CA
Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 23/09/2025, n. 2868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2868 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Roma -Sezione Lavoro- composta dai Signori Magistrati:
1) dott. Donatella Casablanca_______ Presidente
2) dott. Eliana Romeo ____________ Consigliere rel.
3) dott. Maria Vittoria Valente ______ Consigliere
All'udienza del 23 settembre 2025, celebrata nelle forme della trattazione cartolare, ha deliberato la seguente
SENTENZA nel procedimento n.2833/2024 R.G.A.C.L., avente ad oggetto l'appello proposto avverso la sentenza n.4991 /2024 del Tribunale- GL di Roma emessa il giorno 29 aprile 2024 e vertente tra
, C.F.: rappresentata e difesa per Parte_1 C.F._1 procura in atti dall'Avv. Sergio Massimo Mancusi PEC:
; -APPELLANTE- Email_1
E
L' (c.f. in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma alla Via Ciro il
Grande, 21, rappresentato e difeso dall'avv. Paola Tortato P.E.C.
t , in virtù di procura generale alle liti a rogito Email_2 del notaio in Fiumicino del 22/03/2024, rep. n.37875 e Racc. n.7313; Persona_1
- APPELLATO -
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato il giorno 15 ottobre 2024 Parte_1 ha impugnato la sentenza n. 4991/2024 emessa il giorno 29 aprile 2024 dal Tribunale
Gl di Roma. Il Tribunale rigettava la domanda diretta all'affermazione del diritto all'assegno ordinario di invalidità escludendo che la n quanto dipendente potesse Pt_1 CP_2 beneficiare di una prestazione prevista dall'AGO e non annoverata nello specifico
Fondo dei dipendenti CP_2
Con l'appello sono illustrati i motivi di cui si dirà appresso.
L' si è costituito ed ha chiesto il rigetto del gravame. CP_1
La causa, fissata per la decisione nelle forme cartolari di cui all'art.127 cpc per l'udienza del 23 settembre 2025, con termine fino alla stessa data per il deposito di note di trattazione scritta, preso atto del deposito delle note, all'esito della camera di consiglio, è definita con sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'originaria domanda, si rivolgeva il Giudice del Lavoro Parte_1 per ottenere l'affermazione del diritto all'assegno ordinario d'invalidità ex art. 1
L. n.222/84 con decorrenza da primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa ( e dunque dal primo giugno 2022) come riconosciuto dal Decreto di omologa RG n. 37878/2022, con conseguente condanna dell' alla corresponsione della corrispondente provvidenza, posto CP_1 che l'ente, in sede amministrava aveva negato il diritto escludendo che ella potesse essere destinataria del beneficio previdenziale.
Anche in sede giudiziaria l' rilevava che la ricorrente era dipendente di CP_1 [...] iscritta al Fondo di Quiescenza gestito dal 31 maggio 2010 Controparte_3 CP_2 dall' a seguito della soppressione del Fondo ex IPOST e come tale potesse CP_1 essere destinataria delle sole prestazioni previste da detto fondo ossia la pensione di vecchiaia, pensione anticipata, pensione di inabilità assoluta e permanente, pensione di inidoneità, pensione ai superstiti. Ciò sarebbe derivato dall'equiparazione dei dipendenti di a quelli del pubblico impiego, CP_3 nei cui confronti non è previsto l'assegno ordinario di invalidità, in quanto prestazione economica erogata soltanto ai lavoratori iscritti all'AGO.
Il Tribunale di Roma, nel rigettare la domanda, evidenziava che:
Pag. 2 di 6 1)la ricorrente è una dipendente e, pertanto, è iscritta al Controparte_3
Fondo di Quiescenza gestito dal 31 maggio 2010 dall' per effetto della CP_2 CP_1 soppressione del Fondo ex IPOST. I dipendenti di e le società Controparte_3 collegate, in quanto iscritti al predetto Fondo, godono solo di alcune prestazioni: pensione di vecchiaia, pensione anticipata, pensione di inabilità assoluta e permanente, pensione di inidoneità, pensione ai superstiti.
2)Si applica a tali dipendenti il regime previsto dal DPR 1092/1973, che non include l'assegno ordinario di invalidità, erogato soltanto ai lavoratori iscritti all'AGO.
