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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 19/06/2025, n. 1790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1790 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
RG.N. 237/25
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MILANO
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Terza Civile composta dai magistrati:
Dott.ssa UR Sara Tragni Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Federici Consigliere
Dott.ssa Isabella Ciriaco Consigliere istr. est ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'appello con atto di citazione notificato il 21.1.2025 avverso la sentenza n. 6343/2024 pronunciata dal Tribunale di Milano in data
21.06.2024, non notificata, da
(C.F. e P.IVA ), rappresentata e difesa dall'avv.to Alessandra Parte_1 P.IVA_1
Carlin del Foro di Trento, presso il cui studio è elett.te dom.ta in Trento, via Brennero 322, come da procura speciale allegata all'atto d'appello,
- appellante -
contro
C.F. e P. IVA rappresentata, assistita e difesa, giusta procura Controparte_1 P.IVA_2 speciale in atti, in via disgiunta tra loro, dall'avv. Paolo Patron (C.F. ) e C.F._1 dall'avv. Elisabetta Fantini (C.F. ) entrambi del Foro di Milano, elettivamente C.F._2 domiciliata presso il primo con studio in Milano, Galleria del Corso 1,
- appellata -
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 6343/2024, pronunciata dal Tribunale di Milano in data
21.06.2024, in materia di somministrazione.
Conclusioni: per Parte_1
NEL MERITO
IN VIA PRINCIPALE
1 “In accoglimento dei motivi di appello e in riforma della sentenza impugnata, reietta ogni contraria istanza, eccezione, documentazione e difesa,
1) Previamente disapplicati gli articoli 5 del D.Lgs. n. 26/2007 e 6 del D.L. n. 511/1988, nella versione ratione temporis applicabile, a cagione del loro contrasto con il diritto comunitario, accertare che negli anni 2010 e 2011 la resistente ha illegittimamente richiesto ed incassato dalla società l'importo di € 38.446,50 e che dunque le dette società hanno Controparte_2 indebitamente corrisposto alla prima il predetto importo in difetto di valido titolo.
2) Conseguentemente, condannare ai sensi dell'art. 2033 c.c. a corrispondere Controparte_1 alla società l'importo di € 38.446,50 oltre ad interessi di legge interessi Controparte_3 maturati a far data dai singoli pagamenti o dall'invio della lettera di messa in mora dd. 09-
11.03.2020 fino all'introduzione del presente giudizio nonchè gli interessi al tasso di mora ex art.
1284, IV comma c.p.c. a decorrere dalla introduzione del presente giudizio sino al saldo del dovuto.
3) Condannare altresì al rimborso della somma di € 750,00 a titolo di rimborso Controparte_1 spese legali per l'intervento di messa in mora dd. 09-11.03.2020.
4) In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, oltre ad accessori di legge, sia del primo che del secondo grado”.
Per Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così giudicare:
- rigettare l'appello di in quanto infondato in fatto e in diritto;
Parte_1
- comunque rigettare ogni domanda proposta da contro in quanto Parte_1 Controparte_1 infondata in fatto e in diritto;
comunque con la miglior formula dire che nulla è dovuto da CP_1
a per i titoli dedotti in giudizio.
[...] Parte_1
Con vittoria di spese e compensi di lite, spese generali, c.p.a. e IVA come per legge”.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. (di seguito solo ) con ricorso ex art.281undecies cpc adiva il Tribunale di Parte_1 Pt_1
Milano per sentire accertare il proprio diritto ad ottenere il rimborso delle imposte addizionali sull'energia elettrica corrisposte ad , in virtù del contratto di somministrazione in Controparte_1 essere negli anni 2010/2011 per l'approvvigionamento dei propri stabilimenti siti nella Provincia di
Bolzano, con utenze individuate dai seguenti POD: IT007E00019456, IT007E00019458,
IT007E00018041, IT007E00018039, IT007E00018040, in quanto contrastanti con la Direttiva
2008/118/CE, con conseguente condanna della fornitrice alla restituzione di quanto indebitamente percepito (pari ad € 38.446,50) oltre agli interessi moratori.
Si costituiva in giudizio (di seguito anche solo ) eccependo, anzitutto, che la CP_1 CP_1
Direttiva comunitaria citata da controparte - recepita dallo Stato italiano solo nel 2012 - non ha efficacia c.d. orizzontale per cui il giudice non ha il potere di disapplicare la norma interna ritenuta in contrasto con la direttiva comunitaria nell'ambito di controversie vertenti tra privati ed ha, perciò, concluso per il rigetto dell'avverso ricorso. 2. Con sentenza n. 6343/2024, il Tribunale rigettava la domanda di ripetizione dell'indebito proposta da ritenendo che, a seguito della pronuncia della Corte di giustizia UE, dell'11.04.2024, nella Pt_1
2 causa C-316/22, è maturato, per così dire, un revirement di giurisprudenza, nel senso che il somministrato può agire direttamente nei confronti dell' Parte_2 precludendo così ogni possibilità di disapplicazione della norma interna per contrasto con il diritto comunitario.
