atti e nel verbale dell'odierna udienza
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 07/07/2022, la ricorrente, come in epigrafe rappresentata e difesa, ha esposto:
- che ha svolto attività lavorativa di bracciante agricola, dal 1985 al 2015;
- che era addetta alla pulitura del terreno e utilizzava strumenti quali zappa e piccone, dovendo procedere non solo all'estirpazione delle sterpaglie ma anche alla piantatura di ortaggi e assumendo diverse e scomode posture nell'arco della giornata;
- che, inoltre, era addetta alla raccolta di frutti e ortaggi ed al trasporto degli stessi all'interno di pesanti cassette, assumendo le più svariate posture e lavorando in qualsivoglia condizione climatica;
- che tale sforzo fisico ha determinato l'insorgere delle seguenti patologie:
“tendinosi cuffia dei rotatori DX e tendinosi SVSP in artrosi A.C. bilaterale da sovraccarico biomeccanico”, come risulta dalla certificazione medica di malattia professionale del 26.10.2017;
- che, essendo evidente il nesso causale tra le attività lavorative svolte e le gravi patologie da cui è affetta, ha diritto ad ottenere il riconoscimento della malattia professionale da parte dell' CP_1
- che, in data 26/10/2017, ha presentato denuncia di malattia professionale alla competente sede dalla quale è scaturita la pratica di infortunio e CP_1
di malattia professionale n. 515450826;
- che, con provvedimento del 08.02.2018, l' ha comunicato che: “è CP_2
stata accertata una menomazione dell'integrità psico-fisica che…dà diritto ad indennizzo in conto capitale. La menomazione accertata è la seguente: lesione delle strutture tendinee spalla DX;
lesione delle strutture tendinee spalla SX a sfumata ripercussione funzionale. Grado accertato: 008%”;
- che, conseguentemente, ha proposto opposizione, allegando un certificato medico del 27.09.2021, che riconosce una percentuale di danno biologico complessivo pari al 16%; 3
- che la malattia professionale costituisce un evento dannoso, che agisce in modo lento e progressivo sull'organismo del lavoratore, diminuendone la capacità lavorativa;
- che il D. Lgs. n. 38/2000 individua in specifici elenchi le c.d. malattie professionali tabellate;
- che, per tali malattie, non sussiste alcun onere probatorio a carico del lavoratore, se non quello di essere stato adibito all'attività o alla sostanza patogena;
- che, in ogni caso, a seguito dell'intervento della Corte Costituzionale
(sentenza n. 179/1988), è venuta meno la tassativa tabellazione delle malattie professionali;
- che, conseguentemente, è possibile dimostrare l'origine professionale di malattie che non rientrano nelle tabelle normativamente determinate, purché il lavoratore assolva l'onere di dimostrare l'origine lavorativa;
- che, nella fattispecie, la ricorrente ha contratto le malattie da cui è affetta a causa dell'attività lavorativa svolta e delle posture assunte;
- che i provvedimenti notificati dall' sono erronei e meritano di CP_1
essere riformati, in quanto le malattie denunciate sono conseguenza dell'attività lavorativa svolta e danno diritto ad ottenere una rendita vitalizia o un indennizzo in conto capitale.
