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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 22/04/2025, n. 329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 329 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce, sezione prima civile, composta dai magistrati:
1) Dott. Riccardo Mele Presidente
2) Dott. Maurizio Petrelli Consigliere
3) Dott.ssa Patrizia Ingravallo Giudice onorario ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 297 del ruolo generale delle cause dell'anno 2020, trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 20.04.2022, avverso la sentenza non definitiva n.88/2020 del tribunale di Lecce
TRA
p.i.: in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, elettivamente domiciliata in Lecce, al viale U. Foscolo n. 39, presso lo studio dell'avv. Enzo Brudaglio che la rappresenta e difende, come da procura in calce all'atto di citazione notificato in primo grado;
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. ) elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._1
Presicce - Acquarica (Lecce), presso lo studio dell'avv. Vito Faiulo da cui è rappresentato e difeso, come da mandato a margine all'atto di citazione del 17.7.2014;
APPELLATO
NONCHE' CONTRO
(c.f. ) elettivamente domiciliato in Lecce, alla via Ugo CP_2 C.F._2
Foscolo n.39, presso lo studio dell'avv. Enzo Brudaglio che lo rappresenta e difende, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Lo svolgimento del giudizio di primo grado è così riportato nella sentenza impugnata: “Il signor
ha esposto che il giorno 16 agosto 2012, alle ore 7:15 circa, si trovava a bordo Controparte_1 dell'Ape Piaggio di proprietà del signor , targato LE 107499, nel Comune di Controparte_3
1 Presicce, sulla SP 324, quando, giunto all'intersezione con via per località Schite, è stato attinto violentemente dalla Fiat Punto targata BC373 XZ, condotta dal signor CP_2
L'attore ha dedotto che l'evento si è determinato per responsabilità esclusiva, o almeno concorrente, del signor il quale ha omesso di mantenere una condotta di guida prudente e rispettosa dei CP_2
limiti di velocità.
Il signor ha quindi lamentato di aver subito lesioni personali con esiti permanenti a CP_1
seguito dell'evento e ha agito in giudizio al fine di ottenere il risarcimento del danno patito. si è costituita con propria comparsa, contestando la ricostruzione del sinistro Parte_1
compiuta dalla controparte e deducendo che l'evento si è verificato per responsabilità esclusiva dell'attore, il quale ha omesso di dare la dovuta precedenza alla Punto. La compagnia ha dunque contestato l'avversa pretesa e ha concluso per il rigetto della domanda.
Il signor è rimasto contumace, nonostante la regolarità della notifica. CP_2
La causa è stata istruita con prova testimoniale e CTU dinamico-ricostruttiva.
All'esito il giudizio è stato trattenuto in decisione, con concessione del termine massimo di legge per conclusionali e repliche”.
Con sentenza non definitiva n. 88/20 il tribunale di Lecce, così provvedeva: “a) Accerta e dichiara la responsabilità del 70% in capo al sig. e del 30% in capo al sig. Controparte_1 [...] per l'evento per cui è causa;
b) Rimette la causa in istruttoria per la determinazione del CP_2 quantum, come da propria ordinanza di pari data;
c) Spese al definitivo”.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello per i motivi che saranno Parte_1
di seguito compiutamente esaminati.
Con comparsa del 23.6.2020 si costituiva resistendo al gravame. Controparte_1
Con comparsa del 18.10.2021 si costituiva insistendo, tra l'altro, per l'accoglimento CP_2 dell'appello.
Precisate le conclusioni mediante trattazione scritta, all'udienza del 20.04.22 la causa veniva introitata per la decisione, con concessione dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e di eventuali memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo di gravame ha impugnato la sentenza di primo Parte_1
grado nella parte in cui il tribunale di Lecce ha attribuito al proprio assicurato, un concorso CP_2
di colpa nella misura del 30% non valutando correttamente che il sinistro si fosse verificato per esclusiva colpa del desumibile dal rapporto dei carabinieri, da cui non risulta alcuna CP_1
contestazione alla condotta di guida del nonché dalla c.t.u. da cui si evincerebbe che il CP_2
avesse impegnato l'incrocio allorquando il lo stava già attraversando e, pertanto, CP_1 CP_2
2 non poteva avere capacità di avvistamento tale da evitare l'impatto. Il conducente dell'Ape Piaggio invece - continua l'appellante - ha attraversato l'incrocio, pur se impegnato, violando l'obbligo di precedenza ex art.145 cod. strad. In definitiva sostiene che l'estrema negligenza del CP_1
costituirebbe fattore autonomo nella causazione del sinistro de quo liberando l'altra parte dall'onere di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Il motivo è infondato.
