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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 13/02/2025, n. 116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 116 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce — Sezione Prima Civile — composta dai Signori:
1) dr. Maurizio PETRELLI - Presidente
2) dr.ssa Patrizia EVANGELISTA - Consigliere rel.
3) dr.ssa Virginia ZUPPETTA - Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 453 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2018
TRA
(C.F. e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ) entrambe rappresentate e difese dall' Avv. Vincenzo Vitale C.F._2
-APPELLANTI -
E
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, quale CP_1 P.IVA_1
società incorporante per fusione di già Controparte_2 Controparte_3
1 rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Controparte_4 Controparte_5
Marinelli;
- APPELLATA -
E
(C.F. ) in persona del legale Controparte_6 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, con sede in Villa Castelli alla via Prov. Per Grottaglie km.
0,200;
- APPELLATA CONTUMACE-
Con le note sostitutive dell'udienza dell' 1 giugno 2022, depositate telematicamente entro il termine assegnato, le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata riservata per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La vicenda che ha dato origine alla lite è stata così narrata nella sentenza impugnata:
“Con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Brindisi sezione distaccata di Francavilla Fontana, notificato in data 1.3/5.3/7.3.2012, le sigg.re e convenivano Parte_1 Parte_2
in giudizio la e la con Controparte_7 Controparte_6
cui introducevano il giudizio di merito avverso l'esecuzione mobiliare n.833/2011 R.G.es., proponendo opposizione di terzo.
Chiedevano che il Tribunale, accertato che i beni pignorati da parte della creditrice Controparte_2
della fossero di esclusiva proprietà della sig.ra e nella piena Controparte_6 Pt_1
disponibilità della sig.ra dichiarasse la nullità ed improcedibilità del pignoramento eseguito il Pt_2
21.5.2011 e della conseguente procedura esecutiva, con condanna dell'opposta al pagamento delle spese di lite.
2 Deducevano le opponenti che, nell'ambito della fase cautelare dell'opposizione, era stata disposta, con decreto inaudita altera parte, in data 5.7.2011 la sospensione della procedura, poi confermata con ordinanza del
16.12.2011.
Assumevano le stesse che i beni pignorati erano di esclusiva proprietà della sig.ra e nella piena Pt_1
disponibilità della sig.ra come documentalmente provato da un contratto del 12.1.2011, registrato Pt_2
il 22.2.2011, con cui i sigg.ri e avevano Controparte_6 Parte_3 Parte_4
concesso in comodato l'immobile sito in Villa Castelli alla prov. Per Grottaglie km.0,200 alla sig.ra
, titolare della ditta Cantine D'Urso, che ivi esercitava la propria attività commerciale, Parte_2
adoperando i beni mobili pignorati, della analiticamente indicati nell'allegato A al suddetto Pt_1
contratto.
Costituendosi in giudizio con comparsa di risposta, la opposta chiedeva dichiararsi la nullità del giudizio di opposizione ex art.619 c.p.c. per difetto di integrazione del contraddittorio nei confronti del debitore esecutato, con revoca dell'ordinanza di sospensione della esecuzione;
in subordine e nel merito il rigetto della opposizione, perché infondata, con vittoria di spese della doppia fase del giudizio.
Assumeva l'opposta: 1) la violazione degli artt. 619 e 102 c.p.c., per non essere stata notificata
l'opposizione introduttiva della fase cautelare al debitore, con conseguente nullità del giudizio;
2)
l'infondatezza dell'opposizione per essere stati pignorati beni che si trovavano nella sede della società debitrice, con conseguente applicazione del principio di presunzione di appartenenza dei beni pignorati al debitore, a nulla rilevando che, nel medesimo immobile, avesse sede anche la ditta dell'opponente
[...]
; 3) la mancata prova da parte delle opponenti del titolo di proprietà dei beni pignorati. Parte_2
La società debitrice rimaneva contumace.