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni:
”Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento della domanda, 1) accertare e dichiarare, con qualsiasi statuizione e nella misura che sarà stabilita dalla CTU medico – legale, tenendo anche conto del certificato medico valutativo a firma del dott. del 27.09.2021 attributivo Per_1
di una percentuale di danno biologico del 16% nonché della documentazione sanitaria allegata: a) in conseguenza delle specifiche mansioni svolte in più di venti anni di lavoro, che le patologie lamentate – già riconosciute di natura professionale - relativamente alla pratica n. 515450826, ovvero “esiti di lesione 4
delle strutture tendinee spalla DX;
limitazione della spalla DX;
lesione delle strutture tendinee spalla SX con ripercussione funzionale”, abbiano un grado di inabilità di percentuale superiore all'8% con individuazione della loro gravità e del relativo grado di inabilità e la loro incidenza, in modo permanente, sull'attitudine lavorativa nonché sotto il profilo del danno biologico, con condanna dell' , in persona del suo legale rappresentante p.t., al CP_2
riconoscimento della percentuale di inabilità che verrà attribuita, tendo conto che anche l'attribuzione di un solo punto di percentuale in più fa scattare la corresponsione di un maggiore indennizzo in conto capitale;
b) la decorrenza della malattia dalla data della denuncia ovvero da quella accertata dal CTU;
c) accertato, con riferimento al caso n. 515450826 il grado di inabilità e la sua origine professionale condannare l' in persona del suo legale CP_1
rappresentante p.t., alla corresponsione di un indennizzo da costituirsi in rendita vitalizia ovvero in conto capitale (nonché di adeguamento del beneficio che sia già goduto) per il danno biologico che risulterà dovuto, ordinando il pagamento delle relative somme con interessi legali e/o rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
2) condannare, altresì, l' in persona del legale CP_1
rappresentante p.t., al pagamento di spese e competenze ed onorari del presente giudizio, oltre Iva e Cap, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore costituito che si dichiara antistatario.”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito l' , CP_1
evidenziando la congruità della valutazione espressa in via amministrativa e concludendo per il rigetto del ricorso.
Istruita la causa e disposta C.T.U. medico legale sulla persona della ricorrente, all'udienza odierna, all'esito della discussione orale, il giudice ha deciso, come da sentenza con motivazione contestuale, della quale ha dato lettura.
***
Il ricorso è fondato nei termini che si andranno di seguito a specificare. 5
Va premesso che la malattia professionale è una patologia la cui causa agisce lentamente e progressivamente sull'organismo (causa diluita e non causa violenta e concentrata nel tempo).
La stessa causa deve essere diretta ed efficiente, ossia in grado di produrre l'infermità in modo esclusivo o prevalente: infatti, il Testo Unico parla di malattie contratte nell'esercizio e a causa delle lavorazioni rischiose.
Tuttavia, è ammesso il concorso di cause extraprofessionali, purché queste non interrompano il nesso causale, in quanto capaci di produrre da sole l'infermità.
Per le malattie professionali, dunque, non è sufficiente l'occasione di lavoro come per gli infortuni, ossia un rapporto anche mediato o indiretto con il rischio lavorativo, ma deve esistere un rapporto causale o concausale diretto tra il rischio professionale e la malattia.
Il rischio può essere provocato dalla lavorazione che l'assicurato svolge, oppure dall'ambiente in cui la lavorazione stessa si svolge (cosiddetto “rischio ambientale”).
Le malattie professionali si distinguono in tabellate e non tabellate.
Le malattie professionali sono tabellate se: indicate nelle due tabelle (una per l'industria e una per l'agricoltura); provocate da lavorazioni indicate nelle stesse tabelle;
denunciate entro un determinato periodo dalla cessazione dell'attività rischiosa, fissato nelle tabelle stesse (“periodo massimo di indennizzabilità”).
Nell'ambito del cosiddetto “sistema tabellare”, il lavoratore è sollevato dall'onere di dimostrare l'origine professionale della malattia.
Infatti, una volta provata l'adibizione ad una lavorazione tabellata (o comunque l'esposizione a un rischio ambientale provocato da quella lavorazione) e l'esistenza della malattia tabellata e una volta effettuata la denuncia nel termine massimo di indennizzabilità, si presume per legge che quella malattia sia di origine professionale: si parla, infatti, di “presunzione 6
legale d'origine”, superabile soltanto con la rigorosissima prova - a carico dell' - che la malattia è stata determinata da cause extraprofessionali e non CP_1
dal lavoro.
E, dunque, in ipotesi di malattie tabellate il lavoratore non ha l'onere di dimostrare l'origine professionale della malattia, ma deve in ogni caso dimostrare di essere stato adibito alla lavorazione tabellata, di aver contratto la malattia collegata e di aver effettuato la denuncia.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 179/1988, ha introdotto nella legislazione italiana il cosiddetto “sistema misto”, in base al quale il sistema tabellare resta in vigore, con il principio della “presunzione legale d'origine”, ma è affiancato dalla possibilità, per l'assicurato, di dimostrare che la malattia non tabellata di cui è portatore, pur non ricorrendo le tre condizioni previste nelle tabelle, è comunque di origine professionale.