Il primo giudice sottolineava di non condividere l'orientamento seguito da questa Corte d'appello quanto alla ritenuta “possibilità di valutare incidentalmente la contrarietà alla direttiva della norma interna istitutiva delle addizionali sulle accise (quale norma posta a monte del rapporto tributario da cui è derivata l'imposizione dell'addizionale) ai fini della decisione sull'azione del consumatore finale volta a far valere l'illegittima traslazione del tributo (azione, come detto, implicitamente consentita dalla normativa interna, e cioè dall'art.14, 2° comma T.U.A.) e, comunque, di disapplicare la norma per contrasto intrinseco con i principi dell'Unione Europea, sanciti nelle Direttive susseguitesi nel tempo, come interpretati dalla Corte di Giustizia Europea con le sentenze intervenute in materia”. Sosteneva al riguardo che, da un lato, manchi il riferimento preciso a una fonte di diritto comunitario derivato rispetto alla quale si possa procedere alla disapplicazione della norma di cui all'art.6 DL n.511/1988 e, dall'altro, che ammettere che la disapplicazione della norma interna statale, confliggente con il diritto unionale nel rapporto tra fornitore e autorità statale, possa avere ricadute e riflessi anche nel rapporto tra fornitore e consumatore finale (cd. disapplicazione virtuale) significa, di fatto, riconoscere alla direttiva non esecutiva quell'efficacia orizzontale nel rapporto tra privati esclusa dal diritto unionale.
Alla stregua di siffatte argomentazioni, il Tribunale rigettava dunque la domanda compensando integralmente le spese di lite attesa la novità della questione trattata.
3. ha proposto appello contro la sentenza n. 6343/2024, deducendone la erroneità, con tre Pt_1 articolati motivi, per aver erroneamente ritenuto mancare il riferimento a una fonte di diritto comunitario derivato rispetto alla quale si possa procedere alla disapplicazione dell'art. 6 DL
511/1988 e che non esista un orientamento consolidato formato da sentenze interpretative del diritto unionale vincolanti quanto all'interpretazione. L'appellante ha poi denunciato l'erroneità dell'interpretazione data dal primo giudice alla sentenza pronunciata dalla Corte di Giustizia Europea del 11 aprile 2024 che si tradurrebbe in una violazione del principio comunitario di “effettività ed equivalenza”.
si è costituita nel giudizio di appello e ha chiesto la conferma della sentenza di primo grado, CP_1 ribadendo le argomentazioni già precedentemente svolte e richiamando la decisione pronunciata dalla
CGUE nella causa C-316/2022 pubblicata l'11 aprile 2024 a supporto della tesi secondo cui l'unico soggetto legittimato ad essere il destinatario della richiesta di rimborso delle addizionali è lo Stato.
Infine, in fatto, ha sottolineato la mancanza di prova degli importi richiesti in restituzione, non CP_1 desumibile dalla mole di documenti versata in atti da in maniera confusa e caotica. Pt_1
4. La domanda di ripetizione formulata da riguarda le somme versate a titolo di addizionale Pt_1 all'accisa nel periodo compreso tra la scadenza del termine per il recepimento della direttiva
3 2008/118/CE, fissato al 1° gennaio 2010, e l'abrogazione dell'imposta, intervenuta con decorrenza dal 1° gennaio 2012.
4.1. Va preliminarmente disattesa l'eccezione sollevata da di carenza probatoria degli importi CP_1 richiesti in restituzione. Alla luce delle puntuali indicazioni e dei dettagli forniti da con la tabella Pt_1
(allegata sub. 2 al ricorso introduttivo) riepilogativa degli importi pagati, con specifica indicazione della quota “accise”, accompagnata dalle fatture emesse da (all'interno delle quali sono CP_1 evidenziate le località di fornitura, il numero di POD, le specifiche somme imputate ad addizionali alle accise e la regolarità dei precedenti pagamenti) relative al periodo di somministrazione dal
01.01.2010 al 31.12.2011, con relativi estratti del conto corrente da cui risultano gli addebiti relativi al pagamento delle fatture, avvenuti dal marzo 2010 al maggio 2012 (cfr. all. 2B- doc. 3°, b, 3c allegati al ricorso introduttivo), unitamente alla mancata contestazione da parte di in ordine alla CP_1 ricezione dei pagamenti, può ritenersi pacifica anche la quantificazione dei crediti operata della società appellante. A fronte della documentazione prodotta, come specificamente illustrata nelle note conclusionali dell'appellante, l'eccepito difetto di indicazioni dei documenti relativi ad ogni singola fattura e alla sua prova di pagamento non inficia l'efficacia probatoria della documentazione prodotta, né incide sul diritto di difesa dell'appellata, tanto più in considerazione del fatto che si tratta di documentazione tutta nella disponibilità anche di che avrebbe quindi potuto esaminare CP_1 direttamente per verificare la correttezza dell'importo richiesto e quindi contestare, nel caso, puntualmente l'eventuale mancato pagamento di talune fatture. Nessuna specifica eccezione è stata sollevata da che, si ripete, non ha mai addotto o eccepito di non aver ricevuto l'integrale CP_1 pagamento delle fatture emesse a carico di , con conseguente genericità ed infondatezza delle Pt_1 deduzioni svolte.
4.2. Quanto all'an della pretesa creditoria, vale a dire il diritto di di ottenere il rimborso delle Pt_1 suddette somme in ragione della illegittimità dell'imposta per la incompatibilità di essa (rectius della norma che l'ha istituita) con la disciplina unionale in materia di imposizione fiscale, si osserva quanto segue.