Occorre innanzitutto richiamare la disciplina normativa ed i principi in materia di responsabilità da circolazione di veicoli. L'art. 2054 c.c., ai commi 1 e 2 prevede testualmente: “Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”.
Nell'ipotesi di scontro tra mezzi, la presunzione di pari responsabilità prevista dal comma 2 ha carattere sussidiario e opera o nel caso in cui sia impossibile accertare in concreto il grado di colpa di ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro o quando non siano accertabili le cause e le modalità dello stesso (Cass. n. 7061/20).
La Suprema Corte ha anche chiarito che “ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, comma 2, c.c., ma è tenuto a verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta” (Cass. n. 7479/20 in termini C. 3193/06: “l'accertamento in concreto della colpa di uno dei conducenti non comporta, di per sé, il superamento della presunzione di colpa concorrente dell'altro, all'uopo occorrendo che quest'ultimo fornisca la prova liberatoria, ovvero la dimostrazione di essersi uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle della comune prudenza,
e di essere stato messo in condizioni di non potere fare alcunché per evitare il sinistro”).
Con particolare riferimento alla violazione da parte di uno dei conducenti dell'obbligo di dare la precedenza la Suprema Corte ha affermato: “l'accertamento della intervenuta violazione, da parte di uno dei conducenti, dell'obbligo di dare la precedenza, non dispensa peraltro il giudice dal verificare il comportamento dell'altro conducente onde stabilire se quest'ultimo abbia a sua volta violato o meno le norme sulla circolazione stradale ed i normali precetti di prudenza, potendo l'eventuale inosservanza di dette norme comportare l'affermazione di una colpa concorrente” (Cass. n. 9528/12).
Di recente con ord. n.33483/ 2024 il Supremo Giudice di legittimità ha confermato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui “In tema di responsabilità civile da circolazione dei veicoli, anche se dalla valutazione delle prove resti individuato il comportamento colposo di uno solo dei due conducenti, per attribuirgli la causa determinante ed esclusiva del sinistro deve parimenti accertarsi
3 che l'altro conducente abbia osservato le norme sulla circolazione e quelle di comune prudenza, perché è suo onere dimostrare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, altrimenti dovendo presumersi anche il suo colpevole concorso” (Cass. n. 124/2016).
Da tali conformi principi giurisprudenziali si evince che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, l'accertamento della colpa, anche se grave, di uno dei due conducenti, non esonera l'altro dal provare di avere osservato le norme della circolazione stradale ed i normali precetti della prudenza, al fine di escludere la configurazione di un concorso di colpa a suo carico.
Correttamente pertanto il tribunale di prime cure, dopo aver accertato la colpa del , per aver CP_1 violato l'obbligo di dare la precedenza alla Fiat Punto condotta dal ha proceduto CP_2 all' esame del comportamento di quest'ultimo, rilevando sostanzialmente che egli non tenne una condotta di guida prudente e pienamente rispettosa delle norme sulla circolazione stradale.
Sul punto, in effetti, nulla dice il rapporto dei carabinieri che intervennero dopo l'incidente oggetto di causa, ma dall'assenza di contestazioni in ordine al comportamento di guida del non può CP_2
certamente desumersi la totale assenza di colpa dello stesso, sia perché il rapporto dei carabinieri si basa sulle sole dichiarazioni del sia perché, come è noto, i verbali redatti dai pubblici CP_2
ufficiali fanno prova ex art.2700 c.c. solo dei fatti che il verbalizzante attesti essere avvenuti in sua presenza mentre le altre circostanze che egli indichi di aver accertato per averle apprese de relato ovvero che siano frutto di deduzioni costituiscono materiale indiziario soggetto al libero apprezzamento del giudice.
