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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 02/12/2025, n. 515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 515 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 417/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Sara Maffei, ha pronunciato all'esito della camera di consiglio dell'udienza odierna, alle ore 14:53, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 417/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AURELI Parte_1 C.F._1
FRANCA, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. AURELI FRANCA
PARTE RICORRENTE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BENUCCI DANIELA, elettivamente CP_1 P.IVA_1 domiciliato in Pieroni 11 57100 Livorno presso il difensore avv. BENUCCI DANIELA
PARTE CONVENUTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DEL DECIDERE
Con ricorso depositato in data 8.4.2025, - premesso di aver iniziato a lavorare Parte_1 dall'anno 1997 come operaia addetta alle pulizie dei locali alle dipendenze di varie società pagina 1 di 5 cooperative - ha allegato di essere affetta da tenosinovite tendini flesso estensori di tutte le dita mano destra e 4 flex mano sinistra, in relazione alla quale patologia intraprendeva procedimento amministrativo concluso con il rigetto dell' . Tanto esposto - e precisato di aver esperito la CP_1 relativa procedura amministrativa con esito negativo–, la ricorrente ha chiesto che venisse riconosciuto il suo diritto al risarcimento del danno biologico per la patologia per cui è causa in misura pari al 4% da unificare ai precedenti riconoscimenti pari al 14%; chiedeva pertanto che, considerata la misura complessiva dei postumi, parte convenuta fosse condannata al pagamento del relativo indennizzo, oltre accessori.
Ritualmente costituitosi in giudizio l' ha contestato la fondatezza della domanda, CP_1 chiedendone il rigetto.
Ritenute non specificamente contestate le circostanze di fatto in punto di mansioni descritte in ricorso, la causa era istruita mediante l'esame dei documenti in atti versati e previa Ctu medico legale, ed all'udienza odierna la causa veniva infine discussa e decisa come da sentenza con motivazione contestuale.
In via preliminare, occorre premettere che, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 13 del d.lgs. n.
38/2000, risulta più articolata la disciplina della rendita a carico dell' CP_1
Mentre in precedenza la prestazione era erogata solo in caso di inabilità permanente generica, assoluta o parziale che fosse (e cioè di una menomazione o di una esclusione definitiva delle attitudini psicofisiche dell'infortunato, genericamente riferite a qualsiasi proficuo lavoro ed in forma di rendita rapportata alla retribuzione ed al grado di inabilità), nel regime attuale, per effetto della estensione della tutela anche al cd. danno biologico, la determinazione dell'importo di detta prestazione viene effettuata attraverso la combinazione di due voci distinte: l'una relativa appunto al danno biologico, l'altra relativa alla riduzione della capacità lavorativa.
In particolare, la nuova prestazione indennizza integralmente il danno biologico, salvo che per le menomazioni di grado inferiore al 6%: tale indennizzo è “aredittuale” e viene erogato sotto forma di capitale quando la menomazione sia di grado inferiore al 16%, e sotto forma di rendita quando la menomazione superi tale ultima percentuale.
In tale ultimo caso, detta rendita viene integrata da una quota aggiuntiva destinata a ristorare anche le conseguenze patrimoniali del danno.
Quanto alla patologia per cui è causa sulla base della documentazioni in atti e sottoposta a visita la persona della ricorrente, il consulente tecnico nominato, dott. ha esaurientemente Per_1
pagina 2 di 5 motivato, affermando l'esistenza di un nesso di compatibilità eziologica tra le mansioni svolte e le patologie lamentate, chiarendo “(..) DISCUSSIONE La perizianda presenta un quadro di tenopatia dei flessori delle dita lunghe della mano destra e del quarto dito della mano sinistra strumentalmente confermato anche presso la sede . A tale quadro corrispondono clinicamente dolorabilità locale e contrastando la flessione delle CP_1 dita interessate, più marcata a destra, con formazione del pugno dolorosa ma conservata e validità delle pinze fra pollice e dita lunghe conservate anche se dolorosa a destra.