Come si è già sopra accennato, ha censurato la decisione di primo grado per non avere dato Pt_1 rilievo alla contrarietà dell'art. 6 del D.L. n. 511/1988 non tanto direttamente alla direttiva
2008/118/CE – ritenuta applicabile anche ai rapporti tra privati in quanto chiara, precisa e incondizionata (cd. direttiva self-executing) e, comunque, ampiamente recepita con il D.Lgs. 29 marzo 2010, n. 48 – quanto, piuttosto, alla interpretazione che di essa ne ha dato la CGUE, specificamente con le sentenze pronunciate nelle cause C-553/2013 e C-103/2017. L'appellante ha ricordato che l'interpretazione del diritto comunitario adottata dalla Corte di Giustizia ha efficacia
"ultra partes", sicché alle sentenze interpretative da essa rese, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario.
Sotto altro profilo, l'appellante, richiamando precedenti giurisprudenziali anche di questa Corte, ha evidenziato come la disapplicazione della norma nazionale istitutiva dell'addizionale all'accisa sull'energia elettrica, pur nei giudizi tra fornitore e consumatore finale, riguardi comunque
4 esclusivamente il rapporto di natura tributaria sussistente tra il fornitore e lo Stato e possa, pertanto, essere pronunciata in via incidentale, senza interferire con il divieto di applicazione orizzontale delle direttive non trasposte o non correttamente trasposte.
Più precisamente, poiché la rivalsa esercitata dal fornitore di energia elettrica sul consumatore finale ex art. 56 T.U.A. non ha ad oggetto l'imposta, ma il mero equivalente economico di essa, il tema della applicabilità diretta del diritto comunitario resterebbe del tutto estraneo al rapporto civilistico;
esso dovrebbe tuttavia essere valutato incidentalmente, con riferimento al rapporto (verticale) tra il fornitore e lo Stato, al solo fine di verificare la fondatezza della rivalsa e quindi l'eventuale natura indebita dei versamenti effettuati a tale titolo.
Infine, l'appellante ha ritenuto non condivisibile la lettura offerta dal giudice di primo grado alla sentenza della CGUE dell'11.4.2024 la quale, invece, ad una attenta analisi, deporrebbe a favore della diversa tesi sostenuta dall'appellante e dalla Corte d'Appello di Milano in relazione all'interpretazione dell'art. 288 co. 3 TFUE che, riconoscendo il diritto del cliente di agire direttamente contro il fornitore, consente “di realizzare l'effettività della tutela del cliente finale”.
5. L'appello è meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito precisate.
5.1 Innanzitutto, va rilevato che è ormai superata la questione se i criteri impositivi dell'addizionale previsti dall'art. 6 del D.L. 511/1988 (abrogato con decorrenza dal 1° gennaio 2012) si ponessero o meno in contrasto con le prescrizioni della Direttiva 2008/118/CE e sulla conseguente possibilità per il giudice nazionale di disapplicare la norma interna contrastante con il diritto unionale, alla luce dell'intervenuta sentenza della Corte Costituzionale. n. 43/2025 pronunciatasi sulla questione di legittimità costituzionale del suddetto art. 6, commi 1, lettera c), e 2, per violazione dell'art. 117, primo comma, Cost. sotto il profilo del «mancato rispetto dei vincoli gravanti sulla potestà legislativa statale e derivanti dall'ordinamento U.E.» sollevata dal Tribunale di Udine.
Preliminarmente la Corte Costituzionale ha ritenuto persistere la rilevanza della questione di legittimità sollevata anche successivamente alla pronuncia della CGUE dell'11 aprile 2024, causa C-
316/22, osservando che, con tale ultima sentenza, la Corte europea ha affermato che il cliente del servizio di fornitura di energia elettrica deve poter esercitare un'azione diretta nei confronti dello
Stato non solo nel caso di impossibilità di fatto, ma anche nel caso di impossibilità giuridica di agire contro il fornitore. “Ciò in conseguenza del fatto che il giudice civile, constatata la preclusione della strada della non applicazione, dovrebbe sempre rigettare la domanda di ripetizione di indebito proposta dal cliente nei confronti del fornitore e basata sulla contrarietà dell'imposta alla direttiva.
Tuttavia, tale possibilità ora riconosciuta anche dalla giurisprudenza di legittimità a seguito della citata sentenza della Corte di giustizia (tra le altre, Corte di cassazione, sezione tributaria, sentenza
29 luglio 2024, n. 21154) di esercitare direttamente l'azione di ripetizione di indebito da parte del cliente nei confronti dello Stato, non priva di rilevanza la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Udine, il cui esito è comunque destinato a riflettersi nel giudizio in corso, che attiene, invece, alla richiesta del cliente di ottenere la restituzione di quanto corrisposto al proprio fornitore tramite la diversa azione di ripetizione dell'indebito nei confronti di quest'ultimo.
5 Solo in caso di accoglimento della questione sollevata, infatti, il giudice a quo potrebbe condannare il fornitore (che potrà, a sua volta, rivalersi nei confronti dello Stato) alla ripetizione dell'indebito, dato l'effetto ex tunc, salvo per i rapporti esauriti, della sentenza di questa Corte che dichiari costituzionalmente illegittima l'addizionale in questione”.
Nel merito la Corte Costituzionale, dopo aver richiamato il dettato normativo in esame ed aver esaminato le finalità specifiche perseguite dalle direttive 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio
1992 e dalla direttiva 2003/96/CE atte a giustificare le imposizioni indirette quali quelle introdotte dall'art. 6 del d.l. n. 511 del 1988 (come convertito), ha concluso con l'escludere che l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica rispetti il requisito della finalità specifica, dal momento che il citato art. 6, al comma 1, lettera c), prevede solo una generica destinazione del gettito dell'addizionale provinciale «in favore delle province», che trova conferma nel preambolo del d.l. n.