Orbene dall'istruttoria espletata è risultato innanzitutto che il conducente della Fiat Punto, come affermato dal giudice di primo grado, non regolò la velocità come previsto dall'art.141 C.d.S. in prossimità dell'intersezione in cui accadde il sinistro nonostante la stessa fosse debitamente segnalata, lì pervenendo ad una velocità di arrivo pari a 71 Km/h certamente non adeguata allo stato dei luoghi
(strada caratterizzata da numerose intersezioni) ed all'approssimarsi dell'intersezione in cui accadde il sinistro.
Inoltre la c.t.u. ha evidenziato che il non rispettò la norma della circolazione stradale che CP_2
impone di viaggiare sulla destra arrivando addirittura ad invadere l'opposta corsia di marcia.
Secondo l'art. 143, primo comma, del Codice della Strada "I veicoli devono circolare sulla parte destra della carreggiata e in prossimità del margine destro della medesima, anche quando la strada
è libera". Così sul punto il c.t.u. a pag1 dei chiarimenti del 3.4.2018: “Con riferimento al punto “5 dall'allegato 6 della CTU ove viene evidenziata la posizione d'urto si rileva che il veicolo CP_4
si trovava al di là della ipotetica linea di mezzeria, invadendo di fatto l'opposta corsia di marcia
(vedasi punto D all.6 CTU)…il punto D ricade a 2,75 metri dal margine destro della carreggiata di percorrenza dell'autovettura . Ora se si considera che la carreggiata è risultata larga CP_4
4 circa 4,90 metri tale punto si trova per circa 30 centimetri oltre l'ipotetica mezzeria di competenza dell'autovettura Fiat Punto e, quindi nella corsia di marcia opposta”.
In linea di principio, va detto che, in caso di sinistro stradale, la violazione dell'obbligo di mantenere la destra può comportare l'addebito di colpa, totale o parziale, in capo al conducente del veicolo che non abbia rispettato l'art. 143 C.d.S..
Le argomentazioni che precedono già appaiono ampiamente sufficienti per confermare la correttezza sul piano giuridico e la coerenza in termini logico – formali dell'attribuzione al del concorso CP_2
di colpa nella causazione del sinistro de quo nella misura del 30%.
A quanto detto si possono aggiungere anche la mancanza di tracce di frenata come indicato dagli stessi carabinieri di Presicce che intervennero sul luogo del sinistro e l'omissione di manovre di emergenza.
In definitiva la Corte condivide l'iter logico giuridico seguito dal tribunale di prime cure, che lo ha condotto a concludere che se il “avesse tenuto una condotta di guida prudente ed accorta, CP_2
con moderazione della velocità in ragione delle numerose intersezioni presenti (come documentato in atti), avesse tenuto la destra (con il veicolo antagonista che si immetteva a sinistra) e avesse frenato, riducendo la sua velocità all'arrivo, la vicenda avrebbe avuto altro esito”.
In tale contesto l'appello va rigettato e la sentenza di primo grado confermata.
Al rigetto dell'appello consegue l'imposizione delle spese di lite del presente grado di giudizio a carico di in quanto soccombente, previa liquidazione come da dispositivo, Parte_1
sussistendo, altresì, i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater DPR 115/02 per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 bis DPR cit..
Le spese di lite vengono poste, in solido con anche a carico di Parte_1 CP_2
che nel costituirsi nel presente grado di giudizio ha assunto una posizione conforme a quella
[...]
della propria assicurazione chiedendo l'accoglimento dell'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce - come sopra composta – ogni altra istanza disattesa e/o assorbita, definitivamente pronunciando così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- pone le spese di lite del presente grado di giudizio, in favore di , in solido a Controparte_1
carico di in persona del legale rappresentante pro tempore e di Parte_1 CP_2
liquidandole in € 5.000,00 per compensi di avvocato, oltre IVA e CPA come per legge e
[...]
rimborso forfettario nella misura del 15%.
5 Dà atto che per effetto della odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1- quater DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1- bis, DPR 115/2002, a carico di Parte_1
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del 28 marzo 2025.