3) Condividendo l'argomentare della Suprema Corte (n. 8634/2024) che, esaminando il caso analogo dei dipendenti AM (ex azienda ora AR
, ha affermato che gli stessi soggiacciono ad un regime assicurativo c.d. CP_3 esclusivo trattandosi di una gestione previdenziale diversa da quella dell'AGO e propria dei dipendenti non attratti al settore privato, per i quali vige il regime dell'assicurazione IVS (invalidità, vecchiaia e superstiti) fissato dal R.D.-L.
n.1827/35 istitutivo dell'Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale, oggi
CP_1
4) Ha, inoltre, fatto proprio l'argomentare di detta decisione negando che la soppressione dell'ente cui era affidata la gestione delle prestazioni previdenziali
(in quel caso INPDAP ed in questo IPOST) con passaggio delle funzioni all' CP_1 potesse di per sé determinare una modifica dello specifico regime per essi operante ossia quello che caratterizza la gestione assicurativa dei dipendenti pubblici (statali o degli enti locali). <Si è in realtà trattato di un trasferimento di funzioni amministrative (art.21 d.l. n.201/11): l'organizzazione amministrativa della previdenza obbligatoria dei dipendenti pubblici è, cioè, passata in capo a un diverso ente pubblico, senza però che tale mutamento abbia inciso sul regime normativo dell'assicurazione obbligatoria dei dipendenti pubblici. A costoro continua a non essere riconosciuto il diritto all'assegno ordinario di invalidità, mentre spetta soltanto la pensione dovuta all'assoluta inabilità al lavoro (art.2, co.12 l. n.335/95)>>.
Pag. 3 di 6 Con l'impugnazione, la assume che la contribuzione “ex IPOST” Pt_1 dovrebbe considerarsi a tutti gli effetti parificata a quella versata in dal CP_1 momento che l'articolo 21, comma 1, Decreto-legge n. 201/2011, ha trasferito all' le funzioni dell'ente soppresso. Quindi, dal 2012 in poi, quindi, il CP_1 riferimento è sempre alla Gestione ex dell' chiamata anche CP_2 CP_1 CP_1
Gestione Dipendenti Pubblici. Dunque, poiché l' è subentrato ex lege in tutti CP_1
i rapporti attivi e passivi dell'IPOST, tutti i servizi che prima venivano erogati da quest'ultimo oggi vengono forniti dall' CP_1
Il lavoratore di fatto dipendente di una società per azioni, che ha versato la contribuzione ad un Ente previdenziale, oggi soppresso e poi confluito in CP_1 che possegga il requisito contributivo previsto dalla L n. 222/84, non potrebbe vedersi rigettata la domanda di verifica del requisito sanitario sulla scorta di una presunta carenza di interesse ad agire.
Richiama a sostegno del suo argomentare diverse decisioni di primo grado, fra cui la sentenza n.923/2019 del Tribunale di Roma, nelle quali sono state illustrate e medesime opinioni e gli stessi ragionamenti riprodotti pedissequamente nell'appello ed appena riportati.
Aggiunge che, all'entrata in vigore della legge n.122/2010 era stata prevista la ricongiunzione onerosa dei contributi versati in INPDAP all' L'intervento CP_1 correttivo della Legge di Stabilità del 2013 (legge 228/2012, articolo 1, commi
238- 248) che ha eliminato l'onerosità, fatto un apposito distinguo e introdotto regole diverse a seconda della data di passaggio dall'ex Inpdap a privato o dal pubblico al privato avrebbe quindi in qualche modo equiparato la contribuzione pubblica (ex INPDAP) a quella privata nella misura economica.
L'appello è infondato.
Mette conto rilevare che la sentenza della Suprema Corte n.8634/2024, cui ha fatto riferimento il Tribunale nella decisione gravata, si è pronunciata per effetto di ricorso “per saltum” o “omisso medio” proprio sulla sentenza n.923/2019 del
Tribunale di Roma che era espressione, come alcune altre citata dall'appellante,
Pag. 4 di 6 di quell'opinione, opposta a quella abbracciata dal giudice di primo grado nella sentenza impugnata, per cui la prestazione in discussione potesse essere erogata anche ai lavoratori in regime assicurativo speciale non attratto all'AGO.
Dunque, la Suprema Corte ha già preso in esame gli argomenti sopra riportati per ritenerli non condivisibili.