511 del 1988, nel quale si afferma che le misure impositive in esso previste sono rivolte ad «assicurare le necessarie risorse agli enti della finanza regionale e locale, al fine di garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali». Nello stesso senso si è pure espressa la giurisprudenza di legittimità che, nel ritenere non applicabile il suddetto art. 6 per contrasto con le menzionate direttive comunitarie, ha precisato che la citata finalità non è «in grado di essere distinta dalla generica finalità di bilancio»
(Cass., n. 27101 del 2019, confermata, da ultimo, da Corte di cassazione, sezione tributaria, ordinanza
11 settembre 2024, n. 24373).
Sulla scorta di tali considerazioni la Corte Costituzionale ha, quindi, dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, lettera c), e c. 2, del d.l. n. 511 del 1988, come convertito e sostituito, per violazione degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 1, paragrafo
2, della direttiva 2008/118/CE”.
5.2. L'intervenuta caducazione (per effetto della ritenuta illegittimità costituzionale) della norma istitutiva della addizionale sulle accise - in considerazione dell'effetto ex tunc, salvo per i rapporti esauriti, della pronuncia di illegittimità della Corte costituzionale – comporta l'obbligo per il giudice di disapplicare la norma interna dichiarata costituzionalmente illegittima per contrarietà al diritto UE.
Il venir meno, nei rapporti tra Erario e fornitore della causa giustificatrice del prelievo erariale comporta la non debenza dei pagamenti effettuati sine titulo dall'utente, consumatore finale, con la conseguente possibilità per quest'ultimo di esercitare l'azione di ripetizione dell'indebito direttamente nei confronti del fornitore di energia elettrica (che potrà, a sua volta, rivalersi nei confronti dello
Stato), nel rispetto dell'ordinario termine decennale di prescrizione.
Non rileva quindi più in questa sede, per essere la controversia circoscritta ai rapporti tra solvens e accipiens di una prestazione divenuta indebita in forza della sopravvenuta caducazione della norma che la legittimava, alcuna ulteriore questione sull'esclusività o meno della legittimazione passiva dell'azione di ripetizione, né, quindi, sull'individuazione delle ricadute ermeneutiche della recente sentenza della Corte di giustizia, resa in data 11 aprile 2024, in causa C/316/22. Come affermato anche dalla Corte di Cassazione con la recentissima sentenza n. 13742 del. 22.05.2025: “In tema di rimborso dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, il consumatore finale che ha
6 corrisposto al fornitore di energia elettrica, a titolo di rivalsa, tale imposta, poi dichiarata in contrasto con il diritto eurounitario, può agire nei confronti del detto fornitore mediante l'azione di ripetizione dell'indebito oggettivo ex articolo 2033 del codice civile, in considerazione del carattere indebito di tale imposta, stante a illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1, lett. c), e 2, d.l. n.
511 del 1988, come convertito e sostituito”.
Sussiste quindi il diritto di di ottenere il rimborso della somma di euro € 38.446,50, versata Pt_1 indebitamente a titolo di addizionale all'accisa sull'energia elettrica nel periodo 2010/2011.
6. Il riconoscimento del pagamento indebito e la formazione di un titolo restitutorio comprendono, ex lege, il diritto di recuperare gli interessi legali, i quali andranno computati ai sensi dell'art. 1284, comma 1, c.c. dalla costituzione in mora alla domanda giudiziale e al tasso di cui all'art. 1284, comma
4, c.c. dalla domanda giudiziale al saldo effettivo, stante la buona fede dell'accipiens che, nella sua qualità di soggetto passivo d'imposta, era tenuto al versamento dell'addizionale all'amministrazione finanziaria e, all'epoca della fatturazione e dell'incasso, aveva legittimamente trasferito sull'utente l'effetto dell'imposta stessa. Occorre ancora rammentare, in risposta alle deduzioni di , che la CP_1 disposizione di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., individua il tasso legale degli interessi, in linea generale, per tutte le obbligazioni pecuniarie (salvo diverso accordo delle parti e salva diversa espressa previsione di legge), per il periodo successivo all'inizio del processo avente ad oggetto il relativo credito, fino al momento del pagamento (v. Cass. n. 61/2023).
7. Quanto alle spese di lite, va confermata la statuizione emessa dal giudice di primo grado in considerazione della complessità delle questioni trattate.
Proprio la peculiarità della materia, che richiede necessariamente una pronuncia giudiziale affinché il fornitore possa domandare la restituzione di quanto pagato all'Erario, e considerato che l'appello è stato deciso, in via dirimente, in forza della pronuncia di illegittimità costituzionale intervenuta dopo la sua proposizione, giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 6343/2024, pubblicata il 21 giugno 2024, ogni
[...] diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così dispone:
1. in parziale riforma della sentenza appellata, condanna al pagamento in Controparte_1 favore di della somma di € 38.446,50, oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284, Parte_1 comma 1, c.c. dalla messa in mora alla domanda giudiziale e al tasso di cui all'art. 1284, comma 4,
c.c. dalla domanda giudiziale al saldo effettivo;
2. conferma nel resto la sentenza impugnata;
3. dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente grado.
Così deciso, in Milano nella camera di consiglio del 17 giugno 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente Dott.ssa Isabella Ciriaco dott.ssa UR Sara Tragni
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MILANO
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Terza Civile composta dai magistrati:
Dott.ssa UR Sara Tragni Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Federici Consigliere
Dott.ssa Isabella Ciriaco Consigliere istr. est ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'appello con atto di citazione notificato il 21.1.2025 avverso la sentenza n. 6343/2024 pronunciata dal Tribunale di Milano in data
21.06.2024, non notificata, da
(C.F. e P.IVA ), rappresentata e difesa dall'avv.to Alessandra Parte_1 P.IVA_1
Carlin del Foro di Trento, presso il cui studio è elett.te dom.ta in Trento, via Brennero 322, come da procura speciale allegata all'atto d'appello,
- appellante -
contro
C.F. e P. IVA rappresentata, assistita e difesa, giusta procura Controparte_1 P.IVA_2 speciale in atti, in via disgiunta tra loro, dall'avv. Paolo Patron (C.F. ) e C.F._1 dall'avv. Elisabetta Fantini (C.F. ) entrambi del Foro di Milano, elettivamente C.F._2 domiciliata presso il primo con studio in Milano, Galleria del Corso 1,
- appellata -
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 6343/2024, pronunciata dal Tribunale di Milano in data
21.06.2024, in materia di somministrazione.
Conclusioni: per Parte_1
NEL MERITO
IN VIA PRINCIPALE
1 “In accoglimento dei motivi di appello e in riforma della sentenza impugnata, reietta ogni contraria istanza, eccezione, documentazione e difesa,
1) Previamente disapplicati gli articoli 5 del D.Lgs. n. 26/2007 e 6 del D.L. n. 511/1988, nella versione ratione temporis applicabile, a cagione del loro contrasto con il diritto comunitario, accertare che negli anni 2010 e 2011 la resistente ha illegittimamente richiesto ed incassato dalla società l'importo di € 38.446,50 e che dunque le dette società hanno Controparte_2 indebitamente corrisposto alla prima il predetto importo in difetto di valido titolo.
2) Conseguentemente, condannare ai sensi dell'art. 2033 c.c. a corrispondere Controparte_1 alla società l'importo di € 38.446,50 oltre ad interessi di legge interessi Controparte_3 maturati a far data dai singoli pagamenti o dall'invio della lettera di messa in mora dd. 09-
11.03.2020 fino all'introduzione del presente giudizio nonchè gli interessi al tasso di mora ex art.
1284, IV comma c.p.c. a decorrere dalla introduzione del presente giudizio sino al saldo del dovuto.
3) Condannare altresì al rimborso della somma di € 750,00 a titolo di rimborso Controparte_1 spese legali per l'intervento di messa in mora dd. 09-11.03.2020.
4) In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, oltre ad accessori di legge, sia del primo che del secondo grado”.
Per Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così giudicare:
- rigettare l'appello di in quanto infondato in fatto e in diritto;
Parte_1
- comunque rigettare ogni domanda proposta da contro in quanto Parte_1 Controparte_1 infondata in fatto e in diritto;
comunque con la miglior formula dire che nulla è dovuto da CP_1
a per i titoli dedotti in giudizio.
[...] Parte_1
Con vittoria di spese e compensi di lite, spese generali, c.p.a. e IVA come per legge”.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. (di seguito solo ) con ricorso ex art.281undecies cpc adiva il Tribunale di Parte_1 Pt_1
Milano per sentire accertare il proprio diritto ad ottenere il rimborso delle imposte addizionali sull'energia elettrica corrisposte ad , in virtù del contratto di somministrazione in Controparte_1 essere negli anni 2010/2011 per l'approvvigionamento dei propri stabilimenti siti nella Provincia di
Bolzano, con utenze individuate dai seguenti POD: IT007E00019456, IT007E00019458,
IT007E00018041, IT007E00018039, IT007E00018040, in quanto contrastanti con la Direttiva
2008/118/CE, con conseguente condanna della fornitrice alla restituzione di quanto indebitamente percepito (pari ad € 38.446,50) oltre agli interessi moratori.
Si costituiva in giudizio (di seguito anche solo ) eccependo, anzitutto, che la CP_1 CP_1
Direttiva comunitaria citata da controparte - recepita dallo Stato italiano solo nel 2012 - non ha efficacia c.d. orizzontale per cui il giudice non ha il potere di disapplicare la norma interna ritenuta in contrasto con la direttiva comunitaria nell'ambito di controversie vertenti tra privati ed ha, perciò, concluso per il rigetto dell'avverso ricorso. 2. Con sentenza n. 6343/2024, il Tribunale rigettava la domanda di ripetizione dell'indebito proposta da ritenendo che, a seguito della pronuncia della Corte di giustizia UE, dell'11.04.2024, nella Pt_1
2 causa C-316/22, è maturato, per così dire, un revirement di giurisprudenza, nel senso che il somministrato può agire direttamente nei confronti dell' Parte_2 precludendo così ogni possibilità di disapplicazione della norma interna per contrasto con il diritto comunitario.