Il Giudice Onorario Ausiliario Il Presidente
Avv. Patrizia Ingravallo Dott. Riccardo Mele
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce, sezione prima civile, composta dai magistrati:
1) Dott. Riccardo Mele Presidente
2) Dott. Maurizio Petrelli Consigliere
3) Dott.ssa Patrizia Ingravallo Giudice onorario ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 297 del ruolo generale delle cause dell'anno 2020, trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 20.04.2022, avverso la sentenza non definitiva n.88/2020 del tribunale di Lecce
TRA
p.i.: in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, elettivamente domiciliata in Lecce, al viale U. Foscolo n. 39, presso lo studio dell'avv. Enzo Brudaglio che la rappresenta e difende, come da procura in calce all'atto di citazione notificato in primo grado;
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. ) elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._1
Presicce - Acquarica (Lecce), presso lo studio dell'avv. Vito Faiulo da cui è rappresentato e difeso, come da mandato a margine all'atto di citazione del 17.7.2014;
APPELLATO
NONCHE' CONTRO
(c.f. ) elettivamente domiciliato in Lecce, alla via Ugo CP_2 C.F._2
Foscolo n.39, presso lo studio dell'avv. Enzo Brudaglio che lo rappresenta e difende, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Lo svolgimento del giudizio di primo grado è così riportato nella sentenza impugnata: “Il signor
ha esposto che il giorno 16 agosto 2012, alle ore 7:15 circa, si trovava a bordo Controparte_1 dell'Ape Piaggio di proprietà del signor , targato LE 107499, nel Comune di Controparte_3
1 Presicce, sulla SP 324, quando, giunto all'intersezione con via per località Schite, è stato attinto violentemente dalla Fiat Punto targata BC373 XZ, condotta dal signor CP_2
L'attore ha dedotto che l'evento si è determinato per responsabilità esclusiva, o almeno concorrente, del signor il quale ha omesso di mantenere una condotta di guida prudente e rispettosa dei CP_2
limiti di velocità.
Il signor ha quindi lamentato di aver subito lesioni personali con esiti permanenti a CP_1
seguito dell'evento e ha agito in giudizio al fine di ottenere il risarcimento del danno patito. si è costituita con propria comparsa, contestando la ricostruzione del sinistro Parte_1
compiuta dalla controparte e deducendo che l'evento si è verificato per responsabilità esclusiva dell'attore, il quale ha omesso di dare la dovuta precedenza alla Punto. La compagnia ha dunque contestato l'avversa pretesa e ha concluso per il rigetto della domanda.
Il signor è rimasto contumace, nonostante la regolarità della notifica. CP_2
La causa è stata istruita con prova testimoniale e CTU dinamico-ricostruttiva.
All'esito il giudizio è stato trattenuto in decisione, con concessione del termine massimo di legge per conclusionali e repliche”.
Con sentenza non definitiva n. 88/20 il tribunale di Lecce, così provvedeva: “a) Accerta e dichiara la responsabilità del 70% in capo al sig. e del 30% in capo al sig. Controparte_1 [...] per l'evento per cui è causa;
b) Rimette la causa in istruttoria per la determinazione del CP_2 quantum, come da propria ordinanza di pari data;
c) Spese al definitivo”.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello per i motivi che saranno Parte_1
di seguito compiutamente esaminati.
Con comparsa del 23.6.2020 si costituiva resistendo al gravame. Controparte_1
Con comparsa del 18.10.2021 si costituiva insistendo, tra l'altro, per l'accoglimento CP_2 dell'appello.
Precisate le conclusioni mediante trattazione scritta, all'udienza del 20.04.22 la causa veniva introitata per la decisione, con concessione dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e di eventuali memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo di gravame ha impugnato la sentenza di primo Parte_1
grado nella parte in cui il tribunale di Lecce ha attribuito al proprio assicurato, un concorso CP_2
di colpa nella misura del 30% non valutando correttamente che il sinistro si fosse verificato per esclusiva colpa del desumibile dal rapporto dei carabinieri, da cui non risulta alcuna CP_1
contestazione alla condotta di guida del nonché dalla c.t.u. da cui si evincerebbe che il CP_2
avesse impegnato l'incrocio allorquando il lo stava già attraversando e, pertanto, CP_1 CP_2
2 non poteva avere capacità di avvistamento tale da evitare l'impatto. Il conducente dell'Ape Piaggio invece - continua l'appellante - ha attraversato l'incrocio, pur se impegnato, violando l'obbligo di precedenza ex art.145 cod. strad. In definitiva sostiene che l'estrema negligenza del CP_1
costituirebbe fattore autonomo nella causazione del sinistro de quo liberando l'altra parte dall'onere di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Il motivo è infondato.