Trattasi, per altro, di argomenti che non contrastano l'assunto del Tribunale della perdurante soggezione dei dipendenti al regime definito dalla Controparte_3 dal DPR 1092/1973 non essendo neppure illustrato quali previsioni normative abbiano innovato tale regime. Né tali difese invero risultano pertinenti rispetto a quanto affermato dal primo giudice.
Invero, del tutto estraneo al thema decidendum dell'attuale giudizio, che attiene alla non operatività per tali lavoratori della disciplina normativa che prevede la provvidenza dell'assegno ordinario, è l'istituto della ricongiunzione dei periodi assicurativi cui fanno riferimento gli argomenti illustrati in appello.
Nel caso la provvidenza non è stata negata, come pare ritenere l'appellante, per difetto del requisito contributivo, ma perché la previsione della legge che annovera l'assegno ordinario (art.1 della legge n.222/1984) non trova applicazione nei confronti dei dipendenti delle . CP_2 CP_3
Come si vede, l'argomento difensivo non appare conferente posto che invocare la ricongiunzione dei periodi contributivi non riveste alcuna utilità laddove il ricorrente per la sua qualità soggettiva (dipendente , come ritenuto dal CP_2
Tribunale, non rientri fra i destinatari della disciplina normativa che prevede l'assegno ordinario.
L'appello va, pertanto, rigettato.
La complessità della questione che emerge anche alla luce dei diversi orientamenti espressi dai giudici di merito, oltre alla circostanza che l'intervento della Suprema Corte si collochi dopo l'introduzione del giudizio, giustifica la compensazione delle spese del grado.
Pag. 5 di 6 In conseguenza del rigetto del gravame occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto l'appello, ove dovuto.
PQM
La Corte di Appello di Roma -Sezione Lavoro-, definitivamente pronunziando sul ricorso in appello proposto il 15 ottobre 2024 da nei confronti Parte_1 dell' in persona del legale rappresentante pro tempore, con riferimento alla CP_1 sentenza n. 4991/24 emessa il giorno 29 aprile 2024 dal Tribunale-GL di Roma, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così decide:
1) Rigetta l'appello.
2) Compensa integralmente le spese del grado.
3)Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto l'appello, ove dovuto.
Roma, 23 settembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott. Eliana Romeo) (dott Donatella Casablanca
Pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Roma -Sezione Lavoro- composta dai Signori Magistrati:
1) dott. Donatella Casablanca_______ Presidente
2) dott. Eliana Romeo ____________ Consigliere rel.
3) dott. Maria Vittoria Valente ______ Consigliere
All'udienza del 23 settembre 2025, celebrata nelle forme della trattazione cartolare, ha deliberato la seguente
SENTENZA nel procedimento n.2833/2024 R.G.A.C.L., avente ad oggetto l'appello proposto avverso la sentenza n.4991 /2024 del Tribunale- GL di Roma emessa il giorno 29 aprile 2024 e vertente tra
, C.F.: rappresentata e difesa per Parte_1 C.F._1 procura in atti dall'Avv. Sergio Massimo Mancusi PEC:
; -APPELLANTE- Email_1
E
L' (c.f. in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma alla Via Ciro il
Grande, 21, rappresentato e difeso dall'avv. Paola Tortato P.E.C.
t , in virtù di procura generale alle liti a rogito Email_2 del notaio in Fiumicino del 22/03/2024, rep. n.37875 e Racc. n.7313; Persona_1
- APPELLATO -
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato il giorno 15 ottobre 2024 Parte_1 ha impugnato la sentenza n. 4991/2024 emessa il giorno 29 aprile 2024 dal Tribunale
Gl di Roma. Il Tribunale rigettava la domanda diretta all'affermazione del diritto all'assegno ordinario di invalidità escludendo che la n quanto dipendente potesse Pt_1 CP_2 beneficiare di una prestazione prevista dall'AGO e non annoverata nello specifico
Fondo dei dipendenti CP_2
Con l'appello sono illustrati i motivi di cui si dirà appresso.
L' si è costituito ed ha chiesto il rigetto del gravame. CP_1
La causa, fissata per la decisione nelle forme cartolari di cui all'art.127 cpc per l'udienza del 23 settembre 2025, con termine fino alla stessa data per il deposito di note di trattazione scritta, preso atto del deposito delle note, all'esito della camera di consiglio, è definita con sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'originaria domanda, si rivolgeva il Giudice del Lavoro Parte_1 per ottenere l'affermazione del diritto all'assegno ordinario d'invalidità ex art. 1
L. n.222/84 con decorrenza da primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa ( e dunque dal primo giugno 2022) come riconosciuto dal Decreto di omologa RG n. 37878/2022, con conseguente condanna dell' alla corresponsione della corrispondente provvidenza, posto CP_1 che l'ente, in sede amministrava aveva negato il diritto escludendo che ella potesse essere destinataria del beneficio previdenziale.
