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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 10/09/2025, n. 3195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3195 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile - Lavoro
in composizione monocratica, nella persona del magistrato ordinario Dott. Mario
Fiorentino, in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N. 1363/2025 R.G., avente ad oggetto: opposizione ex art. 445 bis c.p.c.
PROMOSSA DA
, Parte_1 Parte_2
con il patrocinio dell'Avv.to/ degli Avv.ti CONCA C.F._1 GIULIANA , elettivamente domiciliato come in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, COD FISC. , con il Controparte_1 P.IVA_1 Patrocinio dell'Avv.to VETRI ALESSANDRA, elettivamente domiciliato come in atti;
RESISTENTE/I
_____
Disposta la sostituzione dell'udienza dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., come da precedente decreto, scaduti i termini assegnati e viste le conclusioni delle parti, come in atti, la causa viene decisa mediante il presente provvedimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente ha proposto opposizione ex art. 445 bis c.p.c. avverso le conclusioni della C.T.U. disposta nella pregressa fase sommaria.
Si è costituito l' avversando la domanda. CP_2 TRIBUNALE DI CATANIA Seconda Sezione Civile – Lavoro
All'odierna udienza la causa, istruita mediante nuova C.T.U., è stata trattenuta per la decisione.
Tutti gli atti di causa possono ritenersi richiamati per relationem, apparendone sovrabbondante la loro riproposizione nella presente sede, ancorché in forma sintetica, anche in considerazione del carattere della controversia ed atteso quanto prevede l'art. 132 c.p.c., come modificato dalla l. 18 giugno 2009 n. 69.
Preliminarmente, va osservato come il ricorso in opposizione risulti promosso tempestivamente ed innanzi al giudice competente.
Parimenti tempestiva risulta la proposizione del pregresso giudizio ex art. 445 bis c.p.c.
Nel merito, il ricorso è fondato per quanto di ragione.
Oggetto del presente giudizio è costituito dall'opposizione all'accertamento sanitario eseguito dal C.T.U. nominato nella pregressa fase ex art. 445 bis C.p.c..
Quest'ultimo ha negato la sussistenza dei requisiti sanitari richiesti per la provvidenza reclamata da parte ricorrente.
Il C.T.U. nominato nella presente fase, con relazione immune da vizi logici e giuridici, e congruamente motivata (che si richiama per relationem), ha concluso in tali termini: ““Minore invalido con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età – indennità di accompagnamento” a far data dal mese di Maggio
2024 (maggio duemilaventiquattro). Revisione mese di maggio 2028 (maggio duemilaventotto).”
Il C.T.U. ha invero evidenziato che “Da quanto sopra esposto, tenendo presente i riscontri obiettivi da noi rilevati alla visita in corso di operazioni peritali, nonché quanto attestato dalla documentazione processuale e sanitaria, si deduce che il complesso delle patologie da cui è affetto il periziato sono tali da ravvisarsi la necessità dell'aiuto permanente di un accompagnatore per compiere un insieme esistenziale degli atti quotidiani della vita.
Pagina 2 TRIBUNALE DI CATANIA Seconda Sezione Civile – Lavoro
La decorrenza del diritto è a far data dal maggio 2024, epoca delle certificazioni del
DSM di Catania”
Le conclusioni cui è giunto il C.T.U. appaiono del tutto condivisibili, perché correttamente motivate, frutto di esame scrupoloso della fattispecie in scrutinio, e neppure oggetto di specifica contestazione.
Il ricorso va quindi accolto nei termini sopra esposti.
L'opinabilità delle questioni di natura medica, la maturazione del requisito sanitario dopo la proposizione della domanda amministrativa, giustificano la compensazione delle spese.
Le spese di C.T.U. vanno poste, nei rapporti tra le parti, a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, nel procedimento in epigrafe indicato, iscritto al n. 1363 /
2025 R.G.L., così statuisce:
I. ACCOGLIE l'opposizione e per l'effetto dichiara che risulta in Parte_1
possesso anche del requisito sanitario oggetto di causa (indennità di accompagnamento), per come indicato in parte motiva;
II. COMPENSA le spese processuali tra le parti;
III. PONE le spese di C.T.U., liquidate o da liquidarsi con separato decreto, nei rapporti tra le parti, a carico dell' . CP_1
Così depositato in Catania, lì 10/09/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Mario Fiorentino
Pagina 3
In Nome del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile - Lavoro
in composizione monocratica, nella persona del magistrato ordinario Dott. Mario
Fiorentino, in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N. 1363/2025 R.G., avente ad oggetto: opposizione ex art. 445 bis c.p.c.
