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Ordinanza 17 marzo 2025
Ordinanza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, ordinanza 17/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. 2179/2024 R.G.
Tribunale Ordinario di Siena
Sezione Unica Civile
Il Tribunale Ordinario di Siena, Sezione Unica civile, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marianna Serrao Presidente
Dott. Michele Moggi Giudice
Dott.ssa Carla Maglioni Giudice nel procedimento per reclamo iscritto al n. 2179/2024 R.G. promosso da
, in proprio e quale titolare dell'omonima azienda Parte_1
agricola (C.F. ; P.IVA ) e C.F._1 P.IVA_1 Parte_2
C.F. ), rappresentati e difesi, per mandato allegato
[...] C.F._2 al ricorso in opposizione all'esecuzione, dall'Avv. Claudio Defilippi e dall'Avv.
Gianna Sammicheli, presso i cui indirizzi telematici e Email_1
sono elettivamente domiciliati Email_2
RECLAMANTI contro
(C.F. ), per quest'atto rappresentata da Controparte_1 P.IVA_2
oggi (C.F. CP_2 Controparte_3
) rappresentata e difesa, per mandato allegato alla comparsa di P.IVA_3 costituzione e risposta, dall'Avv. Marco Bianchini, presso il cui studio in CP_1
Via del Cavallerizzo n. 4, è elettivamente domiciliata
(C.F. ), Controparte_4 P.IVA_4
rappresentata e difesa, per mandato allegato alla comparsa di costituzione, dall'Avv. Bruno Inzitari ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.
Fausto Rugini, in Via Garibaldi n. 43 CP_1
RECLAMATE avente ad oggetto: Altri procedimenti cautelari N. 2179/2024 R.G. 2
a scioglimento della riserva assunta alla scadenza del termine del 12.3.2025, all'esito della camera di consiglio del 12.3.2025, ha emesso la seguente
ORDINANZA
Con ricorso depositato il 15.7.2024, , in proprio ed in qualità di Parte_1 titolare dell'impresa individuale “Azienda Agricola Vittoria Cambria”, e Parte_2
proponevano opposizione all'esecuzione n. 18/2012 R.G.Es.Imm. e, al suo
[...]
interno, proponevano querela di falso ai sensi degli artt. 221 e segg. c.p.c. in quanto i titoli esecutivi, costituiti da cinque contratti di mutuo, stipulati dal con Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. e con Pt_1 Controparte_5
per i quali la aveva prestato fideiussione, erano falsi, dal momento
[...] Pt_2
che, in realtà, contrariamente a quanto attestato dal Notaio rogante, non era avvenuta nessuna consegna delle somme date a mutuo, e sostenevano che i contratti non potevano costituire titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 474 c.p.c., in quanto erano falsi, per come appena denunciato, ed anche tenuto conto di quanto stabilito da Cassazione civile, sez. III, 3 maggio 2024, n. 12007, sui mutui condizionati;
considerato che
l'esecuzione era stata già sospesa per la pendenza delle procedure di liquidazione totale dei beni ex art. 14-ter Legge 27 gennaio
2012 n. 3 n., chiedevano di dichiarare la nullità dei titoli esecutivi e degli atti del procedimento esecutivo e conseguentemente l'improcedibilità dell'esecuzione nonché di pronunciare ogni consequenziale statuizione in relazione alle procedure di liquidazione totale dei beni, con vittoria di spese.
Le resistenti e Controparte_4 Controparte_1 si costituivano contestando l'opposizione avversaria e ne chiedevano il
[...]
rigetto con vittoria di spese.
Il Giudice dell'Esecuzione, con ordinanza del 30.10.2024 all'esito del procedimento n. 18-5/2012 R.G.Es.Imm., ritenuto che il Giudice dell'Esecuzione medesimo aveva il potere di verificare d'ufficio la sussistenza del titolo esecutivo, evidenziava che la procedura esecutiva immobiliare era sospesa a seguito della presentazione dell'istanza di liquidazione totale dei beni ex art. 14-ter Legge
3/2012 e che pertanto gli opponenti non avevano interesse ad agire per la sospensione ma, comunque, nel merito, ritenuta l'inammissibilità della querela di N. 2179/2024 R.G. 3
falso in sede cautelare, ribadiva l'idoneità dei contratti di mutuo a costituire titolo esecutivo e, quindi, rigettava la richiesta di sospensione dell'esecuzione, condannando gli opponenti alle spese.
