Articolo 2 della Legge 5 aprile 1985, n. 135
Articolo 1Articolo 3
Versione
4 maggio 1985
Art. 2.
L' articolo 2 della legge 26 gennaio 1980, n. 16 , e' sostituito dal seguente:
"A coloro che intendano reimpiegare in attivita' produttive industriali, agricole, commerciali e artigianali, in tutto o in parte, gli indennizzi dovuti ai sensi della presente legge, sara' ulteriormente concesso, a domanda, un concorso statale dell'8 per cento costante quindicennale sugli interessi da pagarsi per mutui che verranno contratti con enti, istituti e aziende di credito fino alla concorrenza dell'indennizzo utilizzato".
Coloro per i quali siano gia' intervenute le liquidazioni del contributo nella misura prevista dall' articolo 2 della legge 26 gennaio 1980, n. 16 , possono presentare domanda, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, per chiedere l'integrazione del contributo fino all'8 per cento.
Entrata in vigore il 4 maggio 1985
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