Anche in sede giudiziaria l' rilevava che la ricorrente era dipendente di CP_1 [...] iscritta al Fondo di Quiescenza gestito dal 31 maggio 2010 Controparte_3 CP_2 dall' a seguito della soppressione del Fondo ex IPOST e come tale potesse CP_1 essere destinataria delle sole prestazioni previste da detto fondo ossia la pensione di vecchiaia, pensione anticipata, pensione di inabilità assoluta e permanente, pensione di inidoneità, pensione ai superstiti. Ciò sarebbe derivato dall'equiparazione dei dipendenti di a quelli del pubblico impiego, CP_3 nei cui confronti non è previsto l'assegno ordinario di invalidità, in quanto prestazione economica erogata soltanto ai lavoratori iscritti all'AGO.
Il Tribunale di Roma, nel rigettare la domanda, evidenziava che:
Pag. 2 di 6 1)la ricorrente è una dipendente e, pertanto, è iscritta al Controparte_3
Fondo di Quiescenza gestito dal 31 maggio 2010 dall' per effetto della CP_2 CP_1 soppressione del Fondo ex IPOST. I dipendenti di e le società Controparte_3 collegate, in quanto iscritti al predetto Fondo, godono solo di alcune prestazioni: pensione di vecchiaia, pensione anticipata, pensione di inabilità assoluta e permanente, pensione di inidoneità, pensione ai superstiti.
2)Si applica a tali dipendenti il regime previsto dal DPR 1092/1973, che non include l'assegno ordinario di invalidità, erogato soltanto ai lavoratori iscritti all'AGO.
3) Condividendo l'argomentare della Suprema Corte (n. 8634/2024) che, esaminando il caso analogo dei dipendenti AM (ex azienda ora AR
, ha affermato che gli stessi soggiacciono ad un regime assicurativo c.d. CP_3 esclusivo trattandosi di una gestione previdenziale diversa da quella dell'AGO e propria dei dipendenti non attratti al settore privato, per i quali vige il regime dell'assicurazione IVS (invalidità, vecchiaia e superstiti) fissato dal R.D.-L.
n.1827/35 istitutivo dell'Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale, oggi
CP_1
4) Ha, inoltre, fatto proprio l'argomentare di detta decisione negando che la soppressione dell'ente cui era affidata la gestione delle prestazioni previdenziali
(in quel caso INPDAP ed in questo IPOST) con passaggio delle funzioni all' CP_1 potesse di per sé determinare una modifica dello specifico regime per essi operante ossia quello che caratterizza la gestione assicurativa dei dipendenti pubblici (statali o degli enti locali). <Si è in realtà trattato di un trasferimento di funzioni amministrative (art.21 d.l. n.201/11): l'organizzazione amministrativa della previdenza obbligatoria dei dipendenti pubblici è, cioè, passata in capo a un diverso ente pubblico, senza però che tale mutamento abbia inciso sul regime normativo dell'assicurazione obbligatoria dei dipendenti pubblici. A costoro continua a non essere riconosciuto il diritto all'assegno ordinario di invalidità, mentre spetta soltanto la pensione dovuta all'assoluta inabilità al lavoro (art.2, co.12 l. n.335/95)>>.
Pag. 3 di 6 Con l'impugnazione, la assume che la contribuzione “ex IPOST” Pt_1 dovrebbe considerarsi a tutti gli effetti parificata a quella versata in dal CP_1 momento che l'articolo 21, comma 1, Decreto-legge n. 201/2011, ha trasferito all' le funzioni dell'ente soppresso. Quindi, dal 2012 in poi, quindi, il CP_1 riferimento è sempre alla Gestione ex dell' chiamata anche CP_2 CP_1 CP_1
Gestione Dipendenti Pubblici. Dunque, poiché l' è subentrato ex lege in tutti CP_1
i rapporti attivi e passivi dell'IPOST, tutti i servizi che prima venivano erogati da quest'ultimo oggi vengono forniti dall' CP_1
Il lavoratore di fatto dipendente di una società per azioni, che ha versato la contribuzione ad un Ente previdenziale, oggi soppresso e poi confluito in CP_1 che possegga il requisito contributivo previsto dalla L n. 222/84, non potrebbe vedersi rigettata la domanda di verifica del requisito sanitario sulla scorta di una presunta carenza di interesse ad agire.