Sul tema è intervenuto l'articolo 10 del decreto legislativo n. 38/2000, che ha consentito non solo di adeguare tempestivamente le tabelle delle malattie professionali allegate al Testo Unico, ma anche di costituire un osservatorio delle patologie di probabile o possibile origine lavorativa, a disposizione di tutto il mondo della sanità, della prevenzione e della ricerca.
Pertanto, con la norma in questione, il legislatore ha confermato l'attuale sistema misto di tutela delle malattie professionali, rendendo più semplice e tempestivo il sistema di revisione periodica delle tabelle allegate al Testo Unico, da effettuarsi con decreto ministeriale su proposta della Commissione scientifica appositamente istituita che ne propone, periodicamente, la modifica e/o integrazione;
inoltre, ha istituito, presso la banca dati dell' un registro delle CP_1
malattie causate dal lavoro, ovvero a esso correlate, al quale potranno accedere, oltre alla Commissione stessa, tutti gli organismi competenti, per lo svolgimento delle funzioni di sicurezza della salute nei luoghi di lavoro nonché per fini di ricerca e approfondimento scientifico ed epidemiologico. 7
Nel caso di specie, parte ricorrente chiede il riconoscimento della natura professionale delle patologie “tendinosi cuffia dei rotatori DX e tendinosi SVSP in artrosi A.C. bilaterale da sovraccarico biomeccanico” , contestando la percentuale del 8% riconosciuta in via amministrativa.
Orbene, ai fini della quantificazione del danno biologico derivante da malattia professionale, forma piena prova la consulenza tecnica effettuata nel corso del giudizio, frutto di un attento esame obiettivo, nonché di una scrupolosa analisi della documentazione medica in atti.
Nella specie il CTU, rilevando che la ricorrente è affetta da: “Tendinosi della cuffia dei rotatori dx e tendinosi del s.v.s.p. sinistro in artrosi bilateralmente da sovraccarico biomeccanico”, malattie contratte nell'esercizio dell'attività lavorativa, ha attribuito una percentuale di danno biologico complessiva del 12%, con decorrenza da settembre 2021, ossia dal ricorso amministrativo.
Osserva il giudicante che la consulenza tecnica medico-legale forma piena prova in questo giudizio, in quanto trae origine da una meditata ed approfondita valutazione degli elementi anamnestici, clinici e strumentali effettuati ed è sorretta da valide considerazioni medico-legali, facendo puntuale applicazione della tabella di cui al D.M. del 12.07.2000, previa esatta indicazione dei codici e del calcolo applicato.
Pertanto, il ricorso va accolto, con la percentuale e la decorrenza indicate dal C.T.U.
Le spese di lite, come liquidate in dispositivo, restano compensate nella misura di un terzo, considerando che è stata riconosciuta una percentuale di danno biologico di poco superiore rispetto alla percentuale già riconosciuta in via amministrativa.
Restano a carico dell' le spese della C.T.U. espletata nel corso CP_1
del giudizio, come liquidate con separato e contestuale decreto in favore del dott. CP_3 8
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da , N.RG. 2341/2022, Parte_1
disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che il ricorrente ha contratto la malattia “Tendinosi della cuffia dei rotatori dx e tendinosi del s.v.s.p. sinistro in artrosi bilateralmente da sovraccarico biomeccanico” nell'esercizio dell'attività lavorativa e che l'inabilità lavorativa connessa a tale danno raggiunge il valore tabellato del 12%, con decorrenza dal ricorso amministrativo;
- Compensa le spese di lite nella misura di un terzo, ponendo la rimanente parte a carico dell , che liquida in € 3092,00, oltre accessori come per CP_1
legge con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore costituito per parte ricorrente dichiaratosi antistatario;
- Pone definitivamente a carico dell' le spese della C.T.U. CP_1
espletata nel corso del giudizio, come liquidate con separato e contestuale decreto in favore del dott. CP_3
Locri, 23/01/2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci