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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 13/06/2025, n. 610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 610 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1295/2021
R E P U B B L I C A I T A L I A N A N. 1295/2021 RG
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione prima civile, composta da:
dott. Giuseppe Magnoli Presidente
dott. Cesare Massetti Consigliere
dott. Annamaria Laneri Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n.1295/2021 R.G., introdotta con atto di citazione notificato in data 13.12.21 allo scadere dei termini di cui all'art.190 cpc OGGETTO: promossa Fideiussione-polizza d a fideiussoria
(C.F. ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1 140061
16.04.1979, (C.F. Parte_2
nato a [...] il [...] e C.F._2 [...]
(C.F. ) nata a [...] il Parte_3 C.F._3
09.08.1949, tutti residenti in [...],
rappresentati e difesi, giusta procure allegate al presente atto, dall'Avv.
Alberto Colombo del Foro di Monza ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Milano, Via Durini n. 26.
APPELLANTI c o n t r o
Controparte_1
in persona del Presidente, rappresentata e difesa
[...]
per delega allegata al presente atto dagli avv.ti Giorgio Tarzia, PEC
telefax 02-6554397, e dall'avv. Email_1
Edoardo Staunovo-Polacco PEC Email_2 Email_3
pecavvocati.it, telefax n. 02-6554397, entrambi del Foro di Milano,
domiciliata presso i suddetti indirizzi pec;
APPELLATA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo n. 2045/2021
pubblicata in data 11.11.2021
CONCLUSIONI
Degli appellanti
Voglia, la Ecc.ma Corte d'Appello adita, in accoglimento del presente appello ed in riforma della sentenza impugnata, per l'effetto dell'accoglimento di una o più delle ragioni tutte esposte in narrativa e/o di quelle ulteriormente rilevabili d'ufficio, contrariis reiectis, così
pronunciarsi:
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
- Accertare e dichiarare, anche in via di eccezione, la invalidità,
l'estinzione, l'inefficacia, nullità delle fideiussione omnibus e del relativo atto integrativo come azionati dalla Banca ricorrente e di tutti i contratti bancari dedotti nel presente giudizio, anche ai sensi dell'art. 1429 c.c.,
nonché delle singole clausole illegittime in essi contenute e di ogni altro eventuale rapporto che dovesse risultare all'esito dell'espletanda istruttoria e per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto n.
1026/2019 – R.G. n. 1547/2019;
- revocare la condanna al pagamento delle spese legali e la condanna ex art. 96 III comma c.p.c.;
IN OGNI CASO
- accertare e dichiarare che nulla è dovuto dagli appellanti alla CP_2
appellata in relazione al decreto ingiuntivo opposto ed alla impugnata sentenza, disponendo la cancellazione del nominativo dalla Centrale
rischi.
Con vittoria di spese e competenze di lite del primo e del secondo grado di giudizio e con condanna dell'appellata a restituire quanto eventualmente ricevuto in ottemperanza della sentenza di primo grado.
Dell'appellata
A) Respingersi l'avversario gravame e confermarsi integralmente la sentenza impugnata.
B) Col favore delle spese e dei compensi di avvocato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e citavano in Parte_1 Parte_2 Parte_3
giudizio in Controparte_3
opposizione al decreto ingiuntivo n. 1026 ottenuto da quest'ultima in data
8.3.2019, presso il Tribunale di Bergamo, per € 33.957,94 oltre interessi e spese di procedura. In particolare, esponevano che:
- secondo la prospettazione dell'ingiungente il credito sarebbe derivato dal saldo debitore del conto corrente n.016/262194, intestato a
[...]
stipulato presso la Cassa Rurale di Credito Cooperativo Controparte_4
di e determinato dal “ sbf/anticipo fatture senza CP_1 Parte_4
notifica/ anticipo export di € 30.000,00, con scadenza 16.10.2014” e garantito dagli opponenti a mezzo di fideiussioni omnibus, per l'importo massimo di € 39.000,00, rilasciate a garanzia di tutte le obbligazioni della società correntista in data 8.7.2011, con integrazione in data 17.8.2012
( e in data 17.8.2012 ( e;
Parte_2 Pt_3 Pt_1
- i contratti di fideiussione erano nulli, in quanto conformi allo schema
ABI dichiarato illegittimo alla luce del provvedimento n. 55 del 2.5.2005
di Banca d'Italia, che aveva ritenute illecite le clausole di cui agli articoli
2 (clausola di sopravvivenza) 6 (clausola di revivescenza) e 8 (clausola di rinuncia ai termini di cui all'art.1957 cc) del modello citato;
- le fideiussioni sottoscritte da e dalla contenevano Parte_2 Pt_3
all'art.1 le clausole di revivescenza e sopravvivenza, mentre l'art. 1957 cc non era stato derogato;
la fideiussione sottoscritta da Parte_1
conteneva invece agli articoli 2, 6 e 8 le clausole citate, confermandosi quindi che tutte le fideiussioni erano pienamente conformi al modello illegittimo;
- era inoltre mancata tra le parti qualsiasi forma di negoziazione delle clausole citate;
- data la nullità della clausola di rinuncia ai termini di cui all'art.1957 cc e la sua assenza nei contratti di fideiussione sottoscritti da e Pt_3 Pt_2
doveva dichiararsi “l'estinzione, nullità, inefficacia” delle
[...]
garanzie, non avendo la Banca ricorrente agito nei confronti della debitrice principale nel termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale;
non era peraltro sufficiente a interrompere il decorso del termine semestrale una diffida stragiudiziale ma era invece necessaria una diffida giudiziale;
il termine decadenziale era decorso dal 16.10.2014,
come precisato nella comunicazione di revoca e di messa in mora allegata dalla stessa in sede monitoria, ovvero dalla data della missiva, ossia CP_2
11.11.2014 ed il ricorso era stato depositato solo nel gennaio 2019;
- le garanzie erano inoltre inefficaci per invalidità dell'obbligazione principale, in quanto la non aveva prodotto, come era suo onere, la CP_2
documentazione contrattuale e contabile comprovante il rapporto,
dall'inizio all'ingiunzione, onde poter verificare correttezza e legittimità
degli interessi applicati;
- la non aveva prodotto alcun contratto di castelletto di sconto;
CP_2
pertanto gli opponenti si riservavano di contestare fin da subito la legittimità dei contratti eventualmente prodotti, nonché di contestare il mancato rispetto delle norme antiusura, del divieto di anatocismo,
dell'adeguamento alla delibera CICR e della relativa informativa al cliente, nonché l'eventuale applicazione di commissione di massimo scoperto e di altre clausole e prassi illegittime;
tanto premesso, si opponevano pertanto alla concessione della provvisoria esecutività del decreto opposto e chiedevano accertarsi e dichiararsi la invalidità, inefficacia, nullità delle fideiussioni omnibus nonché delle singole clausole illegittime in esse contenute e revocarsi il decreto ingiuntivo opposto;
in subordine, determinare l'esatto ammontare del dare-avere tra le parti, previa eventuale ctu, con vittoria di spese.
Si costituiva in data 17.10.2019 Bcc Gestione Crediti – Società Per La
Gestione Dei Crediti – SPA, quale procuratrice della
[...]
denegando la Controparte_1
ricostruzione attorea e asserendo al contrario che:
- la censura di conformità delle fideiussioni a uno schema vietato era infondata e smentita da controparte stessa che, a pag. 9 dell'atto di citazione (punto 2.1), ammetteva che una delle tre clausole (ossia la clausola derogatoria all'art. 1957 c.c.), che, a suo dire, avrebbero dovuto dimostrare la conformità delle garanzie allo schema anticoncorrenziale,
non era nemmeno presente nel testo della fideiussione sottoscritta da
Pt_1
- non vi era alcuna prova che lo schema contrattuale esaminato dalla Banca
d'Italia fosse stato “applicato in modo uniforme” dalle banche, né del fatto che la Cassa Rurale – Banca di Credito Cooperativo di Treviglio soc. coop.
avesse mai adottato quello schema, tantomeno nelle fideiussioni del 2011
e del 2012 in causa;
la giurisprudenza ex adverso citata riguardava infatti una garanzia rilasciata anteriormente al provvedimento, ricalcata proprio sullo schema dichiarato illegittimo;
- la non si stava avvalendo delle clausole contestate;
peraltro la CP_2
clausola “a prima domanda” era del tutto lecita, non essendo altro che la fonte pattizia di una garanzia autonoma;
- non era possibile ravvisare una nullità contrattuale anche in caso di conformità delle garanzie allo schema ABI1, e nella denegata ipotesi in cui così non fosse stato, poteva dichiararsi al più la nullità parziale del contratto, ai sensi dell'art. 1419 c.c., limitatamente a tali clausole, in quanto controparte non aveva dedotto l'estensione all'intero negozio degli effetti della nullità delle singole clausole;
- anche dichiarata la nullità dell'intero contratto, sarebbe stata comunque possibile la conversione della garanzia, ai sensi dell'art. 1424 c.c., in una ordinaria fideiussione ai sensi degli artt. 1936 segg. c.c., sempre per la considerazione che le parti, se avessero conosciuto la causa di nullità,
avrebbero comunque inteso garantire gli affidamenti della
[...]
con una garanzia “di firma” degli opponenti;
Controparte_4
- il termine di cui all'art. 1957 cc non era applicabile al caso di specie in quanto esso sarebbe stato applicabile solo qualora la fideiussione fosse correlata alla scadenza dell'obbligazione principale;
controparte neppure deduceva che nei testi costitutivi delle garanzie esistesse una previsione del genere;
la clausola non era peraltro rinvenibile in alcun punto delle due scritture, anche perché le due fideiussioni erano espressamente correlate all'integrale soddisfacimento del debito, senza alcun legame con la scadenza del credito nei confronti della Controparte_4
- poiché le garanzie prestate erano autonome, gli opponenti non potevano sollevare contestazioni inerenti ai rapporti bancari della debitrice principale, nell'interesse della quale avevano rilasciato la garanzia;
la clausola de qua precludeva, comunque, la facoltà di opporre eccezioni quantomeno sino all'integrale pagamento. Essa, infatti, anche se non fosse stata sufficiente a configurare un contratto autonomo di garanzia, sarebbe stata una clausola solve et repete, specificamente sottoscritta;
- erano stati prodotti comunque gli estratti conto integrali dall'inizio del rapporto, e il contratto di conto corrente era già stato prodotto sin dal ricorso per ingiunzione. Il conto era l'unico rapporto su cui erano stati conferiti gli altri, e per provare in sede monitoria il credito era più che sufficiente l'estratto certificato ex art. 50 TUB come da espressa previsione normativa;
inoltre, il conteggio con il quale la aveva CP_2
depurato l'effetto anatocistico dalle poste ingiunte non era stato oggetto di contestazioni puntuali;
- poiché le difese avversarie non erano fondate su prova scritta o di pronta soluzione, doveva concedersi la provvisoria esecutività al decreto opposto.
Con provvedimento del 13 novembre 2019 e comunicato il 14 novembre
2019, il Tribunale concedeva la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto ed assegnava i termini di cui all'art. 183, comma 6,
c.p.c..
La causa era istruita documentalmente;
in particolare in sede di seconda memoria di cui all'art.183 c.VI la Banca produceva la lettera-contratto datata 18.10.2013 di concessione di fido mediante sconto/anticipazione sbf;
le relative condizioni economiche;
la lettera in data 18.10.2013 di fido promiscuo.
In data 11.11.2021 il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica,
ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando con sentenza n.2045/2021 decideva nei termini che seguono:
“ - rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto;
- rigetta le altre domande, eccezioni ed istanze proposte dalle parti;
- condanna gli opponenti in solido a rifondere alla opposta le spese
processuali, che liquida in € 6.738,00 per compenso professionale di
avvocato, oltre al rimborso delle spese forfettarie al 15%, I.V.A. e C.P.A.,
se dovuti;
- condanna gli opponenti in solido a versare alla opposta la somma di €
2.246,00 ex art. 96, III c., c.p.c..”
In particolare il Tribunale stabiliva che:
- era pacifico e documentalmente provato che il 11.07.2011
[...]
Contr aveva aperto presso la di il conto corrente Controparte_4 CP_1
di corrispondenza nr. 016/262194, regolato secondo le condizioni espressamente prevedute in contratto in ordine agli interessi creditori e debitori, alle commissioni ed ad ogni altra spesa;
erano altresì in atti tutti gli estratti di conto corrente dalla sua apertura alla chiusura, nonché il contratto di affidamento utilizzabile mediante sconto/anticipazione s.b.f.
del 18.10.2013 ed il “fido promiscuo” in pari data con le relative condizioni economiche;
parimenti erano in atti i contratti di fideiussione;
- in ordine alla eccepita nullità delle clausole fideiussorie, perché stipulate in conformità allo schema di contratto predisposto dall'ABI, era assorbente il rilievo della omessa tempestiva produzione, da parte degli opponenti, sia del provvedimento dell'Autorità di Vigilanza, sia del parere dell'AGCM al quale detto provvedimento prestava adesione: essi erano provvedimenti ed atti amministrativi, sottratti al principio iura novit curia
e non valutabili dal giudice ove non ritualmente versati in giudizio;
- la riproduzione di clausole giudicate lesive della concorrenzialità del mercato non poteva essere assunta quale premessa per ipotizzare la nullità
del contratto a valle per contrarietà a norme imperative, ai sensi dell'art. 1418 primo comma, c.c; infatti per quanto la definizione di “intese”,
contenuta nell'art. 2 l. n. 287/1990, fosse sicuramente molto ampia,
essendo inclusiva non solo degli “accordi”, ma anche delle mere “pratiche concordate” aventi come oggetto o per effetto di impedire o falsare in modo consistente il gioco della concorrenza, pareva comunque chiaro che il riferimento fosse da intendersi esclusivamente alle intese tra imprese in concorrenza e non interferisse, conseguentemente, sull'esecuzione dei rapporti commerciali tra queste ultime e i contraenti terzi;
per configurare una simile nullità derivata sarebbe infatti stato necessario che dette norme avessero disciplinato direttamente elementi intrinseci alla fattispecie negoziale, conformandone la struttura o il contenuto, ovvero avessero imposto determinate condizioni di liceità della stipulazione;
sarebbe stato inoltre necessaria la sussistenza di un vincolo di dipendenza funzionale indissolubile tra i due rapporti o, quantomeno, di un collegamento negoziale oggettivamente apprezzabile;
- per la configurazione di un collegamento negoziale in senso tecnico, dal quale derivare l'unitarietà della fattispecie, era necessaria la ricorrenza di un duplice requisito: uno oggettivo, ovverosia il nesso teleologico tra i negozi, finalizzati alla regolamentazione degli interessi reciproci delle parti;
l'altro soggettivo, costituito dal comune intento pratico dei contraenti di volere non solo l'effetto tipico dei singoli negozi, ma anche il coordinamento tra di essi, con la finalità di realizzare un obiettivo ulteriore, autonomo dal punto di vista causale e trascendentale rispetto agli effetti tipizzati di ciascuno dei negozi posti in essere;
-i contratti stipulati tra la singola impresa e il singolo cliente derivavano dall'autonomia privata dei contraenti, che, in quanto tale, ben poteva recepire, all'interno del regolamento contrattuale, anche le singole clausole riproduttive dell'illecita determinazione anticoncorrenziale;
ne derivava l'impossibilità di individuare un nesso di dipendenza della fideiussione attenzionata con la deliberazione dell'ABI né, tantomeno, un vero e proprio collegamento negoziale;
- nei testi contrattuali non era presente alcun oggettivo richiamo alla deliberazione dell'ABI di approvazione del modello standardizzato di fideiussione omnibus;
né risultava alcun vincolo dell'Istituto di credito stipulante al rispetto dello schema nella contrattazione con terzi;
per converso, era comprovato a livello esperienziale, come le banche avessero concluso molteplici contratti di fideiussione aventi contenuto difforme rispetto al summenzionato modello;
si trattava pertanto di una prassi e non già di un accordo giuridicamente vincolante
- il fatto che l'impresa correntista potesse uniformare la propria manifestazione di autonomia privata al programma violativo della disciplina antitrust non appariva sufficiente a privare il successivo contratto a valle di un'autonoma ragion d'essere;
- la fideiussione doveva peraltro ritenersi lecita in quanto, anche a voler ammettere che l'istituto di credito avesse perseguito, con la contrattazione individuale, come fine ultimo quello di alterare a suo favore il mercato (o di ottenere un extraprofitto), ponendo, di fatto, in essere una condotta anticoncorrenziale, il cliente – fideiussore aveva stipulato il contratto per soddisfare un proprio interesse, perfettamente coerente con il fine tipico dell'operazione realizzata;
il motivo illecito sarebbe stato pertanto al più
unico, ascrivibile all'imprenditore, sicuramente non comune e non condiviso dall'altro contraente: irrilevante, quindi, a norma dell'art. 1345
c.c.;
- l'inosservanza di norme, anche imperative, che imponessero o, al contrario, precludessero alle parti di porre in essere alcuni comportamenti e che, al contempo, non fossero corredate, sul piano strettamente sanzionatorio, da specifiche ipotesi di nullità testuali, non poteva determinare la nullità dell'atto negoziale eventualmente posto in essere in loro violazione;
né si poteva ipotizzare, per tenere indenne il consumatore da effetti pregiudizievoli in esito alla caducazione del contratto, una qualche nullità di protezione, con una legittimazione relativa, difficilmente compatibile con l'impianto della nullità virtuale, ex art. 1418, primo comma, c.c.; per aversi nullità, non bastava la semplice violazione della norma imperativa dell'art. 2 l. n. 287/1990, ma occorreva che, per effetto di tale violazione, si fosse determinata una situazione di oggettiva incompatibilità tra il precetto posto dalla disposizione antimonopolistica e la regola negoziale contenuta nei contratti a valle dell'intesa; tale circostanza non si era verificata in quanto la proibizione dettata dalla legge antitrust non condannava in maniera diretta il contenuto degli atti negoziali, ma un comportamento che si poneva a monte di questi;
residuava la sola pretesa risarcitoria;
- la nullità delle clausole delle fideiussioni non avrebbe comunque provocato nullità dell'intero contratto ai sensi dell'art. 1419, I c., c.c., non essendo stato dedotto né comprovato che le parti non avrebbero stipulato le fideiussioni senza le clausole colpite dalla nullità; la circostanza era comunque irrilevante posto che le clausole la cui nullità era stata eccepita dagli opponenti non avevano trovato concreta applicazione, poiché
l'opposta aveva provveduto tempestivamente, nel rispetto del termine ex art. 1957 c.c., a richiedere alla debitrice principale, così come ai garanti, il rientro dalla esposizione debitoria con la raccomandata a.r. del
11.11.2014, regolarmente ricevuta dai destinatari;
- infine, i garanti dovevano qualificarsi come garanti autonomi sulla base del tenore dell'art. 7 della fideiussione del 08.07.2011 e dell'art. 5 della fideiussione del 17.08.2012, in forza dei quali “il fideiussore è tenuto a
pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta, quanto
dovutole per capitali, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio”, non rilevando l'assenza della clausola “senza eccezioni”;
- pertanto l'opposizione doveva essere respinta e gli opponenti condannati al pagamento delle spese del giudizio e al risarcimento del danno per lite temeraria.
e hanno Parte_1 Parte_2 Parte_3
proposto appello in data 13.12.21 affidandosi a sette motivi d'appello,
proponendo istanza di sospensione ex art. 283 cpc e insistendo per l'invalidità, l'estinzione, l'inefficacia, o la nullità delle fideiussioni omnibus e dei relativi atti integrativi, come azionati dalla Banca ricorrente,
nonchè di tutti i contratti bancari dedotti, nonché per la revoca della condanna ai sensi dell'art.96 c.III cpc.
In data 23.3.22 si è costituita Bcc Gestione Crediti – Società Per La
Gestione Dei Crediti – SPA, quale mandataria della
[...]
, insistendo per Controparte_1
l'inammissibilità dell'istanza di sospensiva, per il rigetto dell'appello nel merito e per la vittoria di spese e compensi. All'udienza del 12.2.25 i difensori delle parti hanno concluso come in epigrafe e la causa è stata posta in decisione, con la concessione dei termini ai sensi dell'articolo 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo gli appellanti censurano l'erronea affermazione da parte del primo giudice secondo cui gli opponenti non avevano tempestivamente prodotto il modello Abi dichiarato da Banca d'Italia
illegittimo con provvedimento n. 55 del 2.5.2005 per violazione della normativa antitrust, argomentando per converso che il provvedimento sarebbe stato prodotto in allegato all'atto di citazione di primo grado.
Con il secondo motivo si dolgono della statuizione del primo giudicante secondo la quale la riproduzione di clausole giudicate lesive della concorrenzialità del mercato nell'ambito della stipulazione di intese “a monte” non può riverberarsi (e dunque avere una incidenza) sui contratti stipulati “a valle” comportando la nullità di questi ultimi, in quanto tra le intese lesive della concorrenza e le fideiussioni omnibus non vi è
collegamento negoziale. Sostengono, in particolare, che il giudice abbia erroneamente ritenuto necessario interrogarsi sulla incidenza delle intese anticoncorrenziali rispetto ai singoli contratti stipulati dalle Banche con gli utenti, laddove una corretta interpretazione dell'art. 101 TFUE
escluderebbe la necessità di siffatta indagine;
sarebbe invece sufficiente che l'oggetto dell'accordo sia anticoncorrenziale perché esso sia nullo.
Inoltre, sarebbe stata l'Autorità garante della concorrenza (Banca D'Italia) ad aver ritenuto che non fosse necessario indagare degli effetti dell'accordo tra banche in ordine allo schema ABI, stante l'importanza e la gravità ex se del rilevato comportamento.
Lamentano, altresì, l'erroneità e la mancata argomentazione dell'affermazione del giudice di primo grado per cui non sussisterebbe collegamento negoziale tra il contratto “a monte” e quello “a valle”; in particolare sostengono che ritenendo il contraente estraneo all'intesa,
nonostante questi subisca un pregiudizio per effetto di un'intesa vietata, di cui il contratto fideiussorio inevitabilmente costituisce l'esito, si giungerebbe alla conseguenza assurda per cui si farebbero sopravvivere gli effetti stessi dell'intesa, rendendo vani gli obbiettivi di difesa e promozione del mercato, propri del diritto della concorrenza.
Con il terzo motivo censurano la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di prime cure afferma che l'unico rimedio esperibile a fronte di intese anticoncorrenziali è quello risarcitorio, esperibile nelle forme dell'azione individuale o collettiva.
Puntualizzano che tale affermazione sarebbe contraddetta dal disposto dettato dell'art. 2, ultimo comma della L. n. 287/90 - il quale prevede che le intese vietate siano “nulle ad ogni effetto” - ma anche in contrasto con la stessa ratio della disciplina anticoncorrenziale, il cui scopo non sarebbe semplicemente quello di esigere prestazioni, ma quello di pretendere dei risultati (un mercato in cui la concorrenza non sia falsata) e di escluderne altri (un mercato in cui la concorrenza sia limitata). In questa prospettiva il risarcimento tutelerebbe le singole vittime ma non l'interesse generale al corretto gioco della concorrenza.
Con il quarto motivo sostengono l'erroneità della sentenza nella parte in cui il giudice di primo grado statuiva che la nullità delle singole clausole non avrebbe comunque comportato la nullità dell'intero contratto, ai sensi dell'art.1419cc, non essendo stato dedotto né comprovato che le fideiussioni non sarebbero state stipulate in loro assenza.
Argomentano in particolare che esisterebbe un forte e pacifico interesse da parte della Banca al mantenimento di suddette clausole, essendo sottese a tale interesse questioni attinenti non solo all'acquisizione della garanzia in sé, ma anche all'erogazione del credito che ne è a monte. Queste
clausole sono state, infatti, giudicate dalla Banca d'Italia lesive della concorrenza in quanto incidono su aspetti essenziali del rapporto contrattuale, addossando al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa, imponendo segnatamente al garante oneri diversi da quelli stabiliti dalle norme del codice civile, quali la rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c. (art. 6) e la permanenza dell'obbligazione fideiussoria a fronte delle vicende estintive e delle cause di invalidità che possono riguardare il pagamento del debitore principale o la stessa obbligazione principale garantita (2 e 8). Così, accertato che le clausole in sè
altererebbero significativamente l'assetto equilibrato degli interessi alla base della disciplina civilistica della fideiussione, ne deriverebbe de plano
che in loro assenza il contratto non sarebbe neanche stato proposto.
L'essenzialità delle censurate clausole sarebbe desumibile proprio dalla diffusione uniforme del modello e dal carattere falsato della concorrenza,
sintomatici del fatto che la banca non sarebbe disponibile al rilascio di garanzie diverse o comunque prive delle clausole censurate.
Con il quinto motivo gli appellanti si dolgono dell'erroneità del provvedimento impugnato nella parte in cui il giudice afferma che la
Banca aveva tempestivamente richiesto il rientro dell'esposizione debitoria ai sensi dell'art.1957 cc alla debitrice principale e ai suoi garanti.
Sostengono in particolare che il giudice avrebbe erroneamente ritenuto la comunicazione in data 11 novembre 2014 (cfr. doc. 5 del fascicolo monitorio) come idonea a interrompere il decorso del termine citato, in quanto una mera diffida stragiudiziale non sarebbe a ciò idonea;
in ogni caso avrebbe errato nel non considerare non solo che le istanze dovevano essere proposte, ma altresì che dovevano essere continuate, circostanza che non si sarebbe verificata in quanto il ricorso per decreto ingiuntivo era stato depositato a distanza di 5 anni da detta missiva.
Con il sesto motivo gli appellanti censurano l'affermazione del primo giudicante con cui questi qualifica le fideiussioni de quibus come contratti autonomi di garanzia e, per effetto di tale qualificazione, afferma la non operatività dell'art. 1957 c.c. Il ragionamento del Giudice non sarebbe corretto laddove sostiene che la sola presenza della clausola a prima richiesta, (senza l'ulteriore clausola senza eccezioni) sia di per sé
sufficiente a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia.
Al contrario, una mera clausola di "pagamento a prima richiesta" non avrebbe rilievo decisivo per la qualificazione di un negozio come
"contratto autonomo di garanzia" o come "fideiussione", potendo tali espressioni riferirsi ad entrambe le fattispecie;
inoltre non essendo la clausola di pagamento “a prima richiesta” incompatibile con l'applicazione dell'art. 1957 c.c., spetterebbe al giudice di merito accertare la volontà in concreto manifestata dalle parti all'atto della stipula.
Nel caso di specie, la volontà delle parti sarebbe certamente quella di rilasciare una fideiussione e non un contratto autonomo di garanzia, come si desumerebbe dal nomen iuris del contratto;
in ogni caso, sarebbe stato onere della banca allegare ulteriori elementi che conducessero ad una qualificazione del negozio in termini di garanzia autonoma.
Infine relativamente alle due fideiussioni il Giudice Persona_1
avrebbe dovuto considerare la mancanza di deroga all'art. 1957 non solo come elemento interpretativo ulteriore e dirimente per escludere la ricorrenza di un contratto autonomo di garanzia (avendo evidentemente le parti voluto ulteriormente mantenere l'accessorietà tra le obbligazioni)
ma, per tutte le considerazioni sopra esposte, avrebbe dovuto de plano dichiarare l'estinzione della garanzia ex art. 1957 c.c., poiché in quei testi contrattuali esso non era stato derogato, senza che neppure porsi la questione della nullità per violazione della normativa antitrust. *****
Preliminarmente si rileva che in sede di atto di citazione di primo grado gli opponenti, odierni appellanti, hanno eccepito l'invalidità
dell'obbligazione principale per mancanza della documentazione contrattuale e contabile relativa al rapporto contrattuale dedotto in giudizio, riservandosi di dedurre, all'esito della loro produzione, in merito alla legittimità dei contratti bancari eventualmente prodotti, nonché al mancato rispetto delle norme antiusura, del divieto di anatocismo,
dell'adeguamento alla delibera CICR e della relativa informativa al cliente, nonché dell'applicazione di commissione di massimo scoperto e di altre clausole e prassi illegittime.
Nessuna allegazione in merito è intervenuta nel corso del giudizio.
Con l'atto di appello, gli appellanti non hanno sottoposto a censura alcuna l'affermazione del Tribunale che, con riferimento alla mancata produzione dei contratti, ha sottolineato che l'istituto di credito aveva versato in giudizio il contratto di conto corrente di corrispondenza n. 016/262194 e di tutti gli estratti conto sin dalla data della sua apertura, nonché del contratto di affidamento utilizzabile mediante sconto/anticipazione s.b.f.
del 18.10.2013 e del “fido promiscuo” in pari data con le relative condizioni economiche.
Gli appellanti si sono ,infatti, limitati a riproporre le medesime conclusioni già proposte in primo grado - “Accertare e dichiarare, anche in via di
eccezione, la invalidità, l'estinzione, l'inefficacia, nullità delle fideiussione omnibus e del relativo atto integrativo come azionati dalla
Banca ricorrente e di tutti i contratti bancari dedotti nel presente giudizio,
anche ai sensi dell'art. 1429 c.c., nonché delle singole clausole illegittime
in essi contenute e di ogni altro eventuale rapporto che dovesse risultare
all'esito dell'espletanda istruttoria…” – senza tuttavia nulla allegare,
anche in questo grado, in ordine alle eccepite invalidità, neppure in merito all'usura. Come affermato dalla Cassazione con indirizzo costante e recentemente ribadito, “L'onere di allegazione, peraltro, non può ritenersi
neutralizzato dalla rilevabilità d'ufficio dell'usura, poiché il rilievo
d'ufficio costituisce una valutazione di diritto, operata dal giudice ed
ulteriore rispetto a quella delle parti, che tuttavia può trovare
applicazione solo in relazione ad un fatto già compiutamente allegato, e
non consente in alcun modo, in forza del principio dispositivo, di rilevare
fatti non allegati dalle parti (cfr. Cass., SU, n. 26242 del 2014). La ragione
di ciò è evidente: in mancanza di uno specifico parametro di fatto, è
impossibile qualunque valutazione di diritto”(Sez. 1, Ordinanza n. 8669
del 2025).
Le domande suddette, riproposte in appello, vanno, pertanto, respinte.
Per ragioni di carattere logico-giuridiche si tratta per primo il sesto motivo
d'appello, che è fondato e va accolto
Il discrimine tra contratto autonomo di garanzia e fideiussione a prima richiesta non deve essere tracciato attribuendosi prioritaria rilevanza alla locuzione adottata dalle parti. E, infatti, la previsione del pagamento a prima richiesta, ancorché
eventualmente accompagnato alla rinuncia al beneficio della preventiva escussione ex art.1944 cc, non comporta sempre, quale automatica conseguenza, quella della configurazione del rapporto come di garanzia autonoma: l'affermazione che in tal senso appare espressa dalle SS.UU.
della Suprema Corte (Cass. 3947/2010) va, infatti, correlata ad un altro,
ben più pregnante, principio, espresso nella medesima sentenza, quello secondo cui “il contratto autonomo di garanzia (cd Garantievertrag),
espressione dell'autonomia negoziale ex art.1322 cod.civ., ha la funzione
di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato
adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, che può
riguardare anche un fare infungibile (qual è l'obbligazione
dell'appaltatore), contrariamente al contratto del fideiussore, il quale
garantisce l'adempimento della medesima obbligazione principale e
prestazione dovuta dal garante;
inoltre, la causa concreta del contratto
autonomo è quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio
economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione
contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no,
mentre con la fideiussione, nella quale solamente ricorre l'elemento
dell'accessorietà, è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della
medesima prestazione principale. Ne deriva che, mentre il fideiussore è
un “vicario” del debitore, l'obbligazione del garante autonomo si pone in
via del tutto autonoma rispetto all'obbligo primario di prestazione,
essendo qualitativamente diversa da quella garantita, perché non necessariamente sovrapponibile ad essa e non rivolta all'adempimento
del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto
mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro
predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del
debitore”. La distinzione, in base al predetto criterio, opera, con riguardo al confronto tra la prestazione dedotta in garanzia e quella da essa appunto garantita;
ciò che differenzia le due fattispecie è dunque la causa, che nel caso di fideiussione si sostanzia nella richiesta di adempimento, rivolta al garante anziché all'obbligato principale (con ciò manifestandosi il carattere di accessorietà rispetto all'obbligazione principale), mentre nel caso di garanzia autonoma si realizza nella richiesta di una prestazione diversa, di regola costituita da un indennizzo predeterminato (in buona sostanza una penale non riducibile), svincolato dalla prestazione oggetto del rapporto fondamentale così come dalla stessa commisurazione della natura dell'inadempimento (ritardo, inesattezza, incompletezza) e dalla sua maggiore o minore gravità. Nella logica della pura e semplice traslazione del rischio economico dell'affare.
Recentemente, inoltre, la Suprema Corte ha affermato che “L'inserimento
in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento "a prima
richiesta e senza eccezioni" vale di per sé a qualificare il negozio come
contratto autonomo di garanzia, essendo tale clausola incompatibile con
il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione,
salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto
della convenzione negoziale, non desumibile, peraltro, dalla semplice circostanza che il garante si sia costituito "fideiussore solidale", atteso
che la menzionata rinuncia alle eccezioni contrasta con l'assunzione di un
impegno solidale. In particolare, la fideiussione tipica va distinta dalla
polizza fideiussoria, quale contratto dalla natura autonoma, anche
perché, in quest'ultimo caso, il contraente si impegna ad una prestazione
distinta da quella garantita, a nulla rilevando la previsione del diritto di
surroga del garante, la quale è connaturale ad ogni garanzia, autonoma
o accessoria” (Cass. civ. sez VI, ord n. 27619/2022).
Ciò posto, entrambi i documenti prodotto nel fascicolo del monitorio sono denominati come “ lettera di fideiussione a garanzia di qualunque operazione (Fideiussione omnibus) con limitazione d'importo”, il primo datato 12 luglio 2011 e sottoscritto da il secondo datato Parte_1
20.08.2012 e sottoscritto da e , Parte_2 Parte_3
con cui i sottoscrittori si costituivano fideiussori “per l'adempimento di
qualsiasi obbligazione verso codesta banca, dipendente da operazioni
bancarie di qualunque natura, già consentite o che venissero in seguito
consentite”.
L'art. 1 delle condizioni generali di contratto prevede che “il fideiussore
garantisce tutto quanto dovuto dal debitore per capitale, interessi anche
se moratori … ed ogni altro accessorio, nonché per ogni spesa anche se
di carattere giudiziario ed ogni onere tributario”; l'art. 7 nel primo e l'art
5 nel secondo prevedono inoltre che: “il fideiussore è tenuto a pagare
immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio”.
Non è, quindi, dato ravvisare alcuna effettiva distinzione dell'oggetto tra le due obbligazioni (quella del rapporto fondamentale e quella del rapporto di garanzia), né della causa dei due rapporti (tale per cui l'oggetto della garanzia, avente finalità di mera copertura del rischio economico, si presenti come del tutto distinto rispetto a quello dell'obbligazione oggetto del rapporto fondamentale), che sola potrebbe giustificare la qualificazione della garanzia contrattualmente assunta come autonoma: la garanzia è al contrario strutturata proprio mediante l'assunzione, da parte del garante, sia pure entro un predeterminato limite quantitativo, delle medesime obbligazioni che verso la banca ha assunto la debitrice principale.
Si rileva, infine, che nella lettera di fideiussione non è compresa alcuna rinuncia generale del fideiussore a proporre eccezioni che spetterebbero al debitore principale (art.1945 cc), ma soltanto quella ad opporre eccezioni riguardo al momento in cui la banca intenda esercitare la sua facoltà di recedere dai rapporti col debitore (art. 9 e 5).
La deroga alla disciplina di cui all'art.1957 cc – peraltro prevista soltanto da uno dei due contratti - non può costituire argomento a favore della qualificazione del rapporto come garanzia autonoma, perché, se tale fosse,
non vi sarebbe bisogno di prevederla, trattandosi di contratto atipico per il quale non opera la disciplina legislativa relativa alla fideiussione.
Pertanto, la fattispecie in esame va ricondotta alla fideiussione omnibus a prima richiesta, e non a quella del contratto autonomo di garanzia.
Ciò, tuttavia, non può condurre alla riforma della sentenza impugnata e all'accoglimento della domanda di nullità, anche parziale, delle fideiussioni omnibus per violazione della normativa anticoncorrenziale,
stante la infondatezza del primo, secondo, quarto e quinto motivo di gravame proposti per i motivi che di seguito si espongono.
Osserva la Corte che sebbene gli opponenti, odierni appellanti abbiano tempestivamente prodotto in primo grado, allegato all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, il provvedimento n. 55 del 2 maggio
2005 della Banca d'Italia, non hanno prodotto il parere espresso sul modulo ABI da parte dell'Agcm.
Sul punto, recentemente la Suprema Corte ha ritenuto che << La nullità
parziale del contratto di fideiussione "a valle", dipendente da intesa
restrittiva della concorrenza "a monte", è rilevabile d'ufficio a condizione
che risultino dagli atti tutte le circostanze fattuali necessarie alla sua
integrazione e la concreta ricaduta della nullità delle clausole conformi
al modello ABI…>> (Cass. 1851/2025) e ha precisato , in parte motiva,
che, trattandosi della questione della rilevazione officiosa della nullità
parziale del contratto «a valle» dell'intesa anticoncorrenziale, detta rilevazione richiede che risultino dagli atti tutte le circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione tra cui l'esistenza del provvedimento della
Banca d'Italia, oltre che dello schema ABI a cui si riferisce;
esso << in
quanto atto amministrativo andava prodotto dalla parte… … non è un atto normativo e neppure un atto integrativo di atto normativo, ma un
provvedimento regolatorio per il quale – al pari dello «schema ABI» che
lo integra e che non è stato neppure prodotto - certo non vale il principio
iura novit curia;
né, come è stato di recente affermato (v. Cass. n.
30383/2024), può essere invocata «la possibilità per il giudice di far
riferimento in tal caso al 'fatto notorio', non avendo alcun fondamento
ricondurre alla nozione giuridica di 'notorio', ossia al numero dei fatti
conosciuti da un uomo di media cultura, in un dato tempo e luogo, i
provvedimenti sanzionatori indirizzati dalla Banca d'Italia alle banche,
ed essendo viceversa principio consolidato che il ricorso alle nozioni di
comune esperienza (fatto notorio), comportando una deroga al principio
dispositivo ed al contraddittorio, in quanto introduce nel processo civile
prove non fornite dalle parti e relative a fatti dalle stesse non vagliati né
controllati, va inteso in senso rigoroso, e cioè come fatto acquisito alle
conoscenze della collettività con tale grado di certezza da apparire
indubitabile ed incontestabile. Ne consegue che restano estranei a tale
nozione le acquisizioni specifiche di natura tecnica, gli elementi valutativi
che implicano cognizioni particolari o richiedono il preventivo
accertamento di particolari dati, nonché quelle nozioni che rientrano
nella scienza privata del giudice, poiché questa, in quanto non universale,
non rientra nella categoria del notorio, neppure quando derivi al giudice
medesimo dalla pregressa trattazione d'analoghe controversie (Cass. n.
6299/2014; conforme a Cass.n. 16959/2012 e confermata da Cass. n.
33154/2019)» (così sent. cit., in motivazione). Sicché va data continuità alla giurisprudenza di questa Corte per cui in relazione alla contrarietà
alla normativa antitrust di un contratto di fideiussione omnibus posto a
valle di intese anticoncorrenziali è precluso il rilievo officioso della nullità
in appello se la parte interessata non ha tempestivamente prodotto il
provvedimento della Banca d'Italia ed il modello ABI cui lo stesso fa
riferimento onde documentare la conformità a detto modello delle
clausole contrattuali del contratto di fideiussione ritenuto nullo appunto
in ragione di detta conformità (v. da ultimo Cass. 24380/2024, conforme
a Cass. n. 20713/2023)>>.
Ciò già basterebbe per respingere l'appello.
Rileva, in ogni caso, la Corte che la questione posta dagli appellanti è
quella della presenza nei testi delle fideiussioni in questione, di clausole corrispondenti o assimilabili a quelle contestate dal provvedimento di
Banca d'Italia ovvero l'art. 2 “clausola di reviviscenza”, l'art. 6 “rinuncia di cui all'art.1957 c.c.” e l'art. 8 “clausola di sopravvivenza” presenti nello schema ABI risultato contrario alla normativa antitrust e del valore probatorio del provvedimento di Banca d'Italia, ossia se questo possa essere considerato quale prova privilegiata dell'esistenza dell'intesa restrittiva della concorrenza, essendo le garanzie fideiussorie state rilasciate diversi anni dopo l'emanazione del suddetto provvedimento.
Ritiene il Collegio che non si possa presumere la qualificazione tout court delle norme bancarie uniformi ABI in materia di contratti di fideiussione quali intese illecite, posto che il provvedimento di Banca d'Italia ha riguardato lo specifico schema ABI, risultato contrario alla normativa antitrust, e non il complessivo apparato di tali norme in tema di fideiussione. Inoltre, l'accertamento dell'intesa illecita da parte dell'Autorità di vigilanza risale al maggio del 2005 e si fonda su un'istruttoria avviata nel novembre del 2003, ai sensi degli artt. 2 e 14
della legge n. 287/1990, dunque poco meno di un decennio prima della stipula dei patti in esame.
Nel parere espresso sul modulo ABI da parte dell'Agcm si ricava come tale istruttoria abbia permesso di appurare che il contenuto dello schema era stato replicato nei contratti delle banche interpellate e come la diffusione su larga scala delle clausole esaminate non fosse un fenomeno
“spontaneo” del mercato, bensì il frutto di un'intesa esistente tra le banche in tema di contratti.
Come esposto, le fideiussioni in questione sono state sottoscritte in epoca di molto successiva a quella oggetto di osservazione e di rilievo da parte dell'autorità amministrativa.
Al riguardo, non si può attribuire al provvedimento di Banca d'Italia n.
55/2005 valore di prova presuntiva, posto che tale valenza può essere riconosciuta solo con riferimento al comportamento accertato e alla posizione rivestita sul mercato ed al suo abuso per il periodo 2002-2005,
ma non riguardo ad una eventuale sussistenza dell'intesa restrittiva con riguardo alle fideiussioni in esame, stipulate in un periodo ben lontano
(2011 e 2012).
Il mero richiamo al provvedimento di Banca d'Italia, nonché la presenza di tali clausole nelle due fideiussioni in questione non possono ritenersi elementi sufficienti al fine di provare gli elementi costitutivi della fattispecie dell'illecito anticoncorrenziale da parte dell'istituto di credito
(in quella stipulata il 20 agosto 2012 da e Controparte_5
, peraltro, la clausola di deroga all'art. 1957 c.c. non è Parte_3
neppure presente).
Infatti, la presenza nei contratti di garanzia delle clausole oggetto di esame, la cui liceità è pacifica, ben può ricondursi all'esercizio del potere contrattuale del contraente predisponente le condizioni generali del contratto di inserire delle condizioni derogatorie rispetto al regime civilistico e a tutela del credito oggetto di garanzia, interesse senz'altro meritevole ai sensi dell'art. 1322 co. 2 c.c., senza che ciò possa ritenersi necessariamente frutto della persistenza della intesa anticoncorrenziale lesiva del mercato accertata del 2005 o di una nuova intesa fondata tra operatori del medesimo settore finalizzata a compromettere la concorrenzialità del mercato.
La conclusione che precede ha trovato conferma nella recentissima pronuncia della SC (Cass. sent. 1851/2025), secondo cui una delle circostanze fattuali necessarie all'integrazione della nullità parziale è
“l'epoca di stipulazione della fideiussione, che deve essere stata stipulata
entro l'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della
Banca d'Italia, evidente essendo che detto accertamento, operato nel
2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente,
in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di modo che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005,
l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa
anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento
precedente, bensì offrendone altra e specifica prova”.
In sostanza, la giustificazione della presenza delle predette clausole, a distanza di anni dal provvedimento della Banca d'Italia, non può essere necessariamente correlata alla intesa oggetto di quell'accertamento, alla protrazione dei suoi effetti ovvero alla esistenza di una nuova intesa lesiva del mercato, di cui non si hanno elementi, se non l'invocato provvedimento quale “prova privilegiata”, ben potendo tale giustificazione essere rinvenuta nella rilevanza di tali clausole nell'economia del contratto attesa la liceità in sé del comportamento dell'istituto bancario nel predisporre un regolamento contrattuale derogativo del sistema codicistico e di maggior tutela rispetto alle ragioni del proprio credito (cfr. Cass. 2025 cit.).
Nel caso di specie, i fideiussori si sono limitate a dedurre la conformità
delle clausole presenti nella propria fideiussione allo schema ABI e la conseguente nullità della fideiussione, riportando la giurisprudenza in materia, senza null'altro aggiungere in merito e offrire di provare in altro modo la dedotta intesa anticoncorrenziale.
In ogni caso, l'eventuale presenza di clausole ricomprese nello schema
ABI del 2003 dichiarato in violazione della disciplina antitrust avrebbe potuto comportare unicamente la nullità parziale delle singole clausole e non la nullità totale dell'intero contratto di fideiussione. Al riguardo le Sezioni Unite, con la pronuncia n. 41994/2021, hanno chiarito che:
parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole
contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101
del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della
legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che
riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata -
perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia
desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà
delle parti>>.
Nella specie, gli appellanti mai hanno dedotto “una diversa volontà delle parti” nei termini sopra indicati.
La nullità parziale delle clausole sarebbe, comunque, irrilevante nel caso di specie in quanto, anche ove fondata, ciò non estinguerebbe la garanzia,
come invocato dagli appellanti.
Gli appellanti, infatti, premesso che la Banca ha semplicemente comunicato con raccomandata la revoca dei rapporti in data 11 novembre
2014 alla debitrice e ai fideiussori, depositando il ricorso per decreto ingiuntivo solo in data 31 gennaio 2019, invocano la loro liberazione dalla garanzia ai sensi dell'art. 1957 cod. civ. e, dunque, l'operatività della decadenza prevista nell'ipotesi di mancata tempestiva proposizione da parte del creditore di istanze a tutela del credito nei confronti del debitore garantito.
Nel rigettare la prospettata eccezione, il Tribunale ha affermato, in primo luogo, <
hanno trovato applicazione nella fattispecie in esame, avendo l'opposta, in particolare, provveduto tempestivamente, nel rispetto del termine ex art. 1957 c.c., a richiedere alla debitrice principale, così come ai garanti, il rientro dalla esposizione debitoria con la raccomandata a.r. del
11.11.2014, regolarmente ricevuta dai destinatari – vd- sub doc. n. 5 fasc.
monitorio).
Il Tribunale ha, poi, rilevato come in ogni caso gli opponenti dovessero qualificarsi come “garanti autonomi” della debitrice, sicché l'art. 1957 c.c.
non poteva operare.
Pur convenendosi con gli appellanti che la qualificazione delle garanzie in questione come “contratti autonomi di garanzia” non sia condivisibile per i motivi ampiamente esposti in occasione dell'esame del primo motivo,
ciò non di meno deve escludersi che, anche nel caso in cui la clausola di deroga all'art. 1957 c.c., peraltro prevista nel solo contratto del 2011, fosse da ritenere nulla, ciò avrebbe comportato l'estinzione della garanzia e lo stesso vale per la fideiussione del 2012, che tale deroga neppure prevede.
Entrambi i contratti di fideiussione prevedono, infatti, la clausola di pagamento “a semplice richiesta scritta” (punto n. 7 del contratto del 2011,
punto 5 del contratto del 2012), da intendersi quale clausola solve et
repete, che, come tale, impone al garante di non ritardare il pagamento opponendo eccezioni inerenti al rapporto principale.
Con lettera del 11.11.2014, ricevuta dalla debitrice principale e dai garanti,
ha comunicato la revoca degli affidamenti e il recesso dal rapporto CP_2 di conto corrente, chiedendo anche il rientro dalla esposizione debitoria;
ha successivamente azionato in via giudiziale il credito con ricorso per decreto ingiuntivo depositato il 31 gennaio 2019.
E' ormai principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che <in
presenza della clausola a prima richiesta, onde evitare la decadenza
prevista nell'art. 1957 cod. civ., non è necessario che il termine sia
osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale, atteso che,
diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole
contrattuali, non potendosi considerare "a prima richiesta"
l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio. Difatti,
soltanto la presenza di una clausola contrattuale non solo con riferimento
al termine decadenziale, ma anche alla prevista modalità di esercizio
dell'azione, potrebbe, previa, naturalmente, valutazione del caso di
specie, giustificare la conclusione che, ferma la natura a prima richiesta
della garanzia, l'impedimento della decadenza esiga l'azione in sede
giurisdizionale (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13078 del 21/05/2008; Cass. Sez.
3 - , Sentenza n. 22346 del 26/09/2017; Cass.Sez. 3 -, Ordinanza n. 30185
del 14/10/2022)>> e ciò a maggior ragione nel caso in cui
<<l dell cod. civ. non deriva da una scelta pattizia>
ma dalla pronuncia di nullità parziale della clausola derogatoria
contenuta nel negozio di garanzia (perché ritenuto conforme allo schema
ABI giudicato come anticoncorrenziale dall'autorità garante)>> in quanto
della decadenza si determina anche solo con un'attività extragiudiziale, e dunque non solo iniziando l'azione giudiziaria nei confronti del debitore
principale, ma anche soltanto rivolgendo al fideiussore la richiesta di
adempimento (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13078 del 21/05/2008), poiché se
il rinvio si intendesse anche alla previsione di un'azione giudiziale, la
garanzia non sarebbe più a prima richiesta, essendovi palese
contraddizione nel postulare che una volontà contrattuale di imporre al
garante l'adempimento dell'obbligazione di garanzia a semplice richiesta
e senza possibilità di eccezioni (Cass. Sez. 3 Sentenza n. 22346 del
26/9/2017)>> (cfr. Cassazione civile sez. III, 27/02/2025, ud. 10/01/2025,
dep. 27/02/2025, n.5179).
Inconferente è, invece, il richiamo alla recente sentenza della SC 2.4.2025
n. 8733 contenuto negli scritti conclusionali degli appellanti, che non riguarda una fideiussione a prima richiesta.
Poiché tale termine è stato osservato posto che in data 11 novembre 2014
la ha comunicato tanto alla debitrice principale quanto ai garanti la CP_2
scadenza del fido ed il saldo passivo del rapporto di conto corrente e contestualmente ha intimato il pagamento dell'importo residuo dovuto,
con ciò il garante è stato reso edotto del mancato adempimento da parte del debitore principale e gli è stato intimato il pagamento immediato entro
15 giorni.
La eccezione di decadenza della Banca dalla garanzia ai sensi dell'art. 1957 c.c. è, quindi, infondata e va respinta.
Rimane da esaminare il settimo motivo di gravame con cui gli appellanti si dolgono dell'erroneità della condanna ai sensi dell'art. 96 c.III cpc, in quanto sussistevano contrasti giurisprudenziali non ancora composti, sulle medesime questioni che erano state sottoposte all'attenzione del
Tribunale.
Il motivo è fondato.
Le questioni giuridiche oggetto del presente giudizio erano al centro di un acceso dibattito giurisprudenziale all'epoca del giudizio di primo grado e anche del presente e ciò appare sufficiente per escludere che gli appellanti abbiano agito con dolo o colpa grave.
La sentenza va, dunque, riformata limitatamente alla condanna per lite temeraria.
L'accoglimento dell'appello limitatamente all'accessorio capo di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. non incide sulla determinazione della soccombenza degli appellanti la cui impugnazione sul merito della pronuncia di primo grado è stata integralmente respinta (cfr. Cass.
28.02.2020 n. 5466).
Data, quindi, la sostanziale soccombenza di parte appellante (la fondatezza del motivo di appello in punto qualificazione del contratto come fideiussione omnibus rimane assorbita nel rigetto degli altri motivi), ne consegue, ai sensi dell'art. 91c.p.c., la condanna della stessa alla rifusione,
in favore di parte appellata, delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano come segue in conformità ai criteri di cui al DM
55/2014, come modificati dal DM n.147/2022, scaglione compreso tra €
26.000,01 a € 52.000,00, valori medi ad eccezione della fase di trattazione/istruttoria, che si liquida secondo i valori minimi in considerazione dell'esigua attività svolta:
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: corte d' appello
Valore della causa: da € 26.001 a € 52.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.058,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.418,00
Fase di trattazione/istruttoria, valore minimo € 1.523,00
Fase decisionale, valore medio: € 3.470,00
Compenso tabellare (valori medi) € 8.469,00
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 Parte_2
e avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo
[...] Parte_5
n. 2045/2021 pubblicata in data 11.11.2021 nel contraddittorio con
[...]
, così provvede: Controparte_6
1) in parziale riforma della sentenza impugnata, revoca la condanna degli appellanti in solido a versare all'appellata la somma di euro 2.246,00 ex art. 96 III c. c.p.c.;
2) condanna e Parte_1 Parte_2 Parte_5 , in solido tra loro, alla rifusione in favore della parte appellata delle
[...]
spese del grado, che si liquidano in complessivi € 8.469,00 oltre spese generali al 15%, e accessori come per legge;
Così deciso in Brescia all'udienza del 11 giugno 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Annamaria Laneri dott. Giuseppe Magnoli
R E P U B B L I C A I T A L I A N A N. 1295/2021 RG
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione prima civile, composta da:
dott. Giuseppe Magnoli Presidente
dott. Cesare Massetti Consigliere
dott. Annamaria Laneri Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n.1295/2021 R.G., introdotta con atto di citazione notificato in data 13.12.21 allo scadere dei termini di cui all'art.190 cpc OGGETTO: promossa Fideiussione-polizza d a fideiussoria
(C.F. ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1 140061
16.04.1979, (C.F. Parte_2
nato a [...] il [...] e C.F._2 [...]
(C.F. ) nata a [...] il Parte_3 C.F._3
09.08.1949, tutti residenti in [...],
rappresentati e difesi, giusta procure allegate al presente atto, dall'Avv.
Alberto Colombo del Foro di Monza ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Milano, Via Durini n. 26.
APPELLANTI c o n t r o
Controparte_1
in persona del Presidente, rappresentata e difesa
[...]
per delega allegata al presente atto dagli avv.ti Giorgio Tarzia, PEC
telefax 02-6554397, e dall'avv. Email_1
Edoardo Staunovo-Polacco PEC Email_2 Email_3
pecavvocati.it, telefax n. 02-6554397, entrambi del Foro di Milano,
domiciliata presso i suddetti indirizzi pec;
APPELLATA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo n. 2045/2021
pubblicata in data 11.11.2021
CONCLUSIONI
Degli appellanti
Voglia, la Ecc.ma Corte d'Appello adita, in accoglimento del presente appello ed in riforma della sentenza impugnata, per l'effetto dell'accoglimento di una o più delle ragioni tutte esposte in narrativa e/o di quelle ulteriormente rilevabili d'ufficio, contrariis reiectis, così
pronunciarsi:
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
- Accertare e dichiarare, anche in via di eccezione, la invalidità,
l'estinzione, l'inefficacia, nullità delle fideiussione omnibus e del relativo atto integrativo come azionati dalla Banca ricorrente e di tutti i contratti bancari dedotti nel presente giudizio, anche ai sensi dell'art. 1429 c.c.,
nonché delle singole clausole illegittime in essi contenute e di ogni altro eventuale rapporto che dovesse risultare all'esito dell'espletanda istruttoria e per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto n.
1026/2019 – R.G. n. 1547/2019;
- revocare la condanna al pagamento delle spese legali e la condanna ex art. 96 III comma c.p.c.;
IN OGNI CASO
- accertare e dichiarare che nulla è dovuto dagli appellanti alla CP_2
appellata in relazione al decreto ingiuntivo opposto ed alla impugnata sentenza, disponendo la cancellazione del nominativo dalla Centrale
rischi.
Con vittoria di spese e competenze di lite del primo e del secondo grado di giudizio e con condanna dell'appellata a restituire quanto eventualmente ricevuto in ottemperanza della sentenza di primo grado.
Dell'appellata
A) Respingersi l'avversario gravame e confermarsi integralmente la sentenza impugnata.
B) Col favore delle spese e dei compensi di avvocato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e citavano in Parte_1 Parte_2 Parte_3
giudizio in Controparte_3
opposizione al decreto ingiuntivo n. 1026 ottenuto da quest'ultima in data
8.3.2019, presso il Tribunale di Bergamo, per € 33.957,94 oltre interessi e spese di procedura. In particolare, esponevano che:
- secondo la prospettazione dell'ingiungente il credito sarebbe derivato dal saldo debitore del conto corrente n.016/262194, intestato a
[...]
stipulato presso la Cassa Rurale di Credito Cooperativo Controparte_4
di e determinato dal “ sbf/anticipo fatture senza CP_1 Parte_4
notifica/ anticipo export di € 30.000,00, con scadenza 16.10.2014” e garantito dagli opponenti a mezzo di fideiussioni omnibus, per l'importo massimo di € 39.000,00, rilasciate a garanzia di tutte le obbligazioni della società correntista in data 8.7.2011, con integrazione in data 17.8.2012
( e in data 17.8.2012 ( e;
Parte_2 Pt_3 Pt_1
- i contratti di fideiussione erano nulli, in quanto conformi allo schema
ABI dichiarato illegittimo alla luce del provvedimento n. 55 del 2.5.2005
di Banca d'Italia, che aveva ritenute illecite le clausole di cui agli articoli
2 (clausola di sopravvivenza) 6 (clausola di revivescenza) e 8 (clausola di rinuncia ai termini di cui all'art.1957 cc) del modello citato;
- le fideiussioni sottoscritte da e dalla contenevano Parte_2 Pt_3
all'art.1 le clausole di revivescenza e sopravvivenza, mentre l'art. 1957 cc non era stato derogato;
la fideiussione sottoscritta da Parte_1
conteneva invece agli articoli 2, 6 e 8 le clausole citate, confermandosi quindi che tutte le fideiussioni erano pienamente conformi al modello illegittimo;
- era inoltre mancata tra le parti qualsiasi forma di negoziazione delle clausole citate;
- data la nullità della clausola di rinuncia ai termini di cui all'art.1957 cc e la sua assenza nei contratti di fideiussione sottoscritti da e Pt_3 Pt_2
doveva dichiararsi “l'estinzione, nullità, inefficacia” delle
[...]
garanzie, non avendo la Banca ricorrente agito nei confronti della debitrice principale nel termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale;
non era peraltro sufficiente a interrompere il decorso del termine semestrale una diffida stragiudiziale ma era invece necessaria una diffida giudiziale;
il termine decadenziale era decorso dal 16.10.2014,
come precisato nella comunicazione di revoca e di messa in mora allegata dalla stessa in sede monitoria, ovvero dalla data della missiva, ossia CP_2
11.11.2014 ed il ricorso era stato depositato solo nel gennaio 2019;
- le garanzie erano inoltre inefficaci per invalidità dell'obbligazione principale, in quanto la non aveva prodotto, come era suo onere, la CP_2
documentazione contrattuale e contabile comprovante il rapporto,
dall'inizio all'ingiunzione, onde poter verificare correttezza e legittimità
degli interessi applicati;
- la non aveva prodotto alcun contratto di castelletto di sconto;
CP_2
pertanto gli opponenti si riservavano di contestare fin da subito la legittimità dei contratti eventualmente prodotti, nonché di contestare il mancato rispetto delle norme antiusura, del divieto di anatocismo,
dell'adeguamento alla delibera CICR e della relativa informativa al cliente, nonché l'eventuale applicazione di commissione di massimo scoperto e di altre clausole e prassi illegittime;
tanto premesso, si opponevano pertanto alla concessione della provvisoria esecutività del decreto opposto e chiedevano accertarsi e dichiararsi la invalidità, inefficacia, nullità delle fideiussioni omnibus nonché delle singole clausole illegittime in esse contenute e revocarsi il decreto ingiuntivo opposto;
in subordine, determinare l'esatto ammontare del dare-avere tra le parti, previa eventuale ctu, con vittoria di spese.
Si costituiva in data 17.10.2019 Bcc Gestione Crediti – Società Per La
Gestione Dei Crediti – SPA, quale procuratrice della
[...]
denegando la Controparte_1
ricostruzione attorea e asserendo al contrario che:
- la censura di conformità delle fideiussioni a uno schema vietato era infondata e smentita da controparte stessa che, a pag. 9 dell'atto di citazione (punto 2.1), ammetteva che una delle tre clausole (ossia la clausola derogatoria all'art. 1957 c.c.), che, a suo dire, avrebbero dovuto dimostrare la conformità delle garanzie allo schema anticoncorrenziale,
non era nemmeno presente nel testo della fideiussione sottoscritta da
Pt_1
- non vi era alcuna prova che lo schema contrattuale esaminato dalla Banca
d'Italia fosse stato “applicato in modo uniforme” dalle banche, né del fatto che la Cassa Rurale – Banca di Credito Cooperativo di Treviglio soc. coop.
avesse mai adottato quello schema, tantomeno nelle fideiussioni del 2011
e del 2012 in causa;
la giurisprudenza ex adverso citata riguardava infatti una garanzia rilasciata anteriormente al provvedimento, ricalcata proprio sullo schema dichiarato illegittimo;
- la non si stava avvalendo delle clausole contestate;
peraltro la CP_2
clausola “a prima domanda” era del tutto lecita, non essendo altro che la fonte pattizia di una garanzia autonoma;
- non era possibile ravvisare una nullità contrattuale anche in caso di conformità delle garanzie allo schema ABI1, e nella denegata ipotesi in cui così non fosse stato, poteva dichiararsi al più la nullità parziale del contratto, ai sensi dell'art. 1419 c.c., limitatamente a tali clausole, in quanto controparte non aveva dedotto l'estensione all'intero negozio degli effetti della nullità delle singole clausole;
- anche dichiarata la nullità dell'intero contratto, sarebbe stata comunque possibile la conversione della garanzia, ai sensi dell'art. 1424 c.c., in una ordinaria fideiussione ai sensi degli artt. 1936 segg. c.c., sempre per la considerazione che le parti, se avessero conosciuto la causa di nullità,
avrebbero comunque inteso garantire gli affidamenti della
[...]
con una garanzia “di firma” degli opponenti;
Controparte_4
- il termine di cui all'art. 1957 cc non era applicabile al caso di specie in quanto esso sarebbe stato applicabile solo qualora la fideiussione fosse correlata alla scadenza dell'obbligazione principale;
controparte neppure deduceva che nei testi costitutivi delle garanzie esistesse una previsione del genere;
la clausola non era peraltro rinvenibile in alcun punto delle due scritture, anche perché le due fideiussioni erano espressamente correlate all'integrale soddisfacimento del debito, senza alcun legame con la scadenza del credito nei confronti della Controparte_4
- poiché le garanzie prestate erano autonome, gli opponenti non potevano sollevare contestazioni inerenti ai rapporti bancari della debitrice principale, nell'interesse della quale avevano rilasciato la garanzia;
la clausola de qua precludeva, comunque, la facoltà di opporre eccezioni quantomeno sino all'integrale pagamento. Essa, infatti, anche se non fosse stata sufficiente a configurare un contratto autonomo di garanzia, sarebbe stata una clausola solve et repete, specificamente sottoscritta;
- erano stati prodotti comunque gli estratti conto integrali dall'inizio del rapporto, e il contratto di conto corrente era già stato prodotto sin dal ricorso per ingiunzione. Il conto era l'unico rapporto su cui erano stati conferiti gli altri, e per provare in sede monitoria il credito era più che sufficiente l'estratto certificato ex art. 50 TUB come da espressa previsione normativa;
inoltre, il conteggio con il quale la aveva CP_2
depurato l'effetto anatocistico dalle poste ingiunte non era stato oggetto di contestazioni puntuali;
- poiché le difese avversarie non erano fondate su prova scritta o di pronta soluzione, doveva concedersi la provvisoria esecutività al decreto opposto.
Con provvedimento del 13 novembre 2019 e comunicato il 14 novembre
2019, il Tribunale concedeva la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto ed assegnava i termini di cui all'art. 183, comma 6,
c.p.c..
La causa era istruita documentalmente;
in particolare in sede di seconda memoria di cui all'art.183 c.VI la Banca produceva la lettera-contratto datata 18.10.2013 di concessione di fido mediante sconto/anticipazione sbf;
le relative condizioni economiche;
la lettera in data 18.10.2013 di fido promiscuo.
In data 11.11.2021 il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica,
ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando con sentenza n.2045/2021 decideva nei termini che seguono:
“ - rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto;
- rigetta le altre domande, eccezioni ed istanze proposte dalle parti;
- condanna gli opponenti in solido a rifondere alla opposta le spese
processuali, che liquida in € 6.738,00 per compenso professionale di
avvocato, oltre al rimborso delle spese forfettarie al 15%, I.V.A. e C.P.A.,
se dovuti;
- condanna gli opponenti in solido a versare alla opposta la somma di €
2.246,00 ex art. 96, III c., c.p.c..”
In particolare il Tribunale stabiliva che:
- era pacifico e documentalmente provato che il 11.07.2011
[...]