Il primo giudice sottolineava di non condividere l'orientamento seguito da questa Corte d'appello quanto alla ritenuta “possibilità di valutare incidentalmente la contrarietà alla direttiva della norma interna istitutiva delle addizionali sulle accise (quale norma posta a monte del rapporto tributario da cui è derivata l'imposizione dell'addizionale) ai fini della decisione sull'azione del consumatore finale volta a far valere l'illegittima traslazione del tributo (azione, come detto, implicitamente consentita dalla normativa interna, e cioè dall'art.14, 2° comma T.U.A.) e, comunque, di disapplicare la norma per contrasto intrinseco con i principi dell'Unione Europea, sanciti nelle Direttive susseguitesi nel tempo, come interpretati dalla Corte di Giustizia Europea con le sentenze intervenute in materia”. Sosteneva al riguardo che, da un lato, manchi il riferimento preciso a una fonte di diritto comunitario derivato rispetto alla quale si possa procedere alla disapplicazione della norma di cui all'art.6 DL n.511/1988 e, dall'altro, che ammettere che la disapplicazione della norma interna statale, confliggente con il diritto unionale nel rapporto tra fornitore e autorità statale, possa avere ricadute e riflessi anche nel rapporto tra fornitore e consumatore finale (cd. disapplicazione virtuale) significa, di fatto, riconoscere alla direttiva non esecutiva quell'efficacia orizzontale nel rapporto tra privati esclusa dal diritto unionale.
Alla stregua di siffatte argomentazioni, il Tribunale rigettava dunque la domanda compensando integralmente le spese di lite attesa la novità della questione trattata.
3. ha proposto appello contro la sentenza n. 6343/2024, deducendone la erroneità, con tre Pt_1 articolati motivi, per aver erroneamente ritenuto mancare il riferimento a una fonte di diritto comunitario derivato rispetto alla quale si possa procedere alla disapplicazione dell'art. 6 DL
511/1988 e che non esista un orientamento consolidato formato da sentenze interpretative del diritto unionale vincolanti quanto all'interpretazione. L'appellante ha poi denunciato l'erroneità dell'interpretazione data dal primo giudice alla sentenza pronunciata dalla Corte di Giustizia Europea del 11 aprile 2024 che si tradurrebbe in una violazione del principio comunitario di “effettività ed equivalenza”.
si è costituita nel giudizio di appello e ha chiesto la conferma della sentenza di primo grado, CP_1 ribadendo le argomentazioni già precedentemente svolte e richiamando la decisione pronunciata dalla
CGUE nella causa C-316/2022 pubblicata l'11 aprile 2024 a supporto della tesi secondo cui l'unico soggetto legittimato ad essere il destinatario della richiesta di rimborso delle addizionali è lo Stato.
Infine, in fatto, ha sottolineato la mancanza di prova degli importi richiesti in restituzione, non CP_1 desumibile dalla mole di documenti versata in atti da in maniera confusa e caotica. Pt_1
4. La domanda di ripetizione formulata da riguarda le somme versate a titolo di addizionale Pt_1 all'accisa nel periodo compreso tra la scadenza del termine per il recepimento della direttiva
3 2008/118/CE, fissato al 1° gennaio 2010, e l'abrogazione dell'imposta, intervenuta con decorrenza dal 1° gennaio 2012.
4.1. Va preliminarmente disattesa l'eccezione sollevata da di carenza probatoria degli importi CP_1 richiesti in restituzione. Alla luce delle puntuali indicazioni e dei dettagli forniti da con la tabella Pt_1
(allegata sub. 2 al ricorso introduttivo) riepilogativa degli importi pagati, con specifica indicazione della quota “accise”, accompagnata dalle fatture emesse da (all'interno delle quali sono CP_1 evidenziate le località di fornitura, il numero di POD, le specifiche somme imputate ad addizionali alle accise e la regolarità dei precedenti pagamenti) relative al periodo di somministrazione dal
01.01.2010 al 31.12.2011, con relativi estratti del conto corrente da cui risultano gli addebiti relativi al pagamento delle fatture, avvenuti dal marzo 2010 al maggio 2012 (cfr. all. 2B- doc. 3°, b, 3c allegati al ricorso introduttivo), unitamente alla mancata contestazione da parte di in ordine alla CP_1 ricezione dei pagamenti, può ritenersi pacifica anche la quantificazione dei crediti operata della società appellante. A fronte della documentazione prodotta, come specificamente illustrata nelle note conclusionali dell'appellante, l'eccepito difetto di indicazioni dei documenti relativi ad ogni singola fattura e alla sua prova di pagamento non inficia l'efficacia probatoria della documentazione prodotta, né incide sul diritto di difesa dell'appellata, tanto più in considerazione del fatto che si tratta di documentazione tutta nella disponibilità anche di che avrebbe quindi potuto esaminare CP_1 direttamente per verificare la correttezza dell'importo richiesto e quindi contestare, nel caso, puntualmente l'eventuale mancato pagamento di talune fatture. Nessuna specifica eccezione è stata sollevata da che, si ripete, non ha mai addotto o eccepito di non aver ricevuto l'integrale CP_1 pagamento delle fatture emesse a carico di , con conseguente genericità ed infondatezza delle Pt_1 deduzioni svolte.
4.2. Quanto all'an della pretesa creditoria, vale a dire il diritto di di ottenere il rimborso delle Pt_1 suddette somme in ragione della illegittimità dell'imposta per la incompatibilità di essa (rectius della norma che l'ha istituita) con la disciplina unionale in materia di imposizione fiscale, si osserva quanto segue.
