Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 04/02/2025, n. 241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 241 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa
Filomena Naldi, a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sostitutiva della udienza del 8.1.2025, visti gli atti, lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, ha pronunciato, nel termine di cui all'art 127ter, comma 3, c.p.c, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia previdenziale iscritta al n. 324/2018 del ruolo generale affari contenziosi;
TRA
rappresentata e difesa dall' avv. Paolo Calcagni , presso cui è Parte_1 elettivamente domiciliata
RICORRENTE
CONTRO
in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Gianfranco Pepe ed elettivamente CP_1 domiciliato come in atti
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.1.2018, in riassunzione a seguito di sentenza del Tribunale di Napoli n. 8751/2017 del 18/12/2017 (RG n. 9156/2017)- dichiarativa dell' incompetenza per territorio, con contestuale revoca del decreto ingiuntivo n. 1807/16, parte ricorrente ha premesso che: a seguito di ricorso monitorio Rg n. 20459/16 depositato dall'istante, il Tribunale di Napoli Sez. Lavoro in data 17 ottobre 2016 emetteva il decreto ingiuntivo n. 1807/16 con il quale veniva ingiunto all' fondo di garanzia- di pagare la CP_1
1
TFR maturato e non percepito a seguito del fallimento della datrice di Lavoro Senzaprezzo
TV srl;
che il decreto ingiuntivo veniva opposto dall' che, tra le altre cose, eccepiva CP_1
l'incompetenza per territorio del Tribunale di Napoli per essere competente il Tribunale di
Nola; che con sentenza resa in data 18/12/2017 il Tribunale di Napoli, accogliendo l'eccezione preliminare di incompetenza territoriale, nel revocare il decreto ingiuntivo opposto, assegnava alle parti il termine di gg. 30 per la riassunzione innanzi al Tribunale di
Nola.
Tanto premesso, deducendo di voler riassumere il giudizio, ha concluso chiedendo di
“accogliere tutte le richieste di cui al ricorso per decreto ingiuntivo opposto, che si allega e che si intendano qui per integralmente riportate e trascritte.” CP_ L' si è costituito in giudizio, richiamando integralmente le difese già svolte con il ricorso di opposizione a decreto ingiuntivo e, dunque, facendo rilevare: l'inefficacia del decreto ingiuntivo poiché notificato oltre il termine di 60 gg;
la nullità del ricorso monitorio per indeterminatezza della stesso;
l'improponibilità della domanda giudiziale non avendo la parte istante presentato domanda amministrativa telematica all' e, in ogni caso, CP_1
l'infondatezza nel merito della pretesa. Ha dunque concluso per il rigetto della domanda di parte ricorrente, chiedendo “dichiarare l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto;
in subordine dichiararne la nullità; nel merito revocare l'avverso decreto con vittoria delle spese.”.
Disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 8.1.2025, i difensori delle parti depositavano note scritte, consultabili nel fascicolo telematico. All'esito della trattazione scritta, visti gli atti e ritenuta la causa matura per la decisione, la scrivente provvede, nel termine di cui all'art 127ter, comma 3, c.p.c., alla definizione del giudizio mediante sentenza con motivazione contestuale, da comunicarsi alle parti.
In limine litis, deve rilevarsi, quanto alla corretta qualificazione del presente giudizio, che trattasi di un ordinario giudizio di cognizione concernente l'accertamento del credito dedotto nel ricorso monitorio, posto che, secondo quanto stabilito dalla Suprema Corte “La sentenza con cui il giudice, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, dichiara l'incompetenza territoriale non comporta anche la declinatoria della competenza funzionale a decidere sull' opposizione ma contiene necessariamente, ancorché implicita, la declaratoria di invalidità e di revoca del decreto stesso, sicché quello che trasmigra innanzi al giudice "ad quem" deve considerarsi non più, propriamente, una causa di opposizione a decreto ingiuntivo (che più non esiste), bensì un ordinario giudizio di cognizione concernente l'accertamento del credito dedotto nel ricorso monitorio. Tale pronuncia, peraltro, decidendo solo in ordine alla competenza ed
2 alle spese, deve essere impugnata esclusivamente con il regolamento di competenza di cui all'art. 42 c.p.c., anche se emessa in grado di appello. (Cass. 26.1.2016 n.1372).