Avverso tale ordinanza, comunicata il 30.10.2024, e roponevano Pt_1 Pt_2
reclamo con ricorso depositato il 14.11.2024; in via pregiudiziale, lamentavano la violazione degli artt. 100, 615 comma 2° e 626 c.p.c. e dell'art. 14-quinquies
Legge 3/2012, evidenziando di avere chiesto, non la sospensione dell'esecuzione, in effetti già sospesa, ma, già in sede cautelare, l'accertamento della nullità dei titoli esecutivi, costituiti dai contratti di mutuo, in modo che tale accertamento venisse recepito anche nelle procedure di liquidazione totale dei beni, nell'ambito delle quali non sarebbe stato possibile far valere tale nullità ed il Giudice aveva rigettato la richiesta di sospensione delle procedure in attesa della decisione delle cause già pendenti di accertamento della nullità dei contratti di mutuo;
chiedevano che il Tribunale si pronunciasse sulla competenza a decidere sulla nullità del titolo esecutivo a seguito dell'apertura della procedura di liquidazione totale dei beni e, eventualmente, sollevasse questione di legittimità costituzionale della normativa che non prevedeva la possibilità per il debitore di far valere tale nullità in tale sede;
nel merito, ribadivano che i contratti di mutuo non potevano valere quale titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c., in quanto contenenti la falsa attestazione della consegna del denaro, rispetto alla quale era stata proposta querela di falso - che era pienamente ammissibile anche in sede cautelare -, ed in quanto mutui condizionati;
concludevano chiedendo, previa riunione con l'altro reclamo proposto, di accertare la nullità dei titoli esecutivi e degli atti dell'esecuzione nonché di pronunciare ogni consequenziale statuizione in relazione alle procedure di liquidazione totale dei beni, con vittoria di spese.
Ritualmente instaurato il contraddittorio con la notifica del ricorso e del pedissequo decreto presidenziale di fissazione d'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le reclamate e Controparte_4 [...]
si costituivano contestando il reclamo avversario e ne chiedevano il CP_1
rigetto con vittoria di spese. N. 2179/2024 R.G. 4
Il Tribunale, in composizione collegiale, acquisite le note sostitutive delle deduzioni d'udienza, alla scadenza del termine ex art. 127-ter c.p.c., riservava la decisione.
* * * * *
Gli odierni reclamanti e hanno proposto reclamo avverso Pt_1 Pt_2
l'ordinanza di rigetto della sospensiva, emessa dal Giudice dell'Esecuzione all'esito della fase cautelare dell'opposizione all'esecuzione.
Preliminarmente, pur a fronte di due procedimenti di reclamo relativi ad opposizioni proposte nella medesima procedura esecutiva immobiliare, appare opportuno non riunire i procedimenti medesimi, in quanto già di fronte al Giudice dell'Esecuzione i due procedimenti sono stati trattati separatamente per cui il medesimo Giudice dell'Esecuzione ha emesso due ordinanze, contenenti motivazioni parzialmente diverse.
Ebbene, i suddetti reclamanti, secondo quanto espressamente affermato con il reclamo, “nella consapevolezza che pendono tuttora le procedure di Liquidazione
- nelle quali un appartamento appartenente alla sig.ra è già stato venduto Pt_2
il 10.9.2024 e che le prossime aste sono fissate nel mese di dicembre - … hanno chiesto che venisse sospesa non l'esecuzione - in quanto già sospesa - ma la vendita, ovvero di far di dichiarare nulli i titoli esecutivi costituiti dai contratti di mutuo già in sede cautelare in modo tale che il provvedimento svolgesse i suoi effetti anche nelle procedure di Liquidazione nelle quali il giudice avrebbe dovuto recepire la dichiarazione di nullità dei titoli e dichiarare improcedibile o sospendere la liquidazione”.
Ora, preso atto di quanto appena evidenziato e richiamato quanto già affermato dal Giudice dell'Esecuzione nell'ordinanza reclamata con riferimento alla sospensione dell'esecuzione e, in particolare, alla “insussistenza in capo agli opponenti di un interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., secondo il quale per proporre l'azione la parte deve essere portatore di un interesse attuale e concreto ad un risultato utile, giuridicamente rilevante e non conseguibile se non con
l'intervento del giudice, costituendo tale requisito una condizione che deve sussistere fino al momento della decisione…”, derivante dal fatto che l'esecuzione
è già sospesa, si deve rilevare che, in effetti, gli opponenti non hanno richiesto la N. 2179/2024 R.G. 5
sospensione dell'esecuzione e, quindi, si deve ulteriormente valutare
l'ammissibilità delle richieste di accertamento della nullità dei contratti costituenti titolo esecutivo e di sospensione della vendita.
A tal proposito, si deve premettere che il procedimento di opposizione all'esecuzione si caratterizza per essere strutturato in due fasi, la prima sommaria, finalizzata alla decisione sulla richiesta di sospensione dell'esecuzione, che il
Giudice dell'Esecuzione deve disporre per “gravi motivi”, e la seconda di merito a cognizione piena, finalizzata all'accertamento negativo del diritto di agire in executivis; in tale prospettiva, nella fase sommaria, il Giudice, nel valutare i “gravi motivi” richiesti ai fini della decisione sulla sospensione dell'esecuzione, deve svolgere una delibazione sulla fondatezza dei motivi dell'opposizione; tuttavia, laddove l'opponente non avanzi alcuna richiesta di sospensione dell'esecuzione, ad esempio perché non ha alcun interesse, ai sensi dell'art. 100 c.p.c., ad ottenere la sospensione dell'esecuzione, il Giudice, non dovrà effettuare alcuna delibazione sulla fondatezza dei motivi di opposizione ma potrà limitarsi a disporre l'introduzione del giudizio di merito.
Così, nel caso di specie, nel quale - come detto - l'esecuzione è pacificamente sospesa, il Giudice, nella fase sommaria, non è tenuto a delibare la fondatezza dell'opposizione con riferimento al motivo dedotto nel merito, ovvero con riferimento all'inidoneità dei contratti di mutuo su cui si basa l'esecuzione a costituire titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c. derivante dalla falsa attestazione della consegna del denaro - contro cui è stata proposta querela di falso
-, in quanto comunque non potrebbe ordinare la sospensione dell'esecuzione, che
è già sospesa e che l'opponente non ha quindi interesse ad ottenere;
piuttosto, ogni valutazione sulla validità dei contratti di mutuo deve essere demandata all'eventuale giudizio di merito, di cui infatti il Giudice dell'Esecuzione ha già disposto l'introduzione con l'ordinanza reclamata.
D'altronde, non spetta a questo Giudice, che è stato adito in sede di reclamo cautelare, individuare il Giudice competente a decidere sulla validità del titolo esecutivo a seguito dell'apertura della procedura di liquidazione, dovendosi pronunciare in questa sede solo sulla sospensione dell'esecuzione, ove richiesta. N. 2179/2024 R.G. 6
D'altro canto, nel caso di specie, l'interesse del e della Pt_1 Pt_2 all'accertamento in questione non potrebbe derivare neanche dal fatto che, attraverso tale accertamento, i medesimi possano eventualmente ottenere la sospensione della vendita dei propri immobili in sede di liquidazione totale dei beni ai sensi dell'art. 14-ter Legge 3/2012, in quanto l'interesse ad agire va valutato con riferimento al risultato concreto che la parte può ottenere nell'ambito del procedimento in cui agisce. E in quest'ambito, come detto, gli opponenti ed odierni reclamanti non possono ottenere la sospensione dell'esecuzione, che è già sospesa.
Ciò detto, ogni questione attinente alla procedura di liquidazione dovrà essere fatta valere in tale sede, se ed in quanto ammissibile e prevista dalla legge, o, al più, in via autonoma ma comunque in sede di merito, non nell'ambito della fase cautelare dell'opposizione all'esecuzione.
In questa stessa prospettiva, irrilevante è il fatto che, nel caso di specie, il Giudice della liquidazione abbia rigettato precedenti domande di sospensione della procedura per la pendenza di procedimenti ordinari di accertamento della nullità dei mutui (doc. 7 fasc.reclamante), in quanto è comunque fisiologico che il
Giudice possa ritenere infondata la richiesta avanzata da una delle parti.
E per lo stesso motivo, si deve escludere che la disciplina in materia di liquidazione totale dei beni possa essere considerata costituzionalmente illegittima. Del resto, la procedura di liquidazione totale dei beni, in quanto attivata su istanza dello stesso debitore, è ben differente dall'esecuzione forzata, che è invece promossa dal creditore e che, proprio per questo, può essere contestata dal debitore con l'opposizione all'esecuzione e l'opposizione agli atti esecutivi.
In ogni caso, nel merito, si devono ribadire le considerazioni già svolte dal
Giudice dell'Esecuzione, che sono condivise dal Tribunale, per come più volte affermato e per come, di recente, ribadito anche dalla più recente giurisprudenza di legittimità, la quale, ha proceduto (cfr. Cassazione civile, sez.unite, 5 marzo
2025 n. 5841) ad affermare la validità del mutuo solutorio quale titolo esecutivo anche nel caso in cui la somma mutuata non sia consegnata materialmente ma sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito N. 2179/2024 R.G. 7
su conto corrente, non rilevando in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale.
In questo senso, nel caso di specie, si deve escludere che il Notaio rogante abbia falsamente attestato l'avvenuta consegna della somma mutuata, posto che la consegna (traditio) della cosa data a mutuo (res) non presuppone necessariamente la materialità ma richiede la semplice “disponibilità giuridica” della res da parte del mutuatario e tale disponibilità giuridica risulta dai contratti, per come già evidenziato nell'ordinanza reclamata.
Del resto, la giurisprudenza ha successivamente affrontato e risolto anche l'ulteriore questione della validità del mutuo quale titolo esecutivo nell'ipotesi in cui la somma così “consegnata” sia stata immediatamente ripresa dalla banca e posta in deposito cauzionale ovvero in pegno irregolare (cfr. Cassazione civile, sez.unite, 6 marzo 2025, n. 5968), contrasto apparentemente creato dalla pronuncia citata dagli opponenti (cfr. Cassazione civile, sez. III, 3 maggio 2024 n.
12007); in particolare, la Suprema Corte ha evidenziato che il contratto di mutuo costituisce titolo esecutivo a favore del mutuante se il mutuatario ha assunto l'obbligazione - univoca ed espressa - di restituire la somma mutuata che è stata effettivamente posta nella sua disponibilità giuridica, anche se con mera operazione contabile e che, pertanto, a meno che non sia espressamente esclusa da specifiche pattuizioni contrattuali l'obbligazione restitutoria in capo al mutuatario, il contratto di mutuo che stabilisce la contestuale costituzione in deposito irregolare della somma a disposizione del mutuatario e che prevede l'obbligazione della mutuante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto tra le parti, è di per sé idoneo a fondare l'esecuzione forzata.
In conclusione, il reclamo è infondato e deve essere respinto.
* * * * *
In mancanza di prova dell'avvenuta introduzione del processo di merito, poiché il presente procedimento è astrattamente idoneo a definire la controversia, ai sensi del comma 2 dell'art. 669-septies c.p.c. e secondo i principi generali in materia di spese, si deve provvedere alla regolamentazione delle spese di lite. N. 2179/2024 R.G. 8
Ed in proposito, il rigetto della domanda, in applicazione del principio della soccombenza, comporta che i reclamanti e devono essere Pt_1 Pt_2
condannati a rimborsare alle reclamate Controparte_4
e le spese di lite, spese che vengono liquidate per
[...] Controparte_1
come indicato in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al D.M.Giustizia 10 aprile 2014 n. 55, tenuto conto del valore della controversia, rientrante nello scaglione di valore tra € 4.000.000,00 ed € 8.000.000,00, e dell'attività difensiva espletata, applicando i parametri minimi dello scaglione di riferimento alle sole fasi di studio e introduttiva, tenuto conto dello svolgimento del procedimento con trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siena, Sezione Unica Civile, in composizione collegiale, rigetta il reclamo;
condanna e a rimborsare a Parte_1 Parte_2 [...]
e le spese di lite, che liquida, Controparte_4 Controparte_1
a favore di ciascuna, in € 7.492,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, CPA e IVA come per legge.
Si comunichi.