Occorre innanzitutto richiamare la disciplina normativa ed i principi in materia di responsabilità da circolazione di veicoli. L'art. 2054 c.c., ai commi 1 e 2 prevede testualmente: “Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”.
Nell'ipotesi di scontro tra mezzi, la presunzione di pari responsabilità prevista dal comma 2 ha carattere sussidiario e opera o nel caso in cui sia impossibile accertare in concreto il grado di colpa di ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro o quando non siano accertabili le cause e le modalità dello stesso (Cass. n. 7061/20).
La Suprema Corte ha anche chiarito che “ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, comma 2, c.c., ma è tenuto a verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta” (Cass. n. 7479/20 in termini C. 3193/06: “l'accertamento in concreto della colpa di uno dei conducenti non comporta, di per sé, il superamento della presunzione di colpa concorrente dell'altro, all'uopo occorrendo che quest'ultimo fornisca la prova liberatoria, ovvero la dimostrazione di essersi uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle della comune prudenza,
e di essere stato messo in condizioni di non potere fare alcunché per evitare il sinistro”).
Con particolare riferimento alla violazione da parte di uno dei conducenti dell'obbligo di dare la precedenza la Suprema Corte ha affermato: “l'accertamento della intervenuta violazione, da parte di uno dei conducenti, dell'obbligo di dare la precedenza, non dispensa peraltro il giudice dal verificare il comportamento dell'altro conducente onde stabilire se quest'ultimo abbia a sua volta violato o meno le norme sulla circolazione stradale ed i normali precetti di prudenza, potendo l'eventuale inosservanza di dette norme comportare l'affermazione di una colpa concorrente” (Cass. n. 9528/12).
Di recente con ord. n.33483/ 2024 il Supremo Giudice di legittimità ha confermato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui “In tema di responsabilità civile da circolazione dei veicoli, anche se dalla valutazione delle prove resti individuato il comportamento colposo di uno solo dei due conducenti, per attribuirgli la causa determinante ed esclusiva del sinistro deve parimenti accertarsi
3 che l'altro conducente abbia osservato le norme sulla circolazione e quelle di comune prudenza, perché è suo onere dimostrare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, altrimenti dovendo presumersi anche il suo colpevole concorso” (Cass. n. 124/2016).
Da tali conformi principi giurisprudenziali si evince che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, l'accertamento della colpa, anche se grave, di uno dei due conducenti, non esonera l'altro dal provare di avere osservato le norme della circolazione stradale ed i normali precetti della prudenza, al fine di escludere la configurazione di un concorso di colpa a suo carico.
Correttamente pertanto il tribunale di prime cure, dopo aver accertato la colpa del , per aver CP_1 violato l'obbligo di dare la precedenza alla Fiat Punto condotta dal ha proceduto CP_2 all' esame del comportamento di quest'ultimo, rilevando sostanzialmente che egli non tenne una condotta di guida prudente e pienamente rispettosa delle norme sulla circolazione stradale.
Sul punto, in effetti, nulla dice il rapporto dei carabinieri che intervennero dopo l'incidente oggetto di causa, ma dall'assenza di contestazioni in ordine al comportamento di guida del non può CP_2
certamente desumersi la totale assenza di colpa dello stesso, sia perché il rapporto dei carabinieri si basa sulle sole dichiarazioni del sia perché, come è noto, i verbali redatti dai pubblici CP_2
ufficiali fanno prova ex art.2700 c.c. solo dei fatti che il verbalizzante attesti essere avvenuti in sua presenza mentre le altre circostanze che egli indichi di aver accertato per averle apprese de relato ovvero che siano frutto di deduzioni costituiscono materiale indiziario soggetto al libero apprezzamento del giudice.