Ritengo condivisibili le considerazioni del Dr. quando afferma che la persistenza del reperto ecografico di Parte_2 versamento della guaina dei tendini flessori ed ispessimento dei tendini stessi è indice di cronicità dell'affezione, come dimostrato anche dall'ecografia del 11/10/2024.
Nella circolare 47/2008 emessa a seguito dell'emanazione del D.M. 09/04/2008 la tendinite dei CP_1 flessori ed estensori del polso e della mano è riportata nella lista I (elevata probabilità di origine professionale) per mansioni comportanti microtraumi e posture incongrue a carico degli arti superiori per attività eseguite con ritmi continui e ripetitivi per almeno la metà della durata del turno di lavoro o comportanti vibrazioni meccaniche trasmesse al sistema mano-braccio.
Sussistono pertanto i requisiti per il riconoscimento della malattia denunciata.
Nella valutazione della malattia, trova applicazione la voce 267 della tabella di cui al D.Lg.vo 38/2000 che prevede in tali casi il riconoscimento di un danno biologico “fino a 4%”.
Sulla scorta del quadro clinico ed ecografico, ritengo di dover riconoscere un danno biologico pari al tre per cento e, tenendo conto delle preesistenze già oggetto di riconoscimento da parte dell' , un danno biologico CP_2 complessivamente pari al sedici per cento.
RISPOSTA AL QUESITO
“Accerti il C.T.U., letti gli atti processuali ed esaminate le produzioni documentali delle parti, eseguiti tutti gli accertamenti necessari e previa visita medica sulla persona della ricorrente, nonché esperita ogni altra più opportuna indagine:
- le patologie delle quali in atto soffre il periziando con riguardo a quelle allegate in ricorso ed in atti
La perizianda presenta un quadro di tenopatia dei flessori delle dita lunghe della mano destra e del flessore del quarto dito della mano sinistra. La sofferenza dei tendini estensori di destra non si traduce in un quadro clinico significativo.
- descriva tutti gli eventuali precedenti morbosi interessanti la salute del periziando e ne tenga conto nelle valutazioni di seguito elencate Preesistevano esiti di infortunio al ginocchio sinistro con impegno meniscale mediale, sindrome del
pagina 3 di 5 tunnel carpale di destra, epicondilite omerale bilaterale e tenopatia bilaterale dei due cingoli scapolari, per i quali
l' riconosceva un danno biologico complessivamente pari al 14% CP_1
- verifichi la sussistenza di un nesso di compatibilità eziologica tra le mansioni del ricorrente e le lavorazioni cui era adibito e la patologia lamentata
La mansione svolta dalla perizianda è compatibile con l'insorgenza della patologia che siamo stati chiamati a valutare.
- in caso di risposta positiva, precisi se lo svolgimento di tale attività lavorativa sia stato l'unico fattore causale che ha determinato l'insorgere della predetta patologia ovvero se abbiano nella specie operato altri fattori concausali esterni a tale attività (indicando, in tale ultima ipotesi, il grado di incidenza causale dell'attività lavorativa sull'insorgere della malattia, in termini di lieve, sensibile, marcata o quasi esclusiva incidenza)
Non ritengo sussistenti patologie tali da aver inciso in misura significativa nella genesi della patologia in oggetto, per cui il grado di incidenza causale delle mansioni svolte è da ritenere pressoché esclusivo.
- in caso di risposta positiva ai quesiti che precedono, precisi inoltre se la patologia riscontrata abbia o meno esiti di carattere permanente e, in caso di risposta positiva, indichi il grado di incidenza degli stessi sulla preesistente integrità psico-fisica del ricorrente, valutando altresì la incidenza complessiva, tenendo conto dei precedenti riconoscimenti operati da CP_1
Sulla scorta del quadro clinico ed ecografico, ritengo di dover riconoscere un danno biologico pari al tre per cento e, tenendo conto delle preesistenze già oggetto di riconoscimento da parte dell' , un danno biologico CP_2 complessivamente pari al sedici per cento.