Dunque, il giudizio che trasmigra innanzi al giudice “ad quem, è una causa che deve essere considerata alla stregua di un nuovo atto di impulso di un ordinario giudizio di cognizione, avente ad oggetto l'accertamento del credito dedotto dal ricorrente con il ricorso per decreto ingiuntivo e che dovrà svolgersi secondo le norme del procedimento ordinario, come si arguisce dall'art. 645, 2° comma c.p.c., ivi permanendo soltanto il giudizio di accertamento del credito a suo tempo monitoriamente azionato ed ormai trasmigrato al giudice ad quem
(cfr. Cass., ord. 20 maggio 2005, n. 10687; 11 ottobre 1995, n. 10586).
Si aggiunga che ove le parti riassumano formalmente l'opposizione al decreto ingiuntivo come tale (come avvenuto nel caso di specie) il giudice ad quem è tenuto ad interpretare la domanda contenuta nell'atto di riassunzione esclusivamente come diretta ad investirlo della cognizione dell'azione di cognizione ordinaria sulla pretesa del creditore e sulle altre eventualmente introdotte (cfr. Cassazione civile, sez. III, 17/07/2009, n. 16744).
Nel caso di specie, come accennato, con sentenza n. 8751/2017 del 18/12/2017 (RG n.
9156/2017) il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, dichiarava l'incompetenza per territorio in favore di codesto Tribunale e revocava il decreto ingiuntivo opposto n. 1807/16. (v.si sent. acquisita agli atti del fascicolo telematico, a seguito di ordinanza di questo giudice resa all'udienza del
26.2.2020).
Tanto chiarito, si rileva che con il ricorso per decreto ingiuntivo la ricorrente
[...]
CP_ chiedeva ingiungersi all' – Fondo di garanzia- la corresponsione del TFR Pt_1 ammontante ad euro 6254,94, maturato in qualità di dipendente della Senzaprezzo TV s.r.l., dichiarata fallita (v.si ricorso monitorio in atti).
A sostegno della domanda deduceva: di avere prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze della soc. SENZAPREZZO TV srl dal 5/10/92 al 14/2/98, come accertato dalla sentenza n. 16328/08 del Tribunale di Napoli;
di non avere percepito, cessato il rapporto, alcunché a titolo di TFR;
che per tale motivo, fallita la SENZAPREZZO TV s.r.l., ha proposto istanza di ammissione tempestiva al passivo fallimentare;
che il Tribunale di
Napoli VII Sez. Civ. in sede di verifica del passivo fallimentare, ammetteva l'istante al passivo del fallimento per la somma di € 50.0015,81 di cui € 6254,94 per TFR oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
che lo stato passivo è stato dichiarato esecutivo;
che con istanza rivolta all' a mezzo pec del 20.5.2016, con allegata la documentazione CP_1 necessaria -ossia copia documento della ricorrente, dichiarazione sottoscritta del responsabile della procedura concorsuale sul MOD. TFC/CL-bis cod. SR52, certificazione della CP_1
3 Cancelleria del Tribunale Fallimentare di Napoli in data 29/2/16;, certificato di mancata opposizione ex art. 98 l. fall- ) ha richiesto la corresponsione degli importi dovuti, a carico del fondo di garanzia;
che l' tuttavia, non le ha erogato alcunchè. CP_1
CP_ L' nel costituirsi nel presente giudizio, richiamando testualmente le difese svolte in sede di ricorso in opposizione al decreto ingiuntivo, ha eccepito, tra l'altro, l'improponibilità della domanda giudiziale proposta dalla ricorrente per mancanza di domanda amministrativa, evidenziando che l'istanza inviata a mezzo pec dall'istante in data 20.5.2016 non è ammessa dalla normativa di riferimento.
