Sentenza 13 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 13/03/2025, n. 527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 527 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata in funzione di giudice del lavoro ed in persona del giudice Emanuele Rocco ha pronunciato, all'esito dello scambio di note di trattazione scritta entro il termine del 20/11/2024, la seguente sentenza nella causa iscritta al N.
7090/2022 del Ruolo Generale a.c., vertente
TRA
, nata il [...] a [...], rapp.ta e difesa Parte_1
dall'Avv. Giuseppa Elvezio, presso lo studio della quale elett.te domicilia in Napoli alla
Via Tommaso Caravita n. 10
RICORRENTE
E
e in persona dei l.r.p.t., Controparte_1 CP_2
rappresentati e difesi dal dott. Vincenzo Romano, elett.te domiciliati in Napoli alla Via
Ponte della Maddalena n. 55, presso l' Controparte_3
RESISTENTE
Ragioni in fatto e in diritto delle parti e motivi della decisione
Con atto depositato il 22/10/2022 la ricorrente in epigrafe, docente che aveva prestato servizio a tempo determinato sulla base di supplenze temporanee e non annuali, conveniva in giudizio il e l' Controparte_1 CP_4
onde ottenere il riconoscimento della retribuzione professionale docenti
[...]
per il servizio prestato in forza dei contratti specificamente indicati in ricorso, quantificando la propria pretesa come da conteggi allegati.
Si costituiva l'Amministrazione convenuta chiedendo il rigetto della domanda attorea, di cui deduceva l'infondatezza con varie argomentazioni in fatto ed in diritto.
Infatti la Suprema Corte, con condivisa pronuncia n. 20015 del 27/7/2018 , ha statuito che “..L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo
2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del
c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo”.
Ne consegue, conformemente all'orientamento già espresso in passato da questa sezione ( cfr. sent. nn. 681/2024 e 1015/2024), l'illegittimità – con relativa disapplicazione – della disciplina secondaria che esclude tale attribuzione, con declaratoria del diritto invocato alla retribuzione professionale docenti per le supplenze svolte e susseguente condanna dell'amministrazione convenuta al pagamento in favore, della parte ricorrente, della somma indicata negli allegati conteggi oltre interessi legali ed eventuale rivalutazione monetaria in eccedenza agli stessi dalla maturazione al soddisfo.
Più specificamente, il va condannato al pagamento di euro Controparte_1
1.907,86, giusta analitici e condivisibili conteggi allegati al ricorso, oltre accessori di legge dalle singole scadenze al soddisfo.
Per il principio della soccombenza, l'Amministrazione convenuta va condannata al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come da dispositivo, con attribuzione in favore del procuratore costituito.
PQM
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso del 22/12/2022 nei confronti del Parte_1 Controparte_1
, in persona del in carica legale rapp.te p.t., così provvede : a)
[...] CP_5
accoglie la domanda della parte ricorrente, e per l'effetto condanna il CP_1
convenuto al pagamento di euro 1.907,86, oltre interessi legali ed eventuale rivalutazione monetaria maturata in eccedenza agli stessi dalle singole scadenze al soddisfo;
b)condanna il convenuto al pagamento delle spese processuali, CP_1
che si liquidano in complessivi € 1.278,00 dovuti per compenso professionale, oltre
IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15%, con attribuzione, nonché al pagamento dell'ulteriore somma di euro 49,00 a titolo di
Contributo Unificato.
Torre Annunziata, 13/3/2025 Il Giudice del lavoro
Dott. Emanuele Rocco