Così deciso in Siena, all'esito della camera di consiglio del 12 marzo 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Michele Moggi Dott.ssa Marianna Serrao
Tribunale Ordinario di Siena
Sezione Unica Civile
Il Tribunale Ordinario di Siena, Sezione Unica civile, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marianna Serrao Presidente
Dott. Michele Moggi Giudice
Dott.ssa Carla Maglioni Giudice nel procedimento per reclamo iscritto al n. 2179/2024 R.G. promosso da
, in proprio e quale titolare dell'omonima azienda Parte_1
agricola (C.F. ; P.IVA ) e C.F._1 P.IVA_1 Parte_2
C.F. ), rappresentati e difesi, per mandato allegato
[...] C.F._2 al ricorso in opposizione all'esecuzione, dall'Avv. Claudio Defilippi e dall'Avv.
Gianna Sammicheli, presso i cui indirizzi telematici e Email_1
sono elettivamente domiciliati Email_2
RECLAMANTI contro
(C.F. ), per quest'atto rappresentata da Controparte_1 P.IVA_2
oggi (C.F. CP_2 Controparte_3
) rappresentata e difesa, per mandato allegato alla comparsa di P.IVA_3 costituzione e risposta, dall'Avv. Marco Bianchini, presso il cui studio in CP_1
Via del Cavallerizzo n. 4, è elettivamente domiciliata
(C.F. ), Controparte_4 P.IVA_4
rappresentata e difesa, per mandato allegato alla comparsa di costituzione, dall'Avv. Bruno Inzitari ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.
Fausto Rugini, in Via Garibaldi n. 43 CP_1
RECLAMATE avente ad oggetto: Altri procedimenti cautelari N. 2179/2024 R.G. 2
a scioglimento della riserva assunta alla scadenza del termine del 12.3.2025, all'esito della camera di consiglio del 12.3.2025, ha emesso la seguente
ORDINANZA
Con ricorso depositato il 15.7.2024, , in proprio ed in qualità di Parte_1 titolare dell'impresa individuale “Azienda Agricola Vittoria Cambria”, e Parte_2
proponevano opposizione all'esecuzione n. 18/2012 R.G.Es.Imm. e, al suo
[...]
interno, proponevano querela di falso ai sensi degli artt. 221 e segg. c.p.c. in quanto i titoli esecutivi, costituiti da cinque contratti di mutuo, stipulati dal con Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. e con Pt_1 Controparte_5
per i quali la aveva prestato fideiussione, erano falsi, dal momento
[...] Pt_2
che, in realtà, contrariamente a quanto attestato dal Notaio rogante, non era avvenuta nessuna consegna delle somme date a mutuo, e sostenevano che i contratti non potevano costituire titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 474 c.p.c., in quanto erano falsi, per come appena denunciato, ed anche tenuto conto di quanto stabilito da Cassazione civile, sez. III, 3 maggio 2024, n. 12007, sui mutui condizionati;
considerato che
l'esecuzione era stata già sospesa per la pendenza delle procedure di liquidazione totale dei beni ex art. 14-ter Legge 27 gennaio
2012 n. 3 n., chiedevano di dichiarare la nullità dei titoli esecutivi e degli atti del procedimento esecutivo e conseguentemente l'improcedibilità dell'esecuzione nonché di pronunciare ogni consequenziale statuizione in relazione alle procedure di liquidazione totale dei beni, con vittoria di spese.
Le resistenti e Controparte_4 Controparte_1 si costituivano contestando l'opposizione avversaria e ne chiedevano il
[...]
rigetto con vittoria di spese.
Il Giudice dell'Esecuzione, con ordinanza del 30.10.2024 all'esito del procedimento n. 18-5/2012 R.G.Es.Imm., ritenuto che il Giudice dell'Esecuzione medesimo aveva il potere di verificare d'ufficio la sussistenza del titolo esecutivo, evidenziava che la procedura esecutiva immobiliare era sospesa a seguito della presentazione dell'istanza di liquidazione totale dei beni ex art. 14-ter Legge
3/2012 e che pertanto gli opponenti non avevano interesse ad agire per la sospensione ma, comunque, nel merito, ritenuta l'inammissibilità della querela di N. 2179/2024 R.G. 3
falso in sede cautelare, ribadiva l'idoneità dei contratti di mutuo a costituire titolo esecutivo e, quindi, rigettava la richiesta di sospensione dell'esecuzione, condannando gli opponenti alle spese.