Tanto premesso, va ricordato il consolidato principio espresso dalla Suprema Corte secondo cui “In materia di controversie previdenziali, di cui agli artt. 443 e ss. c.p.c., la preventiva presentazione della domanda amministrativa costituisce un presupposto dell'azione, mancando il quale la domanda giudiziaria è improponibile, determinandosi in tal caso una temporanea carenza di giurisdizione, rilevabile anche d'ufficio in qualsiasi stato e grado del giudizio, senza che tale difetto possa essere sanato in relazione alla presentazione di domanda amministrativa concernente prestazione previdenziale diversa, ancorché compatibile con quella poi richiesta in sede giudiziaria” (Cass. civ., sez. VI, 11/05/2015, n. 9504 che richiama in motivazione Cass. n. 5149/2004; Cass. n. 26146/2010; Cass. n. 2063/2014; più recentemente anche Cass. civ., sez. VI, 26/05/2021, n.14696 e successive conformi).
Ciò posto, si osserva che parte ricorrente ha documentato di aver presentato, in data
20.5.2016, una istanza all di accesso al Fondo di Garanzia a mezzo posta elettronica CP_1 certificata, per il tramite del suo odierno procuratore, come emerge dalla stampa scansionata della ricevuta di avvenuta consegna del messaggio pec del 20.5.2016 nel cui oggetto è riportato “istanza e documenti per l'accesso al Fondo TFR Fallimento Senzaprezzo TV srl Somma carmela” , e nel cui testo si legge ” in allegato alla presente la documentazione necessaria ad ottenere il pagamento del TFR a carico del fondo di garanzia per la lavoratrice ” (v.si doc. in Parte_1 atti fasc. ricorrente).
L' ha eccepito che l'istanza presentata a mezzo p.e.c. non può considerarsi valida CP_1 domanda amministrativa, posto che in forza dell'art. 38, comma 5, D.L. n. 78/2010 è stato imposto in via esclusiva l'uso del canale telematico.
Ebbene, l'art. 38, comma 5, del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni in L. n.
122/2010, prevede che “…Al fine di potenziare ed estendere i servizi telematici, il Ministero dell'economia e delle finanze e le Agenzie fiscali, nonché gli enti previdenziali, assistenziali e assicurativi, con propri provvedimenti possono definire termini e modalità per l'utilizzo esclusivo dei propri servizi telematici ovvero della posta elettronica certificata, anche a mezzo di intermediari abilitati, per la presentazione da parte degli interessati di denunce, istanze, atti e garanzie fideiussorie, per l'esecuzione di versamenti fiscali, contributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonché per la richiesta di attestazioni e certificazioni.
4 Le amministrazioni ed enti indicati al periodo precedente definiscono altresì l'utilizzo dei servizi telematici o della posta certificata anche per gli atti, comunicazioni o servizi dagli stessi resi…”.
Con circolare n. 46 del 27/03/2012 (v.si prod nel fascicolo rg 9156/2017 Trib. CP_1
Napoli, agli atti del fascicolo cartaceo d'ufficio), è stato stabilito che a decorrere dal 1° Aprile
2012 le domande di intervento del fondo di garanzia del TFR e dei crediti di lavoro diversi dal TFR debbano essere presentate esclusivamente in via telematica attraverso uno dei seguenti canali: 1) online, accedendo ai servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite pin attraverso il portale dell'istituto; 2) tramite i servizi telematici offerti dai patronati;
3) mediante chiamata al numero verde.
Alla luce della suvvista normativa, l'istanza presentata a mezzo PEC in data 20.5.2016, ossia tramite un canale non contemplato dalle determinazioni dell' è da ritenersi tam quam CP_1 non esset, con la conseguenza che la domanda giudiziale deve essere dichiarata improponibile, per assenza della domanda amministrativa di riconoscimento del beneficio.
Tenuto conto della natura di mero rito della pronuncia con cui si definisce il giudizio, si dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro e della previdenza, nella persona della dott.ssa Filomena Naldi, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione respinta, così provvede:
- Dichiara l'improponibilità della domanda giudiziaria;
- Compensa integralmente le spese di lite.
Si comunichi
Nola, 04.02.2025
Il Giudice
Dott.ssa Filomena Naldi
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