Le parti depositavano memorie ex art.183 VI co. C.p.c. L'ordinanza ammissiva della prova testimoniale richiesta da parte opponente veniva poi revocata e la causa rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Trasmigrato il fascicolo al Tribunale di Brindisi, a seguito della soppressione delle sezioni distaccate dei
Tribunali, la causa veniva assegnata alla dr.ssa dinanzi alla quale venivano precisate le CP_8
conclusioni. Mutato il Giudice, per avvenuto trasferimento della dott.ssa le parti precisavano CP_8
di nuovo le conclusioni e la causa veniva rinviata per la discussione orale ex art.281 sexies c.p.c. con concessione di termine alle parti per il deposito di note”.
3 Con sentenza n. 298 del 2018, pubblicata in data 7.3.2018, il Tribunale di Brindisi ha: - rigettato l'opposizione; - revocato l'ordinanza di sospensione della esecuzione emessa dal
Tribunale di Brindisi sez. distaccata di Francavilla Fontana;
- condannato le opponenti alla rifusione delle spese processuali in favore dell'opposta con distrazione in favore del difensore antistatario.
Con atto di citazione notificato in data 6.4.2018, le sig.re e Parte_1 [...]
hanno interposto appello avverso la citata sentenza, notificata in data 7.3.2018, Parte_2
affidandolo ai motivi di cui appresso - chiedendo, in riforma parziale della stessa: - accertarsi e dichiararsi che i beni pignorati sono di proprietà esclusiva di e sono Parte_1
nella legittima disponibilità di e che, quindi, non possono essere Parte_2
sottoposti a pignoramento per il soddisfacimento di un credito vantato nei confronti della
- dichiararsi la nullità ed improcedibilità del pignoramento Controparte_6
eseguito in data 21.5.2011 e della successiva e conseguente procedura esecutiva;
condannarsi l'opposta al pagamento delle spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio.
Instauratosi il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta, ritualmente depositata il 20.6.2018, si è costituita la quale ha richiesto: - l'integrazione del CP_1
contraddittorio ex art.331 c.p.c. nei confronti della Controparte_6
convenuta contumace nel giudizio di primo grado;
- dichiarare l'inammissibilità dell'appello per la violazione dell'art.342 c.p.c.; - nel merito, rigettare l'appello perché infondato in fatto ed in diritto;
- con vittoria di spese e competenze del secondo grado di giudizio.
Con ordinanza del 10.9.2021 la Corte ha disposto la rimessione della causa sul ruolo per l'integrazione del contraddittorio nei confronti di che è Controparte_6
rimasta contumace. Verificato l'adempimento del disposto incombente e fissata udienza per la precisazione delle conclusioni, dopo il deposito telematico di note scritte sostitutive dell'udienza dell'1.06.2022, disposto con ordinanza del 3.5.2022, la Corte ha introitato la causa per la decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusive.
4 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Ritenuta, preliminarmente, l'infondatezza dell'eccezione di nullità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. proposta da (in quanto la proposta impugnazione CP_1
consente di individuare, con sufficiente chiarezza, le statuizioni impugnate, le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento dell'impugnazione ed i contenuti della auspicata riforma della sentenza di primo grado), la Corte osserva che, con l'unico motivo d'impugnazikone, le appellanti lamentano “Errata valutazione delle risultanze documentali. Illegittima applicazione del principio della presunzione di appartenenza iuris tantum al debitore. Erronea distribuzione dell'onere della prova.
Illogicità e contraddittorietà della motivazione”.
1.1. Secondo le appellanti il Giudice di prime cure avrebbe errato nel ritenere che i beni pignorati si trovassero, in occasione del pignoramento, nella disponibilità della società debitrice, ai fini dell'applicazione del “principio della presunzione iuris tantum di appartenenza al debitore dei beni pignorati nella casa o nell'azienda dello stesso” (cfr. pag.5 atto di appello).
1.1.1. Le istanti ritengono che il Tribunale non abbia correttamente valutato i documenti da loro prodotti, ossia, in primo luogo, la visura della CCIIAA dalla quale emerge che i beni pignorati si trovavano nella sede delle Cantine D'Urso di con sede Parte_2
in Villa Castelli alla via per Grottaglie Km. 0,200 presso un immobile dell'estensione di mq.