Avverso tale ordinanza, comunicata il 30.10.2024, e roponevano Pt_1 Pt_2
reclamo con ricorso depositato il 14.11.2024; in via pregiudiziale, lamentavano la violazione degli artt. 100, 615 comma 2° e 626 c.p.c. e dell'art. 14-quinquies
Legge 3/2012, evidenziando di avere chiesto, non la sospensione dell'esecuzione, in effetti già sospesa, ma, già in sede cautelare, l'accertamento della nullità dei titoli esecutivi, costituiti dai contratti di mutuo, in modo che tale accertamento venisse recepito anche nelle procedure di liquidazione totale dei beni, nell'ambito delle quali non sarebbe stato possibile far valere tale nullità ed il Giudice aveva rigettato la richiesta di sospensione delle procedure in attesa della decisione delle cause già pendenti di accertamento della nullità dei contratti di mutuo;
chiedevano che il Tribunale si pronunciasse sulla competenza a decidere sulla nullità del titolo esecutivo a seguito dell'apertura della procedura di liquidazione totale dei beni e, eventualmente, sollevasse questione di legittimità costituzionale della normativa che non prevedeva la possibilità per il debitore di far valere tale nullità in tale sede;
nel merito, ribadivano che i contratti di mutuo non potevano valere quale titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c., in quanto contenenti la falsa attestazione della consegna del denaro, rispetto alla quale era stata proposta querela di falso - che era pienamente ammissibile anche in sede cautelare -, ed in quanto mutui condizionati;
concludevano chiedendo, previa riunione con l'altro reclamo proposto, di accertare la nullità dei titoli esecutivi e degli atti dell'esecuzione nonché di pronunciare ogni consequenziale statuizione in relazione alle procedure di liquidazione totale dei beni, con vittoria di spese.
Ritualmente instaurato il contraddittorio con la notifica del ricorso e del pedissequo decreto presidenziale di fissazione d'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le reclamate e Controparte_4 [...]
si costituivano contestando il reclamo avversario e ne chiedevano il CP_1
rigetto con vittoria di spese. N. 2179/2024 R.G. 4
Il Tribunale, in composizione collegiale, acquisite le note sostitutive delle deduzioni d'udienza, alla scadenza del termine ex art. 127-ter c.p.c., riservava la decisione.
* * * * *
Gli odierni reclamanti e hanno proposto reclamo avverso Pt_1 Pt_2
l'ordinanza di rigetto della sospensiva, emessa dal Giudice dell'Esecuzione all'esito della fase cautelare dell'opposizione all'esecuzione.
Preliminarmente, pur a fronte di due procedimenti di reclamo relativi ad opposizioni proposte nella medesima procedura esecutiva immobiliare, appare opportuno non riunire i procedimenti medesimi, in quanto già di fronte al Giudice dell'Esecuzione i due procedimenti sono stati trattati separatamente per cui il medesimo Giudice dell'Esecuzione ha emesso due ordinanze, contenenti motivazioni parzialmente diverse.
Ebbene, i suddetti reclamanti, secondo quanto espressamente affermato con il reclamo, “nella consapevolezza che pendono tuttora le procedure di Liquidazione
- nelle quali un appartamento appartenente alla sig.ra è già stato venduto Pt_2
il 10.9.2024 e che le prossime aste sono fissate nel mese di dicembre - … hanno chiesto che venisse sospesa non l'esecuzione - in quanto già sospesa - ma la vendita, ovvero di far di dichiarare nulli i titoli esecutivi costituiti dai contratti di mutuo già in sede cautelare in modo tale che il provvedimento svolgesse i suoi effetti anche nelle procedure di Liquidazione nelle quali il giudice avrebbe dovuto recepire la dichiarazione di nullità dei titoli e dichiarare improcedibile o sospendere la liquidazione”.