Come si è già sopra accennato, ha censurato la decisione di primo grado per non avere dato Pt_1 rilievo alla contrarietà dell'art. 6 del D.L. n. 511/1988 non tanto direttamente alla direttiva
2008/118/CE – ritenuta applicabile anche ai rapporti tra privati in quanto chiara, precisa e incondizionata (cd. direttiva self-executing) e, comunque, ampiamente recepita con il D.Lgs. 29 marzo 2010, n. 48 – quanto, piuttosto, alla interpretazione che di essa ne ha dato la CGUE, specificamente con le sentenze pronunciate nelle cause C-553/2013 e C-103/2017. L'appellante ha ricordato che l'interpretazione del diritto comunitario adottata dalla Corte di Giustizia ha efficacia
"ultra partes", sicché alle sentenze interpretative da essa rese, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario.
Sotto altro profilo, l'appellante, richiamando precedenti giurisprudenziali anche di questa Corte, ha evidenziato come la disapplicazione della norma nazionale istitutiva dell'addizionale all'accisa sull'energia elettrica, pur nei giudizi tra fornitore e consumatore finale, riguardi comunque
4 esclusivamente il rapporto di natura tributaria sussistente tra il fornitore e lo Stato e possa, pertanto, essere pronunciata in via incidentale, senza interferire con il divieto di applicazione orizzontale delle direttive non trasposte o non correttamente trasposte.
Più precisamente, poiché la rivalsa esercitata dal fornitore di energia elettrica sul consumatore finale ex art. 56 T.U.A. non ha ad oggetto l'imposta, ma il mero equivalente economico di essa, il tema della applicabilità diretta del diritto comunitario resterebbe del tutto estraneo al rapporto civilistico;
esso dovrebbe tuttavia essere valutato incidentalmente, con riferimento al rapporto (verticale) tra il fornitore e lo Stato, al solo fine di verificare la fondatezza della rivalsa e quindi l'eventuale natura indebita dei versamenti effettuati a tale titolo.
Infine, l'appellante ha ritenuto non condivisibile la lettura offerta dal giudice di primo grado alla sentenza della CGUE dell'11.4.2024 la quale, invece, ad una attenta analisi, deporrebbe a favore della diversa tesi sostenuta dall'appellante e dalla Corte d'Appello di Milano in relazione all'interpretazione dell'art. 288 co. 3 TFUE che, riconoscendo il diritto del cliente di agire direttamente contro il fornitore, consente “di realizzare l'effettività della tutela del cliente finale”.
5. L'appello è meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito precisate.
5.1 Innanzitutto, va rilevato che è ormai superata la questione se i criteri impositivi dell'addizionale previsti dall'art. 6 del D.L. 511/1988 (abrogato con decorrenza dal 1° gennaio 2012) si ponessero o meno in contrasto con le prescrizioni della Direttiva 2008/118/CE e sulla conseguente possibilità per il giudice nazionale di disapplicare la norma interna contrastante con il diritto unionale, alla luce dell'intervenuta sentenza della Corte Costituzionale. n. 43/2025 pronunciatasi sulla questione di legittimità costituzionale del suddetto art. 6, commi 1, lettera c), e 2, per violazione dell'art. 117, primo comma, Cost. sotto il profilo del «mancato rispetto dei vincoli gravanti sulla potestà legislativa statale e derivanti dall'ordinamento U.E.» sollevata dal Tribunale di Udine.
Preliminarmente la Corte Costituzionale ha ritenuto persistere la rilevanza della questione di legittimità sollevata anche successivamente alla pronuncia della CGUE dell'11 aprile 2024, causa C-
316/22, osservando che, con tale ultima sentenza, la Corte europea ha affermato che il cliente del servizio di fornitura di energia elettrica deve poter esercitare un'azione diretta nei confronti dello
Stato non solo nel caso di impossibilità di fatto, ma anche nel caso di impossibilità giuridica di agire contro il fornitore. “Ciò in conseguenza del fatto che il giudice civile, constatata la preclusione della strada della non applicazione, dovrebbe sempre rigettare la domanda di ripetizione di indebito proposta dal cliente nei confronti del fornitore e basata sulla contrarietà dell'imposta alla direttiva.
Tuttavia, tale possibilità ora riconosciuta anche dalla giurisprudenza di legittimità a seguito della citata sentenza della Corte di giustizia (tra le altre, Corte di cassazione, sezione tributaria, sentenza
29 luglio 2024, n. 21154) di esercitare direttamente l'azione di ripetizione di indebito da parte del cliente nei confronti dello Stato, non priva di rilevanza la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Udine, il cui esito è comunque destinato a riflettersi nel giudizio in corso, che attiene, invece, alla richiesta del cliente di ottenere la restituzione di quanto corrisposto al proprio fornitore tramite la diversa azione di ripetizione dell'indebito nei confronti di quest'ultimo.
5 Solo in caso di accoglimento della questione sollevata, infatti, il giudice a quo potrebbe condannare il fornitore (che potrà, a sua volta, rivalersi nei confronti dello Stato) alla ripetizione dell'indebito, dato l'effetto ex tunc, salvo per i rapporti esauriti, della sentenza di questa Corte che dichiari costituzionalmente illegittima l'addizionale in questione”.
Nel merito la Corte Costituzionale, dopo aver richiamato il dettato normativo in esame ed aver esaminato le finalità specifiche perseguite dalle direttive 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio
1992 e dalla direttiva 2003/96/CE atte a giustificare le imposizioni indirette quali quelle introdotte dall'art. 6 del d.l. n. 511 del 1988 (come convertito), ha concluso con l'escludere che l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica rispetti il requisito della finalità specifica, dal momento che il citato art. 6, al comma 1, lettera c), prevede solo una generica destinazione del gettito dell'addizionale provinciale «in favore delle province», che trova conferma nel preambolo del d.l. n.