Contr aveva aperto presso la di il conto corrente Controparte_4 CP_1
di corrispondenza nr. 016/262194, regolato secondo le condizioni espressamente prevedute in contratto in ordine agli interessi creditori e debitori, alle commissioni ed ad ogni altra spesa;
erano altresì in atti tutti gli estratti di conto corrente dalla sua apertura alla chiusura, nonché il contratto di affidamento utilizzabile mediante sconto/anticipazione s.b.f.
del 18.10.2013 ed il “fido promiscuo” in pari data con le relative condizioni economiche;
parimenti erano in atti i contratti di fideiussione;
- in ordine alla eccepita nullità delle clausole fideiussorie, perché stipulate in conformità allo schema di contratto predisposto dall'ABI, era assorbente il rilievo della omessa tempestiva produzione, da parte degli opponenti, sia del provvedimento dell'Autorità di Vigilanza, sia del parere dell'AGCM al quale detto provvedimento prestava adesione: essi erano provvedimenti ed atti amministrativi, sottratti al principio iura novit curia
e non valutabili dal giudice ove non ritualmente versati in giudizio;
- la riproduzione di clausole giudicate lesive della concorrenzialità del mercato non poteva essere assunta quale premessa per ipotizzare la nullità
del contratto a valle per contrarietà a norme imperative, ai sensi dell'art. 1418 primo comma, c.c; infatti per quanto la definizione di “intese”,
contenuta nell'art. 2 l. n. 287/1990, fosse sicuramente molto ampia,
essendo inclusiva non solo degli “accordi”, ma anche delle mere “pratiche concordate” aventi come oggetto o per effetto di impedire o falsare in modo consistente il gioco della concorrenza, pareva comunque chiaro che il riferimento fosse da intendersi esclusivamente alle intese tra imprese in concorrenza e non interferisse, conseguentemente, sull'esecuzione dei rapporti commerciali tra queste ultime e i contraenti terzi;
per configurare una simile nullità derivata sarebbe infatti stato necessario che dette norme avessero disciplinato direttamente elementi intrinseci alla fattispecie negoziale, conformandone la struttura o il contenuto, ovvero avessero imposto determinate condizioni di liceità della stipulazione;
sarebbe stato inoltre necessaria la sussistenza di un vincolo di dipendenza funzionale indissolubile tra i due rapporti o, quantomeno, di un collegamento negoziale oggettivamente apprezzabile;
- per la configurazione di un collegamento negoziale in senso tecnico, dal quale derivare l'unitarietà della fattispecie, era necessaria la ricorrenza di un duplice requisito: uno oggettivo, ovverosia il nesso teleologico tra i negozi, finalizzati alla regolamentazione degli interessi reciproci delle parti;
l'altro soggettivo, costituito dal comune intento pratico dei contraenti di volere non solo l'effetto tipico dei singoli negozi, ma anche il coordinamento tra di essi, con la finalità di realizzare un obiettivo ulteriore, autonomo dal punto di vista causale e trascendentale rispetto agli effetti tipizzati di ciascuno dei negozi posti in essere;
-i contratti stipulati tra la singola impresa e il singolo cliente derivavano dall'autonomia privata dei contraenti, che, in quanto tale, ben poteva recepire, all'interno del regolamento contrattuale, anche le singole clausole riproduttive dell'illecita determinazione anticoncorrenziale;
ne derivava l'impossibilità di individuare un nesso di dipendenza della fideiussione attenzionata con la deliberazione dell'ABI né, tantomeno, un vero e proprio collegamento negoziale;
- nei testi contrattuali non era presente alcun oggettivo richiamo alla deliberazione dell'ABI di approvazione del modello standardizzato di fideiussione omnibus;
né risultava alcun vincolo dell'Istituto di credito stipulante al rispetto dello schema nella contrattazione con terzi;
per converso, era comprovato a livello esperienziale, come le banche avessero concluso molteplici contratti di fideiussione aventi contenuto difforme rispetto al summenzionato modello;
si trattava pertanto di una prassi e non già di un accordo giuridicamente vincolante
- il fatto che l'impresa correntista potesse uniformare la propria manifestazione di autonomia privata al programma violativo della disciplina antitrust non appariva sufficiente a privare il successivo contratto a valle di un'autonoma ragion d'essere;
- la fideiussione doveva peraltro ritenersi lecita in quanto, anche a voler ammettere che l'istituto di credito avesse perseguito, con la contrattazione individuale, come fine ultimo quello di alterare a suo favore il mercato (o di ottenere un extraprofitto), ponendo, di fatto, in essere una condotta anticoncorrenziale, il cliente – fideiussore aveva stipulato il contratto per soddisfare un proprio interesse, perfettamente coerente con il fine tipico dell'operazione realizzata;
il motivo illecito sarebbe stato pertanto al più
unico, ascrivibile all'imprenditore, sicuramente non comune e non condiviso dall'altro contraente: irrilevante, quindi, a norma dell'art. 1345
c.c.;
- l'inosservanza di norme, anche imperative, che imponessero o, al contrario, precludessero alle parti di porre in essere alcuni comportamenti e che, al contempo, non fossero corredate, sul piano strettamente sanzionatorio, da specifiche ipotesi di nullità testuali, non poteva determinare la nullità dell'atto negoziale eventualmente posto in essere in loro violazione;
né si poteva ipotizzare, per tenere indenne il consumatore da effetti pregiudizievoli in esito alla caducazione del contratto, una qualche nullità di protezione, con una legittimazione relativa, difficilmente compatibile con l'impianto della nullità virtuale, ex art. 1418, primo comma, c.c.; per aversi nullità, non bastava la semplice violazione della norma imperativa dell'art. 2 l. n. 287/1990, ma occorreva che, per effetto di tale violazione, si fosse determinata una situazione di oggettiva incompatibilità tra il precetto posto dalla disposizione antimonopolistica e la regola negoziale contenuta nei contratti a valle dell'intesa; tale circostanza non si era verificata in quanto la proibizione dettata dalla legge antitrust non condannava in maniera diretta il contenuto degli atti negoziali, ma un comportamento che si poneva a monte di questi;
residuava la sola pretesa risarcitoria;
- la nullità delle clausole delle fideiussioni non avrebbe comunque provocato nullità dell'intero contratto ai sensi dell'art. 1419, I c., c.c., non essendo stato dedotto né comprovato che le parti non avrebbero stipulato le fideiussioni senza le clausole colpite dalla nullità; la circostanza era comunque irrilevante posto che le clausole la cui nullità era stata eccepita dagli opponenti non avevano trovato concreta applicazione, poiché
l'opposta aveva provveduto tempestivamente, nel rispetto del termine ex art. 1957 c.c., a richiedere alla debitrice principale, così come ai garanti, il rientro dalla esposizione debitoria con la raccomandata a.r. del
11.11.2014, regolarmente ricevuta dai destinatari;
- infine, i garanti dovevano qualificarsi come garanti autonomi sulla base del tenore dell'art. 7 della fideiussione del 08.07.2011 e dell'art. 5 della fideiussione del 17.08.2012, in forza dei quali “il fideiussore è tenuto a
pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta, quanto
dovutole per capitali, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio”, non rilevando l'assenza della clausola “senza eccezioni”;
- pertanto l'opposizione doveva essere respinta e gli opponenti condannati al pagamento delle spese del giudizio e al risarcimento del danno per lite temeraria.
e hanno Parte_1 Parte_2 Parte_3
proposto appello in data 13.12.21 affidandosi a sette motivi d'appello,
proponendo istanza di sospensione ex art. 283 cpc e insistendo per l'invalidità, l'estinzione, l'inefficacia, o la nullità delle fideiussioni omnibus e dei relativi atti integrativi, come azionati dalla Banca ricorrente,
nonchè di tutti i contratti bancari dedotti, nonché per la revoca della condanna ai sensi dell'art.96 c.III cpc.
In data 23.3.22 si è costituita Bcc Gestione Crediti – Società Per La
Gestione Dei Crediti – SPA, quale mandataria della
[...]
, insistendo per Controparte_1
l'inammissibilità dell'istanza di sospensiva, per il rigetto dell'appello nel merito e per la vittoria di spese e compensi. All'udienza del 12.2.25 i difensori delle parti hanno concluso come in epigrafe e la causa è stata posta in decisione, con la concessione dei termini ai sensi dell'articolo 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo gli appellanti censurano l'erronea affermazione da parte del primo giudice secondo cui gli opponenti non avevano tempestivamente prodotto il modello Abi dichiarato da Banca d'Italia
illegittimo con provvedimento n. 55 del 2.5.2005 per violazione della normativa antitrust, argomentando per converso che il provvedimento sarebbe stato prodotto in allegato all'atto di citazione di primo grado.
Con il secondo motivo si dolgono della statuizione del primo giudicante secondo la quale la riproduzione di clausole giudicate lesive della concorrenzialità del mercato nell'ambito della stipulazione di intese “a monte” non può riverberarsi (e dunque avere una incidenza) sui contratti stipulati “a valle” comportando la nullità di questi ultimi, in quanto tra le intese lesive della concorrenza e le fideiussioni omnibus non vi è
collegamento negoziale. Sostengono, in particolare, che il giudice abbia erroneamente ritenuto necessario interrogarsi sulla incidenza delle intese anticoncorrenziali rispetto ai singoli contratti stipulati dalle Banche con gli utenti, laddove una corretta interpretazione dell'art. 101 TFUE
escluderebbe la necessità di siffatta indagine;
sarebbe invece sufficiente che l'oggetto dell'accordo sia anticoncorrenziale perché esso sia nullo.
Inoltre, sarebbe stata l'Autorità garante della concorrenza (Banca D'Italia) ad aver ritenuto che non fosse necessario indagare degli effetti dell'accordo tra banche in ordine allo schema ABI, stante l'importanza e la gravità ex se del rilevato comportamento.
Lamentano, altresì, l'erroneità e la mancata argomentazione dell'affermazione del giudice di primo grado per cui non sussisterebbe collegamento negoziale tra il contratto “a monte” e quello “a valle”; in particolare sostengono che ritenendo il contraente estraneo all'intesa,
nonostante questi subisca un pregiudizio per effetto di un'intesa vietata, di cui il contratto fideiussorio inevitabilmente costituisce l'esito, si giungerebbe alla conseguenza assurda per cui si farebbero sopravvivere gli effetti stessi dell'intesa, rendendo vani gli obbiettivi di difesa e promozione del mercato, propri del diritto della concorrenza.
Con il terzo motivo censurano la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di prime cure afferma che l'unico rimedio esperibile a fronte di intese anticoncorrenziali è quello risarcitorio, esperibile nelle forme dell'azione individuale o collettiva.
Puntualizzano che tale affermazione sarebbe contraddetta dal disposto dettato dell'art. 2, ultimo comma della L. n. 287/90 - il quale prevede che le intese vietate siano “nulle ad ogni effetto” - ma anche in contrasto con la stessa ratio della disciplina anticoncorrenziale, il cui scopo non sarebbe semplicemente quello di esigere prestazioni, ma quello di pretendere dei risultati (un mercato in cui la concorrenza non sia falsata) e di escluderne altri (un mercato in cui la concorrenza sia limitata). In questa prospettiva il risarcimento tutelerebbe le singole vittime ma non l'interesse generale al corretto gioco della concorrenza.
Con il quarto motivo sostengono l'erroneità della sentenza nella parte in cui il giudice di primo grado statuiva che la nullità delle singole clausole non avrebbe comunque comportato la nullità dell'intero contratto, ai sensi dell'art.1419cc, non essendo stato dedotto né comprovato che le fideiussioni non sarebbero state stipulate in loro assenza.
Argomentano in particolare che esisterebbe un forte e pacifico interesse da parte della Banca al mantenimento di suddette clausole, essendo sottese a tale interesse questioni attinenti non solo all'acquisizione della garanzia in sé, ma anche all'erogazione del credito che ne è a monte. Queste
clausole sono state, infatti, giudicate dalla Banca d'Italia lesive della concorrenza in quanto incidono su aspetti essenziali del rapporto contrattuale, addossando al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa, imponendo segnatamente al garante oneri diversi da quelli stabiliti dalle norme del codice civile, quali la rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c. (art. 6) e la permanenza dell'obbligazione fideiussoria a fronte delle vicende estintive e delle cause di invalidità che possono riguardare il pagamento del debitore principale o la stessa obbligazione principale garantita (2 e 8). Così, accertato che le clausole in sè
altererebbero significativamente l'assetto equilibrato degli interessi alla base della disciplina civilistica della fideiussione, ne deriverebbe de plano
che in loro assenza il contratto non sarebbe neanche stato proposto.
L'essenzialità delle censurate clausole sarebbe desumibile proprio dalla diffusione uniforme del modello e dal carattere falsato della concorrenza,
sintomatici del fatto che la banca non sarebbe disponibile al rilascio di garanzie diverse o comunque prive delle clausole censurate.
Con il quinto motivo gli appellanti si dolgono dell'erroneità del provvedimento impugnato nella parte in cui il giudice afferma che la
Banca aveva tempestivamente richiesto il rientro dell'esposizione debitoria ai sensi dell'art.1957 cc alla debitrice principale e ai suoi garanti.
Sostengono in particolare che il giudice avrebbe erroneamente ritenuto la comunicazione in data 11 novembre 2014 (cfr. doc. 5 del fascicolo monitorio) come idonea a interrompere il decorso del termine citato, in quanto una mera diffida stragiudiziale non sarebbe a ciò idonea;
in ogni caso avrebbe errato nel non considerare non solo che le istanze dovevano essere proposte, ma altresì che dovevano essere continuate, circostanza che non si sarebbe verificata in quanto il ricorso per decreto ingiuntivo era stato depositato a distanza di 5 anni da detta missiva.
Con il sesto motivo gli appellanti censurano l'affermazione del primo giudicante con cui questi qualifica le fideiussioni de quibus come contratti autonomi di garanzia e, per effetto di tale qualificazione, afferma la non operatività dell'art. 1957 c.c. Il ragionamento del Giudice non sarebbe corretto laddove sostiene che la sola presenza della clausola a prima richiesta, (senza l'ulteriore clausola senza eccezioni) sia di per sé
sufficiente a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia.
Al contrario, una mera clausola di "pagamento a prima richiesta" non avrebbe rilievo decisivo per la qualificazione di un negozio come
"contratto autonomo di garanzia" o come "fideiussione", potendo tali espressioni riferirsi ad entrambe le fattispecie;
inoltre non essendo la clausola di pagamento “a prima richiesta” incompatibile con l'applicazione dell'art. 1957 c.c., spetterebbe al giudice di merito accertare la volontà in concreto manifestata dalle parti all'atto della stipula.
Nel caso di specie, la volontà delle parti sarebbe certamente quella di rilasciare una fideiussione e non un contratto autonomo di garanzia, come si desumerebbe dal nomen iuris del contratto;
in ogni caso, sarebbe stato onere della banca allegare ulteriori elementi che conducessero ad una qualificazione del negozio in termini di garanzia autonoma.