3410 concesso in comodato dai sigg.ri , e Controparte_6 Parte_3
a e non nella sede della società debitrice. Parte_4 Parte_2
1.1.2. Il Tribunale avrebbe omesso di accordare corretto rilievo probatorio al contratto di comodato stipulato tra , e Controparte_6 Parte_3 Parte_4
(comodanti) e (comodataria), avente data certa anteriore al pignoramento, Parte_2
che imporrebbe di escludere la sussistenza di qualsivoglia rapporto di proprietà o di detenzione della società debitrice con i beni pignorati;
emergendo, in particolare, dall'allegato A) del contratto di comodato (costituente un corpo unico con il contratto di comodato di che trattasi, perché collegato con l'atto incorporante tale contratto con un
5 timbro di congiunzione apposto dall'Agenzia delle Entrate), che i beni oggetto di pignoramento erano inclusi in un elenco di beni mobili ceduti da , Parte_1
loro proprietaria, a . Sicchè, secondo le appellanti, in conseguenza del Parte_2
fatto che i beni illegittimamente sottoposti a sequestro risultano ceduti da un terzo
(l'opponente ) ad un altro terzo (l'opponente ), Parte_1 Parte_2
“contrariamente a quanto ritenuto in sentenza” né l'una né l'altra potrebbero ritenersi gravate dell'onere di dimostrare la provenienza e/o il titolo di proprietà
1.2. Le censure proposte dalle odierne appellanti sono inidonee a scalfire le statuizioni del primo giudice.
Innanzitutto deve escludersi la fondatezza dell'assunto secondo cui “non è vero che i beni pignorati sono stati trovati nella sede della società debitrici: in realtà sono stati trovati nella sede della
Cantine D'Urso di ” (cfr. pag.5 atto di appello), diretto a negare i Parte_2
presupposti dell'operare – in sede di ricerca delle cose da pignorare - della presunzione iuris tantum di appartenenza dei beni pignorati alla società debitrice.
1.2.1. Il Tribunale ha statuito sul presupposto della ricorrenza, in fatto, di un'ipotesi di
“coincidenza della sede aziendale del debitore e del terzo” (così a p. 5 della sentenza), mentre le appellanti con le proposte censure si sono limitate a ribadire che la ditta Cantine D'Urso di cui era titolare aveva la propria sede nell'immobile sito in Villa Castelli Parte_2
alla prov. per Grottaglie km. 0,200 - cioè nel luogo ove ebbero a svolgersi le operazioni di pignoramento –, ma non hanno dimostrato che il Tribunale abbia errato nel ritenere che anche la società debitrice avesse sede nel medesimo Controparte_6
immobile.
1.2.2. Che la sede della società debitrice fosse proprio quella ove si procedette al pignoramento dei beni mobili interessati dalla presente opposizione è ampiamente riscontrato dagli atti di causa, dai quali si evince che la sede della Controparte_6
è sempre stata indicata come corrente in Villa Castelli (BR) alla via Prov. Per
[...]
Grottaglie al km. 0,200. E, del resto, allorquando questa Corte ha rilevato il difetto di integrazione del contraddittorio nella presente fase nei confronti della società debitrice, le
6 appellanti, al fine di dare seguito all'incombente conseguentemente posto a loro carico, hanno notificato il loro atto di integrazione del contraddittorio nei confronti della debitrice esecutata inoltrandolo proprio a detto indirizzo.
1.2.3. Ciò posto, deve pertanto senz'altro confermarsi la correttezza del percorso motivazionale del primo giudice il quale, accertata la coincidenza della sede aziendale del debitore e del terzo e ritenendo, pertanto, operante la presunzione iuris tantum di cui si è detto, ha affermato che grava sul terzo opponente l'onere di provare la proprietà dei beni pignorfati. Per costante giurisprudenza “quando i beni pignorati sono rinvenuti nella casa o nell'azienda del debitore, la legge fa discendere da questo collegamento spaziale una presunzione di appartenenza all'esecutato, ed è dunque ovvio che il terzo opponente, per vincere tale presunzione, debba provare sia la proprietà, sia l'affidamento” (cfr. ex multis Cass. Civ. n.40751/2021, Cass. Civ.