Relativamente alla decorrenza, indico il 11/10/2024 quando la seconda seconda ecografia dimostrava la cronicità del quadro..” (cfr. relazione peritale in atti).
Le risultanze della Ctu medico legale appaiono pienamente condivisibili, essendo la espletata indagine correttamente eseguita ed immune da profili di censurabilità, non evidenziati da alcuna delle parti nei termini assegnati.
In presenza del prescritto requisito medico-legale, va pertanto dichiarato il diritto della parte ricorrente all'indennizzo di legge ex D.l.vo 38/2000 nella misura complessiva del 16%, con la decorrenza di legge.
Per l'effetto l' va condannato alla corresponsione del relativo indennizzo di legge e con la CP_1 indicata decorrenza, oltre interessi legali dal 121° giorno dalla domanda amministrativa e fino al saldo oltre accessori come per legge.
pagina 4 di 5 Quanto alle spese di lite, esse seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, ex
DM 55/14, avuto riguardo a scaglione di valore, natura della causa e ad attività svolta;
come pure le spese di ctu, liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, pronunciando sul ricorso:
- dichiara il diritto di parte ricorrente all'indennizzo per malattia professionale nella misura complessiva del 16%, con la decorrenza sopra indicata;
- condanna l' alla corresponsione in favore della ricorrente del predetto indennizzo, nella CP_1 misura di legge e con la indicata decorrenza, oltre accessori di legge dalla scadenza e fino al saldo;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 2.700,00 oltre IVA e CPA e CP_1
15% per spese generali, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
- pone definitivamente le spese di c.t.u., liquidate in separato decreto, a carico dell' . CP_1
LIVORNO, 2 dicembre 2025
Il Giudice dott.ssa Sara Maffei
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Sara Maffei, ha pronunciato all'esito della camera di consiglio dell'udienza odierna, alle ore 14:53, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 417/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AURELI Parte_1 C.F._1
FRANCA, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. AURELI FRANCA
PARTE RICORRENTE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BENUCCI DANIELA, elettivamente CP_1 P.IVA_1 domiciliato in Pieroni 11 57100 Livorno presso il difensore avv. BENUCCI DANIELA
PARTE CONVENUTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DEL DECIDERE
Con ricorso depositato in data 8.4.2025, - premesso di aver iniziato a lavorare Parte_1 dall'anno 1997 come operaia addetta alle pulizie dei locali alle dipendenze di varie società pagina 1 di 5 cooperative - ha allegato di essere affetta da tenosinovite tendini flesso estensori di tutte le dita mano destra e 4 flex mano sinistra, in relazione alla quale patologia intraprendeva procedimento amministrativo concluso con il rigetto dell' . Tanto esposto - e precisato di aver esperito la CP_1 relativa procedura amministrativa con esito negativo–, la ricorrente ha chiesto che venisse riconosciuto il suo diritto al risarcimento del danno biologico per la patologia per cui è causa in misura pari al 4% da unificare ai precedenti riconoscimenti pari al 14%; chiedeva pertanto che, considerata la misura complessiva dei postumi, parte convenuta fosse condannata al pagamento del relativo indennizzo, oltre accessori.
Ritualmente costituitosi in giudizio l' ha contestato la fondatezza della domanda, CP_1 chiedendone il rigetto.
Ritenute non specificamente contestate le circostanze di fatto in punto di mansioni descritte in ricorso, la causa era istruita mediante l'esame dei documenti in atti versati e previa Ctu medico legale, ed all'udienza odierna la causa veniva infine discussa e decisa come da sentenza con motivazione contestuale.
In via preliminare, occorre premettere che, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 13 del d.lgs. n.