Infine relativamente alle due fideiussioni il Giudice Persona_1
avrebbe dovuto considerare la mancanza di deroga all'art. 1957 non solo come elemento interpretativo ulteriore e dirimente per escludere la ricorrenza di un contratto autonomo di garanzia (avendo evidentemente le parti voluto ulteriormente mantenere l'accessorietà tra le obbligazioni)
ma, per tutte le considerazioni sopra esposte, avrebbe dovuto de plano dichiarare l'estinzione della garanzia ex art. 1957 c.c., poiché in quei testi contrattuali esso non era stato derogato, senza che neppure porsi la questione della nullità per violazione della normativa antitrust. *****
Preliminarmente si rileva che in sede di atto di citazione di primo grado gli opponenti, odierni appellanti, hanno eccepito l'invalidità
dell'obbligazione principale per mancanza della documentazione contrattuale e contabile relativa al rapporto contrattuale dedotto in giudizio, riservandosi di dedurre, all'esito della loro produzione, in merito alla legittimità dei contratti bancari eventualmente prodotti, nonché al mancato rispetto delle norme antiusura, del divieto di anatocismo,
dell'adeguamento alla delibera CICR e della relativa informativa al cliente, nonché dell'applicazione di commissione di massimo scoperto e di altre clausole e prassi illegittime.
Nessuna allegazione in merito è intervenuta nel corso del giudizio.
Con l'atto di appello, gli appellanti non hanno sottoposto a censura alcuna l'affermazione del Tribunale che, con riferimento alla mancata produzione dei contratti, ha sottolineato che l'istituto di credito aveva versato in giudizio il contratto di conto corrente di corrispondenza n. 016/262194 e di tutti gli estratti conto sin dalla data della sua apertura, nonché del contratto di affidamento utilizzabile mediante sconto/anticipazione s.b.f.
del 18.10.2013 e del “fido promiscuo” in pari data con le relative condizioni economiche.
Gli appellanti si sono ,infatti, limitati a riproporre le medesime conclusioni già proposte in primo grado - “Accertare e dichiarare, anche in via di
eccezione, la invalidità, l'estinzione, l'inefficacia, nullità delle fideiussione omnibus e del relativo atto integrativo come azionati dalla
Banca ricorrente e di tutti i contratti bancari dedotti nel presente giudizio,
anche ai sensi dell'art. 1429 c.c., nonché delle singole clausole illegittime
in essi contenute e di ogni altro eventuale rapporto che dovesse risultare
all'esito dell'espletanda istruttoria…” – senza tuttavia nulla allegare,
anche in questo grado, in ordine alle eccepite invalidità, neppure in merito all'usura. Come affermato dalla Cassazione con indirizzo costante e recentemente ribadito, “L'onere di allegazione, peraltro, non può ritenersi
neutralizzato dalla rilevabilità d'ufficio dell'usura, poiché il rilievo
d'ufficio costituisce una valutazione di diritto, operata dal giudice ed
ulteriore rispetto a quella delle parti, che tuttavia può trovare
applicazione solo in relazione ad un fatto già compiutamente allegato, e
non consente in alcun modo, in forza del principio dispositivo, di rilevare
fatti non allegati dalle parti (cfr. Cass., SU, n. 26242 del 2014). La ragione
di ciò è evidente: in mancanza di uno specifico parametro di fatto, è
impossibile qualunque valutazione di diritto”(Sez. 1, Ordinanza n. 8669
del 2025).
Le domande suddette, riproposte in appello, vanno, pertanto, respinte.
Per ragioni di carattere logico-giuridiche si tratta per primo il sesto motivo
d'appello, che è fondato e va accolto
Il discrimine tra contratto autonomo di garanzia e fideiussione a prima richiesta non deve essere tracciato attribuendosi prioritaria rilevanza alla locuzione adottata dalle parti. E, infatti, la previsione del pagamento a prima richiesta, ancorché
eventualmente accompagnato alla rinuncia al beneficio della preventiva escussione ex art.1944 cc, non comporta sempre, quale automatica conseguenza, quella della configurazione del rapporto come di garanzia autonoma: l'affermazione che in tal senso appare espressa dalle SS.UU.
della Suprema Corte (Cass. 3947/2010) va, infatti, correlata ad un altro,
ben più pregnante, principio, espresso nella medesima sentenza, quello secondo cui “il contratto autonomo di garanzia (cd Garantievertrag),
espressione dell'autonomia negoziale ex art.1322 cod.civ., ha la funzione
di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato
adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, che può
riguardare anche un fare infungibile (qual è l'obbligazione
dell'appaltatore), contrariamente al contratto del fideiussore, il quale
garantisce l'adempimento della medesima obbligazione principale e
prestazione dovuta dal garante;
inoltre, la causa concreta del contratto
autonomo è quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio
economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione
contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no,
mentre con la fideiussione, nella quale solamente ricorre l'elemento
dell'accessorietà, è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della
medesima prestazione principale. Ne deriva che, mentre il fideiussore è
un “vicario” del debitore, l'obbligazione del garante autonomo si pone in
via del tutto autonoma rispetto all'obbligo primario di prestazione,
essendo qualitativamente diversa da quella garantita, perché non necessariamente sovrapponibile ad essa e non rivolta all'adempimento
del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto
mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro
predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del
debitore”. La distinzione, in base al predetto criterio, opera, con riguardo al confronto tra la prestazione dedotta in garanzia e quella da essa appunto garantita;
ciò che differenzia le due fattispecie è dunque la causa, che nel caso di fideiussione si sostanzia nella richiesta di adempimento, rivolta al garante anziché all'obbligato principale (con ciò manifestandosi il carattere di accessorietà rispetto all'obbligazione principale), mentre nel caso di garanzia autonoma si realizza nella richiesta di una prestazione diversa, di regola costituita da un indennizzo predeterminato (in buona sostanza una penale non riducibile), svincolato dalla prestazione oggetto del rapporto fondamentale così come dalla stessa commisurazione della natura dell'inadempimento (ritardo, inesattezza, incompletezza) e dalla sua maggiore o minore gravità. Nella logica della pura e semplice traslazione del rischio economico dell'affare.
Recentemente, inoltre, la Suprema Corte ha affermato che “L'inserimento
in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento "a prima
richiesta e senza eccezioni" vale di per sé a qualificare il negozio come
contratto autonomo di garanzia, essendo tale clausola incompatibile con
il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione,
salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto
della convenzione negoziale, non desumibile, peraltro, dalla semplice circostanza che il garante si sia costituito "fideiussore solidale", atteso
che la menzionata rinuncia alle eccezioni contrasta con l'assunzione di un
impegno solidale. In particolare, la fideiussione tipica va distinta dalla
polizza fideiussoria, quale contratto dalla natura autonoma, anche
perché, in quest'ultimo caso, il contraente si impegna ad una prestazione
distinta da quella garantita, a nulla rilevando la previsione del diritto di
surroga del garante, la quale è connaturale ad ogni garanzia, autonoma
o accessoria” (Cass. civ. sez VI, ord n. 27619/2022).
Ciò posto, entrambi i documenti prodotto nel fascicolo del monitorio sono denominati come “ lettera di fideiussione a garanzia di qualunque operazione (Fideiussione omnibus) con limitazione d'importo”, il primo datato 12 luglio 2011 e sottoscritto da il secondo datato Parte_1
20.08.2012 e sottoscritto da e , Parte_2 Parte_3
con cui i sottoscrittori si costituivano fideiussori “per l'adempimento di
qualsiasi obbligazione verso codesta banca, dipendente da operazioni
bancarie di qualunque natura, già consentite o che venissero in seguito
consentite”.
L'art. 1 delle condizioni generali di contratto prevede che “il fideiussore
garantisce tutto quanto dovuto dal debitore per capitale, interessi anche
se moratori … ed ogni altro accessorio, nonché per ogni spesa anche se
di carattere giudiziario ed ogni onere tributario”; l'art. 7 nel primo e l'art
5 nel secondo prevedono inoltre che: “il fideiussore è tenuto a pagare
immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio”.
Non è, quindi, dato ravvisare alcuna effettiva distinzione dell'oggetto tra le due obbligazioni (quella del rapporto fondamentale e quella del rapporto di garanzia), né della causa dei due rapporti (tale per cui l'oggetto della garanzia, avente finalità di mera copertura del rischio economico, si presenti come del tutto distinto rispetto a quello dell'obbligazione oggetto del rapporto fondamentale), che sola potrebbe giustificare la qualificazione della garanzia contrattualmente assunta come autonoma: la garanzia è al contrario strutturata proprio mediante l'assunzione, da parte del garante, sia pure entro un predeterminato limite quantitativo, delle medesime obbligazioni che verso la banca ha assunto la debitrice principale.
Si rileva, infine, che nella lettera di fideiussione non è compresa alcuna rinuncia generale del fideiussore a proporre eccezioni che spetterebbero al debitore principale (art.1945 cc), ma soltanto quella ad opporre eccezioni riguardo al momento in cui la banca intenda esercitare la sua facoltà di recedere dai rapporti col debitore (art. 9 e 5).
La deroga alla disciplina di cui all'art.1957 cc – peraltro prevista soltanto da uno dei due contratti - non può costituire argomento a favore della qualificazione del rapporto come garanzia autonoma, perché, se tale fosse,
non vi sarebbe bisogno di prevederla, trattandosi di contratto atipico per il quale non opera la disciplina legislativa relativa alla fideiussione.
Pertanto, la fattispecie in esame va ricondotta alla fideiussione omnibus a prima richiesta, e non a quella del contratto autonomo di garanzia.
Ciò, tuttavia, non può condurre alla riforma della sentenza impugnata e all'accoglimento della domanda di nullità, anche parziale, delle fideiussioni omnibus per violazione della normativa anticoncorrenziale,
stante la infondatezza del primo, secondo, quarto e quinto motivo di gravame proposti per i motivi che di seguito si espongono.
Osserva la Corte che sebbene gli opponenti, odierni appellanti abbiano tempestivamente prodotto in primo grado, allegato all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, il provvedimento n. 55 del 2 maggio
2005 della Banca d'Italia, non hanno prodotto il parere espresso sul modulo ABI da parte dell'Agcm.
Sul punto, recentemente la Suprema Corte ha ritenuto che << La nullità
parziale del contratto di fideiussione "a valle", dipendente da intesa
restrittiva della concorrenza "a monte", è rilevabile d'ufficio a condizione
che risultino dagli atti tutte le circostanze fattuali necessarie alla sua
integrazione e la concreta ricaduta della nullità delle clausole conformi
al modello ABI…>> (Cass. 1851/2025) e ha precisato , in parte motiva,
che, trattandosi della questione della rilevazione officiosa della nullità
parziale del contratto «a valle» dell'intesa anticoncorrenziale, detta rilevazione richiede che risultino dagli atti tutte le circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione tra cui l'esistenza del provvedimento della
Banca d'Italia, oltre che dello schema ABI a cui si riferisce;
esso << in
quanto atto amministrativo andava prodotto dalla parte… … non è un atto normativo e neppure un atto integrativo di atto normativo, ma un
provvedimento regolatorio per il quale – al pari dello «schema ABI» che
lo integra e che non è stato neppure prodotto - certo non vale il principio
iura novit curia;
né, come è stato di recente affermato (v. Cass. n.
30383/2024), può essere invocata «la possibilità per il giudice di far
riferimento in tal caso al 'fatto notorio', non avendo alcun fondamento
ricondurre alla nozione giuridica di 'notorio', ossia al numero dei fatti
conosciuti da un uomo di media cultura, in un dato tempo e luogo, i
provvedimenti sanzionatori indirizzati dalla Banca d'Italia alle banche,
ed essendo viceversa principio consolidato che il ricorso alle nozioni di
comune esperienza (fatto notorio), comportando una deroga al principio
dispositivo ed al contraddittorio, in quanto introduce nel processo civile
prove non fornite dalle parti e relative a fatti dalle stesse non vagliati né
controllati, va inteso in senso rigoroso, e cioè come fatto acquisito alle
conoscenze della collettività con tale grado di certezza da apparire
indubitabile ed incontestabile. Ne consegue che restano estranei a tale
nozione le acquisizioni specifiche di natura tecnica, gli elementi valutativi
che implicano cognizioni particolari o richiedono il preventivo
accertamento di particolari dati, nonché quelle nozioni che rientrano
nella scienza privata del giudice, poiché questa, in quanto non universale,
non rientra nella categoria del notorio, neppure quando derivi al giudice
medesimo dalla pregressa trattazione d'analoghe controversie (Cass. n.
6299/2014; conforme a Cass.n. 16959/2012 e confermata da Cass. n.
33154/2019)» (così sent. cit., in motivazione). Sicché va data continuità alla giurisprudenza di questa Corte per cui in relazione alla contrarietà
alla normativa antitrust di un contratto di fideiussione omnibus posto a
valle di intese anticoncorrenziali è precluso il rilievo officioso della nullità
in appello se la parte interessata non ha tempestivamente prodotto il
provvedimento della Banca d'Italia ed il modello ABI cui lo stesso fa
riferimento onde documentare la conformità a detto modello delle
clausole contrattuali del contratto di fideiussione ritenuto nullo appunto
in ragione di detta conformità (v. da ultimo Cass. 24380/2024, conforme
a Cass. n. 20713/2023)>>.
Ciò già basterebbe per respingere l'appello.