PROMOSSA DA
, Parte_1 Parte_2
con il patrocinio dell'Avv.to/ degli Avv.ti CONCA C.F._1 GIULIANA , elettivamente domiciliato come in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, COD FISC. , con il Controparte_1 P.IVA_1 Patrocinio dell'Avv.to VETRI ALESSANDRA, elettivamente domiciliato come in atti;
RESISTENTE/I
_____
Disposta la sostituzione dell'udienza dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., come da precedente decreto, scaduti i termini assegnati e viste le conclusioni delle parti, come in atti, la causa viene decisa mediante il presente provvedimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente ha proposto opposizione ex art. 445 bis c.p.c. avverso le conclusioni della C.T.U. disposta nella pregressa fase sommaria.
Si è costituito l' avversando la domanda. CP_2 TRIBUNALE DI CATANIA Seconda Sezione Civile – Lavoro
All'odierna udienza la causa, istruita mediante nuova C.T.U., è stata trattenuta per la decisione.
Tutti gli atti di causa possono ritenersi richiamati per relationem, apparendone sovrabbondante la loro riproposizione nella presente sede, ancorché in forma sintetica, anche in considerazione del carattere della controversia ed atteso quanto prevede l'art. 132 c.p.c., come modificato dalla l. 18 giugno 2009 n. 69.
Preliminarmente, va osservato come il ricorso in opposizione risulti promosso tempestivamente ed innanzi al giudice competente.
Parimenti tempestiva risulta la proposizione del pregresso giudizio ex art. 445 bis c.p.c.
Nel merito, il ricorso è fondato per quanto di ragione.
Oggetto del presente giudizio è costituito dall'opposizione all'accertamento sanitario eseguito dal C.T.U. nominato nella pregressa fase ex art. 445 bis C.p.c..
Quest'ultimo ha negato la sussistenza dei requisiti sanitari richiesti per la provvidenza reclamata da parte ricorrente.
Il C.T.U. nominato nella presente fase, con relazione immune da vizi logici e giuridici, e congruamente motivata (che si richiama per relationem), ha concluso in tali termini: ““Minore invalido con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età – indennità di accompagnamento” a far data dal mese di Maggio
2024 (maggio duemilaventiquattro). Revisione mese di maggio 2028 (maggio duemilaventotto).”
Il C.T.U. ha invero evidenziato che “Da quanto sopra esposto, tenendo presente i riscontri obiettivi da noi rilevati alla visita in corso di operazioni peritali, nonché quanto attestato dalla documentazione processuale e sanitaria, si deduce che il complesso delle patologie da cui è affetto il periziato sono tali da ravvisarsi la necessità dell'aiuto permanente di un accompagnatore per compiere un insieme esistenziale degli atti quotidiani della vita.
Pagina 2 TRIBUNALE DI CATANIA Seconda Sezione Civile – Lavoro
La decorrenza del diritto è a far data dal maggio 2024, epoca delle certificazioni del
DSM di Catania”
Le conclusioni cui è giunto il C.T.U. appaiono del tutto condivisibili, perché correttamente motivate, frutto di esame scrupoloso della fattispecie in scrutinio, e neppure oggetto di specifica contestazione.
Il ricorso va quindi accolto nei termini sopra esposti.
L'opinabilità delle questioni di natura medica, la maturazione del requisito sanitario dopo la proposizione della domanda amministrativa, giustificano la compensazione delle spese.
Le spese di C.T.U. vanno poste, nei rapporti tra le parti, a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, nel procedimento in epigrafe indicato, iscritto al n. 1363 /
2025 R.G.L., così statuisce:
I. ACCOGLIE l'opposizione e per l'effetto dichiara che risulta in Parte_1
possesso anche del requisito sanitario oggetto di causa (indennità di accompagnamento), per come indicato in parte motiva;
II. COMPENSA le spese processuali tra le parti;
III. PONE le spese di C.T.U., liquidate o da liquidarsi con separato decreto, nei rapporti tra le parti, a carico dell' . CP_1
Così depositato in Catania, lì 10/09/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Mario Fiorentino
Pagina 3