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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 18/03/2025, n. 727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 727 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La giudice del Tribunale di Torino, sezione lavoro,
nella causa iscritta al R.G.L. n. 8794/2024 promossa da:
- - ass. avv. DE BORTOLI (parte ricorrente) Parte_1 C.F._1
contro
- ass. avv. BORLA (parte convenuta) CP_1 P.IVA_1 all'udienza del 18/03/2025 dopo la discussione delle parti, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. pronuncia la seguente
SENTENZA
1. premesso che:
- con ricorso depositato il 24.10.2024 il ricorrente - titolare dell'assegno sociale n. 04018376 con decorrenza 1 novembre 2014, soggetto a ricalcolo con decorrenza dal primo gennaio 2019, in esito alla comunicazione di irreperibilità anagrafica trasmessa all' dal suo ultimo comune di CP_1 residenza, cui è conseguita la comunicazione di un indebito a suo carico per euro 14.005,23 riferito al periodo giugno 2019 – gennaio 2021 - ha chiesto al tribunale di dichiarare irripetibile il contestato indebito di cui al provvedimento del 7.1.2021 “e per l'effetto, di CP_ dichiarare non dovuta la restituzione di tale somma ordinando all' l'eventuale restituzione di quanto oggetto di trattenute a tal fine e per l'effetto - dichiarare tenuto e condannare l , per tutte le ragioni esposte nel presente ricorso, a versare al CP_1
ricorrente gli arretrati derivanti dalla riliquidazione della prestazione di cui al provvedimento del 22.12.2023 pari ad € 2.189,54,”
-la parte attrice ha contestato la sussistenza dei presupposti per la ripetibilità delle somme erogate dall e sostenuto che l'indebito “andrebbe in ogni caso annullato” anche a fronte CP_2 dell'irrilevanza dell'irreperibilità anagrafica del ricorrente per il periodo 29.5.2019-4.3.2021, non essendosi costui mai allontanato dal territorio italiano: “Invero, era accaduto che il sig. Parte_1 aveva trascorso lunghi periodi presso l'abitazione della figlia sita in LI (TO), Via Natale
Palli 62 e presso l'abitazione della sig.ra in Nichelino (TO), Via Torino 64 (…). Persona_1
Tale circostanza comporta che non possa considerarsi venuta meno la regolare residenza sul territorio nazionale, indipendentemente dalla dichiarazione di irreperibilità del Comune di
Torino”; ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per tardività della presentazione del ricorso CP_1 amministrativo e, nel merito, ha chiesto la reiezione della domanda sostenendo che sarebbe venuto meno uno dei presupposti per l'erogazione dell'assegno sociale, quello della residenza stabile ed abituale sul territorio nazionale, che sarebbe stato onere del ricorrente comunicare l'eventuale variazione della sua residenza e che il comportamento omissivo renderebbe ripetibile l'indebito;
2.
ritenuto che
l'eccezione di inammissibilità del ricorso sia infondata, posto che il termine di cui all'art. 47 l. 88/1989 – richiamato dall in sede di discussione - è dettato per la CP_1 presentazione del ricorso amministrativo e l'eventuale tardività di tale ricorso (peraltro non rilevata nella fase amministrativa) non preclude la possibilità di esperire l'azione giudiziale, per la quale la norma citata dall non prevede alcun termine;
CP_2
3.
ritenuto che
la domanda, nel merito, sia meritevole di accoglimento, considerato che
3.1. l'art. 3 comma 6 L. 8/8/1995 n. 335 così dispone: “Con effetto dal 1° gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato "assegno sociale". Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale.
Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonchè gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione […]”. La disposizione si applica agli stranieri equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle prestazioni di assistenza sociale ex art. 39
L. 40/1998; con l'art. 20 comma 10 DL 25/06/2008 n. 112 (convertito in L. 06/08/2008 n. 133) è stato disposto che “A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e' corrisposto agli aventi diritto a condizione che abbiano soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale”;
- la sussistenza del requisito dello stabile ed effettivo soggiorno del ricorrente in Italia nel periodo indicato nel provvedimento impugnato (giugno 2019 – gennaio 2021) non è stata espressamente contestata dall e trova piena conferma nella copiosa documentazione CP_1 prodotta dalla parte attrice (v. doc.7);
- lo stato di irreperibilità anagrafica di un cittadino italiano da sempre residente in Italia (v. doc. 5 ric) non è equiparabile all'assenza dal territorio nazionale ed in ogni caso l'art. 3 comma 6 L.
8/8/1995 n. 335 dà rilevanza al luogo effettivo in cui dimora il beneficiario (come si desume dall'utilizzo del termine “soggiorno”) e non al mero dato formale della residenza anagrafica;
- la pretesa restitutoria dell si rivela dunque infondata, non essendo venuto meno il CP_1 requisito in ragione del quale era stata concessa la prestazione;
ritenuto, pertanto, che la domanda debba essere accolta e che le spese di lite debbano seguire la soccombenza ed esser liquidate applicando i valori medi di cui al d.m. 55/2014, con distrazione in favore dello Stato (essendo il ricorrente stato ammesso al gratuito patrocinio);
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c. definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, dichiara che il ricorrente non è tenuto a restituire l'importo di euro 14.005,23 indicato nel provvedimento del 7.1.2021 e, per l'effetto, condanna l a pagare al ricorrente gli importi CP_1 derivanti dalla riliquidazione della prestazione di cui al provvedimento del 22.12.2023, pari ad €
2.189,50, oltre interessi come per legge, dichiara tenuto e condanna l a rimborsare al ricorrente le spese di lite, liquidate in CP_1 complessivi € 3727,00, oltre I.V.A., C.P.A., spese forfetarie in misura del 15%, da distrarsi in favore dello Stato.
la giudice
Roberta PASTORE