Richiama a sostegno del suo argomentare diverse decisioni di primo grado, fra cui la sentenza n.923/2019 del Tribunale di Roma, nelle quali sono state illustrate e medesime opinioni e gli stessi ragionamenti riprodotti pedissequamente nell'appello ed appena riportati.
Aggiunge che, all'entrata in vigore della legge n.122/2010 era stata prevista la ricongiunzione onerosa dei contributi versati in INPDAP all' L'intervento CP_1 correttivo della Legge di Stabilità del 2013 (legge 228/2012, articolo 1, commi
238- 248) che ha eliminato l'onerosità, fatto un apposito distinguo e introdotto regole diverse a seconda della data di passaggio dall'ex Inpdap a privato o dal pubblico al privato avrebbe quindi in qualche modo equiparato la contribuzione pubblica (ex INPDAP) a quella privata nella misura economica.
L'appello è infondato.
Mette conto rilevare che la sentenza della Suprema Corte n.8634/2024, cui ha fatto riferimento il Tribunale nella decisione gravata, si è pronunciata per effetto di ricorso “per saltum” o “omisso medio” proprio sulla sentenza n.923/2019 del
Tribunale di Roma che era espressione, come alcune altre citata dall'appellante,
Pag. 4 di 6 di quell'opinione, opposta a quella abbracciata dal giudice di primo grado nella sentenza impugnata, per cui la prestazione in discussione potesse essere erogata anche ai lavoratori in regime assicurativo speciale non attratto all'AGO.
Dunque, la Suprema Corte ha già preso in esame gli argomenti sopra riportati per ritenerli non condivisibili.
Trattasi, per altro, di argomenti che non contrastano l'assunto del Tribunale della perdurante soggezione dei dipendenti al regime definito dalla Controparte_3 dal DPR 1092/1973 non essendo neppure illustrato quali previsioni normative abbiano innovato tale regime. Né tali difese invero risultano pertinenti rispetto a quanto affermato dal primo giudice.
Invero, del tutto estraneo al thema decidendum dell'attuale giudizio, che attiene alla non operatività per tali lavoratori della disciplina normativa che prevede la provvidenza dell'assegno ordinario, è l'istituto della ricongiunzione dei periodi assicurativi cui fanno riferimento gli argomenti illustrati in appello.
Nel caso la provvidenza non è stata negata, come pare ritenere l'appellante, per difetto del requisito contributivo, ma perché la previsione della legge che annovera l'assegno ordinario (art.1 della legge n.222/1984) non trova applicazione nei confronti dei dipendenti delle . CP_2 CP_3
Come si vede, l'argomento difensivo non appare conferente posto che invocare la ricongiunzione dei periodi contributivi non riveste alcuna utilità laddove il ricorrente per la sua qualità soggettiva (dipendente , come ritenuto dal CP_2
Tribunale, non rientri fra i destinatari della disciplina normativa che prevede l'assegno ordinario.
L'appello va, pertanto, rigettato.
La complessità della questione che emerge anche alla luce dei diversi orientamenti espressi dai giudici di merito, oltre alla circostanza che l'intervento della Suprema Corte si collochi dopo l'introduzione del giudizio, giustifica la compensazione delle spese del grado.
Pag. 5 di 6 In conseguenza del rigetto del gravame occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto l'appello, ove dovuto.
PQM
La Corte di Appello di Roma -Sezione Lavoro-, definitivamente pronunziando sul ricorso in appello proposto il 15 ottobre 2024 da nei confronti Parte_1 dell' in persona del legale rappresentante pro tempore, con riferimento alla CP_1 sentenza n. 4991/24 emessa il giorno 29 aprile 2024 dal Tribunale-GL di Roma, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così decide:
1) Rigetta l'appello.
2) Compensa integralmente le spese del grado.
3)Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto l'appello, ove dovuto.
Roma, 23 settembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott. Eliana Romeo) (dott Donatella Casablanca
Pag. 6 di 6