Ora, preso atto di quanto appena evidenziato e richiamato quanto già affermato dal Giudice dell'Esecuzione nell'ordinanza reclamata con riferimento alla sospensione dell'esecuzione e, in particolare, alla “insussistenza in capo agli opponenti di un interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., secondo il quale per proporre l'azione la parte deve essere portatore di un interesse attuale e concreto ad un risultato utile, giuridicamente rilevante e non conseguibile se non con
l'intervento del giudice, costituendo tale requisito una condizione che deve sussistere fino al momento della decisione…”, derivante dal fatto che l'esecuzione
è già sospesa, si deve rilevare che, in effetti, gli opponenti non hanno richiesto la N. 2179/2024 R.G. 5
sospensione dell'esecuzione e, quindi, si deve ulteriormente valutare
l'ammissibilità delle richieste di accertamento della nullità dei contratti costituenti titolo esecutivo e di sospensione della vendita.
A tal proposito, si deve premettere che il procedimento di opposizione all'esecuzione si caratterizza per essere strutturato in due fasi, la prima sommaria, finalizzata alla decisione sulla richiesta di sospensione dell'esecuzione, che il
Giudice dell'Esecuzione deve disporre per “gravi motivi”, e la seconda di merito a cognizione piena, finalizzata all'accertamento negativo del diritto di agire in executivis; in tale prospettiva, nella fase sommaria, il Giudice, nel valutare i “gravi motivi” richiesti ai fini della decisione sulla sospensione dell'esecuzione, deve svolgere una delibazione sulla fondatezza dei motivi dell'opposizione; tuttavia, laddove l'opponente non avanzi alcuna richiesta di sospensione dell'esecuzione, ad esempio perché non ha alcun interesse, ai sensi dell'art. 100 c.p.c., ad ottenere la sospensione dell'esecuzione, il Giudice, non dovrà effettuare alcuna delibazione sulla fondatezza dei motivi di opposizione ma potrà limitarsi a disporre l'introduzione del giudizio di merito.
Così, nel caso di specie, nel quale - come detto - l'esecuzione è pacificamente sospesa, il Giudice, nella fase sommaria, non è tenuto a delibare la fondatezza dell'opposizione con riferimento al motivo dedotto nel merito, ovvero con riferimento all'inidoneità dei contratti di mutuo su cui si basa l'esecuzione a costituire titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c. derivante dalla falsa attestazione della consegna del denaro - contro cui è stata proposta querela di falso
-, in quanto comunque non potrebbe ordinare la sospensione dell'esecuzione, che
è già sospesa e che l'opponente non ha quindi interesse ad ottenere;
piuttosto, ogni valutazione sulla validità dei contratti di mutuo deve essere demandata all'eventuale giudizio di merito, di cui infatti il Giudice dell'Esecuzione ha già disposto l'introduzione con l'ordinanza reclamata.
D'altronde, non spetta a questo Giudice, che è stato adito in sede di reclamo cautelare, individuare il Giudice competente a decidere sulla validità del titolo esecutivo a seguito dell'apertura della procedura di liquidazione, dovendosi pronunciare in questa sede solo sulla sospensione dell'esecuzione, ove richiesta. N. 2179/2024 R.G. 6
D'altro canto, nel caso di specie, l'interesse del e della Pt_1 Pt_2 all'accertamento in questione non potrebbe derivare neanche dal fatto che, attraverso tale accertamento, i medesimi possano eventualmente ottenere la sospensione della vendita dei propri immobili in sede di liquidazione totale dei beni ai sensi dell'art. 14-ter Legge 3/2012, in quanto l'interesse ad agire va valutato con riferimento al risultato concreto che la parte può ottenere nell'ambito del procedimento in cui agisce. E in quest'ambito, come detto, gli opponenti ed odierni reclamanti non possono ottenere la sospensione dell'esecuzione, che è già sospesa.
Ciò detto, ogni questione attinente alla procedura di liquidazione dovrà essere fatta valere in tale sede, se ed in quanto ammissibile e prevista dalla legge, o, al più, in via autonoma ma comunque in sede di merito, non nell'ambito della fase cautelare dell'opposizione all'esecuzione.
In questa stessa prospettiva, irrilevante è il fatto che, nel caso di specie, il Giudice della liquidazione abbia rigettato precedenti domande di sospensione della procedura per la pendenza di procedimenti ordinari di accertamento della nullità dei mutui (doc. 7 fasc.reclamante), in quanto è comunque fisiologico che il
Giudice possa ritenere infondata la richiesta avanzata da una delle parti.