Rileva, in ogni caso, la Corte che la questione posta dagli appellanti è
quella della presenza nei testi delle fideiussioni in questione, di clausole corrispondenti o assimilabili a quelle contestate dal provvedimento di
Banca d'Italia ovvero l'art. 2 “clausola di reviviscenza”, l'art. 6 “rinuncia di cui all'art.1957 c.c.” e l'art. 8 “clausola di sopravvivenza” presenti nello schema ABI risultato contrario alla normativa antitrust e del valore probatorio del provvedimento di Banca d'Italia, ossia se questo possa essere considerato quale prova privilegiata dell'esistenza dell'intesa restrittiva della concorrenza, essendo le garanzie fideiussorie state rilasciate diversi anni dopo l'emanazione del suddetto provvedimento.
Ritiene il Collegio che non si possa presumere la qualificazione tout court delle norme bancarie uniformi ABI in materia di contratti di fideiussione quali intese illecite, posto che il provvedimento di Banca d'Italia ha riguardato lo specifico schema ABI, risultato contrario alla normativa antitrust, e non il complessivo apparato di tali norme in tema di fideiussione. Inoltre, l'accertamento dell'intesa illecita da parte dell'Autorità di vigilanza risale al maggio del 2005 e si fonda su un'istruttoria avviata nel novembre del 2003, ai sensi degli artt. 2 e 14
della legge n. 287/1990, dunque poco meno di un decennio prima della stipula dei patti in esame.
Nel parere espresso sul modulo ABI da parte dell'Agcm si ricava come tale istruttoria abbia permesso di appurare che il contenuto dello schema era stato replicato nei contratti delle banche interpellate e come la diffusione su larga scala delle clausole esaminate non fosse un fenomeno
“spontaneo” del mercato, bensì il frutto di un'intesa esistente tra le banche in tema di contratti.
Come esposto, le fideiussioni in questione sono state sottoscritte in epoca di molto successiva a quella oggetto di osservazione e di rilievo da parte dell'autorità amministrativa.
Al riguardo, non si può attribuire al provvedimento di Banca d'Italia n.
55/2005 valore di prova presuntiva, posto che tale valenza può essere riconosciuta solo con riferimento al comportamento accertato e alla posizione rivestita sul mercato ed al suo abuso per il periodo 2002-2005,
ma non riguardo ad una eventuale sussistenza dell'intesa restrittiva con riguardo alle fideiussioni in esame, stipulate in un periodo ben lontano
(2011 e 2012).
Il mero richiamo al provvedimento di Banca d'Italia, nonché la presenza di tali clausole nelle due fideiussioni in questione non possono ritenersi elementi sufficienti al fine di provare gli elementi costitutivi della fattispecie dell'illecito anticoncorrenziale da parte dell'istituto di credito
(in quella stipulata il 20 agosto 2012 da e Controparte_5
, peraltro, la clausola di deroga all'art. 1957 c.c. non è Parte_3
neppure presente).
Infatti, la presenza nei contratti di garanzia delle clausole oggetto di esame, la cui liceità è pacifica, ben può ricondursi all'esercizio del potere contrattuale del contraente predisponente le condizioni generali del contratto di inserire delle condizioni derogatorie rispetto al regime civilistico e a tutela del credito oggetto di garanzia, interesse senz'altro meritevole ai sensi dell'art. 1322 co. 2 c.c., senza che ciò possa ritenersi necessariamente frutto della persistenza della intesa anticoncorrenziale lesiva del mercato accertata del 2005 o di una nuova intesa fondata tra operatori del medesimo settore finalizzata a compromettere la concorrenzialità del mercato.
La conclusione che precede ha trovato conferma nella recentissima pronuncia della SC (Cass. sent. 1851/2025), secondo cui una delle circostanze fattuali necessarie all'integrazione della nullità parziale è
“l'epoca di stipulazione della fideiussione, che deve essere stata stipulata
entro l'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della
Banca d'Italia, evidente essendo che detto accertamento, operato nel
2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente,
in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di modo che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005,
l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa
anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento
precedente, bensì offrendone altra e specifica prova”.
In sostanza, la giustificazione della presenza delle predette clausole, a distanza di anni dal provvedimento della Banca d'Italia, non può essere necessariamente correlata alla intesa oggetto di quell'accertamento, alla protrazione dei suoi effetti ovvero alla esistenza di una nuova intesa lesiva del mercato, di cui non si hanno elementi, se non l'invocato provvedimento quale “prova privilegiata”, ben potendo tale giustificazione essere rinvenuta nella rilevanza di tali clausole nell'economia del contratto attesa la liceità in sé del comportamento dell'istituto bancario nel predisporre un regolamento contrattuale derogativo del sistema codicistico e di maggior tutela rispetto alle ragioni del proprio credito (cfr. Cass. 2025 cit.).
Nel caso di specie, i fideiussori si sono limitate a dedurre la conformità
delle clausole presenti nella propria fideiussione allo schema ABI e la conseguente nullità della fideiussione, riportando la giurisprudenza in materia, senza null'altro aggiungere in merito e offrire di provare in altro modo la dedotta intesa anticoncorrenziale.
In ogni caso, l'eventuale presenza di clausole ricomprese nello schema
ABI del 2003 dichiarato in violazione della disciplina antitrust avrebbe potuto comportare unicamente la nullità parziale delle singole clausole e non la nullità totale dell'intero contratto di fideiussione. Al riguardo le Sezioni Unite, con la pronuncia n. 41994/2021, hanno chiarito che:
parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole
contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101
del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della
legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che
riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata -
perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia
desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà
delle parti>>.
Nella specie, gli appellanti mai hanno dedotto “una diversa volontà delle parti” nei termini sopra indicati.
La nullità parziale delle clausole sarebbe, comunque, irrilevante nel caso di specie in quanto, anche ove fondata, ciò non estinguerebbe la garanzia,
come invocato dagli appellanti.
Gli appellanti, infatti, premesso che la Banca ha semplicemente comunicato con raccomandata la revoca dei rapporti in data 11 novembre
2014 alla debitrice e ai fideiussori, depositando il ricorso per decreto ingiuntivo solo in data 31 gennaio 2019, invocano la loro liberazione dalla garanzia ai sensi dell'art. 1957 cod. civ. e, dunque, l'operatività della decadenza prevista nell'ipotesi di mancata tempestiva proposizione da parte del creditore di istanze a tutela del credito nei confronti del debitore garantito.
Nel rigettare la prospettata eccezione, il Tribunale ha affermato, in primo luogo, <
hanno trovato applicazione nella fattispecie in esame, avendo l'opposta, in particolare, provveduto tempestivamente, nel rispetto del termine ex art. 1957 c.c., a richiedere alla debitrice principale, così come ai garanti, il rientro dalla esposizione debitoria con la raccomandata a.r. del
11.11.2014, regolarmente ricevuta dai destinatari – vd- sub doc. n. 5 fasc.
monitorio).
Il Tribunale ha, poi, rilevato come in ogni caso gli opponenti dovessero qualificarsi come “garanti autonomi” della debitrice, sicché l'art. 1957 c.c.
non poteva operare.
Pur convenendosi con gli appellanti che la qualificazione delle garanzie in questione come “contratti autonomi di garanzia” non sia condivisibile per i motivi ampiamente esposti in occasione dell'esame del primo motivo,
ciò non di meno deve escludersi che, anche nel caso in cui la clausola di deroga all'art. 1957 c.c., peraltro prevista nel solo contratto del 2011, fosse da ritenere nulla, ciò avrebbe comportato l'estinzione della garanzia e lo stesso vale per la fideiussione del 2012, che tale deroga neppure prevede.
Entrambi i contratti di fideiussione prevedono, infatti, la clausola di pagamento “a semplice richiesta scritta” (punto n. 7 del contratto del 2011,
punto 5 del contratto del 2012), da intendersi quale clausola solve et
repete, che, come tale, impone al garante di non ritardare il pagamento opponendo eccezioni inerenti al rapporto principale.
Con lettera del 11.11.2014, ricevuta dalla debitrice principale e dai garanti,
ha comunicato la revoca degli affidamenti e il recesso dal rapporto CP_2 di conto corrente, chiedendo anche il rientro dalla esposizione debitoria;
ha successivamente azionato in via giudiziale il credito con ricorso per decreto ingiuntivo depositato il 31 gennaio 2019.
E' ormai principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che <in
presenza della clausola a prima richiesta, onde evitare la decadenza
prevista nell'art. 1957 cod. civ., non è necessario che il termine sia
osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale, atteso che,
diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole
contrattuali, non potendosi considerare "a prima richiesta"
l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio. Difatti,
soltanto la presenza di una clausola contrattuale non solo con riferimento
al termine decadenziale, ma anche alla prevista modalità di esercizio
dell'azione, potrebbe, previa, naturalmente, valutazione del caso di
specie, giustificare la conclusione che, ferma la natura a prima richiesta
della garanzia, l'impedimento della decadenza esiga l'azione in sede
giurisdizionale (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13078 del 21/05/2008; Cass. Sez.
3 - , Sentenza n. 22346 del 26/09/2017; Cass.Sez. 3 -, Ordinanza n. 30185
del 14/10/2022)>> e ciò a maggior ragione nel caso in cui
<<l dell cod. civ. non deriva da una scelta pattizia>
ma dalla pronuncia di nullità parziale della clausola derogatoria
contenuta nel negozio di garanzia (perché ritenuto conforme allo schema
ABI giudicato come anticoncorrenziale dall'autorità garante)>> in quanto
della decadenza si determina anche solo con un'attività extragiudiziale, e dunque non solo iniziando l'azione giudiziaria nei confronti del debitore
principale, ma anche soltanto rivolgendo al fideiussore la richiesta di
adempimento (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13078 del 21/05/2008), poiché se
il rinvio si intendesse anche alla previsione di un'azione giudiziale, la
garanzia non sarebbe più a prima richiesta, essendovi palese
contraddizione nel postulare che una volontà contrattuale di imporre al
garante l'adempimento dell'obbligazione di garanzia a semplice richiesta
e senza possibilità di eccezioni (Cass. Sez. 3 Sentenza n. 22346 del
26/9/2017)>> (cfr. Cassazione civile sez. III, 27/02/2025, ud. 10/01/2025,
dep. 27/02/2025, n.5179).
Inconferente è, invece, il richiamo alla recente sentenza della SC 2.4.2025
n. 8733 contenuto negli scritti conclusionali degli appellanti, che non riguarda una fideiussione a prima richiesta.
Poiché tale termine è stato osservato posto che in data 11 novembre 2014
la ha comunicato tanto alla debitrice principale quanto ai garanti la CP_2
scadenza del fido ed il saldo passivo del rapporto di conto corrente e contestualmente ha intimato il pagamento dell'importo residuo dovuto,
con ciò il garante è stato reso edotto del mancato adempimento da parte del debitore principale e gli è stato intimato il pagamento immediato entro
15 giorni.
La eccezione di decadenza della Banca dalla garanzia ai sensi dell'art. 1957 c.c. è, quindi, infondata e va respinta.
Rimane da esaminare il settimo motivo di gravame con cui gli appellanti si dolgono dell'erroneità della condanna ai sensi dell'art. 96 c.III cpc, in quanto sussistevano contrasti giurisprudenziali non ancora composti, sulle medesime questioni che erano state sottoposte all'attenzione del
Tribunale.
Il motivo è fondato.
Le questioni giuridiche oggetto del presente giudizio erano al centro di un acceso dibattito giurisprudenziale all'epoca del giudizio di primo grado e anche del presente e ciò appare sufficiente per escludere che gli appellanti abbiano agito con dolo o colpa grave.
La sentenza va, dunque, riformata limitatamente alla condanna per lite temeraria.
L'accoglimento dell'appello limitatamente all'accessorio capo di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. non incide sulla determinazione della soccombenza degli appellanti la cui impugnazione sul merito della pronuncia di primo grado è stata integralmente respinta (cfr. Cass.
28.02.2020 n. 5466).
Data, quindi, la sostanziale soccombenza di parte appellante (la fondatezza del motivo di appello in punto qualificazione del contratto come fideiussione omnibus rimane assorbita nel rigetto degli altri motivi), ne consegue, ai sensi dell'art. 91c.p.c., la condanna della stessa alla rifusione,
in favore di parte appellata, delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano come segue in conformità ai criteri di cui al DM
55/2014, come modificati dal DM n.147/2022, scaglione compreso tra €
26.000,01 a € 52.000,00, valori medi ad eccezione della fase di trattazione/istruttoria, che si liquida secondo i valori minimi in considerazione dell'esigua attività svolta:
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: corte d' appello
Valore della causa: da € 26.001 a € 52.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.058,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.418,00
Fase di trattazione/istruttoria, valore minimo € 1.523,00
Fase decisionale, valore medio: € 3.470,00
Compenso tabellare (valori medi) € 8.469,00
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 Parte_2
e avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo
[...] Parte_5
n. 2045/2021 pubblicata in data 11.11.2021 nel contraddittorio con
[...]
, così provvede: Controparte_6
1) in parziale riforma della sentenza impugnata, revoca la condanna degli appellanti in solido a versare all'appellata la somma di euro 2.246,00 ex art. 96 III c. c.p.c.;
2) condanna e Parte_1 Parte_2 Parte_5 , in solido tra loro, alla rifusione in favore della parte appellata delle
[...]
spese del grado, che si liquidano in complessivi € 8.469,00 oltre spese generali al 15%, e accessori come per legge;
Così deciso in Brescia all'udienza del 11 giugno 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Annamaria Laneri dott. Giuseppe Magnoli