38/2000, risulta più articolata la disciplina della rendita a carico dell' CP_1
Mentre in precedenza la prestazione era erogata solo in caso di inabilità permanente generica, assoluta o parziale che fosse (e cioè di una menomazione o di una esclusione definitiva delle attitudini psicofisiche dell'infortunato, genericamente riferite a qualsiasi proficuo lavoro ed in forma di rendita rapportata alla retribuzione ed al grado di inabilità), nel regime attuale, per effetto della estensione della tutela anche al cd. danno biologico, la determinazione dell'importo di detta prestazione viene effettuata attraverso la combinazione di due voci distinte: l'una relativa appunto al danno biologico, l'altra relativa alla riduzione della capacità lavorativa.
In particolare, la nuova prestazione indennizza integralmente il danno biologico, salvo che per le menomazioni di grado inferiore al 6%: tale indennizzo è “aredittuale” e viene erogato sotto forma di capitale quando la menomazione sia di grado inferiore al 16%, e sotto forma di rendita quando la menomazione superi tale ultima percentuale.
In tale ultimo caso, detta rendita viene integrata da una quota aggiuntiva destinata a ristorare anche le conseguenze patrimoniali del danno.
Quanto alla patologia per cui è causa sulla base della documentazioni in atti e sottoposta a visita la persona della ricorrente, il consulente tecnico nominato, dott. ha esaurientemente Per_1
pagina 2 di 5 motivato, affermando l'esistenza di un nesso di compatibilità eziologica tra le mansioni svolte e le patologie lamentate, chiarendo “(..) DISCUSSIONE La perizianda presenta un quadro di tenopatia dei flessori delle dita lunghe della mano destra e del quarto dito della mano sinistra strumentalmente confermato anche presso la sede . A tale quadro corrispondono clinicamente dolorabilità locale e contrastando la flessione delle CP_1 dita interessate, più marcata a destra, con formazione del pugno dolorosa ma conservata e validità delle pinze fra pollice e dita lunghe conservate anche se dolorosa a destra.
Ritengo condivisibili le considerazioni del Dr. quando afferma che la persistenza del reperto ecografico di Parte_2 versamento della guaina dei tendini flessori ed ispessimento dei tendini stessi è indice di cronicità dell'affezione, come dimostrato anche dall'ecografia del 11/10/2024.
Nella circolare 47/2008 emessa a seguito dell'emanazione del D.M. 09/04/2008 la tendinite dei CP_1 flessori ed estensori del polso e della mano è riportata nella lista I (elevata probabilità di origine professionale) per mansioni comportanti microtraumi e posture incongrue a carico degli arti superiori per attività eseguite con ritmi continui e ripetitivi per almeno la metà della durata del turno di lavoro o comportanti vibrazioni meccaniche trasmesse al sistema mano-braccio.
Sussistono pertanto i requisiti per il riconoscimento della malattia denunciata.
Nella valutazione della malattia, trova applicazione la voce 267 della tabella di cui al D.Lg.vo 38/2000 che prevede in tali casi il riconoscimento di un danno biologico “fino a 4%”.
Sulla scorta del quadro clinico ed ecografico, ritengo di dover riconoscere un danno biologico pari al tre per cento e, tenendo conto delle preesistenze già oggetto di riconoscimento da parte dell' , un danno biologico CP_2 complessivamente pari al sedici per cento.
RISPOSTA AL QUESITO
“Accerti il C.T.U., letti gli atti processuali ed esaminate le produzioni documentali delle parti, eseguiti tutti gli accertamenti necessari e previa visita medica sulla persona della ricorrente, nonché esperita ogni altra più opportuna indagine:
- le patologie delle quali in atto soffre il periziando con riguardo a quelle allegate in ricorso ed in atti
La perizianda presenta un quadro di tenopatia dei flessori delle dita lunghe della mano destra e del flessore del quarto dito della mano sinistra. La sofferenza dei tendini estensori di destra non si traduce in un quadro clinico significativo.