511 del 1988, nel quale si afferma che le misure impositive in esso previste sono rivolte ad «assicurare le necessarie risorse agli enti della finanza regionale e locale, al fine di garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali». Nello stesso senso si è pure espressa la giurisprudenza di legittimità che, nel ritenere non applicabile il suddetto art. 6 per contrasto con le menzionate direttive comunitarie, ha precisato che la citata finalità non è «in grado di essere distinta dalla generica finalità di bilancio»
(Cass., n. 27101 del 2019, confermata, da ultimo, da Corte di cassazione, sezione tributaria, ordinanza
11 settembre 2024, n. 24373).
Sulla scorta di tali considerazioni la Corte Costituzionale ha, quindi, dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, lettera c), e c. 2, del d.l. n. 511 del 1988, come convertito e sostituito, per violazione degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 1, paragrafo
2, della direttiva 2008/118/CE”.
5.2. L'intervenuta caducazione (per effetto della ritenuta illegittimità costituzionale) della norma istitutiva della addizionale sulle accise - in considerazione dell'effetto ex tunc, salvo per i rapporti esauriti, della pronuncia di illegittimità della Corte costituzionale – comporta l'obbligo per il giudice di disapplicare la norma interna dichiarata costituzionalmente illegittima per contrarietà al diritto UE.
Il venir meno, nei rapporti tra Erario e fornitore della causa giustificatrice del prelievo erariale comporta la non debenza dei pagamenti effettuati sine titulo dall'utente, consumatore finale, con la conseguente possibilità per quest'ultimo di esercitare l'azione di ripetizione dell'indebito direttamente nei confronti del fornitore di energia elettrica (che potrà, a sua volta, rivalersi nei confronti dello
Stato), nel rispetto dell'ordinario termine decennale di prescrizione.
Non rileva quindi più in questa sede, per essere la controversia circoscritta ai rapporti tra solvens e accipiens di una prestazione divenuta indebita in forza della sopravvenuta caducazione della norma che la legittimava, alcuna ulteriore questione sull'esclusività o meno della legittimazione passiva dell'azione di ripetizione, né, quindi, sull'individuazione delle ricadute ermeneutiche della recente sentenza della Corte di giustizia, resa in data 11 aprile 2024, in causa C/316/22. Come affermato anche dalla Corte di Cassazione con la recentissima sentenza n. 13742 del. 22.05.2025: “In tema di rimborso dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, il consumatore finale che ha
6 corrisposto al fornitore di energia elettrica, a titolo di rivalsa, tale imposta, poi dichiarata in contrasto con il diritto eurounitario, può agire nei confronti del detto fornitore mediante l'azione di ripetizione dell'indebito oggettivo ex articolo 2033 del codice civile, in considerazione del carattere indebito di tale imposta, stante a illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1, lett. c), e 2, d.l. n.
511 del 1988, come convertito e sostituito”.
Sussiste quindi il diritto di di ottenere il rimborso della somma di euro € 38.446,50, versata Pt_1 indebitamente a titolo di addizionale all'accisa sull'energia elettrica nel periodo 2010/2011.
6. Il riconoscimento del pagamento indebito e la formazione di un titolo restitutorio comprendono, ex lege, il diritto di recuperare gli interessi legali, i quali andranno computati ai sensi dell'art. 1284, comma 1, c.c. dalla costituzione in mora alla domanda giudiziale e al tasso di cui all'art. 1284, comma
4, c.c. dalla domanda giudiziale al saldo effettivo, stante la buona fede dell'accipiens che, nella sua qualità di soggetto passivo d'imposta, era tenuto al versamento dell'addizionale all'amministrazione finanziaria e, all'epoca della fatturazione e dell'incasso, aveva legittimamente trasferito sull'utente l'effetto dell'imposta stessa. Occorre ancora rammentare, in risposta alle deduzioni di , che la CP_1 disposizione di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., individua il tasso legale degli interessi, in linea generale, per tutte le obbligazioni pecuniarie (salvo diverso accordo delle parti e salva diversa espressa previsione di legge), per il periodo successivo all'inizio del processo avente ad oggetto il relativo credito, fino al momento del pagamento (v. Cass. n. 61/2023).
7. Quanto alle spese di lite, va confermata la statuizione emessa dal giudice di primo grado in considerazione della complessità delle questioni trattate.
Proprio la peculiarità della materia, che richiede necessariamente una pronuncia giudiziale affinché il fornitore possa domandare la restituzione di quanto pagato all'Erario, e considerato che l'appello è stato deciso, in via dirimente, in forza della pronuncia di illegittimità costituzionale intervenuta dopo la sua proposizione, giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 6343/2024, pubblicata il 21 giugno 2024, ogni
[...] diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così dispone:
1. in parziale riforma della sentenza appellata, condanna al pagamento in Controparte_1 favore di della somma di € 38.446,50, oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284, Parte_1 comma 1, c.c. dalla messa in mora alla domanda giudiziale e al tasso di cui all'art. 1284, comma 4,
c.c. dalla domanda giudiziale al saldo effettivo;
2. conferma nel resto la sentenza impugnata;
3. dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente grado.
Così deciso, in Milano nella camera di consiglio del 17 giugno 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente Dott.ssa Isabella Ciriaco dott.ssa UR Sara Tragni
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