E per lo stesso motivo, si deve escludere che la disciplina in materia di liquidazione totale dei beni possa essere considerata costituzionalmente illegittima. Del resto, la procedura di liquidazione totale dei beni, in quanto attivata su istanza dello stesso debitore, è ben differente dall'esecuzione forzata, che è invece promossa dal creditore e che, proprio per questo, può essere contestata dal debitore con l'opposizione all'esecuzione e l'opposizione agli atti esecutivi.
In ogni caso, nel merito, si devono ribadire le considerazioni già svolte dal
Giudice dell'Esecuzione, che sono condivise dal Tribunale, per come più volte affermato e per come, di recente, ribadito anche dalla più recente giurisprudenza di legittimità, la quale, ha proceduto (cfr. Cassazione civile, sez.unite, 5 marzo
2025 n. 5841) ad affermare la validità del mutuo solutorio quale titolo esecutivo anche nel caso in cui la somma mutuata non sia consegnata materialmente ma sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito N. 2179/2024 R.G. 7
su conto corrente, non rilevando in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale.
In questo senso, nel caso di specie, si deve escludere che il Notaio rogante abbia falsamente attestato l'avvenuta consegna della somma mutuata, posto che la consegna (traditio) della cosa data a mutuo (res) non presuppone necessariamente la materialità ma richiede la semplice “disponibilità giuridica” della res da parte del mutuatario e tale disponibilità giuridica risulta dai contratti, per come già evidenziato nell'ordinanza reclamata.
Del resto, la giurisprudenza ha successivamente affrontato e risolto anche l'ulteriore questione della validità del mutuo quale titolo esecutivo nell'ipotesi in cui la somma così “consegnata” sia stata immediatamente ripresa dalla banca e posta in deposito cauzionale ovvero in pegno irregolare (cfr. Cassazione civile, sez.unite, 6 marzo 2025, n. 5968), contrasto apparentemente creato dalla pronuncia citata dagli opponenti (cfr. Cassazione civile, sez. III, 3 maggio 2024 n.
12007); in particolare, la Suprema Corte ha evidenziato che il contratto di mutuo costituisce titolo esecutivo a favore del mutuante se il mutuatario ha assunto l'obbligazione - univoca ed espressa - di restituire la somma mutuata che è stata effettivamente posta nella sua disponibilità giuridica, anche se con mera operazione contabile e che, pertanto, a meno che non sia espressamente esclusa da specifiche pattuizioni contrattuali l'obbligazione restitutoria in capo al mutuatario, il contratto di mutuo che stabilisce la contestuale costituzione in deposito irregolare della somma a disposizione del mutuatario e che prevede l'obbligazione della mutuante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto tra le parti, è di per sé idoneo a fondare l'esecuzione forzata.
In conclusione, il reclamo è infondato e deve essere respinto.
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In mancanza di prova dell'avvenuta introduzione del processo di merito, poiché il presente procedimento è astrattamente idoneo a definire la controversia, ai sensi del comma 2 dell'art. 669-septies c.p.c. e secondo i principi generali in materia di spese, si deve provvedere alla regolamentazione delle spese di lite. N. 2179/2024 R.G. 8
Ed in proposito, il rigetto della domanda, in applicazione del principio della soccombenza, comporta che i reclamanti e devono essere Pt_1 Pt_2
condannati a rimborsare alle reclamate Controparte_4
e le spese di lite, spese che vengono liquidate per
[...] Controparte_1
come indicato in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al D.M.Giustizia 10 aprile 2014 n. 55, tenuto conto del valore della controversia, rientrante nello scaglione di valore tra € 4.000.000,00 ed € 8.000.000,00, e dell'attività difensiva espletata, applicando i parametri minimi dello scaglione di riferimento alle sole fasi di studio e introduttiva, tenuto conto dello svolgimento del procedimento con trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siena, Sezione Unica Civile, in composizione collegiale, rigetta il reclamo;
condanna e a rimborsare a Parte_1 Parte_2 [...]
e le spese di lite, che liquida, Controparte_4 Controparte_1
a favore di ciascuna, in € 7.492,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, CPA e IVA come per legge.
Si comunichi.
Così deciso in Siena, all'esito della camera di consiglio del 12 marzo 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Michele Moggi Dott.ssa Marianna Serrao