694/1981) e, nel caso di comunanza di abitazione o di coincidenza della sede aziendale del debitore e del terzo, questi deve fornire esclusivamente la prova della proprietà dei beni pignorati.
1.4. Ebbene, le sig.re e ritengono erroneamente di aver assolto l'onere Pt_1 Pt_2
probatorio di cui si è detto, mediante la produzione del contratto di comodato stipulato tra
, e (comodanti) e Controparte_6 Parte_3 Parte_4 [...]
(comodatario), e del relativo allegato A) contenente un elenco di beni fra cui sono Parte_2
ricompresi quelli pignorati.
1.5. Senonchè, va, innanzitutto, premesso che, per consolidata giurisprudenza, deve escludersi che un terzo possa considerarsi legittimato a proporre opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. sulla base di un contratto di comodato (Cass. 42271998), essendo legittimato a ricorrere a tale strumento solo il terzo che deduca a fondamento della propria azione un diritto di proprietà o comunque un diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, servitù, superficie enfiteusi) sui beni pignorati (“il terzo che si oppone all'esecuzione mobiliare ha l'onere di provare documentalmente non soltanto l'affidamento dei beni al debitore in data certa, anteriore al pignoramento, ma altresì il suo diritto di proprietà su di essi e a questo fine la produzione del solo contratto di locazione o comodato col terzo è prova inidonea” (ex multis cfr. Cass. Civ. n.4222/1998).
7 Dovendosi pertanto confermare l'irrilevanza dell'atto prodotto a fondare qualsivoglia ragione di opposizione in capo alla comodataria deve però senz'altro Parte_2
escludersi anche che tale atto e l'allegato sub a) che ne sarebbe parte integrante valgano a provare la tesi delle opponenti secondo cui sarebbe proprietaria dei Parte_1
bei pignorati. Al riguardo
1.6. Osserva la Corte che, al riguardo, è inutile soffermarsi sulla idoneità del mero allegato
A) a dimostrare un rapporto di comodato tra (quale comodante) e Parte_1
(quale comodataria) relativamente ai beni pignorati, risultando Parte_2
assorbente il rilievo che, in ogni caso, l'atto avente data certa anteriore al pignoramento comprovante l'acquisto dei beni pignorati che il terzo opponente ha l'onere di produrre onde fondare la propria opposizione, non può certamente essere costituito dal contratto di comodato con annesso allegato versato in atti, ma avrebbe dovuto essere - come correttamente ritenuto dal primo giudice – quello con cui la sig.ra ha acquistato la Pt_1
proprietà dei beni pignorati;
senonchè di tale atto non vi è traccia negli atti di causa, sicché la presunzione di appartenenza dei beni al debitore esecutato non può dirsi superata.
2. L'appello va pertanto rigettato e le appellanti vanno condannate in solido alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla controparte nella liquidazione di cui alla parte motiva.
2.1. Va dato atto che sussistono i presupposti di applicabilità dell'art.13 co. 1 quater DPR
30 maggio 2002 n. 115, quanto all'obbligo delle appellanti soccombenti di versare all'erario una somma corrispondente a quella già versata per la presente impugnazione .
P.Q.M.
La Corte,
-rigetta l'appello;
-condanna e in solido, alla rifusione Parte_1 Parte_2
delle spese processuali sostenute da nel presente grado che liquida in CP_1
complessivi € 3.500,00 oltre rimborso forfettario del 15% ed accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
8 -dà atto che sussistono i presupposti di applicabilità dell'art. 13 co. 1 quater DPR 30 maggio
2002 n. 115, quanto
Così deciso in Lecce, il 7.02.2015.
Il Cons. est. Il Presidente dr.ssa Patrizia Evangelista dr. Maurizio Petrelli
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