Orbene dall'istruttoria espletata è risultato innanzitutto che il conducente della Fiat Punto, come affermato dal giudice di primo grado, non regolò la velocità come previsto dall'art.141 C.d.S. in prossimità dell'intersezione in cui accadde il sinistro nonostante la stessa fosse debitamente segnalata, lì pervenendo ad una velocità di arrivo pari a 71 Km/h certamente non adeguata allo stato dei luoghi
(strada caratterizzata da numerose intersezioni) ed all'approssimarsi dell'intersezione in cui accadde il sinistro.
Inoltre la c.t.u. ha evidenziato che il non rispettò la norma della circolazione stradale che CP_2
impone di viaggiare sulla destra arrivando addirittura ad invadere l'opposta corsia di marcia.
Secondo l'art. 143, primo comma, del Codice della Strada "I veicoli devono circolare sulla parte destra della carreggiata e in prossimità del margine destro della medesima, anche quando la strada
è libera". Così sul punto il c.t.u. a pag1 dei chiarimenti del 3.4.2018: “Con riferimento al punto “5 dall'allegato 6 della CTU ove viene evidenziata la posizione d'urto si rileva che il veicolo CP_4
si trovava al di là della ipotetica linea di mezzeria, invadendo di fatto l'opposta corsia di marcia
(vedasi punto D all.6 CTU)…il punto D ricade a 2,75 metri dal margine destro della carreggiata di percorrenza dell'autovettura . Ora se si considera che la carreggiata è risultata larga CP_4
4 circa 4,90 metri tale punto si trova per circa 30 centimetri oltre l'ipotetica mezzeria di competenza dell'autovettura Fiat Punto e, quindi nella corsia di marcia opposta”.
In linea di principio, va detto che, in caso di sinistro stradale, la violazione dell'obbligo di mantenere la destra può comportare l'addebito di colpa, totale o parziale, in capo al conducente del veicolo che non abbia rispettato l'art. 143 C.d.S..
Le argomentazioni che precedono già appaiono ampiamente sufficienti per confermare la correttezza sul piano giuridico e la coerenza in termini logico – formali dell'attribuzione al del concorso CP_2
di colpa nella causazione del sinistro de quo nella misura del 30%.
A quanto detto si possono aggiungere anche la mancanza di tracce di frenata come indicato dagli stessi carabinieri di Presicce che intervennero sul luogo del sinistro e l'omissione di manovre di emergenza.
In definitiva la Corte condivide l'iter logico giuridico seguito dal tribunale di prime cure, che lo ha condotto a concludere che se il “avesse tenuto una condotta di guida prudente ed accorta, CP_2
con moderazione della velocità in ragione delle numerose intersezioni presenti (come documentato in atti), avesse tenuto la destra (con il veicolo antagonista che si immetteva a sinistra) e avesse frenato, riducendo la sua velocità all'arrivo, la vicenda avrebbe avuto altro esito”.
In tale contesto l'appello va rigettato e la sentenza di primo grado confermata.
Al rigetto dell'appello consegue l'imposizione delle spese di lite del presente grado di giudizio a carico di in quanto soccombente, previa liquidazione come da dispositivo, Parte_1
sussistendo, altresì, i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater DPR 115/02 per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 bis DPR cit..
Le spese di lite vengono poste, in solido con anche a carico di Parte_1 CP_2
che nel costituirsi nel presente grado di giudizio ha assunto una posizione conforme a quella
[...]
della propria assicurazione chiedendo l'accoglimento dell'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce - come sopra composta – ogni altra istanza disattesa e/o assorbita, definitivamente pronunciando così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- pone le spese di lite del presente grado di giudizio, in favore di , in solido a Controparte_1
carico di in persona del legale rappresentante pro tempore e di Parte_1 CP_2
liquidandole in € 5.000,00 per compensi di avvocato, oltre IVA e CPA come per legge e
[...]
rimborso forfettario nella misura del 15%.
5 Dà atto che per effetto della odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1- quater DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1- bis, DPR 115/2002, a carico di Parte_1
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del 28 marzo 2025.
Il Giudice Onorario Ausiliario Il Presidente
Avv. Patrizia Ingravallo Dott. Riccardo Mele
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