- descriva tutti gli eventuali precedenti morbosi interessanti la salute del periziando e ne tenga conto nelle valutazioni di seguito elencate Preesistevano esiti di infortunio al ginocchio sinistro con impegno meniscale mediale, sindrome del
pagina 3 di 5 tunnel carpale di destra, epicondilite omerale bilaterale e tenopatia bilaterale dei due cingoli scapolari, per i quali
l' riconosceva un danno biologico complessivamente pari al 14% CP_1
- verifichi la sussistenza di un nesso di compatibilità eziologica tra le mansioni del ricorrente e le lavorazioni cui era adibito e la patologia lamentata
La mansione svolta dalla perizianda è compatibile con l'insorgenza della patologia che siamo stati chiamati a valutare.
- in caso di risposta positiva, precisi se lo svolgimento di tale attività lavorativa sia stato l'unico fattore causale che ha determinato l'insorgere della predetta patologia ovvero se abbiano nella specie operato altri fattori concausali esterni a tale attività (indicando, in tale ultima ipotesi, il grado di incidenza causale dell'attività lavorativa sull'insorgere della malattia, in termini di lieve, sensibile, marcata o quasi esclusiva incidenza)
Non ritengo sussistenti patologie tali da aver inciso in misura significativa nella genesi della patologia in oggetto, per cui il grado di incidenza causale delle mansioni svolte è da ritenere pressoché esclusivo.
- in caso di risposta positiva ai quesiti che precedono, precisi inoltre se la patologia riscontrata abbia o meno esiti di carattere permanente e, in caso di risposta positiva, indichi il grado di incidenza degli stessi sulla preesistente integrità psico-fisica del ricorrente, valutando altresì la incidenza complessiva, tenendo conto dei precedenti riconoscimenti operati da CP_1
Sulla scorta del quadro clinico ed ecografico, ritengo di dover riconoscere un danno biologico pari al tre per cento e, tenendo conto delle preesistenze già oggetto di riconoscimento da parte dell' , un danno biologico CP_2 complessivamente pari al sedici per cento.
Relativamente alla decorrenza, indico il 11/10/2024 quando la seconda seconda ecografia dimostrava la cronicità del quadro..” (cfr. relazione peritale in atti).
Le risultanze della Ctu medico legale appaiono pienamente condivisibili, essendo la espletata indagine correttamente eseguita ed immune da profili di censurabilità, non evidenziati da alcuna delle parti nei termini assegnati.
In presenza del prescritto requisito medico-legale, va pertanto dichiarato il diritto della parte ricorrente all'indennizzo di legge ex D.l.vo 38/2000 nella misura complessiva del 16%, con la decorrenza di legge.
Per l'effetto l' va condannato alla corresponsione del relativo indennizzo di legge e con la CP_1 indicata decorrenza, oltre interessi legali dal 121° giorno dalla domanda amministrativa e fino al saldo oltre accessori come per legge.
pagina 4 di 5 Quanto alle spese di lite, esse seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, ex
DM 55/14, avuto riguardo a scaglione di valore, natura della causa e ad attività svolta;
come pure le spese di ctu, liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, pronunciando sul ricorso:
- dichiara il diritto di parte ricorrente all'indennizzo per malattia professionale nella misura complessiva del 16%, con la decorrenza sopra indicata;
- condanna l' alla corresponsione in favore della ricorrente del predetto indennizzo, nella CP_1 misura di legge e con la indicata decorrenza, oltre accessori di legge dalla scadenza e fino al saldo;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 2.700,00 oltre IVA e CPA e CP_1
15% per spese generali, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
- pone definitivamente le spese di c.t.u., liquidate in separato decreto, a carico dell' . CP_1
LIVORNO, 2 dicembre 2025
Il Giudice dott.ssa Sara Maffei
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